Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9335 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Forlì ha assolto in forza dell’art. 530 c.p.p., A.P. dal reato di lesioni colpose a lui addebitato. La rubrica addebita all’ A. il reato di cui all’art. 590 c.p., comma 1, per avere, durante una gara sportiva di calcetto, provocato per colpa, lesioni guaribili in venti giorni (frattura delle ossa nasali) a E.M., portiere della squadra avversaria, colpito al volto, mentre si trovava a terra in possesso di palla, da uno stinco dell’ A..

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Forlì ha proposto (in data 30/11/2009) ricorso per cassazione contro siffatta sentenza e contro l’ordinanza di riduzione della lista testimoniale resa a verbale di udienza del 19/2/2008.

La parte civile ha inviato memoria per l’udienza del 7/10/2010 a mezzo di fax (il 28/9/2010) e mediante deposito in cancelleria il 1/10/2010. Peraltro la stessa parte civile ha proposto, come da fotocopia di ricorso depositato davanti al giudice di Pace di Forlì in data 3/12/2009 e versata in atti, appello avverso la medesima ordinanza e avverso la medesima sentenza, nella specifica prospettiva dell’art. 576 c.p.p.. All’udienza pubblica del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il PM ricorrente censura i provvedimenti impugnati per:

1) assunzione della ordinanza (impugnata), in violazione di norme processuali per essere stata depositata la lista testimoniale oggetto della ordinanza medesima, in assenza di qualsiasi atto di nomina che legittimasse quel deposito;

2) pronunzia di una sentenza corredata di dispositivo incompleto inadeguato a rivelare una qualunque statuizione effettivamente adottata e correlato ad una motivazione contraddittoria e suscettibile di dare spazio a diverse forme terminative del giudizio La proposizione di due impugnazioni, contro la stessa sentenza e per un unico fatto, secondo quanto si è annotato nella parte di motivazione relativa allo svolgimento del processo, comporta, la conversione in appello del proposto ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì quale giudice di appello.
P.Q.M.

Visto l’art. 580 c.p.p., converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 12-04-2011, n. 14600 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 17 agosto 2010, il Tribunale di Lecce ha respinto l’istanza proposta da S.F. di riesame dell’ordinanza in data 28 luglio 2010, con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo 1 della rubrica) di partecipazione ad un’associazione criminosa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina ed hashish), diretta da G.G. e la convivente di questi, D. J., con il ruolo di custode e distributore della sostanza stupefacente in (OMISSIS) e zone limitrofe della provincia di (OMISSIS);

nonchè per i delitti di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, lett. g) (capi 2 e 4 della rubrica) relativi a due episodi di cessione a terzi di sostanza stupefacente (eroina).

2. – Secondo i giudici del riesame a carico dello S. sussistevano, infatti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestatigli, ravvisabili, principalmente, nel contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte, tra le altre, su alcune utenze nella disponibilità dell’indagato. Dalle conversazioni intercettate erano emersi, in particolare, i continui contatti dell’indagato con G.G. e D.J., per conto dei quali lo stesso aveva procurato la sostanza stupefacente da destinare ad A.L., medico anestesista presso l’ospedale di (OMISSIS), nonchè ad altri numerosi tossicodipendenti, ai quali assicurava il rifornimento della droga anche a domicilio; tali intercettazioni erano state altresì confermate dagli appostamenti e dei controlli eseguiti dalla polizia giudiziaria proprio in forza di dati desunti dalle conversazioni intercettate, che avevano portato al sequestro dello stupefacente appena consegnato dall’indagato ad un tossicodipendente, tale B.A., ed al suo arresto in flagranza.

2.1 – Il Tribunale ha ritenuto non credibile quanto riferito dallo S. in sua difesa, di essere egli tossicodipendente e che per tale sua condizione egli aveva intrattenuto rapporti con gli altri tossicodipendenti, con i quali si sarebbe limitato a mettere in comune il denaro per acquistare sostanza stupefacente; al contrario, le intercettazioni disposte avevano chiarito come l’indagato distribuisse la droga su richiesta di vari clienti, ai quali offriva il servizio aggiuntivo della "consegna a domicilio" della stessa.

