Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 12-04-2011, n. 14666 Circolazione stradale colpa

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30.6.2009 la Corte di Appello Napoli, in parziale riforma di quella emessa in data 17.3.2008 dal GUP del Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a G.M. a mesi sei di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Questa aveva riconosciuto G.M. colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato, perchè, alla guida della sua autovettura SMART Fourfour per colpa ed in particolare con imprudenza consistita nell’aver effettuato la manovra di immissione dalla pubblica via in un luogo soggetto a pubblico passaggio senza essersi previamente accertato di poterla effettuare senza creare pericolo per gli utenti della strada, nonchè omettendo di agevolare attraverso gli appositi indicatori luminosi di direzione la sua intenzione con sufficiente anticipo o non segnalandola affatto, violando così anche l’art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a) e b) e comma 2, che disciplina la condotta da tenere nell’ipotesi di cambiamento di direzione o corsia, mentre cominciava la manovra di svolta a sinistra, urtava contro il motociclo Piaggio Beverly 250 condotto da D.I.P., cagionandogli in tal modo lesioni cranio encefaliche e toraciche che in data (OMISSIS) ne determinavano l’exitus. In particolare, secondo la ricostruzione del consulente, il G. alla guida della Smart, nel percorrere in discesa la via (OMISSIS), strada a doppio senso di circolazione, a velocità moderata iniziava una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un viale privato (come spiegato successivamente, la manovra era stata continua a circa 3/4 metri a monte della linea di intersezione della strada):

impattava, così (in un punto situato a 72 mt. dall’uscita di una curva con raggio di 13 mt), il ciclomotore condotto da D.I. che era in fase di sorpasso dell’auto, prima toccandolo di striscio e poi scontrandosi con esso con un angolo di circa 10. La visione del motociclo era possibile da parte dell’imputato solo negli istanti immediatamente antecedenti l’impatto attraverso lo specchietto laterale sinistro, per la conformazione della strada (essendo la visione ostacolata da una curva del cono d’ombra delle vetture parcheggiate sulla destra, dalla vettura che seguiva la Smart e dai cassonetti ecologici situati a 35 mt. a monte).

La Corte concordava con il primo Giudice circa il concorso di colpa del motociclista che viaggiava a velocità elevata, con casco non regolamentare ed aveva posto in essere una manovra di sorpasso pericolosa, ma riconosceva, altresì, la condotta di guida colposa e causalmente efficiente del G., ritenendo sotto il profilo logico (dopo aver concordato circa l’inattendibilità dei testi D. I.I. e S.), coerentemente con la manovra posta in essere di svolta continua, l’assenza di segnalazione ottica della svolta a sinistra dell’auto Smart e che il G. avrebbe dovuto portarsi sino all’intersezione tra le due strade, cioè 3-4 metri più avanti, e poi rallentare fino a fermarsi per poter avere la visibilità dei veicoli che sopraggiungevano prima di iniziare la manovra.

Avverso tale sentenza della Corte napoletana ricorre per cassazione G.M., personalmente, denunziando:

1. la mancata assunzione di una prova decisiva (al fine di risentire il perito d’ufficio Ing. C. e di escutere il consulente della difesa);

2. il vizio motivazionale;

3. l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale;

4. l’erronea applicazione di norme processuali.

Contesta, in particolare, la più corretta manovra suggerita dalla Corte e la ritenuta prevedibilità della condotta della vittima, rimarcando l’inattendibilità della teste I. (che seguiva l’auto Smart dell’imputato).

Ripropone la dinamica del sinistro come esposta dal medesimo imputato e dal teste S. e contesta le considerazioni della Corte circa la mancata apposizione della freccia di direzione.

Rappresenta che sarebbe stato necessario, ai fini probatori, risentire il perito C. oltre che il consulente di parte B. come richiesto nei motivi d’appello ex art. 603 c.p.p..

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse delle parti civili a sostegno della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile sia per tardività ( art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)), sia per aspecificità e manifesta infondatezza delle censure mosse ( art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 606 c.p.p., comma 3).

