Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 30-06-2011, n. 25801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6.2.2009, il Tribunale di Milano dichiarò B.L. responsabile del reato di appropriazione indebita e – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Auto Risorse S.r.l..

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 19.11.2009, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che richiede il dolo specifico;

2. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla doglianza relativa al mancato riconoscimento del difetto di offensività della condotta dell’imputato: egli non avrebbe esercitato il dominio sulla cosa posseduta che è elemento necessario ad integrare la fattispecie, non avrebbe tratto alcun ingiusto profitto e Autorisorse S.r.l. non avrebbe patito alcun danno; sarebbe perciò applicabile l’art. 49 c.p., comma 2; la Corte d’appello ha invece ritenuto sufficiente ad integrare l’offensività la sola possibilità di utilizzo del bene detenuto;

3. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (in ragione di precedente condanna per un reato depenalizzato) ed alla conversione della pena ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, su cui non vi è motivazione;

4. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, dal momento che lo stesso sarebbe stato consumato il giorno di dismissione della carica, vale a dire il 6.12.2002, sicchè la prescrizione sarebbe maturata il 6.6.2010, prima della pronunzia della sentenza d’appello. Con motivi nuovi il difensore dell’imputato deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 646 c.p. che è reato di danno e non di pericolo, con conseguente inoffensività della condotta;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione in quanto il reato di cui all’art. 646 c.p. è reato istantaneo con effetti permanenti, sicchè deve considerarsi consumato al momento della cessazione dalla carica.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato nella mancata restituzione dell’imputato del libretto degli assegni e della carta di credito, che ha così proseguito consapevolmente nella detenzione. Il fine di procurarsi un ingiusto profitto è stato ravvisato nella mancata restituzione dei beni nella consapevolezza della possibilità di utilizzo degli assegni e della carta di credito.

Il secondo motivo di ricorso ed il primo dei motivi nuovi sono manifestamente infondati.

La concreta offensività della condotta è evidenziata dalla necessità per Auto Risorse S.r.l. di bloccare la carta di credito.

Il quarto motivo di ricorso ed il secondo dei motivi nuovi sono fondati.

Infatti benchè constino due periodi di sospensione della prescrizione per complessivi 67 giorni (dal 10.1.2007 al 17.1.2007 e dal 16.1.2008 al 17.6.2008), la prescrizione era maturata al momento della pronunzia della sentenza di appello, ove si consideri che l’appropriazione indebita è stata fatta coincidere con la mancata restituzione dei beni al momento della cessazione della carica, cioè al 6.12.2002.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

La decisione assunta rende superfluo l’esame del terzo motivo di ricorso.

La manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso implica la conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 4405 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, il ricorrente impugna la sentenza 9 settembre 2003 n. 4679, con la quale il TAR Veneto, sez. II; ha rigettato il suo ricorso avverso di diniego di concessione edilizia 4 febbraio 2003 n. 3754, emesso dal responsabile del IV settore edilizia privata del Comune di Noale.

Secondo la sentenza appellata:

– l’avvenuto esaurimento della cubatura relativa al fondo del ricorrente non può essere ovviato "ai sensi dell’art. 3 della l.r. 5 marzo 1985 n. 24, nel caso di modifica della coltura del fondo (nella specie, da seminativo a orticola, rispettivamente implicante, secondo l’articolo di legge testé citato, un rapporto di 100 mc/ha e di 600 mc/ha), mediante un conseguente incremento della volumetria assentibile ivi contemplata";

– infatti, l’assegnazione della cubatura "non può essere rimessa al contingente apprezzamento delle convenienze proprie della produzione agraria", di modo che "una volta realizzata la cubatura prevista, non può più essere consentita ulteriore edificazione anche se medio tempore sopravviene un mutamento della coltura in astratto suscettibile di aumentare le potenzialità edificatorie del suolo".