2.2 – Secondo il Tribunale di Lecce, in particolare, l’attività di spaccio svolta dallo S. era da ritenersi strettamente collegata all’attività svolta dal G. e dalla sua convivente D., emergendo con chiarezza dalle numerose intercettazioni il legame particolarmente stretto che sussisteva tra lo S. e la coppia, alle cui dipendenze l’indagato svolgeva l’attività di cessione della droga ai singoli consumatori; non poteva infine ritenersi plausibile che lo S. fosse il soggetto al quale il G. si rivolgeva solo quando l’eroina doveva essere consegnata all’ A., emergendo dai colloqui intercettati, per un verso, l’assiduità e stabilità dei rapporti e, sotto altro profilo, rilevante per escluderne l’autonomia, la determinazione con la quale il G. usava difendere i propri diritti di esclusiva dell’attività di spaccio nella zona di (OMISSIS), desumibile dal ferocissimo pestaggio avvenuto in danno di tale SE.Vi., episodio da ricollegarsi proprio ad una "contestazione" dell’evidenziata esclusiva.

3. – Il Tribunale ha infine ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari, tenuto conto della rilevante gravità dei fatti delittuosi commessi dall’indagato, del concreto ed attuale pericolo di fuga e di reiterazione di analoghe condotte criminose, connesse alla sua condizione di tossicodipendente ed ai suoi numerosi gravi precedenti specifici. Ha poi rilevato l’operatività della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, attesa l’insufficienza del mero decorso del tempo dal compimento dei fatti, per escludere la ricorrenza delle ravvisate esigenze cautelari.

4. – Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Lecce S.F. propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto le conversazioni poste a sostegno dell’accusa non erano idonee a provare l’organico inserimento dell’indagato nel sodalizio criminoso ipotizzato.

Da tali conversazioni poteva desumersi solo la sussistenza di un’attività di spaccio in capo ad esso ricorrente; la stessa motivazione addotta dal Tribunale per affermare la sussistenza dell’organizzazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti era contraddittoria, in quanto gli stessi giudici del riesame avevano posto in dubbio la sua effettiva partecipazione all’associazione criminosa ipotizzata, salvo poi ravvisare detta partecipazione, sull’erroneo ed illogico presupposto che chiunque spacciasse stupefacente nel territorio di (OMISSIS) doveva necessariamente ritenersi partecipe del sodalizio diretto dal G., per il semplice fatto che, altrimenti, si sarebbe esposto alle violente reazioni di quest’ultimo.

Per la sussistenza dell’associazione a delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 era invece richiesta un’organizzazione di mezzi che andasse al di là del compimento di singoli reati; era necessario che gli affiliati concordassero preventivamente un programma criminoso, sia pure non formalmente consacrato in un atto costitutivo e non definito nei particolari; era poi necessaria una consapevole partecipazione all’associazione, atteso che trattasi di reato caratterizzato dal dolo specifico, consistente nella coscienza, da parte dell’affiliato, di partecipare alla vita dell’associazione criminosa e di porre in essere una condotta finalizzata non solo al compimento dei reati fine, ma soprattutto a contribuire con il proprio apporto a tenere in vita l’associazione stessa; e non poteva ritenersi che tali elementi fossero ravvisabili nel suo comportamento, anche perchè l’ordinanza impugnata aveva usato un diverso metro di giudizio nei confronti di un coimputato, P. F., per il quale non era stato ravvisata la partecipazione all’associazione a delinquere ipotizzata, pur essendo la posizione del medesimo analoga alla sua.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta da S.F. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

2. – Al riguardo giova premettere che il controllo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonchè il valore sintomatico degli indizi medesimi. Tale controllo non coinvolge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de liberiate (cfr., per tutte, Cass. S.U., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, imp. Audino, RV 215828; Cass. sez. 4^, sentenza n. n. 22500 del 3 maggio 2007, imp. Terranova, RV 237012).

