Cons. Stato Sez. IV, Sent., 23-09-2011, n. 5353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto, come osservato dal primo giudice, parte ricorrente non ha dato prova, pur a fronte di puntuale contestazione di parte intimata, della propria legittimazione attiva;

che tale difetto di legittimazione attiva deve in questa sede essere confermato anche ad ammettere la titolarità in capo alla parte appellante di un centro commerciale di grandi dimensione situato in zona periferica del Comune di Vasto classificata nel P.R.G. D3, ovvero l’affermata presenza delle condizioni, individuate dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, rappresentate della "vicinitas " e dall’appartenenza al medesimo " bacino di utenza" (Cons. Stato Sez. IV, 12.09.2007 n.4821) cioè dello stabile collegamento tra detta struttura e la parte del territorio comunale (zona centrale B2) rispetto al quale sarebbe stata assentita, attraverso il provvedimento impugnato, la contestata struttura commerciale di medie dimensioni, non emergendo comunque in atti prova o indizio di prova in merito alla possibilità, postulata da tali condizioni, dello sviamento della clientela e della conseguente futura diminuzione di profitto, in ragione dell’ identità, quanto meno parziale, dei generi merceologici trattati nelle due strutture commerciali in argomento;

che oggetto del ricorso di primo grado è un’asserita autorizzazione tacita che sarebbe stata assentita in favore della Società controinteressata nell’ambito dello speciale procedimento promosso da quest’ultima ex d.P.R. 4447/1998, ricavabile, in particolare, dall’avviso dello Sportello Unico per le Attività Produttive del 19 marzo 2010 contenente notizia della conclusione favorevole dell’anzidetto procedimento;

che tale autorizzazione tacita è atto giuridicamente insussistente nell’ambito del predetto procedimento, e riprova di ciò è data, in relazione a quanto affermato dalla medesima Società controinteessata, e non contestato in questa sede, dal successivo provvedimento espresso n.1938 del 24.09.2010, rilasciato in favore della M.& A. Srl nel frattempo subentrata alla Immobiliare "C", che parte ricorrente ha omesso d’impugnare.

che tale omessa impugnazione del provvedimento autorizzativo espresso per la realizzazione di una struttura commerciale di medie dimensioni determina anche la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;

che appare inammissibile per di più anche l’impugnazione della deliberazione consiliare del Comune di Vasto in data 4 ottobre 2009, n.81, essendo provvedimento di portata generale di mero recepimento, limitatamente alla piccola e media impresa, della legge regionale Abruzzo 16 luglio 2008, n.11, e che dunque non contiene alcuna prescrizione che abbia pregiudicato le esistenti strutture commerciali di grandi dimensioni; vale a dire né introducendo divieto rispetto a futuri ampliamenti né un obbligo di riduzione della superficie esistente.

Per tutto quanto sopra il ricorso in esame deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore di ciascuna delle parti resistenti in euro 2.500,00..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 18-10-2011, n. 562 Accertamento, opposizione e contestazione Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

Gli attuali ricorrenti riferiscono di aver acquistato nel 1989 un terreno agricolo sito nel Comune di Altino e di aver "assemblato" "una fatiscente recinzione metallica" e del "materiale di risulta esistente", realizzando così due ricoveri precari per gli attrezzi agricoli; riferiscono, altresì, di aver realizzato un massetto di calcestruzzo per "impedire al fango, inevitabilmente generato dalle precipitazioni atmosferiche, di danneggiare i ridetti attrezzi".

Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Altino con ordinanza 13 aprile 2010, n. 6, avendo accertato che tali opere erano state realizzate in assenza di titolo edilizio, ne ha ordinato la demolizione.

Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) che i manufatti in parola, per caratteristiche e tipologia, non costituiscono un’opera edilizia, per cui avrebbero potuto essere realizzati senza alcun titolo edilizio;

2) che il mancato esercizio dei poteri repressivi per ben 21 anni aveva legittimato, per silenzioassenso, l’attività edificatoria in parola;

3) che avrebbe potuto assentirsi un permesso in sanatoria;

4) che l’atto impugnato doveva essere sorretto da una specifica motivazione in relazione al lungo lasso di tempo decorso.

