Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23672 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 19.1.2010, veniva applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di anni uno di reclusione nei confronti di A.M., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater con la recidiva reiterata infraquinquennale. Veniva in sostanza accolta la proposta sanzionatoria avanzata dalle parti, che calcolavano la pena su una base di anni uno di reclusione, pena che veniva aumentata di mesi sei di reclusione, per essere ridotta ex art. 444 c.p.p., ad anni uno di reclusione.

2. Contro la sentenza ha interposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, per dedurre violazione di legge in relazione all’art. 99 c.p., comma 4, essendo stato operato un aumento di pena a titolo di recidiva inferiore a quello di due terzi previsto dalla norma menzionata:

l’aumento doveva infatti essere di otto mesi e fu calcolato invece in misura di mesi sei, con il che viene chiesto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

In data 28.4.2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Con tale sentenza la Corte europea afferma che "la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

Spetta perciò al giudice nazionale "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo", tenendo altresì nel debito conto il principio "dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri".

La pronunzia richiamata è stata assunta, come detto, in relazione all’ipotesi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter. Ritiene tuttavia il Collegio che le conclusioni ivi raggiunti valgano, a fortiori, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, cui si riferisce la sentenza oggetto di ricorso.

A ragione della decisione, la Corte di giustizia ha osservato:

– che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 risponde a una esigenza di "gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro -, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità";

– che, in quest’ottica, persi no il trattenimento, che rappresenta la misura più restrittiva della libertà consentita dalla direttiva, è strettamente regolamentato, quanto a durata e modalità, "allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi" e di "limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo" entro termini ragionevoli – vale a dire non superiori al tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito e i più brevi possibili – in conformità all’ammonizione già impartita dall’ottavo dei "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato", adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;

– che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo conformemente all’art. 8 n. 4 della direttiva, una pena detentiva quale quella prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, "solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale", dovendo "essi Stati invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti";

– che una regolamentazione nazionale quale quella oggetto d’esame finisce per ostacolare la stessa applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva medesima (in base alla quale "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’art. 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7") e ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

Anche la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, riguarda la mera "violazione" della intimazione impartita, per di più serialmente, nei confronti dello straniero in condizione di soggiorno irregolare e trova causa esclusiva nella perdurante mancanza di "cooperazione" all’allontanamento volontario.

Necessariamente presupponendo l’esistenza anche di una precedente contestazione ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, meno ancora (rispetto a questa) risponde ad esigenze di proporzionalità e a criteri di adeguatezza con riguardo al tempo di restrizione, strettamente necessario per il conseguimento dello scopo espulsivo, che dovrebbe giustificare l’intervento limitativo della libertà personale. E la dimostrazione che l’apparato statuale abbia posto in essere ogni ragionevole sforzo per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, rispettando la gradazione procedimentale imposta dalla direttiva, non soltanto non è richiesta dalla disposizione incriminatrice, ma mediante il richiamato art. 14, comma 5-bis risulta inaccettabilmente sostituita dal mero reiterato riferimento alla obiettiva impossibilità di dar corso alla espulsione coattiva o di trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, in ipotesi anche a causa dell’inutile decorso dei tempi di permanenza in tale struttura.

Se dunque lo scopo della direttiva 2008/115 è quello di garantire che lo Stato membro compia ogni ragionevole sforzo per attuare la politica di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi e di impedire che la privazione della libertà di costoro si protragga, nonostante l’impegno statuale, oltre limiti accettabili e proporzionati al fine espulsivo concretamente da perseguire, il comando impartito dalla Corte europea al giudice nazionale, di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998" contraria al risultato che la direttiva intende perseguire, non può che essere inteso come riferito anche al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater.

La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.

Non può a tale proposito ingenerare incertezze il riferimento contenuto, nella sentenza El Dridi, alla applicabilità della "pena più mite". Nell’ordinamento non vi sono ipotesi residuali di reato che possano ritenersi interamente contenute nella contestazione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 quater, idonee a riespandersi, senza necessità alcuna di integrazione a fronte della disapplicazione della fattispecie in esame.

Il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni e ai diritti fondamentali rende per altro evidente che i principi evocati sono quelli elaborati, anche dalla Corte EDU, in tema di art. 7 della Convenzione, mentre la sentenza della CtGUE lager, pure richiamata (e che tratta di sanzioni amministrative), palesa come nel linguaggio della Corte il termine "pene" si riferisca a qualsivoglia regime sanzionatorio o afflittivo, non necessariamente corrispondente ad un trattamento "penale" secondo l’ordinamento italiano.

In relazione a fattispecie quale quella in esame, realizzata prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva, deve per conseguenza affermarsi che il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

La formula è in linea con quanto già ritenuto, in relazione a ipotesi in qualche modo simile, da questa Corte, sez. 1, sentenza del 20.1.2011, n. 16521, imp. Titas Luca, allorchè ha osservato che la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo (si trattava del caso Schwibbert) "si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata" (cfr. Corte Cost. nn, 13 del 1985, 389 del 1989, 168 del 1991), così producendo "una sorta di abolitio criminis" che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 cod. proc. pen..

L’assimilazione sostanziale e logica dell’accertata incompatibilità ad una abolitio criminis, impone quindi di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, con la considerazione che fin tanto che il giudicato formale non si è formato, spetta al giudice prendere atto della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale (nello stesso senso S.U. De Luca, citata; nonchè S.U. n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, in tema di remissione di querela; con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di annullamento solo per la determinazione della pena S.U. n. 4904 del 26.3.1997; con riferimento al giudizio di rinvio celebrato a seguito di sentenza della Corte di giustizia europea, Sez. 6, n. 41683 del 19.10.2010, Ndaw; Sez. 6, del 5.11.2010, Gargiulo, non massimata). In buona sostanza l’abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata deve rilevare, indipendetemente dall’oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-02-2011) 28-06-2011, n. 25709 Indagini preliminari

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza 3 aprile 2008 del Gup del tribunale di Bergamo, assolse D.G.V. dal reato di cui al capo T) (artt. 323, 314, 479 e 609 c.p.) per non aver commesso il fatto;

assolse F.M. dal reato di cui al capo K) (artt. 361 e 314 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73) per non avere commesso il fatto;

assolse V.G. dal reato di cui al capo O) (artt. 323, 314, 582, 583 e 585 c.p.) per non avere commesso il fatto;

assolse D.M. e P.M. dal reato di cui al capo B) (artt. 56, 317, 611 e 378 c.p.) perchè il fatto non sussiste;

assolse D.M. e M.V. dal reato di cui al capo H) (artt. 323, 314, 479, 582 e 585 c.p.) per non aver commesso il fatto;

rideterminò la pena per M.V. in anni 5, mesi 5, e giorni 17 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa; per D. .M. in anni 4, mesi 10 e giorni 14 di reclusione; per P. .M. in anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, confermando per Ma.Gi.Pa. la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa e per B.F. .B. la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 12.400,00 di multa;

modificò le pene accessorie e le condanne al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;

e confermò nel resto la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato:

1.1. M.V. colpevole, quale carabiniere in servizio presso la stazione di (OMISSIS) , dei reati di cui ai capi:

– capo A), artt. 61 c.p., n. 9, e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per avere istigato Vi.Ma. ad acquistare cocaina da C. .M. , concorrendo con quest’ultimo nell’acquisto e nella detenzione al fine di cessione a terzi della sostanza stupefacente;

– capo A bis), art. 386 c.p. per avere procurato l’evasione di Vi.Ma. , detenuto agli arresti domiciliari;

– capo C), art. 648 c.p. per avere ricevuto una targa di auto di provenienza delittuosa apponendola a due diverse vetture in servizio presso la stazione dei carabinieri;

– capo E), art. 323 c.p., in esso assorbito il reato di cui all’art. 609 c.p., per avere arbitrariamente perquisito e percosso L. .A. ;

– capo F), artt. 314, 479 e 609 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere percosso L.A. , E.O. .R. e F.V.F. ed essersi appropriato denaro rinvenuto durante la perquisizione di E.O. ;

– capo G), art. 610 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 582 e 585 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere arbitrariamente perquisito e percosso B.L.A. ;

– capo M), art. 323 c.p., per avere arbitrariamente percosso E. .A.A. ;

– capo P), art. 416 c.p., per essersi associato con altri carabinieri e agenti di polizia locale al fine di commettere i reati di abuso di ufficio, lesioni personali, peculato, perquisizioni arbitrarie nei confronti di cittadini italiani e prevalentemente stranieri, con l’intento di percuoterli, procurare lesioni ed impossessarsi del denaro rinvenuto, senza redigere o falsificando i relativi verbali di perquisizione e sequestro;

– capo Q), art. 314 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per essersi impossessati ed avere detenuto una pallina di cocaina rinvenuta durante la perquisizione di uno straniero lasciato libero e non identificato, omettendo di redigere alcun atto di sequestro, in esso assorbita la condotta di cessione a Ch.Si. e L.F. .L. della sostanza stupefacente contestata al capo Q bis);

– capo T), artt. 314 e 479 c.p., in essi assorbiti i reati di cui agli artt. 323 e 609 c.p., per avere percosso Q.M. ed essersi appropriato denaro e due telefonini rinvenuti durante la perquisizione dello stesso;

– capo U), art. 323 c.p. per avere arbitrariamente percosso N. .A. , dopo averlo arrestato e portato in caserma;

– capo K), art. 314 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per avere omesso di denunciare ed arrestare Ca.Gi. , che deteneva illegalmente sostanza stupefacente tipo hashish, e per essersi poi impossessato di detta sostanza stupefacente per riconsegnarla subito al medesimo Ca. , affinchè la restituisse al suo fornitore.

1.2. D.M. colpevole, quale maresciallo dei carabinieri comandante la stazione di XXXXXX, dei reati di cui ai capi:

– capo C), art. 648 c.p. per avere ricevuto una targa di auto di provenienza delittuosa apponendola a due diverse vetture in servizio presso la stazione dei carabinieri;

– capo D), art. 61 c.p., nn. 2 e 9, artt. 609, 582, 582 e 576 c.p. per avere arbitrariamente perquisito e percosso G.E. ;

– capo E), art. 323 c.p., in esso assorbito il reato di cui all’art. 609 c.p., per avere arbitrariamente perquisito e percosso L. .A. ;

– capo F), artt. 314, 479 e 609 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere percosso L.A. , E.O. .R. e F.V.F. ed essersi appropriato denaro rinvenuto durante la perquisizione di E.O. ;

– capo G), art. 610 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 582 e 585 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere arbitrariamente perquisito e percosso B.L.A. ;

– capo T), art. 323 c.p. per avere percosso Fa.Ch. , durante una perquisizione domiciliare dall’esito negativo;

– capo L), artt. 609, 582, 585 e 576 in relazione all’art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere arbitrariamente perquisito e percosso E.G.S. ;

– capo M), art. 323 c.p., per avere arbitrariamente percosso E. .A.A. ;

– capo N), artt. 314, 582, 585 e 576 in relazione all’art. 61 c.p., nn. 2 e 9, e art. 609 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere percosso H.M. e E. .F.E.M. ed essersi appropriato denaro rinvenuto durante la perquisizione di E.F. ;

– capo O), artt. 314, 582, 585 e 576 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 9, e art. 609 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere percosso un cittadino italiano non identificato ed essersi appropriato di due palline di sostanza stupefacente rinvenute durante la perquisizione;

– capo P), art. 416 c.p., per essersi associato con altri carabinieri e agenti di polizia locale al fine di commettere i reati di abuso di ufficio, lesioni personali, peculato, perquisizioni arbitrarie nei confronti di cittadini italiani e prevalentemente stranieri, con l’intento di percuoterli, procurare lesioni ed impossessarsi del denaro rinvenuto, senza redigere o falsificando i relativi verbali di perquisizione e sequestro;

– capo Q), art. 314 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per essersi impossessati ed avere detenuto una pallina di cocaina rinvenuta durante la perquisizione di uno straniero lasciato libero e non identificato, omettendo di redigere alcun atto di sequestro, in esso assorbita la condotta di cessione a Ch.Si. e L.F. .L. della sostanza stupefacente contestata al capo Q bis);

– capo R), artt. 582, 585, 576 e 606 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere percosso Sp.Fi. ;

– capo S), art. 323 c.p. per avere percosso La.Br. durante una perquisizione:

– capo T), artt. 314 e 479 c.p., in essi assorbiti i reati di cui agli artt. 323 e 609 cod. pen., per avere percosso Q.M. ed essersi appropriato denaro e due telefonini rinvenuti durante la perquisizione dello stesso;

– capo U), art. 323 cod. pen. per avere arbitrariamente percosso N.A. , dopo averlo arrestato e portato in caserma;

T.3. P.M. , colpevole, quale capitano dei carabinieri comandante la compagnia di (OMISSIS), del reato di cui al:

– capo K), artt. 314 e 378 c.p., art. 61 c.p., n. 9, e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per avere omesso di denunciare ed arrestare Ca.

.Gi. , che deteneva illegalmente sostanza stupefacente tipo hashish, e per essersi poi impossessato di detta sostanza stupefacente per riconsegnarla subito al medesimo Ca. , affinchè la restituisse al suo fornitore.

1.4. Ma.Gi.Pa. , colpevole, quale vigile urbano di (OMISSIS) , dei reati di cui ai capi:

– capo E), art. 323 c.p., in esso assorbito il reato di cui all’art. 609 c.p., per avere arbitrariamente perquisito e percosso L. .A. ;

– capo F), artt. 314 e 479 c.p., in essi assorbiti i reati di cui agli artt. 323 e 609 c.p., per avere percosso L.A. , E. .O.R. e F.V.F. ed essersi appropriato di denaro rinvenuto durante la perquisizione di E.O. ;

– capo M), art. 323 c.p., per avere arbitrariamente percosso E. .A.A. ;

– capo P), art. 416 c.p., per essersi associato con altri carabinieri e agenti di polizia locale al fine di commettere i reati di abuso di ufficio, lesioni personali, peculato, perquisizioni arbitrarie nei confronti di cittadini italiani e prevalentemente stranieri, con l’intento di percuoterli, procurare lesioni ed impossessarsi del denaro rinvenuto, senza redigere o falsificando i relativi verbali di perquisizione e sequestro;

– capo Q), art. 314 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per essersi impossessati ed avere detenuto una pallina di cocaina rinvenuta durante la perquisizione di uno straniero lasciato libero e non identificato, omettendo di redigere alcun atto di sequestro;

– capo Q bis), D.P.R. 309 del 1990, art. 73 per avere ceduto a Ch.Si. e L.F.L. la pallina di cocaina di cui al capo Q);

– capo T), artt. artt. 314 e 479 c.p., in essi assorbiti i reati di cui agli artt. 323 e 609 c.p., per avere percosso Q.M. ed essersi appropriato denaro e due telefonini rinvenuti durante la perquisizione dello stesso;

– capo Z), art. 385 c.p. per essere evaso dagli arresti domiciliari;

– capo J), art. 479 c.p., per avere formato atti in cui dava conto di attività mai poste in essere;

– capo Y), D.P.R. 309 del 1990, art. 73;

– capo Y bis), L. n. 110 del 1975, art. 4. 1.5. B.F.B. , colpevole, quale carabiniere in servizio presso la stazione di (OMISSIS) , dei reati di cui ai capi:

– capo K), art. 378 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per avere omesso di denunciare ed arrestare Ca.Gi. , che deteneva illegalmente sostanza stupefacente tipo hashish, e per essersi poi impossessato di detta sostanza stupefacente per riconsegnarla subito al medesimo Ca. , affinchè la restituisse al suo fornitore;

– capo N), artt. 314, 582, 585 e 576 in relazione all’art. 61 c.p., nn. 2 e 9, e art. 609 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere percosso H.M. e E. .F.E.M. ed essersi appropriato denaro rinvenuto durante la perquisizione di E.F. . 2.1. M.V. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) in ordine al capo A), vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della sua responsabilità; manifesta illogicità della motivazione, che emerge anche dall’esame degli atti del processo richiamati ed allegati.

Osserva che, secondo la corte d’appello, il quantitativo di droga sequestrato al C. il 13.12.2003 sarebbe stato ordinato dal Vi. su istigazione del carabiniere M. il giorno precedente, venerdì 12.12.2003.

Secondo la difesa, invece, il Vi. avrebbe ordinato la droga spontaneamente alcuni giorni prima dell’incontro ed avrebbe poi avvisato il M. in corso d’opera per consentirgli di arrestare lo spacciatore, in modo da ricavarne benefici.

Il M. quindi non ha istigato nessuno ma si è doverosamente inserito in una attività delittuosa in atto al fine di impedirne la consumazione.

Ricorda che il C. aveva dichiarato che il Vi. gli aveva ordinato la droga non venerdì 12 dicembre ma il martedì o il mercoledì precedenti presso il capannone industriale dello stesso Vi. , come del resto è confermato dai tabulati telefonici.

Lamenta pertanto che questi elementi di prova, incompatibili con la tesi dell’istigazione, non sono stati esaminati e valutati dalla corte d’appello.

2) in ordine al capo A bis), vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della sua responsabilità.

Osserva che, poichè egli non istigò il Vi. ad evadere, ma agì allo scopo di contrastare un delitto in corso di esecuzione, si tratta di condotta non punibile ai sensi dell’art. 51 c.p..

3) in ordine al capo C), vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della sua responsabilità; manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta che non era certa la provenienza delittuosa della targa in questione e che la corte d’appello non ha risposto allo specifico motivo di appello sul punto.

Quanto all’esistenza del reato presupposto, la corte ha omesso di valutare la complessiva attendibilità del racconto del J. , il quale prima ha denunciato lo smarrimento della targa anteriore e dopo qualche giorno il furto dell’auto e delle due targhe.

Inoltre, il giudice di primo grado ha affermato che la targa ricettata aveva le misure di 340×190, ossia le misure legali di una targa anteriore, e cioè di quella smarrita.

Lamenta poi che non è specificato da quali elementi risulterebbe la prova del dolo eventuale, ossia che egli avesse consapevolezza della possibile provenienza illecita della targa ed avesse accettato il rischio di commettere il reato.

4) in ordine ai capi E), F), G); assunzione di sommarie informazioni testimoniali da parte di B.L.A. ; violazione dell’art. 197 c.p.p.; inutilizzabilità della prova.

Osserva che costui, quando venne sentito dalla PG, era indagato per il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73 e che esisteva un evidente collegamento, ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), fra il reato contestato a B.L.A. e quelli contestati nel presente processo, sia perchè si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, sia perchè esiste una connessione probatoria fra i vari reati (ad es., il possesso di denaro o di cellulari incide non solo sulla dimostrazione del reato di peculato, ma anche su quello di spaccio).

Il teste doveva quindi essere sentito ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p..

Poichè ciò non è avvenuto, le dichiarazioni del B.L. sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 64 c.p.p., comma 3 bis.

Lamenta che la corte d’appello ha utilizzato una erronea nozione di occasionalità ed ha erroneamente ritenuto che la qualità di persona offesa prevalga su quella di indagato.

5) in ordine al capo F), interrogatorio nella qualità di persona imputata in procedimento connesso di E.O.R. ; violazione dell’art. 370 c.p.p., comma 1.; inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 c.p.p., comma 1.

Lamenta che l’interrogatorio era stato assunto dalla PG mentre l’indagato non si trovava in stato di libertà, ma era sottoposto agli arresti domiciliari.

6) in ordine al capo F); interrogatorio nella qualità di persona imputata in procedimento connesso di E.O.R. ; violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, per quanto concerne la valutazione probatoria di detto interrogatorio relativamente al reato di peculato.

Lamenta che in ogni caso le dichiarazioni di E.O. avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, con la necessaria verifica di elementi esterni di riscontro, mentre non sussiste alcun elemento di riscontro circa il reato di peculato, per il quale l’unico elemento di accusa è dato dalle dichiarazioni di E.O. . 7) in ordine al capo F); vizio di motivazione sull’affermazione della sua responsabilità per il reato di peculato; manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che il teste aveva attribuito la condotta illecita soltanto al maresciallo ed aveva escluso che a sottrargli il denaro fosse stato il M. , il quale non aveva nemmeno esercitato alcuna forma di violenza.

La corte d’appello ha fatto riferimento alla presenza di prassi approssimative ed al dolo eventuale per i presenti, ma tale motivazione è manifestamente illogica perchè ritiene che, in presenza di diversi reati attribuiti ad un gruppo di soggetti, tutti debbano rispondere sempre e comunque di tutto.

Inoltre, il denunciante aveva attribuito all’autore del fatto il compimento degli atti in maniera furtiva, il che rendeva la commissione del peculato non immediatamente percepibile dagli altri carabinieri.

8) in ordine al capo M); assunzione di sommarie informazioni testimoniali da parte di E.A.A. ; violazione dell’art. 197 c.p.p., comma 2; inutilizzabilità della prova.

Osserva che vi sono le stesse ragioni di inutilizzabilità della prova evidenziate nel motivo 4) in relazione a B.L.A. , trattandosi anche qui di soggetto arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti sentito come semplice testimone.

9) in ordine al capo P); manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione della sua responsabilità per il reato di associazione per delinquere.

L’affermazione che gli imputati avrebbero agito per odio razziale e per liberare il territorio dagli stranieri è priva di qualsiasi elemento di prova, perchè tutti gli episodi sono a vario titolo legati unicamente all’ambiente del traffico di sostanze stupefacenti.

Anche il fatto di avere agito di regola il venerdì sera dimostra chiaramente che la finalità era quella di contrastare il traffico di droga.

L’utilizzo di una macchina con targa di copertura aveva la finalità di non essere riconosciuti, mentre il linguaggio da caserma è giustificato ed irrilevante.

10) in ordine al capo Q); assunzione di sommarie informazioni testimoniali da parte di Ch.Si. e di L.F.L. ;

violazione dell’art. 63 c.p.p.; inutilizzabilità della prova; vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato; manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale.

Osserva che le dichiarazioni delle due testi erano inutilizzabili erga omnes ai sensi dell’art. 63 c.p.p. perchè le medesime – qualora effettivamente sussistesse il reato di associazione per delinquere – sarebbero state sospettate fin dall’inizio di concorso esterno nella associazione per delinquere per avere ripetutamente partecipato alle spedizioni del venerdì sera svolgendo attività di supporto.

In ogni caso la Ch. alla fine del verbale del 6 luglio 2007 confessò il reato commesso in concorso con la L.F. , il che rende inutilizzabili le successive dichiarazioni della Ch. del 13 luglio 2007 e quelle della L.F. del 6 luglio 2007.

Le rimanenti dichiarazioni non sono idonee ad avere certezza della dinamica dell’episodio.

Lamenta inoltre che le dichiarazioni della Ch. , eventualmente utilizzabili, sono intrinsecamente contraddittorie, avendo affermato una cosa e il suo contrario nel medesimo verbale.

Da tali dichiarazioni, quindi, non emerge la prova dell’impossessamento della droga.

Osserva inoltre che non è configurabile il reato di peculato, per aversi il quale il bene deve rivestire un valore economico apprezzabile, mentre nella specie la pallina di cocaina sarebbe stata comunque destinata alla distruzione.

11) in ordine al capo T); vizio di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità; manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta che manca totalmente la motivazione sulla sua responsabilità per questi reati.

Osserva in particolare che egli non compare tra i compilatori del verbale di perquisizione personale ritenuto falso (mentre vi compare il D.G. che è stato assolto); che la persona offesa ha sostenuto di non essere stata percossa dal M. (ma di esserlo stata dal D.G. , che è stato assolto) e che i cellulari e il denaro erano stati prelevati dal D’. e consegnati al maresciallo.

Vi è quindi totale mancanza di motivazione sulla sua partecipazione ai reati.

Lamenta che è poi manifestamente illogica la motivazione con cui la corte ha respinto la richiesta di acquisizione dei tabulati relativi ai cellulari in questione, al fine di accertare il loro eventuale utilizzo da parte dei carabinieri dopo l’arresto.

Non è infatti vero che la semplice omissione dell’indicazione dei cellulari nel verbale di perquisizione e sequestro possa integrare il peculato, che invero non sussiste qualora gli imputati, come da loro dichiarato, avessero tenuto i cellulari in caserma a disposizione del Q. . 12) in ordine al capo U); vizio di motivazione sull’affermazione della sua responsabilità; manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta che la corte d’appello non ha neppure preso in considerazione le eccezioni difensive circa la mancanza o comunque incertezza ed equivocità delle prove sulla sussistenza del reato in questione.

E difatti, la presunta persona offesa non è mai stata sentita; le dichiarazioni accusatorie di due testi sono state recisamente smentite da altri due testi e specialmente dal teste br. . 13) in ordine al capo K); vizio di motivazione relativamente alla affermazione della sua responsabilità; erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta che erroneamente la corte d’appello ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Me.

.An. .

Invero il primo interrogatorio non era stato registrato e gli altri erano stati resi alla PG e non al PM..

Inoltre, dopo il terzo interrogatorio, la PG era riuscita in pochi minuti a far comparire il Ca. , di cui il Me. aveva fatto solo il cognome.

Anche il primo interrogatorio del Ca. era stato irregolare.

Vi sono state quindi una serie di conferme postume di interrogatori già avvenuti dinanzi alla PG in violazione delle più elementari garanzie difensive.

Lamenta poi che la Corte ha ricostruito in modo manifestamente illogico la vicenda, discostandosi dal giudice di primo grado, ed incorrendo in una serie di contraddizioni evidenti.

In particolare, la corte d’appello ha affermato che nessuna delle differenti versioni degli imputati è idonea a superare quella del Ca. e delle altre parti presenti, quando le altre parti presenti erano gli stessi coimputati.

Sul punto la manifesta illogicità si risolve in mancanza di motivazione. La motivazione è manifestamente illogica anche laddove ritiene assente la prova del collegamento tra questo episodio e le indagini su ch. , ed in particolare laddove esclude che la restituzione del pacco sia avvenuta per incastrare il fornitore ch. , senza spiegare come mai i carabinieri di (OMISSIS) avessero già a disposizione la fotografia del detto ch. .

Lamenta che è stato poi compiuto un errore di diritto nella valutazione della causa di giustificazione, e in particolare nell’escludere che egli non fosse punibile per difetto di dolo avendo erroneamente supposto la presenza di una situazione scriminante ritenendo di obbedire ad un ordine legittimo.

La sentenza è manifestamente illogica anche laddove ritiene che il quantitativo di droga non fosse di modesta entità sì da poter configurare l’attenuante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In realtà la modesta quantità dello hashish risultava dalle dichiarazioni del Me. e soprattutto dal documento rinvenuto nella memoria del computer con il quale si trasmetteva lo stupefacente ai sensi del D.P.R. 309 del 1990, art. 77, comma 4, e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 con riferimento alla detenzione della droga per uso personale.

Erroneamente, infine, è stato ritenuto configurabile il reato di peculato, senza considerare che la droga non fu sequestrata ma venne restituita subito al Ca. , sicchè non vi è stata appropriazione.

14) violazione dell’art. 605 c.p.p. in relazione all’art. 323 bis c.p. per non avere la corte d’appello operato una riduzione di pena a fronte della ritenuta sussistenza di detta circostanza attenuante in relazione almeno ai reati di peculato di somme di denaro e dei telefonini cellulari.

Lamenta che la corte d’appello, pur ritenendo l’attenuante, non ha operato la riduzione nemmeno sugli aumenti ex art. 81 c.p., calcolati dal giudice di primo grado senza tener conto dell’attenuante.

15) vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.

2.2. D.M. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza di norme processuali; manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la competenza territoriale del tribunale di Bergamo in luogo di quella del tribunale di Brescia, nonostante il reato più grave sia stato espressamente ascritto dal PM al territorio del comune di Lurago D’Oglio, sito nel circondario del tribunale di Brescia.

2) nullità della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti, a causa della nullità della notificazione dell’avviso di accertamenti tecnici irripetibili, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio.

Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è erronea perchè soltanto la notificazione effettuata a mani proprie presso l’istituto di detenzione surroga la notificazione nel domicilio eletto, la quale, in tutti gli altri casi, non ammette equipollenti.

3) inosservanza di norme processuali nella parte in cui la corte d’appello ha ammesso la costituzione di parte civile in difetto della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi perchè non vengono in considerazione diritti inviolabili.

4) inosservanza di norme processuali nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto utilizzabili ai fini della decisione il memoriale recante le dichiarazioni spontanee rese dal coimputato Da..D’. nella udienza preliminare del 6.12.2007 ed il memoriale depositato dal coimputato Gi..Ma. .

Osserva in particolare che l’utilizzazione del memoriale D’. viola l’art. 442 c.p.p., comma 1, che individua gli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Sul punto in realtà manca la motivazione.

Quanto al memoriale Ma. illogicamente la corte d’appello lo ha assimilato alle dichiarazioni spontanee rese al PM ai sensi dell’art. 374 c.p.p., senza considerare che sono inutilizzabili le dichiarazioni spontanee eteroaccusatorie.

5) manifesta illogicità della motivazione; inosservanza di norme processuali; violazione di legge penale, nella parte in cui è stato ritenuto il delitto di ricettazione della targa in questione.

Osserva che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica ed in contrasto con le norme sul luogo di custodia del corpo di reato nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità ed inutilizzabilità della prova costituita dall’ispezione delle targhe compiuta dal GUP senza il contraddittorio tra le parti.

Rileva che dal verbale di sequestro risulta che le targhe non furono inserite nel fascicolo del PM – come erroneamente affermato dalla corte d’appello – ma depositate nell’ufficio corpi di reato.

