T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3239

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 2.10.2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d’ora innanzi, per brevità, anche solo "Ministero" oppure "MIBAC"), rigettava l’istanza presentata dal sig. A.C.C., di richiesta di revisione del provvedimento ministeriale di apposizione del vincolo culturale, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 42/2004, sul dipinto attribuito al pittore Frans Floris e raffigurante una "Allegoria della Virtù".

Contro il citato provvedimento negativo, era proposto dallo stesso sig. C.C. un primo ricorso innanzi al TAR di Milano, che accoglieva il gravame con sentenza della Sezione II n. 5347 del 15.12.2009.

La sentenza era impugnata davanti al Consiglio di Stato, che rigettava però l’appello dell’Avvocatura dello Stato, confermando così la sentenza di primo grado, con decisione n. 5063 del 30.7.2010.

Al termine di tale vicenda contenziosa, il Ministero, con decreto prot. 816 del 27.1.2011, a firma del Direttore Regionale della Lombardia, confermava la dichiarazione di interesse storico ed artistico del dipinto di cui è causa.

Contro il citato decreto ministeriale, era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così sintetizzarsi:

A) nullità del decreto ex art. 21septies della legge 241/1990, per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 5347/2009;

B) in ogni caso, illegittimità del decreto impugnato per:

1) violazione degli articoli 1, 2, 3, 10 comma 3, e 13 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 anche in relazione all’art. 9 della Costituzione, agli artt. 3436 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e all’art. 2 del Regolamento CE 18.12.2008 n. 116/2009; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione;

2) violazione degli articoli 1, 2, 3, 10 comma 3 e 13 del D.Lgs. 42/2004; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifeste;

3) violazione degli articoli 1, 2, 3, 10 comma 3 e 13 del D.Lgs. 42/2004; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifeste e per disparità di trattamento. Sviamento di potere.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 9.6.2011, la domanda di sospensiva era respinta con ordinanza n. 949/2011.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Nel primo mezzo di ricorso, si sostiene la nullità del decreto ministeriale per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 5347/2009, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5063/2010 (cfr. docc. 2 e 3 del ricorrente).

La censura è infondata.

La sentenza del TAR n. 5347/2009 ha annullato il decreto del 2007, confermativo del vincolo sul dipinto di Frans Floris, avendo riscontrato una serie di incongruità ed illogicità, oltre che un difetto di istruttoria, nell’azione della Pubblica Amministrazione, la quale aveva erroneamente ritenuto che il dipinto costituisse una allegoria della città di Genova.

Il Consiglio di Stato, dal canto suo, nel confermare le conclusioni del giudice di prime cure, ha fatto però salve "le attribuzioni della competente autorità, all’esito di una più approfondita istruttoria, in sede di rideterminazione sull’istanza di revisione" (cfr. doc. 3 del ricorrente, pag. 3), consentendo così il nuovo esercizio del potere amministrativo.

L’Autorità Amministrativa, dato atto delle pregresse pronunzie giurisdizionali, ha rinnovato il procedimento di valutazione dell’interesse storico e culturale del dipinto, giungendo, con una motivazione in gran parte differente da quella del provvedimento annullato, alla conferma del vincolo.

In tal caso, non si può ravvisare alcuna violazione o elusione del giudicato, fermo restando – ovviamente – il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità del nuovo provvedimento, da condursi, nel caso di specie, sulla base dei motivi esposti in ricorso.

Sul punto, preme ricordare la più recente giurisprudenza del giudice amministrativo, per la quale, affinché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente anche in sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo invece necessario che la P.A. eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 25.11.2011, n. 1799, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso di specie, lo stesso giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Milano del 2009 consentiva il nuovo esercizio del potere amministrativo, seppure nel rispetto dei canoni di una rigorosa istruttoria e di una adeguata motivazione.

2. E’ quindi necessario lo scrutinio dei vizi di legittimità del provvedimento ministeriale impugnato.

2.1 Sul punto appaiono doverose talune preliminari considerazioni in merito ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità della P.A., soprattutto in materia di beni culturali.

