Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 24-01-2011, n. 2284 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1- con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 5.10.09 il Tribunale di Brescia applicava a D.A. – con la diminuente del rito, le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 648 cpv. c.p. – la pena di giorni 15 di reclusione e di Euro 50,00 di multa per il delitto di ricettazione di una confezione di profumo Chanel di provenienza furtiva, in continuazione rispetto a quella inflitta dal GUP dello stesso Tribunale con sentenza del 12.10.07. Ricorre contro la sentenza il PG presso la Corte d’Appello di Brescia, che deduce:

a) violazione dell’art. 69 c.p. per omessa effettuazione del giudizio di bilanciamento fra le ritenute attenuanti e la contestata recidiva specifica reiterata;

b) inosservanza dell’art. 81 c.p., comma 4, atteso che l’aumento in continuazione era stato operato in misura inferiore al limite minimo previsto per i recidivi di cui all’art. 99 c.p., comma 4, aumento che non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, vale a dire quello di rapina impropria per il quale, con la summenzionata sentenza emessa il 12,10.07, il GUP del Tribunale di Brescia aveva condannato il D. alla pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

2 – Osserva questa S.C. che il primo motivo di ricorso è infondato in virtù del preliminare ed assorbente rilievo che, per costante giurisprudenza, non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze ove il giudice affermi la congruità della pena concordata, in quanto ciò costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, idoneo a soddisfare l’obbligo della motivazione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 42910 del 29.9.09, dep. 11.11.09, PG in proc. Gallicchio, ed altre conformi).

3- Il motivo che precede sub b) è infondato perchè, come questa S.C. ha già avuto modo di affermare (v. Cass. Sez. 1, n. 31735 del 1.7.10, dep. 12.8.10; conf. Cass. Sez. 1, n. 17928 del 22.4.10, dep. 11.5.10; Cass. Sez. 1, n. 32625 del 2.7.10, dep. 11.8.09), l’aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81 c.p., comma 4 (comma aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, art. 5, comma 1), si applica solo quando l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati, uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, il che si ricava dall’interpretazione letterale della norma, laddove parla di "reati…commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4": "applicata", dunque, non "contestata", come invece sarebbe stato necessario se il legislatore avesse inteso riferirsi ai reati sub iudice per i quali, appunto, la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, pur contestata, può ancora non essere in concreto applicata perchè facoltativa.

4 – In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2010) 09-02-2011, n. 4629

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale romano del 09.06.2006, di condanna di V. M. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di ricettazione di un’autovettura Lancia Thema di provenienza furtiva, ricorre in proprio l’imputato lamentando:

a) come primo motivo il vizio di violazione di legge in relazione all’eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio. Ritenuta legittima dalla Corte di merito anche se effettuata con affissione presso la casa comunale invece che presso il luogo di detenzione del V.. Precisa l’imputato che il suo stato detentivo emergeva dagli atti del processo, perchè il precedente avviso di chiusura delle indagini era stato notificato presso il carcere di Regina Coeli a Roma;

b) con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la penale responsabilità per il reato di ricettazione piuttosto che per quello di furto, del quale fin dai primi momenti dell’indagine l’imputato si era dichiarato responsabile. La motivazione delle due sentenza di merito, in punto di responsabilità, sarebbe illogica perchè fondata su elementi di secondaria importanza quale il giorno e l’ora del furto, che l’imputato aveva dimenticato per il lungo lasso di tempo trascorso dal momento del fatto. Lasso di tempo che comunque gli stessi giudici reputano considerevole se lo pongono come elemento di valutazione che li porta ad escludere che l’imputato possa essere individuato nel ladro dell’autovettura.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile perchè ripete, pedissequamente, i motivi d’impugnazione già proposti in appello, senza correlarsi in alcun modo con l’argomentata decisione della Corte di merito, non solo in ordine alla dedotta nullità della notifica ma anche, nel merito, sulla valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni rese dal V., sia nell’imminenza dei rilievi di polizia, sulla sola circostanza che l’autovettura "era rubata", sia successivamente, in dibattimento, sulle integrazioni riguardanti le modalità del furto.

