Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5560 Comitati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti provvedimenti (impugnati in primo grado dall’odierno appellato con ricorso principale ed atto di motivi aggiunti):

a) delibere in data 31 marzo e 20 – 23 luglio 2010 del comitato dei garanti istituito – ex art. 5 del regolamento comunale di disciplina dell’istituto del referendum consultivo – per il controllo sulla ammissibilità dei quesiti e sulla validità delle operazioni di raccolta delle firme dei sottoscrittori, recanti:

I) l’ammissione, previa parziale rettifica, di tre dei cinque quesiti proposti dal comitato "Taranto Futura", del seguente testuale tenore:

il primo "Volete voi cittadini di Taranto, al fine di tutelare la vostra salute nonché la salute dei lavoratori contro l’inquinamento, proporre la chiusura dell’I.?";

il secondo " Volete voi cittadini di Taranto, al fine di tutelare la vostra salute quella dei lavoratori, proporre la chiusura dell’area a caldo dell’I., maggiore fonte di inquinamento, con conseguente smantellamento dei parchi minerali?";

il terzo "Volete voi cittadini che il Comune di Taranto chieda all’ILVA Spa il risarcimento dei danni, in seguito alla condanna definitiva da parte della Corte di Cassazione dei responsabili del citato impianto siderurgico per inquinamento ambientale, tenendo presente che gli interessi diffusi, come quelli dell’ambiente e della salute, non possono essere oggetto di accordo da parte dell’ente locale, così come sancito dalla Coorte di Cassazione e dalla Magistratura Amministrativa?";

II) l’accertamento della regolarità della raccolta delle sottoscrizioni a sostegno di ciascun quesito;

b) decreto del sindaco di Taranto n. 53 del 1° settembre 2010 – emanato ai sensi degli artt. 8, t.u. enti locali, 52 statuto comunale, nonché 7 e 8, del regolamento comunale di disciplina dell’istituto del referendum consultivo – recante l’indizione del referendum per il giorno 27 marzo 2011.

2. L’impugnata sentenza:

a) ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di annullamento delle delibere del comitato dei garanti;

b) ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del decreto di indizione del referendum;

c) previa reiezione delle eccezioni di inammissibilità sollevate, sotto il profilo della carenza di legittimazione e del difetto di interesse ad agire, per contrastare le censure proposte nei confronti del decreto sindacale, lo ha annullato;

d) ha compensato fra le parti le spese del giudizio.

3. Ha interposto appello il comitato promotore "Taranto Futura" articolando una pluralità di mezzi di gravame.

4. Nell’economia del presente giudizio assume rilievo pregiudiziale l’esame della questione di giurisdizione.

Si contendono il campo tre tesi.

4.1. La prima, propugnata dall’appellante, è che non siano configurabili posizioni soggettive di terzi estranei alla procedura referendaria, giuridicamente tutelabili o, in subordine, che sia configurabile unicamente la giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo diritti pubblici soggettivi.

4.2. La seconda tesi, fatta propria dal T.a.r., è che sia possibile scindere, all’interno del procedimento referendario, fra atti che incidono sull’ammissibilità della pretesa referendaria (in sostanza quelli emanati dal comitato dei garanti), impugnabili sia dai promotori che dai terzi che vi si oppongono, e atti amministrativi che conservano la natura propria dei provvedimenti autoritativi (nella specie il decreto sindacale di indizione della consultazione); i primi attratti alla potestas iudicandi del giudice ordinario; i secondi a quella del giudice amministrativo.

4.3. Un terza tesi, infine, sostiene che solo l’impugnativa dei promotori del referendum avverso il diniego di ammissione sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, restando intatta la giurisdizione del giudice amministrativo, di legittimità o esclusiva, in tutti gli altri casi in cui si chiede semplicemente un controllo sulla correttezza del procedimento referendario.

5. Il collegio ritiene che nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configuri sempre la giurisdizione del giudice ordinario.

Questi gli snodi essenziali del ragionamento.

5.1. In una con il più recente indirizzo della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (cfr. Cass., sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1991; sez. un., 6 giugno 1994, n. 5490; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1987, n. 194), si osserva che sono configurabili posizioni di diritto soggettivo pubblico in capo ai promotori di referendum consultivi e propositivi (ma anche abrogativi di leggi regionali), che siano menomati da atti della procedura referendaria organizzata da enti territoriali politici (a differenza di quanto affermato in materia di referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall’art. 132 Cost. dove si nega la giurisdizione amministrativa attesa la funzione di legislazione negativa in forma di democrazia diretta esercitata attraverso il referendum, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2552; sez. V, 16 giugno 2009, n. 3834, relative ad impugnative di delibere dell’Ufficio centrale per il referendum rese in base alla l. n. 352 del 1970).