Invero, si deve rilevare, anzitutto, la tardività del ricorso presentato il 15.10.2009, mentre il termine scadeva il 29.9.2009 (30 gg. ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b)), dal momento che la sentenza (pronunciata senza riserva ex art. 544 c.p.p., comma 3, in presenza dell’imputato, onde non competeva l’avviso ex art. 548 c.p.p., comma 2) fu depositata l’8.7.2009 e cioè nei termini prescritti (di 15 gg. ex art. 544 c.p.p., comma 2, scadenti il 15.7.2009).

Peraltro, le censure addotte sono aspecifiche e manifestamente infondate. Invero, da un canto, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze (v. parte narrativa della sentenza impugnata) rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile peraltro condividendo e richiamando per intero la motivazione della sentenza di primo grado.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109).

Del resto, le controdeduzioni opposte dal ricorrente alle argomentazioni addotte dall’impugnata sentenza per sostenere la colpevolezza del medesimo, sono ripetitive e meramente assertive.

Quanto al motivo concernente la pretesa illogicità della motivazione, si rammenta che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Non può, insomma, censurare la scelta di criteri opinabili e non persuasivi: essa deve annullare solo quando le regole di esperienza poste dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata risultano universalmente e sicuramente rifiutate o comunque manifestamente inaccettabili e superate dalla cultura media o palesemente contraddette da conoscenze tecniche e scientifiche.

Orbene, è chiaro che non ricorre nel caso di specie la suddetta eventualità, avendo la Corte territoriale fornito ampia e corretta giustificazione, sotto il profilo logico e giuridico, della ritenuta colpevolezza dell’imputato nella produzione del sinistro e ciò sulla scorta di dati tecnici e fattuali forniti dal perito d’ufficio sia con l’elaborato peritale sia nel corso del suo esame in sede di udienza preliminare.

Peraltro, giova rammentare che "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (Cass. pen. sez. 4, 5.12.2007, n. 885).

Tanto meno sono ravvisabili violazioni di norme penali o processuali (come l’art. 192 c.p.p. o l’art. 154 C.d.S.), tenuto conto della individuazione della condotta colposa, benchè concausale, dell’imputato quale individuata con corretta ed esaustiva motivazione.

Quanto alla denegata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la motivazione addotta dalla Corte è anch’essa congrua ed esaustiva nel ritenere la superfluità delle integrazioni probatorie invocate.

In particolare, in relazione all’invocata escussione del consulente di parte, premesso che la rinnovazione è istituto di carattere eccezionale, si osserva, anzitutto, come la stessa sia stata prospettata ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 1, sicchè la Corte avrebbe potuto ammetterla solo qualora avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro è da rammentare che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064).

Del resto, non potrebbero giammai ritenersi le ulteriori deposizioni dei consulenti richieste, quale "prova decisiva": infatti, l’"error in procedendo" rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 14.3.2008 n. 23505, Rv.

240839): e tali peculiarità, evidentemente, non erano certo evincibili dalla prospettazione del mezzo probatorio in questione, alla luce del materiale tecnico acquisito agli atti, come appunto la Corte ha osservato in motivazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio, che liquida: quelle in favore di D.I.M. e B.L., unitariamente e complessivamente in Euro 2.800,00 oltre accessori come per legge; quelle in favore di D.I. A., in Euro 2.300,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16690 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22-26 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, proposte da P.C., in espiazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, osservando che la stessa, mentre si trovava agli arresti domiciliari per il titolo in espiazione, era stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Ricorre per cassazione la P., tramite il difensore, denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato per omessa valutazione di circostanza decisiva, costituita dalla sua assoluzione, per non aver commesso il fatto, dal reato di detenzione a fine di spaccio di 12 involucri di cocaina, accertato in (OMISSIS), giusta sentenza del Tribunale di Roma in data 12 novembre 2009, emessa all’esito di giudizio abbreviato, su conforme richiesta del pubblico ministero e del difensore, con immediata revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei suoi confronti, e disposto ripristino degli arresti domiciliari per il diverso reato in attuale espiazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, preso atto della sentenza di assoluzione allegata al ricorso e del mancato approfondimento da parte del Tribunale degli esiti della denuncia che aveva determinato l’arresto dell’istante e la sua immediata assoluzione, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato per insussistenza del presupposto su cui è basato il rigetto delle misure alternative alla detenzione, poichè la P., già all’indomani del suo arresto, avvenuto il (OMISSIS), come presunta autrice del delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, fu assolta per non avere commesso il fatto con la predetta sentenza del Tribunale di Roma.

