Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 11-11-2011, n. 41060

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Svolgimento del processo

M.F.E. ricorre, per il tramite del difensore avv. G. Calabrò, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina in data 27-9-2010, che, confermando quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 27-7-2009, lo ha ritenuto responsabile di concorso nei reati di furto aggravato di ingenti quantità di materiali inerti prelevati dall’alveo di un torrente, e di modificazione dello stato dei luoghi, e nelle contravvenzioni rispettivamente edilizia e ambientale.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle aggravanti del numero delle persone e dell’esposizione alla pubblica fede, in relazione al reato di furto.

Con il secondo si deducono gli stessi vizi in relazione all’art. 632 c.p. sul punto della modificazione dello stato dei luoghi, da escludere per l’esigua quantità del materiale inerte asportato.

Con il terzo motivo gli stessi vizi sono dedotti in relazione all’art. 240 c.p., per la non strumentalità al reato dei mezzi confiscati, utilizzati solo occasionalmente.

Motivi della decisione

Manifestamente infondata è in primo luogo la pretesa del ricorrente di escludere l’aggravante del numero delle persone perchè il numero dei coimputati, dovuto al numero dei mezzi coinvolti, non avrebbe determinato una maggior pericolosità dell’azione.

La tesi prospettata trascura di considerare che il numero degli automezzi che avevano concorso al prelievo dei materiali inerti, e il relativo contributo fornito dai conducenti degli stessi, hanno avuto inevitabili ricadute sui quantitativi di materiale asportato e sui tempi dell’asportazione, quindi sulla complessiva entità del fatto, aumentandone la gravità e conseguentemente il disvalore.

L’aggravante contestata risulta dunque pienamente integrata.

Del pari integrata è quella della destinazione delle cose sottratte alla pubblica utilità, la cui sussistenza il ricorrente nega con esclusivo riferimento alla esposizione alla pubblica fede.

Infatti, per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, l’asportazione della sabbia o della ghiaia,dal lido del mare o dal letto dei fiumi, determina la configurabilità concorrente di entrambe le aggravanti, giacchè il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la fruibilità dei lidi marini o la pubblica utilità dei fiumi (Cass. 16894/2009, 26678/2009).

Pure manifestamente infondata è la dedotta violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 632 c.p.. Infatti la sussistenza della modificazione dello stato dei luoghi, che il ricorrente contesta per l’esigua quantità del materiale inerte asportato, è stata correttamente ancorata, nella sentenza oggetto di ricorso, alla circostanza che l’area del torrente interessata dall’asporto, è pari ad almeno 100.000 mq.

Ugualmente immune da censure è, da ultimo, la confisca dei mezzi meccanici utilizzati per commettere il reato. Infatti il nesso pertinenziale tra i primi ed il secondo, e quindi la probabilità della reiterazione dell’attività punibile, è nella specie evidenziato dalla significativa circostanza, che le sentenze di merito non hanno mancato di sottolineare, che una delle pale meccaniche usate era stata già utilizzata circa un anno prima per analoga attività delittuosa. Il che è indicativo dell’asservimento al reato, nel senso di effettiva probabilità del ripetersi di esso (Cass. 24756/2007), di tutti gli automezzi dei quali è stata disposta la confisca. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2012, n. 10182 Vendita di immobili

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 23 aprile 2009 ha confermato quella in data 20 marzo 2003 del Tribunale, che aveva condannato il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) ed il comune di Messina in solido al risarcimento del danno liquidato in Euro 465.988,73 per l’abusiva occupazione ed irreversibile trasformazione nel febbraio 1989, in mancanza di procedimento ablativo perchè carente della dichiarazione di p.u., di un terreno di proprietà di L. e R.M.C., nonchè di S., A. ed Is.Al. ubicato nel locale villaggio (OMISSIS) (in catasto al fg.152, part. 90), rilevando (per quanto qui ancora interessa): a) che il risarcimento era stato liquidato con riferimento alla data di occupazione del terreno; ragion per cui alle proprietarie non spettavano somme più elevate del suo valore venale non avendo le stesse provato di avere subito un danno maggiore nè per l’iniziale apprensione dell’immobile, nè per il fallimento delle trattative in ordine alla sua cessione; b) che il valore venale di L. 120.000 mq. era stato accertato dal ct. in primo grado e confermato dalle parti nelle trattative intercorse prima del giudizio.

