T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1646

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca della pratica di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse della ricorrente da certo J.B.O. (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che la cittadina straniera ha riportato una condanna fra gli altri per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309/1990, ovvero per illecito traffico di stupefacenti, sotto diverse generalità (cfr. relazione della p.a. 24 ottobre 201 all. C, copia casellario);

– che il reato in questione, rientra nella previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto. In particolare il richiamo, fatto dalla difesa alla odierna camera di consiglio, alla sentenza C.d.S. sez. VI 31 marzo 2011 n°2005 appare assolutamente non pertinente, in quanto essa riguarda una fattispecie di rinnovo del permesso di soggiorno – e non di sanatoria- risalente a prima della modifica legislativa – art. 4 della l. 30 luglio 2002 n°189- secondo la quale determinate condanne sono automaticamente ostative al rinnovo stesso;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese di giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 11-11-2011, n. 41070 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 29.6.2010 la Corte di Appello di Caltanisetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna, in composizione monocratica, del 16.10.2008, con la quale L.V. e S.F. erano stati condannati il primo alla pena (sospesa) di mesi 6 di reclusione ed Euro 100,00 di multa ed il secondo alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 120,00 di multa per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, così qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 648 c.p.p..

Premetteva la Corte che, in data 16.4.2002, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, a seguito di perquisizioni domiciliari, avevano rinvenuto nell’abitazione del L. due "unguentari", oltre che frammenti di altri unguentari, e nell’abitazione del S. diciassette monete non autentiche, riproducenti antiche monete greche e puniche, un oggetto di metallo ossidato di presumibile antica fattura. A seguito di una consulenza tecnica da parte della dr.ssa G. della Sovrintendenza di Enna era stato accertato che la medaglietta rinvenuta nell’abitazione del S. e gli unguentari trovati nell’abitazione del L. erano di interesse archeologico.

Tanto premesso, la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, rilevava che, essendo stato accertato l’interesse archeologico, era irrilevante, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la emissione di un provvedimento amministrativo. Essendo stato accertato l’interesse archeologico, non era necessario, poi, disporre perizia tecnica. Infine, non era stata data alcuna prova della legittima provenienza dei beni archeologici rinvenuti e del loro possesso ultratrentennale.

2) Ricorre per cassazione S.F., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza è nulla per violazione del principio di correlazione tra contestazione (art. 648 c.p.) e condanna (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176), trattandosi di due condotte e/o fatti storici completamente diversi.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale per la configurabilità del reato di cui all’art. 176 è necessario che i beni siano qualificati come di interesse da un formale provvedimento amministrativo. Peraltro, le incertezze mostrate dal consulente, dr.ssa G., rendevano insussistente la prova dell’interesse archeologico del reperto rinvenuto nell’abitazione del ricorrente, per cui risultava necessaria una perizia tecnica (richiesta ma, immotivatamente, non disposta).

La prova, poi, della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico non può che essere a carico della pubblica accusa, per cui anche sotto tale profilo si imponeva l’assoluzione quanto meno ex art. 530 cpv. c.p.p..

Infine, il reato ascritto doveva essere dichiarato estinto per amnistia o per prescrizione. In particolare, secondo il giudice di primo grado, i periodi di sospensione per anni 1, mesi 4 e 23 giorni impedivano la declaratoria di estinzione. Con l’atto di appello veniva evidenziato che era stato considerato anche un periodo (dal 27.1.2005 al 2.2.2006) in cui la sospensione non era stata disposta dal giudice del dibattimento.

Su tale rilevo la Corte ha omesso di pronunciarsi.

2.1) Ricorre per cassazione anche L.V., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 3, non risultando un provvedimento amministrativo di accertamento del rilevante interesse archeologico.

In ogni caso non vi è prova che i reperti rinvenuti avessero tale interesse.

Denuncia, altresì, la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, non essendo stata fornita la prova (incombente sulla pubblica accusa) della illecita provenienza dei reperti.

