Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-08-2011, n. 4785 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Securitalia S.p.A, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI, limitatamente alla domanda di annullamento degli atti relativi alla procedura indetta dal Comune di Torino per l’affidamento del servizio di vigilanza, armata e non armata e di teleallarme e trasporto valori per il triennio 31.12.2009 – 31.12.2012 in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d’asta di Euro 5.736.798.80, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore della controinteressata T. S.p.a. in costituenda ATI con altre imprese.

I Primi Giudici hanno ritenuto fondati i motivi di gravame con i quali la parte ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 86 comma 3bis e 87 del d.lgs. n. 163/2006, violazione del CCNL di categoria e del D.M.8.7.2009 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, assenza di motivazione ed illogicità. Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che le giustificazioni presentate dall’impresa aggiudicataria non siano idonee a superare il controllo di anomalia nella parte laddove prevedono un corrispettivo simbolico, pari a 0,01 euro al minuto, con riguardo ai servizi ispettivi, di ronda, di trasporto valori con furgone blindato, auto blindata e non e ai servizi di scorta, qualificati dalla lex specialis come servizi " a richiesta", considerati dall’art. 28 del capitolato come componenti rilevanti della proposta contrattuale tanto da essere premiati con un punteggio di 34 punti su 60. Il Primo Giudice ha altresì sottolineato che la suindicata tariffa al minuto proposta dalla controinteressata violerebbe i parametri minimi fissati dal D.M. 8.7.2009 e dal CCNLL vigente per l’impiego del personale addetto agli istituti di vigilanza nonché il corrispettivo minimo stabilito dal capitolato speciale.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., pervenendo alla conclusione che il raggruppamento ricorrente avrebbe potuto evitare il danno se avesse coltivando diligentemente l’istanza cautelare.

Il raggruppamento T. V. ed il raggruppamento S. propongono separati appelli avverso i capi sfavorevoli della sentenza.

Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Torino.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’identità della sentenza gravata impone la riunione dei due appelli.

3. E’ logicamente propedeutico l’esame del ricorso proposto dal r.t.i. aggiudicatario T. V. avverso il capo delle sentenza che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione.

3.1. Il ricorso è fondato.

La Sezione reputa necessario premettere che, alla stregua di coordinate interpretative consolidate, il giudizio di anomalia costituisce espressione paradigmatica di valutazioni tecniche suscettibili di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali. Va altresì soggiunto che il controllo di anomalia mira ad un giudizio complessivo sull’affidabilità dell’offerta economica complessivamente intesa, con la conseguenza che occorre verificare se la mancata o non adeguata giustificazione di singoli aspetti dell’offerta sia idonea a inficiare in senso sostanziale la credibilità della proposta economica.

Il Collegio ritiene che il giudizio positivo formulato dalla Commissione giudicatrice in ordine alle giustificazioni offerte dal raggruppamento aggiudicatario sia idoneo a superare il controllo di legittimità che compete al giudice amministrativo alla stregua dei principi interpretativi passati in rassegna.

Nell’ambito del documento intitolato "giustificazione del prezzo" il raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato espressamente che "relativamente ai servizi di teleallarme e pattugliamento, in carico alla sola T. V. s.p.a., i medesimi non comportano alcun costo aggiuntivo in quanto la società dispone già di trentasette pattuglie già remunerate da altri servizi. Per quanto riguarda il servizio di trasporto e di scorta valori, il costo può ritenersi ampiamente ricompreso nel margine generato dal servizio di piantonamento fisso". In sede di chiarimenti il raggruppamento ha puntualizzato che i servizi di teleallarme e pattugliamento non comportano costi aggiuntivi in quanto la società dispone di trentasette radio pattuglie per i compiti di istituto e che, per quanto riguarda il servizio di trasporto fisso e di scorta valori, il costo può ritenersi ampiamente ricompreso nel margine generato dal servizio di piantonamento fisso.

Il giudizio formulato dall’amministrazione sull’adeguatezza di entrambe le giustificazioni non risulta contrario ai canoni di ragionevolezza e di logicità

Va osservato, in primo luogo, ai fini del giudizio sull’affidabilità globale dell’offerta di cui si è detto innanzi, che servizi a richiesta assumono una rilevanza residuale sul piano strettamente economico. Non assume un rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanza che per detti servizi la normativa di gara preveda un punteggio significativo se si considera, per un verso, che detto punteggio concerne tutti i servizi a richiesta mentre nella specie è oggetto di contestazione solo una parte di essi e, per altro assorbente profilo, che detto punteggio evidenzia l’importanza qualitativa attribuita dalla stazione appaltante all’erogazione di siffatti servizi senza essere indicativo del diverso aspetto del peso economico delle corrispondenti prestazioni.

Sotto quest’ultima angolazione l’esame della documentazione fornita dalla stazione appaltante, relativa al precedente appalto triennale affidato sulla scorta del medesimo capitolato e idonea a fornire dati rilevanti anche ai fini della procedura oggetto del presente giudizio, mette in luce la rilevanza economicamente marginale dei servizi a richiesta, visto che i servizi di piantonamento armato e non armato hanno inciso per circa 175.000 euro al mese, mentre gli altri servizi hanno inciso per 4.200 euro al mese per quel che concerne il trasporto valori, 6.700 euro al mese per l’attività di ronda e 360 euro al mese per i canoni di teleallarme.

Venendo all’esame delle singole giustificazioni, non sembra incongrua quella secondo cui i servizi di teleallarme e pattugliamento, in carico alla T. V. s.p.a., non comporterebbero costi aggiuntivi in ragione dell’utilizzazione dei presidi di cui l’organizzazione dispone per l’espletamento della sua attività istituzionale. Non sembra, infatti, irrazionale, alla luce dell’attività svolta dalla società e del radicamento territoriale risultante dalla documentazione allegata all’offerta, che la T. disponga nella sua organizzazione di mezzi e personale ordinariamente impiegati nelle attività istituzionali i cui oneri sono compresi negli ordinari costi di impresa e non gravano in modo specifico sul singolo appalto.

Va soggiunto la stazione appaltante risulta avere effettuato le verifiche necessarie in ordine al numero complessivo di pattuglie immediatamente disponibili rispetto al numero globale in dotazione (trentasette su cinquanta), alla reputazione della società, al radicamento nel segmento di mercato ed al fatturato ricavabile dai dati di bilancio

L’amministrazione ha quindi formulato un non irragionevole giudizio positivo in merito alla possibilità, da parte dell’ATI aggiudicataria, di fare fronte alle esigenze del Comune, a loro volta apprezzate alla luce dei dati relativi agli affidamenti precedenti, mediante l’utilizzazione delle pattuglie organicamente disponibili ai fini dell’espletamento dei compiti di istituto in cui costi, essendo compresi nei costi generali dell’impresa, trovano copertura nel flusso dinamico dei ricavi senza essere collegati in modo contingente alle vicende degli specifici affidamenti.

A non dissimili conclusioni deve addivenirsi per quel che riguarda la giustificazione relativa al servizio di trasporto e di scorta valori, visto che il relativo costo è ricompreso nel margine generato dal servizio di piantonamento fisso relativamente al quale la società aggiudicataria risulta avere indicato un importo superiore a quello offerto dalla stessa ricorrente originaria (euro 22,50 all’ora rispetto a 21,50 euro all’ora). Le considerazioni prima spese in ordine alla necessità di valutare l’affidabilità complessiva dell’offerta ed all’incidenza economicamente secondaria dei servizi in parola consentono quindi di concludere nel senso dell’inidoneità dei dati relativi ai servizi in esame ad inficiare la bontà della proposta economica apprezzata nella sua interezza..

