Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12120 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 maggio 2007, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle opposizioni avverso il decreto ingiuntivo e l’ordinanza-ingiunzione, aveva respinto ogni pretesa contributiva e sanzionatoria avanzata dall’INPS nei confronti di G.F., per il periodo maggio 1994-luglio 1997, quale armatore di motobarca.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– G.F. contestava la pretesa contributiva e sanzionatoria dell’INPS deducendo di essere stato, nel periodo in contestazione, socio di una cooperativa di pescatori, tramite la quale aveva pagato i contributi IVS previsti dalla L. n. 250 del 1958 per i pescatori esercenti l’attività di piccola pesca costiera, fluviale e lacuale dovendo ritenersi, quale esercente la piccola costiera, soggetto alla predetta L. n. 250 e non alla L. n. 413 del 1984, che disciplina l’assicurazione IVS per gli addetti alle grandi imbarcazioni, adibite al trasporto di merci e persone;

– il primo giudice riconosceva all’imbarcazione in contestazione le caratteristiche di piccolo galleggiante adibito alla piccola pesca costiera e l’assoggettamento del relativo personale alla L. n. 250 e che il G., socio di una cooperativa, aveva pagato tramite questa i contributi dovuti.

3. A sostegno del decisum la corte di merito riteneva che:

– la pretesa contributiva ineriva ai soli periodi di imbarco del natante, con esclusione dei periodi di disarmo e dei periodi in cui G. aveva operato separatamente quale socio e dipendente di una cooperativa, e trovava fondamento nella documentazione di bordo (i ruolini di equipaggio per navi minori) attestante il lavoro del personale marittimo;

– la predetta documentazione aveva valore privilegiato onde non rivestivano significato probatorio le contrarie e generiche risultanze testimoniali sui brevi periodi di disarmo della motobarca e relative a non documentati passaggi di proprietà della motobarca medesima;

– non ricorrevano i presupposti per l’applicazione della L. n. 250 del 1958 relativamente all’esercizio della pesca in modo prevalente e professionale, sia per non essere il G. iscritto nei relativi elenchi, sia per non avere nè il predetto G., nè i suoi dipendenti imbarcati, alcuna posizione previdenziale come pescatori autonomi;

– in definitiva, la sola contribuzione da escludere, perchè non dovuta, era relativa al G., proprietario ed armatore, per il quale mancava la qualifica di lavoratore imbarcato.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 250 del 1958, per aver la corte territoriale disatteso tutta la documentazione prodotta, in particolare il ruolino d’equipaggio e la nota dell’Ufficio Circondariale marittimo di (OMISSIS), tesa a dimostrare l’applicazione della cit. L. n. 250 che disciplina la piccola pesca costiera. Assume, inoltre, il ricorrente che dalla sentenza non si comprenderebbe in base a quale disciplina siano dovuti i contributi reclamati dall’INPS (per gli addetti alla navigazione o per gli addetti alla piccola pesca costiera). Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. La censura, per come formulata, non può essere esaminata in questa sede di legittimità.

7. In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

8. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis, Cass. 15499/04, 16312/05, 10127/06 e 4178/07 7394 del 2010).

9. Nella specie il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa, tant’è vero che assume, appunto, che "tutta la documentazione prodotta dimostra il contrario dell’affermazione del giudice d’appello", vale a dire l’insussistenza di alcuna prova dei presupposti per l’applicazione della disciplina della piccola pesca costiera.

10. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la corte territoriale valutato attentamente il materiale probatorio in relazione ai periodi di effettivo imbarco dei lavoratori, valorizzato le testimonianze acquisite e per aver, infine, chiesto all’INPS di indicare il credito vantato contravvenendo alle regole che informano l’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo si conclude con la formulazione di un articolato momento di sintesi.

11. Il motivo è inammissibile.

12. Osserva il Collegio che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009), applicabile ratione temporis, deve ritenersi assolto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

13. Il motivo è, nella specie, corredato di un momento di sintesi finale recante l’enunciazione di molteplici indicazioni in fatto espressione di una congerie di doglianze inerenti alla valutazione del materiale probatorio ed altresì da affermazioni meramente generiche ed assertive avulse dalla stretta ineranza del momento di sintesi alla censura di vizio della motivazione della sentenza impugnata.

14. Ma in ogni caso, e prescindendo dall’inammissibile riesame del merito sollecitato dal ricorrente, il motivo si fonda su risultanze documentali (fra l’altro, ruolino di equipaggio per navi minori, lettera della Capitaneria di porto) e testimoniali senza che detti documenti risultino allegati al ricorso ed il contenuto delle deposizioni testimoniali sia stato trascritto nel ricorso onde consentire alla Corte di legittimità di saggiarne la decisività.

15. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008;

Cass., n. 20535/2009).

16. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n. 22726/2011).

17. Il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri poichè non ha in alcun modo fornito nel ricorso la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento dei documenti su cui si fonda il motivo.

18. Infine, quanto all’erronea valutazione delle risultanze testimoniali, va ribadito che, in sede di legittimità, denunciando il difetto di motivazione sulla valutazione delle risultanze probatorie la parte deve altresì assolvere l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova ed erroneamente interpretate dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 17915/2010).

19. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 7

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 12 ottobre 2004, richiamato l’episodio in cui il ricorrente aveva sparato ad un cane che nuotava nelle acque del torrente Rodano ed era stato per questo deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di "uccisione o danneggiamento di animali" e "accensioni ed esplosioni pericolose", il Questore di Reggio Emilia ne desumeva che l’interessato non fosse più affidabile e che non offrisse garanzie di non abusare delle armi, donde la decisione di revocarne la licenza di porto di fucile per uso caccia. Proposto, poi, ricorso gerarchico, il Prefetto di Reggio Emilia lo respingeva con decreto in data 9 dicembre 2004, e in tale sede rilevava come il fucile fosse stato impiegato per un uso diverso da quello venatorio e in un’area appartenente a quartiere affollatissimo della città, sì da non apparire errata la valutazione di inaffidabilità del soggetto.

Avverso tali determinazioni ha proposto impugnativa il ricorrente (ricorso n. 158/2005), lamentando l’insufficienza della motivazione, l’inadeguatezza dell’istruttoria, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’indebita qualificazione di inaffidabilità per fatti non provati, non ancora oggetto di accertamento penale e comunque inidonei a giustificare la revoca del titolo di polizia, la mancata considerazione della condotta complessiva pregressa. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2005 (ord. n. 192/05).

Con distinto ricorso (n. 159/2005) l’interessato ha poi impugnato il decreto prefettizio in data 14 dicembre 2004, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Essendo fondato il nuovo atto sullo stesso episodio già richiamato e sulla medesima valutazione di inaffidabilità, vengono riproposte le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, di errata qualificazione dei fatti, di omesso apprezzamento delle generali condizioni di vita del soggetto. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2005 (ord. n. 193/05).

All’udienza del 12 gennaio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, i due ricorsi sono stati assegnati in decisione.

Osserva preliminarmente il Collegio che, per evidenti motivi di connessione, si può provvedere alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 70 cod.proc.amm.

Nel merito, va premesso che l’art. 11 del "testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (approvato con il r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in relazione ai titoli di polizia in genere, dispone che le "autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione", mentre il successivo art. 43, relativamente al porto d’armi, prevede che la "licenza può essere ricusata… a chi… non dà affidamento di non abusare delle armi", e l’art. 39 stabilisce che il "Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti… alle persone ritenute capaci di abusarne". Si tratta di norme poste a presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, giacché dirette a prevenire i danni che possano derivare a terzi dall’indebito uso di armi o dall’inosservanza degli obblighi di custodia ma anche dalla commissione di reati agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa, onde l’utilizzo e la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti devono essere consentiti solo a chi sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, così da potersene escludere sospetti di impiego improprio delle armi a disposizione o comunque di comportamenti incompatibili con i tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati (v. Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2006 n. 4487). Si comprende, dunque, come – dovendo l’espansione della sfera di libertà del soggetto recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele – la facoltà di utilizzo e di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti sia necessariamente cedevole in presenza del ragionevole sospetto di abuso, anche se sulla base di mere considerazioni probabilistiche, e che sia a tale fine sufficiente l’emergere di una scarsa affidabilità nell’uso delle armi ovvero di una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi e delle proprie emozioni (v. TAR Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2008 n. 341), tanto più rilevante una simile inadeguatezza se si accompagna ad un comprovato clima di forte tensione e inimicizia con altri individui, suscettibile di piegare le scarse attitudini all’autocontrollo del soggetto (v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008 n. 3272). In tale quadro, la motivazione del provvedimento interdittivo non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, conformemente al potere ampiamente discrezionale dell’Autorità prefettizia, ed il successivo controllo del giudice deve limitarsi all’esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 2009 n. 7107). Quanto, poi, in particolare, alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, si è ripetutamente osservato che tale misura non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell’arma, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, anche in ragione di un impiego non adeguatamente prudente dell’arma (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1925).