Era quindi necessario un ordine di acquisizione che doveva essere emesso nel contraddittorio tra le parti.

Da qui la nullità e la inutilizzabilità della prova.

Lamenta poi che erroneamente la corte d’appello ha affermato che era onere della difesa provare che la targa posteriore della Panda e della Ipsilon 10 potesse essere la targa anteriore della BMW, la quale era stata denunziata come smarrita e non come rubata.

La corte ha poi erroneamente escluso questa possibilità, mentre il regolamento del codice della strada dimostra il contrario, perchè le dimensioni della targa in sequestro riportate dalla sentenza di primo grado corrispondono a quelle della targa anteriore della BMW. E’ poi manifestamente illogico ritenere che la prova dello elemento soggettivo deriverebbe anche dal fatto che il carabiniere M. aveva ricevuto tempo prima la denunzia di furto dell’auto e quindi dovesse sicuramente ricordarsi il numero della targa.

La motivazione sull’elemento soggettivo è manifestamente illogica nella parte in cui fa riferimento alla ricezione di tre vetture con la stessa targa, perchè è ben possibile che il rottamatore che forniva le auto avesse anche messo la targa della vettura restituita.

La corte d’appello ha omesso totalmente di esaminare l’eccezione che la Panda e la Y10 erano state consegnate dal rottamatore alla polizia locale e poi da questa ai carabinieri, sicchè non c’era ragione di dubitare della provenienza lecita delle targhe.

Deduce infine che il reato di ricettazione non è compatibile con il dolo eventuale.

In ogni caso, anche ritenendo ammissibile il dolo eventuale, questo richiede sempre che il soggetto si sia prefigurato la illegittima provenienza, mentre se ha agito con negligenza è configurabile la colpa e quindi la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p..

Nella specie la stessa sentenza di primo grado ha riconosciuto che il maresciallo D. aveva omesso il controllo per negligenza.

6) inosservanza di norme processuali nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone sottoposte a perquisizione ovvero tratte in arresto dai militari odierni imputati.

Osserva che la motivazione è manifestamente illogica laddove ha escluso il collegamento probatorio fra il delitto di detenzione di sostanza stupefacente con il delitto di lesioni aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, il delitto di abuso d’ufficio, il delitto di perquisizione arbitraria, quanto meno per quella parte della condotta di apprensione fisica di necessità dipendente dal rinvenimento della sostanza stupefacente sul perquisito.

Ricorda che è la lettera della legge a fare riferimento a indagini collegate e che è evidente che proprio il collegamento fra le indagini relative al delitto di detenzione di sostanza stupefacente e quelle relative agli altri reati aveva orientato le indagini del PM, tanto da indurlo a non contestare la perquisizione illegale quando la sostanza stupefacente fosse stata rinvenuta.

In ogni caso il PM aveva contestato e il giudice aveva ritenuto per ogni episodio un solo reato continuato, nel quale era compreso anche il peculato, in riferimento al quale è stato ritenuto il collegamento probatorio e la inutilizzabilità delle dichiarazioni, sicchè non è possibile ritenerle frazionatamene utilizzabili o non utilizzabili in dipendenza dei reati in continuazione.

La corte ha risposto che la connessione per continuazione non costituisce causa di incompatibilità del testimone, perchè non compresa tra le ragioni indicate nell’art. 197 c.p.p..

L’affermazione è erronea perchè l’art. 371, comma 2, lett. b), richiama i reati commessi gli uni in occasione degli altri, nei quali sta con evidenza anche il reato continuato.

Osserva poi che è erronea l’altra ragione indicata dalla corte d’appello, ossia che la qualità di persona offesa del reato, e quindi di testimone, sarebbe prevalente su quella di imputato in procedimento connesso.

7) inosservanza di norme processuali nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da Si..Ch. e L.F.L. , che erano concorrenti esterne nel delitto di associazione per delinquere e già indiziate per il delitto di ricettazione e dovevano quindi essere sentite nella qualità di persone sottoposte alle indagini.

La motivazione è manifestamente illogica perchè la stessa corte riconosce che le dichiaranti avevano dato agli imputati la loro disponibilità a prendere contatto con gli spacciatori, ma non si è chiesta quale fosse la contropartita di tale disponibilità.

In ogni caso, le prime dichiarazioni rese dalla Ch. il 6 luglio 2007, quand’anche fossero utilizzabili per non essere configurabili a quel momento indizi di reità, sono inattendibili per la loro intrinseca contraddittorietà ed insuscettibili di formare prova a carico.

8) mancanza di motivazione nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione di nullità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Me.An. , sollevata perchè esse erano state fatte senza la presenza del PM nel compimento di un atto non delegabile e soprattutto perchè mancava la necessaria riproduzione fonografica o audiovisiva, sicchè a nulla valeva la successiva loro mera conferma con le modalità di legge.

La corte d’appello ha omesso di esaminare questa eccezione.

9) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la irrilevanza della testimonianza del maresciallo T. , sul presupposto che egli avesse appreso le notizie riferite dal maresciallo D. .

Lamenta che la sentenza impugnata ha rigettato con una motivazione manifestamente illogica la tesi difensiva che le indagini nei confronti del D. erano nate a seguito di una manovra accusatoria organizzata da un grosso spacciatore di nome A. .

E ciò sia perchè la corte d’appello si discosta senza motivazione dalla circostanza di fatto accertata dal giudice di primo grado che l’A. era oggetto di procedimenti per stupefacenti; sia perchè la corte ha omesso di considerare che il mar. T. aveva dichiarato di aver saputo della caratura degli A. anche da fonti diverse dal mar. D. ; sia perchè ha omesso di considerare che la scarna indicazione contenuta nella ordinanza di custodia cautelare non poteva consentire al D. di prefigurare, sin dal suo primo interrogatorio, il complesso delle iniziative assunte contro di lui dai fratelli A. .

Lamenta poi che erroneamente la corte d’appello ha anche respinto la tesi difensiva secondo cui vi era un complesso di indizi a cui poteva ricavarsi che i certificati medici delle presunte vittime erano stati artatamente precostituiti.

Sul punto la motivazione è manifestamente illogica perchè si basa sul fatto che il solo G. , cittadino italiano, non aveva assunto l’iniziativa della produzione dei certificati medici.

10) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 323, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello per le imputazioni di cui al capo D) e successivi, ha ritenuto il concorso dei delitti di abuso di ufficio, perquisizione arbitraria e lesioni volontarie.

Lamenta innanzitutto che la corte d’appello ha errato nel non ritenere il delitto di abuso d’ufficio assorbito in quello di lesioni sulla base del principio di specialità.

Non si tratta quindi di concorso di reati ma di concorso apparente di norme, con conseguente insussistenza del delitto di abuso d’ufficio.

Ne consegue che per il reato di lesioni non sussiste l’aggravante del nesso ideologico di essere finalizzato alla commissione dell’abuso di ufficio e dunque vi è improcedibilità delle lesioni non aggravate ex art. 61 c.p., n. 2, per difetto di querela.

La motivazione sul punto della sentenza impugnata è manifestamente illogica perchè, affinchè il delitto di lesioni sia procedibile d’ufficio, la circostanza aggravante deve essere ad esso riferita, e cioè occorre che il delitto di lesioni sia servente ossia commesso per eseguirne un altro.

Nella specie però il delitto di abuso d’ufficio deve essere ritenuto insussistente e quindi è insussistente anche la circostanza aggravante.

Lamenta poi che la motivazione è manifestamente illogica e viola l’art. 609 c.p. nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso tra il delitto di perquisizione arbitraria e quello di abuso d’ufficio, il quale invece non è configurabile stante il carattere speciale della fattispecie di cui all’art. 609.

Inoltre per la sussistenza del primo reato occorre l’arbitrarietà della condotta, ossia l’arbitrarietà della perquisizione e cioè il compimento di essa al di fuori delle condizioni legittimanti.

Ma la sussistenza delle condizioni legittimanti non dipende dalla modalità, successiva, con cui la perquisizione venga compiuta.

Nella specie lo stesso giudice del merito riconosce che la perquisizione era legittimata in forza del D.P.R. 309 del 1990, art. 103.

Lamenta inoltre che la motivazione della sentenza impugnata è mancante e manifestamente illogica nella parte in cui rigetta l’eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni del G. per le ragioni specificamente indicate e non esaminate dalla corte d’appello.

In particolare ricorda il certificato medico attestante che il G. non aveva indicato gli autori delle lesioni pur dichiarando di conoscerle e l’immotivato mutamento di orientamento del teste dopo due anni.

Lamenta infine che la motivazione è mancante nella parte in cui non ha assolutamente risposto alla eccezione di nullità della sentenza dipendente dalla ritenuta sussistenza della aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 c.p., n. 2 per le lesioni personali riferita al delitto di perquisizione abusiva, mentre la contestazione l’aveva riferita esclusivamente all’abuso d’ufficio.

Ne deriva che le lesioni non possono ritenersi procedibili d’ufficio.

La motivazione è poi manifestamente illogica nella parte in cui esclude la figura del reato complesso ex art. 84 c.p. sul presupposto che possono darsi casi di perquisizione arbitraria non accompagnati da lesioni.

Ed infatti, o il delitto di perquisizione arbitraria è integrato solo dalla assenza delle condizioni legittimanti ed allora esso può concorrere con quello di lesioni ovvero il delitto di perquisizione arbitraria sussiste in ragione delle modalità del suo compimento, ed allora quando l’arbitrarietà si traduca in lesioni, queste di necessità sono elemento costitutivo di un delitto complesso ex art. 84 c.p..

11) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti di perquisizione arbitraria e di abuso d’ufficio contestati al capo E) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Nella specie i due delitti sono stati ritenuti integrati per il fatto che gli agenti avevano effettuato la perquisizione percuotendo il soggetto con calci e pugni ed il giudice di primo grado aveva applicato la sanzione solo per il reato di abuso per il principio di specialità e dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di percosse.

Il ricorrente lamenta ora, innanzitutto, mancanza di motivazione sulla eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni di B. .L. .

Inoltre la sentenza impugnata è erronea perchè tra il delitto di perquisizione arbitraria e quello di abuso d’ufficio vi è concorso apparente di norme ed è configurarle il solo delitto di perquisizione arbitraria.

Osserva quindi che il reato di perquisizione arbitraria non sussiste perchè l’arbitrarietà non può dipendere dalle modalità di esecuzione della perquisizione, anche se compiuta con percosse.

12) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo G) della rubrica – concorso dei delitti di abuso di ufficio, lesioni volontarie e violenza privata – e la colpevolezza del maresciallo D. .

Osserva che non sussistono gli estremi della violenza privata e che nello stesso capo di imputazione non è descritta alcuna condotta integrante tale reato.

Quindi, nella parte in cui la corte d’appello ritiene contestata la violenza privata la sentenza è nulla per difetto di correlazione con la imputazione.

La corte d’appello ha poi errato nel non ritenere l’improcedibilità del delitto di lesioni per mancanza di querela in quanto l’aggravante del nesso teleologico è stata contestata solo per il reato di abuso d’ufficio, il quale però è stato ritenuto insussistente dai giudici del merito.

La motivazione inoltre è mancante sui motivi di appello coi quali si deduceva la inattendibilità del dichiarante.

13) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 479 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo F) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta che la sentenza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui riconosce sia la scarsa rispondenza tra le dichiarazioni delle tre presunte vittime sia una attività di induzione alla denunzia da parte di A. , e poi ritiene attendibili le dichiarazioni stesse.

Deduce che erroneamente è stata respinta l’eccezione di nullità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni di E.O.R. , derivanti sia dalla violazione dell’art. 370 c.p.p., comma 1, perchè l’interrogatorio era stato assunto dalla polizia giudiziaria in difetto di delega, sia dalla violazione dell’art. 141 bis c.p.p. perchè l’incombente non era stato documentato con mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva.

Osserva poi la sentenza impugnata è affetta da manifesta illogicità della motivazione e da violazione di legge perchè gli imputati avevano la disponibilità dei 300,00 Euro non per ragione del loro ufficio o servizio bensì in occasione di esso, tanto più che l’acquisizione non risultava da un provvedimento formale o da un processo verbale.

Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato ma semmai quello di appropriazione indebita aggravata, improcedibile per difetto di querela.

Sussiste manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge anche in relazione al reato di falso perchè se del sequestro fosse stato redatto verbale, il suo mantenimento nelle mani dell’agente sarebbe stato legittimo.

Quel che renderebbe illecito il mantenimento sarebbe l’interversione del possesso.

Ma una volta che l’interversione sia stata operata non vi è più ragione che del bene sia fatta menzione in processo verbale di sequestro, il quale allora attesterebbe falsamente la disponibilità da parte della amministrazione.

Pertanto, il ritenere la sussistenza del delitto di peculato o di quello di appropriazione indebita impedisce la sussistenza del delitto di falso.

La motivazione è manifestamente illogica e contraria a norme di legge nella parte in cui rigetta l’eccezione di mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza in ordine al delitto di perquisizione arbitraria, che specificamente il PM aveva ritenuto di non poter contestare.

Ed infatti, la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto che il PM non aveva inteso contestare il delitto di perquisizione arbitraria non poteva ritenere tale delitto sussistente negli atti e contestato in fatto, condannando per un fatto che il PM volutamente non aveva contestato.

Ribadisce infine l’improcedibilità del delitto di lesioni per le ragioni già indicata in relazione al reato di cui al capo D).

14) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 323, 581, 582 e 583 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo I) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Ribadisce le considerazioni già svolte sia in ordine alla manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ritiene ragione di inattendibilità delle dichiarazioni l’induzione operata da A. , sia in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ma. , sia in ordine alla insussistenza del delitto di abuso d’ufficio.

15) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 323, 609, 582 e 585 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo L) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta che la motivazione è manifestamente illogica e travisa il motivo di appello, con il quale si era dedotta la ragione di sospetto che il dichiarante potesse essere ricondotto alla figura dell’A. e non il contrario.

16) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo M) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta che la motivazione è manifestamente illogica in quanto egli aveva dedotto l’inattendibilità del dichiarante non perchè questi aveva denunziato al pronto soccorso percosse cagionate da ignoti, ma perchè aveva asserito di avere riferito al pronto soccorso di avere subito le percosse ad opera dei carabinieri di XXXXXX e che il medico non aveva verbalizzato quanto dichiarato.

17) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo N) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta che la motivazione è manifestamente illogica nella parte in cui esclude la rilevanza delle dichiarazioni degli agenti di PG intervenuti per la ragione che non erano stati compiuti arresti o denunziati atti di resistenza, quasi che il legittimo esercizio della forza non possa avvenire in una operazione di polizia anche in assenza di arresti o di denunzie di resistenza.

La motivazione è manifestamente illogica anche laddove ha tratto elemento di prova a suo carico da una conversazione telefonica nella quale aveva fatto riferimento, per mera vanagloria, ad una lesione al timpano cagionata ad un soggetto, senza però che sia possibile identificare tale soggetto nel E.A. . 18) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p. nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo O) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta in particolare che non potevano essere utilizzate nè le dichiarazioni del coimputato Me. nè quelle del coimputato V. .

Le dichiarazioni del V. infatti erano state rese dopo che il D. era stato già ammesso al rito abbreviato.

Su tale eccezione la corte d’appello non ha dato alcuna risposta.

Il Me. poi aveva fatto le dichiarazioni una prima volta il 24.9.2007 in violazione dell’art. 370 c.p.p., comma 1, perchè l’interrogatorio era stato compiuto dalla PG su delega del PM; una seconda volta il 26.9.2007 in violazione dell’art. 141 bis c.p.p. perchè l’interrogatorio reso davanti al PM non fu documentato con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; e la terza volta il 27.9.2007 quando si limitò a confermare le dichiarazioni già rese, le quali però erano del tutto inutilizzabili anche i fini di una successiva conferma.

19) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati ai capi Q) e Q bis) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Ribadisce che non potevano essere utilizzate le dichiarazioni della Ch. e della L.F. .

In ogni caso le prime dichiarazioni della Ch. erano inattendibili per la loro intrinseca contraddittorietà, mentre sul punto la motivazione è manifestamente illogica.

20) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo R) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta innanzitutto mancanza di correlazione con l’imputazione e manifesta illogicità della motivazione non essendo possibile rinvenire una contestazione laddove esplicitamente il PM aveva ritenuto di non contestare il reato.

In ogni caso nel capo di imputazione non era possibile individuare gli elementi di fatto di un arresto illegale.

Ne consegue anche l’improcedibilità del delitto di lesioni per difetto di querela.

Deduce poi l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste K. , la quale aveva assunto la qualità di interprete e quindi di ausiliario del giudice nel corso del procedimento a carico dello Sp. .

Lamenta quindi che è manifestamente illogica la motivazione laddove ha considerato elemento di accusa il fatto che la K. avesse telefonato al D. per chiedergli spiegazioni sulle lesioni subite dallo Sp. , essendo evidente che la richiesta di spiegazioni era incompatibile con la notizia certa del reato.

In ogni caso l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dello Sp. si estendeva al loro contenuto, anche se riferito de relato da terzi.

21) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo S) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta manifesta illogicità della motivazione perchè la presenza del certificato medico nella stazione dei carabinieri si spiega con l’eziologia autolesionistica di quanto refertato, perchè altrimenti non vi era alcuna ragione di custodire tale certificato, tanto meno per dissuadere il fermato dalla denuncia.

22) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo T) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Lamenta innanzitutto mancanza di correlazione con l’imputazione in relazione al delitto di perquisizione arbitraria.

Ribadisce poi l’insussistenza del delitto di peculato e la non configurabilità di quello di falso.

Deduce quindi che la motivazione è manifestamente illogica perchè il fatto che il Ka. potesse aver taciuto il maggior importo della somma per una strategia difensiva non esclude, ma anzi conferma l’inattendibilità del dichiarante.

Quanto ai cellulari, la stessa corte d’appello ha riconosciuto la loro restituzione ad opera dei militari, sicchè non può affermarsi la loro illecita appropriazione solo perchè degli stessi non fu fatta annotazione nel verbale di sequestro.

23) manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare degli artt. 314, 323, 581, 582, 583 e 609 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti contestati al capo U) della rubrica e la colpevolezza del maresciallo D. .

Ribadisce la non configurabilità del delitto di abuso d’ufficio e la non procedibilità di quello di lesioni.

Lamenta poi manifesta illogicità della motivazione laddove sostituisce alla nozione di lividi, notoriamente bluastri e rilevabili dopo alcune ore, quella di arrossamento.

24) mancanza e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge ed in particolare dell’art. 416 c.p., nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto il delitto associativo di cui al capo P) e la colpevolezza del maresciallo D. .

Osserva che illogicamente la sentenza impugnata, a dimostrazione dell’accordo associativo, assume elementi di fatto in sè suscettibili di rispondere ad un obiettivo lecito di ordine pubblico.

La pianificazione delle operazioni ed il coinvolgimento di elementi della polizia locale risponde a condivisi obiettivi di sicurezza pubblica.

25) manifesta illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale nella parte in cui la corte d’appello nega le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, giungendo, senza motivare, ad asserire la sussistenza di profili di discriminazione razziale tali da integrare l’aggravante speciale.

Lamenta che la corte d’appello non ha tenuto conto degli elementi indicati, fra cui gli oltre 200 encomi e il legame coniugale con una donna di colore da cui ha avuto due figli.

La motivazione è meramente apparente anche sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1.

La sentenza impugnata è infine manifestamente illogica perchè, trattando della eccezione di incompetenza territoriale, aveva correttamente ritenuto più grave il delitto di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo Q bis, mentre poi, ai fini della determinazione della pena, ha contraddittoriamente ritenuto più grave il delitto di peculato di cui al capo Q).

26) manifesta illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale nella parte in cui la corte d’appello nega la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione quanto alle statuizioni civili; inosservanza della legge processuale nella parte in cui la corte d’appello liquida in via definitiva il danno, in difetto di impugnazione e domanda delle parti civili, dopo aver revocato la provvisionale concessa.

2.3. P.M. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; in particolare, le ragioni che, secondo la corte d’appello, avrebbero dettato al capitano P. la commissione dei reati di cui al capo K) sono contraddette da un dato fattuale pacificamente accertato agli atti e pacificamente riconosciuto dalla sentenza di primo grado, e cioè dal fatto che egli venne a conoscenza della vicenda M. solo il 23 maggio 2007, dopo il fatto di cui al capo di imputazione.

Osserva che la corte d’appello ha ritenuto inverosimile la versione fornita dal cap. P. per le seguenti considerazioni:

a) il cap. P. , pur avendo delegato la redazione degli atti ai due sottoposti, successivamente non verificò l’effettivo deposito del verbale di sequestro, così dimostrando che il suo intento era quello di fare emergere la vicenda;

b) non sussistono elementi di conferma che il vero obiettivo dei carabinieri era il grande spacciatore ch.ou. ;

c) il vero obiettivo del cap. P. era quello di evitare il montare di un nuovo caso M. .

Quanto al rilievo sub a), osserva che il comandante di una compagnia di carabinieri quale quella di (OMISSIS) non può essere destinatario degli atti compiuti D.P.R. 309 del 1990, ex art. 75 e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 che vengono inviati dalle singole stazioni all’AUSL ed alla prefettura.

Nè è spiegato perchè il cap. P. avrebbe dovuto verificare il corretto disbrigo della pratica da parte di due dipendenti di cui aveva, secondo la stessa sentenza impugnata, alta stima professionale.

Quanto al rilievo sub B), rileva che lo stesso GUP ritenne probabile che la finalità perseguita fosse quella di arrestare il ch. , detto Pi. .

Questa finalità del resto è stata confermata da tutti gli imputati, dal teste d’accusa Ca. e dal teste mar. ma. .

La documentazione acquisita inoltre dimostra che il Pi. fu arrestato proprio dalla compagnia di (OMISSIS) a seguito di lunghe e complesse indagini.

Dal mancato riconoscimento di tale finalità la corte d’appello ha poi erroneamente fatto discendere la mancata derubricazione del reato di cui all’art. 314 c.p. in quello di abuso d’ufficio ed il diniego della attenuante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Quanto al rilievo sub C), esso è manifestamente illogico e contraddetto dal fatto, ritenuto pacifico dalla stessa sentenza di primo grado, che il cap. P. venne a conoscenza della vicenda M. , risalente al 2003, solo nella riunione del 23 maggio 2007, ossia dopo l’episodio in questione verificatosi oltre un anno prima.

Osserva poi che è manifestamente illogico sia ritenere che un tossicodipendente appena arrestato, di fronte al sospetto di essere stato venduto ai carabinieri, possa cogliere in ciò un contrasto tra i militari e la procura ed assumere toni minacciosi; sia che i due carabinieri si fossero fatti impressionare dal tossicodipendente appena fermato tanto da restituirgli addirittura lo stupefacente; sia che il cap. P. e il carabiniere, ossessionati secondo la sentenza impugnata dalla smania di sequestro dello stupefacente, si fossero fatti sfuggire una imponente dose di droga per timore di ritorsioni.

2) erronea applicazione del D.P.R. 309 del 1990, art. 73 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto per non essere stata raggiunta la prova, necessaria per la configurazione della fattispecie di cui all’art. 73 cit, della effettiva detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi in realtà esclusivamente di c.d. droga parlata.

Osserva che sono vietate solo alcune sostanze stupefacenti e che per accertare la natura psicotropa della sentenza o per verificarne la concreta offensività occorre procedere ad un accertamento chimico tossicologico.

La corte d’appello ha ritenuto il reato perchè:

a) sicuramente l’oggetto della cessione erano dieci panetti di sostanza l’oggetto della cessione erano dieci panetti di sostanza stupefacente, come dichiarato dal Ca. ;

b) non poteva ritenersi scarsa la concentrazione perchè tutti i presenti avevano riferito l’odore ed il colore tipico dello hashish.

Quanto al rilievo sub a), osserva che esso è in contraddizione con quanto realmente riferito dal Ca. , il quale non ha mai accennato ad un quantitativo di dieci panetti, ed anzi sostiene di non aver mai verificato il contenuto del pacco.

L’unico che parla di dieci panetti è il brig. pr. , il quale però è smentito non solo dal Ca. , ma anche da tutti gli altri soggetti presenti.

Quanto al rilievo sub b), osserva che le sensazioni sensoriali avevano potuto riguardare solo la minima parte del pacco che era stata aperta.

In ogni caso, la sostanza fu individuata dall’odore solo dal brig. pr. e non dagli altri presenti.

Non possono poi assumere rilevanza nè il fatto che il Ca. abbia in seguito patteggiato la pena per il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, dato che la pena è interamente coperta dall’indulto e che il Ca. dichiarò di non avere mai verificato il contenuto del pacco; nè il fatto che il brig. pr. riferì dell’eccitazione del M. , che risulta essersi trasformata in sconforto già presso l’abitazione del Ca. .

Rileva poi che la corte d’appello non ha tenuto conto degli elementi di fatto e dei dati di comune esperienza che deponevano per una presenza insignificante di droga nel pacchetto, elementi che vengono specificamente indicati.

3) in via subordinata, erronea applicazione del D.P.R. 309 del 1990, art. 73 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto per mancata concessione della attenuante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in considerazione del fatto che la restituzione della droga, qualora davvero vi fosse stata, sarebbe stata ispirata al perseguimento di superiori motivi di ordine pubblico, come ammesso anche dal giudice di primo grado.

L’affermazione della corte d’appello secondo cui la finalità sarebbe stata quella di coprire un errore del M. è smentita in fatto.

Inoltre, la corte d’appello, nel non riconoscere l’attenuante, non ha considerato una serie di elementi specificamente indicati.

Rileva che del resto l’attenuante non può essere negata quando la qualità e la quantità della sostanza siano meramente supposte.

4) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 c.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di peculato di cui al capo K).

Lamenta che la corte d’appello ha errato nel rigettare – peraltro con motivazione mancante e manifestamente illogica – le specifiche doglianze della difesa in ordine al reato di peculato.

In sostanza la corte ha ritenuto configurabile tale reato perchè:

a) l’art. 314 c.p. non richiede il requisito del valore del bene e quindi non è necessaria la lesione di interessi patrimoniali dello Stato, essendo sufficiente la lesione del buon andamento della PA;

b) non è necessario il profitto dell’agente;

c) non può ipotizzarsi la distrazione, perchè questa presuppone l’utilizzazione del bene per un fine ugualmente pubblico anche se diverso da quello imposto dalla legge.

Quanto al rilievo sub a), osserva che il peculato ha storicamente una intrinseca natura economica-patrimoniale, come confermata dal codice Zanardelli fino alle ultime riforme legislative, e che in esso sono essenziali sia lo scopo di lucro sia il danno patrimoniale.

Anche la L. n. 86 del 1990 ha alleggerito le responsabilità penali per fatti di abusivo esercizio di poteri pubblici ed ha sottolineato l’aspetto patrimonialistico del peculato, anche mediante l’espunzione del peculato per distrazione, oggi ricondotto alla abuso d’ufficio con finalità di vantaggio patrimoniale.

Nel delitto di peculato sono dunque essenziali lo scopo di lucro e il danno patrimoniale.

La dimensione lesiva del peculato risiede nell’offesa ad un interesse patrimoniale.

Pertanto la cosa che ci si appropria deve presentare un valore economico intrinseco o comunque una qualche utilità economica, sicchè il reato non sussiste quando il valore economico sia assente o esiguo.

Il requisito del profitto è implicito nella nuova formulazione (che ha escluso la rilevanza penale della distrazione) ed il profitto deve avere carattere patrimoniale. Anche la giurisprudenza citata dalla corte d’appello che sembrerebbe prescindere dal valore della cosa in sè, riconosce pur sempre rilevanza al valore economico che la cosa può acquistare.

Nella specie invece gli agenti non hanno conseguito alcuna utilità patrimoniale.

Osserva poi che la corte d’appello, pur ritenendo applicabile l’art. 314 c.p. in quanto era stato leso il buon andamento della PA, bene tutelato nel caso di altruità della cosa sottratta, non ha saputo indicare se in concreto la cosa appartenesse ancora al Ca. o era nel legittimo possesso dello Stato pur affermando contraddittoriamente che sussisteva il peculato perchè si trattava di cosa non appartenente all’ente pubblico.

Quanto al rilievo sub b), osserva che pur non trattandosi di reato a dolo specifico, il dolo ancorchè generico richiede la coscienza e volontà di appropriarsi la cosa in una prospettiva di vantaggio economico personale.

Per aversi appropriazione è necessario che l’interversione del possesso sia avvenuta con la volontà di possedere per conto proprio.

Quanto al rilievo sub c), osserva che nella specie sarebbe tutt’al più configurabile il delitto di abuso d’ufficio, nel quale è confluito il vecchio peculato quando l’agente ha pur sempre perseguito un fine pubblico, diverso da quello imposto dalla legge, quale l’assicurazione alla giustizia del fornitore di Ca. .

Erroneamente la corte d’appello ha escluso questa possibilità perchè non vi è stata alcuna condotta tesa a rientrare nel possesso del bene in un momento successivo.

Ed infatti il perseguimento di un ulteriore fine pubblico non richiede che l’agente riconduca il bene ad una condizione di legittimità.

Nella specie rileva la natura pubblicistica del fine ultimo perseguito e non il fatto che non sussiste la prova della intenzione degli imputati di rientrare in possesso del bene.

