T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4874 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 25 marzo 2011 e depositato il successivo 7 aprile, la società interessata ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla mancata esecuzione dei lavori di rimozione imposti, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo.

Con atto depositato il 13 maggio 2011 i difensori della parte istante hanno affermato che il Comune resistente ha disposto l’annullamento parziale dell’atto gravato, in particolare nella parte in cui individua nella società ricorrente il soggetto tenuto con altri alla rimozione dei rifiuti. Per tale evenienza si assume che sia cessata la materia del contendere.

Tale affermazione viene, altresì, confermata dal Comune resistente nel proprio atto di costituzione.

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata ai sensi e per gli affetti di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., dichiarando a tal fine improcedibile il giudizio in esame per cessata materia del contendere.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-10-2011, n. 21817 U. S. L.

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1935/06, depositata il 20 dicembre 2006, accoglieva l’appello principale proposto dalla Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Asti e rigettava l’appello incidentale proposto da D.R.A. avverso la sentenza del Tribunale di Asti, n. 126 del 14 giugno 2005. 2. Il D.R. aveva adito il Tribunale premettendo di lavorare alle dipendenze dell’ASL (OMISSIS) di Asti dal 23 aprile 1982 con la qualifica, dal 1 gennaio 1995, di medico di 1 livello dirigenziale – fascia B. Lo stesso esponeva che da detta data non aveva conseguito alcuna progressione in carriera e che ciò era da imputarsi all’assenza di corsi di aggiornamento e/o di formazione che l’aveva penalizzato nei concorsi banditi per l’accesso alla qualifica superiore. Deduceva che la ASL non aveva adempiuto allo specifico obbligo di provvedere al suo aggiornamento professionale, obbligo sancito dalla L. n. 833 del 1978, art. 2; dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 46; dal D.P.R. n. 348 del 1983, art. 19; del D.P.R. n. 270 del 1987, artt.26 e 83; dal D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 68 e 70. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Asti accertasse e dichiarasse l’inadempimento della ASL (OMISSIS) agli obblighi di aggiornamento professionale, con la condanna della medesima a consentirgli di partecipare ad iniziative formative specifiche per il proprio profilo professionale e al risarcimento del danno subito, pari alle differenze di stipendio fra la fascia A e la fascia B a decorrere dal 1996, oltre al risarcimento degli ulteriori danni, da quantificarsi in via equitativa, che gli sarebbero derivati dal mancato aggiornamento professionale.

3. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, e dichiarava l’inadempimento della ASL (OMISSIS) di Asti "in quanto non ha consentito a D.R.A. di accedere alla formazione obbligatoria ex lege" e condannava la medesima ASL a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 14.520,00, oltre interessi, nonchè a rimborsare al medesimo le spese processuali.

4. Con l’appello proposto in via principale la ASL chiedeva la integrale reiezione della domanda proposta dal D.R., mentre quest’ultimo impugnava, in via incidentale la suddetta sentenza del Tribunale di Asti, in ordine ai capi della domanda non accolti.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino D.R.A., prospettando due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la ASL n. (OMISSIS) di Asti.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il D.R. ha eccepito la tardività del controricorso.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, deve essere accolta l’eccezione di tardività del controricorso proposta dal D.R..

Ed infatti la Asl ha notificato tardivamente (tenuto conto che la notifica del ricorso avveniva il 23 luglio 2007 e il deposito dello stesso interveniva il 31 luglio 2007), con spedizione a mezzo posta il 11 ottobre 2007, il controricorso al ricorrente, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1, in combinato disposto con l’art. 369 c.p.c., comma 1. 2. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 16, 16-bis, 16-ter e 16-quater, (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se, ai sensi delle suddette disposizioni, l’individuazione dei soggetti da inviare ai corsi di aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale sanitario sia di competenza delle Regioni o delle singole ASL; cui appartiene il personale medico.

Assume il ricorrente:

che il D.Lgs. n. 502 del 1992 ha riordinato la disciplina della materia sanitaria con il riconoscimento dell’autonomia regionale nell’ambito della programmazione nazionale sanitaria;

che le ASL costituiscono enti strumentali della Regione, che quest’ultima utilizza per definire i compiti organizzativi specifici e gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello regionale e/o nazionale;

che le Regioni sono titolari della potestà legislativa in materia sanitaria ma non dell’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale, indicandosi, in merito, linee programmatiche di indirizzo;

che compete alla ASL individuare i soggetti da inviare ai corsi di aggiornamento eventualmente organizzati dalla Regione, come si evinceva dalla delibera del direttore generale della USL n. (OMISSIS) di Asti del 16 febbraio 1995;

che la responsabilità della Asl nel non aver incluso esso ricorrente nei corsi risultava dal tentativo obbligatorio di conciliazione;

che la competenza delle ASL emergeva dalla nota del 15 novembre 2001 della dott. C. dirigente del settore 29.6- Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane della Regione Piemonte.