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

violazione e falsa applicazione artt. 8 e 3 l. reg. Veneto 5 marzo 1985 n. 24; eccesso di potere per difetto di istruttoria; ciò in quanto "la potenzialità edificatoria dai fini abitativi di un complesso di terreni agricoli, facenti parte di una stessa azienda, non è per nulla fissa e immutabile, ma è variabile nel tempo, a seconda del tipo di coltura via via assegnata a questo o a quel terreno dall’organizzazione aziendale. Inoltre, "le limitazioni poste alle possibilità edificatorie di un terreno, affinchè un altro terreno aumenti la propria, determinano un vincolo pertinenziale urbanistico… ma il terreno asservito non è diventato inedificabile… ma è soltanto asservito all’edificazione di un altro fondo", di modo che è possibile la "riespansione nella volumetria realizzabile in caso di mutamenti della situazione di fatto e di diritto". Nel caso di specie, il terreno dell’appellante, già destinato a seminativo ed asservito ad altro fondo, onde potere consentire su quest’ultimo la realizzazione di una maggiore cubatura, ha mutato successivamente la sua destinazione in "orticola" (con procedura di variazione all’UTE), il che comporta una maggiore cubatura, realizzabile nei limiti del potenziale edificabile meno la cubatura già "ceduta" mediante asservimento del fondo.

Inoltre, per il caso di accoglimento del motivo di appello, l’appellante ripropone anche io motivi di impugnazione non esaminati in I grado, e precisamente:

a) violazione e falsa applicazione artt. 8 e 3 l. reg. Veneto n. 24/1985; eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché il fatto che per i terreni del ricorrente "fosse operante il vincolo di non edificazione e per una superficie pari alla cubatura dei fabbricati residenziali preesistenti all’entrata in vigore della l. reg. 24 è affermazione fatta dal Comune senza alcun riscontro documentale e senza alcuna istruttoria", laddove il vincolo non è trascritto né vi è prova della preesistenza di fabbricati;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione art. 79, comma 2, l. reg. n. 61/1985, poiché una delle ragioni del diniego, consistente in una "numerazione diversa dei mappali elencati nello schema di vincolo che non sarebbe di proprietà" del ricorrente, costituisce mero errore materiale, già corretto;

c) violazione e falsa interpretazione art. 3 n. 2 l. reg. n. 24/1985; poiché l’assenza di costruzioni preesistenti non può impedire l’edificazione, assumendo che "l’ubicazione della nuova casa di abitazione non verrebbe a costituire un unico aggregato abitativo";

d) eccesso di potere per illogicità; violazione art. 79 l. reg. n. 24/1985, poiché la circostanza che la domanda di concessione edilizia fosse sottoscritta anche dal figlio del ricorrente, privo di legittimazione, non impedisce il rilascio della concessione edilizia, stante la sottoscrizione anche del ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Noale, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

L’appellante fonda il proprio ricorso, in sostanza, su due argomentazioni:

– la prima, che un fondo "asservito" a fini edificatori ad a un altro fondo (cioè, la utilizzazione della cubatura realizzabile sul primo fondo ad aumento di quella realizzata sul secondo fondo), non determina una "insensibilità" del fondo asservito, ben potendo questo riavere una propria "capacità" edificatoria, per effetto della "riespansione nella volumetria realizzabile in caso di mutamenti della situazione di fatto e di diritto";

– la seconda, consistente quindi nell’affermare che un successivo mutamento di destinazione colturale del fondo, tale da consentire una maggiore edificazione da questa dipendente, consente la realizzazione di una cubatura eccedente quella già "ceduta" a suo tempo al fondo servito.

Entrambe le tesi non possono essere condivise.

Quanto alla prima, questo Consiglio non ritiene che il fondo asservito ad altro fondo a fini di edificazione (mediante cessione della cubatura su esso realizzabile in favore del secondo) possa ricevere, ad esempio da successivi atti di pianificazione urbanistica, nuove potenzialità edificatorie.

Infatti, lo strumento urbanistico, nel disporre le future conformazioni del territorio, considera le sole "aree libere", tali dovendosi ritenere quelle "disponibili" al momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico).

D’altra parte, diversamente opinando, ogni nuova pianificazione risulterebbe del tutto scollegata dalla precedente, potendo da questa prescindere, e di volta in volta riguarderebbe, senza alcuna contestualizzazione storica, una parte sempre più esigua del territorio comunale (cioè quella non ancora occupata da immobili e manufatti), valutata ex novo.

In tal modo, la pianificazione urbanistica si ridurrebbe a considerare il territorio solo nella sua mera possibilità di edificazione, in quanto non ostacolata da presenze materiali, e non già come un bene da conformare per il migliore sviluppo della comunità, salvaguardando i diritti costituzionalmente garantiti degli individui che su di esso vivono ed operano.

