Cassazione Civile sez. I 27/10/2010 n. 22001 Famiglia, assegno alimentare, figli, minori, competenza, tribunale ordinario (2010-12-03)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I.G. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma nell’interesse dei figli minori chiedendo che venisse disposto il contributo per il loro mantenimento.

Il Tribunale, con provvedimento in data 20 giugno 2008, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni di Roma il quale ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.

Motivi della decisione

Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del tribunale ordinario di Roma.

E’ principio acquisito, quello secondo cui “Competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio ancorché minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. att. c.c. – vertenti direttamente sull’interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una “lite” tra due soggetti maggiorenni, che ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 20 aprite 1991, n. 4273).

Sull’assetto del riparto di competenza così determinato non ha inciso la legge_54_2006. Se invero “La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti ai loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e ss., ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8362), deve rilevarsi come a tale soluzione la Corte sia pervenuta, pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, in esito ad un’operazione condotta con gli ordinari strumenti ermeneutici, valorizzando esigenze ravvisabili unicamente in caso di necessità di una contestuale pronuncia di misure sull’esercizio della potestà o sull’affidamento del minore e di decisioni in ordine al mantenimento del medesimo.

Quando tuttavia tali esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuali in quanto la controversia attenga unicamente alla misura e alle modalità del contributo economico al mantenimento e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi da quella richiamata e stabilizzata, posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha finora trovato il consenso del legislatore.

Avendo ad oggetto la domanda introduttiva unicamente la misura e le modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli ne consegue che deve dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario.

Nulla sulle spese in difetto di attività processuale delle parti private.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e ne cassa la pronuncia declinatoria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione V Civile del 29 settembre 2011, n. 35383 Corrispondenza, sottrazione, coniuge, reato, produzione, documenti, fonte illecita, separazione, produzione in giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 3-6-2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9-5-2008,nei confronti di S.E. , ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 616 c.p. (per sottrazione di corrispondenza inviata dalla Omissis alla moglie,I. M.,corrispondenza prodotta nel giudizio pendente in sede civile innanzi al Tribunale di Napoli). Per tale reato il Giudice monocratico aveva inflitto la pena di Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno a favore della Parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore. 1 – Con il primo motivo deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p.. A riguardo evidenziava che il giudice di appello aveva omesso di valutare le specifiche questioni sottoposte dalla difesa, avendo totalmente fatto richiamo alla motivazione resa dal primo giudice.

Diversamente il ricorrente rilevava che nel primo motivo di appello si era rilevata la mancanza di motivazione su punti essenziali,come l’accertamento del tipo di corrispondenza, se in originale o in fotocopiale se si trattasse di lettera in busta chiusa. Per tali elementi che erano rilevanti ai fini della disposizione di cui all’art. 616 c.p., la motivazione si riteneva dunque carente. Parimenti si riteneva carente la motivazione sul dolo.

2 – Con il secondo motivo deduceva che la Corte aveva valutato erroneamente le risultanze processuali,avendo escluso che fosse applicabile una causa di giustificazione reale o putativa.

A riguardo evidenziava che l’imputato aveva prodotto nel giudizio di separazione una fotocopia della corrispondenza bancaria attestante le condizioni patrimoniali del coniuge,e che nella specie egli aveva un legittimo interesse atteso che si sarebbe dovuta definire la domanda della moglie tendente ad ottenere un assegno di mantenimento.

La difesa rilevava altresì che giurisprudenza di legittimità in casi analoghi aveva escluso la punibilità del fatto (menzionando Cass. Sez. V del 10-7-1997, n. 8838);

3 – Infine rilevava che risultava decorso il termine di prescrizione – pari a sette anni e mezzo-calcolando detto termine dalla data della missiva che era in contestazione(non avendo il primo giudice determinato l’epoca di consumazione del reato). Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Osserva in diritto

La Corte rileva che i motivi di ricorso non sono dotati di fondamento.