Quanto, infine, alla tematica dell’inquadramento contrattuale del personale addetto ai servizi di vigilanza non armata, è dirimente la considerazione che il margine di utile indicato dal raggruppamento è idoneo ad assicurare la remuneratività dell’offerta anche in caso di applicazione, da verificare in sede di esecuzione dell’appalto, del contratto collettivo nazionale terziario e dei servizi invece che del contratto collettivo per il portierato.

3.2. La mancata rituale riproposizione, nei termini di cui all’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo, implica l’inammissibilità della riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza appellata.

Gli unici motivi assorbiti esplicitamente riproposti sono in ogni caso infondati in quanto i soggetti indicati con riguardo alla mandante D. ed alla mandataria T. non sono comprese nel novero delle categorie per l quali, con prescrizione insuscettibile di applicazione analogica, l’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici impone la presentazione di apposita dichiarazione.

4. All’accoglimento dell’appello proposto dalla T. V. consegue, in ragione dell’accertamento dell’immunità della procedura dai vizi di legittimità contestati, la reiezione della domanda risarcitoria articolata con l’appello riproposto dall’ATI S..

5 La particolarità e la complessità delle questioni oggetto di giudizio giustificano la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso n. 9850/2010, respinge il ricorso 9712/2010 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 01-09-2011, n. 32965 Assegno bancario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale monocratico di Ravenna, con sentenza del 31.072006, condannava Fr.Wa. per il reato di truffa continuata ed aggravata, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa e,nel contempo assolveva, con la formula che esclude solo il dolo, M.S., reggente della filiale Carife di (OMISSIS) all’epoca dei fatti: i due erano accusati di aver distratto a proprio favore, la somma di L. 1.689.511.690 proveniente da affidamenti bancari conseguiti dalle titolari di due tabaccherie, B.M. e F.F. e dai garanti delle stesse, V.L. e F.C..

La Corte di Appello di Bologna, su appello delle parti civili, dichiarava la prescrizione del reato ascritto al Fr., dopo averlo diversamente qualificato in appropriazione indebita, e confermava l’assoluzione del M..

1.2 Avverso tale sentenza di assoluzione ricorrono le parti civili, le quali chiedono che "l’imputato M.S. sia riconosciuto responsabile, agli effetti civili, dei fatti a lui contestati in danno delle costituite parti civili e conseguentemente condannato in solido con il responsabile civile Cassa di Risparmio di Ferrara SpA, con sede in (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili". Esse lamentano: il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), nella parte della sentenza che, rifacendosi integralmente alla motivazione della sentenza di prime cure, esclude la rilevanza, ai fini della valutazione della condotta del direttore della banca, della normativa dettata dalla Banca d’Italia in varie circolari ed in particolare in quella del 12.01.2001 e all’omissione dell’obbligo di segnalazione per prevenire e reprimere attività di riciclaggio.

1.3 Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al fatto che il reato non si sarebbe potuto realizzare senza l’apporto causale della condotta del M., che si è esplicata, in senso commissivo, nell’aver dato il benefondi al pagamento di assegni pur sapendo che gli stessi erano privi di copertura, l’aver concesso al Fr. di aprirsi un conto corrente, l’aver prospettato ai garanti degli affidamenti una situazione contabile diversa da quella reale; l’aver autorizzato l’emissione di assegni circolari con addebito su conti corrente esausti, nonostante il diniego del dipendente allo sportello; l’aver consentito l’apertura di un conto corrente intestato al figlio del Fr., utilizzato poi come deposito del contante riveniente dai conti delle tabaccherie, e trasferito poi contante ed assegni circolari verso la banca del Titano di (OMISSIS), su un conto, peraltro, intestato a persona diversa dal Fr.; l’aver consentito il trasferimento di denaro su un conto intestato alla moglie del Fr. ed in una condotta omissiva per non aver impedito che sui conti di F. e B. si superassero gli affidamenti e nelle mancate segnalazioni delle operazioni sospette, secondo le direttive della Banca d’Italia.

1.4 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza di legge in relazione all’art. 40 c.p., commi 1 e 2, ed al ruolo di garanzia che è proprio del direttore di una banca. Il M. era perfettamente a conoscenza del giro di assegni circolari che tramite il Fr. quotidianamente venivano negoziati presso la Banca del Titano di (OMISSIS), sia perchè i dipendenti della banca Be., G., C., Co. e P. hanno testimoniato in tal senso sia perchè il teste Bu. della Polizia Tributaria ha riferito di un controllo antiriciclaggio effettuato dalla Guardia di Finanza su segnalazione dell’UIC proprio in relazione alla movimentazione dei conti gestiti dal Fr..

La difesa di M.S. e della Cassa di Risparmio di Ferrara, avvocato Dario Bolognesi, ha presentato una memoria congiunta nella quale si chiede di respingere il ricorso e si evidenzia che il ricorso è inammissibile essendosi limitato a riprospettare le stesse doglianze già manifestate nei precedenti gradi e per la maggior parte versate in fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

2.1 Ritiene il collegio che la motivazione della sentenza di primo grado, specificamente richiamata e confermata dalla sentenza impugnata, prescinda da quanto disposto dalla L. n. 386 del 1990 e successive modifiche pervenendo ad una affermazione che con la predetta normativa, si pone in contrasto stridente.

2.2 L’emissione di assegni bancari privi di copertura, che prima della modifica del 1999 era un reato ed oggi costituisce un illecito amministrativo da segnalare, con immediatezza, alla apposita centrale rischi, è stata opportunamente valutata nelle istruzioni di vigilanza in materia di "Emissione e gestione di assegni bancari e postali", della Banca d’Italia che, in tale provvedimento, ha delineato le soluzioni organizzative procedurali e operative che le banche devono adottano "per assicurare la piena osservanza della normativa in materia di assegni bancari e postali e per fronteggiare i rischi connessi all’emissione e alla gestione di tali strumenti di pagamento". 2.3 Tali rischi, a tenore del documento, si sostanziano in quelli connessi all’emissione e gestione dell’assegno bancario in termini di responsabilità delle banche per l’inosservanza di specifiche disposizioni normative; – rischi di credito legati alle eventuali facilitazioni concesse alla clientela, ad esempio, attraverso il riconoscimento della disponibilità di somme prima dell’avvenuto incasso di titoli; – rischi operativi e reputazionali che possono discendere da una gestione impropria degli assegni da parte della banche e da un uso non corretto dei medesimi ad opera della clientela stessa. L’Istituto di vigilanza, nelle istruzioni dirette agli operatori bancari, proprio al fine di abbattere i predetti rischi, ha evidenziato, come regole comportamentali cui attenersi, che "il rilascio degli assegni va effettuato con prudenza, valutando la frequenza delle richieste del cliente, le disponibilità e l’andamento del relativo conto, la natura dell’attività svolta nonchè l’esistenza di rapporti con altre banche. Oltre alle informazioni raccolte in attuazione degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla L. n. 197 del 1991 e delle prescrizioni relative alla conoscenza della clientela contenute nelle Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette emanate dalla Banca d’Italia, le banche, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ( ), assumono ogni altra informazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del cliente, utile ad averne una compiuta conoscenza.