2.1 E’, comunque,il caso di precisare che, secondo il principio giurisprudenziale già fissato da questa Corte, devono, di norma, ritenersi ammissibili i motivi di ricorso per Cassazione relativi a questioni di diritto sostanziale o processuale, anche se ripetitivi dei motivi di appello, cioè riproposti negli stessi termini di detti motivi,ad eccezione delle ipotesi di mero richiamo o rinvio ai motivi di appello o di totale, testuale riproduzione degli stessi ovvero, in ogni caso, di manifesta infondatezza, Rv. 175027. E proprio di tale ultimo caso si tratta, nello specifico in esame, perchè la Corte di merito ha puntualmente rilevato che la notifica del decreto di citazione aveva, comunque, raggiunto lo scopo risultando in atti la dichiarazione, resa dall’imputato nel carcere di Regina Coeli, di non voler presenziare al processo e di consentire che questo fosse celebrato in sua assenza.

2.3 Sono, poi, assolutamente inammissibili i motivi di ricorso ripetitivi, concernenti vizi di motivazione, essendo in tal caso solo apparente la critica logica alla motivazione di detta sentenza, a meno che questa non sia a sua volta, meramente ripetitiva della motivazione del primo giudice, cosa che nel caso in esame non è avendo la Corte territoriale manifestato autonomia di giudizio sul caso.

2.4 Conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (Cass. pen., sez. 4, 15 dicembre 1992, Cardinale Rubino, RV193046).

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7552 Ebbrezza

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Svolgimento del processo

1. D.M.G. propone ricorso avverso la sentenza del 14/07/2008 della Corte d’appello di Trieste con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale, nonchè per la contravvenzione di cui all’art. 651 cod pen..

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 68 e 213 cod. proc. pen. contestando che, sulla base degli elementi in atti, possa identificarsi nell’odierno imputato il conducente del mezzo controllato, osservando che, secondo la pronuncia impugnata, tale identificazione è stata eseguita sulla base della titolarità del mezzo, dato che non fornisce alcun elemento di certezza, posto che l’autovettura indicata è risultata appartenere ad una donna e non all’odierno ricorrente.

Anche il preteso riconoscimento eseguito non risulta svolto con correttezza, poichè i verbalizzanti hanno fatto generico richiamo ad una identificazione eseguita sulla base di conoscenza personale da imprecisati rappresentanti dei Carabinieri, che non risultano escussi. L’incertezza che deriva dalle approssimazioni richiamate ottiene ulteriore conferma considerando che tali imprecise deduzioni sono state tratte, a seguito di consultazione degli atti redatti nell’immediatezza, cui i verbalizzanti erano stati autorizzati, rivelando quindi una insanabile approssimazione dell’accertamento.

2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà di motivazione fondata sugli stessi elementi di fatto, eccependo oltre che la violazione delle norme in materia di ricognizione, l’erroneo riconoscimento, avvenuto de relato, sulla base di un presupposto di fatto, la disponibilità del mezzo, desunto esclusivamente dall’omessa denuncia di sottrazione da parte della titolare del bene, nel presupposto dell’identificazione del D.M. nel figlio della proprietaria, con deduzione di cui si eccepisce l’illogicità, concretizzandosi di fatto in un onere di dimostrazione in capo all’imputato.

3. Si lamenta con il terzo motivo erronea applicazione della legge penale, poichè si è accertata la sussistenza del delitto di resistenza nella condotta di sottrarsi alla redazione del verbale di contravvenzione, attività che gli agenti non stavano eseguendo, risultando questi al momento dei fatti fuori servizio. In ragione di ciò si valuta mancante la correlazione tra atto accertato e contestazione.

Analogo vizio si ritiene presente con riferimento all’art. 651 cod. pen. ove l’ipotesi d’accusa è configurata come ostacolo frapposto alla denuncia delle generalità, che invece non risultavano richieste, non avendo l’interessato dato seguito alla sollecitazione di esibire i documenti, il che avrebbe dovuto imporre la formulazione di un’ipotesi d’accusa differente.

4. Con quarto motivo si eccepisce da ultimo nullità della sentenza, per omessa determinazione specifica dell’aumento apportato in continuazione per i due reati satellite, diversamente da quanto specificamente imposto in argomento.
Motivi della decisione

1. Analizzando i motivi di impugnazione in ordine logico deve preliminarmente accertarsi la loro infondatezza, nella parte in cui contestano la ritualità del riconoscimento che ha fondato l’accertamento di responsabilità, poichè risulta impropriamente evocato l’art. 213 cod. proc. pen. dettato in materia di ricognizioni personali, in un situazione nella quale all’identificazione di D. M. si è giunti sulla base del rilievo dei dati dell’automezzo, e congiuntamente in forza della descrizione fisica resa di verbalizzanti.

