T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 38

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente è proprietaria di un immobile in Milano, in Via Manzotti 18, che confina con l’ edificio posto al civico 20, costituito, ab origine, da tre fabbricati ad un piano fuori terra, di cui uno in passato occupato da un’officina meccanica con riparazione di autovetture.

Nel corso del 2009 venivano avviati i lavori interessanti l’edificio posto al n. 20, consistenti nella rimozione dei manufatti esterni e nell’abbattimento delle strutture di sostegno.

Dopo l’apposizione del cartello di cantiere (in cui veniva riportato il numero della dia e la tipologia di intervento "ristrutturazione edilizia – demolizione e ricostruzione"), il legale rappresentante della società ricorrente riusciva a verificare la tipologia di intervento realizzato, consistente nella demolizione di manufatti situati nel cortile, per edificare un unico corpo di fabbrica con traslazione di volume, al fine di realizzare un immobile di 5 piani fuori terra con copertura piana, posto in aderenza al fabbricato di sua proprietà.

Veniva quindi proposto il ricorso principale, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per intraprendere l’attività edilizia in base alla D.I.A., presentata dalla RI.CA. Srl in data 11.11.2008 Progr. 9219/2008 – PG 885544/2008, relativa alla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di immobili in Via Manzotti n. 20 e l’annullamento della D.I.A., presentata dalla RI.CA. Srl in data 11.11.2008, articolando le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001 L.R. n. 12 del 2005 e del Regolamento Edilizio del Comune di Milano e del PRG vigente: l’intervento presenta i caratteri di una nuova costruzione, non essendo stata rispettata la volumetria precedente né la sagoma; non sarebbero stati rispettati neppure i parametri di idoneità ambientale dell’intervento, fissati dall’art 12 del Regolamento Edilizio;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del Regolamento Edilizio di Milano: l’edificio è previsto in confine con l’immobile della ricorrente, ma non in aderenza: viene così violata la distanza dal confine di 3 mt prevista dal Regolamento Edilizio.

Si costituivano in giudizio il Comune di Milano e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando una serie di eccezioni.

Il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano, a fronte della notifica del ricorso, disponeva, con atto del 1.2.2010, la sospensione dei lavori di cui alla D.I.A. dell’11.11.2008 presentata dalla società controinteressata, ritenendo che la documentazione allegata non fosse esaustiva ai fini della valutazione del progetto, avviando anche il procedimento di annullamento del titolo abilitativo.

La società ricorrente, in sede di partecipazione procedimentale, sosteneva che l’intervento dovesse essere qualificato come nuova costruzione, anche in base alle nuove tavole presentate in data 6.5.2010, in variante alla dia originaria.

Con atto del 19.5.2010 il suddetto Dirigente dichiarava "decaduta a tutti gli effetti l’efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori del 1.2.2010".

Veniva quindi notificata una nuova domanda di sospensione.

Con ordinanza n 795 del 23.7.2010, la domanda cautelare veniva accolta: rilevava il Collegio che nelle premesse del provv. del 19 maggio 2010 si richiama "l’istanza in data 6.5.2010 in atti P.G. 369478/10 con la quale si chiede il riesame della D.I.A." e nella memoria difensiva il legale della controinteressata dichiara che la società Ricafin ha apportato all’originario progetto "alcune importanti variazioni".

Quindi in considerazione della circostanza che a fronte delle predette variazioni progettuali, presumibilmente allegate all’istanza del 6.5.2010, avrebbe dovuto formarsi un nuovo titolo edilizio, il Collegio disponeva l’acquisizione degli eventuali titoli in variante rilasciati dall’Amministrazione nonchè l’istanza del 6.5.2010, precisando che la D.I.A. dell’11.11.2008 "non parrebbe titolo idoneo per la ripresa dei lavori".

A fronte della produzione documentale, la società ricorrente veniva a conoscenza del nuovo progetto, consistente nell’ampliamento e nella ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Regolamento edilizio, nonché dell’art 27 lett. d) L.R. n. 12 del 2005 .

