Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38807 Fuga e mancato soccorso

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Svolgimento del processo

1. C.A. è stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso a seguito dell’incidente stradale avvenuto a Lecce il 24/4/2004 e condannato alla pena di otto mesi di reclusione con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.

2. La Corte di appello di Lecce ha confermato tali statuizioni.

3. Avverso questa sentenza, ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 189 C.d.S., comma 7. Il difensore censura la ritenuta responsabilità penali in relazione al reato di omissione di soccorso. Il ricorrente ricorda che la norma prevede l’obbligo per il soggetto di prestare assistenza alle persone ferite; ciò comporta necessariamente che il ferito presenti segni evidenti di lesioni. Nella specie invece la persona offesa, conducente dello scooter, ha riportato soltanto lievi scalfitture al ginocchio e nè lei nè l’altra persona trasportata caddero a terra a seguito dell’urto tra la vettura del C. e lo scooter stesso, nè cadde a terra quest’ultimo mezzo; che l’urto era stato di lieve entità è dimostrato dal fatto che sulla fiancata della vettura del Co. sono state riscontrate solo lievi scalfitture; tanto premesso, manca secondo il ricorrente, sia l’elemento oggettivo del reato, ovverosia l’incapacità della vittima di provvedere autonomamente a se stessa, sia l’elemento soggettivo consistente nel dolo generico; infatti occorreva che C. al momento del sinistro, tenuto conto delle modalità con cui lo stesso ebbe a verificarsi, avesse consapevolezza che la persona offesa aveva necessità di essere aiutata; consapevolezza che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte di appello, mancava del tutto, dal momento che l’urto fu talmente lieve che, come si è detto, nè la trasportata nè la conducente dello scooter ebbero a cadere per terra. Con un secondo motivo si deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla teste F. (trasportata sullo scooter) e dall’assistente di p.g. circa le condizioni dello sportello dell’autovettura. Il ricorrente fa presente che mentre la teste Faraone aveva parlato di una rientranza nello sportello della macchina, dicendo che si trattava di una "conca" causata dall’urto del ginocchio con la macchina, l’assistente do p.g. aveva invece riferito che sulla vettura del C. era presente soltanto una lieve scalfittura sullo sportello anteriore. Col terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; sostiene che la motivazione adottata sul punto è praticamente inesistente dal momento che si è limitata a richiamare i precedenti penali dell’imputato, precedenti risalenti a ben oltre trent’anni la data del fatto. Col quarto motivo ci si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; anch’essa fondata sulla presenza delle due precedenti condanne senza considerare che i fatti sono molto risalenti nel tempo, che il C. aveva, all’epoca del fatto qui giudicato, superato i settantanni e che le due condanne riportate erano state interamente condonate.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento. Osserva il Collegio,in ordine al primo motivo, che sono inammissibili le censure dell’imputato nella misura in cui contestano, sia pure sotto l’apparente veste della illogicità della motivazione, la ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, non essendo consentita la deduzione di un tale profilo davanti a questa Corte; deve al riguardo altresì rilevarsi che la Corte di appello si è già fatta carico di chiarire che non sussiste il denunciato contrasto tra le dichiarazioni della teste F. e quelle dell’agente di polizia, essendo incontestabile che l’autovettura dell’imputato presentava, sul fianco, segni che ben potevano essere derivati dall’urto con il ginocchio della ragazza.

Tanto premesso, deve ribadirsi che ciò che rileva ai fini del contestato reato non è la situazione accertata ex post, ma quella percepibile ex ante. E a tale riguardo correttamente il giudice di secondo grado ha valutato l’elemento soggettivo del reato, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 10.1.2003 n. 8103, Fariello rv. 223966) secondo cui la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che può essere ravvisato anche quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza. Nella specie dunque l’imputato, una volta percepito l’urto, non avrebbe dovuto confidare nella possibilità delle ragazze di" cavarsela da sole", ma avrebbe dovuto fermarsi, per farsi identificare e prestare la assistenza che il caso rendeva necessaria.

Con riferimento al terzo e al quarto motivo di ricorso, è sufficiente osservare che la sentenza è sufficientemente motivata, sia per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche che della sospensione condizionale della pena, con il richiamo ai precedenti penali dell’imputato, potendosi aggiungere che la circostanza che i reati siano stati oggetto di indulto non comporta che dei medesimi non si possa tenere conto ai fini di cui sopra.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2012, n. 7847

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Svolgimento del processo

L’istituto Poligrafico Zecca dello Stato chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma che si è pronunciata in senso favorevole alla parte intimata O.A., in ordine al ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

Parte intimata si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

L’Istituto deduce un solo motivo di ricorso, con cui lamenta violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccnl eni grafici 1992, depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c. , n. 4, il che rende infondata l’eccezione di improcedibilità, ed errata interpretazione in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè violazione dell’art. 2120 c.c.. Il computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al ccnl del 1992 (in vigore dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva. Infatti l’art. 21 del ccnl 1992, sotto la rubrica "Nomenclatura", nel prevedere che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale", reca l’aggiunta delle parole "nell’orario normale", non presenti nel corrispondente articolo del ccnl 1989 (in tutto identico, salvo che per tali parole), il che manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del t.f.r..