Tale quadro conoscitivo è oggetto di costante aggiornamento, alla luce delle operazioni progressivamente poste in essere dal cliente e delle ulteriori informazioni via via acquisite sul conto del medesimo. Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell’ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne. Gli assegni privi di copertura non vanno tenuti in sospeso. Le banche, ricorrendone i presupposti, inviano tali assegni al protesto senza indugio. I titoli che vengono onorati sono immediatamente addebitati nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilità deve rappresentare esattamente, nella natura e nell’entità, l’effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo altresì possibili i successivi controlli degli organi aziendali, anche al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi….". 2.4 Alla stregua delle predette istruzioni, che delineano la univoca configurabilità dell’operatività legittima dell’assegno bancario quale strumento di pagamento ed individuano la corretta operatività del preposto alla gestione della azienda bancaria, si rileva che nel caso in esame, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza, (Ndr: testo originale non comprensibile) il direttore della filiale ha violato, coscientemente, tutte le regole,della prudente ed oculata gestione degli assegni, perchè, come è precisato in motivazione, "il giro di assegni,tanto più quando assume le dimensioni raggiunte dalla vicenda in esame (quasi 4000 assegni nell’ultimo periodo)rappresenta comunque una situazione anomala perchè consente all’agente di ottenere delle risorse finanziarie di fatto, superando le linee di credito concordate, esponendo di regola (ma non nel caso di specie, perchè alcuni di conti movimentati erano affidati) la banca al rischio di andare incontro ad un danno patrimoniale (infatti il meccanismo si basa sulla fiducia della banca che consente un prelievo o comunque una transazione sulla somma portata da un assegno prima di aver avuto conferma della effettiva disponibilità degli importi riportati nel titolo). Ciò nonostante il sistema di controllo non ha funzionato ed il direttore ha continuato a tollerare lo svolgimento di operazioni anche quando ormai era evidente ictu oculi che qualcosa non funzionava (vedi testimonianza C.).

2.5 Il giudice, tuttavia, pur individuando gli elementi di devianza nella condotta del direttore della filiale, in modo contraddittorio non deduce dagli elementi acquisiti, la prova della malafede, neanche a titolo di dolo eventuale che pure si sostanzia nell’implicito riferimento alla prevedibilità dell’evento (l’ammanco), limitandosi ad esaltare, quale unico elemento ispiratore della condotta, la scelta imprenditoriale di sostenere le imprese commerciali in dissesto, in attesa del finanziamento,ed in altra parte della motivazione, in modo illogico e contraddittorio,ad affermare che attraverso l’istruttoria dibattimentale non è stata acquisita la prova sicura che il direttore dell’agenzia fosse consapevole dell’attività illecita posta in essere dal Fr., nè quindi che lo abbia deliberatamene favorito nella realizzazione del profitto criminoso.

2.6 Anche la motivazione della sentenza d’appello è viziata e non solo per l’improvvido rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Invero, la Corte di merito, dopo aver dato atto che il giro di assegni poteva sostenersi solo con il consenso degli operatori bancali – ma di tutti e non del solo M. – afferma perentoriamente che ciò non costituisce prova della consapevolezza che, nel corso delle complesse operazioni di giro, il Fr. approfittasse per dirottare una parte dei denari verso se stesso e ciò perchè "è difficile comprendere perchè la condivisione da parte del M. della medesime situazione si debba tradurre solo per lui in dolo di concorso". 2.7 E’ di tutta evidenza che il percorso argomentativo strutturato per affermare l’assenza di prova circa la compartecipazione del M. al reato è connotato da illogicità manifesta perchè, dopo aver enunciato l’assioma che tutti gli esponenti bancari erano al corrente delle specifiche caratteristiche dell’ attività bancaria del Fr., per elidere le conseguenze in termini di valenza probatoria, di tale assioma, postula l’ingiustizia che solo il M. sia chiamato a rispondere per concorso doloso in tale atticità a non anche gli altri operatori delle altre banche.

2.8 Ed è del pari, assolutamente evidente che nessuna correlazione può essere stabilita tra i due concetti che esprimono due diverse e peculiari realtà, quella della conoscenza dell’attività illecita e quella dell’aver proceduto penalmente anche nei confronti degli altri soggetti che conoscevano la situazione; è del pari evidente che nessuna rilevanza probatoria processuale, può essere attribuita, con un procedimento di errata correlazione attesa la non omogeneità delle due situazioni, alla seconda circostanza, i cui confini non sono stati neanche prospettati nella dialettica processuale.

2.9 Viceversa proprio de tale assimilazione i giudici di secondo grado hanno tratto le valutazioni sugli specifici elementi emersi a carico del M., attribuendo natura neutra alla concessione di benefondi ad assegni privi di copertura e giudicando irrilevante il rilascio di un numero sovrabbondante di carnets di assegni.

2.10 Del tutto carente e contraddittoria si appalesa,poi, la motivazione che ha indotto i giudici dell’appello ad escludere la sussistenza di una attività sostanziosa di cambio assegni allo sportello, con pagamento del titolo in contanti. In motivazione, infatti, non si spiega come una assegno,che non reca traccia di negoziazione nel sistema bancario possa essere registrato contabilmente in un conto corrente o comunque, in qualche modo fumoso a quest’ultimo ricondotto.

2.11 L’attività bancaria di cassa, si caratterizza per l’estrema precisione delle registrazioni contabili, tutte minuziosamente supportate da specifici documenti, archiviati giornalmente; sicchè non appare congruo attribuire valore di certezza ad una operazione non documentalmente ricostruita e solo ipoteticamente giudicata possibile. Manca, infatti, nella descrizione delle operazioni asseritamene effettuate sui conti correnti l’indicazione del percorso documentale – probatorio che ha indotto il giudice ad affermare la negoziazione in conto corrente.

2.12 Nè può tacersi, infine, che nel valutare i pur rilevanti ulteriori elementi che gravano a carico del M., (l’aver autorizzato l’emissione di assegni circolari, in assenza di provvista, sui conti di B. (per escluderne la rilevanza la Corte ha utilizzato la medesima motivazione già indicata sub 2.6);

l’aver autorizzato l’apertura del conto corrente del figlio del Fr.; l’aver affidato i conti delle imprese commerciali e consentito gli sconfinamenti; non aver notiziato le titolari dei conti della situazione in cui versavano i conti affidati) la Corte ha proceduto ad un esame parcellizzato senza tener conto dell’insegnamento di questa Corte che ha chiarito che "la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzalo e avulso dal generale contesto probatorio, e di verificare se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale" Rv. 206131 Rv. 24S128. 2.13 Per tutti i motivi su esposti, si impone l’annullamento della sentenza, ma in ossequio al divieto di reformatio in pejus, attese le precedenti sentenze assolutorie sul punto,ciò deve riguardare la sola responsabilità, ai fini civilistici, del M. e del correlato responsabile civile Cassa di Risparmio di Ferrara SpA. 2.14 La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata, ai soli effetti civili, in accoglimento del ricorso delle parti civili, con rinvio al giudice civile, a norma dell’art. 622 c.p.p., competente per valore in grado di appello, che deciderà tenendo conto degli enunciati sopra indicati e pronunciandosi anche, all’esito del relativo processo, sulle spese,se e in quale misura dovute alla parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, quale giudice civile competente, per valore, in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 27-09-2011, n. 34937 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 25 settembre 2010 il GIP del Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la domanda proposta da M.A. volta all’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p. in relazione alla sentenza pronunciata dal GUP di Massa il 17.2.2009 e dal GIP della Spezia il 14.1.2009, l’accoglieva e per l’effetto determinava la relativa pena in anni dieci e mesi undici di reclusione ed Euro 6223,00 di multa.