Invero, quanto alle deduzioni formulate affermando la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., per mancanza di motivazione su specifiche censure dell’appellante,la difesa evidenzia elementi che si rivelano ininfluenti al fine di affermare la sussistenza delle sottrazione contestata dato che non rileva il tipo di corrispondenza, né la natura, di fotocopia ovvero originale, atteso che anche con la sottrazione di una copia del documento, pur nell’ipotesi che tale atto sia contenuto in una busta aperta, resta violato il bene giuridico tutelato dalla disposizione di cui all’art. 616 CP. D’altra parte resta incensurabile la motivazione per relationem, avendo la Corte evidenziato che le doglianze articolate nei primi due motivi di appello erano una ripetizione di deduzioni difensive già esaminate adeguatamente dal primo giudice,evidenziando anche di condividere pienamente il giudizio di merito. Restano in proposito correttamente richiamate le pronunzie di legittimità che consentono la motivazione per relationem nel provvedimento impugnato. È pur vero che questa Sezione (v. sent. 10-7-1997, Reali, RV. 208613) ha deciso che la "giusta causa" di cui all’art. 616, co. 2 c.p., è affidata al concetto generico di giustiziarne la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve coglierne la sussistenza avendo riguardo – sotto il profilo etico – sociale – ai motivi determinanti la condotta, ritenendo ricorrere la giusta causa in ordine alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione, in fattispecie pertanto analoga a quella oggi sottoposta,in ipotesi assunta come tipica dalla stessa Relazione Ministeriale (II, p. 428).

L’assunto non pare condivisibile, posto che a diverso esito interpretativo conducono talune considerazioni sagacemente evidenziate dalla dottrina che ha affrontato il tema.

– Va rammentato in primo luogo che è tuttora dibattuta la questione riguardante la produzione processuale di documenti ottenuti illecitamente, tramite la lesione di un diritto fondamentale.

– Secondariamente, la giusta causa presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge controparte.

Né l’imputato ha dedotto elementi di sorta in tal senso.

Può, dunque, ragionevolmente ipotizzarsi, come ha fatto il giudice di merito, che il S. potesse a mezzo del difensore esplicare la propria difesa.

Non va dimenticato, infatti, che a norma dell’art. 210 c.p.c. il Giudice può, ad istanza di parte e nei limiti dell’ispezione ai sensi dell’art. 118 c.p.c. ordinare all’altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

Non pare,dunque, che solo attraverso la rivelazione del contenuto della corrispondenza potesse tutelarsi l’interesse offeso, con la conseguente ravvisabilità della giusta causa scriminante.

E l’accertamento di siffatta condizione appare tanto più doveroso non potendo il Giudice di merito appagarsi dell’intento genericamente non riprovevole del soggetto agente,ove si consideri che i limiti alla segretezza della corrispondenza sono presidiati da duplice riservaci legge e giurisdizionale, ai sensi dell’art. 15 Cost. c. 2.

Di qui l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Analogamente prive di fondamento si rivelano le deduzioni inerenti alla estinzione del reato, essendo da valutare ai fini della decorrenza del relativo terminerà data della condotta distrattiva della corrispondenza, rilevata in contestazione,né la difesa adduce elementi specifici erroneamente valutati ai fini del computo del termine di prescrizione dal giudice di appello.

Peraltro secondo quanto stabilito in – Cass. Sez. VI del 7-12-1989, n. 17227, Di Barbaro -, "la prescrizione può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione se il dato cronologico della consumazione del reato emerga dal tenore della pronunzia o se sia, comunque, rilevabile da una parte della sentenza di sicura e indiscutibile intelligenza".

Si impone pertanto il rigetto del ricorso,con la condanna del ricorrente alle spese processuali,nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile,che questa Corte liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-02-2011, n. 4055 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, M.D., O.S. e D.G. convenivano in giudizio il datore di lavoro FIAT spa e, assumendo l’illegittimità della loro collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i periodi 9.12.02-18.4.03 ( M.), 9.12.02-8.12.03 ( O.) e 9.12.02-22.4.03 ( D.) ne chiedevano la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando che la comunicazione di apertura della procedura sindacale del 31.10.82 era formulata in termini generici ed indeterminati quanto ai criteri da adottare per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs, che non erano stati chiariti neppure in corso della procedura poi conclusa dall’accordo 18.3.03. In particolare, il giudice escludeva che l’obbligo al datore di comunicare alle oo.ss. fin dal momento dell’apertura della procedura i criteri di individuazione e le modalità di rotazione, previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, fosse venuto meno per l’intervento del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

3.- Proposto appello da Fiat Auto s.p.a., la Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 26.6.07 rigettava l’impugnazione.

