Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 18867 Provvedimenti riguardo ai figli

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte osservato e ritenuto:

– con sentenza n. 662 del 16.05.2007, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la separazione personale dei coniugi A.D. e M.G., affidava al padre la figlia della coppia, M., con incarico ai locali servizi sociali di favorire il ripristino delle frequentazioni della minore con la madre, alla quale imponeva di corrispondere al marito l’importo mensile di complessivi Euro 150,00, quale contributo per il mantenimento sia della figlia minorenne che dell’altra figlia dei coniugi, ormai maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, ed, infine, assegnava al M. la casa coniugale – con sentenza del 13.10-20.11.2008, la Corte di appello di Reggio Calabria respingeva il gravame della A., articolato in tre motivi inerenti rispettivamente all’attuato accertamento dell’intervenuta riconciliazione con il marito dopo la separazione consensuale omologata il (OMISSIS), nonchè al disposto affidamento al padre della figlia minorenne ed alle statuite modalità di frequentarla da parte sua, nonchè ancora all’assegno impostole per il mantenimento della prole, ritenendo:

a) che il Tribunale aveva correttamente ritenuto ammissibile la nuova domanda di separazione proposta dal M., in base all’accertata situazione di fatto ed in particolare all’emersa circostanza che, dopo l’omologazione della loro separazione consensuale, i coniugi si erano trasferiti da (OMISSIS) per diversi mesi, coabitando con le figlie minorenni e svolgendo una vita in comune, pacifico anche essendo che dopo tale breve ma inequivocabile riconciliazione tra le parti fosse intervenuto un nuovo distacco con cessazione della loro convivenza;

b) che dato il netto rifiuto di qualsiasi rapporto con la madre manifestato dalla figlia minorenne ed avuto riguardo al suo superiore e prevalente interesse nonchè all’incapacità dei genitori di evitare conflitti tra di loro in funzione di tale interesse, fosse allo stato impensabile disporre l’affidamento condiviso o esclusivo alla madre della ragazza e che, quindi, dovesse essere confermato il suo affidamento al padre, sia pure con conferimento ai servizi sociali dell’incarico di tentare il ripristino dei rapporti tra madre e figlia;

c) che al disposto affidamento della minore al M. conseguissero sia la statuita assegnazione a lui della casa coniugale, peraltro non gravata d’appello, e sia la previsione di un sia pur minimo contributo materno al mantenimento delle due figlie, entrambe conviventi con il padre; avverso questa sentenza, notificatale il 15.01.2009, l’ A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e notificato il 16.03.2009 al M., che non ha opposto difese a sostegno del ricorso l’ A. denunzia:

1. "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 157 c.c., comma 1. ( Art. 360 c.p.c., n. 3), formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte, formulando il relativo principio, che la ripresa dei rapporti coniugali, ex art. 157 c.c., per potere essere giudicata come oggettivamente incompatibile con lo stato di separazione, deve protrarsi per un apprezzabile lasso di tempo non bastando all’uopo un semplice e temporalmente breve tentativo sperimentale di coabitazione".

Il quesito di diritto e, dunque, il motivo, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, sostanziandosi in generica prospettazione di principi affidati a premesse in fatto meramente assertive, priva dei dovuti riferimenti alle specificità del caso (cfr, tra le numerose altre, cass. SU n. 36 del 2007; cass. n. 4044 del 2009).

2. "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 157 c.c., comma 2 ( Art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5)", formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc,ma Corte, formulando il relativo principio, che ai sensi dell’art. 157 c. c., comma 2, i fatti e comportamenti che legittimano la pronunzia di una nuova separazione debbano riferirsi a fatti e comportamenti diversi, nuovi e/o con soluzione di continuità rispetto a quelli che hanno dato luogo alla precedente pronuncia di separazione, e che in caso contrario si produrrà la reviviscenza degli effetti della originaria separazione".

Il motivo è inammissibile.

In violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto si rivela generico e, al pari della formulata sintesi, non aderente alle peculiarità del caso e non pertinente rispetto al contenuto della sentenza d’appello, con la quale, una volta escluso che l’impugnata pronuncia di primo grado attenesse anche alla simulazione della separazione consensuale omologata già intervenuta tra le parti, è stata motivatamente ed attendibilmente ribadita la riconciliazione dei coniugi posteriore a detta loro separazione consensuale ed accertata la successiva nuova frattura del rapporto coniugale, senza riferimenti a permanenti ed ingravescenti originari contrasti.