Per la cassazione della sentenza, il CNR ha proposto ricorso per due motivi; il comune ha depositato controricorso con cui ha aderito al ricorso principale. Hanno presentato altresì controricorso sia R.L. che gli altri comproprietari, i quali ultimi hanno formulato ricorso incidentale per tre motivi.

Motivi della decisione

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che il comune di Messina, malgrado nel proprio controricorso abbia insistito sulla propria estraneità all’occupazione abusiva del fondo R., si è poi limitato ad aderire ai motivi di ricorso del CNR, non ha formulato i quesiti di diritto a sostegno della censura, e nelle conclusioni ha chiesto soltanto "l’accoglimento del ricorso principale" del Consiglio nazionale delle Ricerche; per cui nessuna statuizione va emessa sulla doglianza in tal modo formulata.

Con il primo motivo del ricorso principale, il CNR, deducendo difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere acriticamente recepito la valutazione del fondo compiuta dal c.t.u. che lo aveva sopravvalutato, senza prendere in esame le critiche rivolte a dimostrare che per la diversa morfologia dell’immobile, il valore risultava sensibilmente inferiore a quelli viciniori.

Con il secondo motivo estende la censura al mancato rinnovo della c.t.u., più volte richiesta nel giudizio di merito, sulla quale nessuna risposta aveva dato la sentenza impugnata, disattendendo il principio giurisprudenziale che, allorquando si formulano rilievi tecnici alla sentenza dì primo grado e si chiedano approfondimenti tecnici, il giudice di appello è tenuto a motivare la sua scelta negativa.

Per converso R.M.C. e gli I., con il primo motivo del ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ. si dolgono che non sia stato recepito il più elevato valore di L. 140.000 mq. attribuito dalla stessa Corte di appello ad altra porzione del terreno in base a due distinte consulenze : richiamando i valori attribuiti dalle parti ad un tentativo di accordo che proprio per la sua natura non poteva essere preso in considerazione anche perchè si riferiva all’anno 1986.

Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate.

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata sul principio che in tema di ricorso per Cassazione per vizio di motivazione la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia sostanzialmente basato il proprio convincimento sull’accertamento tecnico eseguito in primo grado, non può limitarsi a censure apodittiche d’erroneità e/o inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice "a quo"; ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, ed il carattere limitato di tale mezzo dì impugnazione, è tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità ed adeguatezza al fine di consentire l’apprezzamento causale del difetto di motivazione, richiamando le difese svolte al riguardo e disattese dal giudice, riportando per esteso le pertinenti parti della consulenza tecnica ritenute insufficientemente od erroneamente valutate, e svolgendo concrete e puntuali crìtiche alla contestata valutazione. Laddove nel caso il CNR si è limitato al generico addebito alla c.t.u. (ed alla sentenza impugnata) di non aver tenuto conto della morfologia del terreno occupato, che a suo dire ne avrebbe ridotto il valore del 50% senz’altra indicazione; e senza specificare neppure da quali accertamenti dell’ausiliario aveva tratto la conclusione che dette condizioni morfologiche non erano state tenute in alcuna considerazione: anche perchè i ricorrenti incidentali hanno trascritto parte della relazione nella quale il consulente ha ritenuto di discostarsi dalla valutazione compiuta da una precedente decisione della Corte di appello, proprio a causa "della superficie più o meno estesa, dell’ubicazione, della configurazione, della natura fisica, nonchè della giacitura (terreno in declivio).." del fondo occupato e del raffronto con quello precedente stimato invece in L. 140.000 mq.

E tale raffronto recepito dalla sentenza impugnata ne ha esaurito l’obbligo di motivazione circa la ragione per cui non è stato condiviso quest’ultimo valore, che d’altra parte, a giudizio della Corte ha trovato ulteriori riscontri sia nel parere reso dalla Commissione di congruità del CNR, sia nelle valutazioni prospettate dalle stesse parti, non pervenute ad un accordo proprio perchè i R. con nota del 23 febbraio 1990 ne avevano indicato il prezzo di mercato in L. 120.000 mq., poi effettivamente accolto da entrambi i giudici di merito.