Il Comune di Altino, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stata impugnata l’ordinanza, con la quale il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Altino ha ordinato la demolizione di due ricoveri per gli attrezzi agricoli realizzati da anni dai ricorrenti in zona agricola.

Nell’atto impugnato i due manufatti, realizzati su basamento con massetto in calcestruzzo, sono descritti essere due baracche, della cubatura rispettivamente di mc. 78,90 e di mc. 95; una avente la tamponatura in tavole e la copertura "in fogli di lamiera zincata e tegole sorretti da travicelli in legno" e l’altra la tamponatura "con materiali vari (blocchi in cfs in minimo parte, tavole, fogli di lamiera zincata, fogli di plastica)" e la copertura "in fogli di lamiera zincata in gran parte e di materiale eternit per circa mq 6, sorretti da travicelli in legno e ferro".

I ricorrenti, dopo aver meglio e più diffusamente descritti tali manufatti, realizzati da circa venti anni, hanno contestato la legittimità dell’atto impugnato, con riferimento alle seguenti circostanze:

a) che tali manufatti, per caratteristiche e tipologia, non costituiscono un’opera edilizia, per cui avrebbero potuto essere realizzati senza alcun titolo edilizio;

b) che il mancato esercizio dei poteri repressivi per ben 21 anni aveva legittimato, per silenzioassenso, l’attività edificatoria in parola;

c) che tali opere sono sanabili;

d) che l’atto impugnato è privo di specifica motivazione in relazione all’esercizio dei poteri repressivi dopo un lungo lasso di tempo decorso.

Tali censure, va subito evidenziato, non sono idonee ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato.

Quanto alla prima, deve ricordarsi che – escluse le specifiche ipotesi di attività libere, analiticamente indicate all’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che non ricorrono nel caso di specie – è necessario il previo rilascio di un adeguato titolo edilizio per realizzare ogni alterazione dello stato dei luoghi ed ogni struttura volta a soddisfare esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura; nella nozione di "costruzione" deve, cioè, essere ricondotto qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica (Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2010, n. 5897).

In particolare, è stato anche di recente precisato che è necessario il previo rilascio di un titolo edilizio per realizzare una casa prefabbricata, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09 giugno 2011, n. 3029), una baracca in lamiera ondulata o una capanna in ferro, legno e plastica ad uso ricovero di animali o un deposito di attrezzi agricoli, ove destinati ad un utilizzo autonomo e duraturo, con modificazione permanente dello stato dei luoghi (rispettivamente T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 14 settembre 2010, n. 5943, e T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 luglio 2009, n. 2007), o una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali, ma dotata di copertura (Cass. Civ., sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22127).

Mentre, al fine di verificare se una determinata opera abbia o meno carattere precario (condizione per l’accertamento della necessità di utilizzare oggi lo strumento della previa comunicazione dell’inizio dei lavori), occorre verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale al cui soddisfacimento l’opera stessa è destinata; con la conseguenza che solo le opere agevolmente rimuovibili e funzionali al soddisfacimento di una esigenza oggettivamente temporanea – destinate, cioè, ad essere rimosse dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l’interesse finale (come, ad es., una baracca di cantiere o un manufatto per una manifestazione) – possono ritenersi prive di minima entità ovvero di carattere precario ed, in quanto tali, non richiedono per la loro edificazione la necessità di uno specifico titolo edilizio (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 12 febbraio 2010, n. 158).

Ciò posto, dall’esame degli atti sembra evidente per un verso che le baracche realizzate, per le loro specifiche caratteristiche, così come descritte dagli stessi ricorrenti, determinano una alterazione permanente dello stato dei luoghi e per altro verso che tali opere non rivestono di certo il carattere della precarietà; e la specifica prova al riguardo è fornita dagli stessi ricorrenti, quando affermano che tali manufatti, peraltro realizzati su un basamento di cemento, sono stati edificati da circa venti anni, sono permanentemente destinati ad uso rimessa attrezzi agricoli e non sono mai stati rimossi.

La doglianza sopra indicata alla lettera a) appare, pertanto, priva di pregio.

In relazione, poi alle censure sopra indicate alle lettere b) e c), con le quali i ricorrenti hanno affermato che il mancato esercizio dei poteri repressivi per ben 21 anni avrebbe legittimato, per silenzioassenso, l’attività edificatoria in parola e che tali opere sono sanabili, va ricordato che per giurisprudenza consolidata gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; con la conseguenza, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, che trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, cod. pen.) e che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare le previste sanzioni, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere (Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160).

