Corte di Cassazione – Sentenza n. 10803 del 2011 Vigili preposti all’unità operativa di Polizia edilizia omettono di controllare un cantiere abusivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Considerato in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere 20 ottobre 2010 emessa nei confronti di B.C. nato il (…), C.P. nato il (…) , D.A., nato il (…) , accusati tutti del reato ex art. 328 cod. pen.
1.) il capo di imputazione.
B., C. e D. sono accusati del reato p. e p. dagli artt. 110, 328 cod. pen. perché, C. nella qualità di maresciallo della Polizia Municipale preposto all’Unità Operativa Complessa “Polizia Edilizia”, D. e B. in quella di agenti di polizia municipale addetti alla citata Unità, e quindi tutti pubblici ufficiali, omettevano di predisporre (il primo) e di effettuare (il secondo e il terzo) adeguati servizi di controllo del manufatto abusivo di mq. 60 circa in corso di edificazione alla via (…), in palese violazione del protocollo di indagini elaborato dalla Procura della Repubblica con la nota n. 1430/05 pervenuta al Comune di Boscoreale il 29/09/2005 (nel quale era previsto che i Comandi di Polizia Municipale dovessero assicurare la vigilanza costante dei cantieri abusivi quando la superficie degli immobili erigendi fosse superiore a mq. 50). In (…) (data del sequestro del cantiere abusivo) al (…) (data del successivo sopralluogo).
2.) la motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P.
Il G.U.P. ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, perché gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti sono stati considerati insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, con particolare riferimento alla sussistenza del necessario elemento psicologico del reato.
In proposito la sentenza ha evidenziato:
a) che i tre imputati erano in organico all’epoca dei fatti presso il Comando di Polizia locale del Comune di Boscoreale, con le rispettive mansioni di maresciallo coordinatore del servizio antiabusivismo (il C. ) e di agenti operativi gli altri due e che,in ragione delle menzionate prerogative di P.G., l’ag. te D. ha provveduto in data (…) al sequestro preventivo d’iniziativa di un manufatto allo stato grezzo in via (…) (proprietà R.V.);
b) che all’esito di un successivo controllo, effettuato in sede di notifica del provvedimento di convalida del sequestro, in data (…) , lo stesso D. unitamente a personale dell’UTC aveva rilevato la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dei lavori che comportavano addirittura la messa in funzione dell’immobile;
c) che la Pubblica accusa aveva concluso ravvisando profili d’illecito penale nella (pur certa) condotta omissiva tenuta dall’ufficio antiabusivismo della Polizia locale di Boscoreale, sulla base della considerazione che, non controllando il cantiere presso la proprietà (…) per oltre 50 gg. successivi al sequestro, in violazione del protocollo d’intesa tra le P.G. operanti sul territorio e la Procura della Repubblica, di fatto i tre accusati avevano consentito la ripresa ed ultimazione dei lavori;
d) che, una volta acclarata in fatto la sussistenza della condotta omissiva e la sua astratta valenza penale, va invece escluso rilievo penale della stessa condotta.
In particolare il G.U.P. osserva che, per quanto concerne il B.C., non avendo egli partecipato (almeno ufficialmente) a nessuna delle operazioni investigative che hanno interessato la proprietà di R.V. e non risultando in atti alcun ordine di servizio esecutivo che gl’imponesse di effettuare il controllo sul relativo cantiere, appare veramente arduo ipotizzare che egli, con consapevolezza e volontà, possa avere omesso la sua opera di vigilanza sul vincolo imposto.
Ad identiche conclusioni “sebbene con minore linearità” il G.U.P. perviene anche per il C. ed il D. i quali, certamente consapevoli dell’esistenza del cantiere da vigilare, sembrano però non passibili di responsabilità penale avendo agito (o meglio, non agito) in assoluta assenza di dolo.
Le investigazioni – sostiene ancora il G.U.P. – hanno infatti dimostrato che all’epoca dei fatti il nucleo antiabusivismo era composto solo dai tre imputati e che detta sezione era impegnata, in quel periodo, nel controllo di circa centodieci cantieri abusivi dislocati sul territorio e caduti in vincolo tra gli anni 2007 e 2009, oltre ovviamente a dover gestire la normale attività repressiva e di vigilanza. A ciò si aggiunga che nei cinquantatre giorni di “vuoto” (nei quali, comunque, non è intervenuto nessun sollecito dell’A.G. in merito al rispetto del protocollo investigativo relativamente al cantiere …) i tre W.UU. hanno svolto servizio per periodi di tempo indicativamente limitati e che vanno dai 13 gg. (D. ) a 35 gg. (C. ), rientrando, infatti, almeno parzialmente, il periodo d’interesse nelle ferie estive. Infine, da non sottovalutare, è anche la circostanza che nel mese di giugno dello stesso anno si sono tenute le “immancabili” consultazioni elettorali che, comprensibilmente, hanno interessato in misura più o meno pregnante tutto il personale appartenente alla Polizia Locale.
In buona sostanza, quindi, conclude il G.U.P., prescindendosi da ogni ulteriore valutazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (come detto, comunque, in astratto riscontrabile in casi analoghi), appare assolutamente insufficiente il corredo probatorio onde ritenere, anche all’esito del vaglio dibattimentale, che la condotta attribuita agl’imputati si ponga oltre la rilevata “anomalia”, proponendosi come soggettivamente idonea a concretizzare le violazioni penali ipotizzate.