A tale proposito, è ormai abbandonato l’orientamento che ammetteva la sostanziale insindacabilità della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sostenendosi ora invece la possibilità, per il giudice amministrativo, di valutare gli accertamenti tecnici della P.A. attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico adottato ed al relativo procedimento applicativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9.4.1999, n. 601).

Nello specifico settore dei beni culturali, l’accertamento dell’interesse storico e culturale implica l’applicazione di regole certamente di carattere tecnico e specialistico, seppure caratterizzate da un margine di opinabilità fisiologico.

Tale margine discende dalla inevitabile considerazione che il valore culturale e storico di un’opera – dal quale discende la dichiarazione di interesse di cui all’art. 13 del D.Lgs. 42/2004 – è correlato alle concezioni culturali della società e dell’opinione pubblica in un determinato momento storico.

Ne consegue che il giudice amministrativo, per non sostituirsi arbitrariamente alle valutazioni dell’Autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, dovrà verificare il corretto esercizio dei poteri spettanti a quest’ultima sotto il profilo della completezza dell’istruttoria, della effettiva sussistenza dei presupposti per provvedere, nonché dell’effettiva osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza (cfr., fra le più recenti decisioni, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, 10.6.2011, n. 418, con la giurisprudenza ivi richiamata e Consiglio di Stato, sez. VI, 3.5.2011, n. 2607 e 30.6.2011, n. 3894).

2.2 Nel primo motivo di contestazione, è denunciata la violazione di una pluralità di norme, anche della Costituzione e dell’Unione Europea, per pervenire alla conclusione che l’opera dell’artista in questione (il fiammingo Frans Floris di Anversa), non appare di particolare rilevanza storica e culturale, sicché non si potrebbe sostenere la sua appartenenza al patrimonio nazionale italiano.

In realtà, la lettura dell’iter motivazionale del decreto impugnato del 27.1.2011, rende conto delle ragioni corrette poste dall’Amministrazione alla base della propria scelta, che non appaiono né illogiche né irragionevoli.

Infatti, dopo avere abbandonato l’erroneo presupposto fattuale collocato a fondamento del pregresso provvedimento annullato da questo Tribunale (vale a dire la qualificazione del dipinto come allegoria della città di Genova), l’Amministrazione ha messo in evidenza i seguenti elementi (cfr. doc. 1 del ricorrente, pag. 7 e seguenti):

– la qualità esecutiva dell’opera è molto alta, contrariamente a molte altre opere pittoriche del Floris (questo giudizio di qualità estetica non appare sindacabile, essendo attinente non alla discrezionalità tecnica, quanto al merito dell’azione amministrativa);

– l’opera risulta avere anche il requisito della rarità, visto che il catalogo attuale del Floris conta circa un trentina di pezzi;

– quand’anche il catalogo del Floris fosse più ampio di quello sopra indicato, il dipinto appare raro, nell’ambito della produzione dell’autore, nella quale sono diffuse opere realizzate in collaborazione con altri oppure da anonimi seguaci;

– il dipinto, inoltre, risulta essere l’unico a carattere encomiastico, destinato a celebrare la virtù (vera o presunta) del committente;

– poche e di minore qualità sono le opere del Floris esistenti presso collezioni pubbliche o aperte al pubblico in Italia, il che giustifica la classificazione del dipinto di cui è causa nel patrimonio artistico nazionale.

Dal canto suo, la relazione storico artistica allegata al provvedimento impugnato, conferma sia l’attribuzione del dipinto al Floris sia l’alta qualità pittorica dell’opera.

Nel contempo, la medesima ricorda come il soggiorno del Floris in Italia abbia avuto una fondamentale importanza nella formazione culturale dell’autore.

La stessa documentazione storica ed artistica versata in atti dall’esponente (docc. 2022), non pare contraddire le risultanze dell’Amministrazione.

