Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 8759 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 17.1.1997 il fallimento Geofarad s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Banca Cooperativa di Imola soc. coop. a r.l. (poi divenuta Banca di Imola s.p.a.), per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, ovvero della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, dei pagamenti ricevuti dalla banca successivamente al 6.4.1993, o subordinatamente al 6.5.1993.

La banca, costituitasi, deduceva l’infondatezza della domanda, che viceversa il tribunale accoglieva condannando la convenuta alla restituzione di Euro 215.246,40.

La Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione, riduceva la condanna alla somma di Euro 204.565,80, escludendo quindi dall’importo determinato dal primo giudice le somme confluite sul conto corrente n. (OMISSIS), in quanto corrisposte alla banca per effetto di pregresse cessioni di credito.

Per il resto, viceversa, la Corte rilevava: a) che i conti correnti oggetto di attenzione erano quelli contrassegnati con i nn. (OMISSIS) e (OMISSIS); b) che su tali conti nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il (OMISSIS), a partire dal 6.5.1993 erano stati effettuati i versamenti, di carattere solutorio, di cui era stata dichiarata l’inefficacia; c) che la conoscenza dello stato di insolvenza della Geofarad da parte della banca sarebbe stata desumibile da diverse circostanze, e segnatamente: 1) dal decreto ingiuntivo richiesto il 5.6.1993, in ragione del mancato pagamento di sette titoli cambiari rilasciati in suo favore; 2) dalle affermazioni contenute nel ricorso per ingiunzione, secondo le quali negli ultimi tre mesi (marzo, aprile, maggio 1993) sarebbero state riscontrate irregolarità nell’utilizzazione delle linee di credito, circostanze che avrebbero indotto ad un riesame delle condizioni di solvibilità della debitrice e ad una risoluzione di tutti i rapporti; 3) dalle accertate irregolarità commesse della debitrice per l’acquisizione di liquidità (presentazione delle stesse ricevute bancarie presso più istituti di credito, emissione di ricevute bancarie pur in assenza di ragioni di credito); 4) dal comportamento tenuto dai responsabili della banca successivamente al marzo 1993, essendo emerso che il 6.4.93 era stata effettuata l’ultima operazione di anticipo su crediti; che dal 31.3.93 non erano stati più inviati estratti conto periodici (fatto sintomatico del passaggio della relativa posizione all’ufficio legale contenzioso); che il 6.5.93 erano stati rilasciati sette pagherò cambiari con importo e scadenza in bianco per il recupero dei crediti; 5) dall’apertura del conto corrente n. (OMISSIS) in data 18.5.1993, verosimilmente destinato a fungere da "contenitore nel quale far confluire i bonifici di terzi a favore di Geofarad successivi al 18.5.1993". Avverso la detta decisione la Banca di Imola proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi illustrati da memoria, cui resisteva il fallimento con controricorso contenente anche ricorso incidentale, basato su un solo motivo. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 14.3.2011.
Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale la Banca di Imola ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore. Tale consapevolezza sarebbe stata infatti a torto desunta da elementi risultanti dai rilievi del Collegio sindacale, formulati in epoca successiva ai versamenti oggetto della declaratoria di inefficacia;

dall’errato valore sintomatico attribuito al rilascio di titoli cambiar in bianco, operazione che viceversa rientrerebbe nell’ambito della prassi esistente; dall’omessa considerazione delle vicende esterne alle parti; dall’assenza di un numero significativo di circostanze idonee a dare ragione del contestato giudizio emesso sul punto;

2) vizio di motivazione e violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, per il fatto che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza sarebbe stata sostanzialmente presunta, come desumibile dall’assoluta assenza di elementi oggettivi estranei ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, deponenti nel senso indicato.

3) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle rimesse sul conto corrente n. (OMISSIS), sotto il profilo che l’affermata necessità di dare dimostrazione dell’esistenza di un’apertura di credito in favore del detto conto sarebbe stata soddisfatta, e di ciò a torto non si sarebbe tenuto conto.

