Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1766 Termine per l’impugnazione

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Svolgimento del processo

1. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Arezzo, nel giugno 2009, irrogava la sanzione disciplinare della censura al geom. S.G..

Nel dicembre 2009, il S. chiedeva allo stesso Collegio la revoca, in via di autotutela, del provvedimento, deducendo la mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale proporre ricorso, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4. Il Collegio (con provvedimento del 17 marzo 2010, comunicato il successivo 15 aprile): revocava in via di autotutela il precedente provvedimento del giugno 2009, potendo lo stesso essere nullo per il mancato rispetto della L. n. 241 del 1990 e stante l’interesse a garantire il diritto di difesa del professionista ed evitare profili di responsabilità del collegio; deliberava, a conclusione del procedimento disciplinare richiamato, la sanzione della censura;

indicava i termini e l’autorità presso cui il provvedimento era impugnabile.

2. Avverso tale secondo provvedimento, il S. proponeva ricorso tempestivo dinanzi al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, lamentando la mancata indicazione della norma violata e della motivazione.

Il ricorso veniva dichiarato irricevibile con decisione del 2 dicembre 2010, comunicata il successivo 15. 3. Avverso la suddetta decisione il S. propone ricorso per cassazione con quattordici motivi.

Il Collegio della provincia di Arezzo e il Procuratore della Repubblica di Arezzo, ritualmente intimati, non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. La decisione impugnata fonda l’irricevibilità del ricorso sulle argomentazioni essenziali che seguono.

I provvedimento (del 2010) impugnato ha confermato, sostanzialmente e formalmente, il provvedimento precedente (del 2009), del quale il S. aveva chiesto la revoca in autotutela alla stesso collegio, quando era già inoppugnabile; revoca concessa "impropriamente e sterilmente", con contestuale conferma del provvedimento precedente e indicazione dei termini per impugnare.

Il primo provvedimento non era invalido, atteso che il mancato rispetto della L. n. 241 del 1990, art. 3, avrebbe consentito, solo da parte del giudice, il riconoscimento della scusabilità dell’eventuale errore in sede processuale e la rimessione in termini.

Il primo provvedimento non è annullato ex tunc dal secondo perchè il secondo è identico.

Il primo provvedimento non è revocato ex nunc dal secondo perchè non viene in rilievo la rivalutazione dell’interesse pubblico, propria della revoca, in presenza di un provvedimento che non è nullo.

Ai sensi del D.M. 15 febbraio 1949, art. 4 è irricevibile il gravame proposto ai Consiglio nazionale dopo 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Collegio; il termine è di decadenza.

L’inoppugnabilità del primo provvedimento per decadenza non consente l’impugnazione del secondo, confermativo del primo, già definitivo.

Non essendoci una nuova valutazione della vicenda, il secondo provvedimento non sostituisce il primo, ma lo conferma; è esclusa, pertanto l’autonoma impugnabilità del secondo, altrimenti si consentirebbe la riapertura dei termini per impugnare il primo provvedimento.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che, non può essere esaminata la parte del ricorso (da pag. 19 a 29) in cui il ricorrente riproduce i motivi di censura proposti al Consiglio Nazionale, avverso la decisione del Collegio provinciale, atteso che oggetto del giudizio di legittimità è solo la decisione emanata dal Consiglio Nazionale.

3. I quattordici motivi di ricorso sono articolati in quattro gruppi.

3.1. Nel primo gruppo (motivi dal primo al quarto) si deduce violazione di legge (D.M. 15 febbraio 1949, art. 4 e, in particolare, art. 1366 cod. civ.), unitamente a eccesso di potere e difetti motivazionali. In sintesi, si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto il secondo provvedimento (del 2010, pacificamente impugnato nei termini) confermativo del primo, nonostante il secondo avesse annullato il primo, infliggendo una nuova sanzione ex nunc della stessa specie, indicando i tempi per l’impugnazione della stessa e l’autorità davanti alla quale impugnare, in tal modo violando il principio di interpretazione dei contratti secondo buona fede, cioè alla luce di come il destinatario può intenderli, previsto dall’art. 1366 cod. civ. e applicabile agli atti amministrativi.

3.2. Nel secondo gruppo (motivi dal quinto all’ottavo) si deduce violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ.; L. n. 241 del 1990, art. 1; art. 97 Cost.), unitamente a eccesso di potere.

In sintesi, si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto il secondo provvedimento (del 2010) non impugnabile, in quanto ripetitivo del primo, sindacando l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione e, in tal modo, il merito dell’azione amministrativa, in violazione dei limiti del proprio giudizio, delimitati dai motivi di ricorso del S., incentrati, invece, sulla irrogazione della sanzione disciplinare senza l’indicazione della norma violata e senza motivazione.

3.3. Nel terzo gruppo (motivi dal nono al dodicesimo) si deduce violazione di legge (L. n. 241 del 1990, art. 3; art. 24 Cost.), unitamente a eccesso di potere e difetti motivazionali.

In sintesi, si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto il secondo provvedimento (del 2010) non impugnabile, in quanto confermativo del primo, valutando illegittimo l’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione, con la conseguenza che il privato rimane privo di tutela (in violazione dell’att. 24 Cost.), tanto più in considerazione della possibilità di difesa personale, per effetto del comportamento illegittimo dell’Amministrazione che, nel primo provvedimento impediva l’identificazione del termine e dell’autorità competente per l’impugnazione e, nel secondo, faceva illegittimo uso del potere di autotutela (secondo quanto ritenuto dalla Commissione centrale).

3.4. Nel quarto gruppo (motivi tredicesimo e quattordicesimo) si deduce violazione di legge (L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 3) e dei principi di buon andamento, efficienza e imparzialità dell’azione amministrativa, e in particolare, de principio del legittimo affidamento.

In sintesi, si mette in evidenza che l’individuazione, nel secondo provvedimento, dell’autorità davanti al quale lo stesso era ricorribile e l’indicazione dei relativi termini, hanno determinato un legittimo affidamento nella impugnabilità dello stesso, quale provvedimento nuovo e diverso dal primo, anche in considerazione della circostanza che gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.

5. La prima questione all’attenzione della Corte è se sia corretta la riferibilità della decadenza dai termini a primo provvedimento, piuttosto che al secondo (rispetto al quale i termini sono stati pacificamente rispettati), con conseguente irricevibilità del ricorso, del D.M. del 1949, ex art. 4, secondo quanto ritenuto nella decisione impugnata.

Il Collegio reputa doversi dare risposta negativa sulla base del principio dell’affidamento.

L’individuazione, nel secondo provvedimento, dell’autorità davanti al quale lo stesso era ricorribile e l’indicazione dei relativi termini, hanno determinato un legittimo affidamento nella impugnabilità dello stesso.