Infatti, al doc. 20 del ricorrente, pag. 499/502, si legge che Floris "si dimostra completamente nell’orbita italiana", al punto che risulta citato da autori italiani quali il celebre Vasari; al doc. 21, pag. 547, si conferma la venuta dell’artista in Italia, nelle città di Roma, Mantova e Genova, dove realizzò un trittico per la parrocchiale di Santa Margherita Ligure (GE).

Non paiono pertanto erronee le asserzioni dell’Amministrazione circa l’importanza dell’artista ed il suo legame con la cultura e l’arte italiana, che giustificano la riconduzione dell’opera al patrimonio nazionale, non ostando l’origine straniera dell’autore (cfr. sul punto, TAR Lazio, sez. IIquater, 23.12.2010, n. 38574, che ha riconosciuto la rilevanza per il patrimonio culturale italiano addirittura di opere appartenenti ad una antica civiltà indiana).

Neppure sussiste la lamentata violazione del diritto dell’Unione Europea e segnatamente dell’art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione e dell’art. 2 del Regolamento CE n. 116/2009.

Entrambe le norme, infatti, consentono agli Stati membri la più ampia tutela del proprio patrimonio nazionale, nozione questa che non è però definita a livello dell’Unione, essendo lasciata alla discrezionalità degli Stati.

Nel caso di specie, legittimamente l’opera è stata ricondotta al patrimonio della Nazione (come intesa dall’art. 9 della Costituzione), sicché non vi è alcuna inosservanza della normativa europea (cfr. sul punto, TAR Milano, sez. II, 21.5.2010, n. 1648).

2.3 Possono, infine, essere trattati congiuntamente i motivi 2 e 3, dove si denunciano il difetto di motivazione, la contraddittorietà e l’illogicità dell’azione amministrativa.

Preme al Collegio, a tale proposito, richiamare quanto sopra esposto al punto 2.2, circa la logicità della scelta compiuta dal MIBAC, per escludere ogni difetto di motivazione o illogicità dell’operato di quest’ultima.

Neppure potrebbe sostenersi la contraddittorietà dell’azione della P.A., per avere rilasciato pregresse autorizzazioni all’esportazione, che sono tutte fra l’altro risalenti al 1995, oltre ad essere riferite ad opere differenti da quella di cui è causa.

In conclusione, devono rigettarsi anche il secondo ed il terzo motivo.

3. La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-11-2011) 01-12-2011, n. 44662 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il G.U.P. del Tribunale di Verona, con sentenza del 25.11.2009, dichiarava G.B. e G.M. colpevoli in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti unificati dal vincolo della continuazione e condannava G.B. alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa, G.M. alla pena di anni sedici di reclusione ed Euro 120.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere per ognuno. A G.B. e a G.M. era stato contestato il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, contrassegnato con la lett. a) per avere, in concorso con C.G., introdotto nel territorio dello Stato e detenuto Kg. 16,754 di cocaina; il reato previsto dagli stessi artt. di legge di cui sopra, contrassegnato con la lett. b) per avere, in concorso con P.R., acquistato e trattato l’acquisto di rilevanti quantitativi di cocaina, non inferiori a 170 Kg., provenienti dallo Stato di Capo Verde e compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco ad introdurre lo stupefacente nel territorio nazionale, distribuendosi i vari ruoli, con l’aggravante dell’ingente quantità. A G.B. era stato inoltre contestato il reato contrassegnato con la lett. c), previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con V.L. e Ga.Br., acquistato e ceduto a terzi quantitativi imprecisati di cocaina. A G.M. era infine contestato il reato contrassegnato con la lett. d) previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con Z.L.A., acquistato e ceduto a terzi quantitativi imprecisati di cocaina e quello contrassegnato con la lett. e) avente ad oggetto il tentativo di importazione nel territorio nazionale di grammi 580 di cocaina.

Avverso la sopra indicata sentenza proponevano appello gli imputati.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza datata 25.11.2010, oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, esclusa l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, in relazione al reato contrassegnato con la lett. b), riduceva e rideterminava la pena come segue:

G.B. – anni 11, mesi 4 di reclusione ed Euro 76.666 di multa;

G.M. – anni 15, mesi 4 di reclusione ed Euro 110.000 di multa; confermava nel resto nei confronti dei sopra indicati imputati.

Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione G.B. e G.M., a mezzo dei loro difensori, e concludevano chiedendone l’annullamento con ogni conseguenza di legge.

G.B. e G.M. hanno censurato la sentenza impugnata per inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della chiamata di correo, alla erronea interpretazione della frazionabilità della chiamata di correo, riferita a differenti versioni sul medesimo fatto. Osservavano sul punto i predetti ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata aveva fatto riferimento alla utilizzazione frazionata della chiamata di correo effettuata da C.G. nei loro confronti per superare le incongruenze nelle dichiarazioni del predetto, che pure venivano riconosciute dalla predetta sentenza, quale quella relativa al luogo di consegna della droga. Rilevavano infatti le difese dei ricorrenti che, perchè si possa ritenere legittima la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni accusatorie di un chiamante in correità, è necessario che dette dichiarazioni riguardino diverse parti di un racconto e non la medesima, mentre, nella fattispecie che ci occupa, le contraddizioni evidenziate dalla stessa Corte territoriale sarebbero riferibili alle medesime circostanze, ragion per cui i giudici di merito avrebbero dovuto operare una valutazione congiunta delle contraddizioni in cui il C. è incorso, al fine di verificare e stabilire l’effettiva veridicità delle sue dichiarazioni. Nè a tal fine potevano supplire i riscontri ravvisati nelle intercettazioni richiamate nella motivazione della sentenza impugnata. Sul punto sosteneva infatti la difesa di G.B. che era pacifico il suo coinvolgimento nel trasporto dello stupefacente di cui al capo a) della rubrica, mentre era in discussione il ruolo avuto dallo stesso, se cioè avesse agito quale mero corriere, ovvero fosse risultata riscontrata la versione offerta da C.. La Corte di appello, invece, avrebbe preteso di affidare l’esatta ricostruzione degli avvenimenti, e quindi il ruolo avuto da G. B., ai risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche, finendo per attribuire alle stesse il rango di piena prova della ricostruzione della condotta tenuta da G.B.. Secondo la difesa dello stesso l’erronea applicazione dei principi sulla valutazione della chiamata di correo avrebbe determinato una falsa rappresentazione del suo grado di coinvolgimento, con conseguente illogica determinazione della pena e valutazione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Le difese di G.B. e G.M. censuravano poi l’impugnata sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo b) dell’imputazione. Sostenevano le difese dei ricorrenti sul punto che la stessa Corte territoriale aveva ribadito che i tentativi di importare la droga non avevano ad oggetto i 170 chilogrammi già acquistati e verosimilmente custoditi a Capo Verde, ma un diverso e mai accertato quantitativo che sarebbe dovuto arrivare via mare. La sentenza impugnata sarebbe quindi inficiata da un vizio del ragionamento logico-giuridico perchè la contestazione riguarda il tentativo di importazione del quantitativo acquistato e non inferiore a 170 chilogrammi, mentre per provare l’effettiva detenzione di quel quantitativo la Corte aveva fatto ricorso a tentativi di importazione dall’estero espressamente riferiti ad altre sostanze e alla fine ritenuti non provati. Non sarebbe stata quindi raggiunta la prova che una parte dell’azione fosse avvenuta in Italia. Ci sarebbe poi assoluta confusione sulla descrizione delle condotte, sulla interpretazione del capo di imputazione, sul reato nel quale si sarebbe realizzato il concorso, sull’illecito accordo e sull’oggetto dello stesso.

