Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 28-07-2011, n. 30042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 17.3.2003 il giudice del tribunale di Messina dichiarò R.P. colpevole dei reati di cui: A) alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c); B) alla L. 2 febbraio 1974, n. 64; C) al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies convertito dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Messina propose appello deducendo pena illegale.

La corte d’appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, osservò:

– che, essendo stata la sentenza di primo grado impugnata dal solo Procuratore generale, la stessa era passata in giudicato in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli; – che era irrilevante la documentazione prodotta relativa alla domanda di condono edilizio nel frattempo presentata; – che pertanto doveva solo rideterminarsi la pena.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perchè la statuizione sulla sua responsabilità non era passata in giudicato e quindi la corte d’appello ha errato nel non dichiarare i reati estinti per condono edilizio o per prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, perchè la corte d’appello ha male interpretato la giurisprudenza di questa Corte in tema di formazione del giudicato e di preclusione ed è quindi incorsa in un errore di diritto.

E difatti, il principio affermato da questa Corte applicabile nel caso in esame non è quello sull’effetto devolutivo dell’impugnazione del pubblico ministero (irrilevante nella specie) ma quello secondo cui "Poichè la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarìe per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicchè la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finchè il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce" (Sez. Un., 19.1.2000, n. 1, Tuzzolino, m.

216239). Nello stesso senso: "L’impugnazione proposta dall’imputato con riferimento al solo aspetto della quantificazione della pena, impedendo che il relativo capo della sentenza acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare, nel rispetto dell’art. 129 cod. proc., pen., eventuali cause di estinzione del reato" (Sez. 3, 18.12.2007, n. 6983, Minini, m. 239274).

La corte d’appello, pertanto, non poteva ritenere che fosse passata in giudicato l’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Nella specie i reati si sono consumati il (OMISSIS).

L’ordinario termine massimo di prescrizione scadeva quindi, per i reati di cui ai capi A) e C) il 7 dicembre 2004 e per il reato di cui al capo B) il 7 giugno 2003. Devono poi aggiungersi i periodi di sospensione della prescrizione e precisamente: giorni 8 (dal 17.2.2004 al 19.10.2004) per astensione del difensore; anni 1 e giorni 5 (dal 13.1.2009 al 18.1.2010) per astensione; e giorni 60 L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 13 per un totale di anni 1, mesi 10 e giorni 5.

Non possono invece calcolarsi i rinvii delle udienze disposte dalla corte d’appello per condono, perchè si tratta di opere non condonabili e quindi detti rinvii non avrebbero dovuto essere concessi.

Ne deriva che i reati di cui ai capi A) e C) si sono prescritti il 12 ottobre 2006 (e quello di cui al capo B) un anno e mezzo prima).

La corte d’appello ha quindi errato nel non rilevare e dichiarare la già intervenuta causa di estinzione dei reati per prescrizione.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30727

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 18/1/07 del 14 febbraio 2007 la CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello proposto da B.A. nei confronti del Comune di Rimini, annullando sette avvisi di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2003 e 2004. Ha motivato la decisione ritenendo che, considerato che non era stata data prova della persistenza della sosta e dell’impossibilità a circolare di un carrello/rimorchio pubblicitario, era condivisibile l’assunto del contribuente, secondo cui nella fattispecie l’imposta comunale sulla pubblicità doveva essere versata, così come era stato fatto, al diverso Comune di residenza del contribuente ( D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, comma 2).

Il 19 marzo 2008 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e memoria, il Comune di Rimini; B.A. non si è costituito.

Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata: Il ricorso va disatteso.

1.-Con riguardo al primo motivo – per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 12 e 13, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 205, artt. 2700 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c. – si rileva che il mezzo è inammissibile.

1.1.-Manca, infatti, un vero e proprio, idoneo quesito di diritto, avente le caratteristiche individuate da plurime decisioni delle Sezioni Unite e delle Sezioni Semplici di questa Corte: la difesa municipale si limita, infatti, a evidenziare in grassetto" le righe finali dell’esposizione del motivo (pag. 8), quale "formulazione … del quesito di diritto". 1.2.-Questo, per essere correttamente formulato, deve invece comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 24339 del 30/09/2008).

1.3.-Invero il quesito, contrariamente all’odierna formulazione, deve investire in pieno la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e proporre un’alternativa di segno opposto (Cass. n. 4044 del 19/02/2009), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (Sez.U, n. 28536 del 02/12/2008), se non addirittura – come nella specie – in una proposizione puramente assertiva "Si applica il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12 al complesso pubblicitario "carrello di supporto e sovrastante pannello", inidoneo alla circolazione per dimensioni non conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 205 e costituente per peculiari caratteristiche e modalità di utilizzo – comprovate da accertamenti tributari – cartello pubblicitario installato in sede fissa". 2.-Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso – per vizi motivazionali sulle peculiarità strutturali del mezzo pubblicitario in questione e sulla sua idoneità alla circolazione – si rileva che il mezzo è inammissibile, perchè difetta di autosufficienza.