Nessun elemento – afferma ancora il G.U.P. – induce a ritenere che i tre vigili urbani abbiano deliberatamente omesso di rispettare il protocollo investigativo concordato con la Procura con riferimento al caso di specie, rilevandosi che la mole di lavoro attribuita all’ufficio antiabusivismo (almeno nello spazio temporale in esame) appare obiettivamente compatibile con elevati ritardi anche nella gestione delle incombenze più cogenti.
In assenza, quindi, di un evidente ingiustificato rinvio nella programmazione del successivo controllo al cantiere (…) (frutto, evidentemente, come in altri casi analoghi, di scelte politiche che hanno privilegiato la gestione di altri settori rispetto alla tutela del territorio), non può che rinvenirsi, al più, un eventuale profilo di colpa nella gestione degli affari interni al servizio di Polizia locale e segnatamente al settore antiabusivismo.
Alla luce di quanto esposto la richiesta di giudizio del P.M. é stata disattesa, con la formula dell’insussistenza dell’elemento psicologico del reato relativamente a tutti e tre gl’imputati.
3.) l’impugnazione del Procuratore della Repubblica e la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione.
Secondo il Procuratore della Repubblica, l’impugnato provvedimento si fonda, sostanzialmente, sull’assunto secondo cui la condotta, oggettivamente omissiva dei tre imputati, non sarebbe sorretta dal necessario elemento psicologico, ovvero dalla deliberata volontà di non rispettare il protocollo investigativo concordato con la Procura della Repubblica; e ciò, in base alla considerazione per cui “la mole di lavoro attribuita all’ufficio antiabusivismo appare obiettivamente compatibile con elevati ritardi anche nella gestione delle incombenze più cogenti”.
Orbene, sostiene invece la ricorrente parte pubblica che il G.U.P. abbia trasceso i limiti della sua cognizione: egli, infatti, era chiamato a pronunciarsi non già sulla colpevolezza o sulla innocenza dei due imputati, ma piuttosto sulla opportunità che un dibattimento si svolgesse.
A tale effetto il ricorrente prospetta una serie di dati che in relazione all’ipotesi d’accusa erano idonei, in fatto, a dimostrare che i tre indagati avevano il tempo ed il modo di rispettare il protocollo di indagini elaborato dalla Procura della Repubblica sulla vigilanza costante dei cantieri abusivi.
Il ricorso come rilevato dal Procuratore generale in udienza non supera la soglia dell’ammissibilità.
È noto che la sentenza, deliberata ex art.425 C.P.P., realizza un epilogo di fase processuale con specifiche caratteristiche (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 5^, 23838, 4 maggio – 19 giugno 2007, Amato), nel senso che essa:
a) pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, non rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento (Vedi Cort. cost. sent. n. 4 del 2008);
b) ha mantenuto la sua natura “processuale”, destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, anche dopo le modifiche recate dall’art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (Cass. Penale sez. 6^, 01662/2000, Pacifico);
c) si propone come una decisione che non condiziona affatto in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale, né produce effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti verso la parte privata;
d) consente la sua revoca, a fronte di sopravvenienza o scoperta di nuove fonti di prova ex art. 434 C.P.P.;
e) è esclusivamente finalizzata a paralizzare l’iniziativa della pubblica accusa nel prosieguo del processo, solo quando il fondamento dell’accusa non sia idoneo a confermare la sua validità nel giudizio.
In tale prospettiva il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) ed e) non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero, ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi di accusa, con precisa esclusione di ogni sindacato di merito, appunto non consentito in tale sede (Cass. Penale sez. 5^, 14253/2008, Rv. 239493).
Richiamato quanto sopra indicato, sulle connotazioni qualificanti la decisione di non luogo a procedere, va ribadito che il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P. in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria.
Orbene, proprio una rigorosa applicazione delle regole ermeneutiche dianzi richiamate consente di concludere per l’inammissibilità del ricorso, come richiesto dal Procuratore generale di udienza, avendo fatto il giudice buon governo delle norme che ha inteso applicare.
Invero la lettura delle argomentazioni del G.U.P. evidenzia che nella specie il parametro di riferimento, che ha orientato e condizionato, polarizzandola, la deliberazione del primo giudice non è stato tanto l’innocenza degli accusati, ma l’inutilità del dibattimento, attesa la presenza insuperabile di elementi probatori privi di decisività in quanto contraddittori od insufficienti (Cass. Penale sez. 4^, 47169/2007, Rv. 238251, parte civile in procedimento, Castellano, precedenti Conformi: N. 45275 del 2001 Rv. 221303, N. 26410 del 2007 Rv. 236800), soprattutto avuto riguardo alle condizioni dell’operare dei pubblici ufficiali, oggetto di un calibrato ed in questa sede insindacabile giudizio di merito.
Bene e correttamente pertanto è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere ed il ricorso, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 16.03.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 133 del 2012, in tema di autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 6-6-2012