Deduceva il G.E. che l’istante, con la prima delle sentenze innanzi richiamate, era stato condannato alla pena di anni 8, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 4667,00 di multa per i reati di rapina, furto e porto ingiustificato di arma e con la seconda pronuncia alla pena di anni tre, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed Euro 826,66 di multa per i medesimi reati, di guisa che, attesa la identità tipologica delle condotte consumate, la loro vicinanza temporale, l’analogia de modus operandi, poteva legittimamente darsi corso all’invocato provvedimento.

Quanto alla rideterminazione sanzionatoria conseguente, osservava il giudice a quo che il M. era soggetto recidivo, specifico, reiterato infraquinquennale a mente dell’art. 99 c.p.p., comma 4, di guisa che l’aumento di pena a titolo di continuazione, in forza della disciplina di rigore di cui all’art. 81 c.p.p., comma 4, poteva essere fissato in anni 2, mesi 9 di reclusione ed Euro 1556,00 di multa.

2. Si duole della riferita quantificazione il M. il quale, con l’assistenza del difensore di fiducia, ricorre per cassazione denunciandone l’illegittimità perchè non correttamente applicate, a suo avviso, le norme di riferimento innanzi richiamate. Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che l’aumento di un terzo imposto dal novellato comma quarto dell’art. 81 c.p. sarebbe stato calcolato non già in relazione alla pena inflitta per il reato più grave tra quelli portati in continuazione, bensì sulla complessiva pena inflitta con la sentenza del 14.1.2009, la quale già aveva applicato la disciplina della continuazione, eppertanto considerando gli aumenti di pena conteggiati da quel giudicante, con il risultato di pervenire alla pena definitiva per la nuova e successiva continuazione maggiore di quella che si sarebbe conteggiata se correttamente assunto il primo termine di riferimento (il reato più grave e cioè il solo reato di rapina, senza gli aumenti per il furto aggravato ed il porto ingiustificato di arma contestati in quel processo).

3. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, chiedendo l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che l’aumento indicato dall’art. 81 c.p., comma 4 è quello minimo voluto dal legislatore e che la pena determinata dal G.E. è ricompresa tra tale limiti minimo e quello massimo indicato dall’art. 81 c.p., comma 3. 4. Il ricorso è fondato.

4.1 Nel caso di specie, come innanzi sintetizzato, il g.e., applicando l’art. 671 c.p. e riconoscendo il richiesto vincolo della continuazione, ha fissato il relativo aumento di pena riferendolo alla sanzione complessivamente inflitta con la sentenza in relazione a più reati ritenuti consumati in continuazione e non già alla pena relativa al reato più grave ivi contemplato.

La determinazione giudiziale in tal guisa definita si appalesa illegittima.

La disciplina della continuazione trova infatti applicazione mediante aumenti sanzionatori, quantitativamente determinati dalla norma di riferimento, da conteggiare sulla pena base da applicare ovvero applicata in relazione al singolo reato (testualmente l’art. 81 c.p., comma 1).

L’ordinanza in esame va pertanto annullata con rinvio a giudice dell’esecuzione affinchè provveda a correttamente determinare la sanzione per il reato continuato riconosciuto come in premessa.

4.2 A tal fine dovrà il giudice di rinvio applicare il principio appena detto, tenendo nel contempo presente:

A. L’art. 81 c.p., comma 4, nella formulazione novellata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 5, comma 1, espressamente stabilisce che, "fermi restando i limiti indicati al comma 3, (i limiti cioè del cumulo materiale dei reati considerati per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato) se i reati … in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4 l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ".

Orbene, nel caso di specie l’ordinanza risulta motivata sul presupposto che l’istante sia un soggetto recidivo, specifico, reiterato infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 4, ma ai sensi della norma di riferimento innanzi riportata testualmente, per l’applicazione di rigore non è sufficiente che il soggetto richiedente versi nella condizione astratta di cui all’art. 99 c.p., comma 4, ma è richiesto che tale stato soggettivo sia stato in concreto riconosciuto ed applicato. Non solo, secondo insegnamento di questa Corte di legittimità, l’applicazione deve precedere, deve cioè far riferimento a precedente sentenza a carico dell’istante diversa da quelle considerate per l’invocato provvedimento. Si vedano, infatti, in tal senso Cass., Sez. 1, 01/07/2010, n. 31735;

Cass., Sez. 1, 22/04/2010, n. 17928; Cass., Sez. 1, 02/07/2009, n. 32625, e da ultimo, SS.UU., 27.5.2010, n. 35738 ed il principio interpretativo da esse affermato, secondo cui l’aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81 c.p., comma 4, si applica solo quando l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute.

B, Ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 4, in caso di più reati, in concorso formale o in continuazione con quello più grave, commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p., comma 4 il limite minimo di aumento della pena da applicare non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, e tale aumento di pena va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Cass. sez. 1, 13/01/2010, n. 5478).

D. Va infine tenuto fermo il "tetto" dell’art. 99 c.p., u.c. in forza del quale la recidiva non può comunque comportare un aumento maggiore delle pene inflitte per i reati cui si riferisce.

P.Q.M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale della Spezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-03-2012, n. 3937 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 29 novembre 2004, il Giudice di pace di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da M.F. avverso il verbale del 13 gennaio 2004, con il quale la Polizia Municipale di Milano gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il Giudice di pace ha disatteso innanzitutto il motivo di opposizione con il quale l’opponente aveva sostenuto la illegittimità del verbale per omessa contestazione immediata dell’illecito e accertamento tardivo, rilevando che, nella specie, trovava applicazione l’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, a norma del quale "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: … f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni".

Ha poi escluso la tardività dell’accertamento dell’infrazione, osservando che l’agente accertatore aveva compilato il verbale contenente l’indicazione degli elementi di tempo, di luogo e di fatto lo stesso giorno del rilevamento e che il Comando di Polizia Municipale, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, aveva provveduto, a norma dell’art. 386 reg. esec. C.d.S., a notificare all’opponente, solidalmente responsabile quale proprietario del veicolo, gli estremi della violazione attraverso il verbale redatto in data 13 gennaio 2004, oggetto dell’opposizione.

Il Giudice di pace ha quindi ritenuto che nessuna disposizione imponesse di fare menzione nel verbale di accertamento della circostanza che la strada ove era stata accertata l’infrazione era ricompresa tra quelle sulle quali, in base al decreto prefettizio adottato D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4, era possibile procedere ad accertamento con i dispositivi di rilevazione a distanza.

