T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 387 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con l’atto introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugna il bando, l’esclusione e la graduatoria relativa al "… concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di (iniziali) 197 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, delle Forze armate che, in servizio, abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma";

Considerato che il ricorso, già fissato per la trattazione all’udienza pubblica del 24 marzo 2011, è stato rinviato alla data odierna e su istanza di parte essendo stata, in quella sede, prospettata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo la possibile inammissibilità – irricevibilità della originaria domanda di annullamento;

Considerato che il ricorrente ha controdedotto con memoria depositata il 7 aprile 2011;

Considerato che il ricorso può esser definito ai sensi dell’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Visto l’articolo 2 – "Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso" – il quale, al comma 3, prevede: "Non possono partecipare al concorso, i candidati che: b) nello stesso anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per la carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare.";

Vista l’istanza, sottoscritta il 23 dicembre 2008, dalla quale emerge che il ricorrente era "a conoscenza di ogni altra disposizione indicata nel bando di concorso" (lettera g) del modulo di partecipazione);

Considerato che nel caso deve applicarsi il costante orientamento per il quale:

(a) "L’onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura concorsuale o selettiva deve essere assolto con riguardo alle sole disposizioni concernenti i requisiti di partecipazione ed a quelle che integrano una immediata preclusione alla partecipazione, ossia alle clausole che ledano immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale." (Consiglio Stato, sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1071);

(b) "In tema di concorsi a pubblici impieghi, i bandi, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove siano decorsi i termini per il ricorso contro il bando stesso." (T.a.r. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 10 settembre 2010, n. 663);

Considerato che la riprodotta disposizione di bando, impedisce ex se l’ammissione del ricorrente in ragione della partecipazione al concorso indicato nella nota sub allegato 8 della produzione della difesa erariale depositata in data 21 novembre 2009;

Considerato che non possono esser condivise le argomentazioni di cui alla memoria depositata il 7 aprile 2011, in quanto:

(1) le vicende rapportate all’istanza di accesso, si riconnettono a momenti successivi rispetto a quello qui rilevante e riconducibile alla conoscenza ed operatività della clausola che impedisce la partecipazione al concorso;

(2) per come certificato dall’intestazione della norma concorsuale, con essa è stato chiaramente posto un requisito di ammissione l’insussistenza del quale, impedisce ab initio la partecipazione;

(3) il richiamo alla giustiziabilità, in senso lato, dei provvedimenti amministrativi con indicazione delle possibili sedi competenti, non può esser invocata per escludere la necessità di una tempestiva contestazione della causa di esclusione, direttamente fissata dal bando e conosciuta sin dalla sottoscrizione della domanda di partecipazione;

(4) la tesi relativa ad una interpretazione costituzionalmente orientata interessa il merito della domanda il cui esame è, nel caso, precluso dalla tardiva contestazione della ragione riconducibile alla riprodotta norma di bando;

Considerato quindi che il ricorso, diretto a contestare la norma di concorso e la sua applicazione, é irricevibile;

Considerato che le spese di giudizio possono esser compensate avendo, l’Avvocatura Generale dello Stato, prodotto solo documentazione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-05-2011, n. 416 Sospensione dei lavori

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Svolgimento del processo

1. Espone il ricorrente: a) di essere proprietario in Gaeta di un suolo sito in via Cuostile, contrassegnato in catasto al foglio n. 25, particella n. 57, e ricadente in zona B5 (zona di completamento) del vigente P.R.G. comunale; b) di aver ottenuto in data 6 aprile 2006 il permesso di costruire n. 73, con cui era autorizzata la realizzazione sul suolo indicato di un progetto avente a oggetto un villino unifamiliare.

In data 19 ottobre 2006, tuttavia, il comune ordinava l’immediata sospensione dei lavori nel presupposto che, a seguito di una verifica, era risultato che il "potenziale edificatorio" relativo alla particella n. 57 del ricorrente era stato esaurito, essendo la medesima stata "asservita" a due palazzine realizzate in base alla licenza edilizia n. 483 del 21 dicembre 1971 e successive varianti.