Si può quindi semmai parlare di condotta distrattiva e perciò di abuso d’ufficio, del quale peraltro non ricorrono i requisiti dell’ingiusto vantaggio patrimoniale e della intenzionalità. 2.4. B.F.B. propone due distinti, ma analoghi, ricorsi per cassazione per mezzo rispettivamente dell’avv. Francesco Palazzolo e dell’avv. Enrico Mastropietro, con i quali deduce:

1) in ordine alla vicenda Ca. di cui al capo K), la inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Me.

.An. su cui si fonda la sentenza impugnata.

La inutilizzabilità dipende dal fatto che il primo interrogatorio non fu fonoregistrato, il secondo si svolse davanti alla PG e non al PM, e nel terzo il Me. si era limitato a confermare il contenuto dei precedenti interrogatori inutilizzabili.

E’ poi singolare che dopo il terzo tentativo di interrogatorio, la PG dopo solo due ore riuscì a far comparire dinanzi a sè il Ca. , che da poco si era trasferito. Anche il Ca. confermò poi in un secondo interrogatorio il contenuto del primo che era stato irregolare, con evidenti profili di inutilizzabilità.

Lamenta poi che la corte d’appello ha ricostruito in modo manifestamente illogico la vicenda, discostandosi dal giudice di primo grado (che aveva ritenuto l’unica credibile la versione dei B. e di M. , confermata dal mar. ma. ) ed incorrendo in una serie di contraddizioni evidenti.

Innanzitutto la corte d’appello fa riferimento alle dichiarazioni delle altre parti presenti, che altri non sono se non i coimputati, che avevano dichiarato il contrario di quanto ritenuto dalla corte.

In particolare, è manifestamente illogica la motivazione laddove ritiene assente la prova del collegamento tra questo episodio e le indagini su ch. perchè il Ca. aveva dichiarato di aver riconosciuto la foto del suo fornitore ma di non averla indicata agli inquirenti, sicchè doveva escludersi che gli operanti avessero consapevolezza della persona da perseguire.

La sentenza però non spiega come potessero i carabinieri nella stazione di (OMISSIS) avere già a disposizione la fotografia del ch. .

Illogicamente quindi la corte ha preferito credere alle dichiarazioni di uno spacciatore anzichè a quelle dell’appuntato B. .

Se queste non fossero veritiere non si spiegherebbe come B. e M. potessero collegare l’episodio alle indagini su ch. , della cui esistenza e del cui arresto poco tempo dopo è in atti prova documentale.

La corte ha illogicamente disatteso la versione dei carabinieri perchè questi non avevano seguito un procedimento che consentisse un controllo successivo sulle sorti della sostanza, senza considerare che Ca. era costantemente monitorato proprio per giungere al ch. .

E’ stato poi compiuto un errore di diritto nell’escludere che egli non fosse punibile per difetto di dolo avendo erroneamente supposto la presenza di una situazione scriminante ritenendo di obbedire ad un ordine legittimo.

2) in ordine alla vicenda di cui al capo N), manifesta illogicità della motivazione circa la ricostruzione della vicenda e nella parte in cui non ha riconosciuto il contributo determinante da lui apportato a tale ricostruzione.

E’ poi manifestamente illogica la motivazione anche laddove ritiene che, una volta accertata la presenza del B. nel bagno, è irrilevante che questi non sia stato indicato da E.H. tra coloro che lo picchiarono, concorrendo all’azione violenta altrui con la sua presenza.

2.5. Ma.Gi. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) in ordine alla vicenda di cui al capo Y), mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla richiesta della difesa di derubricazione del reato di cui all’art. 361 c.p., per il motivo che l’imputato non assumeva di aver preso tempo per decidere il da farsi (così continuando il reato omissivo) ma di avere acceduto alla proposta di D. , sicchè la volontà di detenzione sarebbe venuta meno solo con l’utilizzazione illecita.

Con ciò la corte d’appello ha stravolto i fatti perchè la stessa sentenza di primo grado aveva affermato che la cocaina fu rinvenuta in un fossato, che egli si rivolse ai carabinieri, che il servizio di appiattamento dette esito negativo e che la cocaina rimase quindi nel comando della polizia locale.

Lamenta poi che la corte non ha tenuto conto del comportamento omissivo dei carabinieri, che erano al corrente del rinvenimento dello stupefacente e della sua custodia nella cassaforte della polizia locale.

2) in ordine al capo P), manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della sua responsabilità per il reato di associazione per delinquere.

Lamenta che l’affermazione della corte d’appello che l’attività degli imputati era ispirata dalla necessità di dare sfogo ai propri istinti violenti con profili di odio razziale è manifestamente illogica e non tiene conto delle risultanze processuali.

Il fatto stesso che gli imputati agivano di regola il venerdì sera dimostra che la finalità era quella di contrastare gli spacciatori, perchè negli altri giorni non cala la presenza di stranieri nelle strade.

Motivi della decisione

3. Va preliminarmente esaminato il primo motivo del ricorso del D. , con il quale si eccepisce l’incompetenza territoriale del tribunale di Brescia per essere invece competente quello di Bergamo.

Il motivo è fondato nel merito, ma inammissibile.

Il reato più grave, infatti, è quello di cui al capo Q) della rubrica, esattamente contestato dal PM come commesso in Urago d’Oglio.

Ed invero questo era, con evidenza, l’effettivo luogo di commissione del reato, perchè qui era avvenuta l’interversione del possesso della pallina di cocaina rinvenuta a seguito della perquisizione, interversione già verificatasi con l’immediato rilascio del soggetto sottoposto a perquisizione, senza trattenerlo ai fini della redazione del verbale, e quindi con l’inequivoca manifestazione di volontà di non redigere il verbale di sequestro.

Il motivo è però inammissibile perchè il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale – formatosi sulla scorta della sentenza delle Sez. Un. n. 16 del 21 /06/2000,Tammaro, la quale ha affermato il principio che la richiesta di rito alternativo costituisce un negozio processuale di tipo abdicativo a seguito del quale possono essere rilevate e denunziate soltanto le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche – secondo il quale l’eccezione di incompetenza territoriale, poichè suscettibile di rinuncia da parte dell’interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato (tra le molte e da ultimo, Sez. I, n. 10399 del 13/01/2010, Amendola, m. 246352; Sez. 1^, n. 38388 del 18/09/2009, Romeo, m. 244746; Sez. 1^, n. 22750 del 13/05/2009, Calligaro, m. 244111; Sez. 6^, n. 19825 del 13/02/2009, Balmane, m. 243850; Sez. 1^ n. 37623 del 17/09/2008, Lezzi, m.

241141).

4. E’ infondato anche il secondo motivo del D. , con cui viene dedotta la nullità della notificazione dell’avviso di accertamenti tecnici irripetibili, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio perchè non effettuata nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Zimbelli.

E’ pacifico che il D. ricevette le notificazioni a mani proprie presso il suo domicilio mentre si trovava agli arresti domiciliari.

L’art. 157 c.p.p., comma 3, dispone che "le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, sono eseguite a norma dell’art. 157; e l’art. 157 a sua volta stabilisce che "Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona".

E’ vero che l’art. 162 prevede la notificazione nel domicilio dichiarato, eletto o determinato, ma è anche vero che la notificazione a mani proprie è sempre valida ed efficace, anche quando non sia effettuata nel domicilio dichiarato od eletto.

Ed infatti, "In tema di notificazioni vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’imputato ancorchè in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario" (Sez. 2^, 23.3.2004, n. 16296, Iezzi, m. 228638).

5. E’ altresì infondato il terzo motivo del D. , con il quale si eccepisce la inammissibilità della costituzione delle parti civili in difetto della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale (cc.dd. preleggi) sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria)" (Cass. civ., Sez. 3^, 7.5.2009, n. 10504, m.

608009); "In caso di lesioni conseguenti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensiva del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in un caso di gravi lesioni subite da persona extracomunitaria, aveva riconosciuto il danno alla salute, ma non il danno morale)" (Cass. civ., Sez. 3^, 24.2.2010, n. 4484, m. 611869).

Ora, adeguandosi pienamente a tali principi, la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado proprio perchè questa aveva escluso Fazione civile in riferimento al reato di peculato e l’aveva invece ammessa per i reati attraverso i quali vi era stata una lesione di fondamentali diritti costituzionali, ed in particolare del diritto alla integrità fisica, e quindi per i reati di lesione personale, di abuso d’ufficio (in relazione alla violazione delle norme che legittimano la limitazione della libertà personale) e di falso, nella misura in cui questi ultimi reati hanno costituito un ostacolo alla prova della fondatezza del diritto azionato, determinando un limite alla sua tutela.

E’ quindi inconferente l’assunto difensivo che i reati di abuso d’ufficio e di falso tutelano in genere beni giuridici diversi dalla integrità fisica, dal momento che è evidente che le sentenze di merito hanno ammesso l’azione civile esclusivamente con riguardo alla lesione del diritto alla integrità fisica ed alla libertà personale ed alla limitazione del diritto di provare tale lesione.

E’ poi anche evidente che un eventuale concorso di reati non potrà determinare una duplicazione del danno cagionato da un unico evento.

Non si riesce infine a comprendere l’eccezione secondo cui il risarcimento del danno per equivalente monetario non potrebbe reintegrare un diritto fondamentale leso, essendo invece principio fondamentale che la lesione di un diritto può essere risarcita per equivalente.

6. In relazione al capo A), il solo M.V. è stato condannato per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 9, e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, perchè, istigando Vi.Ma. ad acquistare cocaina da C.M. , accompagnando il primo all’appuntamento con il secondo in data 12 dicembre 2003, in cui veniva concordato l’acquisto, aveva concorso con il C. nella detenzione a fini di cessione a terzi di tre involucri contenenti 95,85 gr. di cocaina, nonchè all’acquisto effettuato dal C. .

Con il suo primo motivo il M. deduce manifesta illogicità della motivazione ed omesso esame degli elementi processuali indicati con l’atto di appello.

Il motivo è fondato.

Secondo la corte d’appello il quantitativo di droga sequestrato al C. il 13.12.2003 sarebbe stato ordinato dal Vi. al C. su istigazione del carabiniere M. il giorno precedente, venerdì 12.12.2003.

Secondo la versione difensiva, invece, il Vi. avrebbe ordinato la droga di sua iniziativa, senza alcun accordo col M. e senza istigazione di questi, alcuni giorni prima dell’incontro ed avrebbe poi avvisato il M. in corso d’opera per consentirgli di arrestare lo spacciatore, in modo da ricavarne benefici.

Il M. quindi non avrebbe istigato il Vi. e non avrebbe concorso col C. nella detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio, ma si sarebbe solo inserito doverosamente in una attività delittuosa già in corso di svolgimento al fine di impedirne la consumazione.

La corte d’appello ha ritenuto infondata la tesi difensiva per la ragione che non vi erano prove di un contatto esclusivo del Vi. con il C. il mercoledì sera, perchè se era vero che il C. aveva dichiarato che il Vi. gli aveva fatto la richiesta della droga il mercoledì, era anche vero che successivamente il Vi. , nell’incontro della sera di venerdì 12.12.2003, aveva richiesto un maggiore quantitativo da consegnare il sabato.

La corte ha anche evidenziato che la sera di venerdì 12 il Vi. fece numerose telefonate al C. e che la presenza del M. quella stessa sera sul posto in macchina sarebbe stata altrimenti inspiegabile, perchè un carabiniere come lui doveva certamente essere a conoscenza della fisionomia di un pregiudicato come il C. , sicchè sarebbe stata sufficiente, per sorprenderlo la sera successiva, l’indicazione del mezzo di trasporto dallo stesso usato.

7. La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica oltre che apodittica e mancante sotto alcuni profili.

Innanzitutto, la condotta contestata al M. con il capo A) è di avere concorso con il C. nella detenzione a fini di spaccio dei tre involucri contenenti cocaina poi sequestrati la sera del 13 dicembre.

Ora, nella sentenza impugnata non si indicano quali sarebbero gli elementi di prova di un concorso in concreto col C. nella detenzione della sostanza stupefacente a lini di cessione a terzi ed anzi nemmeno si precisa in quali specifici comportamenti concreti sarebbe consistita tale condotta di concorso nello spaccio.

Quanto alla istigazione del Vi. a mettersi in contatto con il C. per l’acquisto della droga ed alla esclusione della ipotesi che questo contatto fosse avvenuto in precedenza per iniziativa dello stesso Vi. , fondatamente il ricorrente lamenta che la corte d’appello ha omesso di valutare adeguatamente (e di motivare congruamente in proposito) una serie di elementi indicati nell’atto di impugnazione, e precisamente la circostanza che il C. , nell’interrogatorio reso al PM, poco dopo l’episodio, aveva dichiarato che la droga gli era stata ordinata dal Vi. il martedì o il mercoledì precedente presso il capannone industriale dello stesso Vi. , e quindi non la sera del venerdì 12 presso il casello autostradale di Ponte Oglio; la circostanza che dai tabulati telefonici relativi alla utenza del C. risultavano numerosi contatti tra il C. ed il Vi. avvenuti proprio la sera di mercoledì 10 e risultava altresì (dalle celle di partenza delle telefonate) che il C. , nelle prime ore della mattina di mercoledì, si spostò dalla provincia di Brescia proprio nel comune di Palosco, dove risiedeva il Vi. e dove questi aveva il capannone industriale.

Non è poi spiegato il motivo per cui le numerose telefonate fatte dal Vi. al C. la sera di venerdì 13 sarebbero un elemento di prova di una modifica in aumento del quantitativo già ordinato, ed in particolare non è spiegato perchè tale richiesta di aumento sarebbe stata fatta per telefono e non di persona quando il C. e il Vi. si incontrarono presso il casello autostradale e comunque nemmeno è spiegato perchè tale eventuale richiesta di aumento non potesse ricondursi ad una nuova autonoma iniziativa del Vi. , assunta dopo che il carabiniere aveva deciso di seguirlo al casello e determinata dalla prospettiva di conseguire maggiori crediti dal sequestro di una maggior quantitativo di stupefacente.

La tesi difensiva non era – come ritenuto dalla sentenza impugnata – nel senso che Vi. avesse incontrato per caso M. ma nel senso che si era recato alla caserma per proporgli di incastrare Vi. che aveva già contattato per ricavarne benefici.

La motivazione è manifestamente illogica ed apodittica anche in ordine alle ragioni che avrebbero determinato il M. a recarsi sul posto la sera del venerdì, rimanendo ovviamente nascosto in macchina durante l’incontro tra Vi. e C. , in quanto i motivi indicati dalla sentenza non sono tali da escludere necessariamente l’ipotesi che la presenza nascosta del M. fosse finalizzata soltanto a meglio organizzare l’arresto ed il sequestro nella sera successiva.

E’ apodittica anche l’affermazione che la presenza del M. nascosto in auto sarebbe stata "estremamente rischiosa".

Infine, anche il rigetto dei rilievi difensivi – che richiamano la dichiarazione del Vi. di avere avuto l’incitamento da altri carabinieri di "dare in pasto" il M. – si fonda su considerazioni meramente ipotetiche.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata in ordine al reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo esame sul punto.

8. Ritiene il Collegio che sia invece infondato il secondo motivo di ricorso del M. relativo al reato di cui al capo A bis), ossia al reato di cui all’art. 386 c.p. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo A), ed in particolare per accompagnare il Vi. all’appuntamento con il C. per trattare l’acquisto di cocaina, procurato l’evasione del Vi. , sottoposto agli arresti domiciliari.

Non è infatti censurabile in questa sede la motivazione della corte d’appello laddove ha escluso che sussistessero gli estremi della causa di non punibilità dell’adempimento di un dovere, di cui all’art. 51 c.p..

Invero, il fatto che – come dianzi rilevato – la presenza del M. sul posto la sera del venerdì non possa, di per sè, costituire elemento di prova che l’ordine di acquisto della droga, o anche il solo ordine di acquisto di un quantitativo maggiore di quello in precedenza concordato, fosse stato fatto dal Vi. su istigazione del M. , e pur potendo tale presenza essere giustificata dal desiderio di assicurare l’arresto del C. il giorno successivo, ciò tuttavia, a parere del Collegio, non giustifica il fatto – pacifico – che il M. abbia pur sempre, accompagnandolo e così anche salvaguardandolo da eventuali controlli, procurato al Vi. l’evasione dagli arresti domiciliari, con la conseguenza che egli non può essere scriminato non essendo riscontrabile l’elemento della necessità di agire in presenza di una azione illecita già in corso, che peraltro avrebbe potuto essere impedita seguendo le procedure di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 97. 9. Il capo C) riguarda il reato di ricettazione per il quale sono stati condannati il M. ed il D. per avere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevuto la targa XXXXXXX di provenienza delittuosa, come da denuncia presentata da J. .A. , apponendola poi a due diverse vetture (una Lancia Y ed una Fiat Panda nera) in uso presso la stazione dei carabinieri di XXXXXX. La statuizione sul punto è investita dal terzo motivo del M. e dal quinto motivo del D. .

Ritiene il Collegio che i suddetti motivi siano infondati.

Innanzitutto, non è ravvisabile alcuna violazione di legge ed alcuna nullità nel fatto che il GUP visionò le targhe in questione in camera di consiglio, senza prima disporne l’acquisizione e senza esaminarle nel contraddittorio delle parti.

Risulta infatti che le targhe erano state regolarmente sequestrate quali corpo di reato e quindi si intendevano come inserite nel fascicolo del PM, regolarmente acquisito ed utilizzabile, trattandosi di giudizio abbreviato.

Esattamente quindi la corte d’appello ha rilevato che non occorreva alcuno specifico ordine di acquisizione perchè il giudice potesse esaminarle (così come per qualsiasi elemento non cartaceo da considerarsi incluso nel fascicolo) e che l’esame della corrispondenza del corpo di reato alla descrizione contenuta nella notizia di reato non necessitava del contraddittorio, trattandosi appunto di giudizio abbreviato e non avendo le difese nè sollecitato un approfondimento sul punto nè contestato la descrizione contenuta nella notizia di reato.

Quanto alla provenienza delle targhe da reato, ed in particolare dal reato di furto della BMW dello J. , da questi denunciato proprio presso la stazione di XXXXXX, i motivi di ricorso si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque infondati avendo la corte d’appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che le targhe stesse fossero di provenienza furtiva.

La corte, infatti, ha motivatamente ritenuto che la denuncia dello J. fosse credibile e, dopo avere specificato che la targa palesemente contraffatta era quella anteriore mentre quella indicata nel capo di imputazione come oggetto della ricettazione era quella posteriore, ha accertato che la targa ricettata era proprio quella posteriore della BMW dello J. (e quindi certamente la targa rubata) ed ha escluso che potesse essere invece quella anteriore della BMW (denunciata come smarrita qualche tempo prima e di cui si ignorava se, come e quando fosse stata ritrovata).

La corte ha invero osservato che (indipendentemente da eventuali errori contenuti nella sentenza di primo grado) le misure dalla targa in questione utilizzata quale targa posteriore corrispondevano appunto alle misure regolamentari della targa posteriore della BMW e non a quelle, inferiori, della targa anteriore; ed ha altresì congruamente osservato che la questione era comunque irrilevante perchè in ogni caso si sarebbe trattato di cosa proveniente da un reato (eventualmente quello di appropriazione indebita) anche in mancanza di qualsiasi altra spiegazione sulla provenienza della targa stessa.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, è infondato l’assunto difensivo secondo cui il dolo eventuale non sarebbe compatibile con la ricettazione.

Ed infatti, il precedente contrasto di giurisprudenza sul punto è stato di recente superato dalla giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, con l’affermazione del principio che "L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, nè potendo consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza)" e che "In tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell’esistenza del presupposto stesso e nell’accettazione dell’eventualità di tale esistenza" (Sez. Un., 26.11.2009, n. 12433, Nocera, m. 246324 e 246323; conf. Sez. 1^, 17.6.2010, n. 27548, Screti, m. 247718); e che "In tema di ricettazione ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza" (Sez. 2^, 22.11.2007, n. 45256, Lapertosa, m. 238515).

Nella specie, la corte ha appunto ritenuto, con congrua ed adeguata motivazione, che non si trattasse semplicemente di mancanza di diligenza o di mero sospetto o di motivi di sospetto bensì (quanto meno) di vera e propria rappresentazione della concreta possibilità della provenienza della targa da delitto e della relativa accettazione del rischio.

La corte ha invero osservato che – a parte il fatto che non era stato adeguatamente spiegato il modo con il quale la targa in questione era finita sull’auto in uso agli imputati – la prova non solo di un dolo eventuale ma anzi della sicura consapevolezza da parte degli agenti della provenienza illecita della targa in questione si ricavava sia dal fatto che la targa anteriore era palesemente falsa (essendo disegnata con il pennarello) sia dal fatto che entrambe le targhe erano state utilizzate nel tempo su due diverse auto in uso nella stazione di XXXXXX. In ogni caso, secondo la sentenza impugnata, data anche la loro qualifica di carabinieri in servizio, gli imputati avrebbero dovuto accertare la provenienza della targa posteriore, sia al momento in cui ricevettero la Lancia Y con le targhe già montate e con quella anteriore palesemente falsa, sia comunque al momento in cui si resero conto che la medesima targa era stata poi montata sulla Panda, e il mancato adempimento di questo obbligo di accertamento configurava appunto l’accettazione del rischio integrante il dolo eventuale.

I motivi di ricorso relativi al capo C) devono, pertanto, essere rigettati.

10. Con il capo D) sono stati contestati al D. i reati di cui agli artt. 81 e 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 609, 582 e 585 c.p. per avere, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente a G.E. un danno ingiusto, sottoponendolo a perquisizione arbitraria, percuotendolo con calci e pugni, così cagionandogli lesioni personali guaribili in giorni cinque, con le aggravanti di aver procurato le lesioni per commettere il reato di abuso d’ufficio e in violazione dei doveri connessi alla sua funzione.

La sentenza di primo grado per tale capo ha condannato il D. per i reati di perquisizione arbitraria e di lesioni aggravate ex art. 61, nn. 2 e 9, ritenuto assorbito nel reato di lesioni quello contestato di abuso d’ufficio.

Questo capo è stato investito specificamente dal decimo motivo del D. , con il quale si deduce:

a) vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni del G. ;

b) violazione di legge per non avere ritenuto che il delitto di abuso d’ufficio è assorbito in quello di lesioni sulla base del principio di specialità;

c) che di conseguenza per il reato di lesioni non sussiste l’aggravante del nesso teleologico di essere finalizzato alla commissione dell’abuso di ufficio e quindi il detto reato non è procedibile d’ufficio;

d) che non sussiste il concorso tra il delitto di perquisizione arbitraria e quello di abuso d’ufficio;

e) che non esiste il concorso tra il delitto di perquisizione arbitraria e quello di lesioni, ma un solo reato complesso.

11. Con il quarto motivo il D. ripropone specificamente l’eccezione di inutilizzabilità dei memoriali recanti le dichiarazioni spontanee dei coimputati D’.Da. e Gi..Ma. .

Poichè nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa G. la corte d’appello ha fatto anche riferimento alle dichiarazioni del coimputato D’. , è opportuno esaminare preliminarmente la questione della utilizzabilita di detti memoriali.

Si tratta in particolare delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato Da..D’. nella udienza preliminare del 6.12.2007 e dei memoriali depositati prima dell’udienza dallo stesso D’. e dal coimputato Gi..Ma. .

Va ricordato che il D’. aveva fatto le sue dichiarazioni spontanee, prima che si disponesse lo stralcio della sua posizione, nella udienza preliminare, udienza nella quale era presente anche il D. , che si limitò a riservare per l’udienza successiva la richiesta di rito abbreviato condizionato.

Il Ma. , il cui memoriale invece era già contenuto nel fascicolo del PM, non dette alcun apporto ulteriore nel corso della udienza preliminare.

Deduce il D. che l’utilizzazione del memoriale presentato dal D’. nella udienza preliminare, comporta violazione dell’art. 442 c.p.p., comma 1, che specifica quali sono gli atti utilizzabili ai fini della decisione, fra i quali non sono compresi eventuali memoriali.

Questi non possono nemmeno considerarsi prove raccolte in udienza, del resto assunte senza il contraddittorio.

Quanto ai memoriali presentati dal Ma. e dal D’. prima dell’udienza, deduce che essi non potevano essere assimilati alle dichiarazioni spontanee rese al PM ai sensi dell’art. 374 c.p.p., e che comunque sono inutilizzabili le dichiarazioni spontanee eteroaccusatorie.

Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato, condividendo le ragioni già esposte dalla corte d’appello.

Difatti, il D’. e il Ma. già dalla fase delle indagini preliminari avevano inteso esporre la loro versione dei fatti mediante memoriali acquisiti al fascicolo del PM; memoriali che, quindi, erano in tal modo entrati a far parte del materiale utilizzabile e che erano ben conoscibili dal D. prima che questi formulasse la richiesta di rito abbreviato.

Congruamente, quindi, la corte d’appello ha osservato che se l’imputato avesse ritenuto necessario un approfondimento sulle spontanee dichiarazioni dei due coimputati avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato condizionato all’esame degli stessi o il giudizio ordinario.

La corte ha anche esattamente rilevato che per il caso in questione non erano applicabili le limitazioni alla utilizzabilita previste dall’art. 350 c.p.p., comma 7, per le dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti, stante l’assoluta diversità delle due situazioni, e che il caso era invece assimilabile a quello previsto dall’art. 374 c.p.p. relativamente alle dichiarazioni spontanee rese al PM, peraltro con l’ulteriore garanzia che il dichiarante aveva offerto la propria ricostruzione dei fatti davanti al giudice.

La corte ha altresì esattamente evidenziato che non era ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio in relazione ai memoriali depositati prima della udienza preliminare, in quanto la mancanza del contraddittorio dipendeva semmai dalla scelta difensiva e trovava fondamento nell’art. 111 Cost., comma 5.

Quanto all’ulteriore memoriale depositato dal D’. nella udienza preliminare del 6.12.2007, la corte ha giustamente ricordato che il D. decise di riservare per la udienza successiva una richiesta di rito abbreviato condizionato, sicchè fu posto in condizione di calibrare le sue scelte difensive.

Osserva inoltre il Collegio che i detti memoriali non costituivano "prove nuove assunte in udienza", essendo già presenti nel fascicolo del PM e che in tale fascicolo è consentito inserire atti assunti dopo la richiesta di rinvio a giudizio, come risulta dall’art. 419 c.p.p., comma 3, e come ammesso anche dalla Corte costituzionale con la sent. n. 184 del 2009.

Infine, deve rilevarsi che esattamente la corte d’appello ha poi dato al contenuto di queste dichiarazioni lo stesso valore delle dichiarazioni ricavabili dall’esame del coimputato, con la conseguenza di attribuire alle stesse soltanto efficacia di semplice riscontro di quanto dichiarato dalle parti lese o efficacia di elemento di prova soltanto allorchè fossero munite di riscontri.

12. Prima di valutare nel merito il motivo del D. relativo al capo D), occorre esaminare il nono motivo dello stesso D. , con il quale deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la irrilevanza della testimonianza del maresciallo T. , sul presupposto che egli avesse appreso dal maresciallo D. le notizie riferite.

Ricorda che egli aveva eccepito che tutte le accuse rivolte dalle presunte persone offese nei confronti dei carabinieri di XXXXXX erano false ed erano state premeditate ed organizzate da tale A. , un marocchino che, dopo essere arrivato in Italia come pizzaiolo, in pochi anni aveva illecitamente accumulato una fortuna;

era divenuto proprietario di bar e di un albergo nonchè punto di riferimento per i suoi connazionali; e svolgeva un ruolo rilevante nel traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo la difesa, l’A. era infastidito dall’efficace azione di contrasto alla criminalità realizzata dai carabinieri ed aveva cercato di screditarli per ottenere libertà d’azione, tanto che una volta aveva persino minacciato personalmente il D. di fargli fare una brutta fine dal momento che erano in tanti ed avevano anche contattato un legale.

La corte d’appello ha ritenuto infondata e non provata questa tesi difensiva sia perchè non vi erano prove che l’A. fosse indagato per reati in materia di stupefacenti, tanto che il mar.

T. aveva dichiarato che era venuto a sapere solo dal D. di tali indagini, e sia perchè il D. era venuto a conoscenza proprio dalla ordinanza di custodia cautelare che le indagini a suo carico erano state originate da una denuncia dell’A. .

Con il nono motivo il D. deduce appunto manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata la tesi difensiva che le indagini nei suoi confronti erano nate a seguito di una manovra accusatoria organizzata dall’A. .

In particolare lamenta: – che la corte d’appello si è discostata senza motivare dalla circostanza di fatto accertata dal giudice di primo grado che l’A. era oggetto di indagini e di procedimenti per traffico di stupefacenti; – che la corte ha omesso di considerare che il mar. T. aveva dichiarato di aver saputo della caratura di A. anche da fonti diverse dal mar. D. ; – che ha omesso di considerare che la scarna indicazione contenuta nella ordinanza di custodia cautelare non poteva consentire al D. di prefigurare, sin dal suo primo interrogatorio, il complesso delle iniziative assunte contro di lui dai fratelli A. .

Lamenta altresì che la corte d’appello ha erroneamente respinto la tesi che vi era un complesso di indizi da cui poteva ricavarsi che i certificati medici delle presunte vittime erano stati artatamente precostituiti. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica perchè si basa sul fatto che il G. non aveva assunto l’iniziativa della produzione dei certificati, senza considerare che il G. era l’unico cittadino italiano tra i tanti connazionali dell’A. .