2.1.-Manca, infatti, la necessaria trascrizione delle parti salienti delle fonti probatorie asseritamente idonee a contrastare l’assunto della CTR, secondo cui non era stata offerta dal Comune la prova della persistenza della sosta e dell’impossibilità a circolare del controverso carrello/rimorchio pubblicitario.

2.2.-A seguito di tale omissione, questa Corte – la quale non può desumere "aliunde", neppure dalla stessa sentenza impugnata, gli elementi di giudizio necessari alla decisione che non risultino dal ricorso – non è stata messa in condizione di svolgere il suo compito istituzionale, dandosi luogo all’inammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 (Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005).

2.3.-Analogo difetto di autosufficienza v’è anche riguardo ad asserite prove fotografiche, atteso che il ricorrente, nel riferirsi a dette prove, non ne ha fornito le indicazioni essenziali, in quanto la Corte di cassazione non può provvedere alla ricerca delle stesse negli incarti processuali (Sez. 3, Sentenza n. 7938 del 12/06/2001).

3.-Concludendo, il ricorso deve essere interamente disatteso per la manifesta inammissibilità dei motivi; nessuna pronunzia va adottata sulle spese in assenza di attività difensiva da parte del contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-02-2012, n. 1808 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 1994, V.C. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale di Rieti e chiesto da P.D. nei suoi confronti per L. 19.864.000, oltre accessori, per corrispettivo di lavori di scavo e di una fornitura di tubi PVC, effettuati nei mesi di settembre e ottobre 1993.

L’opponente contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo che il contratto era intercorso tra il P. e la Lettum srl, di cui egli era rappresentante legale; resisteva l’opposto, contestando ogni avversa eccezione.

L’adito Tribunale di Rieti, in esito alla compiuta istruzione, con sentenza del 2002, rigettava l’opposizione e regolava le spese.

Proponeva appello il soccombente, cui resisteva la controparte.

Con sentenza in data 22.6/1.9.2005, la Corte di appello di Roma accoglieva l’impugnazione e compensava le spese; rilevava la corte capitolina che il fatto che cinque buoni allegati alla richiesta di ingiunzione fossero stati sottoscritti dal V., senza menzione della sua qualità di legale rappresentante della Lettum srl non potesse assumere valore determinante, in quanto destinati alla mera attestazione di ricevuta della merce; per contro, non si era tenuto conto del fatto che era stata emessa fattura per L. 22.651.200 intestata alla Lettum, con riferimento proprio agli scavi ed alle forniture de quibus; la complessiva somma di L. 22.500.000 che lo stesso P. assumeva di aver ricevuto in acconto, risultava documentalmente pagata dalla detta società; il cantiere presso cui vennero effettuate le consegne era della Lettum, come emergeva anche dalla deposizione del teste Pi.; fu poi la stessa Lettum a contestare con due note le pretese del P., assumendo la sufficienza degli acconti versati.

Su tali basi probatorie, le diverse circostanze poste a base della decisione di prime cure non potevano avere il rilievo assorbente ad esse attribuito dal tribunale, mentre il richiamo all’art. 1231 c.c., avrebbe avuto senso solo ave fosse risultato provato che il V. avesse originariamente assunto in proprio l’obbligazione de qua, cosa questa che non risultava provata dal P., sul quale gravava il relativo onere.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, il P.; resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, il V..

Motivi della decisione

Va premesso che è stata presentata istanza di trattazione, a norma della L. n. 183 del 2011, art. 26.

Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata redazione dei quesiti di diritto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., la stessa non ha pregio, atteso che la norma provvedeva per i provvedimenti depositati dopo il 2.3.2006 e la sentenza impugnata è del 2005.

Venendo ai motivi di ricorso, con il primo si lamenta violazione degli arti. 1321, 1326 e 1363 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il profilo afferente al momento della conclusione del contratto, allorchè vi sarebbe prova che lo stesso fu concluso verbalmente tra il V., quale persona fisica ed il P..

Irrilevante sarebbe invece il pagamento e quanto avvenuto in esecuzione del contratto stesso.

A parte la genericità immanente al motivo, sarebbe occorsa la prova che, seppure concluso verbalmente, il contratto fosse stato voluto dal V. quale persona fisica, cosa questa che non risulta affatto e che è resa quanto meno improbabile dato che era la Lettum ad operare nel campo relativo; il mezzo pertanto deve essere respinto.