Esponeva, infine, il ricorrente che la Suprema Corte era investita solo della corretta applicazione delle norme di cui si assume la lesione, esulando dal giudizio di legittimità l’esame della circostanza se i corsi fossero stati organizzati e se il D.R. fosse stato impedito a parteciparvi.

2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Occorre rilevare che, come questa Corte ha più volte affermato, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., sentenze n. 16698 del 2010, n. 7394 del 2010). Pertanto, sono inconferenti rispetto al dedotto vizio di violazione di legge del D.Lgs. n. 592 del 1992, artt. 16 e 16 quater le vicende esposte dal ricorrente nella deduzione del suddetto motivo.

Nè, peraltro, potrebbero essere articolati congiuntamente, a pena di inammissibilità, il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis c.p.c. (Cass., ordinanza n. 9470 del 2008).

Gli artt. 16-bis e 16-quater, di cui sia assume la lesione, in uno all’art. 16, sono stati introdotti, nel D.Lgs. n. 502 del 1992, dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e, dunque, i fatti di causa – 1 gennaio 1996-2004 – riguardano un periodo in parte anteriore all’entrata in vigore delle suddette disposizioni, in parte coincidente con la fase di prima applicazione delle stesse, tenuto conto che:

solo con D.M. 5 luglio 2000 veniva costituita la Commissione nazionale per la formazione continua che elaborava un relativo programma (ECM educazione continua in medicina);

con l’Accordo 20 dicembre 2001 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16-ter, commi 1 e 2 e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua) venivano definiti gli obiettivi formativi di interesse nazionale;

dal 1 gennaio 2002 il programma ECM (che era articolato in successive tappe progressive) veniva applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (Circolare Ministero salute del 5 maggio 2002 n. 448- G.U. n. 110 del 2002).

L’art. 16-bis, in particolare, ha previsto la formazione continua nel settore sanitario, che comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente.

E’ stata, quindi, istituita la Commissione nazionale per la formazione continua, che, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonchè gli Ordini e i Collegi professionali interessati, fissa gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico- terapeutici (art. 16-ter, comma 2).

L’art. 16-ter, al comma 3, stabilisce "le Regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le Regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua".

Dall’esame della suddetta legislazione, in uno alle regole del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, anche come delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha novellato il Titolo 5^ della Parte Seconda della Costituzione, e segnatamente l’art. 117 Cost., la ricostruzione operata dal ricorrente è priva di riscontro.

La Corte costituzionale ha affermato che la prevista competenza legislativa concernente la "tutela della salute" (art. 117 Cost., comma 3) è "assai più ampia" rispetto a quella precedente dell’"assistenza ospedaliera", che la Regione esercitava nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (Corte cost., sentenze nn. 134 del 2006 e 270 del 2005), ed esprime "l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina" (Corte cost., sentenze n. 162 del 2007 e n. 282 del 2002). Nella suddetta materia, rientra anche l’ambito dell’organizzazione sanitaria, in quanto quest’ultima ne costituisce parte integrante (Corte cost., sentenza n. 371 del 2008).

Pertanto, a prescindere dal riparto della potestà legislativa in materia di formazione professionale interna ed esterna all’azienda, e di istruzione, non vi è, come prospettato dal ricorrente, una potestà esclusiva della Regione in ordine alla sanità regionale, fermo restando la titolarità delle funzioni amministrative in materia.

In ragione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 16 e 16-quater la disciplina del sistema della formazione continua degli operatori della sanità vede interagire lo Stato e le Regioni, ma non attribuisce direttamente alle ASL alcuna autonoma titolarità, autoreferenziale, in ordine alla promozione di iniziative idonee ad essere ricomprese nella suddetta formazione, partecipando, invece le stesse, che costituiscono "strumento attraverso il quale la Regione provvede all’erogazione dei servizi sanitari nell’esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione" (Corte cost., sentenze n. 104 del 2007, n. 220 del 2003), di un più articolato percorso procedimentale che coinvolge diverso titolo, una pluralità di enti e organismi.

