Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza 5 Ottobre 2010 , n. 20670 La locazione Racconta il tradimento agli amici? Separazione con addebito per il marito fedifrago

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 14 ottobre 2010, n. 21245
Svolgimento del processo
In accoglimento della domanda proposta con ricorso dell’11 febbraio 1999 da V.F. nei confronti del coniuga G.A., il Tribunale di Roma, con sentenza 4.4.2003, ha dichiarato la separazione con addebito al G. per violazione del dovere di fedeltà, nonché di assistenza e solidarietà familiare, ed ha posto a suo carico assegno di mantenimento della F. e per ciascuna delle figlie maggiorenni ma non ancora autosufficienti rispettivamente in Euro 2.000,00 ed Euro 1.100,00 mensili, oltre rivalutazione.
Di entrambe le statuizioni il G. si è doluto con appello proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma. In ordine all’addebito ha lamentato omessa ammissione delle prove da lui articolate, reiterandone la richiesta. Ha dedotto che la pretesa infedeltà ascrittagli dalla moglie non aveva trovato il necessario riscontro probatorio; che il suo comportamento infedele andava collocato in un momento successivo alla separazione di fatto; che comunque il fallimento dell’unione coniugale si era già verificato a causa della condotta della moglie che da tempo non gli aveva più prestato affetto né solidarietà morale e spirituale.
Ha chieste ridursi l’importo del contributo di mantenimento, lamentando che il primo giudice lo aveva stabilito sulla base di emolumento di dipendente del omissis comprensivo d’indennità di missione da lui percepita solo in caso di impiego della sua opera all’estero.
Con sentenza n. 1339 depositata il 23 maggio 2005 la Corte territoriale ha confermato la precedente decisione dando atto della cessazione della materia del contendere a far tempo dal 2 novembre 2004 in ordine alle condizioni economiche della separazione, tenuto conto della fissazione dell’assegno di mantenimento nell’udienza presidenziale, celebratasi nell’incardinata causa di divorzio.
A.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente, denunciando col primo motivo violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione, si duole della pronuncia d’addebito della separazione a suo carico. Assumendo l’esigenza di imprescindibile nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei coniugi e la crisi coniugale, sostiene che la relativa prova non può attingersi da mere presunzioni tratte da fonti indirette. Violando tale principio, consacrato nella giurisprudenza richiamata, la decisione impugnata omette accertamento ed esposizione dei fatti che diano conto del nesso tra il suo comportamento e il fallimento del matrimonio, ed affida la sua conclusione a mere presunzioni ed a prova indiretta. Non tiene conto altresì del fatto che egli anche dopo l’allontanamento dalla casa coniugale ha devoluto a favore dei familiari quasi per l’intero il suo stipendio e si è autodeterminato ad un’elargizione in loro favore di L. 54 milioni quattro mesi prima del suo allontanamento dalla casa coniugale.
La controricorrente ne deduce infondatezza rilevando che la sentenza conferma ricostruzioni ermeneutiche di assoluto fondamento giuridico, alla cui stregua ha valutato nel merito le risultanze istruttorie, da cui è emersa la condotta infedele del G. e la sua incidenza nel determinare la crisi coniugale.
Il motivo è inammissibile.
La decisione, presupposta l’esigenza in jure dell’accertamento del nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e crisi dell’unione familiare, asserisce che l’aver instaurato relazione extraconiugale deve presumersi causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza, né vale ad escluderne la rilevanza la sua possibile qualificazione in termini di reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile la compensazione di responsabilità nei
rapporti familiari. In concreto ed in punto di fatto la relazione intrattenuta dal G. con altra donna, provata per testi, e resa pubblica, causò il fallimento del matrimonio e precedette di poco il suo allontanamento dalla residenza coniugale, ulteriore atto contrario ai doveri del matrimonio, cui seguì la non comunicazione alle sue familiari del suo nuovo recapito. Ha evidentemente fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. anche Cass. n. 8512/2006).
La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento del G., pacificamente gravemente lesivo dei suoi obblighi coniugali, e la sua efficacia causale nel provocare la crisi del suo matrimonio con la F..
Ha sottolineato che la relazione extraconiugale, di cui lo stesso G. aveva diffuso notizia nell’ambiente degli amici comuni, aveva consolidato una crisi che già effettivamente si era manifestata, ma aveva anche determinato definitivamente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L’abbandono della casa familiare, che anch’esso di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e sufficiente motivo di addebito della separazione, ha portato alfine all’impossibilità della convivenza – cfr Cass. n. 17056/2007 -. I fatti, dunque, determinarono l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio e la fine del matrimonio.
Il ricorrente, che smentisce tale ricostruzione, avrebbe dovuto provare che il suo comportamento fosse stato indotto da quello della moglie, ovvero che l’abbandono fosse intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. Ma queste evenienze, del cui omesso esame ora si duole, sono state escluse dalla Corte di merito che ha dato conto, con motivazione adeguata e puntuale, della ricostruzione della relazione fra i due coniugi, senza affatto trascurare la valutazione degli addebiti mossi dal G. alla consorte, che ha ritenuto ininfluenti perché sono rimasti indimostrati, stante la genericità delle istanze istruttorie all’uopo formulate.
In conclusione, la decisione della Corte romana, che non ha mancato di sottolineare che la notorietà della relazione di cui si tratta è stata peraltro pregiudizievole per la dignità della F., si fonda su valutazione di fatto, esposta con motivazione logica e scevra da errori logico-giuridici, ed è perciò insindacabile.
Col secondo motivo il ricorrente ascrive ai giudici del gravame error in judicando e violazione degli artt. 156 c.c. e 5 comma 6 l. n. 898/1970 e 100 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle disposizioni di carattere economico a seguito del provvedimento presidenziale che, nell’incardinata causa di divorzio, ha fissato l’assegno divorzile ed il contributo di mantenimento per le figlie. Assume che le misure economiche sono di natura diversa, sicché il contributo di divorzio non elimina l’interesse alla modifica dell’assegno di separazione che perde efficacia solo con la sentenza di divorzio.
La resistente replica al motivo deducendo carenza d’interesse alla pronuncia.
Il motivo è privo di fondamento.
Com’è noto, l’art. 4 della legge n. 898 del 1970, anche nell’attuale formulazione, conferisce al presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Non è peraltro dubitabile che, attenendo detto potere anche ai rapporti patrimoniali ed essendo in atto al momento dell’intervento del presidente in sede di giudizio di divorzio il regime di separazione, la norma in esame comporti l’attribuzione a detto giudice della facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria quelle misure che si rendano indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando la liquidazione medio tempore di un emolumento mensile in suo favore, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura diversa (v. sul punto Cass. 1991 n. 12034).
Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti.
L’impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi.
La decisione impugnata si colloca in questo tracciato ed è quindi corretta.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie fino alla indicata data del 2 novembre 2004, lamentando omesso esame della sua effettiva capacità reddituale, desumibile dalla comprovata proprietà di due appartamenti in omissis, l’uno in via omissis, l’altro in comunione col fratello in via omissis di notevole valore, di cinque appezzamenti di terreno in omissis, di un appartamento in palazzo omissis, il cui valore si era chiesto di provare a mezzo C.T.U. Deduce omesso riferimento al fatto che uno solo dei fondi ha fruttato un capitale di Euro 220.000,00 desumibile dal preliminare in atti, nonché al fatto che la denuncia fiscale prodotta dalla moglie indica terreni del valore di circa Euro 500.300,00, ed infine ad un lascito testamentario di cui ella ha beneficiato in Euro 103.000,00.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha sostenuto che le circostanze di fatto evidenziate – nuda proprietà della casa di via omissis, proprietà dei cinque terreni in omissis, e lascito testamentario – rappresentano circostanze sopravvenute valutabili al più in sede di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.
Tale conclusione è evidentemente affetta da errore di diritto.
La domanda di revisione prevista dalla citata disposizione processuale è infatti improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poiché mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto, difettando del suo presupposto – v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n. 5861/2002, n. 16398/2007 -. Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione la possibilità di correlare l’ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, “anche eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda”. Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva. Per quel che rileva, ciò imponeva alla Corte di merito di esaminare ogni elemento che potesse incidere sulla misura dell’assegno, sino alla data in cui è stato assunto il provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio.
Questo errore non è stato censurato. La doglianza in esame indirizza critica al tessuto motivazionale che sorregge l’esame delle emergenze istruttorie, mirando peraltro palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna censura, in quanto non ne coglie il senso, alla ratio sottostante che, come si è rilevato, è errata in jure.
Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 170 d.p.r. n. 18/1967 e 156 comma 2 c.c. e si duole del fatto che la Corte territoriale ha considerato l’indennità di servizio, che non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero, che è stata percepita solo successivamente al trasferimento da omissis a omissis ed allo stato a omissis, unitamente allo stipendio, quale elemento determinante la misura dell’assegno per la moglie e le figlie.
La resistente deduce infondatezza del motivo.
Il motivo è infondato.
La questione è stata risolta da questa Corte – Cass. 19527/2003, n. 4531/2010 – che ha stabilito che “ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell’indennità di servizio all’estero attribuita ai diplomatici a norma dell’art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all’estero, trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l’assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all’estero, dall’art. 171-bis del d.lgs. n. 62 del 1998, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all’obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata”. A questo enunciato, che pienamente condiviso s’intende confermare, la decisione impugnata ha prestato adesione avendo preso in considerazione l’indennità di servizio e non già il diverso assegno per oneri di rappresentanza. In parte qua, del resto, la decisione non è stata fatta segno d’impugnazione.
Il motivo deve perciò essere rigettato.
Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.c. e dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 445 c.c. ed all’art. 3 Cost.. Sostenendo la non retroattività della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, censura l’impugnata statuizione nella parte in cui ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla modifica della misura dell’assegno disposta dal g.i., rispetto a quella fissata precedentemente con provvedimento presidenziale.
Il motivo è infondato.
Ed invero la Corte di Appello ha correttamente rilevato che l’incarico del G. a omissis, che aveva comportato la percezione di una indennità di missione pari a circa Euro 17.000,00 mensili, risaliva al omissis e che pertanto legittimamente la sentenza del primo giudice aveva fatto decorrere la spettanza dell’assegno nella misura complessiva di Euro 4.200,00, superiore a quella fissata nei provvedimenti interinali, al omissis.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 26158 del 2011 Misura cautelare per peculato applicata a un notaio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2010, il Tribunale di Firenze, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 12 novembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di (…) in relazione al reato di peculato continuato ascrittogli, commesso nell’ambito della sua attività professionale di notaio, essendosi egli reiteratamente appropriato dell’equivalente in denaro di cambiali ricevute per la riscossione da istituti di credito in (…) tra il dicembre del 2008 e il dicembre del 2009.
Analoga misura era stata in precedenza applicata con ordinanza del G.i.p. del 14 luglio 2010; e successivamente revocata con ordinanza del 29 luglio 2010 per il venir meno delle esigenze cautelari, avendo (…) reso sostanziale confessione ed essendo egli stato interdetto dalla professione notarile, con ritiro del relativo sigillo e la presa in consegna dello studio e dei documenti da parte di altro notaio delegato dal Consiglio notarile di Firenze. Ne derivava, secondo detta successiva valutazione del G.i.p., che (…) fosse impedito di fatto dal compiere atti tipici del notaio e in particolare che egli potesse reiterare ulteriori condotte di peculato, avendo gli istituti di credito revocato le convenzioni con il suo studio. Nella ordinanza di revoca della misura cautelare si dava atto che il (…) aveva ammesso di frequentare ancora lo studio per consulenze gratuite di tipo immobiliare o testamentario a favore di clienti già conosciuti; condotta che si riteneva non ricadere nell’ambito del provvedimento di interdizione e che comunque non poteva portare alla consumazione di ulteriori fatti di peculato analoghi a quelli che cui si procedeva a suo carico.
Successivamente era venuto in luce che (…) contrariamente a quanto da lui asserito, si era stabilmente servito di due colleghi compiacenti, ai quali veicolava propri clienti, che si limitavano alla formale sottoscrizione di atti da lui predisposti, essendo egli di fatto presente alla formazione degli atti, e che tale attività non era affatto svolta gratuitamente, tanto che (…) emetteva fatture per “consulenze” a favore dei colleghi, regolarmente pagate e che talvolta i clienti emettevano assegni con beneficiario in bianco consegnandoli direttamente a lui.