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge
regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed
integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 1°-5 settembre 2011, depositato in cancelleria
il 7 settembre 2011 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano;
udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notifica il 1° settembre 2011,
ricevuto il successivo 5 settembre e depositato in cancelleria il
successivo 7 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso questione di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge
regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed
integrazioni», per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
2.- Il ricorrente premette che la sopra indicata legge regionale
– composta, peraltro, del solo articolo 1 – e’ venuta a modificare la
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia), aggiungendo, all’art. 85 della
medesima, dopo il comma 3, il comma 3-bis, il quale prevede che: «Le
autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di
quelli di cui all’articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive
modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal
momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti
e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in
quattro anni».
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma
impugnata violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in
quanto sarebbe in contrasto sia con l’art. 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
sia con l’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
Secondo il ricorrente, infatti, la disposizione regionale
impugnata, prevedendo un rinnovo tacito, di quattro anni in quattro
anni, delle autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati,
«nel caso l’Amministrazione non abbia provveduto espressamente
sull’istanza di rinnovo», si porrebbe in contrasto con la prima delle
due norme, la quale stabilisce che «il silenzio» della pubblica
amministrazione (inteso quale comportamento volto a significare
assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non
puo’ essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente».
2.1.- La norma in esame, inoltre, cosi’ disponendo, verrebbe
anche a violare il principio in materia ambientale dettato dall’art.
124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui
l’autorizzazione relativa agli scarichi e’ valida per quattro anni
dal momento del rilascio, con obbligo del rinnovo della stessa un
anno prima della scadenza, «cosi’ escludendo ogni possibilita’ di
rinnovo tacito».
Ne’ si potrebbe ritenere, prosegue il ricorrente, che la norma
regionale sospettata sarebbe legittima in forza del dettato
dell’ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, secondo il quale
«la disciplina regionale di cui al comma 3 puo’ prevedere per
specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima».
Tale disposizione legislativa statale, difatti, correttamente intesa,
prevede non «un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni
agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, cosi’ come
disposto dal legislatore regionale», ma stabilisce solo la
possibilita’ di un tale rinnovo «esclusivamente» per specifiche
tipologie di scarichi, che il legislatore regionale, conclude
l’Avvocatura generale dello Stato, «avrebbe dovuto individuare in
modo puntuale».
2.2.- Pertanto, conclude il ricorrente, la norma in esame –
prevedendo, diversamente da quella statale, un generico e tacito
rinnovo per l’autorizzazione degli scarichi di acque reflue, in una
materia afferente (per giurisprudenza costituzionale consolidata e
costante) alla «tutela dell’ambiente», di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, non derogabile da parte del legislatore
regionale – sarebbe illegittima per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.
3.- La Regione Liguria non si e’ costituita.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita’ costituzionale della legge della Regione Liguria 5
luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno
1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed
energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
2.- L’art. 1 della sopra indicata legge regionale (peraltro
composta di questo solo articolo), rileva il ricorrente, e’ venuto a
modificare l’art. 85 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18
(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia),
inserendo, dopo il comma 3 di quest’ultimo, il comma 3-bis, il quale
prevede la possibilita’ che le autorizzazioni agli scarichi domestici
ed assimilati, valide per quattro anni dal momento del rilascio,
«qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si
intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni».
2.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma
regionale, prevedendo «un generico tacito rinnovo»
dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e
assimilate, viene a violare l’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., dettando, in una materia di competenza legislativa esclusiva
dello Stato, una disciplina in contrasto sia con l’art. 20, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), sia con il principio in materia di ambiente dettato
dall’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale). In particolare, quanto alla prima
disposizione indicata, la normativa impugnata si discosterebbe da
quella statale, la’ dove essa stabilisce che «il silenzio» della
Pubblica amministrazione (inteso come comportamento volto a
significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti
autorizzativi) non puo’ essere in nessun caso applicato alla materia
«ambiente»; quanto alla seconda norma statale, nella parte in cui
quest’ultima prevede che «l’autorizzazione agli scarichi ha validita’
per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di chiederne il
rinnovo un anno prima della scadenza, cosi’ escludendo ogni
possibilita’ di rinnovo tacito», salvo la possibilita’ di tale
rinnovo esclusivamente per specifiche tipologie di scarichi
domestici, che, peraltro, il legislatore regionale «avrebbe dovuto
individuare in modo puntuale».
3.- Ritiene prioritariamente questa Corte di esaminare la
legittimita’ costituzionale della disposizione impugnata in