Con il secondo motivo, ci si duole di violazione dell’art. 2697 c.c., e di vizio motivazionale attinente alla qualità in cui il V. avrebbe concluso il contratto; anche in questo caso la genericità del motivo è palese; in ogni modo la Corte capitolina ha dato ampia motivazione circa la irrilevanza della circostanza che i buoni di consegna fossero stati sottoscritti dal V., mentre la testimonianza Po. non è stata ritenuta, con argomentazione corretta e giustificata dagli altri elementi probatori acquisiti, conclusiva; anche tale mezzo pertanto deve essere respinto.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2702 c.c., e vizio di motivazione circa la surricordata sottoscrizione dei buoni di consegna; non può che ripetersi, a fronte di una genericità evidente che la sentenza impugnata ha ampiamente spiegato che il complesso delle risultanze istruttorie raccolte sviliva in maniera decisiva questo argomento; anche tale mezzo è pertanto privo di pregio.

Il quarto motivo (violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., e omessa motivazione in ordine alla offerta di transazione effettuata in udienza dal V.) introduce un argomento del tutto nuovo, mai prospettato nel giudizio di merito, e risulta pertanto inammissibile.

Il quinto motivo, a parte l’opinabile richiamo agli artt. 1321, 1322, 1327, 2697 e 2730 e 2733 c.c., non fa che ripetere le argomentazioni già proposte nel secondo e terzo motivo: quanto osservato al riguardo deve essere pertanto qui riportato per contestare la validità delle asserzioni reiterate, che sono prive di pregio.

Anche tale mezzo deve essere respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 8623

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nei confronti della società ricorrente, C.M.R.S. srl, è stata disposta, da parte di T. spa, con determinazioni del 9.7.2010 e 12.7.2010, ratificate il 9.8.2010, la risoluzione di due contratti (e relativi atti di opzione) del 18.9.2008 e 16.10.2009 (quest’ultimo affidato alla C. in ATI con altra impresa) per servizio di smontaggio e montaggio di allestimenti interni di rotabili in manutenzione presso lo stabilimento di Foggia e per manutenzione impianti e struttura di cassa di 36 carrozze di treni ETR 500 presso l’Officina Manutenzione di Vicenza.

La risoluzione è stata motivata con il riferimento a sviluppi di indagini penali in corso da parte della Procura di Napoli dalle quali sarebbero emerse condotte della società ricorrente "in palese violazione dei principi ed obblighi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato".

Assume la ricorrente di avere appreso, soltanto in data 20.7.2010, a seguito di avviso a comparire ex art. 375 c.p.p., che si tratterebbe di indagini per versamenti di somme (8791,80 euro) effettuati nei confronti della moglie di un funzionario di T. per corrispettivi alla stessa dovuti, in qualità di specialista in Medicina del Lavoro, per visite mediche periodiche di dipendenti della società ricorrente e che, secondo l’ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica di Napoli, avrebbero invece costituito il compenso di un presunto illecito affidamento di appalti T. a C..

Dette risoluzioni contrattuali (e il relativo riferimento alla "rilevata violazione dei principi ed obblighi contenuti nel Codice Etico" sopra citato), comunicate da parte da T., sono state poi iscritte, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, giusta annotazione in data 17.1.2011, nel Casellario informatico delle imprese, trattandosi, ad avviso dell’Autorità, di notizia utile per la tenuta del casellario stesso, peraltro non comportante "l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche".

Avverso tale annotazione insorge tuttavia la ricorrente davanti a questo Tar, formulando, nell’atto introduttivo, tre articolati motivi di censura, nei quali deduce, in sintesi: difetto di istruttoria e di motivazione sulla fondatezza, rilevanza e utilità della segnalazione pervenuta da T.; inesistenza dei presupposti per l’annotazione e inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante con riferimento all’asserita violazione del Codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, che di per sé non è indice di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni o di errore grave nell’esercizio dell’attività, non potendosi pertanto giustificare, sulla base della semplice pendenza di indagini penali, l’iscrizione apposta (ed avendo oltretutto il GIP di Napoli respinto, con provvedimento del 16.11.2010, la richiesta di misure interdittive, ex D.Lgs. n. 231/01, nei confronti di C.); illegittimità dell’annotazione, alla stregua della determinazione AVCP n. 10/2003, in quanto effettuata in pendenza di termini per l’impugnativa delle risoluzioni contrattuali.

Con motivi aggiunti depositati il 20.4.2011 l’istante ribadisce poi la censura di difetto di istruttoria e di motivazione anche in relazione alla omessa considerazione della proposta del Responsabile del procedimento di archiviazione delle segnalazioni.