La ricorrente proponeva, quindi, motivi aggiunti, depositati in data 2.9.2010, sostenendo che le modifiche apportate da Ricafin all’originaria DIA avrebbero natura sostanziale e quindi che sia necessario il rilascio di un nuovo titolo.

Con ordinanza n. 998 del 10 settembre 2010 la domanda cautelare veniva accolta, sull’assunto che la presentazione di queste due nuove tavole comportava una variante al progetto assentito e quindi avrebbe implicato una nuova determinazione.

Il 15 novembre la controinteressata depositava presso l’ufficio tecnico la documentazione prevista dagli artt. 23 D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art 42 L.R. n. 12 del 2005 esplicativa delle variazioni presentate il 6 maggio 2010.

L’Amministrazione con Provv. del 23 dicembre 2010 dichiarava di non poter autorizzare la prosecuzione dei lavori, stante la sospensione dell’efficacia della dia disposta con l’ordinanza 998/2010.

Avverso il provvedimento comunale la ricorrente ha presentato un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositati in data 28 marzo 2011, articolando le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art 42 L.R. n. 12 del 2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti;

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 1902 del 1952, dell’art 14 comma 12 L.R. n. 12 del 2005 e del PGT;

3) violazione e falsa applicazione artt. 27 e 28 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

Medio tempore la società controinteressata presentava istanza di revoca dell’ordinanza n. 998/2010 che veniva respinta, con ordinanza n. 352 dell’11.2.2011.

L’ordinanza era poi confermata dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 1430 del 30 marzo 2011), non ravvisando le condizioni per la revoca del precedente provvedimento cautelare.

All’udienza del 3 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

1) Vengono impugnati, con il ricorso e i motivi aggiunti, i titoli edilizi rilasciati alla società odierna controinteressata, per la ristrutturazione di un immobile sito in Milano, limitrofa alla proprietà della ricorrente.

2) Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto non sarebbe rivolto contro il diniego di annullamento del provvedimento tacito formatosi sulla d.i.a., come statuito dall’Adunanza Plenaria n. 15/2011.

L’eccezione è infondata.

Prima della sentenza dell’Adunanza Plenaria 15/2011, sui rimedi esperibili avverso la d.i.a. si sono formati orientamenti contrapposti circa la natura del titolo edilizio e di conseguenza sulla tipologia di azione da esperire: la ricorrente ha proposto il ricorso principale nel 2010, chiedendo sia l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per eseguire le opere sia l’annullamento del provvedimento implicito di assenso formatosi sulla stessa.

Pertanto, anche in considerazione della circostanza che il ricorso è stato proposto in assenza di un orientamento univoco, l’eccezione va respinta.

3) Il ricorso principale è proposto per ottenere l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per intraprendere l’attività edilizia in base alle D.I.A. presentate nel corso del 2008.

Poiché la società ha presentato un nuovo progetto, non vi è più interesse alla decisione del ricorso principale, con la conseguenza si può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata rispetto all’impugnazione de quo.

Infatti, come già affermato in sede cautelare, la presentazione di due nuove planimetrie, ha sostanzialmente comportato una variazione del progetto, che di fatto sostituisce il progetto originariamente assentito.

Il ricorso principale va quindi dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

4) I primi motivi aggiunti sono stati presentati avverso il provvedimento dello Sportello Unico dell’Edilizia Privata n. 9219/2008, avente ad oggetto "decadenza di efficacia del provvedimento di sospensione lavori – DIA per ristrutturazione edilizia in Via Manzotti 20".

I motivi aggiunti meritano accoglimento.

La società Ricafin ha presentato nuove tavole progettuali, introducendo una modifica dell’intervento, che implica anche una differente qualificazione della tipologia dello stesso.