In definitiva, l’eventuale modificazione del piano regolatore, che prevede nuovi e più favorevoli indici di fabbricazione, non può che interessare, nell’ambito della zona del territorio considerata dallo strumento urbanistico, se non le sole aree libere, nel senso sopra precisato, con esclusione, quindi, di tutte le aree comunque già utilizzate a scopo edificatorio, ancorchè le stesse si presentino "fisicamente" libere da immobili.

Questo Consiglio di Stato ha già avuto, peraltro, modo di affermare che "un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, agli effetti della volumetria realizzabile, non può essere più tenuta in considerazione come area libera, neppure parzialmente, ai fini del rilascio di una seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, irrilevanti appalesandosi le vicende inerenti alla proprietà dei terreni" (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000 n. 749).

Si è inoltre precisato che "in ipotesi di realizzazione di un manufatto edilizio la cui volumetria è calcolata sulla base anche di un’area asservita o accorpata, l’intera estensione interessata deve essere considerata utilizzata ai fini edificatori, con l’effetto che anche l’area asservita o accorpata non è più edificabile, anche se è oggetto di un frazionamento o di alienazione separata dall’area su cui insiste il manufatto" (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2002 n. 6128; sez. IV, 6 settembre 1999 n. 1402).

Quanto esposto, comporta che, proprio perché il piano regolatore (e le sue successive modificazioni) considerano le sole aree libere, eventuali variazioni degli indici di fabbricazione in melius (cioè più favorevoli ai privati proprietari) non possono riguardare aree già utilizzate a fini edificatori.

Se tali sono le conclusioni cui occorre pervenire con riferimento a modificazioni disposte da successivi strumenti urbanistici, alle quali risultano insensibili le aree già "utilizzate" a fini edilizi (sia pure mediante cessione di cubatura), a maggior ragione eventuali modifiche "migliorative" delle potenzialità edificatorie non possono discendere da meri atti di volontà del privato proprietario, quale è, nel caso di specie, il mutamento di destinazione colturale del fondo.

E’ da condividere, quindi, la sentenza appellata, laddove afferma che l’assegnazione della cubatura "non può essere rimessa al contingente apprezzamento delle convenienze proprie della produzione agraria", di modo che "una volta realizzata la cubatura prevista, non può più essere consentita ulteriore edificazione anche se medio tempore sopravviene un mutamento della coltura in astratto suscettibile di aumentare le potenzialità edificatorie del suolo".

Una interpretazione diversa da quella offerta dal giudice di I grado, infatti, comporta la perdita di qualunque possibilità di pianificazione urbanistica in relazione alle aree considerate, essendo del tutto evidente che tale attività, espressione di una potestà conferita dalla legge, si fonda sulla rilevazione di dati di fatto e di diritto, onde impostare una linea di sviluppo coerente nell’utilizzazione del territorio, dati che, quindi, non possono essere successivamente modificati per mera scelta privata.

In tale contesto, l’ art. 3 l. reg.Veneto n. 24/1985 (legge peraltro successivamente abrogata dalla l. reg. 23 aprile 2004 n. 11), del quale l’appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione, così come ritenuto dal I giudice, nel consentire l’edificazione prende in considerazione lo stato dei terreni agricoli e la loro destinazione al momento della richiesta di titolo autorizzatorio edilizio, essendo ininfluenti modificazioni di destinazione, successive alla già autorizzata edificazione. Come correttamente sostiene l’appellato Comune di Noale, l’indice ex art. 3 cit. "è applicabile e invocabile esclusivamente al momento della richiesta di edificazione e senza possibilità di ulteriori modifiche… la possibilità è concessa quindi in relazione alla tipologia delle colture per una sola volta, e senza la possibilità di interventi successivi".

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da M. A. (n. 5500/2004 r.g.), lo rigetta, e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del costituito Comune di Noale, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 28-07-2011, n. 30159

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Milano in data 17.11.2009, con la quale L. M. veniva condannato alla pena di Euro 800 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. commesso in (OMISSIS) avventandosi contro A.C., facendola ripetutamente cadere e battere con il capo a terra e provocandole contusioni allo zigomo destro, al piede destro ed ai rachidi cervicale e sacrale.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base alle dichiarazioni della parte offesa, al riscontro delle stesse nel certificato medico ed alle smentite testimoniali delle dichiarazioni dell’imputato.