Affermava la Corte di merito che il D.P.R. n. 218, art. 2, comma 5, non ha modificato la procedura di concessione della cigs e non ha sostituito la disciplina della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non facendo venir meno l’obbligo per l’imprenditore di comunicare per iscritto alle oo.ss., fin dall’inizio della procedura, i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti. Detti criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione il cigs dei dipendenti.

Ribadita l’inadeguatezza della comunicazione del 31.10.02, non riteneva che l’accordo intervenuto tra datore e Oo.ss. in data 18.3.03 a conclusione della procedura di consultazione assumesse efficacia sanante delle omissioni iniziali, in quanto il vizio originario della comunicazione si inseriva nella fase istruttoria e si ripercuoteva sulla regolarità dell’intera procedura.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione FIAT Group Automobiles s.p.a. (che ha preso il posto di Fiat s.p.a.).

M. risponde con controricorso, mentre O. e D. non hanno svolto attività difensiva.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

5.- Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta, avanzata dalla parte controricorrente nella memoria presentata ex art. 378 c.p.c., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento per repressione del comportamento antisindacale, promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat, per violazione degli oneri di informazione nell’ambito della procedura collettiva che ha condotto all’applicazione della cigs di cui ora si discute.

La difesa di parte contro ricorrente ha prodotto le sentenze di questa Corte 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393 che rigettano il ricorso per cassazione di Fiat avverso la sentenza di appello che riteneva sussistente il comportamento antisindacale e dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cigs adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31.10.02.

Dalla pronunzia di queste sentenze deriverebbero per la controricorrente le seguenti conseguenze giuridiche:

a) il comportamento antisindacale da luogo ad un comportamento plurioffensivo e la rimozione dei suoi effetti comporta l’adozione di provvedimenti direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei singoli lavoratori;

b) l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è configurabile come una particolare fattispecie di obbligandone solidale attiva e/o indivisibile, di modo che le pronunzie in questione, intervenute tra FIAT e le Oo.ss., possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 1306 c.c., da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il debitore;

c) ai sensi dell’art. 2909 c.c. – ove l’espressione che "il giudicato fa stato tra le parti" dovrebbe essere letta nel senso che "il giudicato fa stato nei confronti delle parti" – gli effetti delle due sentenze potrebbero estendersi all’odierno controricorrente.

Rileva il Collegio che – fermo restando l’ingresso nel giudizio delle due sentenze, in quanto precedenti di questa Corte – con la memoria ex art. 378 c.p.c., possono essere solo illustrate questioni già trattate nel ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, seppure sotto forma di eccezione di inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, le questioni sub a) e b), del tutto estranee all’odierno giudizio di legittimità non possono essere prese in considerazione.

Con la questione sub c) si deduce, nella sostanza l’esistenza di un giudicato esterno di cui si chiede l’affermazione anche tra le parti.

Il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto le pronunzie invocate dal controricorrente non possono spiegare la stessa autorità in un diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 27.01.06 n. 1760).

6.- I sette motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere così riassunti:

6.1.- Con il primo motivo è denunziata violazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed al D.P.R. n. 218 del 2000, nonchè violazione dell’art. 15 delle preleggi in ordine al rapporto tra le due norme, contestandosi la tesi del giudice di merito che la L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, siano ancora vigenti e non siano abrogati dal D.P.R. n. 218.