Da ultimo, il Giudice di pace ha disatteso l’assunto dell’opponente, volto ad escludere la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida, osservando che la deduzione dell’opponente di non poter risalire a chi fosse alla guida del veicolo al momento della infrazione non era supportata da alcuna prova, e sussistendo comunque la responsabilità del proprietario del veicolo a mezzo del quale è commessa l’infrazione, ove non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, così come stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1 e dall’art. 196 C.d.S..

Per la cassazione di questa sentenza, M.F. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Comune di Milano.

Con ordinanza n. 6304 del 2011, la Seconda Sezione civile ha trasmesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, con riferimento alla questione della impugnabilità o meno del verbale nella parte in cui esso si riferisce alla decurtazione dei punti dalla patente di guida del destinatario del verbale stesso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo reg. att., nonchè della L. n. 168 del 2002, art. 4, di conversione del D.L. n. 121 del 2002, e vizio di omessa motivazione.

Il ricorrente, dopo aver ricordato che la contestazione immediata costituisce la regola e che la contestazione differita è consentita solo nelle ipotesi normativamente previste, e dopo aver altresì rilevato che la disciplina della contestazione della violazioni accertate a mezzo di strumenti elettronici ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, che espressamente esclude la necessità della contestazione immediata, è applicabile solo sulle strade da detta disposizione indicate, con le modalità prescritte e previa informazione agli automobilisti, si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo motivato circa il fatto – non contestato dal Comune – della omessa informazione agli automobilisti nonchè in ordine alla mancanza, nel verbale di accertamento, della indicazione del decreto prefettizio che consentiva la rilevazione della velocità a distanza, senza obbligo di contestazione immediata.

1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui viene censurata la sentenza impugnata con riferimento al rigetto del motivo di opposizione concernente la mancata contestazione immediata della violazione.

Non è infatti in discussione che l’accertamento sia avvenuto con i dispositivi di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni. Nè è contestato dall’opponente che di tale circostanza fosse contenuta menzione nel verbale notificatogli.

Tanto basta a rendere legittimo l’accertamento effettuato e la mancata contestazione immediata, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1, lett. f), in quanto il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui viene denunciata la omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla asserita violazione dell’obbligo d informazione previsto dal D.L. n. 121 del 2002, citato art. 4.

In proposito, deve rilevarsi che la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e, dallo svolgimento del giudizio di opposizione, per come riferito anche nel ricorso, emerge che il ricorrente aveva dedotto, a sostegno della illegittimità del verbale opposto, un triplice motivo: "la contestazione immediata sarebbe stata possibile; in ogni caso la motivazione dell’impossibilità è aprioristica e generica; il ritardo dell’accertamento è comunque ingiustificato". Nessuna deduzione, dunque, risulta essere stata svolta nell’atto di opposizione con riferimento alla lamentata omessa segnalazione della esistenza dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità. Il che rende il motivo, con il quale si deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto, inammissibile, attesa la novità della deduzione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, rilevando che il verbale era stato redatto solo il 13 gennaio 2004, e cioè a distanza di oltre tre mesi dalla data della presunta violazione, in contrasto con il principio, posto dalla citata disposizione, che l’accertamento deve avvenire in un breve spazio di tempo. La sentenza impugnata, sostiene il ricorrente, non avrebbe motivato in ordine al motivo di opposizione concernente appunto la denunciata tardività dell’accertamento.

2.1. Il motivo è infondato.

La disciplina dell’accertamento delle violazioni è contenuta nel codice della strada agli artt. 200 e 201, sicchè non vi è spazio per l’operatività della disciplina dell’accertamento delle violazioni dettata in generale dalla L. n. 689 del 1981.

Nella specie, la disciplina di cui all’art. 201 C.d.S., ratione temporis applicabile, prevedeva che, qualora, come nel caso di specie, non fosse stato possibile contestare immediatamente la infrazione, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, dovesse essere notificato all’effettivo trasgressore entro il termine di centocinquanta giorni dall’accertamento.

Orbene, ne caso di specie non è neanche dedotto il superamento del termine per la notificazione effettuata al proprietario del veicolo, sicchè la censura in esame si appalesa del tutto infondata.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 201 C.d.S. e art. 385 reg. esec., e vizio di motivazione quanto al ritardo dell’organo preposto all’accertamento nella contestazione della pretesa violazione.

Ad avviso del ricorrente, la motivazione della mancata contestazione immediata contenuta nel verbale di accertamento sarebbe generica, di comodo e apparente, difettando ogni indicazione circa il provvedimento in base al quale la strada ove è stata accertata la violazione fosse inclusa tra quelle sulle quali, per le ragioni indicate nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è possibile procedere alla rilevazione a distanza ed è escluso l’obbligo di contestazione immediata.

3.1. Anche il terzo motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente riferisce che nel verbale di contestazione era indicata la seguente giustificazione: "Non è stato possibile contestare immediatamente l’infrazione per il seguente motivo:

località esonerata dall’obbligo di contestazione immediata come previsto dal D.Lgs. 20 giugno 2002, n. 121".

Tale indicazione deve ritenersi idonea a rendere edotto il destinatario della notificazione sia delle modalità dell’accertamento, sia della natura della strada sulla quale l’accertamento è avvenuto, nel senso che la violazione potrebbe essere stata commessa su una autostrada o su una strada extraurbana principale, ovvero su una strada, diversa dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, o su un singolo tratto di essa, incluso dal Prefetto tra quelle per le quali l’accertamento è consentito a distanza, con esonero dall’obbligo di contestazione immediata, in considerazione del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

La indicazione della modalità di accertamento, pur se non accompagnata dalla specifica indicazione del decreto prefettizio in base al quale la strada è stata sottoposta a rilevazione elettronica della velocità a distanza, consentiva dunque all’interessato di ottenere dall’organo che aveva accertato la violazione tutte le indicazioni necessarie ad esercitare il proprio diritto di difesa, con conseguente infondatezza del motivo.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione dell’art. 126-bis C.d.S., come modificato dalla sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale.

Il ricorrente rileva che, oltre alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata comunicazione all’autorità competente delle generalità del conducente del veicolo, nel caso di specie la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida non avrebbe potuto essere applicata, stante la natura personale e non patrimoniale della detta sanzione accessoria, come stabilito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza. In ogni caso, osserva il ricorrente, la applicabilità della sanzione avrebbe dovuto essere esclusa alla luce di quanto stabilito dal D.L. n. 184 del 2006, in base al quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis opera anche nei casi in cui la norma abbia avuto applicazione, ma vi sia giudizio pendente ovvero nei casi in cui i rapporti non siano ancora esauriti.

5. L’esame del presente ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Seconda Sezione, la quale ha ritenuto necessario un approfondimento sulla questione di massima di particolare importanza – posta appunto dal quarto motivo di ricorso – se il verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, ovvero se tale impugnazione sia inammissibile, in quanto detto verbale contiene non un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento, essendo la decurtazione dei punti dalla patente irrogata ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., dall’autorità centrale preposta all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida, quale atto vincolato all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta.

5.1. Occorre premettere che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, art. 7, come modificato dal D.L. 23 giugno 2003, n. 151, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, prevedeva, al comma 1, che "All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo 5^, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".

Il comma 1-bis, introdotto dal citato D.L. n. 151 del 2003, stabiliva poi che "Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente".

Al comma 2, il medesimo art. disponeva che "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica".