6. Tale risposta affermativa non è sufficiente all’accoglimento del ricorso. Vengono in rilievo due ulteriori questioni.

La prima è in quale rapporto stanno il primo e il secondo provvedimento. Ritiene il Collegio che, come emerge dalla struttura logica del secondo provvedimento, impugnato dinanzi alla Consiglio Nazionale, questo abbia integrato il primo, richiamando il procedimento che aveva portato alla irrogazione della censura e, implicitamente, anche la motivazione del primo provvedimento, completandolo, poi, con le indicazioni relative alta impugnazione.

La seconda questione, sul presupposto che il secondo provvedimento abbia integrato il primo, è se il primo era oramai divenuto definitivo, con conseguente impossibilità di integrazione, o se, piuttosto, non era divenuto definitivo, per via degli effetti del mancato rispetto della L. n. 241 del 1990, art. 3, con conseguente possibilità di integrazione.

6.1. La soluzione della seconda questione dipende dalla risposta che si da al seguente quesito: se l’inosservanza della L. n. 241 del 1990, art. 3, nel caso di totale inosservanza: a) comporti sotto il riconoscimento sul piano processuale, e, quindi, giurisdizionale, della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (secondo la giurisprudenza consolidata); oppure b) comporti anche la rilevanza dell’errore tutte le volte in cui, come nella specie, la parte si è comunque attivata, anche se non si è rivolta all’autorità giudiziaria.

Aderendo alla risposta a), il primo provvedimento deve ritenersi oramai divenuto definitivo, non essendo stato impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria e l’irricevibilità pronunciata sarebbe conforme a diritto, sia pure con diversa motivazione. Infatti, sarebbe irricevibile l’impugnazione, sebbene tempestiva, avverso un provvedimento abnorme, che riapre i termini di impugnazione di un provvedimento oramai definitivo. Aderendo alla risposta b), il primo provvedimento non deve ritenersi definitivo, sarebbe legittima la sua integrazione con il secondo, e ricevibile l’impugnazione avverso quest’ultimo, da esaminarsi nel merito, rispetto ai due provvedimenti attraverso cui la sanzione è stata comminata.

6.2. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi la risposta sub b), in tal modo integrando l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte in ordine agli effetti della mancata osservanza della L. n. 241 del 1990, art. 3. 6.2.1. Con riferimento al mancato rispetto dell’art. 3 in argomento, a partire da Sez. Un. 18 maggio 2000, n. 362 (che riprende Cass. 4 giugno 1999, n. 5453) si è affermato il principio – coincidente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, es. Cons. Stato Ad. Plen, 2001/00002 – secondo cui "La mancata osservanza della norma, dettata dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, in materia di procedimento amministrativo, che impone di indicare, "in ogni atto notificato al destinatario" l’autorità a cui è possibile ricorrere contro l’atto stesso e il relativo termine, non può considerarsi nè una mera irregolarità priva di ogni effetto, nè un’omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo;

deve ritenersi, infatti, che la violazione della disposizione in esame renda rilevante sul piano processuale l’eventuale scusabilità dell’errore in cui sia incorso il ricorrente".

In sostanza, il mancato rispetto dell’art. 3, non costituisce un vizio del provvedimento, con conseguente illegittimità dell’atto, bensì determina un errore scusabile in caso di eventuale impugnazione, ove questa sia stata proposta ad organo giurisdizionale incompetente o tardivamente.

In particolare, le Sezioni Unite – rilevata l’applicabilità della norma a tutti i procedimenti amministrativi e la sua rispondenza all’esigenza di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e di effettiva tutela del cittadino, che deve essere messo nella condizione di conoscere in concreto le modalità essenziali per l’esercizio tempestivo del diritto di impugnare l’atto amministrativo – hanno definito, superando precedenti orientamenti, gli effetti de mancato rispetto dello stesso nel senso suddetto.

Hanno ritenuto che non potesse trattarsi di una mera irregolarità, priva di qualsiasi effetto, perchè si farebbe venir meno l’obbligo della pubblica amministrazione e la tutela de cittadino, finendo per vanificare la legge. Che non potesse individuarsi una causa di invalidità dell’atto, o irregolarità, che impedisce il formarsi di preclusioni processuali, perchè tale interpretazione renderebbe tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione, privi delle indicazioni previste dalla legge, incerti perchè impugnabili senza alcun termine.

Il principio si è consolidato in pronunce successive (Cass. 27 gennaio 2004, n. 1401; Cass. 16 maggio 2006, n. 11405; da ultimo Cass. 27 settembre 2011, n. 19675).

Le decisioni in cui la Corte si è pronunciata concernono in gran parte fattispecie in cui era stato adito un giudice, o tardivamente, o incompetente, in mancanza dei termini o in mancanza dell’indicazione del giudice competente nel provvedimento impugnato.

E sempre si è affermata la necessaria corrispondenza tra il tipo di irregolarità nell’atto impugnato e l’errore compiuto nell’impugnazione per poterlo ritenere scusabile.

6.2.2. Ritiene il Collegio che riconoscere rilevanza all’errore tutte le volte in cui, come nella specie, la parte – in mancanza di qualunque indicazione sui termini e sull’autorità competente nel provvedimento impugnabile – non sia rimasta inerte, ma si sia comunque attivata, anche se non si sia rivolta all’autorità giudiziaria ma all’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento incompleto, sia in linea di continuità con le precedenti pronunce della Corte, prima delineate. Si è, infatti, lontani dalla soluzione estrema, prima seguita in dottrina e giurisprudenza, che ricollegava all’invalidità dell’atto l’impedimento di preclusioni processuali, rendendo tutti i provvedimenti della P.A. incerti, perchè impugnabili senza alcun termine.

Si tratta, invece, di un ampliamento della rilevanza dell’errore rispetto all’autorità cui rivolgersi – amministrativa e non giudiziaria – per essere stato indotto dal totale mancato rispetto dell’art. 3 cit. da parte dell’amministrazione. Mancato rispetto che non può ritorcersi contro il destinatario dell’atto, risultando intaccato, altrimenti, l’affidamento che lo stesso ripone nel corretto operare dell’amministrazione e la stessa possibilità di tutela giurisdizionale, garantita dall’art. 24 Cost., tanto più nei casi, come quello in esame, in cui la difesa tecnica è una possibilità e non un obbligo.

6.2.3. In conclusione, il ricorso è accolto sulla base del seguente principio di diritto: la totale inosservanza della L. n. 241 del 1990, art. 3, da parte dell’Amministrazione, comporta il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il destinatario nella individuazione della Autorità, amministrativa e non giudiziaria, cui rivolgersi per l’impugnazione dello stesso provvedimento, risultando altrimenti leso l’affidamento che il destinatario ripone nel corretto operare dell’amministrazione e la stessa possibilità di tutela giurisdizionale, garantita dall’art. 24 Cost.; conseguentemente, non potendo tale provvedimento essere ritenuto definitivo per omessa impugnazione giurisdizionale nei termini, nell’ipotesi in cui sia stato integrato dalla stessa Autorità con successivo provvedimento che, richiamando per il merito il precedente, lo integri con l’indicazione dei termini e dell’autorità presso cui impugnare, e l’impugnazione giurisdizionale avverso quest’ultimo sia stata tempestivamente proposta, l’impugnazione deve essere esaminata nel merito, considerando il secondo provvedimento integrativo del primo.