E’ stato quindi avviato, come detto, un nuovo procedimento, finalizzato alla formazione di un titolo edilizio "sostitutivo" del precedente: coglie nel segno, quindi, la ricorrente laddove lamenta la violazione dell’iter procedimentale, dal momento che la presentazione delle due nuove tavole avrebbe dovuto essere accompagnata anche dalle relative relazioni tecniche e da una nuova denuncia di inizio attività.

Non solo.

Profili di illegittimità sono, infatti, riscontrabili anche nel progetto.

In primo luogo, non è ammissibile un intervento di ristrutturazione con demolizione e modifica della sagoma, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 309/2011.

Inoltre rispetto al sottotetto e al problema del computo del volume, si richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV n. 812 del 7 febbraio 2011, seguito da questa Sezione, nella sentenza n. 1105/2011), secondo cui "vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali – e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita – le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli "di sgombero", nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda".

Pertanto nel caso di specie è innegabile che anche l’ultimo piano debba essere computato, configurandosi come locali con requisiti di abitabilità.

I motivi aggiunti in esame vanno quindi accolti, con conseguente annullamento del provvedimento dello Sportello Unico dell’Edilizia Privata n. 9219/2008 del 19 maggio 2010.

5) Con i secondi motivi aggiunti del 28.3.2011 la ricorrente ha gravato l’atto prot. 9219 del 23 dicembre 2010 con cui il Dirigente comunica che "nonostante la documentazione trasmessa in data 15.11.2010 ottemperi alle richieste di chiarimento formulate dal TAR con l’ordinanza soprarichiamata, non è possibile dar corso alle opere poiché la DIA è tuttora sospesa dal provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale".

Il ricorso è inammissibile non trattandosi di un atto di natura provvedimentale, ma di una semplice comunicazione sulla interpretazione degli effetti conseguenti all’ordinanza di questa Sezione, che non permetteva la ripresa dei lavori.

6) In conclusione, il ricorso principale è improcedibile; i primi motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti e i secondi motivi aggiunti sono inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale, accoglie i primi motivi aggiunti e dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti.

Condanna il Comune di Milano e la società RICAFIN in solido alle spese di giudizio, quantificate in Euro 4.000 (quattromila,00), oltre oneri di legge, a favore della Immobiliare M..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 290

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Commissione per gli accertamenti attitudinali del 7 luglio 2010, con il quale è stata dichiarata l’inidoneità sotto il profilo attitudinale della ricorrente ai fini dell’ammissione di n. 123 allievi per l’A.A. 2007/2008 alla Prima Classe Corsi Normali dell’Accademia Navale di Livorno; delle risultanze dell’intervista attitudinale collegiale cui la ricorrente è stata sottoposta in data 7 luglio 2010 e della scheda e/o griglia valutativa stilata dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, trasfusa e recepita nel provvedimento di inidoneità.

Rilevato che la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Considerato che, a seguito di ordinanza in data 22 settembre 2010 n. 4154, la ricorrente è stata rivalutata idonea (cfr, verbali del 25, 26 e 27 ottobre 2010).

Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è da considerare illegittimo il provvedimento impugnato, siccome basato su un presupposto di fatto risultato contraddetto dagli accertamenti eseguiti in esecuzione della citata ordinanza n. 4154/2010.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

– accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il giudizio di non idoneità impugnato;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi 1.000,00 (mille/00) euro, compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 224

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, nominato assessore del Comune di Brugherio il 30 settembre 2009, ha impugnato il provvedimento di revoca dall’incarico, adottato dal Sindaco il 30 giugno 2010, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, nonché per eccesso di potere per asserita assenza di motivazione, oltre che per la mancata comunicazione delle ragioni della decisione al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 46, ultimo comma, dello stesso DLgs.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 settembre 2010 la causa è stata rinviata al merito.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la successiva comunicazione al consiglio comunale del 15 luglio 2010 ancora per difetto di motivazione e per violazione di legge.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorrente lamenta, in sostanza, sotto un primo profilo che, stante la proficua opera prestata in favore del Comune, in pieno accordo e consonanza di intenti con il Sindaco, sarebbe del tutto immotivata ed indimostrata l’affermazione da costui effettuata nel provvedimento di revoca che sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario.