Ritiene il Collegio che il motivo si risolva in una censura in fatto con cui si chiede una nuova valutazione delle circostanze processuali e sia comunque infondato.

La sentenza impugnata ha infatti, con congrua ed adeguata motivazione, osservato: – che il teste T. aveva dichiarato che le sue conoscenze sulle attività illecite dell’A. si riconducevano solo a quanto riferitogli in proposito dal D. ; – che era naturale che l’A. , avendo consolidato una fortuna economica, fungesse da punto di riferimento e di raccolta delle lagnanze dei suoi connazionali; – che non tutti i soprusi da lui riferiti erano stati poi confermati dalle presunte vittime; – che non era vero che tutti i certificati medici fossero stati predisposti perchè quello del G. venne dagli inquirenti rinvenuto del nosocomio da questi indicato; – che non era significativa la circostanza che il D. aveva denunciato la strategia accusatoria di A. già nel corso del suo primo interrogatorio, dal momento che l’ordinanza di custodia cautelare indicava chiaramente che le indagini nei suoi confronti avevano avuto origine proprio dalla denuncia dell’A. .

Ora, non si può certo escludere che sia anche possibile una diversa ricostruzione dei fatti nel senso indicato dalla difesa, ma ciò che rileva è che la valutazione e la ricostruzione operate dalla corte d’appello sono plausibili e fondate su considerazioni esaurienti e non manifestamente illogiche, il che comporta che non possono essere messe in discussione in questa sede di legittimità.

In particolare, sia il contenuto della deposizione testimoniale del mar. T. , sia il contenuto della ordinanza impositiva della misura cautelare nei confronti del D. sono tali da poter giustificare il significato loro attribuito dalla corte d’appello.

13. Tornando al capo D) ed al decimo motivo del D. , il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non sia nè mancante nè manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie del G. , sicchè, sotto questo profilo, il decimo motivo del ricorso D. deve essere rigettato.

Ed invero, la sentenza impugnata, ha, con congrua ed adeguata motivazione, innanzitutto evidenziato che le dichiarazioni del G. avevano trovato riscontro nel memoriale del D’. , che aveva riferito sulla violenta reazione del D. a fronte di un avvicinamento eccessivo del G. stesso, che era controllato per il reato di guida in stato di ebbrezza.

La corte d’appello ha altresì evidenziato che la credibilità del G. non era sminuita dalla circostanza che questi avesse contatti con A. , in quanto non era stata provata una preordinata azione di attacco da parte di quest’ultimo, per mezzo dei soggetti con i quali era in contatto.

Quanto al certificato medico, la corte d’appello ha evidenziato che esso non fu consegnato dal G. , ma venne rinvenuto dagli inquirenti presso il nosocomio dopo la denuncia, il che dimostrava che il G. non aveva intenzione di esporsi in prima battuta e quindi smentiva la tesi del complotto.

Conclusione questa che era rafforzata dal mancato ritiro di copia di quel certificato nonchè dalla circostanza che nel certificato medico rinvenuto risulta che il G. dichiarò di conoscere gli aggressori, ma non volle indicarli.

14. Anche in relazione a questo capo viene contestata, con il decimo motivo del D. , la configurabilità del concorso del reato di abuso d’ufficio con quello di lesioni; la configurabilità del concorso del reato di perquisizione arbitraria con quello di lesioni, essendo ravvisabile un solo reato complesso; la non sussistenza per le lesioni del nesso teleologico di essere finalizzate alla commissione dell’abuso d’ufficio, che non è configurabile; di conseguenza, la non procedibilità d’ufficio del reato di lesioni.

Il D. non ripropone invece l’eccezione, avanzata con l’atto di appello, della insussistenza, nella specie, degli elementi costitutivi del reato di abuso d’ufficio.

Ora, per quanto riguarda il concorso tra abuso d’ufficio e lesioni, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che "Atteso il carattere residuale del reato di abuso di ufficio previsto dall’art. 323 c.p., anche dopo la novella della L. 16 luglio 1997, n. 234, deve escludersi, in applicazione della regola della specialità sancita dall’art. 15 c.p., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi, di violenza privata e lesioni, aggravati entrambi ex art. 61 c.p., n. 9" (Sez. 6^, 1.10.2003, n. 49536, Donno, m. 228859; Sez. 6^, 13.12.2007, n. 2974/08, Guerriero, m. 238410, anche con riferimento al reato di minaccia).

Più di recente è stato di nuovo affermato che "la condotta del pubblico ufficiale che sia posta in essere in violazione di una norma penale non integra il delitto d’abuso d’ufficio ma il reato che da quella norma è previsto, e l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, con cui quella condotta è attuata, configurano la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 9..

(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto l’assorbimento del delitto d’abuso d’ufficio in quello di lesioni personali aggravate ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 9), in riguardo alla condotta del pubblico ufficiale, appartenente alla polizia municipale, che nell’esercizio delle funzioni di controllo della circolazione stradale aveva fermato un motociclista privo del casco protettivo e lo aveva colpito con pugni)" (Sez. 6^, 7.10.2008, n. 42801, Zarantonello, m. 42801).

Quest’ultima decisione, in motivazione afferma che "Il fatto … integra, infatti, esclusivamente il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 9, nel quale deve ritenersi assorbito il reato di abuso di ufficio contestato al capo 2) della rubrica.

E invero … il delitto di abuso di ufficio si caratterizza per essere un reato il cui oggetto giuridico va individuato nell’interesse a che la persona investita di una pubblica funzione o di un servizio pubblico, nel compimento di atti o di comportamenti relativi al proprio servizio o funzione, assicuri il normale funzionamento dell’amministrazione, esercitando le proprie funzioni nel "rispetto delle norme di legge o di regolamento"; con la conseguenza che è proprio l’ingiustizia dell’evento danno o vantaggio patrimoniale – "intenzionalmente" cagionato mediante violazione di norme di legge o di regolamento – ad attribuire rilevanza penale alla condotta dell’agente.

Qualora, invece, il comportamento del pubblico ufficiale si concretizzi nella violazione di una norma penale generale diretta a sanzionare chiunque commetta il fatto da essa previsto (es. percosse, lesioni, minacce, ingiuria), si configura unicamente tale ipotesi di reato, eventualmente aggravata dall’art. 61 c.p., n. 9, quando il fatto è stato commesso anche con l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione pubblica esercitata.

In tal caso, infatti, l’evento della condotta contra ius non costituisce alcunchè di ulteriore rispetto alla fattispecie tipica realizzata, e il "comportamento" di abuso è assorbito ed esaurito in quest’ultima fattispecie, che si pone come lex specialis rispetto a quella di cui all’art. 323 c.p.".

Di conseguenza, la sentenza impugnata fu annullata con rinvio "limitatamente al delitto di cui all’art. 323 c.p., perchè assorbito nel reato di lesioni volontarie aggravate ex art. 61 c.p., n. 9".

In applicazione di questo principio, pertanto, nella fattispecie in esame tutte le volte che l’abuso d’ufficio è consistito in una condotta con cui sono state arrecate al fermato lesioni personali, il reato di abuso d’ufficio deve ritenersi assorbito in quello di lesioni volontarie aggravate ex art. 61 c.p., n. 9, come peraltro è puntualmente avvenuto.

La stessa soluzione si applica ai rapporti tra abuso d’ufficio e perquisizione arbitraria.

E’ stato infatti affermato che "l’ipotesi criminosa che ricorre in tal caso non è quella ravvisata dall’art. 323 c.p. ma quella dell’art. 609 stesso codice per la specificità dell’oggettività giuridica e per l’assenza di fini di vantaggio o di danno diversi dalla perquisizione in sè" (Sez. 6^, 18.1.1996, n. 3413, Geracetano, m. 204497).

I medesimi principi dianzi affermati in ordine ai rapporti tra abuso d’ufficio e lesioni, devono valere anche in ordine ai rapporti tra perquisizione arbitraria e lesioni.

Va, a questo proposito, innanzitutto respinta la tesi difensiva secondo cui la perquisizione arbitraria sarebbe configurabile esclusivamente nei casi in cui la condotta sia stata compiuta in assenza delle condizioni di legge che legittimano la perquisizione.

Il Collegio invero condivide la tesi che il reato è ravvisabile anche quando sussistono le condizioni che legittimano la perquisizione, ma questa venga effettuata con modalità illegali.

In questo senso, del resto, sembra pure la giurisprudenza di questa Corte che, sia pure incidentalmente, ha ritenuto che le "norme incriminatrici, quali quelle racchiuse negli art. 606 c.p. o art. 609 c.p., che postulano l’esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono".

Ciò non toglie però che, analogamente per quanto avviene per il reato di abuso d’ufficio, allorchè la perquisizione sia stata effettuata in presenza delle condizioni di legge che la legittimano e la stessa sia considerata arbitraria solo per le modalità illegali con cui venga effettuata, ed allorchè tali modalità illegali si risolvano unicamente in un comportamento, come le lesioni volontarie, che è già previsto come reato da una norma penale generale e nel caso concreto intervenga condanna per questo diverso reato, allora il reato di perquisizione arbitraria resta assorbito in questo reato, ed in particolare in quello di lesioni volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale dell’agente.

Del resto, se così non si ritenesse, sarebbe ravvisabile un solo reato complesso, perchè, quando l’arbitrarietà si traduce in lesioni, queste ultime dovrebbero ritenersi elemento costitutivo del delitto di perquisizione arbitraria, complesso a norma dell’art. 84 c.p..

Per quanto concerne infine la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni, il Collegio condivide la tesi della corte d’appello, secondo cui l’assorbimento del reato di abuso d’ufficio (e di quello di perquisizione arbitraria) in quello di lesioni, ne esclude la possibilità di valutazione ai fini sanzionatori, ma non esclude l’esistenza della violazione del valore protetto dalla norma costituito dal buon andamento della P.A., alla cui consumazione ha contribuito il delitto di lesioni. Continua a sussistere, quindi, sia l’ulteriore violazione del bene protetto sia la funzionalizzazione di una violazione rispetto alla verificazione dell’altra, che legittima l’accertamento di esistenza del nesso teleologico ed autorizza la procedura d’ufficio delle lesioni.

Nella specie, infatti, non viene escluso il fatto materiale dell’abuso d’ufficio o della perquisizione arbitraria, ma solo lo si ritiene assorbito nelle lesioni volontarie.

In questo senso, d’altra parte, è la giurisprudenza di questa Cotte, che ha affermato che "Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con reato procedibile d’ufficio … non viene meno a seguito del ritenuto assorbimento di detto ultimo reato nel reato di violenza sessuale, ma solo all’esito di intervenuta assoluzione dal medesimo per insussistenza del fatto" (Sez. 3^, 29.1.2008, n. 11263, B., m. 238523); e che "La procedibilità "ex officio" per il reato di lesioni personali volontarie, aggravate ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2, non viene meno allorchè il reato-fine, costituendo originariamente oggetto di apposita imputazione, venga nel corso del processo ritenuto elemento della fattispecie complessa di altro reato concorrente, perchè esso, pur non potendo costituire titolo per l’irrogazione di una pena distinta, ed indipendentemente dalla formula di assoluzione impiegata dal giudice per dichiarare la non sussistenza come ipotesi di reato autonoma, non cessa di rappresentare la finalità antigiuridica al cui servizio il reo pose la condotta di violenza lesiva e perciò di costituire causa di aggravamento della responsabilità penale per il reato – mezzo, la cui strumentalità viene a proiettarsi sul reato complesso, del quale l’episodio criminoso venga riconosciuto elemento costitutivo o circostanza aggravante" (Sez. 3^, 12.6.1975, n. 3897/76, Matrone, m. 132886).

15. In conclusione, per quanto concerne il capo D), il fatto deve essere qualificato come integrante il solo reato di lesioni personali, aggravate ex art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in esso assorbito sia quello di abuso d’ufficio sia quello di perquisizione arbitraria.

Anche il reato di perquisizione arbitraria, quindi, non poteva essere valutato ai fini sanzionatori.

Come osservato nel punto precedente le lesioni sono procedibili d’ufficio nonostante l’assorbimento del reato di abuso d’ufficio.

In relazione al capo D), pertanto, così diversamente qualificato il fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.

16. Con il capo E) sono stati contestati a M. , D. e Ma. (e altri) i reati di cui all’art. 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, e art. 609 c.p. per avere, nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente a B.L.A. un danno ingiusto, sottoponendolo a perquisizione arbitraria e percuotendolo con calci e pugni.

La sentenza di primo grado per tale capo ha condannato i tre imputati per il reato di abuso d’ufficio, in esso assorbito quello di perquisizione arbitraria ed esclusa l’aggravante contestata.

Questo capo è stato investito dal sesto e dall’undicesimo motivo del D. e dal quarto motivo del M. .

Con tali motivi in sostanza si deduce:

a) inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da B.L.A. ;

b) vizio di motivazione sulla colpevolezza degli imputati. c) inesistenza del concorso tra i delitti di perquisizione arbitraria e di abuso d’ufficio.

17. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da alcune delle persone offese, ed in particolare da B.L.A. (in riferimento ai capi E), F) e G)) e da E.A.A. (in riferimento al capo M)).

La stessa situazione si verifica per le dichiarazioni di E.H. (in riferimento al capo H)), ma relativamente a quest’ultimo l’eccezione è irrilevante perchè la corte d’appello ha assolto gli imputati dalla contestazione di cui al capo H) perchè il fatto non sussiste.

Per quanto concerne l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da B.L.A. e da E.A.A. (le cui posizioni, sotto questo aspetto, sono sostanzialmente identiche), va ricordato che il primo rese le sue dichiarazioni ai verbalizzanti il 17 aprile 2007, il 23 aprile 2007, e il 15 maggio 2007, quando era già indagato per il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73.

Gli imputati avevano eccepito che esisteva un evidente collegamento, ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), tra il reato contestato a B.L. e quelli contestati nell’ambito del presente procedimento, trattandosi di reati dei quali gli uni erano stati commessi in occasione degli altri, in quanto le condotte contestate in questo processo sarebbero state poste in essere in occasione dell’arresto in flagranza del B.L. il 23 marzo 2007.

Avevano anche osservato che sussisteva una connessione probatoria tra i vari reati, perchè la prova dell’uno influiva anche sulla prova degli altri.

Avevano quindi eccepito che l’esame del B.L. avrebbe dovuto essere condotto con le regole e le garanzie fissate dall’art. 197 bis c.p.p. con la conseguenza che, non essendo ciò avvenuto, le dichiarazioni rese dal B.L. nelle date suindicate avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell’art. 64 c.p.p., comma 3.

La corte d’appello ha respinto queste eccezioni per un duplice motivo:

a) perchè il riferimento normativo alla occasionalità sarebbe limitato "all’ipotesi di unico soggetto attivo di reato, facilmente potendo prospettarsi, come nella specie, l’emersione in tempi diversi di reati attribuibili alle parti presenti in un unico contesto";

b) perchè quando un soggetto riveste contemporaneamente la qualità di indagato e di persona offesa dal reato, quest’ultima, per la sua maggiore pregnanza, prevale, cosicchè il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

La motivazione adottata dalla corte d’appello è erronea.

E’ innanzitutto inesatta la seconda argomentazione. Ed invero, l’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla corte d’appello, che privilegiava la figura del testimone (persona offesa) rispetto a quella dell’indagato in reato connesso o collegato, è stato esattamente superato dalle più recenti decisioni di questa Corte, secondo le quali, invece, la persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato da considerarsi collegato ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, deve essere sentita non come teste ma nelle forme di cui all’art. 210 c.p.p., comma 6, e le dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata dall’art. 192 c.p.p., comma 3, cioè unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità.

Il contrasto di giurisprudenza è stato poi risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite, 17.12.2009, n. 12067/10, De Simone, la quale ha condiviso il secondo indirizzo ed ha affermato il principio che "il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta "assistita" (m.

246375) e che "Non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c) o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione. (La Corte ha osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dall’art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e h), artt. 197 bis e art. 210 c.p. si applica solo all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonchè il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi 3 e 6 dell’art. 197 bis c.p.p.)" (m. 246376).

In particolare, nella motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto secondo cui "Non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del "teste assistito", il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. e) o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b); laddove può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. e) ma con il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del "teste assistito", la persona offesa che sia anche imputata in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento "per non aver commesso il fatto", nel qual caso non sussistono neppure i limiti di cui all’art. 191 bis c.p.p., commi 3 e 6".

E’ infondata anche la prima argomentazione.

Innanzitutto, invero, è ingiustificato limitare la nozione di occasionalità alla sola ipotesi in cui i reati siano stati commessi da un solo soggetto, poichè la formulazione della norma non consente una simile interpretazione.

In realtà, la nozione di occasionalità richiamata dall’art. 371, comma 2, lett. b), evoca soltanto l’esistenza di reati che vengono commessi nell’ambito del medesimo arco temporale e spaziale (con le evidenti interferenze probatorie che ne derivano), a nulla rilevando che i medesimi vengano commessi da un’unica persona piuttosto che da soggetti distinti.

La corte d’appello ha fatto anche riferimento al fatto che il disposto normativo richiamato deve essere di stretta interpretazione, sia perchè esso ha natura eccezionale rispetto alla regola generale contenuta nella disposizione precedente, sia in base al principio di non dispersione della prova.

Anche questo assunto non può essere condiviso.

Il principio di non dispersione dei mezzi di prova non può certo portare alla utilizzazione di prove non raccolte secondo le regole procedurali e comunque non è più invocabile, nemmeno ai fini di un bilanciamento, nel nuovo quadro costituzionale, non essendo più compatibile con i principi posti dall’art. 111 Cost. (Corte cost., ordd. n. 36 e 292 del 2002).

E’ poi irrilevante, e quindi erroneo, pure il riferimento al carattere eccezionale della disposizione in esame rispetto alla regola generale della capacità a testimoniare, perchè nella specie non viene in rilievo la capacità o l’incapacità a testimoniare, bensì il rispetto delle regole previste per l’assunzione della testimonianza.

In ogni modo, deve ritenersi che nella specie si trattava di reati collegati ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), sia perchè la prova dell’uno o di una sua circostanza influisce sulla prova dell’altro o di una sua circostanza, sia comunque perchè commessi l’uno in occasione dell’altro.

Circa il collegamento probatorio, la prova del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti influiva certamente, nella fase delle indagini, sulla prova del delitto di perquisizione arbitraria, in quanto l’esistenza del primo, o meglio l’esistenza di indizi che ne facessero ragionevolmente sospettare l’esistenza, poteva influire sulla qualificazione come arbitraria o meno della perquisizione (secondo la stessa impostazione seguita dal pubblico ministero). Allo stesso modo, la prova di detto reato influiva su quello di peculato per impossessamento della stessa sostanza stupefacente.

Quest’ultimo collegamento probatorio, del resto, è stato ammesso anche dai giudici del merito, che però inesattamente lo hanno ritenuto rilevante solo con riferimento al reato di peculato.

A parte quanto si osserverà subito dopo, invero, il fatto che il giudice abbia ritenuto l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni ai fini della prova del delitto di peculato, imponeva di estendere l’inutilizzabilità a tutti i reati in continuazione, rispetto ai quali, comunque, non veniva meno la qualità del dichiarante di indagato per un reato collegato.

In ogni modo, esiste l’elemento di collegamento della occasionalità, poichè il reato di perquisizione arbitraria (così come quelli di abuso d’ufficio, di lesioni, di percosse, e di peculato) sarebbe stato commesso in occasione di quello di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ossia nell’ambito del medesimo spazio temporale e spaziale.

Le suddette considerazioni valgono anche nei confronti di E.A. .A. , che è stato anch’egli interrogato quando era già indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le dichiarazioni fatte alla polizia giudiziaria da B.L. .A. e quelle fatte da E.A.A. sono quindi inutilizzabili nei confronti degli attuali imputati per mancanza degli avvertimenti di cui all’art. 64 c.p., comma 3, e perchè il dichiarante non era assistito da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., comma 3.

L’inutilizzabilità riguarda tutte le dichiarazioni delle due suddette persone offese; in particolare per il B.L. non riguarda soltanto quelle relative ai fatti di cui al capo F), ma anche quelle relative ai capi E) e G).

Infatti, quando ha reso le sue dichiarazioni alla polizia giudiziaria il B.L. era comunque indagato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso in occasione dell’episodio del 23 marzo 2007 e quindi avrebbe comunque dovuto essere interrogato come indagato di reato collegato e quindi con gli avvertimenti e la garanzie imposte dalla legge.

Il fatto che non sia stato sentito secondo le procedure e le regole previste inficia pertanto il complesso delle sue dichiarazioni, senza che sia possibile frazionare il loro contenuto e distinguere fra le diverse contestazioni.

Del resto, il B.L. rese le sue dichiarazioni in modo unitario e non si può ritenere che nel corso di un unico interrogatorio abbia risposto alle domande ora assumendo la qualità di testimone ex art. 197 c.p.p. ed ora la qualità di testimone garantito, ex art. 197 bis c.p.p..

D’altra parte, i motivi di sospetto che hanno indotto il legislatore a ricollegare la grave sanzione della inutilizzabilità alla violazione di dette regole sussistono in relazione all’intero interrogatorio del soggetto ed al complesso delle dichiarazioni rese in quella sede.

Può infine ricordarsi che la verifica della qualità di persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata va condotta non secondo un criterio formale (esistenza della "notitia criminis", iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Sez. 6^, 22.4.2009, n. 23776, Pagano, m. 244360).

18. Quanto al dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo E), la rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa B. .L.A. comporta che il giudice di merito debba di nuovo valutare la sussistenza della prova di tale responsabilità alla luce degli altri (eventuali) elementi probatori acquisiti al processo (che non risultano con chiarezza dalla sentenza impugnata).

Ne consegue che relativamente a tale reato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Il motivo con cui si eccepisce l’inesistenza del concorso tra i delitti di perquisizione arbitraria e di abuso d’ufficio resta assorbito, a prescindere dal rilievo che la sentenza di primo grado ha già dichiarato il delitto di perquisizione arbitraria assorbito in quello di abuso d’ufficio.

Poichè le ragioni dell’accoglimento del motivo non sono esclusivamente personali, l’annullamento relativo al capo E) si estende anche al Ma. , concorrente nel medesimo reato, che sul punto non ha proposto specifica impugnazione.

19. Con il capo F) sono stati contestati a M. , D. e Ma. (e altri) i reati di cui agli artt. 323, 314 e 479 c.p. per avere, nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente a B.L.A. , E.O.R. e F. .V.F. un danno ingiusto, percuotendoli con calci e pugni;

e per essersi appropriati la somma di Euro 300,00 rinvenuta nel corso della perquisizione di E.O. , omettendone qualsiasi riferimento nel verbale di perquisizione e di sequestro.

La sentenza di primo grado per tale capo ha condannato i tre imputati per i reati di peculato e di falso, ritenuto in essi assorbito quello di abuso d’ufficio, nonchè per il reato di cui all’art. 609 c.p., ritenuto contestato in fatto.

Questo capo è stato investito dai motivi 6, 10 e 13 del D. e dai motivi 4, 5, 6 e 7 del M. .

Con tali motivi in sostanza si deduce:

a) inutilizzabilità delle dichiarazioni E.O.R. , imputato in un procedimento connesso, rese in violazione dell’art. 370 c.p.p., comma 1, perchè l’interrogatorio era stato assunto dalla polizia giudiziaria in difetto di delega mentre l’indagato non si trovava in stato di libertà, ed in violazione dell’art. 141 bis c.p.p. perchè l’incombente non era stato documentato con mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva;

b) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da B.L.A. che fu sentito come normale testimone mentre era indagato per il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, collegato con quelli contestati nel presente processo;

c) omessa valutazione delle dichiarazioni di E.O. ai sensi dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, con la necessaria verifica di elementi esterni di riscontro;

d) vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati;

e) vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di peculato invece che di quello di appropriazione indebita;

f) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falso;

g) mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza in ordine al delitto di perquisizione arbitraria;

h) improcedibilità del delitto di lesioni.

20. Per quanto concerne l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di E.O.R. è innanzitutto infondata la denuncia di violazione dell’art. 141 bis, il quale dispone che "Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva".

Nella specie, il dichiarante si trovava agli arresti domiciliari.

Ora, sarebbe stato sicuramente opportuno che gli operanti (come sovente accade) avessero documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva l’interrogatorio di E. .O. , ma il non averlo fatto non comporta una violazione di legge.

E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della applicazione della disposizione in esame "per stato di detenzione deve intendersi la condizione materiale di restrizione, per esecuzione pena, per applicazione di misure cautelari o per provvedimenti custodiali temporanei, in un istituto di custodia o di pena o in un luogo di cura esterno ad esso e, ove eccezionalmente consentita, negli uffici di polizia giudiziaria, nonchè la condizione di internamento conseguente all’applicazione di misure di sicurezza, provvisorie o definitive, ma non lo stato della persona soggetta agli arresti domiciliari" (Sez. Un., 25.3.1998, n. 9, D’Abramo, m. 210803).

Ha osservato questa decisione che "Tenuto conto della "ratio" della norma in esame, rappresentata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto, come è stato sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a "suggestioni comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne", deve escludersi che le modalità di documentazione di cui trattasi debbano essere osservate quando la persona da interrogare non sia ristretta in vincoli in apposito istituto o in locali diversi dalla propria abitazione e non si trovi, pertanto, in condizioni, non solo psicologiche, ma anche ambientali, di minorata difesa".

In altra occasione, questa Corte ha ribadito che "il particolare rigore documentativo imposto dall’art. 141 bis c.p.p., nella palese intenzione del legislatore del 1995, è anzi diretto a garantire soprattutto i soggetti, terzi "chiamati", potenzialmente lesi da eventuali pressioni dirette o indirette esercitabili sull’indagato "chiamante", versante in condizione di soggezione psicologica derivante dallo stato di detenzione, in un contesto al quale essi e i loro difensori erano rimasti estranei" e che "questa norma risponde all’esigenza di assicurare la genuinità e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’indagato detenuto attraverso forme di documentazione (registrazione fonografica o audiovisiva) che rappresentino al massimo grado di fedeltà tecnologicamente possibile il contesto e le modalità attraverso cui tale soggetto risponde alle domande rivoltegli" e prescrive "la specifica e tassativa formalità di documentazione ivi prevista anche con riferimento alle dichiarazioni rese erga alias dal soggetto sottoposto a interrogatorio, a pena di inutilizzabilità delle stesse" (Sez. Un., 16.7.2009, n. 39061, De Iorio, m. 244326).

Sennonchè, proprio la circostanza che l’art. 141 bis c.p.p. parla di persona che si trova "in stato di detenzione" evidenzia che il medesimo criterio interpretativo non può applicarsi all’art. 370, c.p.p., comma 1, il quale dispone che "Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore".

In questo caso, infatti, la delega alla polizia giudiziaria è consentita non già quando l’indagato non si trova "in stato di detenzione" bensì solo quando l’indagato si trova "in stato di libertà".

E non può esservi dubbio che il soggetto agli arresti domiciliari non si trova in stato di libertà.

Nei confronti di questo soggetto, pertanto, non è consentito l’interrogatorio svolto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

Questa conclusione, del resto, è condivisa anche dalla citata sentenza delle Sez. Un., 25.3.1998, n. 9, D’Abramo, la quale ha chiarito che l’art. 141 bis non si applica ovviamente agli interrogatori assunti dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ai sensi dell’art. 370 c.p.p., comma 1, anche perchè quest’ultimi sono limitati appunto a quelli cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà.

Va altresì ricordato che "L’art. 370 c.p.p. presuppone un atto formale di delega contenente l’espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, necessario anche alfine di documentare l’ottemperanza alla delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi inesistente" (Sez. 2^, 26.9.2007, n. 38619, Romano, m. 238165).

La dichiarazioni rese da E.O.R. nel corso dell’interrogatorio delegato dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, mentre non si trovava in stato di libertà, in violazione dell’art. 370 c.p.p., comma 1, pertanto affette da inutilizzabilità patologica, sicchè non sono utilizzabili non solo nella fase di valutazione della prova ai fini della deliberazione sulla colpevolezza dell’imputato all’esito del dibattimento o dei riti speciali, ma anche durante le indagini preliminari ai fini della applicazione di misure cautelati personali (Sez. 1^, 15.10.2003, n. 42748, Abruzzese, m. 226605).

Non vi è poi dubbio, come risulta anche dalle decisioni richiamate che fanno giustamente riferimento alla ratio della norma, che l’inutilizzabilità investe non solo Je dichiarazioni autoaccusatorie, ma anche, e soprattutto, quelle che riguardano addebiti a terzi (cfr. Sez. 1^, 15.10.2003, n. 41748, Abruzzese, cit;

Sez. Un., 16.7.2009, n. 39061, De Iorio), non potendosi concordare, perchè priva di fondamento normativo e contrastante con le finalità della disposizione, con la diversa tesi seguita dalla sentenza impugnata sulla base di alcune risalenti decisioni di questa Corte, ormai giustamente superate dalla più recente giurisprudenza appena richiamata.

E’ di conseguenza assorbita la doglianza relativa alla omessa valutazione delle dichiarazioni di E.O. ai sensi dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4.

Per quanto concerne le dichiarazioni rese da B.L.A. esse sono inutilizzabili come dianzi osservato al punto 17. 21. In ordine al dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo F), l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese E.O.R. e B. .L.A. comporta l’annullamento con rinvio sul capo in esame dovendosi valutare la detta responsabilità esclusivamente sulla base degli altri elementi probatori acquisiti al processo, in ordine sia alla condotta del D. sia alle condotte che integrerebbero il concorso degli altri due imputati.