Deve, conseguentemente, escludersi che il mancato esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune abbia legittimato, per silenzioassenso, l’attività edificatoria in parola; mentre il fatto che tali opere siano sanabili avrebbe dovuto indurre gli interessati a presentare tempestivamente in merito una specifica domanda di rilascio a sanatoria del richiesto titolo edilizio, previo pagamento del prescritto contributo.

Rimane, per concludere, da esaminare l’ultima doglianza dedotta, con la quale gli interessati si sono lamentati del fatto che l’atto impugnato sarebbe privo di specifica motivazione in relazione all’esercizio dei poteri repressivi dopo il decorso di un così lungo lasso di tempo.

Sul punto deve però ricordarsi che la giurisprudenza più recente ha oggi precisato che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atto vincolato, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (cfr. Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79, e, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955); e da tale orientamento, oggi costantemente recepito dalla giurisprudenza, il Collegio non rinviene motivi per discostarsi (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VIII, 9 giugno 2011 n. 3029, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. I, 8 giugno 2011 n. 5095, T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 giugno 2011 n. 578, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. III, 7 aprile 2011 n. 611, T.A.R. Basilicata, 6 aprile 2011 n. 159,T.A.R. TrentinoAlto Adige, sede Trento, 5 aprile 2011 n. 102, T.A.R. Liguria, sez. I 21 marzo 2011 n. 432, T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II 11 febbraio 2011 n. 207, T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sez. I 17 gennaio 2011 n. 69).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa, infine, il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 11-10-2011, n. 36733 Sequestro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale del riesame di Bari con ordinanza del 14.3.2011 ha confermato il decreto di sequestro di autovettura, emesso nei confronti di L.F. in relazione a reato di detenzione di stupefacenti (fatto del 30.1.2011), sull’assunto che si trattasse di corpo di reato, in quanto bene servito all’indagato, proprietario del veicolo, per trasportare ed occultare lo stupefacente rinvenuto (38,2 gr. di eroina, suddivisi in sette confezioni). La richiesta di riesame era stata presentata dal difensore.

Il Tribunale osservava essere nel frattempo intervenuta condanna dell’imputato, che aveva anche disposto la confisca dell’autovettura, statuizione assorbente rispetto all’originario sequestro, giacchè la restituzione del bene era comunque inibita dall’art. 323 c.p.p., comma 3. 2. Con ricorso personale, il L. premette innanzitutto la pendenza di tre procedure, relative a tale sequestro:

– un ricorso per cassazione (24.3.2011) avverso la reiezione dell’istanza di dissequestro (deliberata dal Tribunale in data 10.2.2011, su istanza del 7.2.2011);

ò un ricorso per cassazione (16.3.2011) avverso la sentenza deliberata ex art. 444 c.p.p. che aveva anche disposto la confisca del mezzo (quella richiamata dal Riesame);

– l’odierno ricorso (19.4.2011) avverso l’ordinanza del Riesame in data 14.3.2011.

Quindi così si esprime: "richiamato l’integrale contenuto del ricorso per cassazione depositato in data 24.3.2011 ed i relativi motivi che in questa sede si hanno per ripetuti e trascritti, noti altresì in fatto i termini della vicenda che ci occupa, si formulano i seguenti motivi aggiunti" e si propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 14.3.2011 ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 1 e art. 607 c.p.p., comma 1.

Questi i motivi dell’atto di impugnazione:

– violazione di legge, perchè:

– al L. non sarebbe stata consegnata copia del verbale di perquisizione e sequestro sicchè egli tuttora non saprebbe cosa è stato sottoposto a sequestro e non avrebbe potuto presentare istanza di riesame; neppure al difensore sarebbe stato notificato l’avviso di deposito del relativo verbale, ex art. 354 c.p.p., comma 3; da qui, secondo il ricorrente, una prima ragione di nullità del decreto di convalida;

– non ricorrerebbero le condizioni per la confisca facoltativa, e comunque non sarebbe stato adottato un sequestro preventivo;

– vizi di motivazione, perchè il giudice della sentenza non avrebbe adeguatamente motivato la confisca, non argomentando le esigenze probatorie che l’avrebbero determinata. Quindi, tutto nullo ex art. 355 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3.