Tali circostanze conducevano alla nuova applicazione della misura cautelare, avendo il G.i.p. ritenuto, nella ordinanza del 12 novembre 2010, che esse, seppure non direttamente omogenee rispetto alle condotte di peculato contestate, concretavano il pericolo che (…) già condannato per fatti di violazione delle norme in materia fiscale, simulazione di reato, falsità in atto pubblico, potesse reiterare reati in danno di soggetti che venissero in contatto con lui nell’ambito della sua attività professionale. Inoltre, le esigenze cautelari avevano ripreso concretezza a seguito della cessazione dell’efficacia del provvedimento di interdizione dalla professione, a partire dal 3 novembre 2010.
Si riteneva conclusivamente necessario, per fare fronte a dette esigenze, il ripristino della misura cautelare domiciliare.
2. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame esprimeva condivisione alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
3. Ricorre per cassazione (…) con atto sottoscritto personalmente nonché dal difensore avv. (…).
3.1. Denuncia con un primo motivo la violazione dell’art. 299 c.p.p., e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, rilevando che erano tuttora attuali gli elementi di fatto che aveva condotto in precedenza alla revoca del provvedimento cautelare, costituiti sia dal ritiro del sigillo notarile sia dalla revoca da parte degli istituti di credito delle convenzioni relative all’attività di protesto dei titoli cambiari. Dunque, (…) privato inoltre anche della smart card necessaria per le operazioni notarili, era tuttora impossibilitato a compiere atti tipici del notaio.
3.2. Con un secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 348 c.p. e dell’art. 274 c.p.p., il ricorrente osserva, richiamando anche un orientamento giurisprudenziale, che l’attività di consulenza contrattuale o fiscale non poteva certamente essere compresa in quella tipica della professione notarile, come del resto, sia pure contraddittoriamente, riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata, secondo cui (…) aveva emesso fatture per consulenze non previste dall’ordinamento notarile. Ne conseguiva che l’ordinanza si era basata sulla prospettazione di un reato, quello di cui all’art. 348 c.p. che non solo non era giuridicamente configurabile, essendo detta attività di consulenza non specifica della professione notarile e neppure di altra professione, ma che non poteva costituire base, stanti i limiti edittali, per l’adozione di un provvedimento cautelare.
3.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia sotto altro aspetto la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. e), c.p.p., osservandosi che il pericolo di reiterazione delle condotte contestate doveva ritenersi insussistente per le ragioni già dette e che comunque le fatture emesse (…) per la consulenza prestata si riferivano a periodo precedente alla ordinanza del 14 luglio 2010 con la quale era stata emessa per la prima volta la misura cautelare. Da allora non erano sopraggiunti elementi nuovi, e comunque illegittimamente con la nuova misura cautelare si tenderebbe a impedire (…) un’attività, estranea alle funzioni tipiche del notaio, finalizzata a soddisfare esigenze elementari di vita sue e del suo nucleo familiare.
3.4. Con un quarto motivo, sotto ulteriore profilo, denuncia la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. e), c.p.p., rilevando che impropriamente si richiamano nella ordinanza impugnata precedenti penali che o sono venuti meno a seguito di giudizio revisione della condanna (frode fiscale) o non sono della stessa indole dei reato di peculato (falsi in atto pubblico).
3.5. Infine denuncia la violazione dei principio dì presunzione di non colpevolezza garantito dall’art. 27, comma secondo, Cost., e dall’art. 6, n. 2 della CEDI), che impediscono ogni forma di restrizione della libertà personale in funzione di anticipazione della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso appare fondato.
2. Le condotte considerate dall’ordinanza con la quale è stata ripristinata la misura carceraria, stando allo stesso contenuto argomentativo dell’ordinanza impugnata, non hanno nulla a che fare con quelle per il quale (…) è stato sottoposto a procedimento penale e sottoposto a misure dì coercizione personale.
3. Tali ulteriori condotte riguarderebbero attività professionali abusivamente esercitate, integranti in ipotesi il reato di cui all’art. 348 c.p., per il quale, a norma dell’art. 280 c.p.p., non sono adottabili misure di coercizione personale; mentre il procedimento penale che viene qui in considerazione attiene a fatti di peculato continuato appropriazione del denaro ricevuto in riscossione di cambiali affidate (…) da istituti di credito che non solo non risultano essere stati reiterati, ma che nemmeno allo stato lo potrebbero, stante l’accertata revoca da parte degli istituti di credito delle convenzioni con il suo studio, che non risulta essere stata superata da fatti nuovi.
4. Mancando del tutto, quindi, i pericula libertatis rappresentati nell’ordinanza impugnata, questa deve essere annullata senza rinvio, con conseguente liberazione dell’imputato se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Depositata in Cancelleria il 05.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-02-2011, n. 3857 Pensione di anzianità e vecchiaia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto dell’odierno intimato alla trasformazione dell’assegno – pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ritenendo maturato il requisito contributivo prescritto per quest’ultima prestazione in base al rilievo che ai contributi effettivi già accreditati andavano sommati i contributi figurativi spettanti per il periodo di godimento del trattamento di invalidità; ha ritenuto, altresì, che il ricorrente avesse diritto a conservare l’importo di tale trattamento in applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, ultimo periodo, ai sensi del quale l’importo della pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello della pensione già in godimento.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso basato su due motivi. Il pensionato non si è costituito.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo l’INPS denuncia violazione o falsa applicazione del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 conv. nella L. 6 lulgio 1939, n. 1272, e della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, commi 6 e 10, nonchè del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8 conv. nella L. 11 novembre 1983, n. 638, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 (tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Premesso che l’assicurato è titolare di una pensione di invalidità acquisita in base alla normativa precedente la L. n. 222 del 1984 (in questi termini, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto equiparabile la detta pensione all’assegno regolamentato dalla L. n. 222 del 1984 quanto alla possibilità di fruire della contribuzione figurativa per il periodo del relativo godimento, ai fini della integrazione del requisito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia.