Al comma 3, limitando la ricostruzione normativa a quanto in questa sede rileva, prevedeva che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri".

Tale disciplina ha subito una rilevante modificazione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 126-bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anzichè "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza n. 27 del 2005 (segnatamente: D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; nonchè decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie), l’art. 126-bis, comma 2 è ora del seguente tenore:

"L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1.088,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica".

Al comma 6, infine, l’art. 126-bis dispone oggi, anche per effetto delle modificazioni apportate dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 22, comma 1, lett. b), che "alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento". 5.2. Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che da tali disposizioni legislative "discende che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale" e che, in particolare, "il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione C.d.S. costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni" (Cass., S.U., n. 9691 del 2009).

5.3. La questione sulla quale l’ordinanza interlocutoria ha sollecitato l’intervento di queste Sezioni Unite è quella di considerare se, dalla normativa ora richiamata, emerga o no la possibilità di impugnare unitamente all’accertamento della violazione anche la indicazione – che deve necessariamente essere contenuta nel verbale di accertamento (art. 126-bis, comma 1) – relativa alla sanzione accessoria della decurtazione dalla patente dei punti nella misura prevista per la singola violazione.

5.4. Nella richiamata ordinanza interlocutoria si è rilevato che nè i verbalizzanti nè il prefetto possono irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in quanto difettano di competenza al riguardo dovendo detta decurtazione essere, invece, irrogata, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all’esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all’infrazione che la comporta. Per il che – si è osservato – il verbale e l’eventuale successiva ordinanza-ingiunzione confermativa, relativi ad un accertamento d’infrazione al codice della strada alla quale consegua la decurtazione dei punti-patente, non possono contenere un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa – nel qual caso sarebbero, sì, impugnabili, ma solo per un vizio originario del provvedimento, id est l’incompetenza per difetto d’attribuzione di funzioni, pertinenti ad altra branca della P.A. qual è il Ministero dei Trasporti, e non per vizi inerenti il merito del provvedimento stesso – bensì solo un preavviso di quella specifica conseguenza che altro organo potrebbe ricollegare, con autonomo provvedimento, al futuro ed eventuale definitivo accertamento della violazione contestata.

Da qui la conclusione che l’opposizione in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile sia per difetto dell’oggetto dell’impugnazione, id est un qualsivoglia provvedimento lesivo di diritti soggettivi dell’opponente, sia per il connesso difetto d’interesse di quest’ultimo alla proposta impugnazione.

5.5. In effetti, la conclusione ora riferita costituisce espressione di un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un’infrazione a codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto de quo, in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta" (a partire da Cass., sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23999, cui hanno fatto seguito Cass., sez. 2^, 30 giugno 2008, n. 17883; Cass., sez. 2^, 30 giugno 2008, n. 17895; Cass., sez. 2^, 10 luglio 2008, n. 19042; Cass., sez. 2^, 6 ottobre 2008, n. 24701; Cass., sez. 2^, 24 novembre 2008, n. 27937;

Cass., sez. 2^, 29 dicembre 2008, n. 30413; Cass., sez. 2^, ord. 30 marzo 2009, n. 7715).

In motivazione la prima delle menzionate sentenze afferma che "per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente che ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all’art. medesimo in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell’illegittimità della citata disposizione C.d.S. nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell’effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui alla L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

Sicchè il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell’accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell’oggetto e, quand’anche, a seguito della reiezione in toto dell’opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell’apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell’ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo: ne consegue l’inammissibilità dell’originaria opposizione sul punto per difetto d’un provvedimento impugnabile e, comunque, per difetto d’interesse de ricorrente, sotto gli evidenziati profili, alla pronunzia giurisdizionale, pronunzia che la sussistenza di quell’oggetto dell’impugnazione e di quell’interesse, quali condizioni dell’azione, di necessità presuppone esistente al momento della sua adozione". 5.6. Nella medesima ordinanza interlocutoria si è precisato che sulla questione queste Sezioni Unite non hanno ancora avuto modo di pronunciarsi.

5.6.1. Occorre ora dare conto delle pronunce di queste Sezioni Unite che hanno interessato la disciplina di cui all’art. 126-bis C.d.S..

Nella sentenza 29 luglio 2008, n. 20544, dovendo decidere sulla giurisdizione, hanno avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative per violazioni C.d.S., l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzionatorio C.d.S.. (In applicazione del principio suddetto la S.C. ha negato la giurisdizione amministrativa nei confronti del provvedimento di decurtazione dei punti, prospettata sul presupposto che esso non attenga alla violazione, venendo effettuato quando si conclude l’accertamento della stessa)".

Con tale sentenza si è ribadito un principio già più volte affermato in ordine alla generale applicabilità, salvo espressa previsione contraria, del rimedio di cui alla L. n. 689 dei 1981, artt. 22 e 23 avverso tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (Cass., S.U., n. 1993 del 2003; Cass. n. S.U., n. 2519 del 2006; Cass., S.U., n. 2446 del 2006; Cass., S.U., n. 7459 del 2004).

Si è tuttavia ulteriormente precisato che un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorchè risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio C.d.S., determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.".

In una seconda occasione (Cass., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22235), queste Sezioni Unite, dopo aver rilevato che il ricorrente censurava il rigetto della sua richiesta di annullamento del verbale, nella parte in cui vi era indicata, come conseguenza dell’infrazione accertata, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, hanno affermato: "è con riguardo a questo motivo di impugnazione che la causa è stata assegnata alle sezioni unite, perchè si pronuncino sulla questione, risolta negativamente con alcune sentenze della 2A sezione, relativa all’ammissibilità di opposizioni proposte ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., per contestare la legittimità della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il tema è però precluso in questa sede, poichè il Giudice di pace, prendendo in esame e respingendo nel merito le argomentazioni che sul punto erano state svolte da L.D.A., ha implicitamente deciso in senso affermativo in ordine alla loro deducibilità: decisione che non può comunque essere sindacata, non avendo formato oggetto di impugnazione da parte del Comune di Foggia". Nella citata sentenza, queste Sezioni Unite hanno peraltro ritenuto di dover aggiungere che in proposito le stesse si erano già pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, e hanno accolto il motivo di ricorso, osservando che con la sentenza n. 27 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis C.d.S., nella parte in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata individuazione del conducente e di omessa comunicazione della sua identità da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest’ultimo; e che pur dando atto di tale pronuncia, il Giudice di pace ha inspiegabilmente ritenuto che anche relativamente alla decurtazione dei punti "il provvedimento impugnato va convalidato", facendo menzione di una circolare del Ministero dell’interno del 4 febbraio 2005, che invece aveva riconosciuto l’estensione degli effetti della citata sentenza a tutte le procedure ancora in corso: estensione derivante peraltro dal disposto dell’art. 136 Cost. che impedisce di fare applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.

Successivamente, con la sentenza n. 9691 del 23 aprile 2010, queste Sezioni Unite hanno affermato che "il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione C.d.S. costituisce (…) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204-bis e 205, come confermato anche dall’art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente". Quindi, dopo aver richiamato quanto affermato dalla precedente decisione, ha ritenuto "illegittimo il provvedimento – come quello impugnato dal B. con opposizione proposta al giudice di pace a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22 – recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di un verbale di accertamento di violazione alle norme C.d.S. laddove risulti la non avvenuta "definizione" della violazione alla quale il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis subordina tale riduzione. La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del detto provvedimento si ricollega ad un diritto soggettivo leso – con conseguente evidente sussistenza dell’interesse a proporre tale domanda – per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario".