Nelle loro censure, con le quali contraddittoriamente si limitano ad invocare la precedente decisione della Corte di appello di Messina, senza neppure indicare alcuna illogicità nel raffronto compiuto dal consulente con il terreno oggetto di quest’ultima stima, non è riscontrabile, quindi, neppure la mancanza od insufficienza di motivazione dagli stessi lamentata, mentre le diverse valutazioni in fatto prospettate con la doglianza non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, nel quale le valutazioni operate dal giudice del inerito dei fatti e delle risultanze probatorie non sono censurabili, ove il convincimento dello stesso giudice sia – come nel caso di specie – sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui essi si dolgono che nessun indennizzo sia stato loro attribuito per la detenzione del fondo anteriore o successiva al provvedimento di occupazione, una volta che quest’ultimo è stato (anche su loro richiesta) disapplicato dai giudici di merito, perchè mancante della dichiarazione di p.u.

dell’opera che doveva costituirne il necessario presupposto; e che essi non hanno chiesto la restituzione del bene, come pure era loro consentito dall’art. 2058 cod. civ., ma hanno optato per il suo controvalore determinato alla data della sua irreversibile trasformazione che la Corte di appello ha fatto coincidere proprio con la data di apprensione del terreno da parte del CNR:perciò più non potendo pretendere in aggiunta all’equivalente del bene anche i frutti perduti per il successivo godimento dello stesso. Infondato è infine anche l’ultimo motivo, con cui i ricorrenti, deducendo violazione degli art.1337 e 2697 cod. civ., insistono nella richiesta risarcitoria disattesa anche dalla sentenza impugnata, per l’illegittima interruzione delle trattative da parte del CNR che non aveva voluto adeguare il prezzo del terreno all’importo di L. 120.000 mq. e poi concludere il contratto di cessione, pur essendosi in malafede immesso nel possesso dell’immobile.

Non è anzitutto esatto che le trattative tra le parti per la vendita dell’immobile si siano interrotte per l’illegittimo comportamento del CNR, avendo la Corte di appello accertato che erano state proprio le R. a pretendere da ultimo (nota del 23 febbraio 1990) una somma più elevata (L. 120.000 mq.) di quella (di L.110 mq.) sulla quale era stato raggiunto l’accordo per la cessione; e non potendo considerarsi "ingiustificato" il rifiuto del promissario compratore di accettare in una libera compravendita, attuata al di fuori di un procedimento ablativo, tale maggior prezzo richiesto dalle promissarie venditrici.

D’altra parte, proprio per effetto ed in conseguenza della rottura le ricorrenti hanno conseguito quel guadagno -avendo i giudici del merito stimato l’immobile in L. 120.000 mq. quale richiesto dai venditori- che le stesse intendevano ottenere dalla futura cessione (ove fosse andata a buon fine); sicchè è corretta anche le considerazione della sentenza impugnata che intanto il CNR poteva essere condannato al risarcimento di un danno più elevato di quello liquidato dal Tribunale, in quanto le ricorrenti avessero dapprima allegato e poi documentato che l’interruzione aveva loro arrecato un danno maggiore di quello compensato attribuendo all’immobile il valore venale di L. 120.000 mq. da esse richiesto con la ricordata nota del 23 febbraio 1990. Essendo stati respinti tutti i ricorsi, il Collegio ritiene conforme a giustizia dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-09-2012) 16-11-2012, n. 44948

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 29-3-2011, il Tribunale di Grosseto, confermando quella del 17-2-2010 del Giudice di pace della stessa città, riconosceva N.M.L. responsabile dei reati di lesioni personali ed ingiuria in danno di P.C..

1.1 Il giudice di secondo grado riteneva irrilevante, in quanto frutto di mero refuso, il fatto che nella sentenza di primo grado le lesioni fossero state indicate come "ecchimosi allo zigomo", mentre nel capo d’imputazione erano qualificate come "edema della glottide", sia perchè in altre parti della decisione si faceva riferimento alle lesioni al collo riportandosi testualmente la diagnosi clinica, sia perchè le considerazioni del primo giudice comunque si attagliavano all’edema al collo.

1.2 Inoltre la ricostruzione storica dei fatti, occorsi a seguito di un incidente stradale, riferita dalla p.o., era ritenuta avvalorata in varia misura dal testimoniale, che non era incompatibile con il racconto della vittima, nè era stata ignorata, secondo il tribunale, la versione dell’imputata, che non ne aveva introdotta alcuna nel giudizio non avendo reso l’esame.