D’altra parte osserva che, in ogni caso, l’atto di revoca sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione al consiglio comunale, come previsto dall’art. 46, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune resistente obietta, quanto alla prima censura, che la natura politica dell’atto di revoca fa sì che lo stesso non debba essere sorretto da una motivazione dettagliata, essendo sufficiente il venir meno del rapporto fiduciario; sulla seconda fa presente che la comunicazione di cui all’art. 46 è stata effettuata e che la norma in discorso non richiede che detta comunicazione sia preventiva né che l’organo deliberativo compia alcuna preventiva valutazione in proposito.

Le osservazioni del Comune resistente sono condivisibili.

Dalla lettura degli atti impugnati è agevole rilevare che il provvedimento del 39 giugno 2010 è motivato, sebbene in forma sintetica, con il venir meno del rapporto fiduciario; inoltre nella delibera di C.C. n. 57 del 15 luglio 2010 il Sindaco, nel suo secondo intervento, comunica di aver adottato tale decisione, esponendo all’assemblea le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario (cfr. pag. 4 del doc. n. 4 del fascicolo del Comune di Brugherio).

Alla luce dei dati documentali di cui innanzi, quanto alla prima doglianza, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, per cui nella revoca di un assessore prevalgono valutazioni tese a salvaguardare il proficuo rapporto tra la Giunta e il Consiglio comunale rispetto alle ragioni politicopersonali dell’Assessore, che la legge considera recessive rispetto alle prime. L’atto può quindi senz’altro sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico – amministrativa rimesse in via esclusiva al primo cittadino, che può valorizzare sia esigenze di carattere generale, sia l’affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4466; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2010, n. 1195; in termini v. anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 novembre 2010, n. 7400, id. n. 7401, id. 7402, id. 20 dicembre 2010, n. 7599).

Quanto alla seconda censura va condivisa la lettura secondo cui, in tema di revoca della nomina ad assessore comunale, l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede espressamente il solo obbligo di una motivata comunicazione al Consiglio comunale dell’atto di revoca, senza imporre alcuna motivazione per quest’ultimo; pertanto, dalla lettera della norma discende l’obbligo per il Sindaco di rendere conto solo al Consiglio della scelta adottata, con una motivazione che ha evidente natura e carattere strettamente politico, sì da porre il Consiglio in condizione di effettuare a sua volta valutazioni di ordine politico (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 11 febbraio 2010, n. 74; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1813).

La fattispecie riguardante la revoca degli assessori comunali, quale è quella in esame, si segnala per l’anomala deroga al principio generale della distinzione tra provvedimento e sua comunicazione con riferimento all’obbligo di motivazione, essendo prevista per la revoca una comunicazione motivata al consiglio comunale, ma non anche una giustificazione da rendere al diretto interessato, né uno specifico voto di ratifica da parte del consiglio stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280).

Se ne deve inferire in ogni caso che il dovere di dare comunicazione al Consiglio comunale della revoca dell’assessore, da un lato, trova la sua ratio nella salvaguardia di interessi di natura politico – amministrativa, dall’altro non postula affatto che detta comunicazione debba precedere l’adozione dell’atto, non essendo neanche richiesta, ai fini del perfezionarsi dell’atto, la ratifica dell’organo consiliare.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Può, tuttavia, disporsi la compensazione delle spese di lite, attesa la peculiare natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Hadrian Simonetti, Referendario

Laura Marzano, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 1 dicembre 2010, n.24389 OBBLIGAZIONE IN SOLIDO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Preliminarmente va ritenuta l’ininfluenza dei meri rilievi esposti nel ricorso, in merito alla condotta di uno dei componenti del collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata. Sul punto va ribadito che la sentenza pronunciata da un giudice che abbia violato l’obbligo di astenersi, di cui all’art. 51, n. 1, cod. proc. civ. è nulla soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio, ipotesi questa non specificamente prospettata né altrimenti desumibile. Negli altri casi la violazione dell’obbligo di astensione può costituire solo motivo di ricusazione, con la conseguenza che quella violazione resta ininfluente se la relativa istanza non sia tempestivamente proposta, come appare nella specie essersi verificato (in tema, cfr. tra le altre, Cass. 200912263).