2.1 – Alla luce di tali principi, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile relativamente alla riconosciuta gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo ipotizzato ed alla partecipazione allo stesso dello S., ove si consideri che i giudici del riesame – valorizzando in particolare il dato fattuale emerso dall’utilizzazione di linee telefoniche in uso all’indagato ed il ricorso, nelle telefonate intercettate, ad un linguaggio criptico non altrimenti giustificabile – hanno adeguatamente illustrato le ragioni per cui le numerose telefonate intercettate assumevano rilevanza indiziante, evidenziando le stesse lo stretto e continuo collegamento dello S. con G. A. e la sua convivente D.J., da ritenersi i capi di una sia pur embrionale organizzazione criminosa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti inerenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ed il ruolo non secondario dallo stesso rivestito, nell’ambito dall’associazione, consistito, principalmente, nella consegna della droga (eroina e cocaina) ai singoli consumatori; specificità del ruolo ricoperto dallo S. nell’associazione, che rende infondata anche la censura incentrata sulla differente ed asseritamente contraddittoria decisione adottata con riferimento al coimputato P., adeguatamente e logicamente motivata dai giudici del riesame facendo riferimento, proprio, alla sussistenza di elementi indizianti comprovanti soltanto rapporti non stabili ma meramente occasionali, che non consentivano di attribuire al predetto indagato una funzione di fornitore stabile del sodalizio diretto dal G., rispetto al quale il predetto il P., assumeva talora finanche la veste di acquirente della sostanza stupefacente, il tutto nell’ambito di rapporti che si caratterizzavano, almeno in base ad una prima e sommaria valutazione, per l’assenza di un effettivo patto associativo.

3. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 3677 pubblicità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con comunicazione del 19 aprile 2007 l’Autorità Garante della Cconcorrenza e del Mercato comunicava ad H. Italia S.p.A. l’avvio di un procedimento – su segnalazione di un consumatore – per l’accertamento dell’eventuale contenuto ingannevole del messaggio diffuso attraverso un depliant illustrativo e sul sito www.H..it relativo ai dati tecnici dell’autovettura H. CRV.

L’ingannevolezza del messaggio avrebbe, in particolare, riguardato la "massa" e la "massa trainabile" della suindicata autovettura.

A conclusione del procedimento come sopra avviato, AGCM – ritenuta l’effettiva ingannevolezza del messaggio di che trattasi – irrogava nei confronti di H. la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 18.100,00.

L’avversata determinazione sarebbe, secondo quanto dalla ricorrente argomentato, illegittima alla stregua dei seguenti motivi di censura:

1) Violazione della Direttiva 70/156/CE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (recepita in Italia con decreto del Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione civile del 29 marzo 1974) e successive modificazioni, tra le quali la Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita in Italia con i decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 2 novembre 1999 e del 14 febbraio 2000. Violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

L’Autorità ha ritenuto ingannevole il dato relativo alla massa dell’autovettura H. modello CRV 2.0 iVTEC in quanto "sia il dato riferito alla massa che quello della massa trainabile non rispecchiano i valori reali delle diverse versioni commercializzate".

Tale affermazione si porrebbe in contrasto con l’epigrafata disciplina comunitaria, atteso che, nel caso in cui H. avesse indicato un dato differente per la "massa" e per la "massa trainabile", avrebbe pubblicizzato dati asseritamente irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 166, comma 3, del Codice della Strada (il quale, quanto al traino di rimorchi da parte dei conducenti in possesso di patente B, pone i limiti della non eccedenza della massa a vuoto del veicolo trainante e del non superamento della soglia di tonnellate 3,5 della massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli).

Il dato rilevante sarebbe, dunque, rappresentato da quello indicato nel Certificato di omologazione per tipo CE relativo a ciascun modello di autovettura, da riportare nella Carta di circolazione.

E, dal momento che forma oggetto di "omologazione" un’unica versione "tipo" per ciascun modello di autovettura, ne consegue che i dati tecnici sono identici per tutte le versioni e/o gli allestimenti della vettura stessa.

Né le Direttive in epigrafe imporrebbero che nella domanda di omologazione e/o nella Carta di circolazione venga indicata la massa a vuoto dell’autoveicolo (dato, peraltro, desumibile sottraendo 75 chilogrammi dal valore del dato della "massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia", oppure dalla "massa del telaio cabinato quando il costruttore non fornisca la carrozzeria").