Con il ricorso incidentale il fallimento ha a sua volta denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 115 c.p.c., della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione, in relazione all’affermata non revocabilità delle rimesse (per il complessivo importo di L. 20.000.000) destinate direttamente alla banca per effetto di precedenti cessioni di credito.

La detta statuizione sarebbe infatti errata, innanzitutto, perchè seppur risultante tale ultima circostanza da un riferimento contenuto nella consulenza tecnica la stessa, contrariamente a quanto riferito in sentenza, non sarebbe stata incontestata da esso ricorrente.

Inoltre la Corte avrebbe "capovolto l’onus probandi della disciplina dell’art. 2697 c.c.", poichè sarebbe stato a carico della controparte l’onere di dare dimostrazione della fondatezza dell’eccezione relativa alla non revocabilità delle rimesse, onere viceversa non assolto in mancanza di prova circa il rapporto tra i quattro bonifici in questione e le pretese cessioni di credito.

Entrambi i ricorsi risultano infondati.

Per quanto concerne quello principale, e segnatamente i primi due motivi da valutare congiuntamente perchè fra loro connessi, si osserva che la Corte di appello ha dato puntuale ragione della decisione adottata, evidenziando in particolare, in relazione alla ritenuta conoscenza dello stato di insolvenza della Geofarad da parte della banca, non solo l’avvenuta richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle somme risultanti da sette titoli cambiari ma, soprattutto, l’ammissione contenuta nella stessa richiesta circa la constatata esistenza di irregolarità nella gestione del credito a far tempo dal marzo 1993, data a partire dalla quale la banca avrebbe mutato il suo rapporto con la cliente, adottando sostanzialmente sempre maggiori cautele (p. 12). Per di più a fronte dell’obiezione, poi riproposta in questa sede, secondo cui il tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il requisito della "scientia decoctionis", essendosi "basato esclusivamente su situazioni, per così dire, interne alla società e come tali da essa non conoscibili, quali il bilancio chiuso al 31.12.1992", la Corte di appello ha negato la fondatezza di tale assunto, precisando al contrario essere "vero invece che il tribunale ha preso in esame tutte le circostanze del caso concreto, più sopra esposte" (p. 14).

Orbene detti specifici rilievi, riconducibili ad una valutazione di merito adeguatamente motivata con argomenti immuni da vizi logici, sono stati criticati in modo generico, con affermazioni prive di riscontri e viziate sul piano dell’autosufficienza.

Ed infatti, la pretesa erroneità di quanto sostenuto dalla Corte di appello a proposito del compiuto esame che il tribunale avrebbe fatto delle diverse circostanze del caso concreto avrebbe dovuto essere confutato con la rappresentazione delle parti della motivazione del provvedimento del giudice di primo grado, dalle quali poter desumere il contrario, ipotesi viceversa non verificatasi.

Inoltre, analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto concerne l’asserita valorizzazione, da parte del giudice del gravame, delle situazioni interne alla società (pertanto non conoscibili), rilievo espressamente negato nella sentenza impugnata e che quindi poteva essere correttamente censurato soltanto con la puntuale trascrizione dei dati recepiti dalla prima sentenza, dai quali poter desumere il contrario.

In ogni modo le doglianze, oltre ad essere viziate, come detto, sul piano dell’autosufficienza sotto i profili sopra considerati, sono basate su circostanze di fatto apoditticamente riferite, non confortate da alcun riscontro ed anzi contrastate dagli accertamenti di diverso tenore compiuti dal giudice del merito.

Quanto al terzo motivo, incentrato sulla prova dell’esistenza di un’apertura di credito sul c/c. n. (OMISSIS) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca di Imola, sarebbe stata pienamente fornita, la doglianza risulta non autosufficiente, atteso che il ricorrente nulla ha riferito in ordine al contenuto dei documenti idonei a sostenere il detto assunto, ed alle modalità in cui sarebbe intervenuta la relativa produzione.