riferimento alla sua coerenza con l’art. 124, comma 8, del d.lgs. n.
152 del 2006, ritenuto espressione della tutela approntata dallo
Stato in tema di autorizzazione agli scarichi idrici, peraltro
ascrivibile, per giurisprudenza costituzionale consolidata, alla
materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex
multis: sentenze nn. 187 e 44 del 2011, n. 234 del 2010, n. 254 e n.
251 del 2009).
4.- La questione di legittimita’ costituzionale e’ fondata.
4.1.- E’ da premettere che la disciplina degli scarichi idrici,
per costante giurisprudenza di questa Corte, si colloca nell’ambito
della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza
esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione. Lo Stato, nell’esercizio di tale competenza – al
fine di dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina
unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali – ha
adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di
tutela» volti ad assicurare – come anche di recente si e’ ribadito –
una tutela «adeguata e non riducibile dell’ambiente», «non derogabile
dalle Regioni» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011), neppure se a
statuto speciale, o dalle Province autonome (sentenza n. 234 del
2010).
4.1.1.- Nel caso di specie, la norma regionale censurata,
prevedendo un generico e tacito rinnovo, peraltro di quattro anni in
quattro anni, dell’autorizzazione agli scarichi domestici ed
assimilati senza una ulteriore e specifica individuazione, si
discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Il legislatore statale, infatti, dopo aver affermato, al comma 1
dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che «Tutti gli scarichi
devono essere preventivamente autorizzati», al comma 8 del medesimo
articolo, stabilisce che tale «autorizzazione e’ valida per quattro
anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve
essere chiesto il rinnovo».
Diversamente dall’enunciato principio, il comma 3-bis dell’art.
85 della legge regionale della Liguria n. 18 del 1999, come
introdotto dalla successiva legge regionale n. 17 del 2011, ha
previsto che «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati,
(…), valide per quattro anni dal momento del rilascio, nel caso che
sussistano gli stessi presupposti e requisiti», possano intendersi
«tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni».
Ne’ vale a salvare dalla censura di illegittimita’ costituzionale
la norma impugnata quanto stabilito dall’ultimo capoverso del comma 8
dell’art. 124 del codice dell’ambiente, il quale – ai sensi del comma
3 del medesimo articolo – consente al legislatore regionale di
prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi
idrici esclusivamente «per specifiche tipologie di scarichi "di acque
reflue domestiche"» individuate «in modo puntuale».
La norma regionale censurata, al contrario, prevede un
generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi non
solo «domestici», ma anche di quelli a questi «assimilati», e,
quindi, non meglio individuati, discostandosi, altresi’, anche dal
dettato dell’art. 101 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che, a sua
volta, fissando i criteri generali della disciplina degli scarichi,
al comma 7, lettera e), recita: «ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue (…) aventi caratteristiche qualitative
equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa
regionale».
4.1.2.- Cosi’ disponendo, inoltre, la normativa regionale
censurata sottrarrebbe, di fatto, all’autorita’ competente la
possibilita’ di verifica del perdurare delle condizioni richieste per
ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, venendo, conseguentemente, a
vanificare lo scopo che il legislatore statale vuole perseguire con
il comma 8 dell’art. 124 del sopra ricordato decreto legislativo,
cioe’ quello di verificare periodicamente la presenza delle
condizioni individuate come necessarie per la concessione
dell’autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di
assicurare forme di protezione ambientali adeguate e «standard»
uniformi di tutela delle medesime sull’intero territorio nazionale.
4.2.- Ad ulteriore conferma dell’illegittimita’ costituzionale
della norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., si ricorda che questa Corte ha ripetutamente
affermato la necessita’ che il provvedimento autorizzatorio in tema
di scarichi idrici (piu’ in generale, di smaltimento dei rifiuti),
«venga concesso previa positiva verifica della esistenza dei
requisiti necessari al rilascio» dello stesso (sentenze n. 234 del
2010 e n. 62 del 2008), dichiarando l’illegittimita’ costituzionale
di norme delle Regioni che prevedevano forme di «prorogatio
destinat[e] a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli
tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle
autorizzazioni», in quanto tale disciplina, da un lato, non
«garantisce che le autorizzazioni in corso di "esercizio" (originario
o prorogato) [siano] state – ab origine o in sede di proroga –
assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall’altro, il
perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo
cristallizza, ex lege, l’elusione dell’obbligo e, con esso,
attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato
rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 67 del 2010).
4.3.- La norma in esame della Regione Liguria, pertanto,
ponendosi in contrasto con il comma 8 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152
del 2006 ed apprestando al predetto bene ambientale una tutela
inferiore rispetto a quella assicurata dalla normativa statale
(sentenza n. 234 del 2010), e’ costituzionalmente illegittima per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
5.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge
regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed
integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione
Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 10-02-2011, n. 4879 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Risulta agli atti che con sentenza in data 22 dicembre 2007, il G.U.P. di Catanzaro, previa separazione della relativa posizione procedimentale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di C.V., C.D., C.L. F.A., M.G., D.M., Nonchè A.N., L.A., M.M., M.A., C.P., S.G., G.F., L. F., V.F., M.R., Ma.