Nel sottolineare come l’autovettura H. modello CRV abbia conseguito l’omologazione per tipo CE sia per le motorizzazioni a benzina che per le motorizzazioni diesel, assume parte ricorrente che tutte le versioni dell’autoveicolo in discorso siano munite di indicazioni in ordine alla massa a vuoto in conformità del dato contenuto nel certificato di omologazione rilasciato dalla competente Autorità britannica: con conseguente piena legittimità dell’indicazione (nei depliant illustrativi, come nel sito web della Società) di un unico dato di massa per tutte le versioni a benzina e per tutte le versioni a gasolio.

Né rivelerebbe attitudine ingannevole il dato sul "Max trainabile" pubblicato nel depliant diffuso da H., atteso che tale dato corrisponde al valore riportato nel paragrafo 2.11.3 dell’Allegato I alla Direttiva 70/56/CE ("Rimorchio ad asse centrale") e non può, comunque, essere confuso con la massa massima giuridicamente trainabile con la H. CRV ai sensi del citato art. 116 del Codice della Strada.

2) Violazione degli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 2005 n. 206, nel testo precedente alle modifiche apportate con D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Le considerazioni sopra diffusamente esposte conducono parte ricorrente a confutare il carattere di ingannevolezza dall’Autorità ravvisato nel messaggio in discorso, escludendosi che le informazioni diffuse da H. quanto al valore della massa del suindicato autoveicolo possano aver assunto valenza decettiva quanto alle scelte economiche assunte dai consumatori.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Giova procedere, preliminarmente alla disamina delle censure dedotte con il presente mezzo di tutela, alla previa ricognizione dei contenuti dell’avversata determinazione con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato, nei confronti della ricorrente, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 18.100,00 a fronte di una ritenuta fattispecie di pubblicità ingannevole.

1.1 Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 febbraio 2007, un consumatore segnalava la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/2005, del messaggio pubblicitario avente ad oggetto le caratteristiche tecniche dell’automobile H. modello CRV 2.0 iVTEC, diffuso da H.A.I. S.p.A. in data 20 febbraio 2007, alle ore 14,50, sulle pagine del sito internet www.H..it nonché attraverso un dépliant illustrativo relativo alla stessa autovettura.

Il profilo di ingannevolezza, in particolare, sarebbe stato sostanziato dal fatto che il dato concernente la Massa (1.613 kg) non era espressione della "massa a vuoto", valore che riveste importanza per il consumatore in quanto ad esso viene commisurata la capacità di una vettura di trainare un rimorchio.

Tale circostanza avrebbe, conseguentemente, reso non attendibile anche il dato "correlato" riportato nella comunicazione pubblicitaria diffusa attraverso il dépliant riferito alla Massa trainabile (1.600 kg).

In data 19 aprile 2007 veniva comunicato alla società H.A.I. S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 206/2005, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche della HONDA modello CRV, anche in relazione alla effettiva idoneità della vettura a trainare la massa rimorchiabile prospettata, e alle eventuali omissioni informative riscontrabili nella comunicazione pubblicitaria.

A fronte della sollecitazione dall’Autorità alla ricorrente rivolta al fine di acquisire elementi informativi in ordine alle caratteristiche dell’anzidetto veicolo, con memoria pervenuta ad AGCM in data 29 maggio 2007, H. evidenziava, fra l’altro, che:

– la normativa vigente in materia non impone, ai fini della omologazione e della immatricolazione delle autovetture, di specificare il dato concernente la massa a vuoto che è definita come la massa – il peso – del veicolo carrozzato in ordine di marcia con esclusione del guidatore;

– la massa a vuoto differisce in base all’allestimento di ogni singola versione passando, per quanto riguarda i modelli a benzina, dai kg 1.498 della versione base ai kg 1.613 della versione più equipaggiata e, relativamente alla versione diesel, dai kg 1.617 della versione base ai kg 1.729 della versione più accessoriata;

– la massa a vuoto assume rilevanza solo ai fini dell’art. 116, comma 3, del Codice della strada, ossia solo per determinare se un titolare di patente B sia tenuto a richiedere l’estensione E per trainare il rimorchio non leggero;