La L. n. 59 del 1997, art. 20, ha conferito al Governo la delega alla delegificazione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la preesentazione annuale di un disegno di legge destinato a tale scopo, indicando i principi informatori dell’intervento. Lo stesso articolo al comma 8, tuttavia, prevede che per i procedimenti indicati nell’allegato 1 alla stessa legge la delegificazione sia attuata mediante regolamenti emanati ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2. Per i procedimenti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, indicati nell’allegato 1 al n. 90 ed individuati con richiamo alle leggi regolataci della materia e, in particolare, alla L. n. 223 del 1991, fu pertanto emanato il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. Con tale fonte delegato, pertanto, è stato delegificata la fase del procedimento finalizzato alla produzione del provvedimento di concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), il che sta a significare tutte le fasi procedimentali regolate dal D.P.R. n. 218, troveranno la loro disciplina esclusivamente nel decreto-regolamento in questione, con abrogazione implicita di tutte le disposizioni di fonte legale precedentemente vigenti.

6.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. n. 223, art. 1, contestandosi l’affermazione del giudice di merito che, ove anche si seguisse la tesi dell’avvenuta abrogazione, ciò non di meno, con riferimento alla rotazione, permarrebbe la violazione dell’obbligo di informativa per l’insufficienza della comunicazione di avvio della procedura del 31.10.02. Tale affermazione sarebbe non solo in contraddizione con la premessa (in quanto l’applicazione del D.P.R. n. 218, art. 2, escluderebbe la rilevanza della comunicazione di avvio), ma anche inconciliabile con la norma di delegificazione, la quale, pur privilegiando la rotazione e imponendo l’indicazione delle ragioni che la escludono, consente che nel corso della procedura possano intervenire circostanze che mutino le condizioni originariamente prese in considerazione.

La sede in cui debbono trovare specificazione le ragioni ostative alla rotazione, secondo detto art. 2, è quella dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss., di modo che il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in considerazione l’esito di tale esame, che era stato reso palese dall’adesione di Fiat nel dicembre 2002 all’accordo di programma presentato dal Governo.

6.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, ed ancora del D.P.R. 218 del 2000, art. 2, in relazione all’efficacia degli accordi raggiunti in corso di gestione della cigs, in quanto il giudice di merito ha ritenuto preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, il quale, nel concordare la gestione complessiva della crisi aziendale e nel fissare il criterio di scelta e rotazione nel possesso dei requisiti di età ed anzianità contributiva, aveva comunque preso in considerazione e tutelato le posizioni dei lavoratori. Escludere che l’accordo abbia efficacia sanante di eventuali vizi della procedura e che siano illegittimi anche i provvedimenti di collocazione in cigs disposti successivamente alla stipula dell’accordo violerebbe la L. n. 223, art. 1, così come integrato dal D.P.R. n. 218 del 2000. 6.4.- Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 e 1375 c.c., in relazione all’accordo sindacale 18.3.03, nonchè violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1. Il giudice di merito ha assegnato al vizio della comunicazione iniziale un rilievo genetico che esclude il valore sanante dell’accordo 18.3.03, così escludendo la possibilità che le parti stipulanti possano in corso di trattativa elaborare diversi criteri di scelta e rotazione e, in definitiva, di gestione della crisi, così male interpretando il contenuto dell’accordo e la funzione che ad esso assegna la legge e giungendo alla incongrua conclusione di considerare illegittima anche la sospensione in cigs disposta in attuazione dei criteri elaborati con l’accordo 18.3.03. 6.5.- Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 218, art. 2, in relazione al rilievo assegnato al verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02, che, attestando il regolare svolgimento della procedura di consultazione all’esito della mediazione governativa, costituiva prova idonea dell’esame congiunto dei criteri di scelta ivi adottati e non poteva essere ignorato dal giudice di merito. Ne sarebbe derivata l’illegittima disapplicazione di un atto pubblico a contenuto certificativo, che conferiva legittimità alla procedura, con conseguente attribuzione a carico del ricorrente dell’onere di provare l’illegittimità della procedura.