3. "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c. ( Art. 360 c.p.c., n. 3) con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte, formulando il relativo principio, che ai sensi dell’art. 155 c.c., l’affidamento congiunto costituisca la regola cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l’affidamento esclusivo ad un solo genitore solo nel caso in cui sia provata, in positivo, l’idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifesta carenza di idoneità educativa del medesimo".

Il motivo non ha pregio.

I giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli artt. 155, 155 bis e 155 sexies cod. civ., hanno, infatti, disposto l’affidamento esclusivo al padre della figlia minorenne delle parti, in luogo del suo affidamento condiviso ai genitori, non già per carenze materne, ma ineccepibilmente, argomentatamente ed attendibilmente ritenendo che l’affidamento soltanto o anche all’ A. della minore (nata il (OMISSIS)), la quale a tanto si era recisamente opposta in sede di sua doverosa audizione, fosse contrario all’interesse superiore della figlia stessa, e, dunque, correttamente privilegiando il prescritto criterio legale.

4. "Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso del giudizio(art. 360 c.p.c., n. 5); violazione dell’art. 155 quater c.c.".

La ricorrente censura l’assegnazione della casa coniugale al M., contestando di non avere sul punto proposto appello e sostenendo che l’immobile assegnato al coniuge e sito in (OMISSIS), da tempo risalente non costituiva più l’alloggio familiare. In entrambi gli articolati profili, il motivo si rivela inammissibile già per genericità e difetto di autosufficienza, giacchè la ricorrente non richiama e trascrive i passi del suo atto d’appello che avvalorerebbero il suo primo assunto nè, quanto al secondo, consente il riscontro della prospettata utilizzazione della casa assegnata al coniuge. conclusivamente il ricorso deve essere respinto – non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19981 Azione del danneggiato

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orbito il ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata I.V. esponeva che in data (OMISSIS), mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era stato investito dall’autovettura di proprietà della Ligure Leasing Spa, condotta da L.G., assicurata per la R.c. dalla Tirrena Assicurazioni Spa, riportando lesioni personali.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il L., la Ligure Leasing Spa e la Tirrena Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio la Tirrena era posta in liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio, interrotto, veniva riassunto nei confronti della Tirrena in L.c.a., della Praevidenzia Assicurazioni (attualmente, Nuova Tirrena), dell’Assitalia e della Toro Spa. Si costituiva il F.G. V.S., che erogava in via transattiva l’importo del massimale pari a L. 200 milioni oltre interessi. In esito al giudizio il Tribunale di Sanremo dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l’attore ed il Fondo di garanzia, condannava quindi in solido il L., la Ligure Leasing, la Tirrena Spa in lca e l’impresa designata Praevidentia Spa al pagamento di Euro 89.070,44 quale importo residuo eccedente il massimale. Avverso tale decisione proponevano appello con due distinti atti la Tirrena in l.c.a. e la Nuova Tirrena Spa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè appello incidentale I. V. chiedendo l’aumento, delle somme liquidategli ed appello incidentale la Ligure Leasing. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 10 aprile 2009 respingeva l’appello della Nuova Tirrena e della Tirrena in l.c.a.; a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale cessionaria in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo; a parziale modifica della sentenza, revocava la condanna della Tirrena in l.c.a.; a specificazione del dispositivo, dichiarava che la somma di Euro 89.074,44 era in valuta al 30 maggio 2003, data della sentenza, e che sulla stessa dovevano corrispondersi gli interessi legali dalla domanda e dal 30 maggio anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo; provvedeva infine alla regolamentazione delle spese. Avverso la detta sentenza la Nuova Tirrena Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso I. V. e la Cassa di Risparmio di Savona Spa, incorporante la Ligure Leasing Spa) che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale proposto dalla Nuova Tirrena Spa e quello incidentale condizionato proposto dalla CA.RI.SA, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente principale, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 857 del 1976, art. 8 convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994), si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che per i sinistri avvenuti prima del 30 luglio 1993 spetta alla cessionaria pagare gli importi eccedenti i massimali di legge, entro i quali risponde il Fondo di Garanzia. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88 al risarcimento deve provvedere l’impresa designata, alla quale spetta anche la legittimazione passiva in giudizio, mentre solo per i sinistri avvenuti successivamente le azioni vanno proposte nei confronti dell’impresa cessionaria.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4 convertito nella L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21 D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994, art. 112 c.p.c.) la Corte territoriale avrebbe comunque sbagliato quando ha affermato che l’impresa cessionaria sia tenuta a farsi carico in proprio dei sinistri avvenuti prima del 30.7.93, riguardo agli importi eccedenti i massimali di legge, e non invece solo in nome e per conto del F.G.V.S.. Sia l’una che l’altra censura, che vanno esaminate congiuntamente in quanto, anche se sotto profili diversi, prospettano un’unica censura, concernente la legittimazione passiva della ricorrente, sono infondate. Ed invero, premesso che il trasferimento, in favore di Praevidentia Spa (ora Nuova Tirrena), del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, è avvenuto in forza della convenzione 29 luglio 1993 tra il Commissario liquidatore della Tirrena e la Praevidentia Assicurazioni, a fronte di un preciso corrispettivo economico, appare utile richiamare l’attenzione sull’art. 4b di tale convenzione che recita testualmente " per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Ora, per come risulta dalla lettera della clausola convenzionale in esame, appare evidente che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazione nella L. n. 39 del 1977 per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della r.c., i contraenti provvidero nel comma 2 a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente i massimali di legge, che erano a carico del Fondo di garanzia vittime della strada, convenendo espressamente, come emerge dal chiarissimo tenore del comma 2 dell’articolo riportato, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza. Con la conseguenza che nel caso di specie, avendo il danneggiato percepito il massimale di legge direttamente dal Fondo di garanzia in sede transattiva, la domanda, rivolta ad ottenere la differenza tra il massimale di legge ed il massimale di polizza, non poteva che essere rivolta alla impresa cessionaria, vale a dire alla Praevidentia Assicurazioni (Nuova Tirrena), da ritenersi unica legittimata sia sotto il profilo sostanziale che processuale, in forza della convenzione approvata con D.M. 30 luglio 1993 (in G.U. n. 178/93).