L’eccezione di improcedibilità del delitto di lesioni è manifestamente infondata, dal momento che con il capo F) non è stato contestato il reato di lesioni nè è intervenuta condanna per esso.

Tutte le altre doglianze mosse in relazione a questo capo (configurabilità del delitto di appropriazione indebita invece che di quello di peculato; sussistenza del reato di falso; mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza in ordine al delitto di perquisizione arbitraria) sono assorbite ma, ovviamente, non precluse.

Poichè le ragioni dell’accoglimento del motivo non sono esclusivamente personali, l’annullamento relativo al capo F) si estende anche al Ma. , concorrente nel medesimo reato, che sul punto non ha proposto specifica impugnazione.

22. Con il capo G) sono stati contestati al D. e al M. i reati di cui all’art. 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 610, 582 e 585 c.p., per avere, nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente a B.L.A. un danno ingiusto, sottoponendolo a perquisizione arbitraria, percuotendolo con calci e pugni cagionandogli lesioni, ed intimandogli di non farsi vedere più a Covo e Romano di Lombardia.

La sentenza di primo grado per tale capo ha condannato il D. e il M. per il reato continuato di cui all’art. 610 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 582 e 585 c.p., in essi assorbito il reato di cui all’art. 323 c.p., mentre li ha assolti perchè il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 609 c.p. ritenuto contestato in fatto.

Questo capo è stato investito dal sesto, decimo e dodicesimo motivo del D. con i quali in sostanza si deduce:

a) inutilizzabilità delle dichiarazioni di B.L. ;

b) vizio di motivazione in ordine alla attendibilità del dichiarante ed alla responsabilità degli imputati. c) che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto il concorso dei delitti di abuso di ufficio, lesioni volontarie e violenza privata;

d) non configurabilità del delitto di abuso d’ufficio;

e) insussistenza degli estremi della violenza privata;

f) mancanza di correlazione con la imputazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto contestata la violenza privata;

g) insussistenza del delitto di perquisizione arbitraria;

i) improcedibilità del delitto di lesioni.

23. Come osservato nel punto 17, le dichiarazioni da B.L. .A. sono inutilizzabili.

La inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa B. .L. comporta l’annullamento con rinvio sul capo G) in quanto la responsabilità dell’imputato dovrà essere valutata solo sulla base degli altri eventuali elementi probatori acquisiti al processo.

Per quanto concerne l’eccezione di insussistenza del concorso tra i delitti di abuso di ufficio e di lesioni volontarie si rinvia a quanto osservato nel punto 14, rilevandosi, peraltro, che il reato di abuso d’ufficio è già stato dichiarato assorbito..

L’eccezione di mancanza di correlazione con la imputazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto contestata la violenza privata è infondata, perchè con il capo di imputazione è stato espressamente contestato il reato di cui all’art. 610 c.p. specificandosi il comportamento che integrerebbe tale reato.

L’eccezione di improcedibilità del delitto di lesioni è infondata secondo quanto osservato nel punto 14.

Le altre doglianze avanzate in relazione a questo capo (inesistenza del concorso tra lesioni volontarie e violenza privata; non configurabilità per i fatti di cui al capo stesso del delitto di abuso d’ufficio; inesistenza degli estremi della violenza privata;

inesistenza del delitto di perquisizione arbitraria) sono assorbite, ma non precluse.

24. Con il capo I) è stato contestato al D. il reato di cui all’art. 323 c.p., per avere, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente a f..c. un danno ingiusto, percuotendolo senza ragione durante una perquisizione domiciliare, puntandogli addosso una pistola e tirandogli le orecchie.

Le sentenze di merito hanno ritenuto il D. responsabile per tale reato.

Questo capo è stato investito dal quattordicesimo motivo del D. con il quale si richiamano i motivi di appello in ordine alla manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ritiene ragione di inattendibilità delle dichiarazioni l’induzione operata da A. , nonchè in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ma. ed alla insussistenza del delitto di abuso d’ufficio.

La prima doglianza è infondata perchè la corte d’appello, con congrua ed adeguata motivazione, ha evidenziato che era irrilevante che la parte lesa fosse stata indicata quale teste da A. , anche in considerazione della conferma proveniente da Ma. .

E’ infondata anche la seconda doglianza perchè, come già evidenziato al punto 11, le dichiarazioni del Ma. non sono inutilizzabili.

La terza doglianza è infine inammissibile per genericità, non essendo stati col ricorso nemmeno indicati i motivi per i quali non sarebbe configurabile il delitto di abuso d’ufficio, che la corte d’appello ha ritenuto integrato essendosi intenzionalmente verificato un danno ed essendo presente l’illegittimità della condotta.

Il motivo relativo al capo I) deve pertanto essere rigettato.

25. Con il capo L) è statò contestato al D. il reato di cui all’art. 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 609, 582 e 585 c.p., per avere nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente a E.G.S. un danno ingiusto, sottoponendolo a perquisizione arbitraria, percuotendolo con calci e pugni, cagionandogli lesioni ed in particolare un ematoma sul dorso della mano.

La sentenza di primo grado, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 609, 582, 585 e 576, in relazione all’art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in esso assorbita la fattispecie sussidiaria di cui all’art. 323 c.p..

Questo capo è stato investito dal quindicesimo motivo del D. con il quale si deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento del motivo di appello, con il quale si era eccepita come ragione di sospetto il fatto che il dichiarante potesse essere ricondotto alla figura dell’A. e non il contrario.

Il motivo è fondato.

Con l’atto di appello, infatti, il D. aveva contestato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sottolineando la stranezza della circostanza che questi aveva riferito in data 20 luglio 2007 di percosse e lesioni subite il 13 aprile, attorno alle ore 17.30, proprio poche ore dopo che l’A. aveva deposto.

Aveva anche osservato che dagli atti di polizia risultava che E. .G. fosse già ricercato il 24 aprile quale persona offesa ma non risultava come gli agenti fossero risaliti a lui, dovendosi peraltro escludere che il nome fosse stato fatto da A. , dal momento che il fatto lamentato sarebbe avvenuto poche ore prima del termine della deposizione, cosicchè non rimaneva che pensare ad un successivo contatto ricercato dall’A. con i carabinieri locali.

La corte d’appello ha rigettato l’eccezione per la ragione che era singolare che per l’appellante costituisse motivo di particolare sospetto la circostanza che il dichiarante non fosse in collegamento con l’A. .

La motivazione sul punto è però manifestamente illogica perchè dovuta ad un travisamento dei motivi di appello, nei quali la ragione di sospetto sulla attendibilità risiedeva proprio nel fatto che il dichiarante potesse essere ricondotto alla figura dell’A. e non nel contrario.

Per il resto la motivazione su questo capo è in parte ipotetica ed in parte apodittica, perchè non vengono indicate le ragioni e le circostanze in base alle quali si è immaginato che fossero stati attivati controlli sugli stranieri gravitanti sulla zona, e perchè non è specificato a quale complesso delle dichiarazioni di altri cittadini stranieri ed a quali risultanze delle intercettazioni si sia fatto riferimento.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo esame in ordine al capo L).

Va precisato che, per le ragioni indicate nel punto 14, qualora nel giudizio di rinvio i reati di cui a questo capo fossero ritenuti sussistenti, la perquisizione arbitraria sarebbe assorbita nelle lesioni volontarie aggravate.

26. Con il capo M) è stato contestato a D. , M. e Ma. il reato di cui all’art. 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 608, 610, 582 e 585 c.p. per avere nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente a E.A.A. un danno ingiusto, percuotendolo con calci e pugni, sia al momento dell’arresto sia nelle camere di sicurezza in cui era detenuto, cagionandogli lesioni; il D. inoltre aveva minacciato l’indagato; e con l’aggravante di aver cagionato le lesioni per commettere il reato di abuso d’ufficio.

La sentenza di primo grado ha dichiarato i tre imputati colpevoli solo del reato di cui all’art. 323 c.p., in esso assorbito il reato di cui all’art. 610 c.p. e art. 61 c.p., n. 9; ha assolto i tre imputati dal reato di cui all’art. 608 c.p. perchè il fatto non sussiste ed ha altresì assolto il Ma. dal reato di cui all’art. 610 c.p. per non avere commesso il fatto, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni per mancanza di querela.

Questo capo è stato investito dal sedicesimo motivo del D. e dall’ottavo motivo del M. , con i quali in sostanza si deduce:

a) inutilizzabilità delle dichiarazioni di E.A. ;

b) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità del dichiarante.

In particolare il D. lamenta travisamento del motivo di appello, perchè egli aveva eccepito l’inattendibilità del dichiarante non perchè questi avesse denunziato al pronto soccorso percosse cagionate da ignoti, ma perchè aveva asserito di avere riferito al pronto soccorso di avere subito le percosse ad opera dei carabinieri di XXXXXX e che il medico non aveva verbalizzato quanto dichiarato, il che non era verosimile.

Il ricorso è fondato perchè, come dianzi osservato al punto 17, le dichiarazioni rese da E.A.A. sono inutilizzabili.

Tale inutilizzabilità comporta l’annullamento con rinvio sul capo in esame dovendosi valutare la responsabilità degli imputati esclusivamente sulla base degli altri eventuali elementi probatori acquisiti al processo.

Poichè le ragioni dell’accoglimento del motivo non sono esclusivamente personali, l’annullamento relativo al capo M) si estende anche al Ma. , concorrente nel medesimo reato, che sul punto non ha proposto specifica impugnazione.

27. Con il capo N) è stato contestato a D. e B. il reato di cui agli artt. 323, 314, 582 e 585 c.p. per avere nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente un danno ingiusto a E.H.M. e E.F.E.M. percuotendoli con calci e pugni o schiaffi e cagionando ad entrambi lesioni e per essersi appropriata la somma di Euro 200,00 rinvenuta nella perquisizione di E.H. .

La sentenza di primo grado ha dichiarato i due imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 314, 582, 585 e 576, in relazione all’art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in fatto contestata, in essi assorbita la fattispecie sussidiaria di cui all’art. 323 c.p., nonchè colpevoli del reato di cui all’art. 609 c.p. in fatto contestata.

Questo capo è stato investito dal decimo e diciassettesimo motivo del D. e dal secondo motivo del B. , con i quali si deduce:

a) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude la rilevanza delle dichiarazioni degli agenti di PG intervenuti, sul presupposto del mancato compimento di arresti e della mancata denunzia di atti di resistenza;

b) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha tratto elementi di prova a carico del D. da una conversazione telefonica, in cui il D. aveva parlato per mera vanagloria;

c) manifesta illogicità della motivazione sulla ricostruzione della vicenda e nella parte in cui non ha riconosciuto il contributo determinante apportato dal B. a tale ricostruzione;

d) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha dato rilevanza alla mancata indicazione del B. da parte di E.H. ;

e) assorbimento della perquisizione arbitraria nelle lesioni;

f) non procedibilità delle lesioni per mancanza di querela.

28. Ritiene il Collegio che le prime doglianze si risolvano in realtà in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque infondate.

E difatti, la corte d’appello ha fornito una plausibile spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto sia che le dichiarazioni dei carabinieri e del vigile urbano intervenuti, che avevano riferito di maniere forti esercitate in una situazione di legittimità dell’arresto, non fossero attendibili perchè non vi era stata alcuna contestazione di resistenza ai controllati e perchè la lesione al timpano di E.H. era riscontrata da quanto udito dal vigile sc. ; sia che era veritiera e non dettata da mera vanagloria l’affermazione del D. nella telefonata intercettata dell’8.6.2007, quando questi riconobbe subito E.H. e disse di avergli rotto il timpano.

Analogamente, la corte d’appello ha fornito una spiegazione plausibile dei motivi per i quali non ha ritenuto completa la ricostruzione dei fatti del B. perchè uno dei testi da lui indicati aveva visto solo la prima parte dell’episodio all’esterno del locale; perchè il carabiniere Va. aveva visto il B. portare nel bagno almeno uno straniero insieme agli altri due carabinieri e aveva poi notato che gli stranieri chiedevano conto dei loro effetti personali proprio al B. e ad altro militare; perchè era irrilevante che E.H. , che aveva riconosciuto il B. come presente nel bagno, non lo avesse poi specificamente indicato come uno di quelli che lo avevano picchiato, dal momento che l’imputato aveva concorso nel reato anche con la sua sola presenza, che riduceva la possibilità di reazione dei colpiti.

E’ invece fondata l’eccezione sub e) perchè, per le ragioni indicate nel punto 14, il reato di perquisizione arbitraria resta assorbito in quello di lesioni volontarie aggravate.

Le lesioni sono procedibili d’ufficio, sia per i motivi indicati nel punto 14, sia comunque perchè concorrono con il reato di peculato, procedibile d’ufficio.

In conclusione, per quanto concerne il capo N) il fatto deve essere qualificato come integrante il soli reati di peculato e di lesioni personali, aggravate ex art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in essi assorbiti sia quello di abuso d’ufficio sia quello di perquisizione arbitraria.

Anche il reato di perquisizione arbitraria, quindi, non poteva essere valutato ai fini sanzionatori.

In relazione al capo N), pertanto, così diversamente qualificato il fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.

29. Con il capo O) è stato contestato a D. , in concorso con altri, il reato di cui agli artt. 323 e 314 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 582, 583 e 585 c.p. per avere nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente un danno ingiusto a un cittadino italiano non identificato percuotendolo con un violento pugno al volto, cagionandogli l’avulsione di tre denti e ferite alla bocca e per essersi appropriato due palline di sostanza stupefacente rinvenute durante la perquisizione, omettendo di redigere il verbale di perquisizione e sequestro.

La sentenza di primo grado ha dichiarato il D. responsabile del reato di cui agli artt. 314, 582, 585, 576 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in fatto contestata, in essi assorbita la fattispecie sussidiaria di cui all’art. 323 c.p., nonchè colpevole del reato di cui all’art. 609 c.p. in fatto contestato.

Questo capo è stato investito dall’ottavo, decimo e diciassettesimo motivo del D. , con i quali si deduce:

a) mancanza di motivazione nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione di nullità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da An..Me. ;

b) inutilizzabilità delle dichiarazioni del Me. , fatte senza la presenza del PM nel compimento di un atto non delegabile e soprattutto senza la necessaria riproduzione fonografica o audiovisiva, sicchè a nulla valeva la successiva loro mera conferma con le modalità di legge;

c) inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato V. , rese dopo che il D. era stato già ammesso al rito abbreviato;

d) assorbimento della perquisizione arbitraria nelle lesioni;

e) non procedibilità delle lesioni per mancanza di querela;

f) mancata contestazione della perquisizione arbitraria.

30. Ritiene il Collegio, quanto alle prime tre doglianze, che è vero che la corte d’appello ha omesso di motivare sulle relative eccezioni di inutilizzabilità, ma è anche vero che la sentenza di primo grado per ritenere l’imputato responsabile del reato in questione non si era tanto fondata sulle dichiarazioni di Me. e di V. , quanto sulla intercettazione ambientale in corso mentre l’episodio si stava svolgendo; sulla intercettazione della conversazione tra D. e M. , quando il primo riferì che lo schiaffo aveva provocato l’avulsione dei denti provvisori; sulla ricostruzione fatta dal D’. nel suo memoriale.

Il Collegio, inoltre, ritiene che le dichiarazioni del Me. siano utilizzabili, perchè le violazioni di legge compiute con i due primi interrogatori furono comunque sanate con il terzo interrogatorio compiuto con il rispetto di tutte le regole il 27 settembre 2007 dinanzi al PM, nel quale il Me. aveva riletto i precedenti verbali ed aveva esplicitamente confermato le sue dichiarazioni.

L’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del V. è quindi irrilevante, perchè le stesse non sono state nè determinanti nè influenti ai fini della dichiarazione di responsabilità.

E’ invece fondata l’eccezione sub e) perchè, per le ragioni indicate nel punto 14, il reato di perquisizione arbitraria resta assorbito in quello di lesioni volontarie aggravate.

La doglianza sub e) (non procedibilità delle lesioni per mancanza di querela) è infondata perchè le lesioni sono procedibili d’ufficio, sia per i motivi indicati nel punto 14, sia comunque perchè concorrono con il reato di peculato, procedibile d’ufficio.

In conclusione, per quanto concerne il capo O) il fatto deve essere qualificato come integrante i soli reati di peculato e di lesioni personali, aggravate ex art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in essi assorbiti sia quello di abuso d’ufficio sia quello di perquisizione arbitraria.

Anche il reato di perquisizione arbitraria, quindi, non poteva essere valutato ai fini sanzionatori.

In relazione al capo O), pertanto, così diversamente qualificato il fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.

31. Con il capo Q) è stato contestato a M. , D. e Ma. il reato di cui all’art. 314 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per essersi impossessati ed avere detenuto una pallina di circa un grammo di cocaina rinvenuta durante la perquisizione di un ignoto straniero lasciato libero e non identificato, omettendo di redigere alcun atto di sequestro.

Con il capo Q bis) è stato contestato a D. e Ma. il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere ceduto a Ch.Si. e L.F.L. la pallina di cocaina oggetto del peculato di cui al capo Q).

La sentenza di primo grado ha condannato il M. per il reato di cui al capo Q) ed il D. e il Ma. per i reati di cui ai capi Q) e Q bis) unificati sotto il capo Q) ed assorbita la condotta di cessione di sostanza stupefacente in quella di detenzione.

Questi capi sono stati investiti dal settimo e dal diciannovesimo motivo del D. e dal decimo motivo del M. , con i quali in sostanza si deduce:

a) inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali di Ch.Si. e L.F.L. e manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata questa eccezione;

b) in ogni caso, inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla Ch. eventualmente utilizzabili, per la loro intrinseca contraddittorietà e dalle quali non emerge la prova dell’impossessamento della droga;

c) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto la colpevolezza degli imputati;

d) non configurabilità del reato di peculato, perchè nella specie la pallina di cocaina non aveva valore economico, essendo comunque destinata alla distruzione.

32. I ricorrenti eccepiscono la inutilizzabilità delle informazioni testimoniali rese da Ch.Si. e L.F.L. sotto un duplice profilo.

In primo luogo perchè, se davvero fosse esistente il reato di associazione per delinquere, le medesime erano sin dall’inizio indiziate di concorso esterno nella associazione criminosa, avendo ripetutamente partecipato alle spedizioni del venerdì sera, svolgendo una precisa attività di supporto come agenti provocatori all’azione dei carabinieri di XXXXXX. Tale concorso esterno risultava dalle intercettazioni telefoniche e quindi di esso gli inquirenti avevano piena conoscenza.

Di conseguenza, le dichiaranti avrebbero dovuto essere sentite come indiziate del detto reato, e perciò con la presenza di un difensore e con le avvertenze di legge, la cui mancanza comporta appunto l’inutilizzabilità delle loro dichiarazioni.

Il Collegio ritiene che questo profilo di inutilizzabilità sia infondato in quanto appare plausibile, e non può pertanto essere sindacato in questa sede, l’accertamento della corte d’appello, secondo cui al momento in cui le due donne furono sentite come persone informate dei fatti non emergeva alcun indizio di un loro presunto concorso esterno nella eventuale (e non ancora accertata) associazione per delinquere.

La corte d’appello ha invero rilevato che il fatto che le medesime fossero solitamente disponibili alla collaborazione con i carabinieri non dimostrava anche una loro accettazione di una funzione di collaboratrici esterne alla presunta associazione per delinquere, dal momento che non risultava dagli atti che le stesse fossero partecipi delle modalità illecite dell’azione dei carabinieri.

Al contrario emergeva unicamente una loro disponibilità a prendere contatto con gli spacciatori ed a fungere da esca per il successivo controllo.

Non risultava invece che il comportamento tenuto dal D. in occasione dell’episodio di cui al capo Q bis), ossia la consegna alle due donne di sostanza stupefacente, fosse consueto e tale da consentire alle stesse di operare una valutazione di complessiva illiceità della condotta dei loro referenti.

In secondo luogo, la inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ch. e L.F. viene eccepita sotto il profilo che le medesime dovevano essere sentite come indiziate del reato di ricettazione, avendo ricevuto dai carabinieri la pallina di cocaina, pur essendo ovviamente consapevoli che la sostanza stupefacente era quella appresa poco prima dai militari in sede di perquisizione di un fermato e che quindi proveniva dal delitto di peculato.

Il motivo è fondato con la precisazione che segue.

Non risulta da un qualche atto che gli inquirenti, al momento in cui iniziarono l’interrogatorio della Ch. , fossero a conoscenza che essa dovesse ritenersi indiziata di ricettazione per avere ricevuto dal D. la pallina di stupefacente che era stata rinvenuta addosso al soggetto fermato e perquisito a seguito della segnalazione delle due. Soltanto verso la fine del verbale del 6 luglio 2007, la Ch. confessò platealmente agli interroganti il reato di ricettazione commesso in concorso con la L. .F. , come del resto riconosciuto anche dalla sentenza impugnata.

A questo punto, pertanto, i verbalizzanti avrebbero dovuto interrompere la raccolta delle dichiarazioni delle due donne, che avrebbe potuto proseguire solo con la presenza di un difensore e con gli avvertimenti di legge.

La violazione dell’art. 63 c.p.p. comporta la inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni della Ch. successive alla sua ammissione di aver ricevuto la droga dai carabinieri, nonchè delle dichiarazioni rese subito dopo in data 6 luglio 2007 dalla L.F. (quando ormai gli interroganti avevano avuto notizia del suo concorso nella ricettazione) e della dichiarazioni rese dalla Ch. il 13 luglio 2007, entrambe intervenute senza la indispensabile presenza del difensore e senza preavvisi.

In questa sede, non è possibile stabilire, trattandosi di giudizio spettante al giudice del merito, se le dichiarazioni contenute nella prima parte del verbale della Ch. del 6 luglio 2007 siano da sole sufficienti a costituire la prova dei reati di cui ai capi Q) e Q bis) insieme agli altri elementi di riscontro e probatori acquisiti al processo.

Deve invece rilevarsi che è fondata anche la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione sul rigetto dell’eccezione di inattendibilità delle suddette prime dichiarazioni della Ch. per la loro contraddittorietà.

Ed invero, effettivamente, nella prima parte del racconto la donna dice che i carabinieri perquisirono il fermato senza trovare nulla, mentre nella seconda parte dice che il D. diede loro una pallina di cocaina proprio in occasione di quell’episodio.

La sentenza impugnata ha ritenuto che vi fossero riscontri da parte di altri soggetti presenti alla consegna, ma non specifica da dove si desuma che lo stupefacente fosse proprio quello rinvenuto ad Urago, se non dalle dichiarazioni della L.F. , le quali però sono inutilizzabili.

Inoltre, la stessa sentenza impugnata afferma che il Me. non aveva certezza in merito al rinvenimento della droga consegnata alle due donne.

In conclusione, in ordine al reato di cui al capo Q) (nel quale è stato assorbito quello di cui al capo Q bis)) deve essere compiuta dal giudice del merito una nuova valutazione che non tenga conto delle dichiarazioni della L.F. e delle dichiarazioni della Ch. rese dopo la sua ammissione di aver ricevuto dai carabinieri sostanza stupefacente proveniente da reato, previa nuova valutazione sulla attendibilità delle prime dichiarazioni della medesima Ch. .

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata relativamente a questo reato con rinvio al giudice del merito per un nuovo esame.

Poichè le ragioni dell’accoglimento del motivo non sono esclusivamente personali, l’annullamento relativo al capo in esame deve estendersi anche al Ma. , concorrente nel medesimo reato, che sul punto non ha proposto specifica impugnazione.

Il motivo relativo alla eventuale configurabilità del peculato in questo episodio resta assorbito, ma non precluso.

33. Con il capo R) è stato contestato al D. (in concorso con altri) il reato di cui all’art. 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 582 e 585 c.p. per avere, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente un danno ingiusto a Sp.Fi. percuotendolo con uno sfollagente e con calci all’addome nella abitazione in cui si trovava, e così cagionandogli escoriazioni ed ematomi, con l’aggravante di aver cagionato le lesioni per commettere il reato di abuso d’ufficio.

La sentenza di primo grado ha poi dichiarato il D. responsabile del reato di cui agli artt. 582, 585 e 576, in relazione all’art. 61 c.p., nn. 2 e 9, in essi assorbita la fattispecie sussidiaria di cui all’art. 323 c.p., nonchè colpevole del reato di cui all’art. 606 cod. pen. in fatto contestato.

Questo capo è stato investito dal decimo e dal ventesimo motivo del D. , con i quali si deduce:

a) Inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste K. , la quale aveva assunto la qualità di interprete e quindi di ausiliario del giudice nel corso del procedimento a carico dello Sp. ;

b) manifesta illogicità della motivazione laddove ha considerato elemento di accusa il fatto che la K. avesse telefonato al D. per chiedergli spiegazioni sulle lesioni subite dallo Sp. , mentre era evidente che la richiesta di spiegazioni era incompatibile con la notizia certa del reato;

c) che in ogni caso la inutilizzabilità delle dichiarazioni dello Sp. si estendeva al loro contenuto, anche se riferito de relato da terzi;

d) mancanza di correlazione tra imputazione e condanna per il reato di arresto illegale e manifesta illogicità della motivazione sia perchè non è possibile rinvenire una contestazione implicita laddove esplicitamente il PM ha ritenuto di non contestare il reato, sia comunque perchè nel capo di imputazione non è possibile individuare gli elementi di fatto di un arresto illegale;

e) improcedibilità del delitto di lesioni per difetto di querela.

34. L’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste K. per avere costei nel procedimento già assunto la qualità di interprete, è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti "Non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l’attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall’art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all’art. 144, comma 1, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l’ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare" (Sez. 2^, 25.6.2008, n. 26011, Singh, m. 240633; Sez. 1^, 20.12.2007, n. 3602, Muhammad, m. 238371; Sez. 1^, 20.9.2006, n. 35696, Rahulia, m. 234894; Sez. 1^, 5.10.2001, n. 43236, Ceka, m.

220180).

Quanto all’eccezione di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della teste K. , va innanzitutto osservato che questa, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, aveva personalmente avuto soltanto occasione di rilevare le lesioni sul corpo dello Sp. , e quanto alla origine delle lesioni si era solo limitata a riferire de relato che aveva appreso da questi che le lesioni erano frutto dei colpi infertigli da D. .

Ciò però non comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell’art. 195 c.p.p., comma 7, secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame, deve essere interpretata nel senso che l’inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria.

Ne consegue che il predetto divieto non opera allorchè il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest’ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perchè imputata nello stesso processo" (Sez. 6^, 15.10.2008, n. 1085, Baratta, m. 243186; Sez. 1^, 10.2.2010, n. 16891, Tolentino, m.

247555).

In questi casi, però, secondo la giurisprudenza, la dichiarazione de relato va considerata alla stregua di un mero indizio, di un elemento probatorio che deve formare oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell’attendibilità non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento (cfr. Sez. 1^, 15.7.2009, n. 35016, Borghese, m. 245187); di elemento indiziario a ridotta idoneità inferenziale, al quale può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella misura in cui si inserisca in un quadro probatorio univoco, che, complessivamente considerato, consenta di escludere anche la sua falsificazione (Sez. 1^, 24.3.2009, n. 29770, Vernengo, m. 244461).

Nel caso di specie è appunto mancata una particolare verifica, una valutazione dell’elemento indiziario in un quadro probatorio univoco complessivamente considerato che escluda la sua falsificazione.

Sotto questo profilo, anzi, è fondata l’eccezione dell’imputato D. di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha considerato come elemento indiziario di accusa il fatto che la K. avesse telefonato al D. per chiedergli spiegazioni sulle lesioni subite dallo Sp. , mentre la richiesta di spiegazioni potrebbe deporre più per la mancanza di una notizia certa dell’esistenza di un reato.

Quanto alle dichiarazioni del ca. , poi, esse non solo non possono nemmeno considerarsi de relato perchè non è assolutamente specificato a quali stranieri si riferiscono, ma per tale ragione sono anche del tutto generiche.

Su questo capo, quindi, la sentenza impugnata va annullata per vizio di motivazione sulla prova della responsabilità dell’imputato.

In ordine al capo R), peraltro, la sentenza impugnata va annullata anche per la mancanza di correlazione tra contestazione e condanna per arresto illegale. Ed in effetti, in questo caso la contestazione del reato di arresto illegale non era stata effettuata neppure in fatto dal pubblico ministero, dal momento che dal tenore del capo di imputazione non è in alcun modo possibile rinvenire alcun riferimento in fatto al delitto di arresto illegale, non potendo certamente concretizzare una contestazione in fatto il mero riferimento, identico per tutti i capi di imputazione, alle norme di legge e regolamentari sui controlli sulle persone e sulla limitazione della libertà, riferimento dal quale non si poteva evincere un comportamento concretizzante un arresto illegale.

Non poteva pertanto essere pronunciata condanna per questo reato che non era stato contestato.

La doglianza sub e) è infondata perchè il delitto di lesioni è procedibile d’ufficio per le ragioni indicate nel punto 14.

Di conseguenza, in caso di eventuale conferma della condanna per il reato di lesioni, va in ogni caso rideterminata la pena.

35. Con il capo S) è stato contestato al D. (in concorso con altri) il reato di cui all’art. 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 582 e 585 c.p. per avere nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente un danno ingiusto a L.B. percuotendolo durante una perquisizione tanto da farlo svenire e da indurlo in seguito a recarsi al pronto soccorso, così cagionandogli un trauma cranico e orbitario.