A sostegno del ricorso il S. denunzia:

1. Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della norma di cui all’art. 1298, comma 1 c.c., formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: «Dica l’Ecc.ma Suprema Corte se, allorquando venga in considerazione un’obbligazione con pluralità di debitori nascente da un contratto, essa possa dirsi contratta nell’esclusivo interesse di uno soltanto dei debitori in solido ex art. 1298 c.c., comma 1, unicamente quando il fatto costitutivo del debito non sia imputabile all’altro o agli altri debitori in solido».

2. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della norma di cui all’art. 1345 in relazione all’art. 1298 c.c., comma 1”, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: «Dica l’Ecc.ma Suprema Corte se i motivi che spingono una delle parti a concludere un contratto siano irrilevanti all’infuori dell’ipotesi di cui all’art. 1345 c.c. e se, pertanto, essi possano costituire valido criterio per stabilire se un’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno soltanto dei condebitori ai sensi dell’art. 1298, comma 1 c.c.».

3. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della norma di cui all’art. 111, comma 6 Cost.”, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: «Dica l’Ecc.ma Suprema Corte se l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali imposto dall’art. 111 Cost., comma 6, possa dirsi soddisfatto mediante il solo richiamo alla ragionevolezza e alla conformità ad ogni elementare senso di giustizia della decisione».

4. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 100 c.p.c.” formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: «Dica l’Ecc.ma Suprema Corte se il debitore solidale possa agire in sede di regresso solo qualora egli, e non un terzo, abbia effettuato il pagamento e ne dia la relativa dimostrazione».

5. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della norma di cui all’art. 1298 c.c., comma 1”, proposto in via subordinata con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto: «Dica l’Ecc.ma Suprema Corte se l’interesse esclusivo di cui all’art. 1298 c.c. sia soltanto quello che anima coloro che assumono l’obbligazione solidale al momento della stipulazione del contratto da cui essa scaturisce», nel senso che il diritto del condebitore solidale di agire in regresso per l’intero deve sorgere nel momento genetico dell’obbligazione solidale, rispetto alla quale emerge a suo parere accertato che nella specie era stata contratta per scopo di esclusivo interesse non suo ma della T..

6. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della norma di cui all’art. 143 c.c. in relazione all’art. 1298 c.c., comma 1”, proposto in via subordinata con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto: «Dica l’Ecc.ma Suprema Corte se, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 1298, comma 1 c.c. e 143 c.c. il mutuo contratto da entrambi i coniugi per far fronte alle esigenze lavorative del coniuge unico percettore di reddito da lavoro trovi la propria giustificazione nel dovere di contribuzione e di assistenza materiale e se, pertanto, esso debba reputarsi assunto per soddisfare un interesse comune ad entrambi i coniugi ai sensi dell’art. 1298, comma 1 c.c.».

I motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, non sono fondati.

Deve essere in primo luogo disatteso il terzo motivo di ricorso, dato che il richiamo alla ragionevolezza e alla conformità ad ogni elementare senso di giustizia della ripartizione del debito solidale, si sostanzia in mera valorizzazione riassuntiva dell’adottata decisione sfavorevole al ricorrente, sorretta da esplicitate rationes decidendi, rappresentate in fatto e diritto.