2. Con il ricorso proposto tramite il difensore avv. G. Sasso, la N. deduceva tre doglianze.

2.1 Nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per totale mancanza della motivazione sull’affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, in quanto il convincimento del giudice si era basato su un fatto inesistente, cioè sull’assunto, errato, che la lesione avesse interessato lo zigomo. Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la N. aveva reso in primo grado un’approfondita ricostruzione dei fatti, mentre la motivazione era viziata da illogicità anche laddove aveva ritenuto che le altre testimonianze confermassero quella della p.o., trascurando che una cosa è afferrare una persona per il collo (come da querela), altro prenderla per il colletto o per il bavero.

2.2 Gli stessi vizi erano dedotti in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ingiuria per essersi illogicamente esclusa la ricorrenza della legittima difesa (o dello stato di necessità), quanto meno putativa, in quanto l’aggressione verbale era stata determinata dalla necessità della N. di proteggere la figlia minore quando P. si era avvicinato a loro dopo l’incidente.

2.3 Da ultimo la ricorrente si doleva della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, chiesta con le conclusioni, in assenza di qualunque motivazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.

La prima questione è ripetitiva di doglianza già proposta con l’atto di appello e respinta con motivazione non manifestamente illogica, avendo il giudice di secondo grado dato conto della irrilevanza, in quanto frutto di mero refuso, dell’indicazione delle lesioni, in un unico punto della sentenza di primo grado, come "ecchimosi allo zigomo", mentre in tutto il resto della decisione esse erano state correttamente indicate come "edema della glottide" (oltre che come "corde vocali congeste ed edema delle adenoidi"), secondo la diagnosi dell’otorinolaringoiatra, e in linea con la ricostruzione del fatto che ruotava intorno all’afferramento della p.o. alla gola da parte dell’imputata. Il convincimento del giudice non si è quindi fondato su un dato inesistente (le lesioni allo zigomo), ma su quello, esistente e provato, delle lesioni nella zona del collo.

2. Pur essendo poi esatto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la N. aveva reso in primo grado la propria versione dei fatti poichè, pur non essendosi sottoposta ad esame, aveva tuttavia reso dichiarazioni spontanee all’udienza del 27-5-2009, tale inesattezza è priva di ricadute sulla decisione, basata, senza vizi di manifesta illogicità, sulla deposizione della p.o. e sulle testimonianze ritenute di conferma ad essa. Conclusione non scalfita dal rilevo che le testimonianze, di cui peraltro nel ricorso sono riportati stralci fuori contesto, parlassero di afferramento per il colletto o per il bavero, piuttosto che per il collo, come dichiarato dal querelante, stante l’omogeneità della zona indicata come attinta e la conferma alle lesioni rinveniente dai referti medici.

3. Manifestamente infondata è poi la doglianza di illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, anche putativa, per il reato di ingiuria, essendo meramente assertivo, oltre che inverosimile, che l’aggressione verbale fosse stata determinata dalla necessità della N. di proteggere la figlia minore dal P., a fronte del rilievo non manifestamente illogico del giudice di appello che l’avvicinamento dell’uomo, dopo l’incidente, al veicolo dell’imputata era stato determinato, invece, dall’esigenza di constatazione dei danni ai mezzi, con conseguente impossibilità per l’imputata di ritenere ragionevolmente l’esistenza di un pericolo attuale di offesa ingiusta.

4. Va da ultimo evidenziata l’assenza di difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Il beneficio, non chiesto con l’atto di appello, era sollecitato soltanto con le conclusioni, quindi tardivamente. Non vi era perciò obbligo di rispondere, salva la facoltà di esercizio dei poteri d’ufficio che, con il suo silenzio, il tribunale non ha evidentemente inteso esercitare.