5.2. I promotori agiscono, nel relativo procedimento, in posizione di parità con gli organi dell’ente territoriale preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell’ordinamento in generale e non di uno specifico interesse della p.a.

5.3. Il diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere affermato o negato ma non degradato né inciso da atti posti in essere dagli organi di controllo della procedura referendaria; in particolare tale diritto non è limitato all’iniziativa referendaria estendendosi all’intero arco della relativa procedura. In particolare deve ritenersi del tutto privo di autonoma valenza funzionale e portata lesiva il provvedimento di indizione della consultazione, attesa la sua natura interamente vincolata (rispetto alle determinazioni dell’organo che ha deliberato circa l’ammissibilità del referendum) e strumentale (rispetto all’esercizio del diritto soggettivo pubblico allo svolgimento della consultazione politica).

5.4. Gli atti che intervengono fino alla celebrazione della consultazione popolare ed alla proclamazione dei risultati, costituiscono un unicum del relativo procedimento referendario che non è divisibile, sul piano logico giuridico; esso, infatti, risponde ed è vincolato a specifiche previsioni normative statutarie e regolamentari e si sostanzia in attività di natura e contenuti squisitamente neutrali e non di gestione dei tradizionali interessi di indole amministrativa la cui cura è affidata alla pubblica autorità.

5.5. I soggetti che si oppongono, per qualsivoglia ragione (sostanziale, procedurale, politica), all’ammissibilità del quesito referendario, indipendentemente dal petitum introdotto in giudizio, propongono nella sostanza una domanda di accertamento negativo la cui causa petendi si traduce nella negazione di una o più delle condizioni di esercizio del diritto soggettivo pubblico vantato dal comitato promotore del referendum; l’interesse materiale di chi si oppone al referendum ha natura e contenuto omogeneo a quello dei promotori ma è speculare nella direzione.

5.6. Il giudice amministrativo è sfornito di giurisdizione esclusiva in materia di operazioni elettorali e procedure referendarie (come si evince dal combinato disposto degli artt. 126 e 133, c.p.a.), senza che sia possibile individuare, in via esegetica, nuove ipotesi stante il carattere eccezionale e tassativo delle norme che prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2007, n. 10).

6. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello del comitato "Taranto Futura" deve essere accolto.

7. Nella novità e complessità delle questioni sottese al presente giudizio, il collegio ravvisa eccezionali motivi per compensare integralmente fra tutte le parti costituite, a mente degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92 c.p.c., le spese, le competenze e gli onorari di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma parziale dell’impugnata sentenza:

a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del decreto del sindaco di Taranto in data 1° settembre 2010;

b) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di cui al precedente punto;

c) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado avverso il su menzionato decreto sindacale;

d) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 10-10-2011, n. 36491

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 25 ottobre 2006, del Tribunale di Patti, appellata da C.B., dichiarato non imputabile per infermità psichica in ordine al reato di cui all’art. 337 cod. pen. (accertato in (OMISSIS)), con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, accompagnata da trattamento terapeutico, per anni due e mesi sei.

2. La Corte di appello osservava che la pericolosità dell’imputato, oltre che dalle risultanze della perizia psichiatrica dott. M., era avvalorata dalle dichiarazioni del medico curante dott. B., il quale aveva osservato che la pericolosità del C. era condizionata dalla puntuale osservanza del trattamento sanitario, idonea a fronteggiare le manifestazioni connesse al "disturbo bipolare" di cui egli era affetto; e che la commissione del reato di cui al presente procedimento era stata favorita proprio dall’abbandono della terapia da parte del paziente.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Salvatore Fazio, la quale espone i seguenti motivi.

3.1. Formulazione generica della imputazione, con riferimento al luogo di commissione del reato.

3.2. Mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e incompletezza del dispositivo sul medesimo punto.

3.3. Carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di attuale pericolosità sociale: non è stata considerata la testimonianza del dott. B.F., circa le idonee cure al litio cui l’imputato era attualmente sottoposto e non sono state neppure adeguatamente valutate le conclusioni cui era pervenuto il perito d’ufficio dott. M.R..

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.

2. Il luogo di commissione del reato (primo motivo) è esattamente determinato: nel capo di imputazione è contenuta la indicazione "Patti il 6.11.2004", del tutto idonea a delimitare territorialmente, oltre che temporalmente, il fatto, analiticamente descritto.

Non è luogo a parlare di determinazione della pena (secondo motivo) trattandosi di sentenza, confermativa di quella di primo grado, che ha prosciolto l’imputato perchè non imputabile.