– il dato indicato nel dépliant come Max trainabile rappresenta la massa del rimorchio tecnicamente trainabile dalla vettura;

– le comunicazioni promozionali della H. sono dirette ad una generalità di utenti e non ad una marginale e delimitata fascia di titolari di patente B con la specifica esigenza di trainare un rimorchio non leggero;

– il dato indicato come massa ha natura meramente divulgativa e corrisponde al peso del veicolo in ordine di marcia, completo di ogni accessorio, ma privo di conducente con riferimento alla versione equipaggiata e più pesante;

– H. ha ritenuto di riportare un dato unico per tutte le versioni a benzina ed a diesel, ossia il peso complessivo della versione più equipaggiata, in quanto corrispondente al peso massimo che può raggiungere una H. CRV in assetto di marcia, in assenza di carico e conducente, evitando qualsiasi qualificazione del dato e lo ha indicato con il generico termine "massa" con lo scopo di non indurre in confusione i potenziali clienti sulla natura di tale dato;

– l’affermazione del consumatore, secondo cui il significato di massa a vuoto attribuito al dato della massa riportato nel sito sarebbe la conseguenza naturale della sua prossimità al dato della massa trainabile, è infondata sulla base del tenore letterale dell’art. 116, comma 3 del Codice della strada che, ai fini della conduzione con la patente B di un rimorchio leggero, pone come condizione che il "rimorchio non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante": se, dunque, con il termine massa, la H. avesse inteso la massa a vuoto della H. CRV, non avrebbe avuto alcuna ragione di indicare il peso massimo del rimorchio ammissibile ai sensi del Codice della strada, in quanto i due valori sono del tutto coincidenti, nel senso che il peso massimo del rimorchio consentito è proprio quello della massa a vuoto del veicolo trainante;

– riveste carattere assorbente di ogni ulteriore eccezione il fatto che la tesi del consumatore risulta smentita dall’effettivo ed integrale contenuto dei dati tecnici riportati nel sito. Infatti, nelle colonne relative alle motorizzazioni diesel, si nota che il valore della "Massa" è indicato in Kg. 1729 e quello del "Max trainabile" in Kg. 2000: detta indicazione, ponendo un valore della massa trainabile superiore a quello della massa, impediva ab origine di ritenere che i due sopra menzionati dati fossero riferiti, rispettivamente, alla "massa a vuoto" della H. CVR ed al peso massimo del rimorchio giuridicamente trainabile con tale autovettura con il possesso della sola patente B.

1.2 La diffusione dei messaggi anche tramite internet, imponeva ad AGCM di richiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/2005.

Quest’ultima, con parere pervenuto alla stessa AGCM il 7 agosto 2007, riteneva che il messaggio in questione costituisse una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs. 206/2005, in quanto:

– il dato presente nel messaggio, relativo alla massa dell’autovettura pubblicizzata ed alla massa massima trasportabile come rimorchio, è – per esplicita ammissione dell’operatore pubblicitario – parziale in quanto riferibile esclusivamente a una delle versioni della stessa autovettura, senza che di ciò sia dato conto in alcun modo nel messaggio;

– il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione propria nell’indurre il destinatario a rivolgersi all’operatore, cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali quali le caratteristiche tecniche di offerta del prodotto pubblicizzato, il rinvio a ulteriori fonti informative cui il consumatore è invitato a rivolgersi;

– il consumatore destinatario del messaggio non è in grado di apprendere correttamente le informazioni circa una delle caratteristiche tecniche dell’autovettura H. CRV in qualunque momento che precede l’eventuale acquisto dell’autovettura stessa, potendo determinarsi all’acquisto o al contatto con l’operatore pubblicitario sulla base di una erronea percezione di una caratteristica tecnica dell’autovettura pubblicizzata.