5. Segue la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 27-02-2013, n. 9424

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.5.2012 il Tribunale di Palermo, investito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava l’istanza di riesame avanzata da A.S.H.M.M. relativamente all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Marsala il 4.5.2012, nei confronti del prevenuto, per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3 e 3 bis, comma 3 ter, lett. a), per avere in concorso con altri procurato l’ingresso a 65 cittadini extracomunitari nel territorio del nostro stato, in violazione delle norme del TU suindicato, concorrendo ad effettuare il trasporto di costoro su peschereccio, quindi operando il loro trasbordo da peschereccio a gommone, fino a giungere sulle coste italiane. Il Tribunale rilevava che dagli atti era emerso che l’indagato faceva parte dell’equipaggio del peschereccio da cui erano stati trasbordati gli stranieri che furono poi sbarcati in Sicilia, sulla spiaggia di (OMISSIS); che l’azione di polizia, sia attraverso sorveglianza aerea che attraverso unità navale della guardia di Finanza, aveva consentito di accertare che il peschereccio, ancorchè rinvenuto in acque internazionali, faceva da sponda al gommone che operava sul territorio italiano per scaricare gli stranieri (ed infatti altri soggetti extracomunitari, in attesa di essere trasbordati, venivano rinvenuti al suo interno) con il che il reato doveva ritenersi commesso in parte in Italia e come tale doveva essere ritenuto ricadente nella giurisdizione dello stato italiano ai sensi dell’art. 6 c.p..

L’istante era stato identificato come membro dell’equipaggio del peschereccio alla luce della documentazione identificativa trovata all’interno; la particolarità del carico e le modalità del trasbordo non potevano non rendere palese a tutti i membri dell’equipaggio lo scopo della traversata; lo stesso capitano del motopeschereccio ebbe a riferire che tutti i membri dell’equipaggio diedero un contributo causale al trasporto verso le coste della Sicilia degli stranieri che a suo dire furono rinvenuti al largo di Malta. Circostanza questa smentita dalla dichiarazione di tre degli stranieri trasportati, che ebbero a rappresentare di essere stati caricati in Egitto, di aver viaggiato dieci giorni verso le coste sicule e di avere pagato il trasporto al capitano ed ai membri dell’equipaggio. Tale compendio veniva ritenuto adeguato e sufficiente, in termini di gravità indiziaria, a dimostrare un volontario e consapevole contributo di tutto l’equipaggio alla vicenda oggetto del presente processo, connotata dalle aggravanti ritenute.

Venivano giudicate sussistenti le esigenze cautelari, sia sotto il profilo del pericolo di fuga, sia sotto il profilo del pericolo di ripetizione della condotta delittuosa, considerato l’inserimento del soggetto in un circuito criminogeno fonte di redditività, così come emerso dall’attività investigativa, a fronte del quale non può rivestire rilievo il dato dell’incensuratezza. Veniva quindi ritenuta come unica misura adeguata sotto il profilo cautelare quella di massimo rigore che si appalesa proporzionata anche alla gravità del fatto in sè.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso in cassazione la difesa del ricorrente per dedurre:

2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonchè violazione di legge in relazione all’art. 6 c.p., art. 125 c.p.p., art. 111 Cost. Secondo la difesa il fatto che il peschereccio ed il gommone siano stati intercettati in acque internazionali farebbe escludere la sussistenza del reato per cui si procede, non avendo su di esse lo stato giurisdizione; non solo, ma sarebbe stato accertato che il gommone con a bordo gli extracomunitari fermati sulle coste italiane era di nazionalità italiana, essendo stato rubato nelle acque antistanti (OMISSIS), per cui non poteva essere considerato una lancia del motopeschereccio inseguito. Mancherebbe quindi la giurisdizione dello Stato italiano.

2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi, nonchè violazione dell’art. 273 c.p.p..

La semplice circostanza di essere componente dell’equipaggio, senza altra specifica contestazione di condotta idonea a concorrere al reato per cui si procede, da sola non può integrare il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non foss’altro per il diverso ruolo assunto da ciascun membro dell’equipaggio a bordo della nave, il cui comando per la navigazione è organizzato gerarchicamente, atteso che è al comandante (che rappresenta l’armatore) che spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il giudice della cautela avrebbe dovuto, in relazione alle singole posizioni, specificare il ruolo rivestito ed i singoli specifici elementi accusatori.

2.3 mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonchè violazione della legge processuale con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato per violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., per avere il tribunale del riesame argomentato in modo illogico e carente la sussistenza delle esigenze cautelari per impedire la fuga e la ripetizione di condotte delittuose: il pericolo di fuga sarebbe stato argomentato sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive del reato, il giudizio di disfavore della personalità del soggetto sarebbe avulso sia dai precedenti penali che dal vaglio della condotta, laddove avrebbe dovuto fondarsi non sulla sola gravità del reato, ma anche su comportamenti concreti al di là ed al di fuori del fatto stesso.