Dalla sentenza impugnata emerge che le parti avevano insieme contratto il mutuo ipotecario, di tal che erano tenute in solido a rimborsarlo. Si evince, inoltre, che esse avevano inteso destinare la somma da entrambe mutuata ad uno specifico scopo d’interesse comune, al riguardo avendo assunto l’impegno di utilizzarla nella ristrutturazione della casa coniugale, sia pure tramite il rimborso del denaro ottenuto in prestito da terzi per conseguire tale finalità, e, non invece, di reimpiegarla nell’attività professionale del marito, per diverso patto rimasto indimostrato.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito con riguardo al momento genetico del rapporto, correlate anche al collegamento negoziale con il patto interno che, con rilevanza causale, specificava lo scopo comune che le parti si erano prefisse, appaiono ineccepibilmente aderenti al dettato normativo (artt. 1292 e 1294 c.c.) e logicamente argomentate pure in riferimento alla qualificazione come comune dell’interesse perseguito; impongono, quindi, in primo luogo di disattendere le censure formulate dal S. nei motivi nn. 1, 2, 5 e 6, inerenti:

– alla regola che presiede alla riconduzione dell’obbligazione nell’ambito di quelle solidali, cui i giudici di merito si sono evidentemente attenuti

– all’illegittima valenza attribuita ai “motivi” che avevano indotto le parti a stipulare il contratto di mutuo, censura infondata, essendo stato l’intento pratico comune inserito ab initio nel sinallagma contrattuale con rilevanza causale rispetto all’attribuzione della somma

– all’individuazione dell’interesse sotteso all’iniziativa ed all’apprezzamento di esso come comune, valutazioni rispetto alle quali i rilievi critici e le prospettazioni di diversi ed alternativi inquadramenti, formulati dal ricorrente, si risolvono in inammissibili, generici rilievi di errori valutativi, carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto non ricondotti a specifiche, richiamate risultanze istruttorie, inidonei a fare desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, ed essenzialmente volti ad un non consentito in questa sede di legittimità, più favorevole ed aderente alla sua tesi apprezzamento dei medesimi dati (cfr, ex plurimis, Cass. 200520332; 200700828; 20072972).

Vero è che il fatto accertato, secondo cui l’obbligazione in solido di restituzione dell’importo mutuato era stata contratta nell’interesse comune e non esclusivo di una delle parti, in linea di principio avrebbe dovuto portare alla divisione dell’obbligazione nei rapporti interni tra i condebitori, in base alle note regole di cui all’art. 1298 c.c. ed all’art. 1299 c.c. secondo il quale ultimo «Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi».

Peraltro, in tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni contrattuali e di rapporto interno di regresso tra condebitori solidali, la suddivisione del debito ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. presuppone non solo che l’obbligazione in solido non sia stata originariamente contratta nell’interesse esclusivo di alcuno dei condebitori e, dunque, che sia sorta come d’interesse comune, ma anche che tale tipo di obbligazione non sia venuto meno per vizio funzionale della causa dell’accordo.

Nella specie sussisteva uno specifico impegno incidente nel sinallagma contrattuale con rilevanza nel solo rapporto interno tra i due condebitori, convenzionalmente correlato all’utilità oggettiva per entrambi della erogazione. Dunque, l’addebito accertato dai giudici di merito a carico del S., dell’utilizzazione della somma mutuata a non consentito scopo personale, risoltosi anche in inadempienza al patto accessorio di destinazione, avendo determinato la perdita totale dell’utilitas che la T., condebitrice solidale, avrebbe, invece, dovuto anche lei trarre dal contratto di mutuo stipulato assieme al coniuge, la esonerava nel rapporto interno dall’obbligazione di restituzione del mutuato e la legittimava ad agire in regresso per l’intero esborso indebitamente sostenuto nell’interesse soltanto altrui.

Inammissibile si palesa infine la censura articolata nel quarto motivo.

Il fatto che la T. non fosse legittimata al regresso per non avere eseguito il rimborso, in tesi attuato direttamente da terzi, appare prospettazione nuova, prima che smentita da richiamo alla prodotta quietanza, contenuto nella pronuncia. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla T. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.