Orbene, venendo al caso di specie, il giudizio di inaffidabilità risulta non illogicamente fondato su di un episodio caratterizzato non solo dall’uso del fucile per finalità estranee all’attività venatoria – per il cui esercizio era stato autorizzato il porto d’armi -, ma anche dall’utilizzo del mezzo d’offesa in condizioni ambientali idonee a creare pericolo per la pubblica incolumità, e ciò a prescindere dalla circostanza, rimessa all’autonoma valutazione del giudice penale, che la condotta del soggetto integrasse o meno la commissione di reati. Si tratta di un giudizio che supera indenne il sindacato giurisdizionale perché suffragato da concreti elementi di indubitabile valenza indiziaria, tali cioè da consentire un giudizio prognostico negativo in ordine all’affidabilità del detentore delle armi e alla sua idoneità a farne un uso corretto. D’altra parte, la giurisprudenza ha più volte rilevato che la capacità di abusare delle armi può desumersi anche da un singolo episodio, se indicativo del sussistere di una situazione suscettibile di sfociare in condotte violente o, in ogni caso, contraddistinte da una inadeguata capacità di controllo (v., tra le altre, TAR Liguria 31 agosto 2001 n. 933).

In conclusione, godendo l’Autorità amministrativa di un ampio potere discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi situazione che consigli l’adozione dei provvedimenti di diniego/revoca di licenza di porto d’armi e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, non emergono nella fattispecie profili di irrazionalità o travisamento dei fatti, a fronte di circostanze che, all’esito di un’istruttoria imperniata anche sulla dichiarazione di un testimone e di una non inattendibile ricostruzione dell’accaduto, obiettivamente rivelano il concreto pericolo di condotte contrarie al quieto vivere civile; né, poi, era necessario fornire ulteriori elementi motivazionali, essendo sufficiente l’episodio indicato a dar conto del giudizio prognostico formulato dall’Amministrazione a proposito della posizione del ricorrente. Va ribadito che, ai fini dell’adozione delle misure interdittive in materia di armi, basta che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile quanto alla loro corretta e prudente utilizzazione, in relazione alla finalità di prevenzione in tal modo perseguita e alla conseguente necessità di scongiurare qualsiasi possibile degenerazione di conflittualità latenti, ove ne siano coinvolti individui che non danno adeguata garanzia di uso appropriato delle armi di cui dispongono.

Quanto, infine, alla lamentata carenza di comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, si tratta di censura non formulata in sede di gravame gerarchico e per questo non più proponibile in sede giurisdizionale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2006 n. 3818).

Di qui il rigetto dei ricorsi.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna, Sezione di Parma, pronunciando sui ricorsi in epigrafe, riuniti ai sensi dell’art. 70 cod.proc.amm., li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 17234/2010 Per la tentata concussione non è necessario lo stato di soggezione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25/5/06 il G.U.P. del Tribunale di Catania dichiarava A.M. colpevole di nove episodi di concussione ex art. 317 c.p., contestati ai capì a), c), d), e), g), h), i), j), n), di due episodi di tentata concussione ai capi b), e f ), di due episodi di istigazione alla corruzione ai capi k) e 1), nonchè di un episodio di corruzione impropria susseguente al capo m) della rubrica e lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno alle costituite parti civili.

Si addebitava all’ A., quale Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, titolare del potere di stabilire il "piano operatorio", decidendo il medico e la data in cui dovessero essere operati i diversi pazienti, che si rivolgevano a quella struttura ospedaliera, per sottoporsi a delicati interventi chirurgici, aveva utilizzato o tentato di utilizzare tali poteri decisionali per uno scopo diverso da quello, per cui era stato investito, prospettando a costoro la possibilità, in alternativa all’intervento condotto in regime ospedaliero ordinario e gratuito, soggetto a lunghe liste di attesa, di un intervento intramoenia con possibilità di scegliere l’equipe chirurgica di propria fiducia, dietro pagamento all’azienda di circa Euro 12.000, metà dei quali destinati al Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, ovvero di un intervento condotto da lui personalmente, facendo figurare comunque il regime ospedaliero gratuito, a condizione però che gli fosse corrisposta direttamente e in contanti una somma di danaro da versare dopo l’intervento – di solito inferiore rispetto a quella prevista per gli interventi intramoenia – e che venisse sottoscritta una lettera, da cui doveva risultare contrariamente al vero che tale dazione di danaro era una spontanea iniziativa dei soggetti operati, destinata ad opere di beneficenza. In altre occasioni il predetto, sempre nella qualità, si faceva consegnare, pur senza aver esercitato pressioni, dai pazienti operati in regime ospedaliero ordinario gratuito, una somma di danaro non dovuta per l’attività da lui espletata in adempimento di un atto del proprio ufficio, così come si adoperava per sollecitarli a promettere o a versare una somma di danaro in cambio della sua prestazione. Secondo il giudice di primo grado l’affermazione della colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni delle persone offese, o di persone informate sui fatti, sull’esito delle disposte intercettazioni ambientali e sulle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, che accertavano che nel periodo in contestazione nella Divisione di Cardiochirurgia de qua non risultava essersi svolta alcuna attività in regime intramoenia, che non esisteva alcuna lista di attesa, che i colleghi dell’imputato non avevano mai ricevuto somme di danaro a titolo di retribuzione per gli interventi svolti e che l’Associazione (OMISSIS) non aveva mai ricevuto contributi da parte di soggetti residenti a (OMISSIS) e Provincia.