Basti considerare che la L. n. 244 del 2007, all’art. 2, comma 357 ha stabilito che "il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1 agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16-ter e successive modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, art. 5 e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Peraltro, le ASL, analogamente ai possibili organizzatori e produttori di formazione ECM (quali ad es., Università, IRCCS, Ordini), devono essere accreditate (Il nuovo sistema di formazione continua in medicina, G.U., serie generale, n. 288 del 2009, S.O.) e l’accreditamento può essere revocato, in via temporanea o definitiva nel caso di mancato rispetto delle indicazioni ricevute dall’ente accreditante (Commissione, Regioni, Province).

Correttamente la Corte d’Appello di Torino ha, dunque, ritenuto impossibile configurare l’esistenza a carico di ogni singola ASL di un obbligo di predisporre e organizzare specifici e determinati corsi di aggiornamento e/o formazione per i propri medici e, correlativamente un ben definito diritto di questi di ottenere direttamente dall’ASL di appartenenza la promozione ed organizzazione di iniziative formative e/o di aggiornamento professionale.

Ad avviso della Corte d’Appello, quindi, il comportamento della Asl potrebbe essere legittimamente censurato non già in quanto l’Azienda abbia omesso di predisporre la formazione, bensì solo ove abbia, senza giustificato motivo, impedito al proprio medico di aggiornarsi e, in concreto, di partecipare alle iniziative di formazione continua, situazione che la suddetta Corte d’Appello non ha rinvenuto nel caso di specie, alla luce delle risultanze di causa con statuizione sulla quale non verte il presente motivo d’impugnazione, limitata come si è detto alla sola violazione di legge con riguardo alle norme sopra richiamate.

3. Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta erronea e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 16 e 16-quater, degli artt. 100, 102 e 416 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello, nel ritenere la carenza di legittimazione della ASL, ha sollevato d’ufficio una eccezione riservata alla parte, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il motivo è accompagnato dal relativo quesito di diritto.

3.1. Il secondo motivo d’impugnazione non è fondato e deve essere rigettato. La censura non è conferente in quanto la Corte d’Appello non statuiva sulla legittimazione della Asl, ma, trattando nel merito l’appello, riteneva non rinvenibile nella specie responsabilità dell’ASL (OMISSIS) di Asti in ordine alla formazione/aggiornamento del D. R..

La "legitimatio ad causam" attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all’azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass., sentenza n. 14468 del 2008).

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro duemila per onorario, Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-11-2011, n. 23842 Prova civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza de 28.9 – 29.12.2006 la Corte d’Appello di Brescia, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, nei confronti della Officine Riparazioni Pezzaioli srl e dell’Esatri – Esazioni Tributi spa, respinse l’opposizione, proposta dalla Società appellata, alla cartella esattoriale portatrice di somme dovute per contributi previdenziali relativi a rapporti lavorativi ritenuti, a seguito di accertamenti ispettivi dell’Inail e dell’Inps, in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

A sostegno del decisum, per quanto qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che:

– gli ispettori avevano dato atto di aver trovato nell’azienda alcuni lavoratori non denunciati intenti a lavori inerenti al ciclo produttivo; tali lavoratori avevano affermato di essere impiegati nell’attività aziendale con le stesse mansioni dei dipendenti regolari, sottoposti agli ordini degli stessi superiori e con il medesimo orario; detti lavoratori non risultavano essere stati assunti regolarmente neppure dalle ditte che li avevano inviati a lavorare presso la Società opponente e alle quali quest’ultima aveva pagato le relative prestazioni;

– dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della Società, cosi come in quelle dal medesimo precedentemente rese alla Direzione provinciale del lavoro, era risultato che le prestazioni di lavoro de quibus sarebbero state oggetto di contratti di appalto, con i quali era prevista un’organizzazione autonoma da parte dell’appaltatore, che i lavoratori utilizzavano attrezzature minute di loro proprietà, eccetto la saldatrice messa a disposizione dall’appaltante, che lavoravano all’interno del capannone di quest’ultima ed erano addetti alla costruzione di porte di alluminio e montaggio;

– tali dichiarazioni, anche espungendo dalla valutazione le dichiarazioni rese dai lavoratori (che peraltro non vi era motivo di ritenere non genuine), sulla scorta del solo fatto oggettivo della presenza di operai saldatori, inseriti nel ciclo produttivo aziendale avente per oggetto questo tipo di lavorazioni, della circostanza che questi lavoratori non risultavano denunciati dalle imprese che fatturavano le relative prestazioni di lavoro e delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante, che (pur affermando una autonoma organizzazione del lavoro) aveva ammesso che i prestatori disponevano solo della minuteria (esclusa addirittura la saldatrice), facevano ritenere provata l’interposizione fittizia di manodopera;