G., M.S., Q.A.V., S.S., B.D., M.N., C. G., G.F., T.C.A. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti con ampia formula terminativa, sempre per non aver commesso il fatto.

Avverso la sentenza del G.U.P. (così come avverso l’ordinanza pronunciata dal G.I.P.) in data 14 dicembre 2007 (sentenza che procedeva ai citati proscioglimenti principalmente per effetto dell’accoglimento di talune delle eccezioni di inutilizzabilità avanzate dalla difesa, relative sia a talune conversazioni registrate e trascritte in CD e cassette DAT, sia al materiale intercettivo afferente ai capi 1-45) proponeva appello il Pubblico Ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia chiedendo che la Corte annullasse e riformasse la sentenza in oggetto, disponendo – per l’effetto – il rinvio a giudizio di tutti gli imputati prosciolti dinanzi al Tribunale di Crotone per i reati di cui alla relativa richiesta di rinvio a giudizio.

L’appello del P.M. risulta testualmente proposto con l’espressione "nei confronti degli imputati e per i reati indicati nella richiesta di rinvio a giudizio (allegato n. 1)", con una formula che peraltro non elenca nominativamente i destinatari del gravame, da individuarsi quindi con rinvio al tenore della richiesta ex artt. 416 e segg. cod. proc. pen..

All’udienza del 22 maggio 2009, avanti la Corte di appello di Catanzaro, il Procuratore Generale sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p. in relazione agli art. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non era consentito l’appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere.

La Corte distrettuale, con sentenza 22 maggio 2009 (intestata formalmente con solo riferimento agli imputati C.D., C. L.F.A., M.G., D. M., C.V.), dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ha qualificato come ricorso per Cassazione l’appello proposto dal Pubblico Ministero, avverso la sentenza 22 dicembre 2007 di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità, ed ha indicato nominativamente gli imputati nelle persone di: C.D., D.M., C. L.F.A., M.G., C.V., A.N., L.A., T.C.A., M. M., M.A., C.P., S.G., G.F., L.F., V.F., M. R., Ma.Gi., Q.A.V., S. S., B.D., M.N., C.G., G.F. e M.S..

1) la decisione dei G.U.P. in punto di inutilizzabilità.

Va preliminarmente premesso che nella specie si tratta di numerose ipotesi di corruzione e concussione oltre che dell’autonoma contestazione di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. concernenti una serie di condotte tenute da G.D. e dai suoi più stretti collaboratori durante la campagna elettorale per le elezioni regionali dell’aprile 2005 (ordinanza caut. pag. 481 e segg.).

Il G.U.P. con la sentenza 22 dicembre 2007 ha dichiarato l’inutilizzabilità, ai soli fini della presente decisione, delle conversazioni di cui ai CD n. 23 e 33, nonchè alla cassetta DAT (attesa l’impossibilità di assegnare termine alla difesa al fine di procedere all’ascolto dei CD e della cassetta indicati, previa riparazione, per quest’ultima, del nastro relativo al supporto magnetico originale), nonchè l’inutilizzabilità degli esiti dell’attività captativa, per violazione dei limiti edittali di cui all’art. 266 cod. proc. pen. e per violazione delle statuizioni di cui all’art. 270 cod. proc. pen..

Circa i profili di inutilizzabilità degli esiti dell’attività captativa, per violazione dei limiti edittali di cui all’art. 266 cod. proc. pen., nonchè per violazione delle statuizioni di cui all’art. 270 cod. proc. pen., il G.U.P., richiamati i canoni affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 366/1991, ha evidenziato il principio che l’utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni raccolte con le intercettazioni, legittimamente disposte nell’ambito di un processo, debba essere circoscritta alle informazioni strettamente rilevanti al processo stesso; se così non fosse, l’utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l’intervento del giudice richiesto dall’art. 15 Cost., in una inammissibile autorizzazione in bianco.

Su tali premesse il G.U.P. ha delimitato l’area semantica espressa dal sintagma "diverso procedimento" chiarendo:

a) che la diversità di procedimento assume rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati puramente formali quali la materiale distinzione dell’incarto o il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., Sez. 2, 2 marzo 2004, n. 9579, r.v. 228384);

b) che nel concetto di diverso procedimento non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto (Cass., Sez. 1^, 26 novembre 2004, n. 46075 r.v. 230505);

c) che il tema è stato ampliamente illustrato dalla difesa e, prima ancora, dal G.I.P. nel provvedimento decisorio dell’incidente cautelare, ove si era affermato che "le intercettazioni non potranno essere utilizzate per provare la sussistenza dei reati di cui ai capi 1-45, trattandosi di fatti collegati in maniera del tutto occasionale a quelli che avevano dato origine alle intercettazioni e, comunque non legati da vicoli di connessione o da ragioni oggettive di collegamento …" (Ordinanza caut. Pag. 103);

d) che, aderendo alla decisione di questa sezione 4942/2004 (r.v.