Analogamente si censura sotto il profilo del vizio di motivazione il mancato esame della comunicazione del Ministero del Lavoro del 4.8.03, che aveva ribadito che nell’autunno 2002 era stato correttamente svolto l’esame congiunto tra le parti e che lo stesso si era concluso il 5.12.02 con il verbale di mancato accordo.

6.6.- Con il sesto motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nonchè della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè del D.P.R. n. 218, art. 2, in relazione alla ritenuta insufficienza della comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, precisandone il campo di operatività aziendale con indicazione delle unità organizzative interessate.

Detta comunicazione, invece, soddisfaceva allo scopo ad essa assegnato dalla legge di esternare al sindacato le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, ferma restando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

6.7.- Con il settimo motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nonchè della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè del D.P.R. n. 218, art. 2, nonchè carenza di motivazione, lamentandosi la mancata valutazione in concreto della posizione soggettiva dei dipendenti in causa, in quanto, ove pure per ragioni formali dovesse essere dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la scelta di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente in relazione ai criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

7.- L’esame dei motivi primo e secondo del ricorso principale, da trattare in unico contesto per la loro consequenzialità, richiede – per quanto occorre – una breve premessa di carattere legislativo.

7.1.- Sul piano normativo, deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

7.2.- Su tale assetto normativo intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato a seguito della delega conferita dall’art. 20 della legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria regolato dalla L. n. 223 del 1991 tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

Il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, regolamenta l’esame congiunto della situazione aziendale e testualmente prevede che:

"1. L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l’esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionali della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l’intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti".

Dalla sovrapposizione di queste due fonti normative (L. n. 223, art. 1 e D.P.R. n. 218, art. 2) nasce il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla cigs, sotteso alla presente controversia ed oggetto principale del ricorso in esame.

7.3.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218, non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Gli argomenti adottati a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218 ha lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della cigs e non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali, sono di ordine sistematico e di ordine testuale.

Sul piano sistematico, si osserva che mentre gli organi pubblici (CIPI, Ministero del lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti amministrativi, sono i soggetti privati (datore e organizzazioni sindacali) chiamati a gestire la crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione garantistica delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori nonchè delle prerogative istituzionali delle Organizzazioni sindacali. Esiste, dunque, distinzione tra procedimento amministrativo volto all’emissione del provvedimento concessorio e la gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, della quale la comunicazione dei criteri di scelta e l’individuazione delle modalità di applicazione di detti criteri costituisce un significativo passaggio.

A riprova viene menzionata la giurisprudenza di legittimità per la quale in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento (Cass. S.u. 11.1.07 n. 310; Cass. 27.1.06 n. 1732), mentre all’interesse legittimo si sostituisce la piena posizione di diritto nel rapporto tra imprenditore (o lavoratori) e INPS nascente dal provvedimento di ammissione (Cass. S.u. 10.8.05 n. 16780).

Quanto ai riferimenti di carattere testuale, si rileva che nel D.P.R. n. 218 la semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti iniziali ("la domanda di intervento straordinario", art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento (art. 9), e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. n. 218, art. 13, non è inclusa alcuna disposizione della legge n. 223.

In conclusione, dunque, deve affermarsi con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008 che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la più volte richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218, art. 2 cit. sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

I motivi primi e secondo sono, pertanto, infondati.

8.- A tale rigetto consegue l’assorbimento del quinto motivo che, nel contestare la mancata assegnazione di valore asseverativo della regolarità della procedura al verbale redatto dagli organi tecnici Ministero del lavoro in data 5.12.02 ed alla comunicazione del Ministero del lavoro 4.8.03, cade in una petizione di principio. E’ evidente che ove si ritenga che i criteri di individuazione e le modalità di rotazione debbano essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio della procedura, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che dovrebbe certificare che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

9.- Con il terzo motivo parte ricorrente sostiene che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02 ed al riguardo richiama alcune pronunzie di questa Corte che si sono espresse in tal senso (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre).

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè risolutivo, nel senso che il suo contenuto sia esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso costituirebbe solo un formalismo inutile imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

All’applicazione di questa giurisprudenza nel caso di specie, tuttavia, ostano una circostanza di fatto ed una di carattere logico.