6.3. La decisione impugnata è cassata e la causa è rimessa al Consiglio Nazionale geometri e geometri laureati, che, in applicazione del principio suddetto, deciderà il merito dell’impugnazione giudicando della legittimità del primo provvedimento, integrato dal secondo con le indicazioni relative all’impugnazione.

6.4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale geometri e geometri laureati. Condanna il Collegio dei Geometri e geometri laureati della Provincia di Arezzo al pagamento in favore di S.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, pari a Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 09-11-2011, n. 1181 Ammissione al concorso Bando del concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 24 agosto 2010, il dott. G.V. ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento, previa sospensione cautelare (in seguito rinunciata), dei bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, n. 1/2010, n. 2/2010 e n. 3/2010, emanati dalla Provincia di Torino per la copertura di posti di dirigente di diverse professionalità, nelle parti in cui: a) richiedono, quale requisito per l’ammissione, il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o del diploma di laurea specialistica (art. 2, pt. 6) e non anche la laurea breve; b) stabiliscono la data del 23 luglio 2010 per l’invio e/o la presentazione delle domande di ammissione (art. 3, comma 1) ovvero di un termine inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi di concorso sulla G.U. della Repubblica Italiana (o comunque dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente); c) stabiliscono che "ai fini della valutazione dei titoli di servizio non sono conteggiati gli anni utili come requisito d’accesso" e che "ai titoli di servizio non possono essere attribuiti più di punti 4" (art. 9), senza, tuttavia, indicare il criterio o comunque la proporzione per l’assegnazione del punteggio in base agli anni di servizio.

Per le medesime ragioni di cui alla precedente lettera a), ha chiesto, inoltre, l’annullamento anche dell’art. 4bis, comma 1, lett. j), punto 1, del Regolamento per l’accesso agli impieghi nella Provincia di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12297908/1996 del 25 giugno 1996 e s.m.i..

A supporto delle richieste avanzate ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1. Illegittimità dell’art. 4bis, comma 1, lettera j), punto 1, del Regolamento per l’accesso agli impieghi nella Provincia di Torino e dell’art. 2, punto 6, dei bandi di concorso n. 1/2010, n. 2/2010, n. 3/2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001 – Eccesso di potere per perplessità ed illogicità manifesta e contraddittorietà – Violazione dell’art. 97 Cost. e violazione del principio di massima partecipazione ai pubblici concorsi – Violazione della Circolare 8 novembre 2005, n. 4, del Dipartimento della Funzione Pubblica – Violazione e falsa applicazione del D.M. 9 luglio 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed eccesso di potere per sviamento;

2. Vizio genetico: violazione dell’art. 3 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell’art. 11, comma 2, lett. f), del Regolamento per l’accesso agli impieghi nella Provincia di Torino – Eccesso di potere per violazione del principio del favor partecipationis e della trasparenza – Mancato rispetto del termine dilatorio per la presentazione delle domande – Illogicità – Ingiustizia manifesta;

3. Vizio genetico: illegittimità dell’art. 9 dei bandi di concorso n. 1/2010, n. 2/2010, n. 3/2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – Eccesso di potere – Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli.

La Provincia di Torino si è costituita in giudizio, con memoria di stile, per resistere al ricorso.

Successivamente alla proposizione da parte del dott. V. del ricorso per motivi aggiunti, teso a contestare la legittimità della mancata ammissione alle prove orali dei tre concorsi, nonché quella degli atti ad essa preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali specificamente indicati, la Provincia, con diffuse argomentazioni, ha dedotto l’infondatezza delle doglianze tutte mosse da parte ricorrente ai bandi, al regolamento per l’accesso agli impieghi, alle procedure apprestate e alle operazioni ed attività poste in essere nel caso concreto dall’Amministrazione per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale oggetto della presente controversia.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 e, quindi, trattenuta per la decisione.

Il ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

Sono, invero, prive di pregio le doglianze volte a contestare, sotto diversi profili, la legittimità della clausola di cui all’art. 2, punto 6, dei bandi concorso impugnati e dell’art. 4bis, comma 1, lett. f), del Regolamento per l’accesso agli impieghi nella Provincia di Torino, laddove, nel subordinare l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato al possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica, escludono, implicitamente, coloro che risultano in possesso della laurea breve, di durata triennale, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come successivamente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Al riguardo, in disparte ogni considerazione sulla condivisibilità o meno della lettura dell’art. 28 del D. Lgs. n.165 del 2001 prospettata da parte ricorrente, alla quale, in ogni caso, questo Collegio ritiene di non poter aderire, atteso che l’indistinto utilizzo, da parte del legislatore, del termine "laurea" o "diploma di laurea" nella norma in questione sembra doversi ascrivere ad un difetto di coordinamento delle varie modifiche che hanno interessato la norma medesima con il nuovo ordinamento universitario, più che alla precisa volontà di dare rilevanza, ai fini dell’ammissione ai concorsi di qualifica dirigenziale, alla laurea breve e che, anzi, la norma vada interpretata nel senso che l’accesso alla dirigenza è subordinato al possesso del titolo di studio più elevato riconosciuto nel nostro ordinamento, osserva il Collegio che l’art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001, di cui parte ricorrente lamenta la violazione, non è norma che può trovare diretta ed immediata applicazione con riguardo all’accesso alla dirigenza negli enti locali.

A prescindere dalla circostanza che la disposizione in questione è dettata con specifico riferimento all’accesso alla qualifica di dirigente "di seconda fascia", distinguo che, invero, non è conosciuto negli enti locali, il Collegio non può esimersi dal rilevare che tale disposizione, così come quelle ulteriori contenute nel Capo II del D.Lgs. n. 165, si applica, per espresso disposto di legge, alle (sole) amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e costituisce, invece, norma di principio per le restanti amministrazioni, tra cui gli enti locali, che, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti, tenendo, in ogni caso, conto delle proprie peculiarità.

In tal senso depone, infatti, la chiara formulazione degli artt. 13 ("Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo") e 27 ("Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità") del D.Lgs. citato e dell’art. 111 ("Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai princìpi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni") del D.Lgs. n. 267 del 2000, derivandone che, fermo restando il rispetto del principio fondamentale ritraibile dalla disposizione di cui all’art. 28 ovvero che per l’accesso alla dirigenza è comunque necessario un titolo di studio adeguato alla qualità delle elevate prestazioni professionali alla medesima richieste, individuato dal legislatore nella laurea e/o nel diploma di laurea, gli enti locali hanno facoltà di stabilirne discrezionalmente il livello (laurea di primo livello, diploma di laurea, laurea specialistica) in relazione alle caratteristiche della figura da reclutare e, più in generale, al fine di assicurare il miglior perseguimento dell’interesse pubblico (in termini T.A.R., Puglia, Bari, III, 27 gennaio 2011, n. 177), "facendo, dunque, emergere già in una fase anteriore allo svolgimento della procedura concorsuale, criteri diretti a realizzare un reclutamento fondato sul merito, a garanzia di una migliore selezione della classe dirigenziale che ha un ruolo basilare nel determinare il buon andamento dell’attività amministrativa" (parere UPPA n.42/2008).