L’Autorità di Vigilanza e T. si sono costituite in giudizio e hanno controdedotto ex adverso, mentre la ricorrente, con apposite memorie difensive, ha insistito nei propri assunti.

Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, dovendo essere condivise le censure di difetto di motivazione in relazione alle risultanze istruttorie acquisite ed intervenute nel corso del procedimento.

Nella specie l’annotazione delle risoluzioni contrattuali, per i motivi posti alla base di esse, è stata iscritta "in quanto considerata notizia utile per la tenuta del casellario", essendosi quindi fatta sostanzialmente applicazione dell’art. 27, comma 2, lett. t) del DPR n. 34/2000, a mente del quale sono iscritte nel casellario stesso "tutte le altre notizie" (oltre a quelle specificamente indicate nelle lettere precedenti della stessa disposizione) "riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario".

Si tratta, come si vede, di una forma di iscrizione "innominata" e residuale che consente ed impone all’AVCP di acquisire e pubblicare ogni notizia utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione degli appalti pubblici. In quest’ottica non vi è dubbio che le notizie, come anche quelle di specie, pervenute all’Autorità di Vigilanza e relative alle imprese affidatarie di pubblici appalti debbano essere pubblicate sul Casellario informatico se considerate utili, a meno che non consti, anche a seguito di verifiche che AVCP abbia ritenuto di dover effettuare, l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza delle notizie stesse.

Si tratta di una regola generale desunta da determinazioni della stessa AVCP (n. 1/2008 e n. 1/2010) e riconosciuta dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, la quale ha riconsiderato la tesi del carattere necessitato e consequenziale dell’ iscrizione nel casellario informatico, chiarendo che l’AVCP non è priva di autonomi poteri valutativi (con inconferenza, oltretutto, nella specie, di ogni profilo dedotto di inammissibilità per mancata tempestiva impugnativa degli atti presupposti della stazione appaltante), tanto che prima di procedere all’annotazione, essa deve comunicare l’avviso di inizio del relativo procedimento (se l’avvio dello stesso non è altrimenti conosciuto o conoscibile) al soggetto destinatario dell’iscrizione medesima (cfr. CdS, VI, n. 4906/2009 e n. 4243/2010).

Nel caso in esame, l’AVCP ha correttamente avviato il procedimento di annotazione in contraddittorio con l’impresa ricorrente, dandone infatti notizia alla stessa, oltre che alla stazione appaltante, con nota del 15.9.2010, acquisendo conseguentemente memorie e documentazione difensive dell’operatore economico ed addirittura ammettendo lo stesso ad apposita "audizione" in data 14 ottobre 2010, cui ha poi fatto seguito, anche in relazione a note scritte di T. del 22.10.2010, ulteriore documentata memoria di replica della ricorrente in data 27.12.2010.

Ora, di tale corposa e complessa attività difensiva della ricorrente, attuata tra l’altro proprio su impulso dell’AVCP, quest’ultima non ha dato minimamente conto nel provvedimento finale in data 17.1.2011, che si è limitato infatti alla mera iscrizione delle segnalazioni acquisite dalla stazione appaltante. I rilievi difensivi della ricorrente, dunque, pur acquisiti, non sono stati poi di fatto considerati o sono stati disattesi senza alcuna spiegazione motivatoria, in violazione dunque dell’art. 3 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990 che impongono all’Amministrazione di indicare le ragioni della decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria e di valutare le memorie e i documenti prodotti dal soggetto interessato a seguito della comunicazione dell’avvio procedimentale.

Per di più, nel caso di specie, come giustamente dedotto dall’istante nei motivi aggiunti, il responsabile del procedimento aveva predisposto, in data 26.11.2010, un’articolata e motivata proposta per il Consiglio dell’AVCP di archiviazione delle segnalazioni relative alle risoluzioni contrattuali di cui trattasi a carico dell’impresa istante. Ebbene, anche di tale proposta, avente valore di relazione istruttoria, l’Amministrazione non ha tenuto conto, contraddittoriamente disattendo, in sostanza, senza alcuna motivazione al riguardo, risultanze e valutazioni istruttorie alle quali essa stessa, in sede endoprocedimentale, era pervenuta.

In base alle esposte considerazioni e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, il proposto ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento, per l’effetto, dell’impugnato provvedimento di annotazione.

Le spese, sussistendo giustificati motivi in relazione agli aspetti complessivi della vicenda, possono essere tuttavia compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli ed annulla, per l’effetto, l’impugnato provedimento dell’AVCP.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.