Nonostante il provvedimento di sospensione indicasse in 30 giorni il termine per l’adozione delle determinazioni definitive, solo in data 6 marzo 2008 il comune infliggeva al ricorrente una sanzione pecuniaria a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell’articolo 167 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42; seguiva poi in data 29 gennaio 2009 il provvedimento prot. n. 3615 con cui il comune si determinava all’annullamento del permesso di costruire n. 73 del 6 aprile 2006 nel presupposto che: a) a seguito delle verifiche eseguite era risultato che la superficie della particella del ricorrente doveva ritenersi utilizzabile a fini edificatori nella misura di mq. 217 anziché 420 (con conseguente volumetria realizzabile di mc. 326,49 a fronte dei 630 mc. di cui al progetto assentito); b) il permesso di costruire doveva pertanto ritenersi viziato da illegittimità ed era stato rilasciato a causa di una infedele rappresentazione della condizione giuridica del lotto; c) l’interesse pubblico alla conservazione dello stato originario dei luoghi "che potrebbe essere ulteriormente pregiudicato dal programma edilizio in atto" doveva ritenersi prevalente su quello privato.

4. Di qui il ricorso all’esame con cui viene denunciata l’illegittimità del provvedimento di annullamento per eccesso di potere sotto vari profili e la violazione dei principi in materia di annullamento degli atti amministrativi stabiliti dall’articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il comune di Gaeta si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal comune di Gaeta.

Questo in particolare eccepisce che: a) il ricorso è inammissibile perché non è stato instaurato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, cioè dei proprietari delle unità immobiliari del condominio sito in via Cuostile n. 2, un esposto dell’amministratore del quale ha attivato le verifiche comunali che hanno portato prima al provvedimento di sospensione e poi al definitivo annullamento del permesso di costruire; b) sotto diverso profilo, viene dedotta la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori.

Per quanto concerne il profilo relativo al contraddittorio, l’eccezione è infondata dato che in linea generale i soggetti che mediante esposti o denunce abbiano occasionato l’esercizio di poteri di riesame dell’amministrazione non assurgono al rango di controinteressati in senso proprio nel giudizio instaurato per contestare l’atto di riesame; nel caso specifico di annullamento di un provvedimento di annullamento di un permesso di costruire i soggetti già insediati nell’area coinvolta parimenti non possono considerarsi in generale controinteressati (pur essendo invece legittimati all’impugnazione del permesso).

Per quanto riguarda invece l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, essa è inammissibile non per la sua tardività ma perché si tratta di un provvedimento che ha efficacia limitata nel tempo (45 giorni ex articolo 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); essa quindi, alla data di notifica del ricorso era già inefficace da tempo; quanto infine all’avviso di procedimento contenuto nell’ordinanza, esso è un atto endoprocedimentale per sua natura privo di lesività nei rapporti intersoggettivi, cosicchè nessun onere di immediata impugnazione può ravvisarsi in capo al suo destinatario.

2. Può ora passarsi all’esame del merito del ricorso che è fondato e va accolto.

3. Il ricorrente anzitutto contesta i presupposti dell’atto di annullamento.

Da un lato viene sottolineato che il comune ha pronunciato l’annullamento con enorme ritardo, dato che i dati su cui esso è basato erano in suo possesso sin dalla data in cui era stata presentata l’originaria istanza di concessione edilizia.

A ciò si aggiunge che non è stata in alcun modo considerata la memoria partecipativa presentata in corso di procedimento e con cui era stato dimostrato che la particella n. 57 era stata stralciata dalla superficie asservita alle palazzine edificate in forza della licenza edilizia del 1971, cosicchè il provvedimento si baserebbe su un presupposto del tutto erroneo.

A questo riguardo in verità la difesa del ricorrente appare contraddittoria poiché in ricorso si afferma che la superficie della particella n. 57 è stata stralciata dal progetto delle due palazzine da un progetto in variante del 1973; tuttavia la relazione tecnica allegata al ricorso e nello stesso richiamata ammette che la superficie non asservita all’edificazione autorizzata nel 197173 sarebbe di mq. 314,23 (o meglio, dato che non esiste un formale atto di asservimento, che quanto edificato nel 197173 richiedeva l’asservimento di una superficie complessiva di mq. 3.338 per cui, avendo i costruttori a disposizione una superficie complessiva (includente la particella 57 in contestazione) di mq. 3.652, residuava una superficie di mq. 314,23 "corrispondente alla parte non tratteggiata (nel progetto del 1971) che ricalca l’attuale particella n. 57".

Il comune, invece, in sede di definitiva verifica ha acclarato che la superficie non asservita della particella n. 57 sarebbe inferiore e pari in realtà a soli 217 mq..