Non pertinenti s’appalesano, pertanto, i precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente, tra cui, in particolare, le pronunce del T.A.R., Lazio, Roma, I, 3 novembre 2009, n. 10729 e del T.A.R., Puglia, Lecce, II, 11 gennaio 2008, n. 69, riguardando, l’una, un’amministrazione dello Stato e non un ente locale e, l’altra, un’ASL, per la quale l’art. 26 del D.Lgs. 165/2001 detta una specifica disciplina.

Va, in ogni caso, rammentato che, per consolidato principio giurisprudenziale, "le norme di bando che prescrivono requisiti per la partecipazione ai concorsi devono essere coerenti con le professionalità che i vincitori saranno chiamati a ricoprire" (C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n. 590; Consiglio di Stato V sez., 2 dicembre 2002, n. 6606) e che "le pubbliche amministrazioni hanno ampia discrezionalità nella previsione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi, spettando alle stesse determinare quali siano i titoli richiesti per l’ammissione nei ruoli in relazione ai servizi ed alle funzioni che l’amministrazione è chiamata a svolgere (C.d.S., sez. VI, sent. 903/90; T.A.R. Lazio, Roma, II, 2 maggio 2005, n. 3225), derivandone che la scelta in concreto effettuata dall’Amministrazione interessata può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solo laddove trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta.

Nel caso di specie, consta che la Provincia di Torino abbia esaurito tale discrezionalità sin dall’esercizio della propria potestà regolamentare, limitando, per l’appunto, l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato a coloro che risultano in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica unitamente ad altri requisiti di professionalità.

E tale previsione, così come quelle contenute nei bandi di concorso che vi si sono conformati e qui impugnati, s’appalesa immune da vizi di irragionevolezza o illogicità non solo perché comunque congrua all’elevata qualità delle prestazioni richieste, in via generale, ai dirigenti degli enti locali (che – si ribadisce – non conoscono il distinguo tra I e II fascia) e coerente con l’organigramma della Provincia di Torino, in base al quale i dirigenti sono collocati al massimo livello organizzativo dell’ente, e alle correlate responsabilità gestionali cui i medesimi vanno incontro nell’assicurare l’attuazione concreta dei programmi politici, ma anche avuto riguardo al titolo di studio previsto dalla medesima Amministrazione per l’accesso alle categorie D1 e D3, ove, in ragione dei compiti qualitativamente inferiori cui sono tenuti tali funzionari, è stato ritenuto sufficiente anche il solo possesso della laurea triennale (vedi art. 4bis, comma 1, lett. d) ed e), Regolamento per l’accesso agli impieghi nella Provincia di Torino).

Sicché, in definitiva, la previsione, tra i requisiti d’ammissione ai concorsi in contestazione, dei soli diplomi di laurea vecchio ordinamento e di laurea specialistica appare coerente con le finalità perseguite dall’Amministrazione e funzionale ad assicurare l’assolvimento dei delicati compiti che competono alle figure dirigenziali da parte dei candidati che risulteranno vincitori, che presuppongono necessariamente il possesso del più elevato livello di formazione universitaria.

Il primo motivo di gravame va, conseguentemente, rigettato, in quanto destituito di fondamento.

La circostanza che il ricorrente risulti pacificamente in possesso della sola laurea breve ovvero di un titolo di studio che non consente la partecipazione ai concorsi contestati e che egli abbia avuto la possibilità di sostenere le prove scritte d’esame unicamente perché l’Amministrazione, per ragioni di economicità, ha ritenuto di differire all’esito delle prove medesime la verifica della sussistenza dei requisiti d’ammissione, rende, in ogni caso, evidente l’insussistenza in capo al medesimo della legittimazione e dell’interesse a ricorrere con riguardo agli ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, atteso che, oltre a non trovarsi in una posizione differenziata, legittimante la loro proposizione, in quanto non avente titolo a partecipare ai concorsi in questione, dall’eventuale accoglimento delle ulteriori doglianze proposte egli non potrebbe in alcun caso trarre l’utilità sperata, essendo, all’evidenza, precluso a chi è privo del titolo previsto per l’ammissione ad un determinato concorso collocarsi in posizione utile nella relativa graduatoria.

In definitiva, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti successivamente proposto sono in parte infondati e in parte inammissibili nei sensi dianzi precisati.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24 agosto 2010 e sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 gennaio 2011, in epigrafe indicati, respinge, in quanto infondato, il primo motivo del ricorso introduttivo e dichiara inammissibili gli ulteriori motivi contenuti nei gravami proposti.

Compensa tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38817 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza in data 10.05.2011, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica il 2.04.2011 con la quale era stata applicata, in luogo della custodia cautelare richiesta, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di C.R., applicava nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C.R., a mezzo del difensore, deducendo l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale.

Segnatamente, la parte rileva che il Collegio ha omesso di considerare il lungo lasso temporale trascorso dall’ultimo reato consumato dal prevenuto, il collaborativo comportamento processale e le patologie invalidanti che affliggono il soggetto (diabete, psoriasi, obesità ed asma), che l’esponente ritiene incompatibili con il regime carcerario.

Oltre a ciò, il deducente assume che il Tribunale non abbia considerato il fatto nuovo, dato dalla convivenza del C. con la anziana madre; e neppure i positivi risultati conseguiti dal prevenuto, rispetto allo stato di dipendenza tossicologica. La parte chiede che la Suprema Corte annulli l’ordinanza impugnata, consentendo al C. di rimanere agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Invero, il Tribunale di Roma, nel provvedimento impugnato, sviluppa un articolato ragionamento, afferente alla scelta della misura di cautela adeguata alla natura ed al grado delle esigenze emergenti dal caso di specie, logicamente conferente e perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. In particolare, come subito si vedrà, il Collegio ha compiutamente censito – ai fini del giudizio cautelare – le circostanze richiamate dal medesimo esponente nel ricorso che occupa.

Osserva primieramente il Tribunale che l’imputato, con sentenza dell’8.4.2011, è stato ritenuto responsabile del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione oltre la multa.

Il Collegio, pur dando atto del collaborativo comportamento processuale dell’imputato – il quale aveva ammesso che la somma di denaro pari ad Euro 900,00 rinvenuta presso l’abitazione era provento di spaccio – ha considerato che le accertate modalità della condotta criminosa evidenziano il carattere professionale della stessa. Ciò in quanto risulta dagli atti che C. aveva preso in affitto una abitazione ed aveva adibito detto alloggio a luogo di custodia e preparazione delle dosi di sostanza stupefacente da cedere a terzi.

Oltre a ciò, il Collegio ha considerato che lo stato di tossicodipendenza del prevenuto e l’assenza di un lavoro stabile costituiscono allarmanti condizioni di spinta a delinquere, avendo C. eletto l’attività di cessione a fonte esclusiva di reddito.