Resta il ricorso incidentale, anch’esso privo di pregio.

In proposito va innanzitutto considerato che il dato relativo all’avvenuta contestazione o meno in ordine alle conclusioni del consulente tecnico da parte del fallimento (rispetto alla quale non sembrano peraltro esaustive le considerazioni da questo svolte, atteso che l’affermazione della Corte di Appello deve essere interpretata con specifico riferimento all’elaborato peritale e non, del tutto genericamente, in relazione alla maggiore o minore adesione manifestata nel corso del giudizio alle relative conclusioni) è inconsistente, tenuto conto del fatto che ciò che rileva nel processo è la correttezza o meno del giudizio emesso.

Quanto al merito, non può essere condivisa la censura secondo la quale la Corte di appello, con la decisione adottata, avrebbe determinato una non consentita inversione dell’onere della prova.

Vero è al contrario che la decisione contestata è basata su accertamento in fatto (le rimesse in questione sarebbero intangibili, perchè riconducibili a pagamenti conseguenti a cessione di crediti, p. 17) confortato dai rilievi svolti dal consulente tecnico, sicchè sarebbe stato onere del ricorrente incidentale, cui incombe l’onere di dare dimostrazione della revocabilità degli atti per i quali si invoca la declaratoria di inefficacia, indicare i motivi per i quali il detto accertamento non sarebbe condivisibile e la conseguente conclusione formulata al riguardo sarebbe errata.

La parziale soccombenza reciproca induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di un terzo, spese che vanno poste a carico della Banca ricorrente principale per la parte residua, tenuto conto del maggior valore (e pertanto correlativamente della più rilevante soccombenza) del ricorso principale.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna la Banca di Imo la al pagamento di due terzi delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida per l’intero in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-05-2011, n. 10616 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 2.10.2008, la Corte di Appello di Catania, sull’appello proposto dalla Montepaschi Serit spa avverso la decisione resa dal Pretore di Messina, nel giudizio riassunto dal O.A. e da Montepaschi Serit a seguito della sentenza 4452/04 della Corte di Cassazione, rigettava le domande proposte dall’ O. con il ricorso introduttivo di primo grado, tese al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica di funzionario e alla condanna della Sogesi e della Montepaschi Serit alla corresponsione delle differenze retributive correlate alla qualifica superiore.

Il Pretore aveva dichiarato sussistente il diritto reclamato da ricorrente ed il Tribunale di Messina, in sede di gravame della società, aveva rigettato sia l’appello principale della Montepaschi sia quello incidentale della Sogesi spa, confermando l’impugnata pronunzia.

La Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso della società, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di Appello di Catania, la quale, nel rigettare le domande dell’ O., aveva osservato che, a termini della contrattazione integrativa aziendale, non sussistevano i presupposti di cui alla lett. B di tale accordo, dovendo gli Ufficiali esattori, ricompresi dai precedenti giudici del merito nel numero dei dipendenti necessari ad individuare la struttura operativa autonoma dell’ufficio cassa, essere ritenuti appartenenti ad altro settore e non dipendenti gerarchicamente dal cassiere. Peraltro, l’ordine di servizio del 1990 era corrispondente nel suo contenuto a quello successivo del 20 12.1991, del quale si sosteneva da parte dell’ O. l’irrilevanza, in quanto successivo all’acquisizione del diritto per effetto dello svolgimento continuativo delle superiori mansioni già in precedente periodo. Il controllo da parte del cassiere delle somme in base alla conformità delle distinte con le ricevute di incasso dei singoli ufficiali rientrava in mansioni che, secondo la sentenza di rinvio, corrispondevano a quelle che i cassieri di un banca esercitano sui versamenti dei clienti.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l’ O., affidando l’impugnazione ad unico articolato motivo.