3. Quanto al terzo motivo, va osservato che le dichiarazioni dei medici curanti dott. B. (o B.) e dott. M., sono state puntualmente prese in esame dalle sentenze di primo e secondo grado, ove si osserva che esse confermano la gravità della psicopatologia da cui era affetto il C. e la necessità di un costante trattamento farmacologico sotto osservazione e monitoraggio medico, come rilevato nella perizia psichiatrica svolta dal dott. M., tanto da rendersi necessaria l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; misura ritenuta idonea a fronteggiare la pericolosità sociale dell’imputato, proprio per assicurare l’osservanza dell’indispensabile trattamento terapeutico.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2012, n. 6056 Ammissibilità della prova

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26-10-09 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda proposta da C.L. nei confronti del nipote C.P. volta ad ottenere la restituzione della somma di Euro 25.823,00, quale restituzione di pari somma erogatagli a titolo di mutuo.

La Corte di Appello ha ritenuto che C.P. non ha fornito la prova di aver restituito la somma ricevuta in prestito, sul rilievo dell’inammissibilità della prova testimoniale articolata sul punto dallo stesso ai sensi dell’art. 2726 c.c., essendo il valore del contratto superiore ad Euro 2,58, come eccepito dall’attore.

Propone ricorso per cassazione C.P. con due motivi Non presenta difese C.L..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 360 bis c.p.c., nella formulazione introdotta con la L. n. 69 del 2009 e violazione art. 156 c.p.c. e art. 111 Cost. in riferimento all’art art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che secondo la disciplina introdotta con la L. n. 69 del 2009, in base al coordinato disposto degli articoli su menzionati, la sentenza impugnata è nulla ex art. 156 c.p.c., comma 2, in quanto la motivazione non richiama i precedenti giurisprudenziali a cui si riporta.

2. Il motivo è infondato La disposizione dettata dall’art. 360 bis c.p.c., recita: "Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. Le norme riguardano il cosiddetto filtro nel ricorso di cassazione per giudizi decisi in modo conforme precedenti interpretazioni giurisprudenziali di legittimità e non prevedono, secondo l’errata interpretazione data dal ricorrente ,una ipotesi di nullità della sentenza pronunziata senza la indicazione dei precedenti giurisprudenziali a cui la decisione ha fatto riferimento.

3. Come secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, pur confermando il dispositivo della sentenza di primo grado, ha innovato completamente le ragioni poste a fondamento della decisione con ciò violando il generale principio del divieto dello ius novorum in appello.

Assume il ricorrente l’omessa pronunzia sui motivi di appello con cui è stata denunziata la violazione dell’art. 244 c.p.c. e difetto di motivazione ed erronea valutazione delle prove richieste, erroneamente ritenute dalla Corte di merito generiche ed irrilevanti, e violazione, sotto altro profilo, dell’art. 244 c.p.c. e degli artt. 177 e 189 c.p.c..

4. Il motivo è infondato.

L’art. 345 c.p.c., riguarda il divieto per la parte di introdurre nel giudizio di appello eccezioni e domanda nuove.

Il divieto dello ius novorum in appello riguarda quindi la parte e non il giudice.

5. La Corte di appello ha ritenuto, a parte la genericità, inammissibile la prova testimoniale richiesta perchè in applicazione dei dettami di cui all’art. 2721 c.c., applicabile ex art. 2726 c.c. anche al pagamento del debito, non è ammessa la prova per testimoni dei contratti quando il valore dell’oggetto eccede Euro 2,58 Euro, ma l’autorità giudiziaria può consentire la prova testimoniale oltre tale limite, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza; che il limite del valore non era superabile trattandosi di un pagamento in contanti di L. cinquanta milioni e che le motivazioni addotte dal primo giudice per negare la prova testimoniale in deroga al valore erano corrette.

6. Il ricorrente non censura tale ratio decidendi della motivazione, per cui la denunzia relativa alle asserite omesse pronunzie sono inammissibili per difetto di interesse, essendo divenuta definitiva la ratio decidendi non impugnata.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione per l’assenza di difese di C.L..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3255

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Varese ha revocato il contratto di soggiorno sottoscritto tra il sig. M.K. ed il sig. K.M., a seguito della procedura di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

L’amministrazione ha ritenuto ostativa – ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 – la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, inflitta a carico del lavoratore con il nominativo alias di K.M..

Avverso tale determinazione insorgono i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, dell’art. 1, l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell’art. 1 ter c. 13, lett. c), d.l. n. 78/2009, eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e violazione dell’art. 2, c. 2, l. n. 241/1990.

Il ricorso è fondato.

Come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 28 aprile 2011 nella causa C61/11 PPU, il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, non è compatibile con la direttiva 2008/115/CE, recante la disciplina delle procedure di rimpatrio.

È, pertanto, compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7 e 8 del 10.5.2011, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Tale retroattività – afferma l’Adunanza Plenaria – "non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato".

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

In considerazione della complessità della questione, che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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