Il disvalore andava argomentato in riferimento a precedenti condanne e a comportamenti anteatti, coevi o successivi al reato in questione, ma ad esso estranei, onde dimostrare l’inclinazione a delinquere.

2.4 mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonchè violazione di legge con riferimento all’inadeguatezza di altra misura cautelare di minore rigore, non essendo stati indicati elementi specifici dimostrativi nel caso concreto della maggiore idoneità della misura adottata a soddisfare le esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè i motivi sono carenti di specificità, avendo riprodotto doglianze avanzate in sede di riesame sulle quali è intervenuta adeguata risposta e comunque si profilano manifestamente infondati.

In primis va detto quanto al ritenuto difetto di giurisdizione che i giudici della cautela hanno correttamente evidenziato che una parte dell’azione delittuosa in contestazione venne accertata come direttamente commessa in territorio italiano, avendo la guardia di finanza avvistato dall’alto un peschereccio affiancato da un gommone in acque extra territoriali ed avendo seguito detto gommone fino al momento in cui ebbe a toccare la costa italiana, facendo sbarcare dei soggetti che appena toccata terra si diedero alla fuga, salvo poi essere rintracciati e controllati come soggetti egiziani che avevano cercato di raggiungere da clandestini il nostro paese. Il che dava contezza della attività illegale di favoreggiamento dell’immigrazione posta in essere dall’equipaggio del peschereccio con cui il gommone faceva da spola, attività conclamata all’esito del controllo del peschereccio stesso, all’interno del quale venivano rinvenuti altri stranieri pronti per essere trasbordati con il gommone sulle coste della Sicilia. Correttamente è stato ritenuto che laddove anche solo una parte dell’attività delittuosa sia commessa in Italia; deve essere perseguito qualsiasi atto facente parte dell’iter criminoso. Nessuna forzatura, men che meno di norme costituzionali, è dato rilevare.

Contrariamente a quanto opinato dalla difesa, i giudici della cautela hanno correttamente interpretato gli elementi indizianti, adeguatamente coordinandoli in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale è risultata dotata di plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che sono stati ritenuti conducenti, con elevato grado di probabilità, quanto al tema dell’indagine concernente la ritenuta attività diretta a realizzare lo sbarco dei clandestini rinvenuti sul peschereccio sul nostro territorio. L’identificazione del ricorrente quale membro dell’equipaggio è stata conclamata dalla documentazione rinvenuta all’interno del peschereccio identificativa l’equipaggio stesso. Sul consapevole contributo causale offerto da ciascuno dei membri dell’equipaggio, i giudici della cautela hanno correttamente argomentato assumendo che unico scopo della traversata del peschereccio era quello di trasportare il carico di migranti sulle coste siciliane, cosicchè ciascuno era perfettamente al corrente dello scopo della traversata e ciascuno ebbe a fornire un apporto causale significativo alla verificazione del fatto. Parimenti corretta è stata la valorizzazione in chiave gravemente indiziaria del contributo informativo offerto da almeno tre degli extracomunitari trasportati e sentiti ai sensi dell’art. 350 c.p.p., u.c., i quali avevano rivelato di aver pagato il trasporto ai membri dell’equipaggio, con il che era assolutamente plausibile ritenere l’azione frutto di un’intesa tra i componenti l’equipaggio e non di un’imposizione dall’alto, da parte del comandante. La valutazione del Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e quindi sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, anche se non di certezza, di talchè deve reputarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, vaglio che deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai parametri normativi di riferimento quanto all’apprezzamento del compendio indiziario.

Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura adottata, il Tribunale ha opinato senza forzare il dato normativo, evidenziando il carattere professionale dell’attività illecita, presupponente collegamenti con ambienti criminali, nonchè la sussistenza di un evidente pericolo di fuga dell’indagato a sua volta extracomunitario e senza radicamento nei paesi dell’Unione, profili che portavano necessariamente a valutare come indispensabile la misura di maggiore rigore, senza possibilità di alternative.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

A cura della cancelleria deve essere trasmessa copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.