2. Nel secondo motivo, con denuncia di violazione o falsa applicazione della L. n. 22 del 1984, art. 1, comma 10, del D.L. n. 463 del 1983, art. 8 conv. nella L. n. 638 del 1983, nonchè del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, (tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), l’INPS sostiene che sentenza impugnata è giuridicamente errata anche nella parte in cui ha ritenuto che il diritto alla trasformazione in pensione di vecchiaia implichi il diritto a conservare (se più favorevole) l’importo del trattamento di invalidità in godimento, anche nel caso in cui quest’ultimo sia una pensione di invalidità ex R.D.L. n. 636 del 1939. 3. Il ricorso, i cui motivi, all’evidenza tra loro connessi, si trattano congiuntamente, è fondato.

4. Osserva la Corte che la sua più recente giurisprudenza esclude, per i titolari di pensione di invalidità acquisita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 – pensione della quale, incontestatamente, è titolare l’odierno intimato -, l’applicabilità della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, (norma, quest’ultima, espressamente riferita all’assegno di invalidità di nuova introduzione), sia nella parte in cui detta norma consente di incrementare i contributi effettivamente versati con quelli figurativamente accreditati, sia nella parte in cui stabilisce che la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia opera "automaticamente" (ovviamente in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione prescritti per la pensione di vecchiaia) in coincidenza con il compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia.