229999), laddove nell’ambito di intercettazioni, consentite per determinati reati, emergono indizi di colpevolezza a carico di terzi, per reati in relazione ai quali le intercettazioni stesse non erano consentite (e quindi non erano utilizzabili) tali intercettazioni non possono costituire il presupposto per l’incriminazione del terzo;

e) che le limitazioni probatorie di cui all’art. 270 c.p.p. non valgono allorquando la comunicazione intercettata costituisce essa stessa condotta delittuosa (si cita in proposito r.v. 225610):

peraltro tale regola non può essere applicata quando la comunicazione intercettata rappresenta solo un frammento della condotta delittuosa, non esaurendosi la fattispecie criminosa con le conversazioni stesse (si cita in termini: sezione 6, 25128/2005 r.v.

232255);

f) che, laddove così non fosse (come rilevato dalla sentenza 25128/2005 di questa sezione), la norma in oggetto ( art. 266 c.p.p., comma 1, lett. a)) sarebbe surrettiziamente e facilmente aggirabile attraverso l’istituto della connessione, con grave pregiudizio degli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 c.p.p., il quale intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità dell’art. 15 Cost.. Sulla base di tali considerazioni il G.U.P. ha concluso:

1) per la declaratoria di inutilizzabilita delle conversazioni captate ai fini di cui ai capi 1-45, ad eccezione di quelle che possono considerarsi esse stesse corpo del reato, sempre che la conversazione captata non costituisca soltanto un segmento della condotta;

2) per l’inutilizzabilità in ogni caso delle intercettazioni- captazioni ai fini della prova del reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86. 2) i motivi di impugnazione del P.M..

Il P.M. distingue la sua impugnazione in due parti: nella prima esamina e contesta la ritenuta violazione delle statuizioni di cui all’art. 270 cod. proc. pen. e nella seconda si occupa delle posizioni di quattro imputati: C.D., C. L.F.A., D.M. e M.G..

2.1) le questioni sull’inutilizzabilità delle intercettazioni.

Il P.M. nel suo "appello", come già detto qualificato dalla Corte di appello di Catanzaro come "ricorso", rileva preliminarmente di non condividere le argomentazioni contenute nella sentenza del G.U.P. e nell’ordinanza del G.I.P. sotto il profilo dell’esatta applicazione dell’art. 270 c.p.p. con riguardo ai capi di imputazione di cui ai numeri da 1) a 45) della richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo il P.M., dalla lettura dei decreti autorizzativi e da quelli di proroga delle intercettazioni riguardanti i predetti capi di imputazione (peraltro non allegati al ricorso, e, quindi non presenti nel fascicolo nella disponibilità della Corte di legittimità) si ricaverebbe che è stato proprio il GIP ad autorizzare (anche le proroghe) non solo con riguardo ai reati afferenti fatti di criminalità organizzata, ma anche per tutti i reati che fino a quel momento erano emersi nel corso del predetto procedimento (tra i quali anche quelli di corruzione), come si desumerebbe dalla lettura dei decreti stessi laddove si fa riferimento al fatto che si procede, sia con riguardo all’art. 416 bis c.p.. sia ad "altri reati, rinviando alla parte motiva della richiesta, per l’individuazione delle condotte anche di corruzione). Osserva l’impugnazione:

a) che sarebbe stato irragionevole, oltre che diseconomico pretendere che, una volta emersi fatti di corruzione, e, richiesta per essi l’autorizzazione a intercettare, si fosse aperto altro procedimento, magari duplicando le intercettazioni sulle medesime utenze nell’ambito appunto di due procedimenti diversi;

b) che comunque, dalla lettura dei capi di imputazione, si desumerebbe che gli stessi sono aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e pertanto si inquadrano proprio nell’ambito dei fatti di criminalità organizzata per cui si procede e per i quali originava il procedimento, essendo dunque pienamente utilizzabili le intercettazioni anche per i fatti di corruzione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7;

c) che secondo l’impostazione del Giudicante, nella nozione di procedimento diverso non rientrano i fatti strettamente connessi e collegati sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico rispetto al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto;

d) che in tale quadro le norme di riferimento vanno individuate negli artt. 12 e 371 c.p.p. che appunto definiscono normativamente il concetto di reato connesso e collegato;

e) che la contestazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 è espressa nelle imputazioni dei capi da 1) a 45) e che dal tenore di essa risulta che le condotte contestate sono state poste in essere in esecuzione del disegno criminoso del G.D., strumentale al procacciamento illecito di voti, dietro corrispettivo per la campagna elettorale regionale calabrese dell’anno 2005, al fine di accrescere il proprio consenso elettorale ed anche per ulteriormente favorire il programma criminoso della cosca descritta al capo a) nonchè al fine di mantenere e meglio onorare – se e una volta eletto le promesse illecite descritte negli altri capi di accusa: da ciò la presenza indiscutibile di un nesso teleologia) strettissimo tra i capi richiamati e quelli che li precedono;

In conclusione, per il P.M., una lettura complessiva delle imputazioni consentirebbe di affermare che ci si trova innanzi a capi di imputazione tra loro strettamente collegati, sia perchè si tratta di fatti commessi gli uni in occasione degli altri, sia perchè certamente la prova dei reati e delle relative circostanze influisce certamente sulla prova degli altri ( art. 371 c.p.p., comma 2, lett. h), sia perchè la prova di tutti i reati per cui si procede deriva dalle medesime fonti ( art. 371 c.p.p., comma 2, lett h)).