La circostanza che D.M. sia stato indicato dagli agenti escussi quale proprietario del mezzo, essendone invece solo l’utilizzatore poichè l’auto è risultata intestata alla madre, non priva di valenza il riferimento operato dai testi, i quali hanno chiarito di aver raccolto informazioni presso i loro colleghi del posto, individuando sulla base dei dati forniti e della descrizione resa la persona che avevano tentato di sottoporre a controllo nell’odierno ricorrente. La prova testimoniale risulta ritualmente acquisita ed idonea ad individuare con precisione la persona responsabile della condotta contestata, valorizzando la testimonianza de relato che risulta correttamente valutata poichè non è eccepito che sia stata formulata richiesta di audizione dei carabinieri del luogo di residenza dell’interessato, ex art. 195 c.p.p., comma 1, al fine di assumere le loro dirette dichiarazioni.

Del tutto impropriamente si lamenta il mancato rispetto dei canoni di legge per l’esecuzione della ricognizione personale, che non risulta mai eseguita nè richiesta, ed il cui svolgimento non era imposto dalla situazione di fatto, ove non si trattava di individuare una persona da identificare nella generalità dei consociati, ma colui il quale potesse essere legittimato ad utilizzare un automezzo compiutamente individuato, che rispondesse a determinate caratteristiche fisiche, elementi rispetto ai quali non risulta neppure dedotto che potesse crearsi alcuna confusione. Impropriamente quindi risulta evocata una causa di inutilizzabilità di una prova mai assunta, che non avrebbe dovuto esserlo, risultando per quanto detto esaustiva l’identificazione eseguita.

2. Analogamente infondato è il secondo motivo di ricorso basato su un allegato travisamento delle risultanze, derivante dall’illegittimo procedimento di identificazione dell’imputato, che, al contrario risulta eseguito correttamente in forza di quanto già espresso in relazione al rispetto dei canoni della testimonianza indiretta previsti dal richiamo art. 195. 3. Inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla impossibilità di ravvisare nel comportamento tenuto il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla base della descrizione dei fatti contenuta nel capo di imputazione; contestando che i verbalizzanti fossero addetti alla redazione del verbale, come descritto nel capo di imputazione, si assume che non potrebbe ravvisarsi la condotta descritta in quanto altra è stata la richiesta intervenuta. In realtà quel che rileva al fine di una corretta qualificazione giuridica è che nell’imputazione sia contestato di aver opposto violenza all’agente di p.s. mentre questi compiva un atto dell’ufficio, irrilevante essendo l’individuazione dello specifico atto, posto che lo stesso ricorrente non pone in dubbio che l’agente fosse intento a svolgere il suo lavoro, deducendo che il controllato fosse stato richiesto solo di accostare, attività che prelude alla necessità di approfondimenti. Quel che rileva al fine di valutare la corretta configurazione dell’ipotesi di accusa è l’esistenza dell’azione violenta, volta a sottrarsi a tali approfondimenti, azione che i testi hanno chiarito si verificò con uno spintone e con l’immeditata fuga, la cui forza oppositiva emerge evidente ove si consideri che produsse il risultato di consentire l’allontanamento, pur essendo l’interessato in stato di ubriachezza, e dovendo immaginarsi quindi non dotato di riflessi particolarmente pronti.

L’esame di tali risultanze, e la mancata contestazione dell’azione realizzata dal controllato, evidenzia l’insussistenza del rilievo di inosservanza dell’art. 337 cod. pen., peraltro sollevato in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), riguardante norme processuali.

4. Analoga inammissibilità raggiunge l’ulteriore motivo di ricorso, anch’esso sollevato richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) pur se riferito all’erronea applicazione della norma sostanziale di cui all’art. 651 cod. pen. atteso che, al di là della forma con la quale si esprime il rifiuto di fornire le generalità, che nella specie si sarebbe estrinsecato nel rifiuto di fornire i documenti e nella successiva fuga, quel che rileva al fine della configurazione della fattispecie è l’esito dell’opposizione alla dichiarazione sollecitata, azione rispetto alla quale nessun rilievo di merito solleva il ricorrente.

5. Da ultimo non sussiste la nullità della sentenza per l’omessa indicazione dell’entità dell’aumento di pena per i reati satellite, essendo del tutto pacifico che tale omissione non produca la sanzione processuale evocata (Sez. 1, Sentenza n. 7700 del 03/12/1987 imp. Telese, Rv. 178763).