La difesa di G.M. censurava poi la sentenza impugnata per illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi d) ed e) della rubrica. In particolare, per quanto attiene al reato contrassegnato con la lett. d) il difetto di motivazione consisterebbe nell’avere dapprima ritenuto che il G.M. avesse avuto la disponibilità di una "certa quantità di sostanza stupefacente, ancorchè di scarsa qualità", salvo poi concludere che si trattasse di "una quantità più che apprezzabile", ravvisandosi quindi un difetto di motivazione in ordine al ritenuto quantitativo. Lamentava la difesa di G. M. altresì illogicità della motivazione in ordine alla mancata revoca del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, nonchè della libertà vigilata, nonchè difetto di motivazione in relazione alla mancata revoca del provvedimento di confisca con riferimento agli autoveicoli e all’esercizio commerciale " (OMISSIS)", in quanto i beni in questione non sarebbero riconducibili all’attività illecita svolta dagli imputati. Il sopra indicato ricorrente lamentava infine mancanza di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 in relazione al reato di cui al capo a) e alla mancata riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado con riferimento alla pena base, alla pena applicata a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Deve innanzitutto osservarsi che non è condivisibile la tesi sostenuta dalle difese dei ricorrenti secondo cui la chiamata in correità effettuata da C.G. non sarebbe stata adeguatamente riscontrata. Sul punto si osserva che la predetta chiamata in correità presenta in effetti le incongruenze indicate in ricorso e sul punto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6, Sent. n. 20514 del 28.04.2010, Rv. 247346) ha affermato che, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l’accertata falsità di uno specifico fatto narrato non comporta in modo automatico, l’aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca. Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, le intercettazioni telefoniche e ambientali utilizzate dal giudice di primo grado come riscontri, costituiscono una prova piena in ordine al diretto coinvolgimento dei fratelli G. nel traffico di stupefacenti, con particolare riferimento alle modalità e al luogo di consegna della droga (il predetto luogo di consegna, se Montichiari ovvero il bar dell’aeroporto aveva costituito, appunto, la principale incongruenza nelle dichiarazioni di C.G.).

Fondato appare invece il motivo relativo al difetto di motivazione con riferimento al capo b) dell’imputazione. Invero tale capo riguarda il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80 con riferimento all’acquisto di rilevanti quantitativi non inferiori ai 170 chilogrammi provenienti dallo Stato del Capo Verde che gli imputati tentavano di introdurre nel territorio nazionale. La sentenza impugnata invece ha affermato con chiarezza che la sostanza stupefacente che doveva giungere a Marsiglia non faceva parte di quei 170 chilogrammi di proprietà dei fratelli G. di cui parla il capo di imputazione di cui sopra, ma si trattava di "un diverso e mai accertato quantitativo che sarebbe dovuto giungere via nave con la complicità del N.". Non essendoci pertanto nessuna certezza in ordine alla entità dei quantitativi di droga che avrebbero dovuto arrivare via mare, i giudici della Corte territoriale hanno escluso l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Peraltro l’impugnata sentenza non appare adeguatamente motivata con riferimento alla relazione intercorrente tra l’originaria contestazione relativa al tentativo di importazione di un quantitativo acquistato e non inferiore a 170 chilogrammi proveniente dallo Stato del Capo Verde e i tentativi di importazione riferiti ad altre sostanze stupefacenti per cui i due fratelli G. sono stati condannati. I giudici della Corte territoriale non hanno in conclusione chiarito se, sulla base delle emergenze fattuali, si tratti dello stesse fatto contestato al capo b) ovvero di un fatto diverso.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al capo b) della rubrica con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Infondati sono poi gli altri motivi di ricorso. Per quanto attiene alla responsabilità di G.M. con riferimento ai reati contrassegnati con le lett. d) ed e) della rubrica la motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e congrua, in quanto fa riferimento a puntuali intercettazioni di conversazioni telefoniche tra G.M. e altri sodali, in particolare Z.L. e Ga.Br..

