T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14606 Sentenza

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Svolgimento del processo

1. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Benevento avverso l’ordinanza in data 6 luglio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, in forza dell’indulto concesso con L. 31 luglio 2006. n. 241, ha dichiarato l’estinzione della pena di Euro 619,74 di multa applicata dallo stesso Giudice, in sostituzione della pena di giorni 15 di reclusione, con decreto penale del 25 agosto 2001 (esecutivo il 3 novembre 2001), nei confronti di F.D.M. per il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, commesso in (OMISSIS).

Sostiene il ricorrente che il F., prima del provvedimento impugnato, avrebbe già fruito dell’indulto nella misura massima consentita dalla L. n. 241 del 2006, cit., pari ad Euro 10.000,00, con riguardo alle pene pecuniarie inflitte con altre condanne.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, che il F. ha già beneficiato, prima del provvedimento qui impugnato, dell’indulto concesso con L. n. 241 del 2006, cit., relativamente alle multe di Euro 2.737,22, Euro 670,00 ed Euro 6.840,00 applicategli, rispettivamente, con le sentenze ex artt. 444 e 445 c.p.p. del Tribunale di Benevento in date 6/07/2001, 5/04/2002 e 14/06/2007, e, altresì, dell’indulto della multa di Euro 340,00 applicatagli con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari di Benevento in data 5/12/2003, per un totale complessivo di pena pecuniaria già condonata di Euro 10.587,22 superiore al tetto massimo di Euro 10.000,00 di pena estinguibile a norma della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 1, (c.f.r. il certificato penale del Fuggi, in atti).

Segue l’illegittimità della dichiarata estinzione, con la più recente ordinanza in data 6 luglio 2010 qui impugnata, dell’ulteriore pena di Euro 619,74 di multa, oggetto del decreto penale emesso il 25 agosto 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, e, quindi, l’annullamento della medesima ordinanza e il rinvio per nuovo esame allo stesso Giudice, il quale si atterrà al rispetto del limite massimo di pena pecuniaria cui è applicabile l’indulto, così come previsto dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 1.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 29-04-2011, n. 16753

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AGNA Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 8-6-2010 il GIP presso il Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di L. G.L., in riferimento a reati di cui agli artt. 582, 594, 595 e 612 c.p., che erano stati oggetto di denuncia da parte di LO.Ci..

La querelante aveva denunziato di avere avuto un malore a seguito di un alterco avvenuto con il L. nel luogo di lavoro(essendo costui cancelliere nel medesimo ufficio giudiziario), e di aver riportato lesioni consistite nella frattura di una vertebra cervicale.

Il Giudice aveva dato atto che era stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM. Aveva altresì descritto i fatti denunciati dalla persona offesa, ed aveva escluso la configurabilità dei reati di ingiuria e diffamazione, evidenziando che vi era stato un alterco tra le parti, e che il fatto si era verificato in relazione al mancato adempimento dell’attività ritenuta urgente da parte della denunziante, pur rilevando il carattere volgare della espressione usata dal L..

D’altra parte rilevava anche la assenza dei presupposti della minaccia.

In conclusione il GIP rilevava che si era verificata una semplice critica ad un comportamento tenuto dalla querelante per essersi la stessa assentata senza avvertire, perchè da altri autorizzata.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la difesa della Lo., deducendo la carenza di motivazione e/o la contraddittorietà della stessa ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

A riguardo evidenziava di avere indicato nell’opposizione l’esatta ricostruzione dei fatti lamentando la mancata escussione dei colleghi di lavoro menzionati, e specificando di avere prodotto le dichiarazioni che costoro avevano reso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p..

Inoltre evidenziava che la condotta tenuta dal soggetto denunciato risultava rilevante ai fini disciplinarle che a seguito della opposizione il Giudice aveva fissato l’udienza camerale, ossia aveva ritenuto ammissibile l’opposizione, e tuttavia non aveva dato conto della pertinenza e rilevanza delle richieste dell’opponente, limitandosi a provvedere alla archiviazione in base ad un giudizio prognostico che negava la configurabilità dei reati denunciati.

Rilevava altresì che le lesioni avrebbero potuto essere oggetto di integrazione probatoria, essendo state riconosciute dall’INAIL. Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, argomentando anche sulla erronea esclusione della effettiva offensività della condotta denunciata.

Il PG. in Sede, come da requisitoria ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va considerato inammissibile.

Invero le censure formulate dalla ricorrente riguardano la pretesa carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

Va rilevato altresì che nella specie il Giudice ha emesso il decreto di archiviazione in conformità alla esistenza dei presupposti di legge, essendo stata evidenziata l’assenza degli elementi dai quali desumere le ipotesi di reato denunciate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, menzionata dal PG nella requisitoria che questo collegio condividevi ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito limitatamente alle ipotesi di violazione del contraddittorio ex art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5, e deve ritenersi inammissibile la censura attinente al vizio di motivazione o al travisamento dell’oggetto, ovvero per mancata valutazione di circostanze di fatto già acquisite – (v. in tal senso quanto il PG deduce richiamando sentenza Sez. 1^ del 7-2-2007, n. 8842).

Infine sono inammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle deduzioni dell’opponente, essendo stata resa motivazione che rende evidente l’assenza degli elementi costitutivi dei reati, (v. in tal senso Cass. Sez. 5^, ordinanza 19 aprile 1997, n. 961, Cerini, RV 207914 – ove si stabilisce che: "La delibazione relativa all’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione non deve essere espressa con apposita motivazione, ma è sufficiente che emerga dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis").

Peraltro la motivazione del decreto risulta formulata ritualmente, e dunque non si è in presenza di una mancanza assoluta della motivazione, che sarebbe idonea ad integrare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3.

Infine resta esclusa la deducibilità della illogicità della motivazione.

In conclusione la Corte deve rilevare l’inammissibilità dei motivi di ricorso.

La ricorrente va condannata pertanto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che viene determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 18885

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Svolgimento del processo

M.F. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Trento del 9 giugno 2009 con il quale è stata accolta la domanda di condanna al pagamento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un procedimento penale iniziato il 9 luglio 1996 ed è stata liquidata la somma di Euro 3.600,00.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia violato la L. n. 89 del 2001, art. 2, e segg., e i principi della CEDU e di cui all’art. 111 Cost., in tema di ragionevole durata dei giudizi e abbia pronunciato sulla base di argomentazione illogica e insufficiente.

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale "Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura dell’art. 360 c.p.c., ex n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Nella specie il motivo di ricorso non si conclude con la formulazione del quesito del diritto nè con la sintesi delle ragioni poste a base del vizio d motivazione e pertanto il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 950,00 oltre alle spese prenotate a debito.

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