Il Tribunale ha quindi rilevato che la recentissima locazione di un immobile smentiva l’assunto difensivo, volto a ritenere che l’imputato versasse nella assoluta necessità di assistere l’anziana madre.

Sulla scorta dei superiori rilievi il Tribunale ha conclusivamente considerato: che C. aveva organizzato un discreto traffico di sostanze stupefacenti, con modalità replicaci anche presso una diversa abitazione; e che le patologie che affliggono il prevenuto non risultano invalidanti nè presentavano profili di incompatibilità, rispetto al regime carcerario.

4. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al competente Tribunale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. La Cancelleria viene demandata per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 8017

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso per denuncia di nuova opera e manutenzione nel possesso del 20 aprile 2005 V.L., V.F. e D. P. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino M.F. esponevano: a) di essere proprietari di un unico corpo di fabbrica suddiviso in due unità immobiliari in (OMISSIS), sito nella zona (OMISSIS) del comprensorio residenziale (OMISSIS), mentre la signora M. era proprietaria dell’immobile sito in (OMISSIS), consistente in una villetta di civile abitazione facente parte della zona (OMISSIS) del comprensorio (OMISSIS), b) che nel mese di luglio 2004, gli esponenti constatavano la messa in opera di un cantiere nella proprietà della signora M. volto alla realizzazione di opere relative al recupero, a fini abitativi, del sottotetto e di opere interne all’edificio; C) che, in particolare, la M. stava realizzando l’innalzamento della copertura del tetto, la creazione di una nuova cubatura e la realizzazione di nuove vedute in violazione del Regolamento del Comprensorio del 27 giugno 1963; d) che le opere in via di costruzione da parte della convenuta causavano grave danno alla proprietà dei ricorrenti in quanto ostruivano la veduta sul borgo antico del Comune di (OMISSIS).

Chiedevano, pertanto, in via cautelare l’ordine di immediata cessazione delle opere di edificazione indicate e la riduzione in pristino della configurazione edilizia dell’immobile.

Si costituiva la signora M., contestando integralmente le deduzioni avversarie e affermava: a) che non sussistevano i presupposti per la denuncia di nuova opera perchè i lavori oggetto di contestazione erano ormai interamente ultimati; b) che il Regolamento del Comprensorio (OMISSIS) aveva natura di convenzione edilizia e, pertanto, era stata abrogata a seguito di un nuovo regime urbanistico ed edilizio della zona; C) che, comunque, le disposizioni regolamentari della prima parte del Regolamento erano divenute inefficaci, in quanto funzionali alla stipulazione della convenzione con il Comune di (OMISSIS) ai fini del rilascio delle licenze edilizie ed avendo il Piano di lottizzazione esaurito i suoi effetti con la naturale scadenza di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 7; c) che, comunque, non sussistevano le violazioni denunciate da parte della ricorrente.

Il Tribunale di Torino con ordinanza del 16 gennaio 2006 disponeva la separazione del giudizio ex art. 1171 cod. civ. da quello per la manutenzione del possesso ex art. 1170 cod. civ.; respingeva la domanda cautelare di denuncia di nuova opera, accoglieva parzialmente la domanda ex art. 1170 cod. civ. proposta dai ricorrenti ordinando alla convenuta la demolizione del tetto dell’immobile sito in (OMISSIS) e il ripristino dello stesso secondo le modalità indicate dal CTU, respingeva la domanda di ripristino formulata dai rincorrenti in ordine al fabbricato interrato destinato ad autorimessa e dichiarava l’inammissibilità;

della domanda formulata dai ricorrenti in ripristino in relazione alla costruzione, eseguita in luogo della precedente veranda in struttura metallica posta al piano terreno.

Con la stessa ordinanza veniva fissata udienza ex art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio possessorio.

Successivamente, il Tribunale di Torino con sentenza n. 27 del 2008 sostanzialmente riconfermava quanto aveva disposto con ordinanza del 16 gennaio 2006. Quanto alle spese disponeva la compensazione delle spese di lite e del CTU nella misura del 30%, condannando la convenuta al rimborso del 70% di dette spese in favore degli attori.

Avverso tale sentenza, proponeva appello la M., lamentando che il primo giudice avesse ritenuto ancora sussistente la natura contrattuale e cogente del regolamento del comprensorio del redentore, chiedeva la riforma in ordine alla demolizione del tetto, al risarcimento del danno e alla condanna alle spese di lite.

Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame ed in via incidentale la riforma della sentenza in ordine al mantenimento dell’abbaino sul tetto e alla declaratoria di inammissibilità di nuova costruzione in luogo dell’ex veranda, nonchè in ordine alla compensazione delle spese di lite.

La Corte d Appello di Torino con sentenza n. 593 del 2010 rigettava l’appello proposta dalla M. nonchè quello incidentale proposto da V.L., V.F. e D. P.; dichiarava compensate per un le spese del giudizio d’appello.

A sostegno di questa decisione la Corte torinese osservava: a) le concessioni edilizie e, comunque, tutte le autorizzazioni amministrative fanno salvi i diritti dei terzi e, quindi, l’appellante avrebbe dovuto rispettare le servitù reciproche e più in generale le limitazioni imposte dal regolamento di Comprensorio ai fin di una conservazione di un definitivo assetto del territorio e di preservazione di determinate connotazioni paesaggistico ambientali dell’area disciplinata dalla normativa regolamentare di natura pattizia e vincolante per tutti partecipanti al comprensorio. B) nell’atto di compravendita dell’appezzamento di terreno stipulato tra Ma.Ad., le sue figlie e l’attuale M.F. tra le condizioni di vendita si legge: "il sopra descritto appezzamento di terreno che fa parte del Comprensorio (OMISSIS)" è assoggettato a tutte le norme di destinazione del terreno stesso e dei servizi comuni come previsto nel Regolamento del 27 giugno 1963 cui si fa pieno riferimento. Restano espressamente richiamate tutte le disposizioni contenute in detta regolamentazione(….).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla M. con atto di ricorso affidato a tre motivi illustrati con memoria.

V.F., V.L. e D.P. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.= In va preliminare va esaminata l’eccezione avanzata dai contro ricorrenti in ordine alla mancata autosufficienza del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione. Secondo questi, la controparte avrebbe riassunto il fatto e lo svolgimento del processo in modo estremamente sommario, evitando ogni richiamo agli atti e alle domande dei convenuti, riportando in stralcio passi della sentenza della Corte territoriale, in palese violazione del dovere impostogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e del consolidato principio di autosufficienza del ricorso.

1.1.= L’eccezione non ha ragion d’essere e non può essere accolta perchè il ricorso proposto dalla M. soddisfa il requisito dell’autosufficienza;

considerato che contiene un’esposizione sia pure sommaria dei fatti di causa, una sommaria esposizione dello svolgimento dei precedenti giudizi, nonchè un’indicazione delle posizioni e delle domande delle parti.