Il ricorrente sostiene altresì che l’operato del comune sarebbe illegittimo in quanto: a) contraddittorio rispetto al provvedimento con cui è stata applicata la sanzione ex articolo 167 d.lg. n. 42 del 2004 (in cui si legge che l’opera realizzata è sostanzialmente riassorbibile nel contesto paesaggistico, trattandosi di intervento realizzato conformemente al progetto originariamente autorizzato; b) lesivo del suo affidamento, dato che egli ha chiesto il rilascio del titolo edilizio sin dal 1999, cosicchè il comune ha avuto anni per fare le sue verifiche in ordine alla volumetria realizzabile; di conseguenza il rilascio nel 2006 del permesso di costruire ha consolidato una condizione di preesistente affidamento in ordine alla realizzabilità dell’intervento edilizio e la stessa circostanza che il comune ha lasciato trascorrere un ulteriore lungo lasso di tempo tra l’ordinanza di sospensione e il provvedimento di annullamento ha ulteriormente consolidato e qualificato questa situazione di affidamento in ordine alla possibilità di conservare quanto realizzato; c) privo di adeguata motivazione in ordine ai presupposti (ragionevolezza del termine e comparazione dei contrapposti interessi) previsti dall’articolo 21nonies della legge n. 241 del 1990.

4. Le argomentazioni del ricorrente sono in parte condivisibili.

5. Va premesso che l’asservimento di un suolo a un’edificazione è un fatto che si verifica ope legis in conseguenza dell’esistenza di limiti inderogabili di densità edilizia; non occorre pertanto, perché esso si verifichi, un atto formale di asservimento.

Ciò premesso, deve osservarsi che nella fattispecie non è contestabile che una parte del lotto del ricorrente fosse asservito alle palazzine realizzate in forza della licenza edilizia n. 483 del 1971 e successive varianti; nella stessa relazione tecnica di parte allegata al ricorso si ammette che il lotto del ricorrente non era interamente suscettibile di utilizzazione a fini edilizi (anche se le conclusioni della relazione in questione sono diverse da quelle poste a base del provvedimento impugnato).

Tuttavia ritiene il Collegio che non sia necessario promuovere un accertamento istruttorio per verificare quale fosse la superficie effettivamente non asservita in quanto – anche se le conclusioni del comune risultassero confermate – il provvedimento di annullamento risulterebbe comunque illegittimo.

6. Le ragioni d’illegittimità sono essenzialmente due.

6.1. Innanzitutto è condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui è stata violata una sua condizione di qualificato affidamento.

Da quel che è dato dedurre dagli atti depositati, il ricorrente ha acquistato il suolo in questione nel 1999 (di veda la visura catastale depositata dal comune), mentre la particella n. 57 era stata oggetto di frazionamento prima del 1979 in funzione di una vendita avvenuta in quell’anno (si veda il provvedimento di sospensione).

Non è quindi inverosimile che il ricorrente nulla sapesse dell’asservimento parziale del lotto; in questa prospettiva non può dirsi che il comune sia stato indotto in errore da una "infedele rappresentazione" della condizione giuridica del lotto, come si legge nel provvedimento impugnato; è invece più corretto ritenere, in difetto di elementi (che il comune avrebbe dovuto fornire) che lascino presumere una mancanza di buona fede del signor L., che il rilascio del permesso di costruire del 2006 sula base di una inesatta rappresentazione della volumetria realizzabile sia una esclusiva responsabilità del comune, aggravata dal fatto che l’istanza di concessione era stata presentata sin dal 1999; in pratica è condivisibile l’assunto del ricorrente – dato che l’annullamento si fonda su un’analisi di documenti che il comune aveva a propria disposizione sin dall’epoca dell’istanza di concessione e non di elementi acquisiti successivamente al rilascio del permesso di costruire – che il comune ha colpevolmente omesso ogni verifica determinando il consolidamento di una situazione di affidamento in ordine alla realizzabilità dell’intervento progettato; il sacrificio di questa condizione avrebbe pertanto richiesto un supporto motivazionale specifico di cui nell’atto impugnato non vi è traccia.

6.2. A ciò si aggiunge che effettivamente risultano violate le regole sull’annullamento stabilite dall’articolo 21nonies citato.

Anzitutto – in ordine ai tempi – difficilmente potrebbe ipotizzarsi la loro ragionevolezza, tanto più che – lo si ripete – non risulta che l’annullamento poggi su elementi diversi dall’esame dei documenti che il comune aveva a disposizione nei propri archivi sin dall’epoca della presentazione della istanza di concessione edilizia.