Ne discende la palese mancanza di motivazione del provvedimento di rigetto, adottato il 22 giugno 2010, senza aver verificato l’esito del predetto procedimento, già definito a favore della P. sette mesi prima della deliberazione dell’ordinanza impugnata, che, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale provvedere uniformandosi alla presente sentenza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-09-2011, n. 18777 Personale non docente

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Matera, G.M. dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del c.c.n.l. 26 maggio 1999. Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del c.c.n.l, 15 marzo 2001 sulla base del sistema della "temporizzazione", facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, da ritenere ancora vigente.

2- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, dall’Ufficio scolastico regionale della Basilicata e dall’Istituto professionale dei Servizi alberghieri di Matera, la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 25 novembre 2008 (notificata il 19 dicembre 2008), accoglieva l’impugnazione.

Riteneva la Corte del merito che:

a) in ordine all’interpretazione delle norme contrattuali applicabili nella specie si è registrato un profondo contrasto nell’ambito della giurisprudenza di merito;

b) la tesi maggiormente convincente appare quella sostenuta dal MIUR e dalle altre parti pubbliche;

c) in particolare è del tutto lineare l’impostazione secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 ha dettato una lex specialis per i dipendenti transitati, nella prima fase, nel nuovo ruolo di DSGA;

d) tale regime speciale, in quanto tale prevale sulle altre disposizioni contrattuali di carattere generale, ivi compresa quella agganciata al D.P.R. n. 399 del 1988;

e) nè può valere in contrario la clausola di salvaguardia delle precedenti norme contrattuali non espressamente abrogate o disapplicate prevista nell’art. 48 del c.c.n.l. del 26 maggio 1999, visto che la relativa operatività è condizionata alla compatibilità delle vecchie norme con il nuovo accordo contrattuale;

f) analogamente la clausola di salvaguardia di cui all’art. 19 del c.c.n.l. del 2001, ha fatto salve le disposizioni del c.c.n.l. del 1999 soltanto per quanto non previsto dal presente contratto;

g) la disciplina di cui al citato art. 8 è sicuramente incompatibile con la pregressa disciplina in materia di ricostruzione della carriera ed è anche del tutto autosufficiente e specifica e deve essere così valutato nel rapporto con la disciplina di cui all’art. 66 del c.c.n.l. del 1995;

h) in altre parole, è da ritenere che dalla lettura complessiva della normativa contrattuale si desuma che la fattispecie regolata dal combinato disposto dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.1. del 1995 (ove richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art 4) e dell’art. 142 del c.c.n.l. del 2003 è quella generale relativa all’inquadramento contrattuale del personale ATA, mentre la fattispecie contemplata dal combinato disposto dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e dell’art. 87 del c.c.n.l. del 2003 è quella specifica riguardante l’inquadramento contrattuale del personale ATA transitato nel profilo di DSGA, ai sensi dell’art. 34 del c.c.n.l. 26 maggio 1999;

i) la tesi del MIUR si pone anche perfettamente in linea con i principi di "contrattualizzazione" del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, in base ai quali alla fonte contrattuale è riservata la competenza esclusiva a determinare il trattamento economico dei dipendenti (vedi: D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2);

j) inoltre, l’interpretazione delle norme contrattuali di cui si tratta è anche conforme agli artt. 1362 e 1367 cod. civ.;

k) neppure si riscontra il prospettato contrasto con il principio di parità di trattamento contrattuale tra i dipendenti della P.A., garantito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art 45;

1) va, infatti, rilevato che le situazioni messe a confronto sono diverse, sicchè è del tutto ragionevole che siano disciplinate in modo differente;

m) tale differenziazione emerge chiaramente anche dalle norme contrattuali ove è stato definito l’aumento retributivo da attribuire ai nuovi DSGA (come risulta confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2007).