– in tale contesto di elementi altamente significativi e concordanti sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare circostanze significative incompatibili con la suddetta conclusione;

– la diversa versione dei fatti dedotta in causa – e sulla quale era stata richiesta prova testimoniale – si fondava tuttavia su circostanze in netta contraddizione con quanto dichiarato dal legate rappresentante della stessa Società ed erano al tempo stesso intrinsecamente contraddittorie, poichè se l’appalto, come sostenuto, fosse stato reso necessario per l’impossibilità della Officine Riparazione Pezzoli di trasportare le cassonature altrove e di eseguire le lavorazioni per mancanza di personale qualificato e attrezzi speciali, non si comprendeva come fosse plausibile che il rapporto contrattuale conseguente fosse stato immediatamente interrotto; inoltre, se il personale a cui era stato commissionato il lavoro fosse stato costituito da professionisti autonomi/artigiani, non si comprendeva perchè la fatturazione era stata fatta, come risultava dalle fatture allegate al verbale Inail, da società aventi per oggetto servizi di carpenteria meccanica;

– la contraddittorietà delle allegazioni rendeva intrinsecamente contraddittoria anche la prova testimoniale dedotta, peraltro anche contrastante con i documenti in atti e le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante;

– in ogni caso la prova era altresì irrilevante, poichè, anche ammesso che si fosse trattato di lavorazioni richiedenti speciali qualificazioni e attrezzi, la saldatura su manufatti in produzione nella azienda della appellata apparteneva a ciclo produttivo di quest’ultima; la L. n. 1369 del 1960, art. 3 disciplina appunto gli appalti leciti per operazioni da eseguire all’interno dell’azienda e prevede all’ultimo comma la responsabilità solidale dell’appaltante per gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e assistenza;

anche dato quindi per ammesso che ricorresse pure un appalto lecito, comunque la Società appellata era da ritenersi obbligata al pagamento dei debiti di cui alla cartella esattoriale.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Officine Riparazioni Pezzaioli srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.

L’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

L’intimata Esatri – Esazioni Tributi spa non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non aveva spiegato il fondamento dell’assunto secondo cui i lavori prestati dai lavoratori de quibus dovevano ritenersi inerenti al ciclo produttivo aziendale; inoltre l’esistenza del fatto ignoto era stato erroneamente dedotto da un dato di fatto secondario privo del requisito della certezza.

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto, "dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se è corretto porre a base di una presunzione e del procedimento logico con il quale si deduce l’esistenza di un fatto ignoto un dato di fatto secondario privo del requisito di certezza e la cui esistenza nemmeno è stata verificata ed in questi termini assunta al giudizio inferenziale".

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in ordine alla pretesa natura confessoria delle dichiarazioni rese dal proprio legale rappresentante, assumendo che i fatti ammessi erano diversi da quelli devoluti in giudizio e, come tali, irrilevanti. A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: "dica la S.C. di Cassazione se devono qualificarsi in termini di confessione (giudiziale o stragiudiziale) e se possono essere liberamente apprezzate in termini sfavorevoli per il dichiarante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della parte in giudizio che abbiano ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto di causa perchè intervenuti in epoche diverse, con soggetti diversi e con modalità oggettive pur esse diverse da quelli invece allegati e sottoposti al giudizio del giudice di merito".

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto dimostrata l’interposizione fittizia anche sulla scorta della mera presenza in azienda di soggetti intenti al lavoro non risultati denunciati dall’impresa appaltatrice. A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: "dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se è possibile inferire dalla mera presenza in un’azienda di alcuni soggetti intenti al lavoro, inviati da impresa appaltatrice, ed in assenza di altri elementi di fatto utilmente apprezzabili l’esistenza di un’interposizione di manodopera; dica altresì se lo stesso unico dato di fatto è di per sè sufficiente ad attribuire all’impresa presso cui i soggetti sono stati trovati al lavoro l’onere della prova circa l’insussistenza di un’intermediazione di manodopera".

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 245 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove orali offerte, assumendo che nessun contrasto poteva essere rilevato tra i fatti dedotti a prova e quelli di cui alle dichiarazioni del legale rappresentante e che la valutazione circa la rilevanza o meno della prova non poteva riguardare la verosimiglianza dei fatti articolati, ma la sua idoneità astratta a dimostrare la fondatezza della domanda e la sua influenza sulla decisione.