La sentenza di primo grado ha poi dichiarato il D. responsabile unicamente del reato di abuso d’ufficio, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni per mancanza di querela.

Questo capo è stato investito dal ventunesimo motivo del D. , con il quale si deduce manifesta illogicità della motivazione perchè la presenza del certificato medico nella stazione dei carabinieri si spiega con l’eziologia autolesionistica di quanto refertato, giacchè altrimenti non vi era alcuna ragione di custodire tale certificato e tanto meno per lo scopo di dissuadere il fermato dalla denuncia.

Al contrario è proprio la presenza del certificato nella stazione a dimostrare l’origine autolesionistica e a importare la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui svaluta la deposizione della dott.ssa c. .

Il Collegio ritiene che il motivo si risolva in una censura in fatto, con la quale si chiede una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, e sia comunque infondato, avendo la corte d’appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il reato in esame.

La sentenza impugnata ha infatti escluso che vi fosse la prova che le lesioni – in contrasto con ciò che risultava dal contenuto del certificato del pronto soccorso sulla base di quanto dichiarato in quella sede ai medici dalla persona offesa – provenissero invece da gesti di autolesionismo, come adombrato dall’imputato. E ciò anche perchè il fatto che i carabinieri fossero in possesso del certificato costituiva riscontro ad una attività di pressione da parte degli stessi carabinieri, che secondo la persona offesa era stata svolta proprio per dissuaderlo dal reiterare le accuse a loro danno.

Quanto alle dichiarazioni della dott.ssa c. , la corte d’appello ha osservato che le stesse erano irrilevanti e non escludevano la valenza delle dichiarazioni del dott. co. .

Relativamente al capo S), pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

36. Con il capo T) è stato contestato al D. ed al M. il reato di cui agli artt. 323, 314 e 479 c.p., per avere nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente un danno ingiusto a Q.M. , percuotendolo con schiaffi, calci e pugni sia al momento dell’arresto sia all’interno della caserma, e per essersi appropriati Euro 2.050,00 e due telefonini rinvenuti durante la perquisizione del Q. , omettendo ogni riferimento del rinvenimento nel verbale di perquisizione e sequestro, nel quale in ordine al denaro veniva indicata solo la somma di Euro 450,00.

La sentenza di primo grado ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 314 e 479 c.p., in essi assorbita la fattispecie sussidiaria di cui all’art. 323 c.p., nonchè del reato di cui all’art. 609 c.p. contestato in fatto.

Questo capo è stato investito dall’undicesimo motivo del M. e dal ventiduesimo motivo del D. .

Il M. in particolare deduce:

a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sua partecipazione a questi reati, perchè egli non compare tra i compilatori del verbale di perquisizione personale ritenuto falso (mentre vi compare il D.G. che è stato assolto); perchè la persona offesa ha sostenuto di non essere stata percossa dal M. (ma di esserlo stata dal D.G. , che è stato assolto); e perchè i cellulari e il denaro erano stati prelevati dal D’. e consegnati al maresciallo;

b) manifesta illogicità della motivazione con cui è stata respinta la richiesta di acquisizione dei tabulati relativi ai cellulari in questione, al fine di accertare il loro eventuale utilizzo da parte dei carabinieri dopo l’arresto, dal momento che la semplice omissione della loro indicazione nel verbale di perquisizione e sequestro non integra il peculato, che non sussiste avendo gli imputati tenuto i cellulari in caserma a disposizione del Q. .

Il D. in particolare deduce:

a) mancanza di correlazione con la imputazione in relazione al delitto di perquisizione arbitraria;

b) manifesta illogicità della motivazione perchè il fatto che il Q. potesse aver taciuto il maggior importo della somma per una strategia difensiva non esclude, ma anzi conferma l’inattendibilità del dichiarante;

c) insussistenza del delitto di peculato, perchè la stessa corte d’appello ha riconosciuto la restituzione dei cellulari ad opera dei militari, sicchè non può affermarsi la loro illecita appropriazione solo perchè degli stessi non fu fatta annotazione nel verbale di sequestro;

d) non configurabilità del delitto di falso.

37. I primi motivi di merito si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque infondati.

La corte d’appello ha invero plausibilmente ritenuto che la circostanza che il Q. non avesse fatto subito rilevare che nel verbale di sequestro era stata indicata la somma di Euro 450,00 e non quella di Euro 2.050,00 non indicava l’inattendibilità del teste, essendo presumibilmente riconducibile ad una scelta difensiva dovuta alla sua situazione di arrestato ed al fatto che una maggior somma posseduta avrebbe potuto costituire valido riscontro all’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

La corte d’appello ha anche fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che la mancata annotazione dei due cellulari nel verbale di perquisizione e sequestro integrava di per sè l’impossessamento degli stessi da parte degli operanti e quindi il peculato, perchè con ciò l’interessato era stato privato del potere di rivendicarli, con la conseguenza che una ipotetica restituzione all’uscita dal carcere era sostanzialmente rimessa alla buona volontà degli operanti.

La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato l’implausibilità della tesi difensiva secondo cui l’omessa annotazione nel verbale era dovuta ad una prassi instaurata per evitare che il PM ordinasse incombenti ed accertamenti, perchè una tale finalità era incompatibile con il vantato impegno di una loro lotta contro lo spaccio di droga.

Di conseguenza, è congrua ed adeguata anche la motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici, attesa la loro irrilevanza perchè, secondo la corte d’appello, l’impossessamento ed il reato si erano realizzati con la mancata annotazione nel verbale e sussistevano perciò indipendentemente dall’uso dei telefonini da parte dei carabinieri e dalla successiva loro restituzione.

Correttamente è stato ritenuto il peculato e non l’appropriazione indebita, atteso che il denaro ed i telefoni erano già stati di fatto sequestrati, tanto che di parte della somma si dà atto nel verbale di sequestro, e che gli imputati ne avevano il possesso per ragioni d’ufficio o di servizio.

Correttamente è stato ritenuto il delitto di falso perchè nel verbale di sequestro è indicata solo una parte del denaro sequestrato e non sono indicati i due telefonini.

In relazione a questo capo, è stata correttamente ritenuta contestata in fatto la perquisizione arbitraria, i cui elementi sono indicati nel capo di imputazione.

38. E’ invece fondato il primo motivo del ricorso del M. , perchè effettivamente la sentenza impugnata è totalmente mancante di motivazione in ordine alla prova di un suo concorso in questo reato, mentre sul punto sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente approfondita.

Fondatamente infatti il ricorrente lamenta che: in ordine al reato di falso, fra i compilatori del verbale di perquisizione personale ritenuto ideologicamente falso per omessa indicazione dei telefoni cellulari e di parte del denaro compare il D.G.V. e non il M. , mentre il primo è stato assolto ed il secondo condannato; in ordine al reato di perquisizione arbitraria, il Q. aveva dichiarato di non essere stato percosso dal M. e di essere stato schiaffeggiato dal D.G. , mentre il primo è stato condannato ed il secondo assolto; in ordine al reato di peculato, nel verbale il Q. aveva dichiarato che i telefonini ed il denaro sarebbero stati presi dal D’. e consegnati al D. , mentre poi il D.G. è stato assolto ed il M. condannato.

Sul concorso di M. sui reati di questo capo manca del tutto la motivazione, sicchè non si comprendono i motivi per i quali è stato ritenuto responsabile di falso ideologico (di un documento non redatto da lui), di perquisizione arbitraria (quando il Q. ha dichiarato di non essere stato percosso da lui) e di peculato (quando il Q. attribuisce tale condotta a persone diverse).

39. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione con rinvio per nuovo esame in ordine al reato di cui al capo T) limitatamente alla posizione del M. , mentre deve essere rigettato il ricorso del D. relativamente al medesimo capo T).

40. Con il capo U) è stato contestato al D. ed al M. (in concorso con altri) il reato di cui agli artt. 323 e 608 c.p., art. 61 c.p., n. 9, artt. 582 e 585 c.p. per avere nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme per avere nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione delle norme che regolano i controlli sulle persone, arrecato intenzionalmente un danno ingiusto a N.A. , perchè, dopo averlo arrestato e portato presso la caserma dove era detenuto, lo colpivano con calci, schiaffi e pugni tanto da provocargli ematomi.

La sentenza di primo grado ha poi dichiarato i due imputati responsabili unicamente del reato di abuso d’ufficio, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni per mancanza di querela.

Questo capo è stato investito dal dodicesimo motivo del M. e dal ventitreesimo motivo del D. , con i quali si deduce;

a) mancanza di motivazione sulle eccezioni difensive in ordine alla mancanza o comunque incertezza ed equivocità delle prove sulla sussistenza del reato in questione, dato che la presunta persona offesa non era mai stata sentita e le dichiarazioni accusatorie di due testi erano state recisamente smentite da altri due testi e specialmente dal teste br. ;

b) manifesta illogicità della motivazione laddove sostituisce alla nozione di lividi, notoriamente bluastri e rilevabili dopo alcune ore, quella di arrossamento;

c) che non era configurabile il delitto di abuso d’ufficio, ma solo quello di lesioni, non procedibili per mancanza di querela.

41. Ritiene il Collegio che la prima doglianza si risolva in una censura in fatto, con la quale si chiede una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, e sia comunque infondata, avendo la corte d’appello fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati per il reato in esame, in considerazione delle dichiarazioni dei due testi Be. e Ta. , che erano stati fermati insieme alla persona offesa ed avevano sentito gli effetti del pestaggio di questa mentre attendevano fuori della stanza in cui si stava svolgendo; del fatto che la Tasso per un certo tempo, attraverso la porta rimasta socchiusa, aveva anche potuto vedere l’aggressione; che comunque i due testi avevano subito dopo constatato l’atteggiamento della vittima, dolente e piangente, che presentava arrossamenti all’occhio;

della circostanza che la ricostruzione dei fatti aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del D’. ; del fatto che lo stesso D. aveva ammesso di aver dato qualche schiaffo al soggetto, per cercare di calmarlo.

La seconda doglianza è inconferente perchè il delitto di lesioni è stato dichiarato improcedibile, sicchè in questa sede non interessa che vi siano state vere e proprie lesioni, ma solo che vi sia stata una aggressione durante l’interrogatorio e sul punto plausibilmente la corte d’appello ha considerato gli arrossamenti sull’occhio quale riscontro di una avvenuta aggressione.

Quanto ai rapporti tra il delitto di abuso d’ufficio e quello di lesioni, si richiama quanto osservato nel punto 14.

In riferimento a questo capo correttamente è stato ritenuto sussistente in reato di abuso d’ufficio – in considerazione delle violenze inferte all’arrestato – dal momento che per il reato di lesioni non è intervenuta condanna per essere stato il reato stesso ritenuto improcedibile per mancanza di querela.

I motivi di ricorso relativi al capo U), pertanto, devono essere rigettati.

42. Con il capo Y) è stato contestato al Ma. il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, per avere, quale vigile urbano di (OMISSIS) , detenuto nella cassaforte degli uffici di polizia al fine di cederli due involucri contenenti complessivamente 41,5 gr. di cocaina e 4,5 gr.di hashish.

La sentenza di primo grado ha dichiarato il Ma. colpevole di tale reato.

Questo capo è stato investito dal primo motivo del Ma. , con il quale si deduce manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata la sua richiesta di derubricazione nel reato di cui all’art. 361 c.p., per il motivo che lo stesso imputato assumeva non di aver preso tempo per decidere il da farsi (così continuando il reato omissivo) ma di avere acceduto alla proposta di D. , sicchè la volontà di detenzione sarebbe venuta meno solo con l’utilizzazione illecita.

Con ciò la corte d’appello ha stravolto i fatti perchè la stessa sentenza di primo grado aveva affermato che la cocaina fu rinvenuta da un consigliere comunale in un fossato; che egli si rivolse ai carabinieri; che il servizio di appiattamento dette esito negativo;

che la cocaina rimase quindi nel comando della polizia locale, senza redazione di un verbale di rinvenimento e sequestro.

Lamenta poi che la corte d’appello ha omesso di valutare il comportamento dei carabinieri, che erano al corrente del rinvenimento dello stupefacente e della sua custodia nella cassaforte della polizia locale.

Non è poi provata l’affermazione che egli avrebbe acceduto di buon grado alla proposta del D. .

Ritiene il Collegio che il motivo si risolva in una censura in fatto, con la quale si chiede una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, e sia comunque infondato.

La corte d’appello ha, infatti, fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che il reato contestato non potesse essere derubricato in quello di omissione di denuncia di cui all’art. 361 c.p..

Ha invero osservato la sentenza impugnata: che secondo la stessa ricostruzione dell’imputato, egli si era impossessato della droga, perchè aveva provveduto a custodirla in proprio, avendo di mira una utilizzazione diversa da quella istituzionale, e per di più illecita; che non poteva escludersi nè l’impossessamento della sostanza, visto che solo lui poteva permettere l’accesso alla cassaforte, nè la coscienza e volontà dell’azione; che non vi era spazio per la derubricazione nel reato di cui all’art. 361 c.p. poichè vi era il quid pluris costituito dall’azione di custodia consapevole di un bene illecito, in vista di disposizioni future, solo con le quali sarebbe venuta meno la volontà di detenzione; che secondo lo stesso racconto dell’imputato egli aveva acceduto ad una proposta di D. di conservare la droga per una futura utilizzazione, che non avrebbe potuto essere che illecita.

Relativamente al capo Y), pertanto, il ricorso del Ma. deve essere rigettato.

43. Con il capo K) è stato contestato a M. , P. e B. il reato di cui agli artt. 361 e 314 cod. pen. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, perchè, quali carabinieri, avendo bloccato Ca.Gi. , che deteneva illegalmente circa un chilo di hashish, avevano omesso di denunciarlo e di arrestarlo e poi si erano appropriati la sostanza stupefacente, omettendo di redigere un verbale di sequestro, e subito dopo l’avevano ceduta nuovamente al Ca. affinchè la restituisse al suo fornitore.

La sentenza di primo grado ha dichiarato M. colpevole del reato di cui all’art. 314 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73, il P. e il B. colpevoli dei reati di cui all’art. 314 c.p., D.P.R. 309 del 1990, art. 73 e del fatto contestato ex art. 361 c.p. qualificato ex art. 378 c.p. e art. 61 c.p., n. 9; assolse il M. dal reato di cui all’art. 361 c.p., come sopra riqualificato, perchè non punibile ex art. 384 c.p..

Questo capo è stato investito dal tredicesimo motivo del M. , dal primo motivo del B. e dal ricorso del P. .

Il M. e il B. deducono;

a) inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Me. perchè il primo interrogatorio non era stato registrato e gli altri erano stati resi alla PG e non al PM, e solo dopo il terzo tentativo l’interrogato aveva confermato in modo regolare quanto dichiarato nei precedenti interrogatori.

Inoltre, dopo il terzo interrogatorio, la PG era riuscita in pochi minuti a far comparire il Ca. , di cui il Me. aveva fatto solo il cognome.

Anche il primo interrogatorio del Ca. era stato irregolare.

Vi sono state quindi una serie di conferme postume di interrogatori già avvenuti dinanzi alla PG in violazione delle più elementari garanzie difensive. b) manifesta illogicità nella ricostruzione della vicenda da parte della corte d’appello, che si è discostata delle conclusioni del giudice di primo grado incorrendo in una serie di evidenti contraddizioni, come quando ha affermato che nessuna delle differenti versioni degli imputati è idonea a superare quella del Ca. e delle altre parti presenti, quando quest’ultime erano gli stessi coimputati.

La motivazione è manifestamente illogica anche laddove ha escluso che vi fosse un collegamento tra l’episodio e le indagini su ch. , ed in particolare ha escluso che la restituzione del pacco sia avvenuta per incastrare il fornitore ch. , senza spiegare come mai i carabinieri di (OMISSIS) avessero già a disposizione la fotografia del detto ch. . c) violazione di legge nella valutazione della causa di giustificazione, e in particolare nell’esclusione della loro non punibilità per difetto di dolo, avendo erroneamente supposto la presenza di una situazione scriminante ritenendo di obbedire ad un ordine legittimo. d) manifesta illogicità della motivazione laddove esclude che il quantitativo di droga non fosse di modesta entità sì da poter configurare l’attenuante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In realtà la modesta quantità di hashish risultava dalle dichiarazioni del Me. e soprattutto dal documento rinvenuto nella memoria del computer con il quale si trasmetteva lo stupefacente ai sensi del D.P.R. 309 del 1990, art. 77, comma 4, e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 con riferimento alla detenzione di droga per uso personale. e) non configurabilità del reato di peculato, perchè la droga non fu sequestrata ma venne subito restituita al Ca. , senza che vi fosse stata appropriazione.

Il P. deduce:

a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare perchè le ragioni che secondo la corte d’appello lo avrebbero indotto a commettere i reati in esame sono contraddette da un dato fattuale certo, riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado, e cioè dalla circostanza che egli venne a conoscenza della vicenda M. – Vi. – C. solo il 23 maggio 2007, ossia ben un anno dopo il fatto di cui al capo di imputazione.

La corte d’appello ha ritenuto inverosimile la sua versione sulla base di tre argomentazioni, che però sono manifestamente illogiche e contraddette da altri elementi di prova. b) erronea applicazione del D.P.R. 309 del 1990, art. 73 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto per non essere stata raggiunta la prova, necessaria per la configurazione della fattispecie di cui all’art. 73 cit., della effettiva detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi in realtà esclusivamente di cd. droga parlata.

Le argomentazioni in base alle quali la corte d’appello ha ritenuto che nel pacchetto vi fosse effettivamente un chilo di hashish sono tutte inconsistenti e manifestamente illogiche. c) erronea applicazione del D.P.R. 309 del 1990, art. 73 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto per mancata concessione della attenuante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in considerazione del fatto che la restituzione della droga, qualora davvero vi fosse stata, sarebbe stata finalizzata al perseguimento di superiori motivi di ordine pubblico, come ammesso anche dal giudice di primo grado. d) non configurabilità del reato di peculato perchè manca il valore economico del bene, perchè manca il profitto dell’agente, e perchè manca la distrazione.

44. L’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Me.An. è infondata per le ragioni già dianzi indicate.

E difatti, a parere del Collegio, – nonostante sussistano effettivamente serie perplessità sulla prassi di conferme postume di interrogatori già avvenuti in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa – deve allo stato confermarsi l’interpretazione secondo cui le violazioni di legge compiute durante i primi due interrogatori sono irrilevanti, perchè sono state comunque sanate con il terzo interrogatorio compiuto con il rispetto di tutte le regole il 27 settembre 2007 dinanzi al PM, nel quale il Me. , dopo avere riletto i precedenti verbali, aveva esplicitamente confermato le sue precedenti dichiarazioni.

La medesima considerazione vale per respingere anche l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Ca. , che aveva anch’egli dovuto confermare il racconto fatto in un precedente interrogatorio non regolare.

I ricorrenti eccepiscono altresì che dopo il terzo interrogatorio del Me. , gli inquirenti riuscirono in pochissimo tempo a far comparire dinanzi a loro il Ca. , di cui il Me. aveva riferito poco prima, menzionandone solo il cognome, circostanza questa tanto più singolare quando si consideri che il Ca. aveva trasferito da poco la sua residenza e che il suo primo interrogatorio venne espletato a sua volta in modo irregolare.

Ora, la circostanza non comporta una nullità per le ragioni indicate dalla corte d’appello.

E tuttavia, essa è idonea a far sorgere qualche interrogativo su contraddittori, elementi probatori al riguardo siano esaminati e valutati con una particolare attenzione.

45. Nel merito i motivi sono fondati, perchè effettivamente la motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo K) è in alcune parti poco chiara, in altre parti ipotetica ed apodittica, ed in altre parti ancora manifestamente illogica.

Può innanzitutto evidenziarsi che non emerge con chiarezza quale sarebbe stata, secondo la corte d’appello, la reale finalità perseguita dagli imputati nel restituire al Ca. il pacco che avrebbe contenuto ben dieci etti di hashish.

La stessa sentenza impugnata, infatti, afferma (pag. 98) che esisterebbero diverse possibili chiavi di lettura della vicenda, anche se sembrerebbe alla fine preferire quella secondo cui tutta la condotta sarebbe stata realizzata per la volontà del cap. P. di proteggere il M. da ulteriori contrasti con il sottufficiale suo diretto superiore e soprattutto per evitare un "nuovo caso M. ", dopo quello relativo alla vicenda Vi. (di cui al capo A).

Sennonchè la scelta di questa, per la corte d’appello, plausibile, ma non certa, finalità è motivata in realtà in modo apparente, perchè si basa soltanto sulla irritazione del cap. P. e sulla sua, solo formale, dichiarazione di far compiere gli atti presso il comando di (OMISSIS).

Non viene poi spiegato perchè la finalità di coprire il M. avrebbe comportato anche la necessità di restituire la droga al Ca. , a meno che ciò fosse dovuto – ma ciò non emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza di appello – alle proteste di costui di essere stato tradito sollevate dopo essere stato portato nella stazione dei carabinieri ed al timore di non meglio specificate conseguenze di tali proteste. Ma, per quel che più rileva, non è stato spiegato per quale motivo gli imputati avrebbero dovuto avere un così grande timore delle reazioni del Ca. da restituirgli la droga per tacitarlo; ossia non è stato spiegato quale illecito avrebbero compiuto in precedenza i militari che il Ca. avrebbe potuto rivelare, consentendogli quindi di ricattarli in modo così pesante.

In ogni modo, ipotizzare, sulla base soltanto dei suddetti generici elementi, una presunta volontà di impedire il sorgere di una seconda vicenda che coinvolgesse il M. dopo quella relativa al Vi. , è in contrasto con una circostanza di fatto pacificamente riconosciuta dalla sentenza di primo grado, e cioè col fatto che il cap. P. venne a conoscenza della vicenda C. – Vi. – M. , risalente al 2003, soltanto il 23 maggio 2007, quando gli fu riferita dallo stesso M. e dal mar. D. , e cioè oltre un anno dopo la data del 2 aprile 2006, in cui avvenne l’episodio di cui al capo K), sicchè non è logico ritenere che in questa occasione potesse essere stato mosso dalla volontà di impedire la ripetizione di una vicenda di cui non era ancora a conoscenza.

Non è poi stato indicato per quale motivo la restituzione della droga al Ca. avrebbe impedito ulteriori contrasti tra il M. ed il sottufficiale suo diretto superiore.

Anche a prescindere dal movente, la ricostruzione della corte d’appello è illogica e comunque non motivata, perchè non è spiegato come mai un tossicodipendente, appena arrestato, di fronte al sospetto di essere stato venduto ai carabinieri dall’acquirente dello stupefacente, potesse cogliere un contrasto tra i militari e la procura della Repubblica e potesse sfruttare la situazione, assumendo toni minacciosi nei confronti dei carabinieri.

Non è stato poi spiegato come mai due carabinieri come M. e B. , tanto spregiudicati secondo l’accusa da ricorrere spesso alla maniere forti nei confronti degli arrestati, si potessero essere fatti impressionare da un tossicodipendente appena fermato, tanto da essere indotti addirittura alla restituzione dello stupefacente.

Nemmeno è spiegato come mai il P. e il M. , che secondo la stessa sentenza impugnata erano ossessionati dalla smania di sequestrare lo stupefacente, si fossero poi fatti sfuggire una imponente dose di droga per timore di ritorsioni. Ma soprattutto dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge la ragione per la quale il M. e il B. (e quindi il cap. P. che in tesi li proteggeva) avrebbero dovuto temere ritorsioni da parte del Ca. .

Non è infatti specificato quale comportamento scorretto avrebbero tenuto i due carabinieri nel farsi confidare dall’acquirente la località ed il momento dell’acquisto di stupefacente concordato con il Ca. e quindi nell’organizzare, doverosamente, il controllo e la sorpresa.

La motivazione è manifestamente illogica anche laddove ritiene che non vi erano elementi per ritenere che il vero obiettivo tenuto di mira dai carabinieri fosse tale ch.ou. , detto Pi. , grande spacciatore ed associato a delinquere, finalità che invece era stata ritenuta probabile anche dal giudice di primo grado.

Per giustificare questa affermazione, la corte d’appello fa riferimento al fatto che il Ca. aveva riferito di avere riconosciuto fra le foto sottopostegli in caserma quella del suo fornitore, ma di non averla indicata agli inquirenti, sicchè doveva escludersi che gli operanti avessero avuto consapevolezza della persona da perseguire.

La corte d’appello non spiega però come potessero i carabinieri di (OMISSIS), che si trovavano al momento nella stazione di Martinengo, avere già a disposizione la fotografia del ch. detto Pi. (in realtà il brig. pr. ha dichiarato che gli era stato detto di predisporre un album fotografico contenente la foto del Pi. , evidentemente oggetto di interesse investigativo da parte dei carabinieri).

La corte nemmeno spiega come i due carabinieri avessero potuto collegare l’episodio Ca. proprio alle indagini sul ch. , se non vi fosse effettivamente stato un siffatto collegamento, e non ha tenuto conto del fatto che gli atti acquisiti avevano dimostrato sia l’esistenza del Pi. , sia che questi poco tempo dopo l’episodio Ca. era stato arrestato per fatti di un certo spessore legati al mondo degli stupefacenti proprio dai carabinieri della compagnia di (OMISSIS) ed all’esito di lunghe attività di indagine.

La corte d’appello, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che tutti gli imputati avevano parlato del Pi. come obiettivo primario delle operazioni; del fatto che lo stesso Ca. aveva riferito che il M. continuava a chiedergli di chiamare Pi. e di farlo venire con altra droga, in modo da arrestarlo; del fatto che al Pi. aveva fatto riferimento anche il mar. ma. .

La corte d’appello ha escluso il collegamento tra l’episodio Ca. ed il ch. anche perchè B. e M. non avrebbero seguito un procedimento che garantisse loro il controllo successivo delle sorti della sostanza, dopo averla riconsegnata al Ca. .

La motivazione è manifestamente illogica perchè non spiega per quale motivo il controllo del Ca. e della droga avrebbe dovuto essere fatto proprio dal M. e dal B. , e non da altri carabinieri, come ad esempio quelli della compagnia di (OMISSIS) che di fatto dopo poco tempo arrestarono il ch. .

In ogni caso, la finalità di incastrare il ch. non è logicamente esclusa dal mancato puntuale controllo successivo della sostanza restituita.

E’ inoltre manifestamente illogica la motivazione anche nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la versione del cap. P. , perchè questi non aveva controllato il corretto disbrigo della pratica Ca. .

La corte d’appello invero non ha spiegato le ragioni per le quali il comandante di una compagnia come quella di (OMISSIS) dovesse essere destinatario di atti come quelli delle procedure previste dal D.P.R. 309 del 1990, art. 75 e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 non destinati nemmeno alla autorità giudiziaria, ma alla prefettura ed all’AUSL, e relativi alla detenzione di droga per uso personale.

Nè è spiegato per quale ragione il cap. P. dovesse effettuare un controllo per verificare l’avvenuto corretto disbrigo di una pratica amministrativa affidata a due carabinieri dei quali, come risulta da entrambe le sentenze di merito, aveva alta stima professionale.

46. La motivazione è mancante e manifestamente illogica anche relativamente alla effettiva natura ed alla quantità della sostanza in questione.

Effettivamente, come rileva la difesa del P. , si tratta di c.d. droga parlata, perchè essa non è mai stata valutata, pesata, sottoposta ad analisi per valutarne essenza, qualità ed eventuale principio attivo.

E’ vero che è consolidato il principio affermato da questa Corte secondo cui per provare il delitto di spaccio di droga (o altre condotte illecite punite dal D.P.R. 309 del 1990, art. 73) non è indispensabile il sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti potendo la consumazione di tale reato essere dimostrata anche attraverso risultanze di altra natura aventi un significato univoco.

Non va però dimenticato il principio secondo cui "per essere meritevole di punizione, la condotta tipica deve avere come oggetto sostanze stupefacenti aventi un requisito formale (rientrare negli elenchi delle tabelle) e sostanziale (avere efficacia stupefacente o psicotropa e quindi capacità o potenzialità lesiva).

In caso di assenza di quest’ultimo, deve escludersi la rilevanza penale del fatto" (Sez. 4^, 28.10.2008, n. 1222/09, Nicoletti, m.

242371, in motivazione, in un caso di coltivazione di piante di sostanze stupefacenti).

Analogamente, è stato ritenuto che l’aggravante di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 80 non può essere applicata nei casi di c.d. droga parlata, "in mancanza di qualunque dato certo – di natura oggettiva" (Sez. 6^, 16.10.2008, n. 1870, Greco, m. 242637).

Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto provato che si trattasse effettivamente di dieci panetti di hashish e che la concentrazione non fosse scarsa, perchè i presenti avevano riferito dell’odore e del colore tipico dell’hashish.

La sentenza non ha però considerato che il Ca. non ha mai parlato di un quantitativo di dieci panetti ed ha anzi affermato di non avere mai verificato il contenuto del pacco, nemmeno quando lo ha ricevuto indietro.

Anche gli altri testi o coimputati (Me. , Cu. , D. .F. ) hanno parlato di un solo pacchetto o panetto, un angolo del quale era stato strappato e mostrava una sostanza marrone, e soltanto il pr. racconta di avere percepito l’odore tipico dell’hashish, mentre altri (D.F. ) hanno detto di non sapere dire con certezza se fosse hashish.