A seguito di gravame dell’imputato e delle parti civili la Corte di Appello di Catania con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificato il fatto di cui al capo e) della rubrica come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, rideterminava la pena da anni otto ad anni sei, mesi otto giorni venti di reclusione, liquidava in misura maggiore i danni sofferti dalle parti civili confermando nel resto l’impugnata sentenza.

In motivazione la corte di merito condivideva in fatto la ricostruzione della vicenda, come operata in prima grado, facendo propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado sul punto.

In diritto non dubitava del requisito dell’induzione nella condotta persuasiva ed ingannevole dell’imputato consistita nel segnalare ai pazienti o ai loro parenti che la grave malattia cardiaca, da lui pronosticata non consentiva, di procrastinare, se non a rischio di morte, l’intervento chirurgico a causa della lunga lista di attesa. Di fronte poi all’indisponibilità finanziaria dei suoi interlocutori si dichiarava disponibile a eseguire lui stesso l’intervento in cambio di una offerta in danaro da destinare a beneficenza, così come di fronte alla riluttanza dei pazienti di farsi operare da lui personalmente, prospettava l’opportunità che fosse lui ad operare, in quanto più "esperto, chiedendo in cambio una minor somma di danaro rispetto a quella prevista per il regime intramoenia (capi h, i, j).

Quanto al requisito del metus pubblicae potestatis, osservava che la consegna o la promessa di una somma di danaro in cambio della prestazione professionale non avveniva per effetto di una libera determinazione del soggetto passivo, nè in funzione di un rapporto sinallagmatico paritario, ma per effetto della pressione psicologica esercitata dall’imputato sui pazienti attraverso la prospettazione implicita o esplicita di un danno alla salute, che sarebbe stato evitato solo se i destinatari avessero accettato la richiesta di danaro, che peraltro non era dovuta, stante che l’intervento veniva eseguito in regime gratuito ospedaliere.

Quindi la Corte di merito nel passare all’esame delle tesi difensive, escludeva che nei casi in esame potesse ravvisarsi l’ipotesi alternativa della truffa, richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia, che aveva individuato il discrimine tra le due ipotesi nella doverosità oggettiva della dazione o della promessa; riteneva poi un post-factum irrilevante la circostanza che la dazione avvenisse dopo l’intervento chirurgico.

Quanto agli episodi di tentata concussione (capi b e f) la corte di merito evidenziava come l’imputato, discreditando i suoi collaboratori e rappresentando ai suoi interlocutori un male maggiore, ove l’intervento non fosse stato da lui eseguito, aveva posto in essere una condotta certamente idonea a porre i soggetti passivi in una condizione di soggezione, così come per gli episodi di istigazione alla corruzione (capi k e l) segnalava come la richiesta di danaro avanzata dopo l’esecuzione dell’intervento integrasse ugualmente il reato contestato e non quello della truffa, come prospettato dalla difesa.

Analogamente per gli episodi di corruzione impropria susseguente (capi e) ed m), ravvisava gli estremi del reato e non quello della truffa nella condotta dell’imputato, che, pur non avendo esercitato pressioni psicologiche sulla volontà del paziente, aveva ricevuto una somma di danaro non dovuta, essendo stato l’intervento eseguito in regime ospedaliere gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo dei suoi difensori, i quali a sostegno della richiesta di annullamento articolano quattro motivi.

Con il primo motivo denunciano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti. Osservano che i giudici del merito non avevano dato risposta all’argomento difensivo sulla natura dei compensi, secondo il quale il prof A. era autorizzato all’esecuzione di attività professionali al di fuori delle trentotto ore settimanali, onde oltre tale debito orario chi avesse voluto avvalersi del prof. A. non avrebbe potuto confidare nel trattamento a carico del servizio sanitario, ma avrebbe dovuto pagare i relativi compensi accedendo al regime intramoenia. Si sarebbe dovuto accertare, ad avviso della difesa, se l’imputato avesse in qualche modo cercato di orientare la scelta dei pazienti affinchè fosse lui ad eseguire l’intervento, e nella negativa appurare se il prof. A. fosse tenuto al trattamento a spese del servizio sanitario o se invece assistendoli oltre le ore dovute potesse richiedere i propri compensi.