Nè alcun elemento di segno contrario può essere tratto dalla c.d. interpretazione autentica dell’art. 4b, fornita successivamente dalle stesse parti contraenti con convenzione del 22 marzo 1994, approvata con D.M. 30 settembre 1994 (in G.U. n. 239/94), giacchè quest’ultima convenzione provvede a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del Fondo di Garanzia, relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31.7.1993, senza riferirsi pero, in alcun modo, a quelli antecedenti a detta data, come quello che riguarda la vicenda de qua. Giova aggiungere che questa Corte in una controversia, di contenuto parzialmente difforme ma ugualmente riguardante il trasferimento, in favore della Nuova Tirrena, del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, ha già avuto modo di statuire che "In tema di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti l’impresa designata ai sensi della L. n. 990, artt. 19 e 20 provvede alla liquidazione dei sinistri soltanto se il portafoglio della società in liquidazione non sia stato ceduto od altra impresa a norma dell’art. 1 del D.L. n. 576 (convertito dalla L. n. 738), giacchè ove tale cessione abbia, invece, avuto luogo, la funzione dell’impresa designata viene svolta esclusivamente dall’impresa cessionaria. Questa, a termini dell’art. 4 del Decreto, provvede, in deroga alla L. n. 990, art. 19, comma 3 e per conto dell’INA – gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione della società assicuratrice ed, ai sensi dell’art. 3 del Decreto, assume a proprio carico i sinistri verificatisi successivamente, acquisendo il diritto di rivalersi nei confronti dell’INA Fondo di garanzia entro i limiti delle somme che avrebbero fatto carico al Fondo qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio". (Cass. n. 3966/99 in motivazione).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora nella convenzione di trasferimento del portafoglio, le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno oltre i limiti dei massimali di legge spetta all’impresa cessionaria e non all’impresa designata".

