Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-09-2011, n. 32981 Lettura di atti, documenti, deposizioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 19.07.2010 la Corte di Appello di Milano confermava quella resa dal Tribunale della stessa sede il 19 giugno 2009 e con essa la condanna di P.R. alla pena di mesi due di arresto ed Euro 25000,00 di ammenda, perchè ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per aver occupato alle proprie dipendenze, quali operai edili, cinque lavoratori extracomunitari di nazionalità rumena sprovvisti di permesso di soggiorno. Fatti accertati in Cotogno il 25 luglio 2006.

La Corte distrettuale, così come il giudice di prime cure, poneva a sostegno della decisione gli esiti degli accertamenti eseguiti da parte del nucleo radiomobile di Lodi alla presenza di cinque individui di nazionalità rumena, colti mentre scaricavano materiale edilizio presso un istituto bancario ove avrebbero dovuto effettuare interventi edilizi per conto dell’impresa dell’imputato, nonchè le dichiarazioni testimoniali dell’operante U.. I cinque operai erano stati identificati mediante i rispettivi passaporti ed all’esito dei controlli era stato accertato che gli stessi erano sprovvisti di titolo di soggiorno in Italia. Gli stessi erano stati interrogati al momento del controllo e le relative dichiarazioni, secondo cui erano stati assunti dall’imputato come muratori tra il giugno ed il luglio di quell’anno, per Euro 10,00 all’ora e per un totale di otto/nove ore al giorno, sono state utilizzate dai giudicanti ai sensi dell’art. 512 c.p.p., dappoichè resisi i medesimi irreperibili.

2. Ricorre per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato, personalmente, illustrando quattro motivi di doglianza.

2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente difetto di motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’acquisizione ed all’utilizzo in dibattimento dei verbali di sommarie informazioni testimoniali ex art. 512 c.p.p., e per aver ritenuto sufficienti le ricerche dei testimoni e la dichiarazione della loro irreperibilità.

Denuncia, in particolare, il ricorrente che la dichiarazione di irreperibilità dei testi risulta eseguita in assenza di apprezzabile attività di ricerca ed in assenza di un minimo di diligenza da parte del P.M., sul quale incombeva l’onere della prova e che non ha provveduto alla loro citazione.

Di qui, secondo avviso difensivo, l’inutilizzabilità della disciplina di cui all’art. 512 c.p.p., ed in particolare delle dichiarazioni rese alla polizia dai testimoni a carico, i cui esiti risultanze risultano essere pressocchè runico sostegno probatorio della condanna.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia il ricorrente difetto di motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’acquisizione di dichiarazioni testimoniali rese in violazione dell’art. 195 c.p., comma 4, in particolare deducendo che:

– i giudicanti hanno posto a sostegno probatorio della condanna la testimonianza indiretta resa dall’agente U.;

– palese la violazione dell’art. 351 c.p.p., giacchè un agente di polizia ha deposto sul contenuto di dichiarazioni assunte da testimoni;

– non possono valere le argomentazioni della Corte territoriale secondo cui dette testimonianze non avrebbero assunto "pregnanza significativa". 2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, in particolare osservando che:

– il quadro probatorio delineatosi nel processo si sostanzia nelle dichiarazioni testimoniali dell’operatore di P.S. Uni e sulle s.i.t. rilasciate dagli operai rumeni agli operanti la sera stessa del loro controllo, le prime in violazione dell’art. 192 c.p.p., le seconde in violazione dell’art. 512 c.p.p.;

– palese la fragilità probatoria dell’accusa, tenuto conto che tutto si risolve in dichiarazioni de relato, fatte a tre anni di distanza dai fatti, chiamando in causa testi ormai scomparsi dalla scena e dichiarati irreperibili;

– del pari senza argomentazioni logiche risulta svalutato il contratto di subappalto esibito dall’imputato a riprova che, i lavori da eseguire presso la banca nelle cui vicinanze vennero controllati gli operai rumeni, erano stati affidati ad altra impresa (la "Dobrean Virgil" intestata a soggetto di nazionalità rumena) la quale aveva altresì assunto l’impegno delle assunzioni della mano d’opera necessaria, non certamente casualmente indirizzatasi poi, in concreto, verso connazionali;

2.4 Col quarto ed ultimo motivo di ricorso denuncia infine il ricorrente violazione dell’art. 2 c.p.p., là dove è stata dichiarata inapplicabile la norma in relazione all’avvenuto ingresso della Romania nell’Unione Europea.