6. La sentenza deve essere annullata solo in relazione al capo a) ove è contestata la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. per il sopraggiungere della disciplina contenuta nella disposizione di cui dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 4, che, prevedendo per l’ipotesi lieve contestato, nella specie la configurazione di una violazione amministrativa, prevede una disciplina più favorevole di cui il giudice ha il dovere di fare applicazione d’ufficio anche nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 5, 15.2000 n. 769, imp. Poma A.M., rv 215996).

Ciò impone che nel caso in cui, come nella di specie non sia stata effettuata la misurazione del tasso alcolemico, non sia possibile fare applicazione della diversa disciplina sanzionatoria prevista in correlazione con il diverso grado di concentrazione alcolica nel sangue alla crescente entità della sanzione prevista deve intendersi ricorrere, per il principio del favor rei, la disciplina meno grave di cui alla lett. a) della norma incriminatrice, con conseguente venir meno del reato e riconoscimento della sussistenza della violazione amministrativa. Su tale punto quindi la sentenza va annullata senza rinvio, dovendo assolversi l’imputato dal reato ascrittogli al capo a) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato con rideterminazione della pena a mesi quattro e giorni dieci di reclusione, così computando la misura dell’aumento per la contravvenzione residua, in forza della pari gravità delle violazioni contestate originariamente, e quindi della possibilità di suddividere, in maniera eguale, l’entità dell’aumento globalmente apportato.

L’inammissibilità originaria degli ulteriori motivi di ricorso, per quanto esposto, comporta l’impossibilità di considerare utile il decorso del tempo successivo alla pronuncia di secondo grado al fine dell’estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dall’art. 651 cod. pen. contestata al capo b). Va rigettato per il resto il ricorso.

7. L’accertamento della violazione amministrativa, in relazione alla contestazione di cui al capo a) impone che si disponga la trasmissione degli atti all’autorità accertatrice, per quanto di sua competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ridetermina la pena in mesi quattro e giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto. Dispone trasmettersi gli atti all’autorità che ha effettuato l’accertamento per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-10-2010) 09-03-2011, n. 9411 Ebbrezza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 10 marzo 2009 il giudice per le indagini preliminari di Brescia emetteva decreto penale di condanna nei confronti di V.O.R., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, lett. c) per aver circolato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a g/1 1,58 e 1,56, condannandolo alla pena di Euro 1640,00 di ammenda, alla sospensione della patente per 12 mesi e disponendo la confisca del veicolo.

V.O.R. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge per quanto riguarda la disposta confisca, atteso che nel novellato art. 186 C.d.S. il decreto penale non è indicato quale provvedimento con il quale può essere disposta la confisca, nè può soccorrere l’art. 460 c.p.p., comma 2, che consente la confisca solo nei casi di cui all’art. 240, comma 2, con implicita esclusione degli altri casi di confisca obbligatoria.

Con successiva memoria il ricorrente insisteva nella ragioni del ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Di recente (sez. 4^ 24.2.2010 n. 14514 rv 247025; sez. 4^ 16.12.2009 n. 3599 rv 246298) questa Corte ha ritenuto, con principio che il collegio condivide, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale di condanna, e che l’impugnazione proposta non può essere convertita nell’opposizione di cui all’art. 461 cod. proc. pen., perchè l’opposizione non appartiene al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico.

In tali decisioni è stato puntualmente osservato che il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l’atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti:

la particolarità del rito e la espressa previsione di uno specifico rimedio, portano ad escludere la possibilità per l’imputato di proporre il ricorso per cassazione. Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte è stata affermata la legittimità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso il decreto penale di condanna ("ex plurimis", Sez. 4, n. 11358/08, RV. 238939); ma tale opzione ermeneutica trova fondamento in ragioni peculiari che riguardano esclusivamente l’ufficio del P.M. per il quale, a differenza dell’imputato, non è previsto alcun rimedio specifico, finalizzato a censurare eventuali statuizioni illegittime contenute nel decreto penale: donde la possibilità, per la sola Pubblica Accusa, di avvalersi del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., posto che il decreto penale è assimilato dal codice di rito alla sentenza di condanna.

Ancora, giova evidenziare che, volendo ritenere ammissibile per l’imputato il ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna, si perverrebbe ad un risultato in stridente contrasto con la stessa "ratio" del procedimento monitorio; si finirebbe, infatti, con il consentire all’imputato, astenendosi dal proporre opposizione, di evitare il rischio di un trattamento sanzionatorio più rigoroso (la cui possibilità è espressamente prevista dall’art. 464 c.p.p., comma 4), e, nel contempo, di avvalersi di un diverso rimedio, il ricorso per cassazione, finalizzato a censurare una sola delle statuizioni contenute nel decreto penale.