Deduce, infine, l’intervenuta prescrizione del reato, avendo il Giudice di primo grado indebitamente tenuto conto della sospensione, non disposta in dibattimento, dal 27.1.2005 al 2.2.2006. 3) I ricorsi sono manifestamente infondati.

3.1) Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176 sanziona penalmente chiunque si impossessi di beni culturali indicati nell’art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’art. 91.

E’ vero che l’art. 10, comma 3 richiamato dall’art. 176 definisce beni culturali altresì le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico archeologico….particolarmente importante…, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (vale a dire Stato, Regioni ed altri Enti pubblici o persone giuridiche). Risulta però, chiaramente, dal testo normativo che è richiesto un qualificato interesse archeologico, culturale, storico soltanto per i beni appartenenti a privati, ma non per quelli appartenenti allo Stato.

Per la configurabilità quindi del reato di cui all’art. 176, trattandosi di beni per legge appartenenti allo Stato, non è necessario che essi abbiano un interesse culturale qualificato, nè che siano qualificati come tali nel provvedimento amministrativo di cui all’art. 13, medesimo D.Lgs.. Va ribadito, quindi, l’indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell’abrogato D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Cass. sez. 3 200347922, Petroni, RV226870;

sez. 3, 200145814, Cricelli, RV 220742; cass. sez. 3 200142291, Ucciardello, RV 220626) ed anche con riferimento al D.Lgs. n. 42 del 2004 (Cass. sez. 3 n. 39109 del 2006, ric. Palombo), secondo cui per l’impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell’oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio.

Non occorre, pertanto, alcun provvedimento formale che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest’ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicchè si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indizianti, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l’accertamento dei requisiti culturali del bene.

3.2) Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata (salvo qualche decisione isolata) di questa Corte, dal momento che il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta) deve ritenersi illegittimo, il detentore ha l’onere di dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 43, 44 e 46 (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 12087 del 27.6.1995 – Dal Lago).

3.3) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha accertato che la "culturalità" dei beni sequestrati è stata acclarata in modo certo dalla consulenza della dr.ssa G. (cfr. pag. 4 sent.), per cui assolutamente inutile era disporre l’invocata perizia tecnica.

3.4) Non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza. La contestazione originaria faceva, invero, riferimento alla illegittima detenzione degli oggetti di interesse archeologico, meglio descritti nel verbale di sequestro, appartenenti fin dal loro rinvenimento al patrimonio indisponibile dello Stato, e quindi a tutti gli elementi costitutivi dei reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176. 3.4) Infondata, infine, era l’eccezione di prescrizione sollevata con i motivi di appello. A parte il fatto che tale eccezione era stata formulata in modo del tutto generico e che la questione della non computabilità del rinvio disposto il 27.1.2005 viene sollevata soltanto con i motivi di ricorso, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti tale rinvio venne disposto in udienza per impedimento del difensore avv. Bonomo.

3.5) I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

3.5.1) L’inammissibilità dei ricorsi preclude, poi, ogni possibilità di far valere e rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005 – Bracale). L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi, invero, "in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-06-2012, n. 10164

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Svolgimento del processo

V.V.M. impugnò la cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2004, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente nel perimetro di contribuenza consortile, deducendo, per quanto ancora rileva, che il Consorzio aveva esercitato il potere impositivo senza aver eseguito interventi di bonifica nell’anno in contestazione.

In primo grado il ricorso veniva respinto e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Il giudice d’appello ha tra l’altro rilevato come "Il Consorzio, peraltro, ha depositato una relazione tecnica che, oltre a documentare le opere in effetti esistenti nella zona, attesta anche la loro operatività e la consistenza del personale addetto al Basso Pavese e altra documentazione comprovante la gestione delle opere di bonifica e la loro idoneità a prevenire e impedire fenomeni di inondazione dei terreni tra i quali il terreno dell’appellante. Pare pertanto già risultare dagli atti di causa che a vantaggio della zona e del fondo dell’appellante, siano state in effetti realizzate concrete opere di bonifica e che vi sia anche personale addetto alla specifica gestione e inanutenzione di tali opere".