Pur richiamando il ricorrente la nota sentenza di questa Corte a ss.uu. 2451/2007, si sostiene con tale motivo la tesi della sua inapplicabilità alla fattispecie, tenuto conto che sostanzialmente è venuto meno la possibilità di offesa al bene giuridico originariamente tutelato e con essa il disvalore sociale della condotta.

3. Giudica la Corte fondato il primo motivo di impugnazione nei termini che si passa ad esporre.

3.1 Giova sottolineare che, nel caso in esame, il giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato contestato si fonda sulle dichiarazioni di cinque operai rumeni, la cui presenza è stata legittimamente accertata dagli operatori di P.S. nei pressi del luogo ove gli stessi avrebbero dovuto prestare la loro manovalanza alle dipendenze dell’imputato, titolare di impresa edile.

Detti operai hanno infatti dichiarato agli operatori di P.S. che erano stati assunti dal ricorrente a certe condizioni, per svolgere mansioni di operai e dette dichiarazioni, in loro assenza, sono state acquisite al processo ai sensi dell’art. 512 c.p.p., eppertanto non nel contraddittorio dibattimentale dappoichè dai giudicanti ritenuto ciò impossibile in seguito all’irreperibilità dei testimoni. Tale il quadro fattuale e processuale sul quale il Collegio è chiamato a decidere.

3.2 Ciò premesso, giova richiamare il principio affermato dalla CEDU, il 13.10.2002, in procedimento Bracci c.o Italia, secondo il quale viola l’art. 6 par. 3 e 4 leti, d) e. eur. dir. uomo fondare la condanna esclusivamente su dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da una persona successivamente divenuta irreperibile e che l’imputato non abbia potuto esaminare o far esaminare in alcuna fase del procedimento.

E’ noto che nel nostro ordinamento positivo l’evocato principio trova la sua consacrazione costituzionale nell’art. 111 Cost., ai commi 2, 3 ed, in particolare. 4. La stessa suprema carta peraltro introduce al comma 5 la possibilità che la prova si formi anche al di fuori del contraddittorio, limitando tale evenienza processuale al consenso dell’imputato ovvero alla accertata impossibilità oggettiva di acquisirla in contraddittorio, ovvero ancora per effetto di provata attività illecita incidente sulla genuinità degli esiti del contraddittorio.

A tali principi costituzionali si ispira la disciplina positiva dell’art. 512 c.p.p., regolatore della presente fattispecie, in forza del quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, il giudice, a richiesta di parte, dispone la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, nè e divenuta impossibile la ripetizione.

3.3 I punti di diritto, pertanto, posti difensivamente e sul quale la Corte è chiamata ad esprimere la sua valutazione di legittimità è se, nel caso di specie, era o meno prevedibile che i cinque testimoni, cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, si sottraessero all’esame dibattimentale e comunque agli accertamenti processuali successivi alla loro identificazione di polizia e se, siffatta imprevedibilità, comunque ritenuta dai giudicanti, sia stata adeguatamente motivata.

Sono note infatti, al riguardo, le lezioni interpretative di questa Corte di legittimità, la quale, quanto al primo punto, ha reiteratamente stabilito il principio secondo cui, in tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto, a norma dell’art. 512 c.p.p., nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione sia imprevedibile, con riferimento al momento dell’assunzione della prima dichiarazione, ed oggettiva, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all’esame, perchè in tal caso non è configurabile l’ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l’art. 111 Cost., comma 5 (Cass., Sez. 6^, 08/01/2003, n. 8384) mentre, il relazione al secondo punto, ha sostenuto che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità(Cass., Sez. 4^, 08/11/2007, n. 842).