2.2) l’accusa associativa nella valutazione del G.U.P..

Il G.U.P. per la posizione dell’arch. C., nel valutare la sua condotta, ha ipotizzato che essa potesse essere teoricamente ascritta ad un concorso esterno, ma ha escluso la consapevolezza, in capo all’accusato, di essere un elemento funzionale alla organizzazione criminale e mafiosa dei M. della quale egli ignorava l’esistenza.

Stessa conclusione è assunta per C.L., per il quale gli elementi acquisiti sono stati ritenuti insufficienti per provare un suo inserimento organico nel sodalizio ed altrettanto inadeguati per integrare un’ipotesi di concorso esterno.

Quanto al D., si è escluso che lo stesso sapesse della commistione di interessi con l’associazione del capo a), in relazione alla sua attività di sostegno alla candidatura del Gallo, nella campagna elettorale del 2005, con la conclusione della sua estraneità alle dinamiche ed agli interessi dell’associazione.

Per il M.. presidente del consorzio di bonifica di Crotone, escluso un suo inserimento organico nel sodalizio, il G.U.P. ha del pari negato la sussistenza di un concorso esterno, mancando la prova neppure per indizi che egli fosse consapevole della "occupazione" di Praialonga da parte del sodalizio mafioso che si occultava dietro la parvenza di legalità di una amministrazione condominiale.

2.3) le posizioni di C.D., C.L., D.M. e M.G. nell’impugnazione del P.M..

Il P.M., nell’esame del merito delle posizioni di tali accusati, nell’osservare che il G.U.P. ha riportato le argomentazioni prospettate del G.I.P. nel corso dell’ordinanza cautelare e le ha fatte proprie, condividendole, e così escludendo la partecipazione organica dei quattro imputati all’associazione mafiosa dei M., senza peraltro nulla dire in ordine a un loro concorso esterno nella predetta associazione mafiosa.

Secondo l’impugnazione, il G.U.P., sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale "ben avrebbe potuto motivare in modo esplicito sulla circostanza che gli elementi di fatto contestati (pur in assenza di una contestazione espressa di partecipazione all’associazione mafiosa) potevano far ritenere sussistente a carico dei predetti imputati una condotta di concorso esterno, con la conseguenza che il G.U.P. avrebbe dovuto riqualificare la condotta di reato contestata e in questo caso o rinviando a giudizio per il delitto p. e p. dagli artt 110 e 416 bis c.p. (previa riqualificazione del fatto e magari sollecitando il P.M. ad attivarsi ai sensi dell’art. 423 c.p.p.), ovvero procedendo alla restituzione degli atti al P.M..

RITENUTO IN DIRITTO Va preliminarmente premesso, avuto riguardo alla genesi dell’impugnazione e correlativamente a quanto avviene nell’inverso caso in tema di giudizio abbreviato, che, allorquando l’imputato propone appello contro la sentenza di condanna, ed il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello (Cass. pen. sez. Sez. 6, 42694/2008 v. 241872), anche nel caso di appello del P.M. qualificato dal giudice di secondo grado come ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve sindacare l’ammissibilità della impugnazione secondo i parametri dell’art. 606 cod. proc. pen., con la naturale conseguenza che i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità e con l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione deve rispettare la regola della autosufficienza dell’atto.

Tanto premesso, sono note le questioni che attengono alle tematiche dei limiti all’accesso agli atti e l’autosufficienza del ricorso.

Innanzitutto, quanto all’accesso agli atti (che devono comunque essere specificamente indicati), il giudice di legittimità non deve essere costretto alla ricerca di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, considerato che è onere di chi impugna indicare quale sia l’atto da cui risulta il vizio (Cass. pen. sez. 4^, 20245/2006, Francia).

Tale onere inoltre non è esaurito dalla specificità dei motivi di ricorso, perchè esso implica anche la necessità di integrale esposizione o di fedele riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, ovvero l’allegazione di copia degli atti, ovvero ancora la precisa identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo (Cass., sez. 6^, 22257/2006, 234721; sez. 1^, 20344/2006, rv. 234115; sez. 2^, 19584/2006), oppure l’allegazione dell’atto invalido e viziato al ricorso, od alternativamente la verificare che sia contenuto nel fascicolo trasmesso alla Corte (si veda Cass., sez. 4^, 11528/2003, rv. 227787).