2. L’imputato ricorre deducendo:

2.1. violazione di legge in ordine all’eccepita illegittimità della nuova assunzione testimoniale della parte offesa in primo grado, disposta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. al solo fine di risolvere contrasti fra le prime dichiarazioni della stessa e quelle dell’imputato e quindi al di fuori dei limiti di eccezionaiità dello strumento processuale.

2.2. violazione di legge e contraddittorietà ed illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando la mancata risposta della sentenza impugnata alle censure dell’appellante sulle contraddittorietà emerse fra i testimoni assunti e l’irrilevanza della deposizione del teste M..

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita illegittimità della nuova assunzione testimoniale della parte offesa in primo grado è infondato. Nella sentenza impugnata si evidenziava invero come il nuovo esame testimoniale della persona offesa non avesse in concreto introdotto alcun ulteriore elemento di giudizio, essendo rimasti inalterati, all’esito della stessa, i contrasti fra le opposte versioni della A. e dell’imputato; la prova della quale il ricorrente contesta la legittimità si rivelava dunque ininfluente sull’apparato motivazionale delle sentenza, che risolveva il predetto contrasto nei termini di cui al punto che segue.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

La motivazione della sentenza impugnata esaminava dettagliatamente i contenuti delle acquisite deposizioni testimoniali e dell’esame dell’imputato, giungendo coerentemente ad un giudizio di attendibilità della persona offesa in base al riscontro del referto e ad un’opposta valutazione di inaffidabilità delle dichiarazioni dell’imputato in quanto smentito su punti rilevanti da quanto riferito dai testi M. e B.; le censure dell’appellante venivano pertanto ad esserne Implicitamente disattese con un’argomentazione immune da vizi logici rilevabili in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30634 Decreto ingiuntivo

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 15-9-1997 Automazione Macchine s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 17-6-1997 dal pretore di Udine, sezione distaccata di S. Daniele del Friuli, su ricorso della ditta Utensilegno per il pagamento della somma di L. 3.459.330 dovuta a quest’ultima quale prezzo di una mola da banco e di una troncatrice, contestando in primis che tra le parti fosse intervenuto un contratto di acquisto delle predette macchine e deducendo, comunque, che esse erano prive dei dispositivi antinfortunistici, non erano state revisionate ed erano inutilizzabili, come riconosciuto dalla stessa opposta, che ne aveva garantito il ritiro ed un accomodamento. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’Automazione Macchine, con la quale non aveva concluso alcun contratto, alla restituzione di quanto pagato per effetto del decreto stesso. Si costituiva l’opposta, che, dopo avere ribadito che le macchine erano state consegnate all’opponente in forza di regolare contratto di vendita risalente al febbraio 1990 e che per i due anni successivi nessuna contestazione aveva ricevuto dall’acquirente, chiedeva il rigetto dell’opposizione con condanna dell’opponente alle spese del giudizio.

Con sentenza del 15-2-2002 l’adito tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando che nessun contratto era intercorso tra le parti, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposta a restituire all’opponente quanto ricevuto per effetto del decreto stesso ed la pagamento delle spese di lite. Proposto appello principale dalla ditta Utensilegno di Degnano ed appello incidentale dall’Automazione Macchine S.r.l., la corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 marzo 2006, ha accolto l’appello principale e, in riforma della sentenza appellata, ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, dichiarando compensate per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio, con la motivazione che può riassumersi, per quanto ancora qui interessa, nei termini che seguono.

La ditta Utensilegno ha provato, a mezzo della prodotta documentazione ed avuto riguardo anche all’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante dell’Automazione Macchine ed al comportamento delle parti, che l’appellata, ha acquistato le due macchine in questione in virtù di regolare contratto di compravendita, che ha avuto esecuzione con la consegna delle macchine all’acquirente.

Quanto al prezzo, non risultano contestazioni, mentre per quanto riguarda la domanda o eccezione di nullità del contratto proposta dall’acquirente e riproposta in appello per vizi delle macchine – le quali sarebbero state inutilizzabili perchè in contrasto con le norme imperative sulla prevenzione degli infortuni – deve escludersi che sia ipotizzabile nel caso in esame una siffatta nullità per pretesa vendita di aliud pro alio, trattandosi se mai di mera mancanza di qualità delle cose vendute, che peraltro sono state rese idonee all’uso cui erano destinate e sono state poi effettivamente utilizzate dallo stesso acquirente (come è stato confessato).