Evidenziano, quanto agli ulteriori elementi costitutivi del reato, l’alcatorietà del concetto di induzione, e le oscillazioni, che si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità tra ciò che è e ciò che non è punibile come induzione, per affermare che i giudici del merito avevano inglobato nel calderone dell’induzione concussoria anche vicende, in cui inesistente è la presunta trattativa prima dell’intervento, essendovi prova di una dazione di danaro solo all’esito dell’operazione, e trasformato in induzione punibile ex art. 317 c.p., ciò che altrimenti si palesava come incontro di volontà per un reciproco interesse. La condotta concussiva, incalza la difesa, è costituita da un’attività di convincimento portata a termine in modo tale da determinare la volontà del soggetto passivo, nel quale viene ingenerata la convinzione di sottostare alle ingiuste pretese, laddove le richieste di danaro nella fattispecie concreta non furono mai subordinate alla prospettazione di un pericolo nel caso in cui non si "fosse accondiscesi alle sue pretese. I giudici del merito avevano dato una interpretazione fuorviante del "metus pubblicae potestatis", finendo col relegare il reato di corruzione a ipotesi residuale, verificabile solo nei casi in cui sia il privato a assumere l’iniziativa "tangentizia", e svuotare di applicazione pratica l’ipotesi di istigazione alla corruzione, posto che ogni richiesta di danaro, per il solo fatto di pervenire da un pubblico ufficiale, presupporrebbe quello sbilanciamento dei rapporti per la supremazia insita nei suoi poteri.

Quindi la difesa passava in rassegna tutti gli episodi contestati, secondo l’ordine affrontato in sentenza, per dimostrare che delle tre indicazioni fornite dall’imputato e ritenute induttive, la prima, concernente l’esposizione di un grave quadro clinico per porre i pazienti e i loro familiari in una condizione d’ansia e maggiore vulnerabilità alle richieste di danaro, corrispondeva alla realtà clinica del soggetto, onde non solo non poteva sostenersi l’impiego strumentale della circostanza, ma anzi sussisteva un dovere informativo, la cui omissione sarebbe stata sanzionabile; la seconda, rappresentata dal riferimento alla lista di attesa, per convincere i malati a un’adesione alle richieste del sanitario per accelerare i tempi di cura, era smentita dalle intercettazioni ambientali, che non evidenziavano alcun riferimento a liste d’attesa, ma solo a programmi operatori, con cui gli interventi venivano pianificati, e mai a lunghi tempi per l’esecuzione dell’intervento; la terza, costituita dallo screditamento degli altri medici dell’equipe, per piegare chi doveva subire un delicato intervento chirurgico ad avvalersi del primario del reparto non si era mai verificata, giacchè affermare che vi erano medici in formazione, corrispondeva ad una circostanza reale, riferita del sanitario non come allusione a chi eventualmente avrebbe potuto compiere gli interventi, ma come giustificazione degli impedimenti del primario, che non poteva dedicarsi solo alla cura dei pazienti, ma anche all’attività didattica.

Con il secondo motivo, concernente la determinazione della pena e la riduzione per effetto delle generiche la difesa lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, e sostiene che dal dispositivo della sentenza mancava il riferimento alla concessione delle generiche e che l’interesse a rilevare l’omissione derivava dalla mancata esplicitazione del calcolo, che, essendosi discostati dalla pena minima e dalla riduzione ex art. 62 bis c.p., nella massima espansione esigeva l’assolvimento dell’onere della motivazione.

Con il terzo motivo, concernente la determinazione dell’aumento a titolo di continuazione, eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza e erronea applicazione della legge penale e processuale, censurando l’errore in cui erano incorsi i giudici del gravame, i quali avevano quantificato l’aumento nella identica misura stabilita dal G.I.P., omettendo di considerare in tale computo la concessione delle generiche secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità, a mente della quale nel caso di più reati, uniti tra loro con il vincolo della continuazione le attenuanti generiche, riconosciute con riguardo a quello di essi ritenuto più grave, devono ritenersi operanti anche con riguardo ad altri reati, onde nel caso in esame si dovevano considerare le concesse generiche anche in riferimento agli aumenti per la continuazione, che di conseguenza dovevano essere disposti in misura inferiore rispetto a quelli ritenuti dal G.I.P..

Infine con il quarto e ultimo motivo, concernente le disposizioni civili, la difesa deduce la mancanza della sentenza e l’inosservanza della legge processuale, censurando l’omessa motivazione della riforma in termini peggiorativi del capo della sentenza, concernente i danni liquidati alle parti civili.