Congrua e logica appare poi la motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata revoca del divieto di espatrio, della libertà vigilata, del provvedimento di confisca riguardante gli autoveicoli e l’esercizio commerciale " (OMISSIS)", al ritiro della patente di guida. I giudici della Corte territoriale hanno infatti evidenziato che gli imputati hanno utilizzato la libertà di circolazione per il compimento di attività finalizzate all’illecita importazione di sostanze stupefacenti, utilizzando a tal fine autovetture e camper. Non può quindi essere revocato il divieto di espatrio, nè la libertà vigilata, tenuto conto della condanna di entrambi gli imputati ad una pena superiore ai dieci anni. Per quanto poi attiene alla disposta confisca, la stessa è stata effettuata ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, in considerazione del fatto che i beni di cui sopra, riconducibili agli imputati, sono del tutto sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del loro nucleo familiare. Per quanto infine attiene alla mancata esclusione dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 con riferimento al reato contrassegnato con la lett. a), alla mancata riduzione della pena base rispetto a quella applicata dal giudice di primo grado, alla pena applicata a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata appare puntuale, adeguata e congrua, anche se il trattamento sanzionatorio potrà essere rivisitato all’esito del nuovo esame del capo di imputazione contrassegnato con la lett. b) demandato al giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente al capo b) della imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame il ricorrente – premesso di avere partecipato, in qualità di VFP1, al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale – impugna il giudizio reso dalla commissione di non idoneità "a seguito dell’esame del protocollo delle prove… sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica innanzi alla commissione) ed avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti nell’Arma quali carabinieri effettivi".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)la motivazione si basa esclusivamente su considerazioni squisitamente soggettive, disancorate da qualsiasi dato oggettivo;

b)la commissione si è radicalmente dissociata dalle conclusioni cui sono pervenuti i primi esaminatori senza spiegarne le ragioni;

c)il giudizio è contraddittorio con gli esiti della scheda di valutazione e della relazione psicologica;

d)il giudizio sembra ispirato da ben altri parametri che nulla hanno a che vedere con l’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi che il candidato deve possedere.

L’amministrazione ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione inerente i fatti di causa.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente deduce illogicità ed incongruenza della motivazione. A suo dire, la commissione avrebbe basato il proprio giudizio su considerazioni astratte e/o soggettive.

La documentazione versata in giudizio fa ragione sulla infondatezza del rilievo censorio.

Risulta in atti, che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52117 CC datata 16/4/2010.

La valutazione del candidato è avvenuta dunque, a quanto consta dalla versata documentazione, in linea con il protocollo tecnico e metodologico di riferimento, tenuto conto della specificità dell’accertamento teso a valutare il possesso dei requisiti previsti dal "profilo attitudinale" per aspiranti al ruolo di Appuntati e Carabinieri effettivi, contemplato dall’art.53, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 198.

Esclusa la violazione delle norme tecniche, il giudizio che ne è conseguito s’appalesa immune da travisamento dei fatti nonché da vizi di ragionevolezza risultando, allo scrutinio della versata documentazione, lo scontato esito non illogico, rispetto ai risultati dei test, né implausibile, rispetto alle visite mediche, delle risultanze istruttorie.

Neppure dalla relazione psicologica si evince una motivazione contrastante con il giudizio reso dalla commissione ove considerate le conclusioni dello psicologo che individua, tra le criticità da approfondire e verificare da parte della commissione i seguenti elementi personologici: adattabilita’, assertivita" e motivazione.

Come ben chiarito dall’amministrazione, con argomentazioni peraltro rinvenibili nella giurisprudenza di questa stessa Sezione, le attività espletate dall’Ufficiale Psicologo e dall’Ufficiale Perito Selettore Attitudinale, costituiscono atti preparatori del procedimento, che sono prodromici alla formazione della decisione finale adottata dalla Commissione Attitudinale e rispetto ad essa si trovano in posizione di sussidiarietà ed ausiliarietà.

Più in particolare, va osservato che sussiste una netta differenza metodologica e funzionale tra i giudizi espressi dagli ufficiali in questione: lo Psicologo redige la sua relazione esc1usivamente sulla base delle risultanze dei test cognitivi, di personalità e sul questionario informativo; tale attività – come precisa l’amministrazione – "è finalizzata a formare una "ipotesi" che deve essere verificata, in prima battuta, nel corso del colloquio con l’Ufficiale Perito Selettore e, successivamente, durante il colloquio con la Commissione Attitudinale". Compito dell’Ufficiale Perito Selettore è quello, innanzitutto, di sondare quegli elementi che l’Ufficiale Psicologo ha sottolineato nella sua relazione, "potendo esprimere le valutazioni di competenza sulla base di un incontro face to face".