5. Sotto il primo profilo, va richiamata la sentenza n. 18580 del 2008 (seguita da Cass. n. 5646 del 2009, n. 9175 del 2010 e numerose altre conformi), la quale, superando motivatamente l’orientamento espresso nella sentenza n. 2875 del 2008 (posta dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione) ha affermato il seguente principio di diritto " La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti". 6. Sotto il secondo profilo si è osservato che la mancanza di un’apposita previsione di legge che espressamente contempli l’"automatica" conversione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità al compimento dell’età pensionabile deve interpretarsi non già come una omissione del legislatore, bensì come (intenzionale) riconoscimento all’assicurato – libero di valutare i vantaggi (e i possibili danni) economici che potrebbero derivargli dalla sostituzione della prestazione di cui è titolare (ben più favorevole dell’assegno, segnatamente per il suo carattere sostanzialmente definitivo e reversibile ai superstiti) – della facoltà di richiedere la conversione in parola; in altri termini, nel riconoscergli uno specifico diritto di opzione, che non può che essere conseguente a una sua domanda in tal senso. Dal che la conseguenza che la trasformazione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità è subordinata a una specifica domanda del suo titolare ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima (cfr. Cass. n. 622 del 2005, n. 855 del 2006, n. 4392 del 2007, n. 2879 del 2008 n. 11699 del 2008, n. 24772 del 2009, n. 6434 del 2010).