Ricorre per la cassazione della sentenza la ditta Utensilegno di Dignano con un unico motivo con cui denuncia violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e art. 111 Cost, comma 6, per la ingiusta ed immotivata intera compensazione delle spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio disposta dalla corte di appello pur in assenza di reciproca soccombenza, formulando sul punto apposito quesito.

Resiste con controricorso Automazione Macchine s.r.l., che propone anche ricorso incidentale per due motivi con i quali denuncia: 1) Carenza di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 365 c.p.c., n. 5, con riferimento alla ritenuta stipulazione tra le parti del contratto di compravendita delle due macchine ed al mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente.

E’ emerso, invece, dall’interpello de legale rappresentante della Utensilegno F.S. che non era stato raggiunto l’accordo sul prezzo, fatto, questo, che si evince, del resto, anche dalla contraddittoria motivazione della stessa sentenza qui impugnata, nella quale si afferma, da un lato, che "è evidente che un incontro di volontà vi è stato…..", e, dall’altro, che "contestato è solo il contenuto dell’accordo", con riferimento evidentemente proprio al prezzo.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo all’eccepita nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, essendo le macchine prive di dispositivi antinfortunistici, degli interruttori generali di sicurezza, dei pulsanti di sicurezza e degli schermi protettori previsti dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per cui ne era vietata la vendita, il noleggio e la concessione in uso. La corte di appello ha errato nel ritenere che il contratto intercorso tra le parti integrasse una vendita di aliud pro alio di cui all’art. 1418 c.c., mai dedotta dall’acquirente, laddove viceversa era stata denunciata la nullità del contratto, peraltro rilevabile di ufficio, per contrarietà a norme imperative. La ricorrente ha formulato su questo secondo motivo il quesito di diritto come previsto dall’art. 366 bis c.p.c.. la ricorrente principale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

S’impone per ragioni di ordine logico e sistematico l’esame del ricorso incidentale di Automazione Macchine.

Sul primo motivo si osserva che la ricorrente nega l’intervenuta conclusione del contratto di compravendita delle macchine fornitele dalla Utensilegno a causa del mancato accordo su uno degli elementi essenziali, id est il prezzo dei beni che la predetta ditta assume di averle venduti, e ciò sulla base degli elementi più sopra richiamati – interpello di F.S. e contraddittoria motivazione della sentenza.

La censura non ha pregio, risolvendosi essa in una inammissibile critica ad un accertamento e ad una valutazione, di cui il giudice ha dato debito conto con congrua motivazione, di elementi di fatto e di giudizio tutti puntualmente elencati – in primis il comportamento dell’acquirente – dai quali ha tratto il convincimento che vi era stato accordo sul prezzo e che questo corrispondeva a quello indicato sulla fattura e sulla ricevuta bancaria ed infine nel ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto oltre due anni dopo la consegna delle macchine; concludendo, quindi, con l’affermazione che "quanto al prezzo, non risultano provate contestazioni".

E’ fondato, invece, il secondo motivo.

Premesso, invero, che l’odierna ricorrente incidentale, nell’opporsi al decreto ingiuntivo, aveva chiesto, in via subordinata, declaratoria di nullità del contratto di compravendita ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative (ved. p. 1 ric. incid.), evidentemente per contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ved. p. 15 sen.), e rilevato che la corte di appello ha esaminato, invece, la domanda sotto il profilo di una diversa causa petendi, ritenendo sostanzialmente che fosse stata dedotta dall’acquirente una vendita di aliud pro alio ed escludendo, quindi, che nella fattispecie si fosse verificata una tale ipotesi, deve essere accolto il motivo in esame e, per l’effetto, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per l’accertamento della conformità delle macchine in questione alle norme antinfortunistiche e per la conseguente statuizione in aderenza al principio che si enuncia nei seguenti termini: "E’ nullo il contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1 avente ad oggetto le macchine, le parti delle macchine, le attrezzature, gli utensili e gli apparecchi in genere di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7 in riferimento anche al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt.72 e 77, qualora tali oggetti non abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni su lavoro".

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di quello principale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

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