Resiste la Serit Sicilia spa con controricorso, mentre la SOGESI spa in liquidazione è rimasta intimata.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’ O. deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 394 c.p.c., la violazione di legge in relazione ai poteri del giudice del rinvio in caso di annullamento per vizi di motivazione, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene il ricorrente che il cassiere principale, che effettuava il controllo sull’operato degli Ufficiali esattori, doveva considerarsi a capo di una struttura operativa autonoma e che, benchè la Cassazione, nel cassare la decisione del Tribunale di Messina, avesse rilevato che quest’ultimo non aveva tenuto conto della appartenenza di detti ufficiali ad altro settore e che l’attività di controllo dei cassieri dell’esattoria corrispondeva esattamente a quella che i cassieri di una banca esercitano sui versamenti dei clienti, non potendo da ciò solo desumersi una dipendenza dei secondi dai primi, le testimonianze acquisite avevano dimostrato che l’organizzazione del servizio di cassa secondo le disposizioni dell’epoca era tale per cui gli ufficiali esattoriali erano funzionalmente addetti al servizio cassa, al di là del settore formale di appartenenza, e che il cassiere principale aveva l’ulteriore incombenza di controllare che le somme versate corrispondessero esattamente a quelle che gli ufficiali avevano incassato dai contribuenti.

Secondo l’ O., l’assunto della Corte di Catania, secondo cui costituisce enunciazione di un principio quanto pronunciato dalla Corte Suprema con la sentenza di rinvio, è in violazione di legge, in quanto il ricorso era stato accolto per vizi di motivazione, onde il giudice di rinvio poteva riesaminare e valutare liberamente le risultanze processuali ed i fatti accertati ai fini di un apprezzamento complessivo. Non poteva il giudice del rinvio esimersi dal rinnovare il giudizio di merito ed evitare di esaminare le deposizioni testimoniali che, per quanto detto, consentivano di ritenere che gli ufficiali fossero addetti all’ufficio cassa e che il controllo del cassiere si risolvesse in compiti ulteriori.

A conclusione della parte argomentativa dei motivo, il ricorrente formula, poi, quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. ed indica, altresì, il fatto controverso, decisivo ai fini di causa, riferito alla mancanza di nuovo esame alla stregua delle dichiarazioni testimoniali.

Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.

Va premesso che questa Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontati (così, ex plurimis, Cass 22 aprile 2009 n. 9617, cui adde, in analoghi termini, Cass 15 maggio 2003 n. 7635).

Orbene, nel caso di specie il giudice di rinvio si è limitato ad esaminare i punti motivazionali su cui è intervenuto il giudice di legittimità e sostanzialmente a confermare l’iter argomentativo dalla stesso seguito quasi si fosse in presenza di una pronunzia della Corte di Cassazione fondata sul vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove avrebbe dovuto – tenuto presente anche il contenuto della decisione di rinvio – procedere ad un riesame di tutte le acquisizioni probatorie al fine di accertare la effettiva dipendenza degli ufficiali esattoriali dall’ O.. Dipendenza da intendersi non in senso formalistico, ma come concreto inserimento nella struttura governata dall’ O. dell’attività spiegata dai suddetti ufficiali esattoriali, avendo riguardo altresì alle modalità in cui essa si svolgeva ed alle eventuali responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi lavorativi.

Nè può sottacersi a tale riguardo che una congrua motivazione della decisione del giudice d’appello avrebbe potuto passare anche attraverso una valutazione della rilevanza delle deposizioni dei testi escussi – proprio sulle concrete modalità del lavoro, con riferimento anche ai tempi di impegno effettivo nell’Ufficio Cassa degli Ufficiali esattoriali – nel corso del giudizio di merito.