Da ultimo, queste Sezioni Unite (sentenza 12 luglio 2010, n. 16276), in una fattispecie in cui al proprietario del veicolo era stata applicata la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente guida a seguito della mancata comunicazione, entro il termine di gg.

30, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente trasgressore dell’art. 41 C.d.S., comma 11 e art. 146 C.d.S. (inosservanza dell’obbligo di arresto segnalato da luce semaforica rossa), hanno accolto il ricorso del proprietario, facendo leva, quanto alla giurisdizione dell’A.G.O. sull’opposizione avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente (nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell’illecito notificato al proprietario), sulla sentenza n. 20544 del 2008 e, nel merito, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, che aveva dichiarato l’illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui disponeva che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8. In particolare, nella citata sentenza si è affermato che la decisione n. 27 del 2005 "aveva comportato l’espunzione dall’ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l’illegittimità del verbale impugnato dall’opponente, nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogabile". 5.6.2. Con riferimento alle richiamate decisioni n. 20544 del 2008 e n. 22235 del 2009, nella ordinanza interlocutoria si è osservato che le stesse, e segnatamente la seconda, non avrebbero esaminato la questione della quale queste Sezioni Unite sono oggi investite.

Quanto alla prima, si è affermato che "le Sezioni Unite, sulla premessa che la decurtazione dei punti-patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria comminata in relazione a determinate violazioni alle norme sulla circolazione stradale, hanno semplicemente ribadito l’indiscusso principio per cui tutte le sanzioni amministrative sono oppo-nibili innanzi al giudice ordinario".

Quanto alla seconda, si è rilevato che "anche in questo caso le SS.UU. non hanno fatto altro che riconfermare l’opponibilità della sanzione amministrativa accessoria, già affermata nella precedente occasione, e l’illegittimità dell’irrogazione della stessa a carico del proprietario del veicolo in luogo del non identificato suo conducente ed effettivo trasgressore, già statuita dal giudice delle leggi".

In sostanza, ha affermato l’ordinanza interlocutoria, "nè nell’uno nè nell’altro caso le SS.UU. hanno affrontato la questione – non dell’impugnabilità delle sanzioni accessorie e dell’illegittimità della decurtazione di punti a carico del proprietario del veicolo ma – dell’opponibilità del verbale, o dell’ordinanza-ingiunzione confermativa, per il fatto che nell’uno e/o nell’altra fosse fatta menzione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti". 5.7. Per completezza di ricognizione del quadro giurisprudenziale occorre rilevare che, successivamente alla sentenza n. 20544 del 2008 di queste Sezioni Unite, la Seconda Sezione, senza svolgere ricognizioni sistematiche sull’ammissibilità del relativo motivo di opposizione, ha avuto modo di esaminare nel merito motivi di ricorso con i quali le sentenze di merito venivano censurate con riferimento alle statuizioni adottate in tema di decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Con la sentenza n. 3745 del 2009, sul presupposto della insussistenza del concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi dell’art. 186 C.d.S., di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), si è ritenuta legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni.

Con la sentenza n. 20611 del 2009 si è poi affermato che, in caso di mancata contestazione immediata di una violazione al codice della strada, è illegittima la sospensione della patente e la decurtazione dei punti a carico di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente.

Con la sentenza n. 25768 del 2009, infine, si è ritenuta legittimamente irrogata la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti dalla patente di guida in relazione ad una violazione concernente il parcheggio di un motoveicolo in "isola di traffico" realizzata mediante segnaletica orizzontale.

Le richiamate pronunce, pur se non hanno esaminato espressamente le problematiche sollevate con la ordinanza interlocutoria, presuppongono l’ammissibilità dei motivi di opposizione a verbale concernenti la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

6. Il Collegio ritiene che la conclusione sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria prima richiamata e ribadita dall’ordinanza interlocutoria non sia condivisibile. E ciò non solo e non tanto per il rilievo che, nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite e della stessa Seconda Sezione, come si è prima rilevato, l’ammissibilità di motivi di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni C.d.S. volti a far valere la illegittimità della preannunciata decurtazione dei punti dalla patente di guida è già stata implicitamente ritenuta (Cass., S.U., n. 16276 del 2010, cit.; compatibili con tale soluzione, peraltro, sono anche le altre ricordate decisioni di queste Sezioni Unite), ma per le seguenti considerazioni.

6.1. Innanzitutto, nella disciplina normativa prima ricordata, l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatata menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un diverso provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l’applicazione della sanzione accessoria in questione.

L’art. 126-bis C.d.S., comma 2, infatti, prevede che l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta fa perdita di punteggio ne dia notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e, dopo avere delineato le condizioni che comportano la definizione della contestazione effettuata e prescritto la necessaria identificazione del conducente, dispone che la comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avvenga per via telematica.

Il medesimo art. 126-bis, successivo comma 3 prescrive poi che ogni variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Come si vede, dunque, al di fuori del verbale di accertamento della violazione cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria (o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito di ricorso amministrativo), nel procedimento che porta alla comunicazione della decurtazione al conducente, non si rinviene alcun altro provvedimento amministrativo, suscettibile di autonoma impugnazione.

Le varie comunicazioni che compaiono nella disciplina dettata dall’art. 126-bis C.d.S., comma 2, infatti, sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione (ovvero l’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria).

In sostanza, le comunicazioni dell’Anagrafe ai titolari di patente di guida sono espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, ma con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione (o, in caso di ricorso amministrativo, nell’ordinanza-ingiunzione prefettizia) e risponde quindi ad esigenze di economia processuale e di semplificazione evitare che il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria e della preannunciata decurtazione dei punti dalla patente di guida debba attivare un giudizio per contestare la legittimità della sola sanzione principale e, all’esito della definizione del detto procedimento con esito per sè negativo, un secondo giudizio, ove ritenga che illegittimamente sia stata applicata la decurtazione dei punti; ovvero, in caso di esito a sè favorevole, per ottenere l’accertamento del proprio diritto a non essere assoggettato alla sanzione accessoria della decurtazione, per il caso che l’amministrazione non adempia autonomamente o che, per difetti nelle varie comunicazioni previste, la sanzione accessoria venga comunque applicata.

Una simile diversificazione di giudizi potrebbe trovare giustificazione solo nel caso in cui si dovesse ritenere che la giurisdizione sulla "comunicazione" concernente la variazione del punteggio della patente di guida spetti al giudice amministrativo. Ma una simile ipotesi è contrastata dalla univoca giurisprudenza di queste Sezioni Unite prima richiamata, nonchè da quella del giudice amministrativo che, chiamato a giudicare della impugnazione rivolta avverso una comunicazione di avvenuta variazione in peius del punteggio, ha, alla luce di Cass., S.U., n. 20544 del 2008, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, 6^ sezione, 27 dicembre 2010, n. 9403).