3.4 Orbene, annota la Corte che, per un verso, si appalesa oggettivamente elevato il pericolo di procurata irreperibilità da parte di soggetti extracomunitrari sprovvisti di permesso di soggiorno all’esito della loro identificazione e delle dichiarazioni testimoniali rese in tale occasione e che, per altro verso, nella sentenza impugnata, risulta del tutto omessa la motivazione in ordine alla ritenuta imprevedibilità della impossibilità a ripetere in dibattimento le testimonianze di accusa, connessa, tale imprevedibile impossibilità, alla semplice considerazione che i testi non sono stati rinvenuti nel domicilio indicato in atti e che risultava impossibile reperire quello attuale. Nulla, viceversa, dicono i giudicanti di merito quanto al necessario requisito della imprevedibilità di tale sopravvenuta impossibilità, requisito necessario per derogare al fondamentale principio della formazione in contraddittorio della prova di accusa.

4. Al fine di colmare, in piena libertà di giudizio, tale lacuna, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Ogni altra questione proposta dalla difesa istante rimane assorbita dall’accoglimento appena motivato.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34875

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto del 15.10.2010 S.C.P.L.M. denunciante nei confronti di B.C. per il reato di truffa, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 21.04.2010, con il quale il GIP presso il Tribunale di Torino aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale sopra indicato senza disporre l’udienza camerale, in quanto l’opposizione della parte offesa, pur se tempestivamente proposta, non era stata trasmessa al Gip;

inviata finalmente ma in ritardo l’opposizione, il Gip, con provvedimento del 29.09.2010, la respingeva perchè fuori termine;

la parte denunciante, lamenta che il ritardo degli uffici non poteva impedire di ritenere tempestiva la propria opposizione;

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta di un motivo fondato.

Va premesso che il Gip, pur avendo rilevato la violazione del contraddittorio, non aveva il potere di revocare il decreto di archiviazione, perchè tale potere non rientra nel vigente sistema processuale; (Cass. pen. Sez. 5, 05.07.2010 n. 35920).

Le eventuali doglianze nei confronti del medesimo decreto di archiviazione, per violazione del contraddittorio della persona offesa, possono essere fatte valere con il tempestivo ricorso per cassazione, come nella specie, (Cass. Pen. Sez. 6, 25.01.2011 n. 3414).

Il provvedimento con il quale il Gip ha pronunciato "de plano" l’archiviazione risulta censurabile per violazione del diritto al contraddittorio, atteso che la parte offesa aveva indicato le opportune e specifiche investigazioni suppletive, consistenti nell’acquisizione dell’originale della fattura oggetto di denuncia, sicchè il giudice doveva ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4 21.02.2008 n. 19476).

Nè tale conclusione può cambiare a causa del ritardo con il quale il Gip è venuto a conoscenza dell’opposizione proposta dalla parte offesa, perchè il ritardo dell’ufficio non può pregiudicare il diritto della parte offesa, per la quale occorre avere riguardo al tempestivo deposito dell’atto di opposizione, a nulla rilevando le eventuali disfunzioni nella trasmissione del medesimo all’interno degli uffici.

All’accertata violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 410 c.p.p., segue l’annullamento senza rinvio sia del decreto di archiviazione emesso in violazione del contraddittorio e sia del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Torino per esame dell’opposizione all’archiviazione proposta dalla parte offesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3953

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Svolgimento del processo

Nel febbraio del 2001 V.A. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Monza, tra gli altri, i tre odierni ricorrenti, chiedendo la condanna di S.E. e di B.C. al pagamento in suo favore della somma di oltre 700 mila Euro, nonchè la pronuncia di nullità per simulazione assoluta (ovvero di inefficacia ai sensi del disposto dell’art. 2901 c.c.) di 7 contratti di compravendita a firma dei predetti nella qualità di alienanti. Il giudice di primo grado accolse in parte la domanda di revocatoria.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto da E. e S.M., B.C., T.S.I., lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dai predetti appellanti (ad eccezione di S.M.) con ricorso per cassazione articolato in 4 motivi.