Nè può ipotizzarsi la possibilità della conversione del ricorso in opposizione in applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5. Non ignora il Collegio che questa Corte ha costantemente riconosciuto all’opposizione natura di mezzo di impugnazione. Trattasi, tuttavia, di opzione interpretativa che deve essere necessariamente armonizzata con la peculiarità del rito monitorio e con le finalità dell’atto di opposizione al decreto penale. L’atto di opposizione in argomento può essere assimilato ai mezzi di impugnazione nel senso che è destinato a rimuovere un provvedimento – che altrimenti diverrebbe definitivo – e, sotto tale profilo, è perciò soggetto, quanto alla sua presentazione, al rispetto di formalità e termini. Ma non può certo considerarsi concettualmente e tecnicamente mezzo di impugnazione a tutti gli effetti; basti pensare che:

1) l’opposizione al decreto penale non ha alcun contenuto devolutivo da sottoporre al vaglio di un giudice di grado superiore chiamato ad un sindacato giurisdizionale relativamente ad una decisione intervenuta all’esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio tra le parti;

2) l’opposizione è rivolta allo stesso giudice che ha emesso il decreto penale di condanna e – segnando la fuoriuscita dal rito monitorio e l’ingresso in altro tipo di rito (sul punto cfr. Sez. 2, n. 23263 del 22/04/2004 Cc. – dep. 18/05/2004 – Rv. 229706) – mira solo a rimuovere il decreto stesso e ad instaurare un contraddittorio fino a quel momento del tutto assente: l’art. 464 c.p.p. è titolato "giudizio conseguente all’opposizione";

3) con l’atto di opposizione, l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p.; l’opposizione al decreto penale costituisce l’atto formale indispensabile per l’avvio del giudizio e per la revoca del decreto penale: atto formale, con il quale, come detto, può anche essere formulata la richiesta del rito alternativo;

4) a seguito dell’opposizione, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna, nonchè revocare i benefici eventualmente già concessi ( art. 464 c.p.p., comma 4); viceversa, nel giudizio di appello, quando appellante è il solo imputato, il giudice di secondo grado non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, in forza del divieto della "reformatio in pejus" di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3;

5) contestualmente all’opposizione al decreto penale, può essere richiesta, sussistendone i presupposti, l’oblazione ( art. 464 c.p.p., comma 2): il che non è consentito nel giudizio di appello, stante lo sbarramento posto dagli artt. 162 e 162 bis c.p.p.. La conversione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 – pur nell’interpretazione estensiva di tale norma fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Bonaventura (fondata sulla necessità di salvaguardare comunque la voluntas impugnationis) – trova evidentemente il suo fondamento, in sintonia con la "ratio" delle disposizioni che disciplinano i mezzi di impugnazione in senso tecnico, nella volontà del soggetto di sottoporre al vaglio del giudice dell’impugnazione le proprie doglianze in relazione alla decisione emessa all’esito di una valutazione di merito: orbene, come si è detto, l’atto di opposizione – finalizzato invece ad instaurare il giudizio – non presenta siffatte connotazioni.

Nè può valere, ai fini della convertibilità del ricorso per cassazione in opposizione al decreto penale, evocare lo schema disegnato dal legislatore per il procedimento di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere in ordine ad una delle questioni elencate nell’art. 676 c.p.p., comma 1, procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4, e provvede quindi, senza formalità, con ordinanza; avverso tale provvedimento è espressamente previsto il rimedio dell’opposizione dinanzi allo stesso giudice il quale è chiamato ad una sorta di "riesame" del provvedimento oggetto dell’opposizione, con piena cognizione delle doglianze dedotte, procedendo a norma dell’art. 666 c.p.p. e decidendo quindi, all’esito di udienza camerale, con ordinanza contro la quale è previsto il ricorso per cassazione; lo stesso art. 666 c.p.p. stabilisce, al comma 6, che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti la corte di cassazione. Di tal che, nel caso di ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione (in prima istanza) a norma dell’art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, sono ben ravvisabili i presupposti per la conversione del ricorso in opposizione onde rendere possibile (nell’ottica della salvaguardia della "voluntas impugnationis") quella seconda valutazione di merito normativamente ed esplicitamente prevista: situazione procedurale, come si vede, del tutto diversa rispetto a quella che scaturisce dalla opposizione al decreto penale di condanna.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento della somma di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

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