1.3 Le considerazioni conclusivamente rassegnate dall’Autorità muovono dalla preliminare valutazione delle indicazioni esplicitate da H., secondo la quale:

– se la normativa di settore non impone, ai fini della omologazione e della immatricolazione delle vetture, di specificarne la massa a vuoto che è definita come la massa – il peso – del veicolo carrozzato in ordine di marcia con esclusione del guidatore

– e se il ridotto formato e la natura meramente divulgativa del dépliant e della pagina del sito internet dedicata alle specifiche tecniche della H. CRV, ha indotto a riportare un dato unico per tutte le versioni a benzina ed un dato unico per le versioni diesel indicando, per entrambe le motorizzazioni, il peso complessivo della versione più equipaggiata, in quanto corrispondente al peso massimo che può raggiungere una H. CRV in assetto di marcia, in assenza di carico e conducente

il dato indicato nel dépliant come Max trainabile rappresenta la massa del rimorchio "tecnicamente" trainabile dalla vettura.

A fronte di quanto sopra, AGCM ha ritenuto che le informazioni contenute nella comunicazione pubblicitaria "non forniscono sufficienti indicazioni in ordine alle caratteristiche tecniche della vettura in questione, sotto il profilo considerato", in quanto:

– "per espressa ammissione dell’operatore, il dato concernente la Massa, peraltro unico per tutte le versioni a benzina e diesel, riveste natura "meramente divulgativa", esprimendo il peso complessivo della versione più equipaggiata, mentre quello relativo alla Massa trainabile non è rappresentativo della effettiva idoneità dello specifico modello di vettura a trainare la massa rimorchiabile prospettata, tenendo conto anche delle prescrizioni contenute nel Codice della strada e dei limiti propri delle diverse tipologie di patente di guida, riferendosi piuttosto alla massa del rimorchio "tecnicamente" trainabile dalla vettura";

– "la genericità dei predetti dati contrasta con le modalità utilizzate dalla casa automobilistica per divulgare le ulteriori e diverse caratteristiche tecniche della vettura: le quali, sia per le motorizzazione a benzina che per quelle diesel e in relazione a ciascuna versione, contemplano "ben 69 righe con dati riferiti a Motore, Trasmissione, Sistema sospensioni, Emissione CO2, Sicurezza, Esterno, Interno, Cerchi e pneumatici, Audio. Ciononostante, i valori concernenti la Massa e la Massa trainabile, pure riportati nella tabella, non costituiscono espressione dei dati effettivamente riconducibili ai diversi modelli".

Conseguentemente, il destinatario del messaggio non sarebbe stato posto "in grado di apprendere correttamente le informazioni circa alcune caratteristiche tecniche dell’autovettura H. CRV, costituite dalla Massa e dalla Massa trainabile, perché il messaggio non da conto in alcun modo della parzialità dei dati nello stesso riportati"; e "il consumatore, d’altra parte, non può essere tenuto necessariamente a conoscere il procedimento attraverso cui ricavare il dato di proprio interesse da quelli reclamizzati, quale ad esempio l’effettiva capacità di traino di uno specifico modello di vettura".

Né, secondo quanto dall’Autorità ulteriormente osservato, "ad escludere la decettività del messaggio… trovano pregio le argomentazioni difensive dell’operatore il quale richiama l’art. 116, comma 3, del Codice della strada, per concludere che se con il termine massa la H. avesse inteso la massa a vuoto della H. CRV, non avrebbe avuto alcuna ragione di indicare il peso massimo del rimorchio ammissibile ai sensi del Codice della strada, in quanto i due valori sono del tutto coincidenti, nel senso che il peso massimo del rimorchio consentito è proprio quello della massa a vuoto del veicolo trainante" e ciò in quanto "resta in ogni caso il fatto che sia il dato riferito alla massa che quello riferito alla massa trainabile non rispecchiano i valori reali delle diverse versioni commercializzate, con la conseguenza che il consumatore può determinarsi all’acquisto della vettura pubblicizzata sulla base di una erronea percezione di una caratteristica tecnica della stessa".

Nell’escludere l’idoneità a sanare l’incompletezza dei dati forniti al consumatore del "rinvio a ulteriori fonti informative identificate dall’operatore nei concessionari H. presenti sul territorio", in quanto "la disciplina in materia di pubblicità ingannevole è volta infatti a salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di chiarezza e completezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa", AGCM riteneva conclusivamente che il messaggio in questione "risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche tecniche della HONDA modello CRV, in relazione ai dati concernenti la Massa ed alla effettiva idoneità della vettura a trainare la Massa rimorchiabile prospettata, pregiudicandone il comportamento economico".