Resiste con controricorso, corredato da ricorso incidentale V. A..

Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3; motivazione omessa in parte qua.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se ad una obbligazione acceda un diritto o facoltà di opzione che consenta al debitore della prestazione di adempiere attraverso più modalità compreso quella in natura, sia o meno ammissibile, ricorrendone i presupposti, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in favore del creditore della prestazione.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, art. 2901 c.c. sotto diverso profilo.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Se gli atti di disposizione a titolo oneroso compiuti dal debitore recano alle ragioni del creditore pregiudizio pari o inferiore a quello che si sarebbe verificato in caso di fallimento, che abbia coinvolto gli stessi beni oggetto degli atti di disposizione, ricorra egualmente il requisito dell’eventus damni ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria.

I quesiti sono entrambi inammissibili per assoluta carenza dei requisiti essenziali richiesti da questa corte, con giurisprudenza ormai consolidata, quanto a forma e contenuto dei medesimi così come formulati a chiusura dell’esposizione di ciascuna delle ragioni di doglianza.

Questo giudice di legittimità ha più volte avuto modo di affermare, difatti, che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile, nella specie, ratione temporis), in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione concretamente sottoposta all’esame del collegio, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione nel caso di specie, oltre che in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197). Ed è stato ulteriormente precisato (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, chiedendosene apoditticamente una diversa applicazione interpretativa del tutto svincolata dai suoi presupposti di fatto (come nella specie), ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto;

non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice.

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione, onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

Sulla sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di motivazione da parte della Corte, ancora le sezioni unite di questa corte hanno specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma "chiara indicazione del fatto controverso" in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: la relativa censura deve contenere, cioè, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, (la Corte ha ritenuto che il motivo non fosse stato correttamente formulato in quanto, esattamente come nel caso che oggi occupa il collegio, la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente).

6558/08.

Violando patentemente tali principi, i quesiti così come formulati devono essere dichiarati inammissibili.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2691.

Il motivo, che si conclude con un quesito di diritto volto a contestare l’omessa ammissione di una consulenza tecnico-contabile, è palesemente infondato, costituendo ius receptum di questa corte regolatrice il principio secondo il quale la consulenza tecnica costituisce uno strumento di indagine e di conoscenza dei fatti attinenti al processo la cui disposizione (o la cui mancata disposizione) rientra tout court nelle facoltà discrezionali del giudice di merito, il cui uso non può essere in alcun modo oggetto di esame da parte della corte di legittimità se, come nella specie, correttamente motivato.

Il quarto motivo è del tutto inammissibile attesa la totale assenza del necessario quesito di diritto, essendo con esso lamentata una pretesa violazione di legge.

L’inammissibilità del ricorso incidentale consegue a sua volta, ipso facto, alla totale assenza del necessario quesito di diritto ed alla speculare assenza, quanto al denunciato vizio motivazionale, della necessaria indicazione del fatto controverso nelle forme, nei termini e nei contenuti poc’anzi ricordati.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La corte, decidendo sui ricorso riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile per difetto di quesiti il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1665Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che

– ritenuta la propria competenza a decidere in relazione alla iniziale fase del procedimento de quo tramite il quale si perviene alla negazione o alla concessione della cittadinanza italiana (v. ex multis T.A.R. Brescia 4114/10) e pur in relazione al fatto che il connesso silenzioinadempimento riguarda una fase del detto procedimento posta in essere da un organo periferico dall’Amministrazione statale – l’Amministrazione intimata stessa deve altresì fornire informazioni sull’andamento della richiesta di concessione di cittadinanza italiana di cui è causa;

Spese compensate per la presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, con definitività in rito, la propria competenza a decidere.

Invita la competente Amministrazione a fornire le informazioni del caso in modo specifico e dettagliato entro 60 giorni dalla data di notifica della presente o dalla data di ricezione in via amministrativa della stessa, se anteriore.

Manda la ulteriore trattazione della causa alla camera di consiglio del 4 aprile 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.