Ciò spiega perché lo psicologo, nel delineare gli aspetti di personalità, indica gli "Elementi da verificare, tra gli altri, durante il colloquio”, ovverosia quegli aspetti comportamentali, attitudinali e relazionali non altrimenti verificabili. Ne consegue, che sia la Relazione Psicologica che la Scheda redatta dall’Ufficiale Perito Selettore rappresentano due distinti momenti di raccolta di notizie sul conto del candidato, da cui trarre gli elementi attitudinali e motivazionali ricercati.

Esauritasi la fase istruttoria, la Commissione adotta il provvedimento collegiale finale con il quale può anche discostarsi dai pareri espressi in fase istruttoria in quanto non vincolanti (seppure obbligatori) indicandone le ragioni. Ed è sufficiente che la commissione riscontri carente anche uno solo dei requisiti attitudinali previsti dalle norme tecniche affinché ne tragga – come nella fattispecie è accaduto – un giudizio di non idoneità.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2013) 13-06-2013, n. 26009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunciata il 17.5.2012 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Udine pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti di D.M.A. imputato dei reati di cui agli artt. 110, 112, 582 e 583 c.p.; artt. 110, 112, 594 e 610 c.p., commessi in danno di H.D., costituitosi parte civile, per non aver commesso il fatto.

Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso la parte civile, articolando distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 421 c.p.p., in quanto il giudice procedente, avendo dato atto nel corpo della motivazione "di una certa sciatteria investigativa" e che "le indagini sono state fortemente limitate", esprimendo "la sensazione…che si sarebbe dovuto e potuto fare molto di più alla luce degli elementi emersi", non poteva pronunciare una sentenza di proscioglimento, ma avrebbe dovuto esercitare i poteri di integrazione previsti dall’art. 421 bis c.p.p., ovvero dall’art. 422 c.p.p., che, a differenza di quanto affermato dal suddetto giudice, non sono circoscritti ad aspetti del tutto marginali, nè possono trovare ostacolo nel tempo trascorso dalla commissione dei reati.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 425 c.p.p., in quanto il giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di proscioglimento pur essendo dotato il materiale probatorio raccolto, consistente nelle dichiarazioni della persona offesa, nelle ammissioni dello stesso imputato in ordine alla telefonata eseguita al 118 per chiedere soccorso al termine dell’aggressione di cui rimase vittima la persona offesa e nella acclarata circostanza che colui il quale contattò telefonicamente il pronto intervento rifiutò di fornire le proprie generalità, per stessa ammissione del giudice procedente di un significato ambiguo e contradditorio, laddove a fronte di un materiale la cui valutazione si presta ad un esito aperto, occorreva ed occorre il necessario vaglio dibattimentale.

Con il terzo motivo di ricorso la parte civile deduce il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione della sentenza appare contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui il giudice procedente, pur avendo manifestato un giudizio positivo sulla buona fede della persona offesa, sottolineando, altresì; come le dichiarazioni dello H. siano state riscontrate dallo stesso D.M., ritiene contraddittorie le dichiarazioni del suddetto H., evidenziando l’insufficienza della sua narrazione per non avere specificato le modalità con cui sarebbe stato assalito dal D.M., nonostante le reiterate affermazioni dello H. sulla partecipazione del D.M. all’aggressione nei suoi confronti ed il riconoscimento di quest’ultimo in fotografia operato dalla persona offesa.

Tanto premesso il ricorso proposto dalla parte civile va accolto.

Ed invero, nel pronunciare la sentenza di proscioglimento nei confronti del D.M., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Udine ha oltrepassato i limiti entro i quali è consentita l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 425 c.p.p., come da tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice dell’udienza preliminare, infatti, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, ma in tutti quei casi nei quali, anche in presenza di elementi di prova insufficienti o contraddittori, non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione, in quanto il criterio di valutazione al quale egli deve attenersi non è, per l’appunto, l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento.