Le censure di cui al primo motivo di ricorso, quanto alla ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alla vicenda giudiziaria all’esame di questa Corte, esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3, cit. art., volte, come esse appaiono ad accreditare una valutazione della prova diversa da quella operata di giudici del merito e una versione alternativa dei vari episodi contestati, indicata come preferibile rispetta a quella adottata nella sentenza impugnata, entrambe precluse in sede di scrutinio di legittimità.

E’ lo stesso ricorrente che, nel sostenere alla pag. 4 del ricorso, che se i fatti, che avevano dato luogo al processo si fossero svolti secondo la sequenza descritta in sentenza, si sarebbe potuto convenire anche sulla ricostruzione giuridica degli stessi, implicitamente ammette di dover introdurre un motivo diverso da quello consentito. Ricorda il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate e i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (ex multis Cass. Sez. Un. 24/9/03 Petrella Rv. 226074; n. 12 del 23/6/00; n.6402 del 2/7/97; n.930 del 29/1/96).

In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Al giudice di legittimità è quindi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Queste operazioni trasformerebbero la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici del merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nel caso in esame tale controllo non può che sortire effetti positivi, giacchè la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento con gli argomenti, ricordati in premessa, fondando "l’affermazione della responsabilità su di un quadro probatorio ben definito, che ha come elemento decisivo le dichiarazioni delle persone offese o delle persone informate sui fatti, l’esito delle intercettazioni ambientali e delle indagini di p.g., e non mancando di vagliare analiticamente le deduzioni difensive sottoposte al suo esame.

Destituite di fondamento sono le censure in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dall’A b.. Ritiene il collegio, alla stregua dei fatti così come ricostruiti nella sentenza impugnata, che correttamente i giudici del merito hanno qualificato le condotte contestate all’imputato come concussione ai capi a), c), d), g), h), i), j), n) e come tentativo di concussione ai capi b) e f), evidenziando come nella condotta dell’imputato fossero ravvisabili tutti gli elementi costitutivi di tale reato: l’abuso dei poteri inerenti il pubblico servizio e la induzione del privato a promettere indebitamente danaro.

Nessun dubbio che la posizione di direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia di un Ente Ospedaliere, come l’Ospedale (OMISSIS), comporti l’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale e,: quindi la configurabilità del reato di concussione in danno dei pazienti (Cass. Sez. 6^ 1/4/1980 n.1017 Dattolo).

La condotta dell’imputato, come descritta nei vari capi di accusa e come accertata dall’istruttoria dibattimentale ha senza dubbio determinato un oggettivo condizionamento della libertà morale dei pazienti, i quali ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, aderivano alla proposta in una situazione di soggezione psicologica nei confronti del primario, che li sottoponeva a pressioni anche indirette per ottenere quelle dazioni di danaro, di cui le persone offese percepivano l’ingiustizia.

In analoga fattispecie questa Corte ha avuto modo di affermare che l’induzione, sufficiente per la configurazione del reato di cui all’art. 317 c.p., sussiste anche in presenza della sola richiesta di compensi indebiti da parte del medico, preposto al servizio pubblico sanitario, rivolta a persone malate o ai loro familiari, dal momento che questi soggetti si trovano particolarmente indifesi di fronte ad un medico, dalle cui prestazione dipende la conservazione di un bene fondamentale, quale la salute (Cass. Sez. 6^ 29/3/1995 n. 5806 Azzano). Nella fattispecie si è di fronte a condotte che, così come ricostruite in sentenza, configurano indubbiamente una induzione che, com’è noto, non è vincolata a forme predeterminate e tassative, potendo concretizzarsi anche in frasi indirette ovvero in atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicitano in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, purchè siano idonee ad influenzare la volontà della vittima, convincendola dell’opportunità di provvedere al pagamento indebito richiesto (Cass. Sez. 6^ 1/10 – 31/12/03 n. 49538 Rv. 228368).

Pienamente condivisibile si ravvisa poi l’interpretazione che i giudici del merito hanno dato al concetto di "metus pubblicae potestatis", allineandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale tale elemento deve essere ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall’esplicita minaccia di un danno o fuorviata dall’inganno, ma anche ove venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale pur senza avanzare esplicite e aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere danaro o altra utilità (Cass. Sez. 6^ 23/10 – 3/12/09 n. 46514 Rv. 245335).

Nessun dubbio poi sulla correttezza della qualificazione giuridica come concussione tentata dei due episodi ai capi b) e f), in cui le vittime rifiutarono la proposta del Direttore dell’Unità Cardiochirurgica, formulata con le solite modalità.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte per la configurabilità del tentativo è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei a indurre taluno a dare o a promettere danaro o altre utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del "metus pubblicae potestatis", bastando che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quel timore per integrare "l’ipotesi di concussione tentata (Cass. Sez. 6^ 25/2/94 n. 6113 Fumarola).