La sentenza va; pertanto cassata, in accoglimento del motivo di ricorso, e la causa va rinviata anche per le spese a diversa Corte territoriale per l’ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso; cassa la senza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 25-03-2011, n. 11979 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 17.9.2009, ha confermato la sentenza 18.1.2007 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di M.A. in ordine al reato di cui:

– all’art. 81 cpv. c.p., e art. 609 quater c.p., u.c. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto in tempi diversi atti sessuali con la figlia minore J. (nata il (OMISSIS)), toccandole e facendosi toccare e leccare gli organi genitali – in (OMISSIS) e lo aveva condannato alla pena principale di anni dieci di reclusione ed alle pene accessorie di legge, nonchè al risarcimento equitativo dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in Euro 100.000,00.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del M., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

a) la nullità assoluta della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 108 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto sarebbe stata illegittimamente rigettata, all’udienza del 18 gennaio 2007, l’istanza del difensore di fiducia che, rinunciando al mandato, contestualmente aveva richiesto termine a difesa per consentire la presenza dell’altro difensore fiduciario dell’imputato, nonchè per essere stata rigettata anche la successiva richiesta di termine per la difesa proposta dal difensore nominato di ufficio;

b) l’incongruo riconoscimento di piena attendibilità alle dichiarazioni accusatorie della minore, inquinate dall’influsso di terzi e raccolte in sede di incidente probatorio svoltosi con modalità contrastanti con i moderni ed accreditati studi scientifici ed in particolare con i suggerimenti rinvenibili nella cd. Carta di Noto;

c) il non corretto espletamento della perizia specialistica della psicologa dr.ssa G., condotta con metodi "legati ad un alto tasso di soggettività interpretativa";

d) l’erroneo diniego di rinnovazione della perizia psicologica, da effettuarsi sulla minore "in ambiente neutro".
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè tutte le doglianze in esso svolte sono infondate.

1. Infondata è anzitutto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado.

L’imputato, già difeso fiduciariamente dall’Avv.to Alessandra Nava, aveva – in data 16 gennaio 2007 – nominato un secondo difensore nella persona dell’Avv.to David Del Medico, senza revocare il precedente.

All’udienza dibattimentale del 18 gennaio 2007, l’Avv.to Del Medico non era comparso. Era presente, invece, l’Avv.to Nava, la quale rinunziò al mandato e chiese un termine "per dare modo all’Avv.to Del Medico di assumere la difesa dell’imputato".

Con dichiarazione resa il 20 gennaio 2007 il M. revocò poi la nomina all’Avv.to Nava.

In una situazione siffatta legittimamente il Tribunale ebbe a nominare un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, a fronte della mancata comparizione del secondo difensore già precedentemente nominato, ritenendo correttamente inapplicabile alla mera assenza del difensore di fiducia il disposto dell’art. 108 c.p.p., comma 1, che non prevede la possibilità, per il difensore designato di ufficio in assenza del codifensore di fiducia dell’imputato di richiedere termine per la difesa (vedi sul punto le sentenze nn. 464/1998, 162/1998 e 450/1997 della Corte Costituzionale).

Il difensore di ufficio, inoltre, nulla eccepì immediatamente dopo il provvedimento di diniego del termine in questione.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:

– la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva, da condursi con la necessaria cautela, sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. 3: 5.5.2010, n. 29612;

12.10.2006, n. 34110; 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348);

– la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore – parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo), deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali, l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (vedi Cass., Sez. 3, 3.10.1997, n. 8962, Ruggeri);

– nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l’obbligo – al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia – di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità (vedi Cass., Sez. 1, 5.4.1984, n. 3102, Papa).