Quanto alla motivazione il provvedimento è assolutamente carente in punto di comparazione degli opposti interessi, dato che si limita ad affermare – quasi in forma di clausola di stile – la prevalenza dell’interesse pubblico e non viene in alcun modo tenuta in conto la condizione di affidamento del ricorrente.

A ciò si aggiunge che vi è anche un profilo di parziale contraddittorietà e illogicità dato che in precedenza il comune aveva ritenuto – sia pure ai diversi fini paesaggistici – che il manufatto realizzato potesse essere mantenuto, essendo riassorbibile nel contesto vincolato, in considerazione del fatto che era stato realizzato conformemente a un progetto approvato dal comune. In questa prospettiva appare poco razionale che si adombri persino l’annullamento dell’originaria autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2005.

7. Il provvedimento di annullamento deve quindi essere annullato. La domanda di risarcimento dei danni è invece inammissibile per la sua assoluta genericità e per la mancanza della stessa allegazione del danno.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 3615 del 29 gennaio 2009 del Dirigente del VII settore – urbanistica e assetto del territorio del comune di Gaeta.

Condanna il comune di Gaeta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3282

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ntale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall’appellante;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sede di Genova, gli odierni appellati hanno impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, emesso dal Prefetto di Genova sul presupposto dell’esistenza a suo carico di pregiudizio penale ostativo, per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’articolo 14, comma 5ter, del D.lgs. n. 286/1998.

Avverso la sentenza di accoglimento pronunciata dal T.A.R, Sezione II n. 115 del 20 gennaio 2011, ha proposto appello, con istanza incidentale di sospensiva, l’Amministrazione dell’Interno, lamentando, con articolato motivo di impugnazione, la errata interpretazione, da parte del Giudice di primo grado, dell’articolo 1ter della menzionata legge n. 102/2009 e soggiungendo l’irrilevanza della "direttiva rimpatri" 2008/115/CE nonché la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.

Non si sono costituiti in giudizio, per resistere, gli originari ricorrenti.

2. L’appello è infondato e deve essere respinto, alla stregua dei seguenti, risolutivi, principi di diritto e precedenti giurisprudenziali conformi:

– la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’articolo 14, comma 5ter, del D.lgs. n. 286/1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza, dal momento l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli articoli 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta che è decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU);

– per effetto, dunque, di tale entrata in vigore, il reato previsto dall’articolo 14, comma 5ter, cit. non può più considerarsi tale, sì che si versa in un’ipotesi di abolitio criminis, che, a norma dell’art. 2, comma 2, c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali (Cons. St., adunanza plenaria, 8/2011);

– il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, in quanto tuttora sub iudice non può ritenersi insensibile al mutamento della normativa di riferimento, sì che, non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata dall’odierno appellato per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, cit. essere considerata ostativa all’accoglimento della istanza, esso deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto dell’istanza di cui trattasi, che pertanto dev’essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione (Cons. Stato, III n. 2845/2011).

3. In definitiva l’appello va respinto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21785 Rimborso dell’imposta

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Svolgimento del processo

I contribuenti G.A., E., L., R. e Ro., eredi di B.S., impugnarono dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Avellino il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria a una loro istanza di rimborso della somma di L. 81.328.000, versata quale ritenuta sull’indennità di occupazione – di L. 406.641.000 – liquidata con sentenza n. 100/1997 del Tribunale di Ariano Irpino.

Sostennero l’illegittimità della ritenuta sul rilievo che la L. n. 413 del 1991, art. 11 non potesse essere applicato retroattivamente, l’occupazione del terreno essendo avvenuta nell’anno 1983.

Subordinatamente chiesero che l’imposta fosse calcolata sul plusvalore del suolo dichiarato in sede di successione.

Il ricorso venne accolto nei limiti del minor importo di L. 16.500.000; e i contribuenti proposero appello.

La commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, con la sentenza in data 8.7.2005, in parziale accoglimento del suddetto appello, determinò in L. 238.895.132 l’imponibile soggetto alla applicata ritenuta del 20%, considerando che, ai fini imponibili, la somma corrisposta agli eredi (al sopra detto titolo) dovesse essere diminuita dell’importo corrispondente al valore dichiarato in successione, rivalutato e aumentato delle relative "tasse" (rectius, imposte).