1.4 Ferme le coordinate che presidiano la commisurazione della sanzione ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.Lgs. 206/2005 (gravità e della durata della violazione), e tenuti presenti i criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’art. 26, comma 12, del predetto Decreto (gravità della violazione, opera svolta dalle imprese per eliminare o attenuare l’infrazione, personalità dell’agente e condizioni economiche dell’impresa stessa), l’Autorità riteneva che, nella fattispecie:

– "con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della diffusione anche attraverso internet, è suscettibile di raggiungere un ampio numero di consumatori, nonché l’entità del pregiudizio economico per i consumatori conseguente alla rilevanza del corrispettivo dovuto per l’acquisto di una automobile";

– "per quanto riguarda la durata della violazione, è acclarato che i messaggi sono stati diffusi per un periodo di tempo di circa sette mesi, a partire dal dicembre/gennaio 2007;

e, conclusivamente, perveniva alla decisione di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria (nel quadro del previsto range da Euro 1.000,00 ad Euro 100.000,00) in misura pari ad Euro 18.100,00.

2. Il percorso motivazionale che ha condotto l’Autorità alla qualificazione della condotta posta in essere dalla ricorrente quale "pratica commerciale scorretta" ed alla conseguente irrogazione della sanzione da ultimo indicata si rivela, invero, indenne dalle critiche esposte con il presente mezzo di tutela.

In primo luogo, va rammentato che il comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 206/2005 stabilisce che "una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori; mentre il successivo comma 4 individua come scorrette le pratiche commerciali:

– ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23

– aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26".

Quanto all’art. 21, il carattere di "ingannevolezza" della pratica commerciale" rileva allorché essa rechi "informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio… e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Per il successivo art. 22, inoltre, "è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

3. Quanto sopra rammentato ai fini dell’individuazione del quadro normativo suscettibile di trovare applicazione relativamente alla presente vicenda, le censure esposte da H. non rivelano giuridico pregio.

3.1 Come in precedenza osservato, parte ricorrente si diffonde lungamente in ordine all’esclusa esigenza di indicare, differenziatamente per ogni singola versione, i dati riguardanti la "massa a vuoto" e la "massa trainabile", atteso che formerebbe oggetto di omologazione un’unica versione "tipo" per ciascun modello di autovettura.

L’esclusa rilevanza, ai fini in discorso, della (pur corretta in linea di principio) argomentazione come sopra esposta da H. appieno viene in considerazione laddove si abbia presente che – per come costantemente affermato dalla giurisprudenza – la pur constatabile rispondenza di un’informazione commerciale alle indicazioni promananti da una disciplina specifica o settoriale non esclude la complementare applicabilità delle disposizioni volte a tutelare la libertà di determinazione del consumatore, laddove i contenuti di un messaggio si rivelino attributari di una potenzialità decettiva suscettibile di pregiudicare l’attuazione di tale interesse.

È appena il caso di rammentare che attraverso le norme sulla pubblicità ingannevole, il Legislatore ha voluto garantire la libertà del destinatario di un messaggio pubblicitario di autodeterminarsi al riparo da ogni possibile influenza, anche indiretta, che possa anche solo teoricamente incidere sulle sue scelte economiche.

In coerenza con questa premessa, poiché la normativa in materia non ha la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalla pubblicità ingannevole agli interessi del consumatore, ma si colloca su di un più avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici, è stata esclusa la necessità che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole.

La violazione, nell’informazione pubblicitaria, del dovere di rispettare i parametri di correttezza fissati dalla normativa vigente sussiste, pertanto, anche quando la carenza di uno dei requisiti voluti dalla legge sia solo potenzialmente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione del consumatore (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 8 maggio 2009 n. 5007 e 18 giugno 2003, n. 5424).

3.2 Secondo quanto dall’Autorità condivisibilmente osservato, le indicazioni fornite da H. relativamente alla "massa a vuoto" ed alla "massa trainabile" dell’autovettura modello CRV avevano carattere generico, essendo stata riportato un unico dato per tutte le versioni dell’autovettura, laddove ciascuna di esse si è dimostrata, invece, diversamente caratterizzata sotto tale aspetto.