3. I giudici del merito, nella fattispecie in esame, risultano essersi attenuti correttamente agli anzidetti principi, poichè essi hanno:

– valorizzato anzitutto la genesi della notizia di reato, evidenziando razionalmente la spontaneità delle accuse formulate dalla bambina prima narrazione dell’accaduto alla madre – resa presso la comunità protetta "(OMISSIS)" ove ella era stata ricoverata, insieme ai suoi due figli ( J. e M.), in seguito all’arresto del coniuge per altre due vicende di abusi sessuali – in un contesto in cui la donna credeva ancora all’innocenza del marito, gli scriveva in carcere ed invitava anche la figlia a scrivere al padre;

– valutato adeguatamente (pure alla stregua delle considerazioni svolte dal perito psicologo dr.ssa G.) il grado cognitivo e di attitudini percettive della minore, evidenziandone la capacità di capire correttamente gli avvenimenti e di comprendere la differenza tra fatti vissuti ed immaginati;

– ponderato le dichiarazioni accusatorie formulate dalla parte lesa (in sede di incidente probatorio svoltosi il 27.10.2004), mettendo in luce la ragionevole struttura logica del racconto nei suoi elementi essenziali ed illustrando come esso contenga descrizioni puntuali non rapportabili ad elaborazioni meramente fantastiche;

– escluso la configurabilità di auto od etero-suggestione, alla stregua di stimolazioni e di induzioni esterne, in un contesto caratterizzato dall’assenza di ragioni di astio da parte di J. nei confronti del padre, che era stato, anzi, il suo punto principale di riferimento affettivo;

~ dato conto dei riscontri forniti dagli indicatori del disagio già manifestato dalla bambina attraverso comportamenti ipersessualizzati e manifestazioni di classica sintomatologia post-traumatica percepiti anche dalle testi Gi. (psicologa psicoterapeuta dell’azienda sanitaria) e P. (educatrice della comunità protetta).

Deve concludersi, pertanto, che la Corte territoriale – previo accurato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’imputato con le obiezioni mosse dalla difesa – è razionalmente pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.

4. In ordine alle denunciate anomalie nello svolgimento dell’incidente probatorio, va anzitutto ricordato che la ed. Carta di Noto costituisce il frutto di un convegno di studi interdisciplinari organizzato nel giugno 1996, aggiornato nel luglio 2002 dall’Istituto superiore internazionale di scienze criminali. Scopo di tale documento è l’elaborazione delle linee guida per l’esame dei minori vittime di abusi sessuali al fine di "garantire l’attendibilità degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, però, "le cautele prescritte dalla cd. Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell’interpretazione delle norme che disciplinano l’audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicchè l’eventuale inosservanza di tali prescrizioni non comporta la nullità dell’esame stesso o la sua inutilizzabilità" (vedi Cass., Sez. 3: 14.12.2007, Granillo; 10.4.2008, n. 20568, Gruden). Esse, invece, nella misura in cui corrispondono a criteri scientificamente accettabili, possono offrire argomenti per denunciare un vizio di motivazione nella valutazione della testimonianza.

Nella vicenda che ci occupa, a fronte delle doglianze svolte con i motivi di appello, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l’esame della minore in sede di incidente probatorio è stato condotto, da psicologa specializzata ed in presenza di un ulteriore supporto psicologico, nel completo rispetto sia delle norme di legge sia delle indicazioni contenute nella Carta di Noto, all’interno di una stanza protetta, ove la bambina non poteva vedere il giudice e i difensori delle parti e poteva dedicarsi al gioco. Sono stati altresì rispettati i tempi della narrazione e le pause del racconto, nonchè l’alternanza di dichiarazioni pertinenti l’abuso con altri e diversi discorsi, nell’assenza di domande suggestive che, dando per scontata la sussistenza dei fatti oggetto dell’indagine, potessero compromettere la spontaneità, la genuinità e la sincerità delle risposte.

Le sollecitazioni rivolte alla bambina, infine, sono state legittimamente finalizzate ad indirizzare il discorso sui fatti oggetto di indagine e razionalmente quella stessa Corte ha posto in rilievo che l’esame protetto di minori non consiste di sicuro "nella mera attesa di eventuali dichiarazioni spontanee degli stessi in ordine a fatti delittuosi che possano averli coinvolti". 5. A norma dell’art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un’impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L’errar in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.