1.1.a).= Come insegna questa Corte (per tutte cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006), il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

A.= Ricorso principale.

2 = Con il primo motivo, M.F. lamenta l’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa la natura giuridica del Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)" del 1963, nonchè l’omessa applicazione dell’art. 1362, omesso rilievo dell’inefficacia di un atto posto a fondamento della motivazione.

A) Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto che il Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)" del Comune di (OMISSIS), del 1963 fosse fonte contrattuale di una serie di prescrizioni di carattere privato vincolanti per i partecipanti al comprensorio e non, quale atto avente natura di convenzione edilizia o che abbia esaurito la propria efficacia con l’adozione del piano di lottizzazione. Epperò, specifica la ricorrente: A) nella premessa della suddetta Regolamentazione si legge "La lottizzazione del comprensorio privato del "(OMISSIS)" nel Comune di (OMISSIS) è retta (….)", il che significa che tale regolamentazione ha natura di convenzione edilizia e, comunque, di atto integrativo di convenzione edilizia della lottizzazione di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 11509, art. 28. Per altro, questa opinione sarebbe rafforzata – sempre secondo la ricorrente – dall’esame dei contenuti della suddetta regolamentazione che sono contenuti tipici del modello classico della convenzione edilizia ed urbanistica: individuazione e regolamentazione degli spazi a servizi e dei servizi stessi, delimitazione e defezioni delle aree edificabili, definizione della disciplina edilizia di dettaglio (indici e parametri per l’edificabilità) e delle norme igieniche edilizie. Li contenuti, per così dire, civilistici sono regolati nei soli ultimi tre articoli, 34,35,36 dedicati alle parti comuni e ai diritti di passaggio. Di qui la conseguenza che l’intervenuta introduzione di un nuovo regime urbanistico ed edilizio della zona che ammette una sua edificazione mediante parametri diversi ed aggiornati, implica l’abolizione tacita (per l’evidente incompatibilità tra le disposizioni configgenti) delle previsioni che prevedono un particolare regime costruttivo nell’area di riferimento. Sicchè, ritiene la ricorrente, la normativa edilizia di riferimento al fine di verificare la legittimità e la liceità degli interventi sarà quella della vigente pianificazione comunale.

B) La ricorrente censura, altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la fonte contrattuale del Regolamento dovrebbe essere desunta dalla clausola risolutiva contenuta nell’atto a rogito Notaio Barberis del 18 aprile 1972 perchè in quell’atto non sarebbe ravvisabile alcuna manifestazione di volontà da parte dei membri del comprensorio e in particolare della signora M., considerato che lo stesso è stato concluso soltanto delle sig.re Ma.

R. in N. e R. in B. e aveva un oggetto che non poteva essere ricondotto al mandato irrevocabile conferito alla sola signora R. in N. ai sensi dell’art. 68/12 del regolamento E, tuttavia, il rogito del 1972 riguardava la modifica delle disposizioni regolamentari relative alle ripartizioni delle cubature degli edifici ricadenti nel comprensorio. Nè risulta, che la signora Ma. e le figlie abbiano, altrimenti, e in diversa occasione, ricevuto mandato o incarico dai componenti del comprensorio per apportare modifiche al Regolamento. Pertanto, la presenza della clausola in questione sarebbe del tutto irrilevante, secondo la ricorrente – al fine della determinazione della natura giuridica del Regolamento ed in particolare, ad essa non è dato desumere, alcunchè, in ordine ad una pretesa intenzione dei proprietari di vincolarsi alle prescrizioni regolamentari ed attenersi per il futuro al corpus dispositivo dalle stesse derivate.

2.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto: a) non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa interpretazione del Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)", e, pertanto, in una richiesta che attiene al merito della causa, non proponibile al Giudice di legittimità; ma, b) soprattutto, perchè l’interpretazione proposta dal Giudice del merito non presenta vizi logici, rispetta i canonici interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ed indica in modo adeguato e sufficiente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione assunta.

2.2.a).= Non vi è dubbio che il Regolamento del comprensorio " (OMISSIS)" di cui si dice, prevedendo un articolato complesso di prescrizioni relative alla regolamentazione edilizia, all’amministrazione del comprensorio e alle regole e condizioni di vendita, e, considerato che quelle prescrizioni, singolarmente e nel loro complesso, sono dirette a soddisfare interessi privati comuni a tutti i partecipanti il comprensorio ed ad ordinare i rapporti interni fra i singoli proprietari delle distinte unità abitative, impegnandoli, tra l’altro, a realizzare e mantenere un ben definito e concordato assetto urbanistico del comprensorio, non presenta i caratteri propri di una convenzione edilizia, che ha una natura pubblicistica, o, comunque, di un atto che possa esaurire (o abbia esaurito) la propria efficacia con l’adozione del piano di lottizzazione, ma – come ha affermato la Corte torinese – è una fonte contrattuale, che impegna e vincola tutti i partecipanti al comprensorio.

2.2.b).= Nè è pensabile che quel Regolamento abbia assunto la natura di una convenzione edilizia solo perchè sia stato recepito nella Convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comprensorio e il Comune di (OMISSIS), come se quel Regolamento fosse stato predisposto semplicemente al fine di ottenere l’autorizzazione, alla lottizzazione, perchè, nonostante quell’inserimento, il Regolamento mantiene una propria autonomia ed individualità, e, soprattutto, continua ad assolvere la sua funzione originaria quella di rendere pacificati i rapporti tra i membri del comprensorio. Nè si può pensare che il Regolamento era strumento indispensabile per ottenere l’approvazione di un piano di lottizzazione, considerato che non sarebbe funzionale, nè necessario, al fine.

Piuttosto, l’inserimento del Regolamento nella Convenzione di lottizzazione va letto nel senso che i membri del comprensorio portavano a conoscenza del Comune di (OMISSIS), cui chiedevano l’autorizzazione alla lottizzazione, che esisteva tra gli stessi un impegno a mantenere un ben definito assetto urbanistico, posto a base della stessa richiesta di lottizzazione. In questo senso, il Comprensorio, portava a conoscenza del Comune di (OMISSIS) che i membri del comprensorio si erano impegnati reciprocamente tra loro a non modificare l’assetto urbanistico concordato, compreso gli indici di cubatura delle singole unità abitative.

2.2.c).= Nè, l’eventuale attività edificatoria nel complesso " (OMISSIS)" anche di molto successiva alla prima edificazione e difforme con le disposizioni regolamentari, nè gli eventuali numerosi interventi – per restare a quanto riferisce la ricorrente – eseguiti nei diversi anni, soprattutto, di rifacimento delle coperture volto allo sfruttamento a fini abitativi del sottotetto in contrasto con le disposizioni regolamentari senza che le stesse siano mai state contestate dall’Amministrazione o dai proprietari degli immobili vicini, sarebbero in grado di escludere – come vorrebbe la ricorrente – la natura privatistica del regolamento perchè, comunque, la violazione delle prescrizioni regolamentari riconducibili a singoli membri del comprensorio non identifica un comportamento del Comprensorio stesso, e, cioè, quel comportamento successivo alla stipulazione di cui all’art. 1362 cod. civ.. A tale fine, piuttosto, sarebbe stato necessaria, una modifica del Regolamento approvato nelle forme di legge da tutti i membri del Comprensorio.