Sarebbe stata quindi necessaria una motivazione più approfondita per sostenere che questi elementi indiziari forniscono la prova di una sostanza stupefacente tale, per quantità e qualità, da integrare il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73 e, in ogni caso, tale da non permettere di configurare l’attenuante di cui al comma 5.

Dalla sentenza impugnata si ricava che i soggetti coinvolti avevano affermato che ad una analisi più approfondita si erano resi conto che il quantitativo di droga era irrilevante; che l’intero contenuto residuo del pacco era costituito da carta e che il volume dell’involucro si giustificava per tale quantità di carta e di nastro adesivo, e non di droga.

La corte d’appello ha invece affermato che, se così davvero fosse, la pochezza della droga si sarebbe dovuta percepire immediatamente a causa del diverso peso specifico del materiale da imballaggio rispetto a quello della sostanza stupefacente, ma l’affermazione è apodittica perchè non è spiegato perchè si sarebbe trattato solo di carta da imballaggio e comunque per quale ragione il peso della carta sarebbe stato notevolmente diverso da quello della droga.

La corte d’appello fa anche riferimento alla circostanza che successivamente, dopo l’ammissione dei fatti, il Ca. subì un processo nel quale patteggiò la pena per il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, pena peraltro interamente coperta dal condono.

Non viene però indicato su quali elementi si basa l’affermazione che avrebbero potuto esistere altre pendenze a carico del Ca. , tali da rendere rischiosa una spendita del beneficio nell’attuale processo penale.

La sentenza impugnata fa anche riferimento al fatto che il brig. pr. aveva riferito dell’eccitazione di M. che continuava a vantarsi di avere fatto un chilo, ma non tiene conto che gli altri testi avevano riferito che l’entusiasmo degli imputati si trasformò in sconforto già presso l’abitazione del Ca. .

Non si è poi motivatamente tenuto conto del fatto che i soggetti coinvolti nella vicenda avevano sostenuto l’irrilevanza della sostanza e l’insuccesso della operazione, e che lo stesso brig. pr. aveva ricordato l’episodio solo dopo le rivelazioni del Me. , il quale aveva anche riferito che il M. qualche giorno dopo il fatto gli disse che si trattava solo di un assaggio.

Nemmeno è spiegato perchè la presenza all’interno del computer della stazione di altro verbale intaccherebbe il significato del verbale – che comunque era stato specificamente redatto a carico del Ca. – col quale si disponeva la trasmissione della sostanza alla AUSL per le analisi D.P.R. 309 del 1990, ex art. 75, comma 4, e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 ossia indicando puntualmente le disposizioni che riguardano l’uso personale di droga.

Nè si è valutato se fosse plausibile che uno spacciatore avesse consegnato un chilo di sostanza stupefacente ad un tossicodipendente come Ca. perchè a sua volta lo consegnasse ad altro tossicodipendente, tale fr. , senza alcun corrispettivo.

Anche la motivazione sul mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è quindi mancante e manifestamente illogica, sia con riferimento alla quantità della sostanza stupefacente, sia con riferimento alle finalità della condotta.

La sentenza è altresì carente nella parte in cui ritiene verificatasi una condotta di appropriazione, senza specificare in che cosa sarebbe consistita questa appropriazione e senza motivare sulla circostanza che il quantitativo di droga non fu sequestrato e sembrerebbe essere stato restituito subito al Ca. . 47. In ordine al reato di cui al capo K), dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione con rinvio per nuovo esame.

Gli altri motivi riguardanti questo capo – ossia quelli relativi alla esistenza di una causa di giustificazione, alla mancanza di dolo per avere per errore supposto la presenza di una causa di giustificazione, alla non configurabilità del peculato (per mancanza di appropriazione, o di valore economico del bene, o di profitto, o di distrazione) – restano di conseguenza assorbiti, anche se non preclusi.

48. Con il capo P) è stato contestato a M. , D. , Ma. (e altri) il reato di cui all’art. 416 c.p., per essersi, quali carabinieri in servizio, associati con altri carabinieri e agenti di polizia locale al fine di commettere plurimi reati di abuso di ufficio, lesioni personali e peculato, abusando della loro funzione per sottoporre a perquisizioni, per lo più arbitrarie, cittadini italiani e prevalentemente extracomunitari, con il principale intento di percuoterli violentemente e procurare loro lesioni e di impossessarsi del denaro eventualmente rinvenuto, senza mai redigere i prescritti verbali di perquisizione o comunque falsificandoli omettendo ogni riferimento alle condotte effettivamente tenute ed al sequestro di denaro, avvalendosi di autovetture civili con targa ricettata.

La sentenza di primo grado ha condannato i tre imputati per il reato in esame.

Questo capo è stato investito dal nono motivo del M. , dal ventiquattresimo motivo del D. e dal secondo motivo del Ma. , il quale, sempre su questo capo, ha poi depositato memoria illustrativa.

In sintesi, il M. deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, osservando: che è priva di qualsiasi elemento di prova l’affermazione che gli imputati avrebbero agito per odio razziale e per liberare il territorio dagli stranieri; che il fatto di avere agito di regola il venerdì sera dimostra chiaramente che la finalità era quella di contrastare il traffico di droga; che l’uso di una macchina con targa di copertura aveva la finalità di non essere riconosciuti; che il linguaggio da caserma era giustificato ed irrilevante.

Il D. deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato associativo, osservando: che illogicamente la sentenza impugnata a dimostrazione dell’accordo associativo assume elementi di fatto in sè suscettibili di rispondere ad un obiettivo lecito di ordine pubblico; che la pianificazione delle operazioni ed il coinvolgimento di elementi della polizia locale risponde a condivisi obiettivi di sicurezza pubblica.

Il Ma. deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, osservando: che l’affermazione che l’attività degli imputati era ispirata dalla necessità di dare sfogo ai propri istinti violenti con profili di odio razziale non tiene conto delle risultanze processuali; che il fatto stesso che gli imputati agivano di regola il venerdì sera dimostra che la finalità era quella di contrastare gli spacciatori.

Con la memoria aggiunta l’altro difensore del Ma. ha poi dedotto che in modo manifestamente illogico il giudice ha desunto il movente dell’odio razziale solo dal linguaggio di caserma e dal fatto che i militari operavano di solito il venerdì; che i soggetti formavano già istituzionalmente un gruppo coordinato e organizzato e che le azioni erano programmate per fini istituzionali.

49. I motivi sono fondati.

Invero la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui conferma la condanna per il reato di associazione per de-linquere – così disattendendo anche le conclusioni del Procuratore generale, che aveva concluso per l’assoluzione da questo reato perchè il fatto non sussiste – è apodittica, fondata su mere ipotesi e suggestioni, e manifestamente illogica.

La motivazione giunge anche a compiere un bilanciamento tra valori costituzionali, che (a prescindere dalla sua condivisibilità nel merito nonchè dalla mancata considerazione anche della tutela della salute e della integrità fisica) si risolve in valutazioni del tutto estranee alla concreta fattispecie oggetto del presente giudizio.

In ogni modo, la motivazione si basa innanzitutto sul convincimento che l’attività posta in essere dagli imputati sarebbe stata ispirata solo dalla necessità di dare sfogo ai propri istinti violenti nei confronti di una particolare categoria di soggetti e che gli imputati stessi avrebbero quindi agito per motivi di odio razziale e per la finalità di liberare il territorio dagli extracomunitari (e ciò sebbene il pubblico ministero avesse esplicitamente chiarito che la mancata contestazione della specifica circostanza aggravante dell’odio razziale non fosse frutto di una dimenticanza, ma derivasse dalla ritenuta mancanza dei relativi presupposti).

Sennonchè, la corte d’appello non indica alcun elemento di fatto dal quale abbia desunto una attività motivata solo da odio razziale, nè alcuno specifico episodio di violenza o di prevaricazione compiuto nei confronti di un soggetto solo perchè straniero, dal momento che dalla stessa sentenza impugnata emerge che tutte le ipotizzate violenze hanno sempre riguardato soltanto soggetti che erano legati a vario titolo all’ambiente del traffico di sostanze stupefacenti. Per suffragare la sua ipotesi, quindi, la corte d’appello avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi che la circostanza che buona parte delle persone offese dai reati contestati fossero di nazionalità marocchina, dipendesse appunto dal fatto che i carabinieri li perseguitassero perchè di tale nazionalità e non invece dal fatto che in quella zona del territorio lo spaccio da strada di sostanze stupefacenti era di fatto appannaggio per larga parte di individui appartenenti a detta nazionalità.

Non sono state dunque specificate le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che gli imputati, corretti o non corretti che fossero i loro sistemi, perseguivano concretamente l’obiettivo di liberare il territorio dagli stranieri in quanto tali, e non invece da coloro che gravitavano nel mondo della droga svolgendo una attività di spaccio.

La corte d’appello, a dimostrazione della esistenza di una associazione criminosa diretta a perseguire gli stranieri in quanto tali, fa riferimento alla circostanza che i carabinieri ed i vigili urbani agivano di regola il venerdì sera.

L’affermazione è però manifestamente illogica perchè, da un lato, non tiene conto della circostanza che lo spaccio di droga è più consistente nella serata che precede il fine settimana e che quindi la scelta di questo giorno ben poteva dimostrare, al contrario, proprio la finalità di contrastare più efficacemente lo spaccio, e, da un altro lato, perchè, se davvero gli imputati fossero stati animati da una finalità di persecuzione razziale, avrebbero agito anche nelle altre serate della settimana, quando comunque non cala la presenza di stranieri nelle strade della città.

E’ manifestamente illogico anche il riferimento alla utilizzazione di macchine civili con targhe false di copertura perchè la sentenza impugnata: – non ha accertato se era vera o falsa la circostanza, affermata dagli imputati, che i carabinieri avevano comunicato più volte alla sala operativa ed ai superiori l’utilizzo di questa auto;

– non ha considerato se l’uso della macchina civile con targa di copertura (anche falsa) e degli abiti borghesi aveva invece la finalità di agire senza essere riconosciuti dai soggetti da controllare, così da potere fare affidamento su un effetto sorpresa;

– immotivatamente ha escluso che il tenere normalmente parcheggiata l’auto davanti alla stazione (dove ovviamente era soggetta alla vista anche di soggetti estranei alla presunta associazione criminale) fosse il segno di una convinzione di non agire nella illegalità.

La motivazione fa poi riferimento a un linguaggio da caserma, che frequentemente compare nelle conversazioni intercettate, ma non considera che si trattava appunto di conversazioni tra militari e non spiega perchè da tale linguaggio e da frasi solo captate da conversazioni intercettate (che, come è noto, hanno un loro particolare linguaggio e che, di solito, non possono essere intese alla lettera) denotanti istinti violenti, si dovrebbe desumere la prova di un proposito condiviso di mandare gli stessi ad effetto ed addirittura di una organizzazione criminosa.

E’ altresì manifestamente illogico il riferimento alla circostanza che all’attività di controllo e di repressione della criminalità concorressero, insieme ai carabinieri, agenti della polizia locale, perchè sul punto la sentenza impugnata non considera che tale cooperazione è prevista da disposizioni normative ed amministrative, risponde a condivisi obiettivi di ordine e sicurezza pubblica, e non può quindi, di per sè sola, essere considerata come indice sintomatico della sussistenza di una organizzazione e di una associazione criminale.

Ma il vizio motivazionale emerge soprattutto dal fatto che a dimostrazione dell’accordo associativo criminale vengono presi elementi di fatto (quali pianificazione delle operazioni, partecipazione della polizia locale, uso di abiti borghesi e di auto civili) che sono in sè suscettibili di rispondere ad un obiettivo lecito di ordine pubblico, e come tali non sono di per sè necessariamente importanti ed indicativi di un accordo associativo criminoso.

In altre parole, emerge che gli imputati compivano normalmente una serie di operazioni di polizia che, a volte con abuso dei loro poteri, avevano comunque portato all’arresto di soggetti coinvolti in attività delittuose oggetto di repressione, e nei confronti dei quali erano stati posti in essere i reati di lesione e di abuso oggetti del presente giudizio, tanto è vero che le dichiarazioni di alcuni di questi soggetti sono state ritenute inutilizzabili proprio perchè raccolte senza le modalità di legge da soggetti indagati per reati connessi.

Emerge dunque che gli imputati agivano in un contesto istituzionalmente predisposto per poter svolgere i loro compiti di ordine pubblico, contesto istituzionale che aveva consentito il positivo perseguimento della finalità di repressione e contrasto del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, anche se accompagnato a volte dalla realizzazione dei singoli fatti di reato. Ora, la sentenza impugnata non spiega il passaggio logico attraverso il quale tale contesto avesse perso il suo carattere istituzionale per assumere quello criminogeno.

E difatti, il linguaggio da caserma, l’uso di un’auto civile, la predisposizione dei controlli per la serata del venerdì, non sono di per sè idonei a dimostrare che il movente a sostegno della lotta agli spacciatori non fosse più quello istituzionale di ordine pubblico, bensì quello soggettivo dell’esercizio gratuito della violenza, per lo più a scopo razzista.

In tal modo, i giudici hanno trasformato quella che doveva essere per i militari operanti l’esecuzione di un dovere istituzionale, nell’ambito del corpo di polizia di appartenenza, nella esecuzione di un programma criminoso nell’ambito di una sovrastruttura associativa all’uopo organizzata, in considerazione solo della qualità dei soggetti vittime delle azioni di violenza, della manifestata compiacenza, dell’uso di espressioni discriminatorie.

Sennonchè, il trascurare completamente il vincolo istituzionale dell’appartenenza ad un corpo di polizia ed il fine istituzionale del contrasto del crimine, ed il ritenere che gli agenti, solo per le ragioni suddette, fossero divenuti membri di una associazione per delinquere, non spiega come nello stesso contesto le medesime azioni fossero state programmate in funzione della attuazione dei fini istituzionali per il cui raggiungimento gli stessi individui formavano già un gruppo coordinato ed organizzato.

Esattamente quindi la difesa del Ma. , nella memoria illustrativa, eccepisce che, secondo una logica massima di esperienza, si sarebbe dovuto ravvisare negli atteggiamenti di compiacenza e di strumentalizzazione del contesto istituzionale nel quale le azioni erano state poste in essere, non la finalità programmatica di un gruppo criminale, bensì solo la patologica sintomatologia di uno sviamento di potere sotto il profilo di un abuso dei limiti delle proprie azioni e dell’inosservanza dei presupposti rispetto ai quali certi comportamenti, pur connotati da intrinseco disvalore sociale, possono essere scriminati ex art. 51 c.p..

In sostanza, la circostanza che gli imputati avessero commesso dei reati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni di ordine pubblico, non poteva, in via logica, essere sintomatico della creazione ad hoc di una associazione per delinquere. In questo modo si è finito per negare all’azione di repressione e di prevenzione delle attività di spaccio degli stupefacenti il carattere di azione istituzionalmente coordinata e programmata e si è confusa quella che era una struttura motivazionale soggettiva di ciascuno o di alcuno degli imputati, derivante da una particolare esaltazione dei propri compiti, con quella che era stata ed era la finalità primigenia della programmazione delle azioni medesime e della organizzazione istituzionale del gruppo.

In conclusione, relativamente al capo P) la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione, con rinvio per nuovo esame.

50. Tutti gli altri motivi di ricorso (mancata riduzione della pena per l’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p.; mancata concessione delle attenuanti generiche; mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1; vizio di motivazione sulla determinazione della pena; erronea liquidazione in via definitiva del danno, in difetto di impugnazione e domanda delle parti civili, dopo la revoca della provvisionale) restano assorbiti, anche se non preclusi.

51. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente ai capi A), E), F), G), K), L), M), P), Q) ed R).

La medesima sentenza deve poi essere annullata con rinvio, per il capo T), limitatamente alla posizione di M. , nonchè per i capi D), N) ed O), limitatamente alla determinazione della pena, previa riqualificazione dei fatti come contestati.

Vanno invece rigettati i ricorsi relativamente ai capi A-bis), C), I), S), T) (limitatamente al ricorso D. ), U) ed Y).

Deve di conseguenza disporsi il rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio sui suddetti punti e per una nuova determinazione delle pene.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), E), F), G), K), L), M), P), Q) ed R).

Annulla con rinvio la sentenza impugnata per il capo T), limitatamente alla posizione di M. , nonchè per i capi D), N) ed O), limitatamente alla determinazione della pena, riqualificati i fatti come contestati.

Rigetta i ricorsi di cui ai capi A-bis), C), I), S), T) (limitatamente al ricorso D. ), U) ed Y).

Rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio e per la determinazione delle pene.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25837 Accertamento, opposizione e contestazione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 22 aprile 2005, irrogava a M.G.V., a M. G.T. e a F.C., componenti del consiglio di amministrazione della s.p.a. Avatar, una sanzione di importo pari a Euro 206.582,00 ciascuno, ed ingiungeva il pagamento, quale responsabile in solido, alla s.p.a. Avatar, per violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 94, comma 1, (d’ora in poi anche TUF), per avere effettuato un’operazione di abusiva sollecitazione all’investimento, tramite una serie di siti Internet, avente ad oggetto l’offerta al pubblico della "moneta della Repubblica della Terra", la "dhana", nonchè per violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 99, comma 1, lett. b, per inottemperanza al provvedimento di sospensione cautelare della predetta sollecitazione all’investimento assunto dalla CONSOB;

che la società Avatar, i M.G. e la F. hanno proposto opposizione, ex art. 195 del TUF;

che nella resistenza della CONSOB, la Corte d’appello di Bologna, con decreto in data 14 dicembre 2005, ha respinto l’opposizione;

che la Corte d’appello ha rilevato: che la "dhana" non può essere qualificata moneta o mezzo di pagamento, e pertanto alla stessa non è applicabile l’art. 1, comma 4, del TUF; che la "dhana" rappresenta una forma di investimento di natura finanziaria; che la contestazione è stata correttamente rivolta alla società Avatar e ai suoi amministratori nella loro qualità di "proponenti" la sollecitazione all’investimento; che le violazioni contestate si presentano come estremamente gravi, e comunque tali da giustificare le sanzioni irrogate;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la società Avatar, V. e M.G.T. e C. F. hanno proposto ricorso, con atto notificato l’8 febbraio 2006, sulla base di un unico, complesso motivo;

che il Ministero dell’economia e delle finanze e la CONSOB hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che con l’unico motivo, i ricorrenti deducono violazione: dell’art. 42 Cost., commi 1 e 2, sulla natura giuridica della moneta in generale e della moneta "dhana" in particolare; dell’art. 1279 cod. civ., sulla qualificazione e definizione di moneta non avente corso legale; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 4, sulla esclusione dei mezzi di pagamento dalla applicabilità delle norme del TUF; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 191, sulla ritenuta attività di sollecitazione all’investimento da parte di soggetti estranei al fatto ed alla misura delle sanzioni amministrative;

che i ricorrenti – premessa una ricostruzione sulla natura giuridica della moneta – sostengono: che "dhana", il cui scopo fondamentale è l’equa distribuzione della ricchezza fra gli abitanti della terra, è un bene economico che rappresenta una misura di valore e che può essere utilizzato come mezzo di pagamento e come riserva di valore;

che "dhana" è misura di valore perchè rappresenta sia il valore di un bene sia quello di un servizio (rappresentando un grammo di platino fino e un’ora di lavoro normale), e mezzo di pagamento, perchè chi accetta "dhana" può scambiarla con ogni altro bene economico detenuto da chi accetta "dhana";

che i ricorrenti censurano l’affermazione della Corte d’appello secondo cui solo la moneta a corso legale, poichè non può essere rifiutata, sarebbe mezzo di pagamento monetario, e che ogni altro mezzo (o forma) di pagamento che possa essere rifiutato sarebbe mezzo di pagamento diverso dalla moneta;

che nel motivo si afferma inoltre che "dhana" è emessa dall’ente Dhura che ne controlla anche il sistema monetario e che nè Avatar nè i suoi amministratori, che non hanno potuto emettere "dhana", hanno svolto alcuna funzione di sollecitazione all’acquisto;

che infine si censura come assolutamente ingiustificata l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura massima;

che il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile;

che correttamente la Corte d’appello ha escluso la possibilità di comprendere "dhana" tra le monete, e quindi tra i mezzi di pagamento, di cui all’art. 1, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

che infatti, la funzione monetaria, comprendente la potestà di emissione della moneta e quella di gestione del valore monetario, è espressione di funzione pubblica, e come tale si conforma agli obiettivi e alle finalità stabiliti dall’ordinamento, nazionale e sovranazionale;

che in particolare, tanto le previgenti leggi italiane sull’Istituto di emissione (R.D. 28 aprile 1910, n. 204; R.D.L. 6 maggio 1926, n. 812, convertito in L. 25 giugno 1926, n. 1262) quanto l’attuale disciplina (D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43), adottata per permettere l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di sistema europeo delle banche centrali, riservano alle pubbliche autorità l’emissione di moneta, essendone la funzione di mezzo di pagamento assicurata dalla sanzione, anch’essa di fonte legislativa, del "corso legale";

che ciò risulta confermato dall’art. 128 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale, nel sancire che la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione, prevede che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono e-mettere banconote, e che le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione;

che pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ravvisato in "dhana" (notoriamente non accettata come generale mezzo di pagamento) un prodotto finanziario, rappresentando questo un valore garantito da capitali di imprese, il che costituisce un modo sintetico per indicare una quota o comunque una parte di tali capitali;

che infatti: "dhana" non è gratuita, dal momento che per ottenerla è necessario versare 312,00 Euro ogni 100 "dhana"; ed è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che la garantiscono, cosi come tali azioni o quote sono convertibili in "dhana", sicchè l’investimento proposto attraverso l’offerta di "dhana" riguarda, sia pure indirettamente, azioni o quote di partecipazione al capitale di queste società;

che quanto alla responsabilità della società Avatar, la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – è pervenuta alla conclusione secondo cui quella svolta dall’opponente è stata una attività sollecitatoria all’investimento, nella quale il ruolo di diffusore di messaggi promozionali è emerso non solamente dalle comunicazioni, fatte alle banche, dell’emissione di "dhana" nell’ambito dei progetti di Holos glohal system (consistenti in trenta iniziative di carattere politico e sociale, tra le quali la "Repubblica della Terra" e "dhana", la sua moneta), ma anche da diversi siti Internet (ad essa riconducibili), ove erano contenuti sia messaggi promozionali, sia documentazione contrattuale finalizzata a rendere possibile il perfezionamento a distanza del contratto di acquisto di "dhana";

che i ricorrenti deducono la loro assenza di responsabilità nella emissione, garanzia e diffusione di "dhana" da parte della società Avatar, ma – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – neppure indicano quali risultanze probatorie, decisive per una diversa soluzione della controversia, il giudice del merito avrebbe male o insufficientemente valutato;

che pertanto, in questa parte le critiche dei ricorrenti – oltre a risolversi, inammissibilmente, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito – non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata;

che infine, le doglianze relative all’entità della sanzione irrogata entro i limiti di legge sono palesemente inammissibili, non essendo questa Corte abilitata (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2004, n. 5677) a operare una nuova determinazione della relativa misura in presenza di una valutazione – quale quella operata nella specie dal giudice del merito – che ha dato congruamente conto della correttezza delle sanzioni in concreto irrogate, essendo queste state ritenute commisurate alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che invece non può trovare ingresso la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, essendo questa stata presentata dalle Amministrazioni controricorrenti per la prima volta in cassazione per danni che non si riconnettono esclusivamente alla fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalle Amministrazioni controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-08-2011, n. 4778 Ingegneri ed architetti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con delibera di G.R. n. 2000 del 4.11.2003 la Regione Basilicata, in attuazione dell’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, oltre ad aggiornare la classificazione sismica del territorio regionale:

1) disciplinava l’attività costruttiva nello stesso territorio;

2) individuava gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità assumeva rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile durante e dopo l’evento sismico, e gli edifici e le opere infrastrutturali che potevano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso: nell’ambito di questa seconda categoria di edifici ed opere venivano individuate le Scuole di ogni ordine e grado;

3) stabiliva di predisporre un programma temporale delle verifiche sugli edifici e sulle opere di cui al precedente punto 2), che avrebbe dovuto stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto alle norme tecniche approvate con la O.P.C.M. n. 3274/2003; in relazione ai risultati forniti dalle suddette verifiche sarebbero state promosse le idonee azioni programmatiche per la messa in sicurezza degli stessi edifici e delle opere di cui al punto 2);

4) stabiliva di costituire un Centro di competenza regionale per lo studio ed il controllo del Rischio Sismico (costituzione poi approvata con delibera di G.R. n. 2460 del 3.11.2004), avente le finalità: a) di "elevare la capacità di risposta del tessuto sociale, culturale ed economico della Regione nei confronti del rischio sismico"; b) di sviluppare la cultura della prevenzione e della ricerca applicata "nel settore dell’Ingegneria Sismica", per conseguire risultati concreti nella riduzione del rischio sismico; c) di formare operatori con spiccate capacità scientifiche e professionali nei settori della previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza sismica; d) di svolgere attività di consulenza scientifica e tecnologica, a livello nazionale ed internazionale, nel settore dell’Ingegneria Sismica, per fornire alla Regione "elementi utili alla definizione degli obiettivi prioritari per la riduzione del rischio, la prevenzione e la gestione dell’emergenza e la predisposizione di programmi integrati di ricerca applicata" (cfr. l’art. 4, comma 1, O.P.C.M. n. 3274/2003, il quale autorizzava il Dipartimento della Protezione Civile a costituire "un Centro di formazione e ricerca nel campo dell’Ingegneria Sismica");

5) veniva deciso di costituire un apposito Gruppo di Lavoro (composto da 4 Dirigenti regionali, rispettivamente del Dipartimento Infrastrutture, degli Uffici Difesa del Suolo di Potenza e di Matera e dell’Ufficio Protezione Civile, e da 2 Docenti Universitari del Di.S.G.G. dell’Università della Basilicata, tutti ingegneri), avente il compito di operare come Comitato Attuatore per la realizzazione del Centro di competenza regionale per lo studio ed il controllo del Rischio Sismico, e di proporre e/o emanare i provvedimenti attuativi della Delibera in esame, e, in particolare: a) di proporre integrazioni all’elenco degli edifici e delle opere di cui al precedente punto 2); b) di definire le priorità nell’ambito del programma temporale delle verifiche sugli edifici e sulle opere di cui al precedente punto 2); c) di "fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche"; d) di predisporre i programmi di formazione, diffusione e conoscenza delle Norme Tecniche, approvate con l’ O.P.C.M. n. 3274/2003.

Con la successiva delibera della stessa Giunta regionale n. 622 del 14.3.2005 la Regione, in attuazione dell’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3362 dell’8.7.2004, dopo aver premesso che il predetto Gruppo di Lavoro istituito con la delibera n. 2000/2003 aveva raccolto ed elaborato i dati relativi alle principali caratteristiche dell’edilizia sanitaria e dell’edilizia scolastica e conseguentemente predisposto il programma delle verifiche di tale patrimonio edilizio, per il quale veniva prevista una spesa complessiva di 2.991.937,00 Euro, di cui 346.758,31 Euro per il monitoraggio delle caratteristiche sismiche dei terreni di fondazione (il Gruppo di Lavoro aveva ritenuto infatti necessario prevedere, oltre alle verifiche, "una serie di attività di ricerca e di monitoraggio delle caratteristiche dei suoli sul territorio regionale", "tenuto conto dell’influenza che il tipo di terreno di fondazione esercita sull’edificio in termini di comportamento dello stesso in caso di sisma"), approvava il programma temporale delle verifiche predisposto dal Gruppo di Lavoro, allegato alla stessa Delibera e costituente sua parte integrante.

Tale programma delle verifiche conteneva anche un Disciplinare di attuazione, il quale sanciva: che gli Enti attuatori dovevano individuare i professionisti cui affidare l’incarico di verifica della vulnerabilità sismica tramite una delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dagli artt. 5070 DPR n. 554/1999; che gli Enti attuatori dovevano affidare gli incarichi di verifica entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento ed il professionista selezionato doveva concludere le operazioni di verifica entro 180 giorni dalla data di conferimento dell’incarico; che le verifiche tecniche del patrimonio edilizio dovevano "essenzialmente servire ad accertare le situazioni di rischio" e ad "indagare la vulnerabilità delle singole strutture nei confronti degli eventi sismici"; che, al fine di ottenere risultati omogenei e confrontabili sul territorio, il Centro di competenza regionale per lo studio ed il controllo del Rischio Sismico aveva redatto delle Linee Guida per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica, le quali avrebbero dovuto essere eseguite osservando le prescrizioni contenute nelle stesse Linee Guida.