Nella specie, la parte aveva chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di effettuare nuova perizia psicologica sulla minore J., "in considerazione del grado di inattendibilità raggiunto dalla stessa nel corso delle dichiarazioni rese in primo grado avanti il Tribunale e i consulenti".

La Corte di merito, a fronte di tale richiesta – dopo un adeguato esame dell’accertamento psicologico già esperito – ha proceduto ad un’attenta verifica della capacità di comprendere e di rispondere della giovane parte offesa ed ha correttamente affermato (con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico) di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti.

Deve negarsi, in ogni caso, che l’accertamento peritale – per la sua natura di mezzo di prova neutro – possa ricondursi al concetto di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d), in quanto il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (vedi Cass.: Sez. 6, 8.8.2003, n. 34089; Sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.12.1998, n. 13086).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14822 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. ha impugnato l’avviso di rettifica Irpef Ilor SSN 1997 col quale si escludeva un costo portato in detrazione ritenuto relativo ad una operazione inesistente. Respinto in primo grado, il ricorso è stato accolto in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Contrariamente a quanto eccepito dal resistente, la difesa dell’Agenzia delle Entrate davanti alla Corte di Cassazione può essere assunta dalla Avvocatura Generale dello Stato senza necessità di specifico conferimento di procura (Cass. 23020/2005).

Col ricorso si deduce violazione di legge ( art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) e vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5). Si lamenta che la CTR abbia fatto carico all’Ufficio di non aver dimostrato la inesistenza della operazione contestata, mentre sarebbe spettato al contribuente di provarne la realtà, invocata come fonte di un costo deducibile. Si aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare i numerosi elementi evidenziati dall’Ufficio che deponevano per il carattere fittizio della operazione fatturata.

La censura è fondata.

La CTR ha osservato che "In prime cure l’Organo giudicante, con riferimento al giudizio in sede penale, ha concluso che quanto verbalizzato sulla mancanza del documento di trasporto del mezzo meccanico non può costituire elemento idoneo per poter da solo sostenere l’inesistenza delle operazioni documentate in fattura, non essendo stata esclusa la disponibilità da parte dell’impresa di mezzi analoghi a quelli del nolo fatturato. La Commissione ritiene che l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare una verifica più adeguata e approfondita per sostenere l’accusa di falsa fatturazione e non soffermarsi alle semplici dichiarazioni dei rispettivi contraenti, peraltro sottoposti ad interrogatorio senza la legittima assistenza di un difensore …".

La decisione mostra di muovere dal presupposto che fosse l’Ufficio a dover dimostrare la fondatezza della contestazione, mentre la prova delle circostanze che giustificano detrazioni e deduzioni di imposta invocate dal contribuente incombe a quest’ultimo. Questa corte ha già chiarito che, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziar sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti (Cass. 2008/2847; 151454/2009; 15395/2008).

Nella specie risulta che la fattura in questione esponeva il costo del noleggio senza indicare il periodo in cui sarebbe avvenuto; che dalla contabilità non risultava che le imprese disponessero del mezzo di trasporto col quale l’escavatore sarebbe stato trasferito dall’una a all’altra; che i titolari di esse si erano contraddetti riferendo le modalità di pagamento dell’operazione; che nè il trasporto nè il pagamento trovavano univoci riscontri in contabilità. Sulla scorta di tali emergenze, l’affermazione che "l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare una verifica più adeguata e approfondita per sostenere l’accusa di falsa fatturazione" è giuridicamente erronea, ed il fatto che nel giudizio penale la falsa fatturazione fosse stata esclusa perchè non idoneamente provata era irrilevante, per la diversità dei criteri che disciplinano i due tipi di processo (Cass. 3724/2010, 1014/08, 5720/07).

Va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. La causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Basilicata, che ripeterà il giudizio applicando i principi sopra richiamati, e deciderà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Basilicata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.