Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19997 Assicurazione contro le malattie

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Svolgimento del processo

Con sentenza 10 luglio 2006, depositata l’11 febbraio del 2008, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona del 5 marzo – 6 aprile 2002 con la quale era stata rigettata la domanda di E.R. intesa ad ottenere dalla Cattolica di assicurazione l’indennizzo di Euro 51,645,69 in conseguenza di una patologia invalidante del proprio padre. E. B., cui era conseguita la morte in data (OMISSIS). Il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta dalla figlia dell’assicurato, osservava che la compagnia di assicurazione aveva escluso la indennizzabilità della patologia, in quanto la polizza assicurativa prevedeva la operatività della garanzia per invalidità permanente conseguente a malattia, invalidità da valutarsi non prima di un anno dalla data di denuncia della malattia. Ne caso di specie, la denuncia di malattia era stata effettuata in data (OMISSIS) e a distanza di circa due mesi era seguito il decesso dell’ E., intervenuto in assenza di una guarigione clinica, elemento questo ritenuto essenziale ai fini della operatività della garanzia. La Corte di appello di Venezia confermava integralmente la decisione di primo grado osservando che la garanzia assicurativa non operava in tutti i casi in cui alla malattia non fosse seguita la guarigione o comunque il consolidamento delle condizioni di salute con successivo accertamento di postumi permanenti.

Avverso tale decisione la E. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione degli artt. 24, 26, 28, 29, 30, 34 e 25 del contratto di assicurazione 20 marzo 1981.

Il quesito di diritto, posto con il motivo, è del seguente tenore:

"Dica codesta ecc.ma Corte se la interpretazione data dalla Corte di Appello di Venezia alle clausole contenute nella polizza assicurativa sottoscritta da E.B. presso la Rolo Banca (OMISSIS) denominata "pro salute" con la Compagnia Cattolica di assicurazione sia conforme al dettato normativo di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed in particolare se la interpretazione seguita nella sentenza impugnata risponda a canoni legali di ermeneutica contrattuale segnatamente in relazione agli articoli di polizza nn. 26, 28, 29, 30, 34 e 35, dica specificamente se tale interpretazione abbia rispettato la comune intenzione delle parti ovvero se si sia limitata al senso letterale delle parole;

inoltre, dica se le suddette clausole contrattuali siano state interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Il ricorso è privo di fondamento.

Con motivazione logica, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizi motivazionali, i giudici di appello hanno confermato che il contratto stipulato dall’ E. contemplava la esistenza di una invalidità permanente, prevedendo – tra l’altro – che l’evento morte fosse successivo di almeno un anno alla denuncia di malattia.

I postumi permanenti incidenti sulla salute dell’interessato (la cui sussistenza era prevista come condizione di operatività della assicurazione) non si erano concretati, nel caso dell’ E., poichè era sopraggiunto non il recupero di una, minorata, condizione di validità, ma il decesso.

Tra l’altro (ha osservato con autonoma "ratio decidendi" la decisione impugnata), la morte dell’assicurato era avvenuta a distanza di due mesi dalla denuncia (26 settembre 1998), in assenza di guarigione clinica.

Ed il contratto stipulato prevedeva – invece – che la invalidità dovesse essere accertata non prima di un anno, dalla data di denuncia della malattia (art. 28 del polizza cumulativa "pro salute" stipulata tramite Banca).

In una situazione di questo genere, hanno concluso i giudici di appello, appariva del tutto inutile anche il ricorso ad una indagine medico-specialistica, volta ad accertare la esistenza di postumi permanenti apprezzabili, successivi all’epilogo di una fase acuta della patologia tumorale, antecedenti alla morte. Mancava, infatti, qualsiasi riscontro di fatto di tali circostanze, desumibile dalla documentazione clinica agli atti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 200.00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23613

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.5.2009, il Tribunale di Torre Annunziata, fra l’altro, dichiarò S.S. responsabile dei reati di tentata estorsione e rapina aggravata, unificati sotto il vincolo della continuazione fra loro e con quelli di cui alla sentenza 7.2.2007 dello stesso Tribunale e – concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 – lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, pena accessoria.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 3.3.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del padre dell’imputato, recuperate ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. pur a fronte delle dichiarazioni della madre che negavano ogni responsabilità del figlio;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha richiamato la sentenza di primo grado e secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella per relationem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici". (Cass. Sez. 6 sent. 31080 del 14.6.2004 dep. 15.7.2004 rv 229229).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 30-06-2011, n. 25833

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.12.2010, il G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicò a N.M. la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per rapina e lesioni, ritenendo irrilevante l’intervenuta revoca della richiesta di applicazione di pena.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione in relazione al non aver considerato l’intervenuta revoca della richiesta di applicazione di pena.

Con memoria datata 20.5.2011 il difensore dell’imputato ha ribadito la doglianza sopra indicata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il G.I.P. si è attenuto al consolidato orientamento di questa Corte, condivido dal Collegio, la richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta che su di essa sia stato manifestato il consenso dell’altra parte, in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l’intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere nè revocato, nè modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale. (Cass. Sez. 3 sent. n. 4199 del 5.12.1997 dep. 27.01.1998 rv 209512; conforme Cass. Sez. 3, sent. n. 1692 del 19.4.2000 dep. 12.10.2000 rv 217542; Cass. Sez. 1, sent. n. 1066 del 17.12.2008 dep. 13.1.2009 rv 244139; Cass. Sez. 3, sent. n. 39730 del 4.6.2009 dep. 12.10.2009 rv 244892).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25818

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Como in data 19 giugno 2009, con la quale è stato solo parzialmente accolto il suo reclamo contro il decreto emesso dal medesimo Tribunale in composizione monocratica, di liquidazione degli onorari per le prestazioni svolte quale difensore d’ufficio.

Il ricorrente – con il ricorso che è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Como e non è stato notificato ad alcuno – lamenta violazione del D.M. n. 127 del 2004 (tariffa professionale forense) e dell’art. 91 cod. proc. civ., per la mancata liquidazione in suo favore delle spese del procedimento di opposizione.

All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3425 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 14 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Ne consegue che, non essendosi il ricorrente avvalso della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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