L’impugnazione conclude con la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata, "con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla confisca" dell’autoveicolo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premessa che l’anomala premessa dell’atto (laddove "richiama" il precedente ricorso quasi ad accedervi come seguito) pur palesemente abnorme non determina ex se l’inammissibilità del ricorso, che comunque prosegue denunciando in modo specifico vizi dell’ordinanza in effetti impugnata con questo atto.

Come evidenziato dallo stesso Tribunale, in tempo successivo alla proposizione della richiesta al Riesame ma prima della sua deliberazione è intervenuta sentenza in fase predibattimentale, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Tale sentenza ha anche deliberato la confisca del bene in sequestro.

Da accertamento di cancelleria in data 22.9.2011 risulta che in data 20 settembre altra Sezione di questa Corte ha annullato la statuizione sulla confisca, confermando la statuizione di condanna.

La conferma della statuizione di condanna ha determinato il passaggio in giudicato della stessa: la ulteriore deliberazione sulla destinazione del bene in sequestro, se alla confisca ovvero alla restituzione all’avente diritto, compete pertanto ormai solo al giudice dell’esecuzione (ed in realtà, lo stesso Giudice del rinvio agirà quale giudice dell’esecuzione, proprio per il contestuale passaggio in giudicato).

Non è pertanto sistematicamente possibile procedere oltre in un procedimento incidentale che, ove concluso in senso favorevole al ricorrente, condurrebbe alla restituzione degli atti a giudice ormai insuperabilmente privo di competenza alcuna. Da qui la sopravvenuta mancanza di interesse per l’odierno ricorso, a fronte di una deliberazione che dovrà essere adottata, nella pienezza del contraddittorio, dal Giudice del rinvio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6038 Condotta antisindacale

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 17.6/5.8.2010 confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato come antisindacale il rifiuto da parte della società Sistemi Sospensioni spa di operare le trattenute dei contributi sindacali a favore dello S.L.A.I. Cobas.

Osservava in sintesi la corte territoriale che l’istruttoria svolta confermava il carattere nazionale dell’organizzazione sindacale ricorrente, apparendo a tal fine determinante la diffusione del sindacale, anche monocategoriale, su gran parte del territorio nazionale e lo svolgimento in tale ambito di effettiva attività sindacale, per come doveva ritenersi nel caso, in considerazione della presenza del sindacato in numerose realtà territoriali e della quantità e natura delle iniziative poste in essere (sottoscrizione di contratti aziendali, iniziative giudiziarie a tutela di propri iscritti, promozione di iniziative referendarie), che rinvenivano, peraltro, il loro momento di sintesi nella segreteria di coordinamento nazionale, prevista dallo statuto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Sistemi Sospensioni spa con quattro motivi.

Resiste con controricorso lo S.L.A.I. Cobas.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, e dell’art. 39 Cost. rilevando che la verifica del requisito della nazionalità del sindacato doveva essere effettuata in modo rigoroso, tenendo conto dell’attività in concreto svolta sull’intero territorio nazionale, laddove, nel caso, si era, invece, dato rilievo al mero dato formale dello statuto dell’associazione, che di per sè è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o, in altri termini, di una "autoqualificazione" della associazione sindacale.

Con il secondo motivo la ricorrente, prospettando la violazione delle stesse disposizioni di legge, censura l’impugnata sentenza per aver ammesso la legittimazione ad agire da parte dello S.L.A.I. Cobas, pur trattandosi di organizzazione sindacale intercategoriale, del tutto priva di qualsivoglia politica sindacale unitaria e caratterizzata, per espressa previsione statutaria, dalla piena autonomia dei singoli Cobas e, pertanto, incapace di esprimere una effettiva sintesi dei molteplici interessi rappresentati a livello nazionale.

Con il terzo ed il quarto motivo, entrambi svolti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente osserva che la corte territoriale non aveva verificato, con adeguata motivazione, la sussistenza, nel caso, di indici idonei a dar conto del rilievo nazionale dell’attività svolta dall’organizzazione sindacale e la sua effettività; attività che, in realtà, risultava concentrata in poche aree geografiche e si esauriva nella stipulazione di un numero assai ristretto di contratti aziendali, risultando sprovvista di un momento di sintesi a livello nazionale.