L’incompletezza informativa sul punto – rilevante sia sotto il profilo della genericità delle indicazioni al riguardo fornite dalla casa automobilistica, sia con riferimento alla non veridicità di un dato che, esposto con carattere di generalità, trova invece diversa specificazione relativamente alle diverse versioni della H. CRV – appieno dimostra attitudine ingannevole quanto alla possibilità per il consumatore di assumere una scelta consapevole – ed adeguatamente informata – sulle caratteristiche tecniche del modello di autovettura verso il quale orientare la decisione di acquisto.

Come del resto ammesso dalla stessa H. (sia nel corso del procedimento tenutosi dinanzi all’Autorità, che nel quadro delle argomentazioni esplicitate con il presente mezzo di tutela), i messaggi oggetto di indagine recavano la generica indicazione del termine "massa"riferita alla sola versione "più equipaggiata" del modello CRV in assetto di marcia, in assenza di carico e di conducente; mentre il dato relativo alla "massa trainabile", lungi dal rappresentare l’effettiva idoneità del veicolo a trainare la massa rimorchiabile trasportata dalla specifico modello, si riferiva invece – altrettanto genericamente – alla massa del rimorchio tecnicamente trainabile dall’autovettura.

L’illustrata genericità delle indicazioni in questione inspiegabilmente confligge con la dettagliata ed analitica illustrazione che i messaggi promozionali diffusi da H. hanno fornito sia per le motorizzazione a benzina che per quelle diesel (rispettivamente Comfort, Elegance, Executive, Exclusive/AT, Advance/AT e Comfort/DPF, Elegance/DPF, Executive/DPF, Executive iPilot/DPF, Exclusive/DPF, Exclusive iPilot/DPF, Advance/DPF) relativamente alle altre caratteristiche tecniche della CRV, recanti ben 69 righe con dati riferiti a Motore, Trasmissione, Sistema sospensioni, Emissione CO2, Sicurezza, Esterno, Interno, Cerchi e pneumatici, Audio.

3.3 Né può, altrimenti, ritenersi che l’ingannevolezza del messaggio possa essere esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando l’impresa, venga posto in condizione, prima della stipula del contratto, di conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che lo caratterizzano, in quanto la verifica dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e quindi la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che l’operatore renda disponibili a "contatto" già avvenuto, e quindi ad effetto promozionale ormai prodotto (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 ottobre 2009 n. 9743, 16 gennaio 2008, n. 276 e 8 maggio 2009 n. 5007).

In tal senso, la Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che l’obbligo di chiarezza e di completezza informativa deve essere congruamente assolto, da parte dell’operatore, sin dal primo contatto pubblicitario, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per una immediata percezione dell’offerta economica pubblicizzata: con la conseguenza che, a fronte della necessità di completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario, la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento immediatamente successivo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 18 gennaio 2010 n. 306).

3.4 Quanto, poi, all’affermata inesistenza di alcun pregiudizio riveniente dalle omissioni informative di che trattasi relativamente alla libertà di determinazione dei consumatori nell’esercizio delle scelte di acquisto di un autoveicolo, è sufficiente osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, le norme che tutelano il consumatore dagli effetti della pubblicità ingannevole delineano una fattispecie di "pericolo", essendo preordinate a prevenire le distorsioni della concorrenza nella fase – pubblicitaria – prodromica a quella negoziale.

Pertanto, non è richiesto all’Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, risultando sufficiente la potenziale lesione della libera determinazione di questi (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 marzo 2008 n. 2220).

4. La constatata correttezza del percorso argomentativo che ha condotto AGCM a rilevare, quanto alla fattispecie in esame, la presenza di una pratica commerciale scorretta, nonché la completa percezione, ad opera della medesima Autorità, degli elementi fattuali a fondamento dell’attivazione dei poteri di indagine (e, conseguentemente, sanzionatori) alla medesima attribuiti dall’ordinamento, consente di escludere la fondatezza delle argomentazioni dalla parte ricorrente esposte con il presente mezzo di tutela.

Ne deriva, conseguentemente, la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I -respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna H.A.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.