2.2.d).= D’altra parte – come ha evidenziato la Corte torinese, la natura privatistica e contrattuale della normativa del Regolamento, desumibile dalla lettura dello stesso, trovava immediata conferma: 1) nella clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto di modifica a rogito notaio Barberis del 18 aprile 1972 con la quale si prevedeva che in caso di dozione da parte del Comune di (OMISSIS) di strumenti urbanisti, o una normativa, contrastante con la cubatura stabilita con l’atto di modifica, tale atto sarebbe stato da intendersi risolto con piena efficacia della tabella del regolamento precedente. Sicchè, non vi è dubbio che tale previsione evidenzia la natura privatistica del Regolamento, perchè, prevedendo: a) l’impegno dei membri del Comprensorio di adottare l’indice di cubatura indicata pattizziamente, ovvero di non apportare modifiche alle unità abitative trasferite, b) e il divieto di adottare un eventuale indice di cubatura più alto, anche se previsto dal Comune di (OMISSIS) con gli strumenti urbanistici, sicuramente si riferiva ai soli rapporti interprivati tra i membri del Comprensorio e a soddisfare, non un interesse pubblico, ma un interesse privato e comune ai membri del comprensorio stesso. Quella clausola, insomma, era espressione di una volontà dei membri del comprensorio di mantenere nel tempo il valore delle pattuizioni privatistiche contenute nel Regolamento.

2.2.d).= 2) nell’impegno contrattuale, di tutti i membri del comprensorio, di non apportare modifiche alle unità abitative del Comprensorio previsto:

dall’art. 55/1 dello stesso Regolamento, laddove si legge "che gli acquirenti dei lotti fruiranno di tutte le servitù attive, subiranno tutte quelle passive apparenti o non apparenti, continue e discontinue di prospetto o altro, alle quali le particelle di terreno ad essi vendute possono o potranno essere assoggettate nell’attuazione del piano (….)". 2.3.= La Corte torinese non ha neppure errato nell’aver ritenuto che il Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)", così come integrato dalle successive modifiche, impegnasse anche l’attuale ricorrente, considerato che l’atto di acquisto dell’attuale ricorrente ha pienamente riconosciuto e accettato il Regolamento di cui si dice come vincolante e limitante il godimento della sua proprietà con l’obbligo di osservarlo in ogni disposizione.

2.3.a).= E, tuttavia, ammesso pure, come sostiene la ricorrente, che le modifiche apportate al Regolamento con l’atto notarile del 18 aprile 1972 (notaio Barberis) non fossero impegnative per la stessa perchè non avrebbe espresso direttamente, nè per il tramite di un suo rappresentante la volontà di accettarle, considerato che la condizione risolutiva espressa si è verificata (come affermato dalla ricorrente e dallo stesso controricorrente) rimane ininfluente stabilire se quelle modifiche siano state o no accettate da alcuni o da tutti i membri del Comprensorio dato che impegnativo per tutti i membri del Comprensorio è il Regolamento, con il suo originario contenuto che è, poi, quello espressamente riconosciuto ed accettato dalla stessa ricorrente.

2.3.b).= Nè sarebbe pensabile che il patto di modifica del 1972, non essendo stato accettato dalla M. – come la stessa ha inteso sostenere – non potrebbe essere indicato quale conferma della natura privatistica del regolamento, non solo perchè la natura privatistica del regolamento è disvelata dal contenuto dello stesso e dal fatto – come si è detto che quel regolamento è predisposto a realizzare interessi privati comuni ai membri del comprensorio, ma anche, perchè, comunque, quel patto riportato da un atto pubblico integrerebbe un comportamento dei membri del comprensorio successivo al Regolamento, utile ai sensi dell’art. 1362 cod. civ. ad illuminare il senso del contenuto del Regolamento stesso.

3.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa la pretesa esistenza di una servitù di veduta ed, in subordine, circa il contenuto della stessa.

Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nell’aver confermato la condanna disposta dal Tribunale di Moncalieri alla rimessione in pristino della copertura del proprio immobile considerato che le modifiche operate sul tetto hanno diminuito la veduta panoramica verso la pianura (ed il borgo antico del comune di Precetto), perchè la Corte di Appello di Torino sembra aver dato per scontata e comprovata l’esistenza di una servitù di veduta a favore della proprietà V. – D. che, invece, non è mai stata espressamente allegata dalle parti e, nemmeno, espressamente accertata dal Giudice di primo grado.

3.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè la sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare che il Regolamento del:

comprensorio all’art. 55/1 prevede che le limitazioni ai diritti domenicali conseguenti alla attuazione dell’assetto urbanistico del comprensorio (OMISSIS) avrebbero determinato altrettante servitù a carico delle rispettive proprietà che gli acquirenti dei singoli lotti si impegnavano con i relativi atti di acquisto di accettarle e di osservarle imponendo l’osservanza ai suoi aventi causa e successori a qualsiasi titolo.

3.1.a).= Nel caso in esame, in particolare la M. con il contratto di compravendita acquistava l’appezzamento di terreno insistente nel comprensorio (OMISSIS), e dichiarava che restavano espressamente richiamate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento del comprensorio e che accettava tutte le norme edilizie riguardanti le distanze dai confini, i bassi fabbricati, gli indici di costruibilità e le altezze dei fabbricati da edificarsi, le recinzioni ed ogni altra norma che disciplinasse o delimitasse il godimento o la destinazione dell’area acquistata. E di più, l’acquirente (attuale ricorrente) dichiarava di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte la detta regolamentazione per sè e i suoi avanti causa. Pertanto, la servitù oggetto della controversia e che la M. ha violato, trova fondamento non solo nel Regolamento quale effetto delle limitazioni imposte ai diritti domenicali, ma nello stesso contratto di compravendita.

4.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione circa la natura giuridica del Regolamento del comprensorio "(OMISSIS)" da un lato e l’affermata rilevanza nel caso di specie del vigente PRGC. del comune di (OMISSIS), dall’altro. Secondo la ricorrente, posto che all’origine il Regolamento del Comprensorio prevedeva un indice di cubatura pari a 1,3 mc/mq, che con l’atto di modifica del 1972, l’indice era stato abbassato a 0,50 mc/mq, che in conseguenza del verificarsi della clausola risolutiva espressa secondo la quale "la modifica di cui sopra (ovvero la modifica della cubatura) è sottoposta alla condizione risolutiva che il Comune di (OMISSIS) nei futuri eventuali strumenti urbanistici che intende adottare non prevede nelle singole zone di cui si compone il Comprensorio in oggetto una cubatura inferiore a quella come sopra modificata e risultante dalla nuova tabella B, ovvero spazi pubblici maggiori di quelli previsti dal piano di lottizzazione; pertanto, qualora vengono adottati strumenti urbanistici o, comunque, una normativa in contrasto con tale nuova cubatura o con la destinazione residenziale, detto atto, si intende senz’altro risolto integralmente e di conseguenza riprenderà piena efficacia la tabella precedente". La cubatura è ritornata ad essere di 1,3 mc/mq, la massima realizzabile sul fondo di proprietà è pari a mc 1.969,50, ben superiore rispetto a quella attuale dell’edificio che, a seguito della modifica al tetto è di mc. 1.378,00. Pertanto, sostiene la ricorrente, gli interventi sul tetto non avrebbero comportato la violazione della norma relativa agli indici di costruibilità, così come prima indicati. Sennonchè scrive ancora la ricorrente – da una parte la Corte di Appello di Torino sostiene che i rapporti tra i proprietari inerenti l’edificazione del complesso di cui si tratta e derivanti dal Regolamento sono regolati solo ed esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute e non da altre previsioni (quale ad esempio quelle dello strumento urbanistico generale).