Nei confronti della sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la V., deducendo "carenza e contraddittorietà della motivazione su fatto controverso decisivo ed errore di diritto nella valutazione del valore probatorio della documentazione prodotta dal Consorzio", censura la decisione impugnata per aver fondato la prova della ricorrenza del requisito del beneficio diretto e specifico a favore degli immobili di sua pertinenza su elementi documentali, come la relazione tecnica ed altra documentazione di provenienza del Consorzio, a suo giudizio, inidonei.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo errore di diritto:

illegittimità della pretesa impositiva in assenza della prova di un beneficio diretto e specifico", critica la decisione impugnata per aver riconosciuto la sussistenza di un beneficio derivandolo non già dall’accertamento della diretta e specifica inerenza di interventi determinati agli immobili del consorziato, bensì dalla generica presenza sul territorio di opere di bonifica, con del personale addetto, senza verifica o indicazione anche solo presunta sul loro funzionamento puntuale, per l’anno cui si riferisce la cartella impugnata.

Con il terzo motivo, deducendo "carenza motivazionale circa un punto decisivo della controversia: omessa considerazione del materiale probatorio prodotto dalla parte ricorrente", censura la decisione per non aver adeguatamente valutato gli elementi documentali da essa contribuente prodotti.

Il ricorso va disatteso.

Premesso che costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica", nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti (cfr. Cass., sezioni unite, n. 11722 del 2010, n. 26009 del 2008 e n. 968 del 1998, nonchè Cass. n. 17066 del 2010, n. 19509 del 2004, n. 661 del 2012, n. 25634 del 2011), occorre rilevare che, nella specie, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione, non già sulla base della mera applicazione della regola sull’onere della prova, ma sul presupposto che il Consorzio aveva positivamente dimostrato in modo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, documentalmente attestando esistenza ed operatività delle opere consortili.

Ciò posto deve rilevarsi che le doglianze della contribuente, in tutte le loro articolazioni, si rivelano inammissibili, giacchè si risolvono nella richiesta di un sindacato in fatto non consentito in questa sede.

Invero, a fronte di decisione ancorata, con sintetica ma compiuta motivazione, alle risultanze processuali, con i riportati motivi di ricorso, la contribuente, pur apparentemente prospettando vizi di motivazione e violazioni di leggi, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sulla disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da incongruenza logiche, in concreto nemmeno indicate, si sottrae al giudizio di legittimità.

Nell’ambito di tale giudizio, infatti, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 22901 del 2005, n. 15693 del 2004, n. 11936 del 2003).

Segnatamente, con riguardo al terzo motivo, è appena il caso di ricordare come il giudice debba e possa scegliere i documenti idonei a fornire la prova dei fatti. Così ha proceduto il giudice nella specie, ed ha ritenuto (secondo quanto si legge alla pag. 4 della sentenza) di non scegliere i documenti proposti dalla contribuente, che del resto si riferivano al 2006, e non erano quindi specifici in relazione al 2004, anno in riferimento ai cui contributi è controversia.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 16-11-2012, n. 44865

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica ha applicato, a norma degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in ordine ai reati a ciascuno di essi ascritti, ad A.F. ed A.L. la pena di mesi nove di reclusione ed Euro trecento di multa ciascuno.

Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati (il solo A.L. con l’ausilio del difensore), deducendo ciascuno violazione della legge penale e mancanza della motivazione, lamentando l’omessa considerazione delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., ed il solo A.L. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della determinazione della pena finale del giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono assolutamente inammissibili perchè del tutto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e, comunque, manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena da ciascuno concordata, si è, da un lato, adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e del previsto trattamento sanzionatorio.

Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonchè alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

2. Quanto alla doglianza formulata dal solo A.L., occorre premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e segg. c.p.p., l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.

L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.

Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.

Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.

Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè – apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.