Della formulazione di questa norma il giudice avrebbe dovuto tener conto nell’interpretazione dell’art. 34 dello stesso ccnl 1992, per il quale il t.f.r. si calcola "sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. L’art. 34 del ccnl 1.11.92 del personale dipendente delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 75,5" (comma 1). Lo stesso art. 34, al comma 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzione" rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c., prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" (comma 2). La norma generale, in altre parole, riconosce alle parti contrattuali in sede di autonomia negoziale collettiva la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale". Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui l’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generico riferimento a "quanto percepito per la prestazione lavorativa", invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

In questi termini, dunque, il motivo è fondato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto che il compenso per lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di calcolo del t.f.r. solo fino al 31.10.92, procederà a nuovo esame della controversia, provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 135 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto della dichiarazione, resa nella odierna camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente, di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che, a seguito della suddetta dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso risulta improcedibile;

Spese compensate, come da concorde richiesta delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12136 Lavoro straordinario

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Svolgimento del processo

Il lavoratore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui era dipendente e chiedeva, sul presupposto dell’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nonchè delle corresponsione della c.d.

indennità valori, la declaratoria del diritto al computo di tali compensi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e nel TFR. L’adito giudice accoglieva la domanda relativa al ricalcalo dell’indennità di anzianità e del TFR in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario.

La Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza impugnata condannava il predetto Istituto al pagamento di un ulteriore somma di danaro in virtù del computo nell’indennità di anzianità e nel TFR della c.d. indennità valori.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata resiste con controricorso illustrato da memoria con la quale deduce, tra l’altro, l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la quale risulta conferito mandato "nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione" all’avv.to Tiziana Sborchia in sostituzione del precedente procuratore.

Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).

Sempre in via preliminare va osservato che risulta rispettata la norma di cui all’art. 369 bis c.p.c., comma 1, n. 4 essendo stati depositati, anche agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i contratti collettivi su cui si fonda il ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Con il primo motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., formula ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto:

"accerti la Corte se, con vizio in procedendo, la Corte di appello sia incorsa in errore, anche ai sensi dell’art. 1322 e 1364 e norme correlate, nel non valutare una prova documentale processuale, cioè il verbale d’interpretazione autentica" prodotto dall’IPZS determinante l’accertamento circa la volontà espressa dagli stipulanti il CCNL 1992 e che dunque la Corte di Appello sia incorsa in grave vizio per non aver valutato l’elemento di prova".

Con il secondo motivo l’Istituto deducendo violazione dell’art. 2120 c.c. dell’art." "del regolamento del personale e dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè vizio di motivazione, formula i seguenti quesiti: "se con errore in procedendo ed in decidendo, la Corte di Appello abbia illegittimamente accolto l’appello incidentale proposto da P.V.L., anche per aver totalmente omesso di motivare ed argomentare sull’appello incidentale e sulle deduzioni dell’Istituto; se, con errore in procedendo, la Corte di Appello abbia illegittimamente accolto l’appello incidentale proposto da P.V.L. senza valutare i documento e le fonti di prova in atti; se con la decisione resa in riforma della sentenza di primo grado in ordine al quantum di condanna la Corte di appello abbia determinato un indebito duplice pagamento in favore di P.V.L.".

I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo precipuo di porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito, di valutare immediatamente il fondamento della dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353) ed a tal fine è imposto al ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento od il rigetto del ricorso (Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

In tale prospettiva questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759 cit.).

Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Alla luce di tali principi i motivi in esame vanno dichiarati inammissibili in quanto, nella formulazione dei quesiti di diritto o dei principi di cui si chiede l’applicazione, difetta del tutto l’indicazione, come si desume dalla su riportata trascrizione degli stessi, della fattispecie concreta cui gli stessi ineriscono e della diversa regula iuris posta a base della sentenza impugnata, sicchè non è consentito a questa Corte di valutare, sulla base del solo quesito, se dall’accoglimento del motivo possa o meno derivare l’annullamento della sentenza impugnata.

L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del resto, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata. Conseguentemente se il principio di cui si chiede l’affermazione non è correlato alla fattispecie concreta – rectius alla diversa regola iuris applicata dal giudice del merito – il relativo motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo e come tale è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2500,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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