Tuttavia successivamente afferma che la precedente tabella relativa alla cubature (che stabiliva una cubatura di 1,30 mc/mq) non può derogare alla più restrittiva norma amministrativa (posta dal Comune di (OMISSIS) a 0,30 mc/mq). Epperò, alla luce di questi rilievi la motivazione della sentenza è contraddittoria ed illogica.

4.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto, non solo perchè la sentenza impugnata ha correttamente interpretato ed applicato la normativa e i principi giuridici vigenti in materia urbanistica, ma, anche perchè contiene un iter logico e argomentativo chiaro e privo di contraddizioni.

4.1.a).= Nel caso in esame – come ha evidenziato la Corte torinese – l’originario regolamento del Comprensorio, inserito nella Convenzione di lottizzazione prevedeva un indice di cubatura pari ad 1,3 mc/mq;

che nel 1972 tale indice era stato modificato in quello di 0,5 mc/mq, con una clausola risolutiva espressa che " (….) il Comune di (OMISSIS) nei futuri eventuali strumenti urbanistici che intende adottare non preveda nelle singole zone di cui si compone il comprensorio in oggetto una cubatura inferiore o quella come sopra modificata e risultante dalla nuova tabella allegata all’atto sub B ovvero spazi pubblici maggiori di quelli previsti dal piano di lottizzazione, pertanto qualora vengono adottati strumenti urbanistici o comunque una nuova normativa in contrasto con tale nuova cubatura o con la destinazione residenziale detto atto si intende senz’altro risolto integralmente e di conseguenza riprenderà piena efficacia la tabella precedente".

Ora, essendosi verificata la clausola risolutiva espressa, considerato che il Comune di (OMISSIS) aveva indicato, per la zona cui ricade il Comprensorio di cui si dice, un indice di cubatura pari a 0,3 mc/mq, sarebbe tornata in vigore la tabella allegata al Regolamento del Comprensorio ed in vigore precedentemente al rogito del 1972 e, dunque, sarebbe tornato in vigore l’indice di cubatura pari a 1,3, mc/mq. Epperò, tale tabella, cioè quella che prevedeva l’indice di cubatura pari a 1,3 mc/mq, non poteva essere applicata non solo perchè la nuova norma del PRG del Comune di (OMISSIS) era norma inderogabile ma, soprattutto, perchè, non poteva ritenersi in vigore la norma prevista dalla Convenzione di lottizzazione, considerato che ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16, comma 5, i piani di lottizzazione (che altro non è che piani parti colareggiati di iniziativa privata) perdono efficacia alla scadenza del termine massimo di 10 anni (che nel caso in esame era notevolmente scaduto, considerato che quel termine iniziava a decorrere dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo). Pertanto nel caso in esame l’indice di cubatura che andava applicato – come correttamente è stato applicato dalla Corte torinese – era quello rispondente a 0,3 mc/mq,, previsto dal PRG del Comune di (OMISSIS).

4.1.a) E, tuttavia, ammesso pure che l’aumento del volume abitabile dell’immobile di M. avesse generato una cubatura rispondente ai criteri del Regolamento del Comprensorio il conseguente innalzamento del tetto sarebbe, comunque, lesivo del diritto di servitù di veduta sulla pianura a valle dell’immobile dei V. e cioè del diritto di servitù costitutosi in ragione del piano di lottizzazione del 1963 e riconosciuto e accettato dalla stessa M. con il suo atto di acquisto. Nè è pensabile che quel diritto di servitù avrebbe potuto essere sacrificato in ragione di nuovi criteri o nuove norme edilizie modificative delle prescrizioni contenute nell’originario piano di lottizzazione (che altro non è che un piano edilizio particolareggiato di iniziativa dei privati) perchè il diritto di servitù avrebbe potuto essere sacrificato solo se le opere lesive fossero state realizzate: a) o in ragione del rispetto di norme edilizie inderogabili intervenute successivamente al piano di lottizzazione ma entro i dieci anni di vigenza del piano di lottizzazione stesso, o b) comunque, entro il termine di vigenza del piano di lottizzazione.

B.= Ricorso incidentale.

4.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale, V.L., V.F. e D.P., chiedono la riforma della sentenza emessa dalla Corte d Appello di Torno sez. 2^ n. 593 del 1010 depositata in data 28 aprile 2010, con riferimento al rigetto dell’appello proposto dai sigg. V.L., V. F. e D.P., relativamente all’abbaino e la veranda ed alla compensazione parziale delle spese per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Secondo i ricorrenti in via incidentale tre capi della sentenza impugnata risultano in sufficientemente motivati oltre che contraddittori. Essi sono relativi: a) all’abbaino; b) alla veranda; c) alla compensazione parziale delle spese. Secondo i ricorrenti n via incidentale, avrebbe errato la Corte torinese nell’aver stabilito che: A) il tetto doveva essere demolito ma l’abbaino poteva essere mantenuto, considerato che la M., avrebbe costruito un abbaino fuoriuscendo dalla falda di circa metri 2,60 per un fronte di metri 3,50 prospiciente il terrazzo che si affaccia sulla proprietà degli esponenti, non rispettando le distanze dalla loro proprietà come previste dal Regolamento; B) che l’ex veranda trasformata in cucina sarebbe stata addirittura usucapita dalla signora M.F. poichè realizzata da oltre vent’anni, considerato che la nuova costruzione, realizzata in cemento armato, in luogo della precedente veranda sarebbe più alta di 60 centimetri e per runa lunghezza di nove metri e 50 centimetri e con un volume complessivo maggiore rispetto alla precedente struttura di ben 12,82 mc. C) la compensazione delle spese perchè assolutamente fondati i motivi del gravame espressi in via incidentale sia nel giudizio di appello, che nel presente giudizio.

4.1.= Il motivo è inammissibile essenzialmente perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile in cassazione. A ben vedere il ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, con la censura in esame si limita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito, mentre secondo giurisprudenza unanime di questa Corte il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In definitiva, vanno rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale. La parziale reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare, in misura della metà, le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale.

Compensa per metà le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.