3- Avverso la suddetta sentenza Michele Giugliano propone ricorso per cassazione per un unico articolato motivo, resistono con controricorso il MIUR, l’Ufficio scolastico regionale della Basilicata e l’Istituto professionale dei (OMISSIS).
Motivi della decisione

1 – Sintesi del ricorso.

1.- Con l’unico motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art 360 c.p.c., nn. 3 e 5:

a) violazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13 dell’art. 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003 e dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995;

b) falsa applicazione degli artt. 8 e 19 del c.c.n.l. 15 marzo 2001;

c) violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Si sostiene che la Corte d’appello abbia violato la suddette disposizioni (contrattuali e legislative) perchè dalla loro lettura ha tratto l’erronea convinzione secondo cui con la soppressione della figura del Responsabile amministrativo e l’istituzione della figura del DSGA, nell’ambito del Comparto Scuola, sia stato creato di un nuovo e diverso profilo professionale, il cui trattamento retributivo deve essere regolato dal criterio della "temporizzazione" previsto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, derogatorio in pejus rispetto al criterio della "ricostruzione della carriera" previsto dalla disciplina generale dettata dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 cui rinvia il combinato disposto degli artt. 142 del c.c.n.l. del 2003 e 66, comma 6, del c.c.n.l. del 1995.

Ciò si porrebbe in contrasto con il parere del Consiglio di Stato n. 665 del 1996, in base al quale a partire dal 1997 le Amministrazioni pubbliche applicano il criterio della "temporizzazione" solo ai passaggi da Comparti diversi, mentre per i passaggi di ruolo, di qualifica o di livello all’interno dello stesso Comparto si applica il principio del computo dei servizi dì ruolo e pre-ruolo, previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art 4 citato (come si desumerebbe anche dalla circolare ministeriale n. 78 del 24 marzo 1999).

2- Esame del ricorso.

6 – Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata, infatti, è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte (ad essa successiva) che a più riprese ha esaminato le questioni ivi prospettate e alla quale il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 1 marzo 2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 21 marzo 2011, n. 6372; Cass. 23 giugno 2011, n. 13869).

1.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il c.c.n.l. 4 agosto 1995 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

8- Con il c.c.n.l. 26 maggio 1999 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado … (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31 agosto 2000, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l. 26 maggio 1999 richiede il diploma di laurea (tabella B); però, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

9.- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26 maggio 1999, si riferisce il citato art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, determinandone il trattamento retributivo dal 1 settembre 2000 nel seguente modo:

stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, inoltre, che la retribuzione così determinata viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

Il suddetto criterio della cosiddetta "temporizzazione" consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

10.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24 luglio 2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1 settembre 2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

11.- Questa è la normativa applicata dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1 settembre 2000 per gli inquadramenti nel profilo in oggetto operati "in sede di prima applicazione", normativa che, invece, secondo l’assunto della Corte d’appello (analogo a quello dei dipendenti interessati), dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione dlla vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

12.- La suddetta tesi richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del citato c.c.n.l. 24 luglio 2003, secondo cui nel Comparto Scuola continua a trovare applicazione l’art. 66, comma 4, del c.c.n.l. 4 agosto 1995.

In particolare, in base alla suddetta disposizione: restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, con vertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Le richiamate norme legislative (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante.

In particolare il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 (intitolato:

"Inquadramento economico -Passaggi di qualifica funzionale") al comma 13 dispone che: ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio dì ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970 n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

13.- Dalla complessiva lettura delle disposizioni della contrattazione collettiva che rilevano nella controversia si desume che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

14.- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il suddetto comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

Il comma 9 precisa poi che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica.

In altri termini, la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della disposizione in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Viceversa, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva: è proprio il criterio di immediata applicazione, primario e necessario al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche.