Ne consegue che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico dell’imputato ha sempre quale parametro la prognosi dell’inutilità del dibattimento, sicchè correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 4^, 10/01/2012, n. 8912, S.A. e altro; Cass., sez. 6^, 12/01/2012, n. 10849, B.V. e altro; Cass., sez. 4^, 17/05/2012, n. 34766, S.G.; Cass., sez. 6^, 17/07/2012, n. 33921, rv. 253127).

In altri termini solo una valutazione di assoluta inutilità del dibattimento può legittimare una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p..

Orbene nel caso in esame, non può certo parlarsi di assoluta inutilità del dibattimento, che appare, viceversa, necessario allo scopo di verificare, nel contraddittorio delle parti, se gli elementi di prova raccolti a carico del D.M. siano dotati di consistenza tale o meno da fondare l’ipotesi accusatoria formulata a suo carico, laddove il giudizio formulato al riguardo dal giudice per le indagini preliminari si configura come una sostanziale ed inammissibile valutazione in ordine alla innocenza dell’imputato, con conseguente "esproprio" delle funzioni tipiche dell’approfondimento dibattimentale di fronte ad un materiale probatorio che rende possibile un esito diverso dall’assoluzione dell’imputato.

Ciò appare evidente ove si tenga conto, da un lato che la parte civile, nell’immediatezza dei fatti, aveva riferito al maresciallo M. di essere stato aggredito da "tre o quattro individui italiani provenienti da una rissa", aggiungendo che "la chiamata all’ambulanza fu effettuata da un soggetto che, così pare, faceva parte del gruppo degli aggressori", per poi riconoscere ad anni di distanza tale soggetto, in fotografia, nel D.M., indicandolo come uno di coloro che "ha partecipato attivamente al pestaggio nei suoi confronti", dall’altro che lo stesso giudice per le indagini preliminari ha evidenziato come il D.M., il quale ha riconosciuto di essere stato l’autore della telefonata al numero del pronto intervento con cui, senza declinare le proprie generalità, egli chiese l’invio di un’autombulanza per soccorrere lo H., con le sue dichiarazioni abbia riscontrato buona parte della narrazione della persona offesa, confermando, tra l’altro, l’aggressione "piuttosto violenta", da parte di "una pluralità di soggetti che parlavano italiano", dello H., da cui erano derivate le lesioni da quest’ultimo patite (cfr. pp. 3; 4 e 6 dell’impugnata sentenza).

Infatti, come è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte nella sua più autorevole espressione, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, evidenziando, altresì, come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, possa essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr.

Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, B. e altro, rv. 253214).

Il giudice per le indagini preliminari di Udine ha fatto di tali principi un’applicazione intrinsecamente contraddittoria, rilevando delle incongruenze nella narrazione dei fatti fornita dalla persona offesa, consistenti nel carattere meramente ipotetico delle dichiarazioni accusatorie originariamente rese al maresciallo M., poi trasformatesi in certezza, pur senza indicare specificamente secondo quali modalità il D.M. avesse partecipato all’aggressione, senza tenere in adeguato conto che l’immediata accusa rivolta dallo H. nei confronti della persona che aveva avvisato telefonicamente il pronto intervento; il riconoscimento fotografico operato nei confronti del D.M., indicato dalla persona offesa come uno di coloro che lo avevano colpito; l’accertata presenza sul luogo dell’aggressione dell’imputato, in uno con l’ammissione da parte di quest’ultimo di avere effettivamente chiesto l’intervento di un’ambulanza telefonicamente senza declinare le proprie generalità per evitare di essere identificato, sono tutti elementi che, considerati nel loro complesso, lasciano aperta una soluzione diversa dall’assoluzione del D.M., giustificando la necessità di un approfondimento dibattimentale.

Il mancato rispetto delle regole di giudizio ex art. 425 c.p.p., impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Udine per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Udine.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.