Resta da esaminare l’ultima censura, articolata dalla ricorrente principale sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale, premesso che il giudice di primo grado aveva sbagliato nel ritenere che impresa "designata" per la Liguria fosse la Nuova Tirrena Spa e non già la Toro Assicurazioni e che era stato proposto a riguardo uno specifico motivo di impugnazione, lamenta che su tale motivo la Corte non si sarebbe affatto pronunciata. La censura è inammissibile. Ed invero, deve rilevarsi a riguardo che nel secondo capo del dispositivo la Corte di Appello si è pronunciata statuendo che a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale "cessionaria" in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo. Del resto, anche in motivazione, i giudici di seconde cure avevano evidenziato che la Nuova Tirrena era legittimata passivamente quale "cessionaria" del portafoglio della Tirrena senza alcun accenno al ruolo di impresa "designata" per la Liguria erroneamente attribuitole dal giudice di primo grado. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in esame per carenza di interesse ad impugnare il quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può ritenersi sussistente solo quando con l’utile esperimento dell’impugnazione si miri ad eliminare un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante. Infatti, l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone mentre è irrilevante il mero interesse ad una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 933/09, Sez. Un. 12367/08,Cass. 3646/09), come sarebbe invece nel caso di specie. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte, ne consegue che il ricorso principale, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Risparmio di Savona.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a favore dei controricorrenti Cassa di Risparmio e I.V., senza che occorra provvedere sulle spese, a favore delle altre parti, in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 13-06-2011, n. 23640 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 28/5/07, dichiarava Z.P. responsabile dei reati di cui all’art. 61 c.p., n. 7, art. 81 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e art. 8, e lo condannava alla pena di anni 2 mesi 9 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie.

La Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 9.3.2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dello Z., con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per le condotte ad esso ascritte: nonchè erronea ed eccessiva quantificazione della pena, visto che le predette condotte sono state poste in essere in un arco di tempo assolutamente limitato e circoscritto:

– i reati contestati dovevano essere dichiarati estinti per maturata prescrizione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito a sostegno della affermazione della responsabilità del prevenuto in ordine ai reati ad esso ascritti, è logico e corretto.

La censura mossa col primo motivo di impugnazione denuncia una non corretta lettura delle emergenze istruttorie, nonchè contraddittoria e insufficiente motivazione nel prospettare la interpretazione che di esse il decidente ha fornito.

Orbene, la Corte territoriale è pervenuta nella convinzione della colpevolezza dell’imputato evidenziando che le risultanze probatorie hanno permesso di rilevare la inesistenza di contatti commerciali tra la AZ s.r.l.. facente capo allo Z. e la Metal Center, tanto che le fatture in uso a tale società, pur riportando i medesimi dati, risultavano graficamente diverse da quelle prodotte dal prevenuto: nonchè la inconsistenza dell’assunto di quest’ultimo, tendente ad evidenziare la propria buona fede sulla identità effettiva del fornitore, e, quindi, dei costi documentati, in quanto si sarebbe sempre servito, per effettuare le operazioni de quibus, di un intermediario, del quale il prevenuto ha fornito un nome, il numero di cellulare e una ipotetica zona di residenza, dati in base ai quali gli agenti non sono stati posti in grado di identificare alcun soggetto corrispondente alle caratteristiche indicate.

Peraltro, ad avviso del decidente, l’intera struttura probatoria permette di escludere la inconsapevolezza dell’imputalo della natura l’inizia della documentazione fiscale-contabile.

Osservasi, inoltre, clic la doglianza deve ritenersi totalmente priva di pregio, in quanto tende ad una evidente rivalutazione della piattaforma probatoria, sulla quale al giudice di legittimità è precluso di procedere ad un riesame estimativo.

Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa, quindi, integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Al giudice di merito spetta di argomentare il punto di individuazione del quadro probatorio e di spiegazione del proprio convincimento sulla ricostruzione dei fatti: sulla relativa motivazione è conferito alla Corte di Cassazione solo il compito di verificare la adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali si sia dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento.

Al contrario, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e della osservanza della legge, non può divenire giudice della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (ex plurimis Cass. 6.3.03, Di Folco).

Del pari manifestamente infondata è la censura relativa al trattamento sanzionatorio, visto che la Corte territoriale ritiene di dovere confermare il trattamento applicato dal Tribunale, atteso che la notevole gravità dei fatti, in termini di portata economica e reiterazione degli stessi, le modalità attuative della condotta illecita contestata, denotante la pericolosità sociale dell’imputato, minimamente scalfita dalle precedenti esperienze giudiziarie dello stesso, maturate per reati di notevole gravità, e costituiscono elementi ostativi ad una revisione in melius della pena.

Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la omessa dichiarazione di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione.

La eccezione è totalmente priva di fondamento e il giudice di merito, sul punto, correttamente rileva che secondo la vecchia normativa il termine prescrizionale per entrambe le imputazioni matura in anni 15: in forza della nuova disciplina, che prevede la valorizzazione della recidiva, sia al fine di individuare il tempo di prescrizione del reato, che al fine di quantificare l’ambito temporale nel quale può agire la interruzione di tale termine, si giunge al medesimo risultato: pena base anni 6, metà per la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 ex art. 157 c.p. anni 9 i due terzi, in forza del secondo comma dell’art. 161 c.p.p., anni 15.

Di talchè il reato commesso in data più lontana (dicembre 1998) andrebbe a prescriversi solo il 2/4/2014, dovendosi aggiungere alla data del dicembre 2013 il periodo di sospensione del decorso del termine, verificatori tra il 17/11/06 ed il 19/3/07, a causa di un differimento per astensione dei difensori dalle udienze.

Tenuto conto della sentenza del 13/672000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo Z. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1139 T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1139

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente titolare di una patente di guida cat. C, nel mese di giugno 2009 ne ha chiesto il rinnovo che gli è stato rifiutato perché nel 1998 ha omesso di presentarsi alla visita medica presso la commissione medica locale patenti di guida di Verona, impostagli, ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalla motorizzazione civile a causa di un verbale emesso a causa di una violazione dell’art. 186 del medesimo decreto legislativo.

Negli undici anni nel frattempo trascorsi il ricorrente non ha commesso altre infrazioni al codice della strada, ed ha effettuato regolari rinnovi del titolo di guida.

L’Amministrazione con atto del 14 dicembre 2009 ha quindi respinto l’istanza di annullamento del provvedimento di revisione della patente, e con provvedimento del 14 gennaio 2010 ha respinto l’istanza di revoca del medesimo.

Tali provvedimenti sono impugnati con un unico ed articolato motivo concernente la violazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione della circolare del Ministero dei trasporti n. 50003 del 18 maggio 2009, l’irragionevolezza, il travisamento e l’inesistenza di motivazione.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione cui il ricorso è stato ritualmente notificato nella sede dell’avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza n. 159 del 3 marzo 2010, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti il Collegio aderisce all’indirizzo giurisprudenziale che, nell’affrontare casi analoghi, ha rimarcato che il provvedimento discrezionale di revisione della patente di cui all’art. 128 del codice della strada ha una funzione preminentemente cautelare, e che tale funzione di interesse pubblico, posta a presidio della sicurezza della circolazione, verrebbe inevitabilmente frustrata laddove l’Amministrazione non provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti che hanno posto in dubbio la persistenza dei requisiti prescritti per il rilascio della patente (cfr. Tar Sardegna, Sez. I, 23 aprile 2010, n. 925; Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225).

Deve pertanto ritenersi illegittimo l’operato dell’Amministrazione che si richiami, come nel caso all’esame ove sono passati undici anni senza che il ricorrente abbia commesso altre infrazioni, al carattere automaticamente ostativo di eventi molto risalenti nel tempo.

Il ricorrente allega anche una circolare del Ministero dei Trasporti che invita espressamente gli uffici della motorizzazione ad una doverosa verifica e definizione della situazione di quei conducenti che, come il ricorrente, non hanno presentato ricorso gerarchico o giurisdizionale, e che tuttavia non hanno ancora ottemperato all’obbligo di revisione, disponendo che in tali casi gli uffici dovranno procedere "ad una valutazione caso per caso, o all’eliminazione dell’ostativo in presenza del lungo lasso di tempo trascorso e di un comportamento successivo privo di mende, o alla conferma della revisione con conseguente riaffermazione dell’obbligo di sottoposizione alla prescritta verifica.

Anche alla luce delle istruzioni ministeriali impartite è pertanto evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati che, in difetto di qualsiasi valutazione del caso concreto, si sono limitati a richiamare in modo generico il risalente ed ineseguito provvedimento di revisione, senza precisare se e in quale misura sussistono delle ragioni che rendano tutt’ora attuale l’interesse pubblico alla revisione della patente.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà riesaminare le istanze alla luce delle considerazioni sopra indicate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione a rifondere le spese di lite, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.000,00 per spese, diritti, onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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