15.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, – che, come si è detto, fa salve le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni se più favorevoli – si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

16.- Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003).

Tale tesi, infatti, si pone in contrasto con l’art. 1362 cod. civ., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante.

Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l. 4 agosto 1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999 (secondo cui: le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto compatibili) e della "norma finale" di cui all’art. 19 dello stesso c.c.n.l. 15 marzo 2001 (per la quale: per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del c.c.n.l.

26.5.1999).

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 cod. civ., omettendo di considerare che:

a) lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8;

b) il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003 che come sottolineato anche nella sentenza attualmente impugnata – si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

16.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dal 1 settembre 2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dal 1 settembre 2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico.

Ciò si evince, in particolare, dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1 novembre 1998 e dal 1 giugno 1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15 marzo 2001.

Si è verificato dunque un breve vuoto normativo che è stato colmato, con giustificati effetti retroattivi, appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

17.- D’altra parte, in questa sede, non vengono neppure in considerazione possibili profili di contrasto del citato art. 8 del c.c.n.l. del 2001 con principi e norme inderogabili.

Infatti, i contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

D’altra parte, risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 c.c.n.l. del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

18. Giova, inoltre, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26 maggio 1999 – che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione – e l’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1 settembre 2000.

Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura dì un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla normativa collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

19.- Neppure appare censurabile la tesi in base alla quale è da escludere che la soluzione secondo cui le due ipotesi di arruolamento dei DSGA – quella generale e quella speciale di "prima applicazione" – sono da tenere separate, si ponga in contrasto con l’art. 1362 cod. civ. e l’art. 15 preleggi.

Tale tesi poggia sull’assunto secondo cui la contrattazione collettiva de qua deve essere interpretata nel senso di prevedere per i soggetti interessati alla suddetta "prima applicazione" una deroga tacita, peraltro temporalmente limitata, rispetto alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 e dal D.Lgs. n. 297 del 1994, n. 487.

Ebbene, tale assunto è del tutto conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è da riconoscere ampia efficacia derogatoria al contratto collettivo rispetto alla legge (dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 2, seconda parte come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, ora trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2) quando la legge non disponga in alcun modo circa i propri rapporti con successive norme di fonte collettiva, come accade nella specie (ctrg. ex: Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

3 – Conclusioni.

20.- In sintesi, tutte le censure sono da respingere, conformemente al principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia secondo cui, il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. del Comparto Scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso Comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

La Corte d’appello si è attenuta al suddetto principio e il ricorso va, pertanto, respinto.

La difficoltà delle questioni trattate, unitamente con le incertezze riscontratesi al riguardo nella giurisprudenza di merito e con la circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20039 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società indicata in epigrafe – in qualità di co-assuntore del concordato fallimentare G.W. – propose ricorso avverso il diniego oppostole dall’Agenzia, in considerazione dell’avvenuto decorso del termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, alla richiesta di rimborso (avanzata il 18.4.2005) dei crediti i.v.a. maturati dal Fallimento negli anni 1999, 2000 e 2001, riportati, nel quadro "15^" delle dichiarazioni quali importi richiesti a rimborso, ma non reclamati (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis) con la presentazione del modello "RV".

A fondamento del ricorso, la società deduceva che, in presenza di specifica richiesta di rimborso in dichiarazione, la mancata presentazione del predetto modello, configurando irregolarità meramente formale, non poteva precluderle il diritto al rimborso.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale; ciò sul presupposto che il richiamato termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 opererebbe per le richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, ma non per quelle di rimborso del credito d’imposta, in relazione al quale vigerebbe esclusivamente l’ordinario termine decennale di prescrizione.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria. In particolare deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 38 bis, comma 1, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, – ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 inapplicabile alla domanda di rimborso del credito i.v.a..

La società contribuente ha resistito con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ed ha depositato memoria.