In relazione a tale motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: "dica l’Ecc.ma Corte adita se la ritenuta non plausibilità delle circostanze di fatto di cui è richiesta la prova testimoniale comporti giudizio di non rilevanza e di inammissibilità del medesime ed autorizzi il giudice di merito al rigetto dell’istanza". Con il medesimo mezzo la ricorrente deduce inoltre che, dovendosi escludere per le ragioni esposte con il primo motivo la postulata appartenenza al ciclo produttivo aziendale delle lavorazioni de quibus, risultava inapplicabile al caso concreto la solidarietà obbligatoria di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 3. 2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.12.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo d quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello ne quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit).

3.1 Nel caso che ne occupa con il primo motivo di ricorso sono stati denunciati sia la violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il ricorso non contiene tuttavia il richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

3.2 Quanto al quesito di diritto, lo stesso è del tutto generico, non contenendo alcuno specifico richiamo alla fattispecie concreta a cui dovrebbe riferirsi; in definitiva, pertanto, quale che fosse la risposta data al quesito proposto, la stessa non consentirebbe, proprio per la genericità del quesito, di riconoscere la fondatezza o meno della doglianza svolta.

3.3 Ne discende l’inammissibilità del motivo.

4.1 Analoghe considerazioni valgono quanto al quesito posto a conclusione del secondo motivo, essendo anch’esso formulato in termini assolutamente generici.

4.2 Quanto al preteso vizio di motivazione, la doglianza si presenta inammissibile essendo palesemente diretta ad ottenere i riesame del materiale probatorio (in particolare il contenuto e la portata delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Società opponente) già esaminato e valutato dalla Corte territoriale.

Il che non è consentito in questa sede di legittimità posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato il complesso delle circostanze rilevanti ai fini della decisione (ivi comprese, ma non esclusivamente, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della Società odierna ricorrente), svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

5. Le considerazioni che precedono valgono altresì ai fini della reiezione del terzo motivo, dovendo peraltro rilevarsi, al riguardo, anche la sua sostanziale inconferenza nei termini in cui è stato svolto, posto che, come diffusamente ricordato nello storico di lite, il giudizio della Corte territoriale si è fondato sul complesso delle emergenze probatorie acquisite e non già unicamente sulla "mera presenza" in azienda di alcuni lavoratori inviati da altra impresa asseritamente appaltatrtce.

6. La Corte territoriale non ha ammesso le prove orali offerte dalla Società opponente per due distinte ragioni, ciascuna delle quali idonea a sostenere la decisione sul punto:

– l’implausibilità e contraddittorietà delle allegazioni e, quindi, delle prove dedotte a pretesa dimostrazione delle medesime:

– l’irrilevanza delle prove per l’applicabilità della L. n. 1369 del 1960, art. 3. 6.1 Questa seconda ratio decidendi è stata oggetto di censura unicamente sotto il profilo della affermata insussistenza dell’appartenenza al ciclo produttivo aziendale delle lavorazioni de quibus; ma tale assunto resta definitivamente negato una volta che, per i motivi sopra espressi, la rilevata inammissibilità del primo mezzo rende ormai intangibile tale contestata circostanza fattuale.

6.2 Dal che discende l’applicabilità del principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005;

13956/2005).

6.3Anche il quarto motivo non può pertanto trovare accoglimento.

7. In definitiva il ricorso va rigettato.

Secondo il criterio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in favore del controricorrente. Non è luogo a provvedere al riguardo quanto all’intimata Esatri – Esazioni Tributi spa, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, che liquida in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari ed accessori come per legge; nulla per le spese quanto alla Esatri – Esazioni Tributi spa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1951 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società aveva avuto in consegna dal Comune di Como l’area su cui in passato era sito lo stabilimento T. per realizzare un piano di riqualificazione urbanistica che necessitava preliminarmente della demolizione dei vecchi edifici.

Aveva affidato a tale scopo la demolizione a ditte specializzate fin quando non veniva a conoscenza che, a seguito di un sopralluogo dell’ARPA, il Sindaco aveva emanato un’ordinanza di rimozione dei rifiuti contenenti amianto ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 152\2006; vi era poi stato un sequestro penale successivamente revocato sul presupposto che il proprietario dell’area e cioè il Comune di Como avrebbe provveduto allo smaltimento dei rifiuti pericolosi anche in considerazione del fatto che l’amianto presente non aveva potenzialità diffusive nell’ambiente.

I provvedimenti impugnati venivano censurati sulla base di sette motivi di ricorso.

Il Comune di Como si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.

Nel corso dell’odierna udienza la difesa comunale faceva presente che lo smaltimento dei rifiuti era stato portato a termine e pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati non poteva essere produttivo di alcun effetto.

Il Collegio preso atto dell’evoluzione della situazione di fatto non può che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Visto l’esito del giudizio le spese possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.