2. I motivi, in ragione della loro connessione ed interdipendenza sul piano logico e giuridico, vanno trattati congiuntamente e devono ritenersi infondati. Premesso che l’accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l’accesso alla tutela prevista dall’art. 28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e, pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità, ove assistita da sufficiente motivazione (v. ad es.

Cass. n. 15262/2002), osserva il Collegio come questa Suprema Corte abbia, in proposito, reiteratamente affermato la legittimazione di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, nè intercategoriali o aderenti a confederazioni, ritenendo quale requisito a tal fine determinante la diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, da intendersi, tuttavia, nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale (v, ad es., anche per ampi riferimenti alla precedente giurisprudenza Cass. n. 13240/2009).

Aderendo a tale orientamento (che si riporta a SU. n. 28269/2005), si è, quindi, ribadito che, in presenza della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, riscontrabile attraverso un riferimento al requisito della "nazionalità", a carattere contenutistico, e non meramente formale, non solo deve riconoscersi la legittimazione anche delle associazioni sindacali intercategoriali (v. con riferimento allo S.L.A.I. Cobas, Cass. n. 29527/2008; e con riferimento al S.In. Cobas, Cass. n. 13240/2009) ma, al tempo stesso, deve escludersi che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale possa costituire, nonostante l’indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività richiesta dall’art. 28 St., l’unico elemento a tal fine significativo, ovvero (ed è lo stesso) che lo svolgimento di effettiva attività sindacale possa essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all’intero ambito nazionale.

Trattandosi di affermazione che, come ha già avvertito questa Suprema Corte, si pone in contrasto, nella sua assolutezza, con i principi già indicati, che si incentrano sulla effettività dello svolgimento dell’attività sindacale e sulla sua diffusione su gran parte del territorio nazionale.

Chiarito, pertanto, che la ragione giustificatrice della limitazione della legittimazione ex art. 28 Statuto deve essere sostanziale (legata, cioè, alla attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio) e che, anzi, è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione tra organizzazioni sindacali che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza ( art. 3 Cost.) e con quello della libertà di azione sindacale ( art. 39 Cost.) (v. Cass. n. 212/2008, richiamando sul punto Cass. n. 6429/2006), sono state ritenute non coerenti con tale orientamento le pronunce di merito che, per ritenere la sussistenza di tale requisito, avevano dato rilievo solo alla circostanza che il carattere nazionale del sindacato fosse affermato nello statuto del sindacato medesimo (Cass. n. 5209/2010), ovvero che si erano basate esclusivamente sul dato di fatto attinente alla mera dimensione territoriale dell’organizzazione sindacale, arrestandosi ad un mero "rilievo topografico", rappresentativo solo di "un prefigurato obiettivo o di un’autoqualificazione del sindacato" (così Cass. n. 1307/2006; v. anche Cass. n. 6429/2006).

3.La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei criteri interpretativi indicati, ha operato una adeguata e motivata selezione degli indici rilevanti ai fini della verifica della rappresentatività richiesta per l’accesso alla tutela prevista dalla norma statutaria, pervenendo a risultati in questa sede incensurabili.

In particolare i giudici di appello, lungi dal prendere in considerazione, in una prospettiva puramente formale, la sola articolazione statutaria del sindacato, hanno approfondito i contenuti dell’attività sindacale in concreto riferibili alla associazione ed hanno dato, a tal fine, rilievo alla contrattazione collettiva svolta (in realtà aziendali e territoriali non poco significative), ma anche alla diffusa attività di tutela dei propri associati testimoniata dai provvedimenti giudiziari adottati su iniziativa dello SLAI Cobas, nonchè alle iniziative di politica sindacale intraprese, a livello nazionale, su molteplici tematiche, ritenendo, in definitiva, che tali elementi dessero prova di una attività del sindacato effettiva, presente in tutti i maggiori distretti produttivi del paese e anche differenziata su differenti livelli.

Questa valutazione di merito, che pone correttamente in relazione il dato organizzativo e quello effettuale, in quanto motivata in termini sufficienti e non contraddittori, non è censurabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.