Fissata per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso dell’Agenzia è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto assunto dalla società controricorrente, articolato in motivi specifici e corredati d’idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Quanto al merito, deve, in primo luogo, convenirsi con la ricorrente Agenzia che la decisione impugnata è certamente censurabile laddove afferma che il termine di decadenza di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, opera per le sole richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, e non anche per quelle di rimborso del credito d’imposta, esclusivamente assoggettate all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Va, invero, osservato che la giurisprudenza di questa Corte è, in proposito, consolidatamente attestata (cfr. Cass. 27057/08, 8461/05, 16477/04) sull’opposto principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo il quale alla domanda di rimborso del credito i.v.a. maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (in precedenza quella di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza.

Il principio, astrattamente condivisibile, non è, tuttavia, decisivo ai fini della soluzione del caso di specie.

Esso risulta, invero, affermato in relazione a fattispecie concrete riguardanti crediti i.v.a. non richiesti a rimborso in sede di dichiarazione (e ciononostante reclamabili, perchè, comunque, documentalmente attestati: cfr. C.G. 11.7.2002, in causa C-62/00, Liberexim BV, Cass. 22774/06, 2274/04) e solo a tali fattispecie si attaglia. Mentre la fattispecie qui esaminata è, invece, incontrovertitamente caratterizzata dal fatto che i crediti i.v.a. pretesi erano stati specificamente richiesti a rimborso, con inserimento nel corrispondente rigo del quadro "60^" delle correlative dichiarazioni, senza che, poi, si provvedesse, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis alla presentazione del modello "VR".

Ad avviso del collegio, la rilevata specificità della fattispecie concreta comporta che (nonostante la condivisibilità dell’evocato indirizzo giurisprudenziale), il ricorso dell’Agenzia deve ritenersi egualmente infondato.

La compilazione del quadro "60" della dichiarazione annuale i.v.a., nel rigo rubricato "importo di cui si richiede il rimborso" configura, infatti, inequivoca richiesta di rimborso del vantato credito d’imposta e formale esercizio del correlativo diritto (pur subordinato al controllo, da parte dell’agenzia, dei dati indicati in dichiarazione); mentre la presentazione del modello "VR" risulta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, (v., anche, la lettera e la rubrica della disposizione) adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che – una volta esercitato tempestivamente (in dichiarazione) – il diritto al rimborso non può più considerarsi assoggettato al termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (che incide sui soli crediti iva non chiesti a rimborso in dichiarazione e pur sempre suscettibili di rimborso), ma solo a quello di prescrizione.

L’impostazione è coerente con la giurisprudenza, in tema, sviluppata da questa Corte con riferimento alle imposte sui redditi. Al riguardo, risulta, infatti, consolidatamente affermato il principio secondo cui – qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta – non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato (attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica) l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 11444/11, 1154/08, 11832/02 e 11511/01).

L’impostazione non è, per converso, contraddetta dalle pronunzie di questa Corte richiamate nella memoria dell’Agenzia (Cass. 21053/05, Cass. 1935/99), che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limitano, condivisibilmente, a configurare l’adempimento in questione quale condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pongono quale conditio sine qua non del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta.

La soluzione appare, d’altro canto, imposta dalla normativa comunitaria. In tema di i.v.a., questa prevede, infatti, che gli Stati membri adottino le misure ritenute necessarie all’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento nonchè ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare frodi, ma – posto che per il principio di neutralità fiscale il diritto al ristoro dell’i.v.a. versata a monte costituisce fondamentale principio del sistema comunitario (cfr. C.G. 18.12.1997 nelle causa riunite C- 286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96) – tali misure non possono mai eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. C.G. 8.5.2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade e 27.9.2007, in causa C-146/05, Collèe); sicchè, soddisfatti gli obblighi sostanziali, il diritto al rimborso non può essere radicalmente cancellato in dipendenza dell’inosservanza di un obbligo formale, quale la mancata presentazione del modello "VR", del tutto idoneamente sanzionato, al fine del soddisfacimento di quegli obiettivi, con la meno grave sanzione dell’inesigibilità del credito d’imposta.

Alla stregua della considerazioni che precedono – previa correzione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c., u.c., nei termini sopra precisati – s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e le tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.