Ne consegue che qualora la persona offesa resista alla proposta, come nei casi di cui ai capi summenzionati, non può parlarsi di inidoneità degli atti, nè di desistenza, ma deve aversi riguardo alla adeguatezza della condotta rispetto al fine che l’imputato intendeva perseguire, potendosi configurare il tentativo di concussione.

Di questo principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, che ha ritenuto la condotta dell’imputato idonea a determinare uno stato di soggezione nei confronti delle vittime dei due episodi contestati.

Sulla configurabilità dell’ipotesi della truffa ha già risposto il giudice del gravame, individuando, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in materia, il discrimine con la concussione nel fatto che nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse, mentre nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto (Cass. Sez. 6^ 16/12/05 – 23/1/06 n. 2677 Rv. 233493).

Nei casi in cui il paziente o il suo familiare ha effettuato o promesso il pagamento, ciò ha fatto non allo scopo di trarre vantaggio dall’abuso del pubblico ufficiale, ma per effetto di quella situazione di timore provocato dallo stesso imputato. In entrambe le figure di reato l’induzione è lo strumento della condotta antigiuridica dell’agente, ma nella truffa essa avviene attraverso una serie di atti ingannatori, che portano all’errore del soggetto passivo; nella concussione la persuasione avviene per la pressione prevaricatrice del pubblico funzionario.

Allo stesso modo non sembra possibile allo stato ritenere configurabile il solo reato di truffa aggravata in danno dell’ente ospedaliere. Come ha già messo in risalto il Tribunale nella sentenza di primo grado, richiamata dalla corte di merito, i malati erano stati effettivamente operati in regime ospedaliero gratuito e quindi non al di fuori dell’orario di lavoro, come sostiene la difesa, per cui nessun danno patrimoniale poteva aver subito l’azienda ospedaliera, che non aveva "diritto in tali casi di ottenere il pagamento di somme di danaro per gli oneri aggiuntivi, semmai il reato di truffa potrebbe concorrere con quello della concussione, ma mai essere a questo alternativo.

Analogamente deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., comma 3, in relazione all’art. 318 c.p., degli episodi ai capi k) e l), in cui la richiesta di danaro, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, era avanzata dall’imputato dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, quindi per un atto del suo ufficio già compiuto, e non preceduta nè accompagnata da alcuna pressione psicologica da parte dello stesso, in linea anche qui con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. 6^ 21/1 – 11/3/03 n.11382; 13/1 – 24/2/00 n. 2265; 8/11/02 – 8/1/03 n. 52); a mente della quale la norma incriminatrice citata è un’ipotesi di reato residuale, introdotta per punire quelle condotte del pubblico ufficiale, che non integrano la concussione e si configurano quando difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato.

Lo stesso vale anche per la qualificazione come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, in relazione agli episodi ai capi m) ed e), nei quali per la sua prestazione professionale l’imputato riceveva dai pazienti una somma di danaro non dovuta in quanto l’intervento era stato eseguito in regime ospedaliero gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio, per cui non è neppure a parlarsi di tentata truffa, come pure prospettato dalla difesa, non sussistendo alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, alcuna condotta ingannatrice dell’imputato e in mancanza della consapevolezza in capo ai soggetti passivi della doverosità della somma di danaro consegnata all’imputato.

Manifestamente infondata si rivela la censura di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto a parte la mancanza di interesse ad essa sottostante in ordine al mancato riferimento nel dispositivo dell’avvenuta concessione del beneficio, il giudice del gravame ha comunque giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richiamando da un lato lo stato di incensuratezza dell’imputato e la sua condotta processuale, in parte riparatrice dei danni cagionati ad alcune delle vittime del reato e dall’altro la strumentalizzazione del proprio ufficio da parte dell’imputato in danno di pazienti gravemente ammalati, e facendo corretta applicazione del potere discrezionale, conferitogli dalla legge, nel bilanciare tali opposte circostanze nella determinazione della pena base e della relativa riduzione ex art. 62 bis c.p..

Analogamente infondata è la censura di cui al quarto motivo, anch’essa priva di consistenza giuridica, avendo anche qui il giudice del gravame, nel rideterminare il risarcimento del danno in favore delle parti civili in termini peggiorativi, sufficientemente giustificato il maggior importo richiamando la gravità e l’entità delle sofferenze fisiche patite dalle parti offese, avuto riguardo alla natura della malattia, di cui ciascuna di esse era affetta, e tale motivazione non appare sindacabile in questa sede.