Tali Linee, approvate nell’ottobre 2005, a loro volta stabilivano che: 1) ogni verifica doveva essere articolata in tre fasi (precisamente: I° fase, raccolta dei dati esistenti; II° fase, elaborazione dei dati raccolti; III° fase, sinterizzazione dei risultati); 2) nella I° fase doveva essere raccolte tutte le informazioni e documentazioni esistenti e realizzati i rilievi, saggi e indagini sia sugli elementi e materiali costituenti la struttura, sia sul terreno di fondazione (in caso di mancato reperimento del progetto e delle relazioni geologiche e geotecniche, le Linee Guida stabilivano che: a) doveva essere individuato il periodo di progettazione e costruzione dell’edificio, e tenuto conto della classificazione del sito all’epoca vigente; b) doveva essere effettuata un’operazione di progettazione simulata, facendo riferimento alla normativa allora vigente ed alle consuetudini progettuali e costruttive dell’epoca; c) doveva essere compiuta una ricognizione visiva dell’edificio, riportando tutte le informazioni raccolte in un rapporto e sintetizzandole in apposite schede); 3) nella II° fase, sulla scorta dei dati raccolti dovevano essere effettuate le idonee elaborazioni per valutare la vulnerabilità ed il livello di rischio sismico di ciascun edificio (in tale fase veniva prevista l’effettuazione di: a) saggi sulle strutture edilizie, al fine di accertare le loro caratteristiche geometriche esterne ed interne, precisando che: a1) in caso di disponibilità degli elaborati progettuali i saggi avevano lo scopo di verificare la rispondenza tra il progetto e l’edificio costruito; a2) in caso di mancato reperimento degli elaborati progettuali, i saggi dovevano essere più numerosi e riguardare anche le fondazioni; b) prove ed indagini strutturali, geologiche e geotecniche, cioè almeno un sondaggio del terreno in caso di mancanza di dati affidabili; c) una valutazione degli effetti di amplificazione locale, cioè delle differenti caratteristiche del movimento del suolo sia per intensità che per frequenza, a seconda della natura dei terreni di fondazione e della morfologia degli strati di superficie e di quelli sotterranei, la quale richiedeva la "conoscenza della geologia di superficie e delle caratteristiche geotecniche del terreno", "attraverso sondaggi, prove geotecniche e misure geofisiche"); 4) nella III^ fase, i dati raccolti e le relative elaborazioni dovevano essere sintetizzati in un rapporto finale, che avrebbe costituito una sorte di "carta di identità" di ciascun edificio, sulla quale sviluppare ulteriori indagini ed elaborazioni e la progettazione di eventuali interventi di consolidamento, riparazione, adeguamento e miglioramento.

Il suddetto programma delle verifiche veniva approvato anche dal Dipartimento della Protezione Civile con D.P.C.M. del 6.6.2005.

Con delibera di G.R. n. 2201 del 4.11.2005 venivano individuati i soggetti attuatori del Programma negli Enti proprietari del patrimonio edilizio sanitario e scolastico.

Con bando del 2.2.2006 il Comune di Rionero in Vulture indiceva un’apposita procedura di evidenza pubblica per affidare l’incarico per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici della Scuola Media M. Granata e della Scuola Materna Contrada Gaudo.

Con tale bando veniva stabilito: 1) che l’incarico professionale doveva essere eseguito secondo le suddette Linee Guida; 2) che potevano concorrere all’affidamento soltanto i professionisti laureati in Ingegneria ed Architettura ed iscritti ai relativi Ordini professionali, che sarebbero stati selezionati mediante l’analisi dei curricula professionali; 5) che il prezzo della prestazione professionale veniva determinato in complessivi euro 15.147,30.

Il bando di gara, unitamente alle citate delibere n. 2000/2003 e n. 622/2005 ed alle predette Linee Guida, veniva impugnato dinanzi al T.A.R. per la Basilicata dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine Regionale dei Geologi della Basilicata, che deducevano la violazione dell’art. 3 L.R. n. 29/1977, degli artt. 2 e 3 L.R. n. 38/1997, dell’art. 5 L.R. n. 37/1996, della L. n. 64/1974, dei punti B5 ed H1b del DM 11.3.1988, dei punti 7.2.1, 7.3.8, 9.3.1 e 9.3.2 del DM 14.9.2005, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento dall’interesse pubblico, disparità di trattamento e contraddittorietà estrinseca ed intrinseca.

Resisteva all’impugnativa la Regione Basilicata, sostenendone l’infondatezza.

Il T.A.R. con sentenza n. 212 del 2010 respingeva il ricorso.

La parte ricorrente esperiva, quindi, il presente appello, riproponendo le proprie doglianze ed argomentazioni di primo grado e censurando la pronuncia appellata per averle disattese.

Anche in questo grado di giudizio si costituiva in resistenza al gravame la Regione Basilicata, che chiedeva il rigetto dell’appello (almeno nella parte riguardante l’impugnativa dei propri provvedimenti).

L’appellante riprendeva le proprie tesi con successive memorie, insistendo per l’accoglimento del proprio gravame.

All’udienza pubblica del 22.3.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello, con le precisazioni che si faranno, è infondato

1) La Sezione ritiene preferibile, per ragioni di linearità espositiva, iniziare la disamina delle doglianze dell’appellante a partire dal terzo motivo di primo grado, sostanzialmente riproposto in questa sede quale terzo mezzo d’appello.

Il motivo investe specificamente le deliberazioni della Giunta regionale lucana nn. 2000/2003 e 622/2005, le quali, non guasta precisarlo, non sono state impugnate in via immediata per una loro eventuale lesività diretta, ma solo quali atti presupposti del bando di causa del Comune di Rionero in Vulture, a sua volta gravato in ragione del pregiudizio, da esso arrecato alla categoria professionale dei Geologi, della loro esclusione dall’attività di verifica di vulnerabilità sismica delle due scuole comunali (pag. 5 del ricorso al T.A.R.).

Il motivo, che si richiama al vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento dell’interesse pubblico e disparità di trattamento, si articola nelle tre critiche di seguito esposte.

1 La delibera n. 2000/2003, che individua tra le finalità istituzionali del Centro di Competenza Regionale per lo studio ed il controllo del Rischio Sismico (di seguito: Centro Rischio Sismico) lo sviluppo della cultura della prevenzione e della ricerca applicata per conseguire risultati concreti nella riduzione del rischio sismico, circoscrive la stessa finalità al settore dell’Ingegneria sismica, escludendo il settore dello studio geologico; e lo stesso rilievo è mosso a proposito della finalità della consulenza scientifica e tecnologica, diretta a fornire alla Regione "elementi utili alla definizione degli obiettivi prioritari per la riduzione del rischio, la prevenzione e la gestione dell’emergenza e la predisposizione di programmi integrati di ricerca applicata", in quanto anch’essa limitata al settore dell’ingegneria sismica;

2 La stessa delibera n. 2000 ha altresì costituito un Gruppo di Lavoro, avente il compito di svolgere le funzioni di Comitato Attuatore per la realizzazione del Centro Rischio Sismico e quello di proporre e/o emanare i provvedimenti attuativi della medesima delibera, ma ne ha previsto, tuttavia, una composizione esclusivamente di ingegneri;

3 Il Disciplinare di attuazione approvato dalla successiva delibera n. 622/2005 statuisce l’obbligo dei professionisti, affidatari delle verifiche tecniche di vulnerabilità, di attenersi, nell’espletarle, alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida redatte dal Centro Rischio Sismico, così conferendo valore vincolante di amministrazione attiva ad un’attività, però, di mera consulenza, ed oltretutto in assenza di un formale provvedimento di approvazione da parte della Regione delle medesime Linee Guida.

Le critiche appena descritte sono state disattese dal T.A.R. attraverso le seguenti, rispettive considerazioni.

1 La materia dell’Ingegneria Sismica ha un impatto diretto sulle problematiche relative all’elaborazione delle migliori norme tecniche di costruzione nelle zone sismiche, mentre la materia della Geologia costituisce soltanto uno dei presupposti necessari di conoscenza, per scegliere nelle decisioni concrete la tecnica di costruzione più idonea, tra quelle ideate in astratto dagli studiosi dell’Ingegneria Sismica (l’art. 4, comma 1, O.P.C.M. n. 3274/2003, analogamente, aveva del resto autorizzato il Dipartimento della Protezione Civile a costituire "un Centro di formazione e ricerca nel campo dell’Ingegneria Sismica").

2 Dalla delibera n. 2000/2003 non emerge un intento di favorire la categoria professionale degli Ingegneri, né tantomeno quello di discriminare i Geologi, poiché i componenti del Gruppo di Lavoro sono stati scelti in quanto Dirigenti regionali, rispettivamente, del Dipartimento Infrastrutture, degli Uffici Difesa del Suolo di Potenza e Matera e dell’Ufficio Protezione Civile, o in qualità di Docenti Universitari del Di.S.G.G. (Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia applicata dell’Università della Basilicata), per cui deve ritenersi frutto di una casualità il fatto che i membri del predetto Gruppo siano tutti laureati in Ingegneria, e nessuno in Geologia.

3 La delibera n. 2000/2003 (al punto 9) già affidava al Gruppo di Lavoro, chiamato ad operare come Comitato Attuatore per la realizzazione del Centro Rischio Sismico, il compito di "fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche"; inoltre, la successiva delibera n. 622/2005, avendo integralmente approvato il Programma delle verifiche redatto dal Gruppo di Lavoro, qualificato espressamente come sua parte integrate, aveva con ciò approvato anche il Disciplinare di attuazione facente parte del predetto Programma, anch’esso allegato alla delibera, dove si imponeva il rispetto delle Linee Guida.

Alle considerazioni del Tribunale l’appellante ha opposto gli argomenti che verranno di seguito sunteggiati, e che saranno di volta in volta seguiti dalle ragioni che impediscono alla Sezione di condividerli.

1 Sul primo punto, parte appellante torna a criticare l’esclusione della professionalità geologica da un settore, quello delle verifiche sismiche, dove tale professionalità si vede per contro riservate dalla legge delle specifiche ed importanti competenze, incentrate sugli studi del terreno nei suoi aspetti stratigrafici, strutturali ed evolutivi, competenze che si riflettono nei contenuti del relativo corso di laurea e sono sancite da precise norme di diritto positivo. Queste ultime, infatti, per le opere da realizzarsi in zona sismica, impongono di munirsi di una relazione geologica, e, più ampiamente, rimettono al Geologo tutta l’attività di indagine e di rilevazione concernente il comportamento geologico dei siti in prospettiva sismica. Parte appellante si duole poi, segnatamente, che il Tribunale sembri avere considerato la geologia "quale elemento di conoscenza necessario e presupposto, ma in qualche modo di ordine subordinato all’ingegneria sismica", laddove le due professionalità sarebbero invece indefettibili, insurrogabili e sinergicamente correlate da un nesso di reciproca imprescindibilità.

La Sezione ritiene che i vizi così denunziati non sussistano.

Per cominciare, la scelta dell’Amministrazione di attribuire al Centro Rischio Sismico, contestualmente istituito, finalità istituzionali concentrate sul settore dell’Ingegneria Sismica, e non estese anche alla Geologia, si sottrae a censure di legittimità.

Precisamente, ci si duole che siano stati circoscritti entro il settore disciplinare dell’Ingegneria sismica lo scopo di promuovere lo studio ed il controllo del Rischio Sismico, con lo sviluppo della cultura della prevenzione e della ricerca applicata per conseguire risultati concreti nella riduzione del rischio, e così la finalità della consulenza scientifica e tecnologica per fornire alla Regione "elementi utili alla definizione degli obiettivi prioritari per la riduzione del rischio, la prevenzione e la gestione dell’emergenza e la predisposizione di programmi integrati di ricerca applicata".

Ciò consente, però, di chiarire subito che il Centro -giova sottolinearlo- non ha finalità di studio toutcourt del Rischio sismico, e ancor meno di uno studio organico e completo della relativa materia, quanto, piuttosto, persegue gli specifici e particolari obiettivi della riduzione dello stesso rischio, e della prevenzione e gestione dell’emergenza.

La scelta sub judice, allora, pur non essendo l’unica astrattamente possibile, rivela un sufficiente livello di razionalità rispetto agli obiettivi appena indicati, il cui perseguimento non potrebbe evidentemente avvenire senza un confronto con le competenze del settore che in concreto è stato privilegiato.

Non si intende poi negare che un coinvolgimento anche di professionalità geologiche avrebbe potuto aggiungere un quid pluris all’ampiezza e profondità delle analisi del Centro Rischio Sismico, e quindi connotarsi come un’opzione opportuna. Ma si tratterebbe, appunto, solo di una questione di opportunità, nel senso che l’assenza di tale coinvolgimento non integra comunque una lacuna configurante una specifica incompletezza, né una irrazionalità manifesta. Un apporto della professionalità geologica potrebbe infatti giungere in sede di studio anche in un secondo tempo; in ogni caso, poi, non mancano certo -come si vedrà nella disamina dei primi due mezzi dell’originario ricorso- né le norme, né le procedure, per assicurare che le scelte urbanistiche e le iniziative edilizie avvengano tenendo nel debito conto anche il punto di vista delle scienze geologiche.

La delibera n. 2000/2003, pertanto, pur non imprimendo alle finalità istituzionali del Centro Rischio Sismico la massima ampiezza astrattamente possibile, aveva una propria logica e una propria attitudine a soddisfare l’interesse pubblico, che la rendono immune da vizi registrabili sul piano della legittimità amministrativa.

Né si può ascrivere alla sentenza del T.A.R. l’errore di avere "ritenuto l’ingegneria sismica in rapporto di prevalenza rispetto alla geologia", come pure si è lamentato. L’appellante osserva esattamente che in materia non esiste un "ordine di priorità", né di "maggiore importanza e prevalenza" dell’una professionalità rispetto all’altra. Ma la sentenza appellata in nulla contraddice simile approccio, assecondando semmai il dato neutro del focalizzarsi delle esigenze dell’Amministrazione su temi di precipua competenza dell’una professione piuttosto che dell’altra.

2 Per quanto poi attiene al profilo della composizione del Gruppo di Lavoro, l’appellante insiste con l’assunto che i suoi membri non sarebbero stati scelti in modo "casuale", e cioè solo in quanto dirigenti regionali o docenti universitari del Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia applicata (che annovera tra i propri docenti, pur appartenendo alla Facoltà di Ingegneria, anche dei geologi), bensì aprioristicamente per la loro qualifica di ingegneri, nell’errata convinzione di una loro maggiore competenza specifica. La tesi non risulta però suffragata da alcun elemento di riscontro, e per tale ragione non può essere seguita.

Costituisce poi una censura del tutto nuova, e come tale inammissibile, quella che la Regione avrebbe incongruamente nominato nel Gruppo di Lavoro dei "burocrati" (i dirigenti regionali), laddove i compiti attribuiti all’organo esigevano che esso si componesse di soli tecnici.

3 Infine, sul punto della vincolatività delle Linee Guida, con il presente appello si stigmatizza che il Tribunale abbia disatteso la censura sulla base di una mera presunzione ("deve ritenersi che abbia anche approvato il disciplinare…"), opponendosi che il disciplinare non consta in realtà essere stato approvato dalla Regione.

In contrario è però agevole obiettare che l’argomentazione del primo giudice ha soltanto l’apparenza della presunzione, dovuta solo alla particolare tecnica espositiva adoperata. In realtà, non pare dubbio che, avendo la delibera n. 622/2005 integralmente approvato il Programma delle verifiche redatto dal Gruppo di Lavoro, qualificandolo espressamente come propria parte integrante, doveva ritenersi con ciò stesso approvato anche il Disciplinare di attuazione che faceva parte del predetto Programma e risultava anch’esso allegato alla delibera. Tant’è che nello stesso ricorso di primo grado si può leggere, alla pag. 21, che era stata proprio la detta delibera n. 622 a prevedere, "nel citato ed allegato disciplinare di attuazione, che i professionisti incaricati… devono eseguire le verifiche tecniche secondo quanto riportato nelle più volte citate linee guida…".

Di queste ultime, inoltre, la Giunta aveva richiesto tout court l’osservanza, senza riservarsene alcun previo esame.

Del resto, tutto ciò era perfettamente in linea con la previsione a suo tempo introdotta dalla delibera n. 2000/2003, che, al punto 9, già affidava al Gruppo di Lavoro, chiamato ad operare come Comitato Attuatore per la realizzazione del Centro, il compito diretto di "fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche".

Si trattava infine di indicazioni che, giusta la previsione del disciplinare (pag. 6), avevano natura strettamente tecnica, e valenza vincolante solo per l’attività di verificazione dei tecnici (servendo ad assicurare l’omogeneità e quindi la raffrontabilità dei loro lavori), e non anche a carico degli enti attuatori.

Le deliberazioni di G.R. nn. 2000/2003 e 622/2005, come giustamente rilevato dal T.A.R., sono pertanto immuni dai vizi dedotti.

2) Parte appellante ripropone inoltre i primi due motivi dell’originario ricorso, che sono suscettibili di trattazione congiunta.

Il T.A.R., dopo avere passato in rassegna i contenuti delle previsioni rispettivamente richiamate dall’atto introduttivo (art. 3 L.R. n. 29/1977, artt. 2 e 3 L.R. n. 38/1997, art. 5 L.R. n. 37/1996 e punto 7.2.1 del DM 14.9.2005; punti B5 ed H1b del DM 11.3.1988 e punti 7.3.8, 9.3.1 e 9.3.2 del DM 14.9.2005), ha osservato che nessuna di tali norme poteva dirsi in concreto violata, in quanto le fattispecie da esse prese in considerazione non comprendevano quella della mera verifica della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, vale a dire il caso oggetto di controversia, operazione che non poteva perciò dirsi riservata dalla legge al Geologo, né comunque ne presupponeva necessariamente l’intervento.

Con il presente gravame le norme in questione vengono analiticamente riprese in esame dall’appellante, che rimarca come le relative fattispecie implichino sovente anche un riscontro da parte del Geologo della vulnerabilità sismica di edifici già esistenti.

Il fatto è, però, che, come già la sentenza del T.A.R. permetteva di notare, le norme invocate prevedono quanto appena detto soltanto in connessione con l’immediata attuazione di interventi edilizi sugli stessi edifici, quando cioè si tratti di realizzarvi opere quali sopraelevazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, interventi di consolidamento o riparazioni (o debbano deliberarsi modifiche della disciplina urbanistica dell’area).

Per contro, come si vedrà meglio più avanti, nella specie le verifiche di vulnerabilità sismica sono state disposte senza connessione con un programma di interventi sulle strutture che dovevano formarne oggetto. E operazioni di verifica della vulnerabilità sismica di edifici condotte in modo del tutto preliminare, e quindi avulso da qualsivoglia immediato intervento, non risultano tipizzate nella normativa invocata dall’appellante, né quindi possono reputarsi associate a competenze riservate dalla stessa normativa al Geologo, le quali potranno venire in rilievo solo nella fase, logicamente successiva, in cui si passerà agli interventi sugli stessi edifici.

Anche sotto questo profilo la sentenza appellata merita, dunque, conferma.

3) A questo punto l’esame della Sezione può essere portato sulle Linee Guida più volte citate.

Al riguardo conviene subito riportare le considerazioni, sostanzialmente condivisibili, svolte dal primo giudice sugli originari motivi di ricorso quarto, quinto e sesto.

Con tali mezzi si deduceva che le Linee Guida non prevedevano l’esecuzione di indagini e/o studi geologici. In ogni caso, si rivendicava che i sondaggi del terreno ivi previsti per il caso di mancanza di dati affidabili o di mancato reperimento della relazione geologica, e l’indagine geologica e geomorfologica del terreno in interazione con la struttura edilizia esistente per la valutazione degli effetti di amplificazione locale, costituivano attività professionali di competenza esclusiva del Geologo.

Il T.A.R. in proposito ha fatto però notare, schematicamente:

– in primo luogo, che le Linee Guida recavano precise disposizioni riguardanti le indagini geologiche, prescrivendo: a) nell’ipotesi del mancato reperimento della relazione geologica e della relazione geotecnica, o di mancanza di dati affidabili, l’obbligo di effettuare almeno un sondaggio nel terreno; b) la valutazione degli effetti di amplificazione locale, cioè la valutazione delle differenti caratteristiche del movimento del suolo sia per intensità che per frequenza, a seconda della natura dei terreni di fondazione e della morfologia degli strati di superficie e di quelli sotterranei, che richiedeva la "conoscenza della geologia di superficie e delle caratteristiche geotecniche del terreno", "attraverso sondaggi, prove geotecniche e misure geofisiche";

– in secondo luogo, che tali attività, ai sensi dell’art. 3, lett. b), L. n. 112/1963, rientravano nella competenza esclusiva dei Geologi, in quanto l’individuazione delle caratteristiche meccaniche del terreno e dei relativi dati, desunti dai rilevamenti, dalle indagini tecniche e dagli studi effettuati circa la natura del suolo e del sottosuolo, rientra nella nozione -ex art. 3, lett. b), L. n. 112 cit.- delle rilevazioni e delle consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti edifici, e costituisce una fase antecedente (necessaria nel caso di assenza di un’idonea ed aggiornata documentazione geologica e geomorfologica) rispetto a quelle delle analisi di tali dati e delle conseguenti scelte progettuali, di competenza degli Ingegneri (cfr. C.d.S., V, n. 701 del 4.5.1995; C.d.S., II, Parere n. 164 del 25.3.1992);

– in terzo e decisivo luogo, che dal contenuto dei provvedimenti impugnati non si evinceva affatto che, in caso di mancato reperimento della relazione geologica e della relazione geotecnica, e/o della necessità di effettuare ulteriori indagini tecniche e/o studi geologici del suolo e del sottosuolo (come per es. nell’ambito della fase della valutazione degli effetti di amplificazione locale), lo svolgimento di quest’ultime attività fosse stato affidato agli Ingegneri e/o agli Architetti in luogo dei Geologi, come invece prescritto dal suddetto art. 3 L. n. 112/1963; questo tenuto pure conto della circostanza che la delibera n. 622/2005 aveva destinato euro 346.758,31 per il monitoraggio delle caratteristiche sismiche dei terreni di fondazione, e che, a monte, il Gruppo di Lavoro istituito con la precedente delibera n. 2000/2003 aveva ritenuto necessario prevedere, oltre alle verifiche di vulnerabilità sismica, "una serie di attività di ricerca e di monitoraggio delle caratteristiche dei suoli sul territorio regionale", per "l’influenza che il tipo di terreno di fondazione esercita sull’edificio in termini di comportamento dello stesso in caso di sisma".

Da tutto ciò la conclusione del T.A.R. che i provvedimenti impugnati non avessero leso le prerogative professionali dei Geologi, essendo evidente che, in caso di mancato reperimento della relazione geologica e della relazione geotecnica, e/o della necessità di effettuare ulteriori indagini tecniche e/o studi geologici del suolo e del sottosuolo (come nell’ambito della fase della valutazione degli effetti di amplificazione locale), lo svolgimento di quest’ultime attività dovesse essere espletato dai Geologi, nella cui competenza esclusiva esse rientravano.

Orbene, anche l’appellante ha riconosciuto che le Linee Guida dettavano in realtà delle precise prescrizioni in tema di indagini geologiche (cfr. le pagg. 1920 dell’atto di appello, e soprattutto la memoria di parte del 23/11/2010: "Le Linee Guida contemplano, ai fini della verifica di vulnerabilità sismica, accanto alle attività di tipo ingegneristico, accertamenti geologici e geomorfologici e la valutazione degli effetti di amplificazione locale…", e dunque "svariate attività di competenza geologica": pag. 3).

Era stato lamentato, certo, che, ove non fosse stata rinvenuta per il singolo sito una preesistente relazione geologica, le Linee Guida non prescrivevano la sua redazione ad hoc, né imponevano con chiarezza delle indagini geologiche complete: e l’appellante ancora oggi insiste sulla mancata prescrizione di un’acquisizione generalizzata della relazione geologica (v. memoria cit., pag. 3).

Occorre però tenere presente la logica che connotava l’iniziativa delle verifiche in discussione, che non si presentava con caratteristiche di esaustività e definitività, ma aveva un taglio particolare, contingente e prodromico. A questo riguardo si rammenta che, benché l’OPCM 8 luglio 2004 prevedesse che ciascuna Regione avrebbe trasmesso al Dipartimento della protezione civile un programma temporale delle verifiche tecniche con un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento da realizzare, con la delibera n. 622/2005 la Regione, rilevata l’insufficienza delle risorse disponibili per l’effettuazione tanto delle verifiche tecniche quanto degli interventi di adeguamento e miglioramento (e poiché la scarsità dei fondi stanziati non avrebbe permesso la realizzazione di significativi interventi di miglioramento o adeguamento), decideva di destinare per il momento l’intera disponibilità esistente al programma delle verifiche.

Queste ultime nascevano, quindi, come si è anticipato, disgiunte da un programma di interventi sulle stesse strutture oggetto di verifica. E questo spiega come le previsioni delle Linee Guida relative alle indagini di natura geologica non fossero complete, e, segnatamente, giustifica la mancata imposizione incondizionata dell’acquisizione della relazione geologica.

D’altra parte, il grado di approfondimento legittimamente assegnabile a verifiche del genere non dipende solo da considerazioni di astratta e assoluta completezza, ma anche da condizionamenti quali quelli derivanti, in particolare, dai tempi e dai fondi a disposizione. Sicché la teorica possibilità di approfondimenti ulteriori rispetto a quanto in concreto disposto non vale di per sé ad inficiare l’istruttoria comunque svolta, che, tra l’altro, potrà eventualmente anche essere integrata in un secondo tempo.

Non sembra infine superfluo aggiungere che anche una valutazione di vulnerabilità sismica di un edificio che sia in concreto riferita alla sola sua struttura, e perciò non si estenda all’interazione del fabbricato con la consistenza geologica del sito, pur essendo indubbiamente suscettibile di un opportuno completamento (che diviene doveroso allorché si tratti di assumere una decisione di intervento sull’immobile), è comunque già ex se fonte di un primo livello di indicazioni che possono essere di utilità ai fini delle valutazioni pubbliche.

In definitiva, dunque, nella vicenda è emerso che, benché il focus dell’operazione da svolgere riguardasse la vulnerabilità sismica degli edifici, i redattori delle Linee non avevano affatto ignorato l’interazione dell’opera con il terreno, e cioè l’influenza che le condizioni del medesimo esercitavano in materia, e quindi la necessità anche di analisi tipiche della professionalità del geologo (per quanto non complete).

Resta perciò da dire solo del profilo del quale in questa sede l’appellante ancora si duole: essenzialmente il fatto che queste ultime non fossero state riservate expressis verbis ai geologi.

La circostanza va pur sempre coordinata con il fatto che le stesse Linee Guida non contenevano però nemmeno, al contrario, alcuna previsione escludente in pregiudizio dei geologi, espressa o implicita nella riserva ad altre professioni della partecipazione alle verificazioni.

Come la difesa regionale ha rimarcato senza incontrare fondate obiezioni, nelle Linee Guida non è allora dato rinvenire, in fondo, nulla che possa dirsi lesivo della professionalità del geologo, in quanto la relativa Amministrazione, con il proprio silenzio sul punto, aveva demandato in toto agli Enti attuatori l’individuazione dei professionisti cui attribuire gli incarichi in parola.

Ne consegue che anche sotto questo aspetto si rivelano infondate le censure articolate avverso le Linee Guida, e la sentenza che le ha confermate.

Rilievo del tutto nuovo, e come tale inammissibile, è, infine, quello svolto con il quinto ed ultimo motivo di appello, con il quale ci si duole che il sistema delle Linee Guida e del bando violerebbe le competenze riservate ai geologi sotto il profilo per cui rimetterebbe agli ingegneri e architetti la valutazione in merito alla eventuale necessità di coinvolgerli.

4) Rimane a questo punto ancora da esaminare solo la domanda con la quale parte appellante ha infine richiesto, anche in via subordinata, l’annullamento del bando comunale.

L’appellante lamenta che il bando riguardi il solo momento strutturale della verifica, ignorandone la base geologica. Per superare la critica è tuttavia sufficiente rilevare che esso stabilisce che l’operazione di verifica debba svolgersi secondo le Linee Guida regionali, della cui immunità da vizi si è già detto.

Soprattutto, però, del bando viene criticata la mancata ammissione dei geologi a partecipare alla procedura, circoscritta ad ingegneri e architetti.

A fondamento di tale critica si adduce, peraltro, unicamente la necessità di rispettare la competenza riservata ex lege al Geologo.

Sicché in merito non può che opporsi l’esattezza delle considerazioni già svolte dal primo giudice, dove ha fatto presente che dal contenuto dei provvedimenti impugnati non si evinceva affatto che, in caso di mancato reperimento della relazione geologica e della relazione geotecnica, e/o della necessità di effettuare ulteriori indagini tecniche e/o studi geologici del suolo e del sottosuolo (come nell’ambito della fase della valutazione degli effetti di amplificazione locale), lo svolgimento di quest’ultime attività fosse stato affidato agli Ingegneri e/o agli Architetti in luogo dei Geologi, come invece prescritto.

Il bando, pur indicando come legittimati a partecipare alla procedura solo gli ingegneri ed architetti, nel descrivere i contenuti dell’incarico richiamava infatti le Linee Guida, in tutta la complessità e ricchezza dei loro contenuti.

Da ciò la conclusione che nemmeno il bando abbia leso le prerogative professionali dei Geologi, essendo sufficientemente chiaro che dovessero comunque essere espletate da tali professionisti (con obbligo a contrarre nei loro confronti) le attività tecniche che rientravano nella loro competenza esclusiva.

Del resto, è nota la possibilità di una eterointegrazione dei bandi di gara (e vieppiù dei successivi contratti con gli aggiudicatari), ai sensi dell’art. 1339 del cod.civ., in caso di omesso richiamo da parte della lex specialis di norme imperative, quali sono appunto anche quelle che riservano determinate prestazioni alla professione del Geologo, secondo un meccanismo di integrazione automatica con il quale, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339, c.c., si colmano in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla P.A. (cfr. C.d.S., V, n. 7555/2004; VI, n. 2959/2008).

Anche le critiche mosse al bando, i cui contenuti vanno intesi nei termini che precedono, si rivelano pertanto prive di fondamento.

5) In conclusione, con le precisazioni che sono state fatte l’appello deve essere respinto.

Le spese possono essere equitativamente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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