7. Tale essendo la lettura che è stata data della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, e che il Collegio pienamente condivide, non può che concludersi nel senso che la richiesta di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non implica il diritto dell’assicurato (invece riconosciuto dalla norma in esame in caso di conversione dell’assegno) a conservare l’eventuale più favorevole importo economico della prestazione di cui è titolare;

per il che la pensione di vecchiaia, conseguita come effetto della trasformazione, può essere di importo inferiore a quello della prestazione precedentemente goduta. La previsione di irriducibilità dell’importo dell’assegno di invalidità è, invero, intimamente connessa a quella di conversione "automatica" della prestazione in parola e non ha quindi ragion d’essere nel caso di una trasformazione del titolo rimessa alla facoltà dell’assicurato e dunque da costui liberamente scelta e voluta.

8. In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: "La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione (non potendo essere utilizzati, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa) ed opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato, conseguendone che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non da titolo alla conservazione (se più favorevole) del trattamento economico in godimento". 9. A questo principio non si è attenuta la sentenza impugnata che, pertanto, deve essere cassata, mentre la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 aprile 2009 e depositato il 15 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato i 2 provvedimenti di revoca di Autorizzazione e diffida alla immediata rimozione, relativi alla installazione di Cartelli Pubblicitari, entrambi datati 12 febbraio 2009 (e privi di numero di protocollo) a firma del Direttore del Servizio Trasporti e Viabilità della Provincia di Milano, notificati in data 20 febbraio 2009.

Avverso i predetti atti vengono dedotte le censure di violazione di legge in relazione agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990, di carenza e difetto di istruttoria.

La Provincia avrebbe omesso di adottare gli atti necessari affinché fosse garantita la partecipazione procedimentale della ricorrente in sede di emanazione degli atti gravati con il presente ricorso. Nemmeno il preavviso di rigetto, da intendere quale adempimento di carattere non puramente formale, sarebbe stato adottato, impedendo alla ricorrente la necessaria interlocuzione e costringendola a proporre ricorso giurisdizionale.

Inoltre viene eccepito l’eccesso di potere per erroneità e incongruità della motivazione.

I provvedimenti di revoca si fonderebbero sulla circostanza che non si sarebbe proceduto al pagamento del canone per l’anno 2008, pur non rivenendosi alcun obbligo di legge in tal senso, stante l’assenza di riferimenti normativi nei provvedimenti impugnati, o una specifica prescrizione negli atti autorizzativi revocati.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 721/2009 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Con la prima censura di ricorso si sostiene che sarebbero state violate le prescrizioni in relazione all’adozione dei provvedimenti amministrativi, sia in quanto non sarebbe stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento alla ricorrente, sia per la mancata adozione del preavviso di rigetto.

2.1. La censura è infondata.

Nelle premesse dei provvedimenti impugnati si fa riferimento alle comunicazioni del Settore Tributi della Provincia, datati 10 febbraio 2009, con cui è stato comunicato il mancato pagamento del canone per l’anno 2008. Oltre a ciò, la Provincia di Milano, in sede di produzione documentale, ha segnalato come, in data 13 ottobre 2008, sia stato spedito alla ricorrente un sollecito di pagamento per il corrispettivo legato ai cartelli stradali (all. 4 della Provincia).

Pertanto, un procedimento amministrativo è stato avviato e la ricorrente ha avuto la possibilità di intervenire nello stesso e far valutare gli elementi in suo possesso.

2.2. Ciò determina il rigetto della censura.

3. Con la seconda censura si evidenzia come i provvedimenti di revoca si fonderebbero sulla circostanza che non si sarebbe proceduto al pagamento del canone per l’anno 2008, pur non rivenendosi alcun obbligo di legge in tal senso, oppure una specifica prescrizione negli atti autorizzativi revocati.

3.1. La doglianza non è meritevole di accoglimento.

A giustificazione della revoca, nel preambolo dei provvedimenti impugnati, si adduce il mancato pagamento del canone per l’anno 2008, come prescritto chiaramente in sede di rilascio delle autorizzazioni alla installazione dei cartelli stradali (all. 1 e 2 della Provincia). Infatti, nel preambolo delle predette autorizzazioni rilasciate alla ricorrente, si evidenzia come il mancato pagamento di ogni annualità avrebbe comportato la revoca del’autorizzazione.

Non essendo contestata la circostanza del mancato adempimento delle proprie obbligazioni da parte della ricorrente, non può che rigettarsi anche tale censura.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Milano nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.