Sotto il primo punto di vista, infatti, deve rilevarsi che l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – per come sintetizzato nel ricorso e per come interpretato dal giudice di merito, si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza peraltro indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione imposta dalle norme sopra indicate è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

10.- Con il quarto motivo si contesta in sostanza la logica interpretativa della L. n. 223, art. 1, da cui, nell’escludere il carattere sanante dell’accordo 18.3.03, è partito il giudice di merito, il quale avrebbe dato una lettura riduttiva dei commi 7 ed 8 di detto art. 1, nel senso di assegnare natura fulminante al rilievo delle omissioni della comunicazione, ignorando che scopo della norma è invece quello di favorire il confronto sindacale e, in sostanza, il miglior soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori.

Tale motivo è infondato, essendosi il giudice di merito attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle oo.ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

11.- E’ infondato anche il sesto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati dalla comunicazione 31.10.82 di avvio della procedura.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che, nonostante la L. n. 223, art. 1, comma 7, preveda che oggetto della comunicazione debbano essere "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", i criteri in questione debbano essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile da cui non può evincersi il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. 12.- Va di conseguenza rigettato anche il settimo motivo, con cui si sostiene che il giudice di merito, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe dovuto pur sempre valutare se la scelta di collocare in cigs i lavoratori fosse coerente con i criteri pur sempre indicati nella comunicazione iniziale, atteso che l’inidoneità dei criteri indicati rende superflua ogni indagine in tal senso.

13.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità nei confronti del M., come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore del difensore sottoscrittore del controricorso dichiaratosi antistatario.

Nulla deve disporsi per le spese nei confronti di O. e D..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di M., che liquida in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dell’avv. Bruno Cossu, nulla disponendo per le spese nei confronti di O. e D..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6297 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ci.An. e C.F. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, depositata il 31 luglio 2008, con la quale la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda da essi avanzata nei confronti di Trenitalia s.p.a., volta ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal computo del periodo del rispettivo contratto di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.

In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che la clausola contenuta nell’art. 7 lett. c) del CCNL autoferrotranvieri dell’11 aprile 1995, nella parte in cui prevede che il periodo del contratto di formazione e lavoro non venga computato nell’anzianità di servizio utile per il computo degli scatti di anzianità, è la legittima, non ponendosi in contrasto con la L. 19 ottobre 1984, n. 863, art. 3, comma 5: questa disposizione è composta da due parti, nella prima è contenuta la disciplina del contratto di formazione e lavoro, con rinvio a quella dei rapporti di lavoro subordinato, nella seconda si stabilisce che il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio, di cui non disciplina gli effetti distinguendo tra quelli legali e quelli negoziali.

La società resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in un motivo, con il quale i ricorrenti nel denunciare, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5 e 12, convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, sostengono, richiamando alcune decisioni di questa Corte regolatrice, che la norma denunciata, allorchè stabilisce che il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, si riferisce non solo agli effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge, ma anche a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva.

Prima del motivo, si deve esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società sotto il profilo dell’inosservanza della prescrizione dettata dall’art. 366 bis cod. civ. L’eccezione è fondata.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata il 31 luglio 2008, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dettata dal richiamato art. 366 bis cod. proc. civ., senza che a nulla rilevi la sua abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha effetto soltanto per i ricorsi per cassazione contro provvedimenti pronunciati dopo l’entrata in vigore della legge stessa.

Secondo quanto dispone il citato art. 366 bis cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, però, come eccepito dalla resistente, per il motivo formulato e in relazione alle dedotte violazioni di legge, non è stato enunciato alcun quesito di diritto.

Si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso, e i ricorrenti, in applicazione del criterio della soccombenza, sono tenuti alla rifusione delle spese del presente giudizio, nei confronti della società Trenitalia, cui il ricorso era rivolto e che si è costituita in giudizio.

Nulla per le spese nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in mancanza di qualsiasi attività difensiva per la stessa intimata.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di Trenitalia s.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 31,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

nulla per le spese nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.