Richiamò un’asserita affermazione di Cass. n. 315/1994, attribuendole la definizione di plusvalenza quale incremento di valore di scambio di un bene fra il momento in cui esso entra nel patrimonio di un soggetto e il momento in cui ne esce. E in tal senso osservò che la tassazione colpisce la plusvalenza, non l’indennità corrisposta. La cassazione di questa sentenza è chiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’agenzia delle entrate, con ricorso affidato a tre motivi ai quali gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è nel complesso inammissibile nella parte in cui è proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non fu parte del giudizio di merito, essendo l’agenzia delle entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza d’appello, unica titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie, in quanto successore a titolo particolare del Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere dalla data relativa di operatività (1 gennaio 2001).

2. – I tre motivi redatti dall’amministrazione finanziaria possono essere così riassunti.

(1^) Il primo denunzia nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata sulla dedotta questione di inammissibilità del ricorso dei contribuenti per carenza di legittimazione passiva. Si sostiene che l’ufficio unico dell’agenzia delle entrate di Ariano Irpino aveva eccepito la mancata ricezione di domande in relazione al rimborso in oggetto, essendo risultato che gli eredi G. avevano avanzato la corrispondente istanza alla direzione regionale delle entrate della Campania, e dunque a un ufficio incompetente.

(2^) Il secondo denunzia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa indicazione delle ragioni di diritto della decisione adottata. Si sostiene che la sentenza non contiene richiami normativi circa le disposizioni disciplinanti la fattispecie, ritenute in concreto applicabili.

(3^) Il terzo denunzia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, stante che la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria nella misura in cui ha ritenuto di scomputare dalla base imponibile, costituita dalla percepita indennità di occupazione, il valore del suolo siccome risultante dalla dichiarazione di successione in morte della B.;

laddove, invece, essendo il bene già estraneo all’asse giustappunto in ragione della subita acquisizione appropriativa, il contenuto della ridetta dichiarazione non poteva ritenersi costitutivo di diritti reali, nè opponibile all’amministrazione. Donde l’aspetto, considerato dalla commissione regionale, non era tale da influire in modo alcuno sulla questione di specie.

3. – Osserva la Corte che è fondato il primo motivo, e tanto determina l’assorbimento degli altri.

In base al condivisibile orientamento recepito dalla più recente giurisprudenza, la presentazione dell’istanza di rimborso a un organo incompetente impedisce in generale la formazione del silenzio-rifiuto e determina l’improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di un provvedimento impugnabile (v. Cass. 4037/2010).

Resta salva la sola interferenza dei principi di collaborazione, cooperazione e buona fede ove violati (v. Cass. n. 4773/2009; n. 1645/2010).

La relativa eccezione non può ritenersi preclusa in appello, attenendo – secondo la prospettazione – alle condizioni di proponibilità della domanda.

Invero una simile affermazione si pone nel solco di quanto a suo tempo sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte: "La presentazione di un’istanza di rimborso ad un ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l’improponibilità – rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno – del ricorso alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile" (sez. un. n. 11217/1997).

4. – Ciò stante, si osserva che la relativa eccezione, sebbene sotto l’errato nomen di eccezione di inammissibilità, anzichè – come dovevasi di improponibilità, della domanda, risulta essere stata dall’amministrazione prospettata dinanzi alla commissione regionale in risposta agli avversi motivi di gravame contro la sentenza di primo grado.

Mentre al riguardo nulla risulta dalla sentenza in termini di benchè minima valutazione, anche solo implicitamente negativa, dei correlati elementi di fatto.

La questione, d’altronde, non può considerarsi implicitamente disattesa per assorbimento nella pronuncia di (parziale) accoglimento dell’appello principale degli eredi G., ostandovi proprio la natura della eccezione, in quanto fondata su un assunto – di improponibilità della domanda originaria per mancanza del suo presupposto (il silenzio-rifiuto) – correlato a uno specifico accertamento di fatto (sull’effettiva presentazione dell’istanza a ufficio incompetente e sulla mancanza di cooperazione e buona fede di questo); come tale richiedente una statuizione, di accoglimento o di rigetto.

5. – L’omessa pronuncia sulla ripetuta questione avente efficacia potenzialmente decisiva integra il vizio denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4.

Il che conduce alla cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale. La quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Spese compensate. Accoglie il primo motivo del ricorso dell’agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.