Fondato si ravvisa invece la censura di cui al terzo motivo. Sul punto non può che essere richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, e qui pienamente condiviso, a mente del quale in tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati, le circostanze attenuanti vanno valutate e applicate in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non essendo necessario che essa sia presente in ciascuno di essi, essendo invece sufficiente che ricorra in ordine al reato più grave (Cass. Sez. Un. 27/114/08 – 23/1/09 n. 3286 Rv. 241755; Sez. 2^ 14/5 – 26/5/04 n. 24115 Rv. 229719).

Nella fattispecie il giudice del gravame, pur avendo riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha operato la riduzione solo in riferimento al reato ritenuto più grave e non pure ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, in ordine al quale ha lasciato immutato l’aumento determinato in primo grado. Sotto questo profilo si impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Catania, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare la segnalata incongruenza, allineandosi al principio di diritto summenzionato.

Nel resto il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS), che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta per la continuazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS) le spese del grado, che liquida in complessive Euro 2.486,25 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sentenza n. 34070/2011 Responsabilità penale a seguito di omessa custodia di animali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 30.11.2009 il giudice di pace di Lanciano riteneva [OMISSIS] responsabile delle lesioni subite da [OMISSIS]. e lo condannava a 250 Euro di ammenda. I cani del [OMISSIS] erano fuoriusciti sulla strada; [OMISSIS], sopraggiunto con la moto, non era riuscito ad evitare l’urto con i medesimi e cadendo a terra si era procurato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il giudice riteneva sussistente un comportamento colposo dell’imputato per aver lasciato incustoditi i cani all’interno di un’area privata di sua proprietà, essendosi accertato che proprio nel momento in cui il [OMISSIS] stava aprendo il cancello, i cani ne erano fuoriusciti, guadagnando la pubblica via e creando la anzidetta situazione di pericolo per il [OMISSIS]

2. Avverso tale sentenza il difensore di [OMISSIS] proponeva appello con il quale sollevava dubbi sulle modalità in cui era avvenuto l’incidente; il cane impattato dalla moto era deceduto e la persona offesa indossava degli zoccoli, probabilmente stava andando o tornando dal mare; poteva essere disattento ed aver perso il controllo del mezzo. In ogni caso non vi era colpa dell’imputato in quanto nessuna norma vieta al proprietario o al detentore di cani di lasciarli liberi a tutela della pubblica incolumità; la norma richiamata dal giudice di pace, l’art. 672 c.[OMISSIS], riguarda solo gli animali pericolosi, e cioè quelli aggressivi in relazione alla loro indole.

3. il Tribunale, rilevato che l’art. 37 del d.lgs. n.74 del 2008 esclude espressamente dal novero delle sentenze del giudice di pace appellabili quelle di condanna a pena pecuniaria, quando non sia impugnata anche la condanna al risarcimento del danno e che nella specie non vi era nemmeno stata costituzione di parte civile, dichiarava inammissibile l’impugnazione.

4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato invocando l’applicazione dell’art. 568, co. 5, c.p.p. e insistendo che il giudice ha erroneamente ritenuto la responsabilità per colpa del [OMISSIS] perché ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico dei proprietari dei cani di lasciarli liberi e perché ha erroneamente individuato la fonte di tale obbligo nell’art. 672 c.p.

Considerato in diritto

1. Deve premettersi che pur risultando effettivamente non consentito l’appello nei confronti della sentenza di cui trattasi, il Tribunale ha sbagliato nel dichiararne la inammissibilità in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 568, co. 5, c.p.p. e dunque l’impugnazione avrebbe dovuto essere trasmessa a questa Corte quale giudice competente.

2. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, spettando a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi dedotto dall’imputato.

3. Tali motivi sono infondati avendo correttamente il giudice di pace ritenuto la responsabilità del [OMISSIS] per le lesioni del [OMISSIS] Deve premettersi che non può essere contestato in questa sede l’accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata secondo cui alcuni cani sono usciti dal cancello che il [OMISSIS] stava aprendo, accedendo alla pubblica strada dove stava transitando il [OMISSIS] che veniva urtato e, cadendo, riportava le lesioni suddette. Della omessa custodia dei cani, e dunque delle lesioni, deve rispondere il [OMISSIS], che ne aveva la custodia; infatti il proprietario o detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi ed è in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell’animale, a prescindere da una sua aggressività già acclarata, ben potendo l’animale rivelarsi pericoloso per le particolari situazioni del caso concreto come è stato nel caso di specie in cui gli animali hanno avuto libero accesso dove ciò non è consentito trattandosi di spazi destinati alla circolazione stradale. Questa Corte ha già al riguardo avuto modo di affermare (sez. 4^ 26.5.1988 n. 9928 Rv. 199376) che qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell’animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa ove questa, non si sia accorta tempestivamente dell’ostacolo prevedibile ed evitabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, rigetta il ricorso medesimo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.