6.2. La diversa soluzione, in base alla quale non sarebbe possibile adire il giudice di pace onde far accertare la illegittimità del preannuncio di decurtazione dei punti, inoltre, sembra non tenere conto del fatto che la contestazione della violazione può assumere carattere definitivo, quanto alla sanzione pecuniaria principale, per effetto del pagamento in misura ridotta a seguito di notifica del verbale; pagamento che, invece, non spiega effetto sulla ammissibilità dei rimedi giurisdizionali quanto alla sanzione accessoria di tipo personale.

La già citata sentenza n. 20544 del 2008 di queste Sezioni Unite ha infatti affermato il principio per cui "in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 C.d.S., non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L’interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un’infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio)".

Con il che, se risulta confermato che la sentenza ora menzionata ha di fatto riconosciuto – contrariamente a quanto ipotizzato nella ordinanza interlocutoria – l’ammissibilità della diretta proposizione di doglianze avverso il verbale di accertamento della violazione con riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, a prescindere dallo svolgimento del procedimento delineato dall’art. 126-bis C.d.S., commi 2 e 3, risultano altresì individuati profili di rilevanza del detto rimedio prima ancora che l’organo accertatore trasmetta al competente ufficio ministeriale la comunicazione dell’avvenuta definizione della contestazione, perchè possa poi procedersi alla successiva comunicazione della variazione all’interessato.

6.3. Sotto altro profilo non può escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nella giurisprudenza maggioritaria e ribadito nella ordinanza interlocutoria, la sussistenza dell’interesse del destinatario del preannuncio di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida a far valere la illegittimità, non solo della contestazione afferente alla violazione della disposizione C.d.S., ma anche della preannunciata applicazione della sanzione accessoria.

Si è in precedenza rilevato che l’art. 126-bis, al comma 6, individua le conseguenze che si verificano nel caso in cui la commissione di più violazioni C.d.S. determini la perdita totale del punteggio assegnato ad ogni conducente al momento del rilascio della patente di abilitazione alla guida (ovvero, per i soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore del citato art. 126-bis, per effetto della introduzione di tale disposizione).

La conseguenza della erosione della dotazione di punti consiste in ciò che il titolare della patente di guida deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Si tratta, all’evidenza, di conseguenze che discendono dall’accumulo di decurtazioni dei punti dalla patente di guida, sicchè non pare in alcun modo revocabile in dubbio la sussistenza dell’interesse del destinatario della preannunciata decurtazione a prevenire le conseguenze stesse, proponendo i prescritti rimedi già in sede di contestazione della legittimità della violazione e delle conseguenti sanzioni; e ciò sia facendo valere i vizi propri dell’accertamento della violazione, direttamente incidenti sia sulla sanzione pecuniaria che su quella accessoria, sia prospettando vizi propri della sanzione accessoria.

Non deve indurre a dubitare della sussistenza dell’interesse il rilievo che, una volta intervenuta la revisione della patente, il destinatario della stessa potrebbe far valere i vizi delle singole decurtazioni che hanno concorso a determinare la perdita totale del punteggio. La astratta possibilità dell’esperimento di una tutela differita in relazione al provvedimento di revisione, non può di per sè precludere la ammissibilità, sotto il profilo dell’interesse ad agire, della impugnazione immediata del preannuncio di decurtazione, onde prevenire, nel caso in cui la sanzione accessoria della singola decurtazione dei punti dovesse risultare illegittima, la stessa necessità della sottoposizione a nuovo esame di idoneità tecnica ovvero la stessa adottabilità del provvedimento di revisione della patente.

6.4. Non è inoltre senza rilievo il fatto che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già riconosciuto la immediata ricorribilità avverso il preavviso di fermo amministrativo.

In una prima occasione, si è affermato che "il preavviso di fermo amministrativo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass., S.U., 11 maggio 2009, ord. n. 10672).

Successivamente, la medesima tutela è stata estesa anche al preavviso di fermo amministrativo relativamente alle obbligazioni di natura ex atratributaria, essendosi affermato che "il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell’ulteriore termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo" (Cass., S.U., 7 maggio 2010, n. 11087).

Da tali decisioni emerge infatti che, ai fini della immediata impugnabilità di un atto di preavviso – sia esso concernente una sanzione amministrativa, come nel caso del preavviso di contravvenzione, ovvero un provvedimento con finalità cautelari e strumentali alla riscossione delle imposte, quale il fermo amministrativo – è necessaria la sussistenza di un interesse autonomo ed attuale. E un simile interesse sussiste, come prima dimostrato, con riferimento al preannuncio di decurtazione dei punti dalla patente di guida per effetto della violazione di disposizioni dei codice della strada che detta sanzione accessoria comportino.

Nè potrebbe obiettarsi che il preannuncio della decurtazione, a differenza del verbale di contestazione, non sarebbe suscettibile di acquisire, per effetto della mancata impugnazione, efficacia di titolo esecutivo. Al contrario, si è prima rilevato come la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida ripeta la propria effettività proprio dal verbale (o, in caso di ricorso amministrativo, dalla ordinanza-ingiunzione) che detta decurtazione abbia preannunciato, non rinvenendosi nel successivo procedimento finalizzato alla comunicazione all’interessato dell’avvenuta variazione della situazione dei punti, l’adozione di un qualsivoglia atto provvedimentale.

6.5. Da ultimo, non può non rilevarsi che il legislatore, nel dettare con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, all’art. 7, comma 12, sotto la rubrica "Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione C.d.S.", ha stabilito che il giudice, quando rigetta l’opposizione, "non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida", con il che implicitamente riconoscendo che tra le sanzioni accessorie alle quali, ai sensi del medesimo art. 7, comma 4, si estende l’opposizione, è senz’altro ricompresa quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

7. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto:

"In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni C.d.S. che, ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione – di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento – ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida". 8. Dall’applicazione di tale principio di diritto nel caso di specie, discende la ammissibilità della censura proposta dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso.

La censura è altresì fondata, atteso che il Giudice di pace ha rigettato il motivo di opposizione con il quale l’opponente aveva denunciato la illegittimità del preannuncio di decurtazione dei punti dalla propria patente di guida, pur essendo incontestato che il verbale gli era stato notificato in qualità di proprietario del veicolo con il quale era stata commessa la violazione oggetto di contestazione.

Il motivo è fondato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui disponeva che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anzichè "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", con conseguente applicazione, in caso di mancata comunicazione dei detti dati, della sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8.

Tale decisione ha comportato l’espunzione dall’ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l’illegittimità del verbale impugnato dall’opponente, nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogabile.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione con il quale si faceva valere la non operatività, nella specie, della decurtazione del punteggio. Peraltro, non essendo necessari altri accertamenti di merito, questa Corte può provvedere direttamente, ex art. 384 cod. proc. civ., all’accoglimento dell’opposizione sul punto, dichiarando l’opponente non assoggettabile alla decurtazione del punteggio.

9. In conclusione, rigettati i primi tre motivi di ricorso ed accolto il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito ai sensi del citato art. 384 cod. proc. civ., e con dichiarazione della non operatività della decurtazione dei punti dalla patente di guida dell’opponente.

Stante l’esito del giudizio e l’esistenza di un diverso orientamento in ordine alla proponibilità del motivo accolto, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non soggetto a decurtazione dei punti per effetto della violazione contestata con il verbale impugnato. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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