Infine, alla indicazione degli atti come sopra precisata vanno correlate – sempre in modo specifico- le ragioni in base alle quali il contenuto di questi atti avrebbe dovuto imporre una diversa pronuncia (Cass. Pen. sez. 5^, 8096/2007,r.v. 235734).

Tali conclusioni evocano il principio della cd. "autosufficienza" del ricorso, formatosi nella giurisprudenza civile di legittimi anche prima della riforma del 2006 del giudizio civile in cassazione, ed è stato ritenuto applicabile anche al processo penale solo con opportune precisazioni e limitazioni.

Va chiarito poi che il divieto di accesso agli atti, pur attenuato, risulta indipendente dal principio di autosufficienza il quale riguarda infatti le regole per la formazione del ricorso, il cui tenore deve essere tale da consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del ricorso stesso con la trascrizione o la specifica indicazione degli atti, il cui contenuto è da solo sufficiente a "scardinare" l’impianto motivazionale del giudice di merito o con l’allegazione di questi atti al ricorso.

Invero, una volta soddisfatto, ad opera del ricorrente, il canone della autosufficienza, sarà compito del giudice di legittimità verificare l’esistenza degli atti nel fascicolo o la loro corrispondenza rispetto a quelli prodotti, oppure verificare comunque la loro esistenza nel caso, per es., si tratti di atti contenuti nel fascicolo del p.m. o del difensore che non sono entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento e dalla cui produzione la parte non sia decaduta (si pensi alla produzione di un documento che il giudice del dibattimento abbia ritenuto irrilevante).

Orbene, nella vicenda, l’impugnazione del P.M. – nata come appello – non ha tenuto conto dei limiti e dei compiti del giudice di legittimità, ben diversi da quelli del giudice dell’appello, il quale dispone dell’intero incarto processuale e pertanto il suo ricorso va considerato inammissibile.

Conclusione questa sostenuta:

1) dalla mancata allegazione dei decreti in contestazione;

2) dall’assente indicazione del valore probatorio degli stessi con riferimento specifico ad ogni accusato prosciolto;

3) dalla omessa considerazione, quanto agli accusati del reato associativo, della concreta argomentazione utilizzata dal G.U.P. e della specifica adeguata giustificazione offerta per ciò che attiene alla tematica dell’ipotizzato e non sostenibile concorso esterno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7469

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fU confermata la condanna di C. D. alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p., consistito, secondo l’accusa, nell’aver fornito ai Carabinieri, in occasione di un controllo da essi effettuato, false generalità, destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

1) in ordine alla denegata derubricazione del fatto come violazione dell’art. 496 c.p., sull’assunto che, contrariamente a quanto argomentato dalla corte di merito, le dichiarazioni rese sulla propria identità dall’imputato, come tutte quelle che vengano rese in occasione di controlli stradali, non sarebbero state destinate ad essere riprodotte in atti pubblici e, d’altra parte, se così invece fosse stato, si sarebbe potuta configurare, nella specie, a carico degli operanti, un’ipotesi di omissione di atti d’ufficio, dal momento che, come risultante dalla stessa sentenza impugnata, la riproduzione, in effetti, non aveva poi avuto luogo, essendo stati gli operanti chiamati ad un altro intervento di emergenza;

2) in ordine alla confermata quantificazione della pena, sostenuta – si afferma – da una "motivazione del tutto apparente e non affatto risolutiva della doglianze difensive".
Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l’inammissibilità, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, ammesso e non concesso che, secondo quanto si sostiene nell’atto di gravame, i controlli stradali effettuati dagli organi di polizia non diano luogo, di regola, alla redazione di verbali, vale osservare che, nel caso di specie, quello che aveva dato luogo al rilascio delle false generalità da parte dell’imputato non era affatto, secondo la non contestata ricostruzione del fatto contenuta nell’impugnata sentenza, un semplice controllo statale, essendo i Carabinieri intervenuti a seguito di segnalazione del comportamento molesto tenuto da esso imputato il quale – si afferma – "si trovava in evidente stato di ebbrezza all’interno di un’autovettura con lo stereo ad alto volume, tanto da disturbare le occupazioni e il riposo delle persone"; nè, d’altra parte, si vede quale rilievo avrebbe potuto avere, per escludere la destinazione delle dichiarazioni in questione ad essere riprodotto in un atto pubblico, il fatto che la riproduzione, quale che ne fosse stata la ragione e quali le ipotetiche responsabilità che, al riguardo, si potessero configurare, non fosse poi stata effettuata;

b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso appare redatto in termini di assoluta ed evidente genericità, a fronte, peraltro, della più che adeguata motivazione offerta in punto di determinazione della pena (all’evidenza, tutt’altro che esorbitante) dalla corte di merito, la quale ha fatto specifico riferimento, da un lato, all’"oggettiva entità del fatto, quale risulta dal contesto nel quale sono state rese le false generalità e dal comportamento complessivo tenuto dall’imputato nell’occasione"; dall’altro lato alla "incensuratezza dell’imputato" ed al suo "successivo comportamento".
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.