Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-12-2011, n. 25801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M. dirigente della Montedison spa (oggi Edison spa) chiedeva al Giudice del lavoro di Milano fosse accertata l’illegittimità ed ingiustificatezza del licenziamento adottato nei suoi confronti il 5.7.2000 con condanna della società Edison spa a pagargli l’indennità di preavviso, l’incidenza della stessa sul TFR e l’indennità supplementare, nonchè il risarcimento del danno all’immagine professionale ed alla dignità.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 27.4.2006 rigettava la domanda ritenendo provati gli addebiti contestati al M., in particolare di avere nella qualità di responsabile di ricerca e tecnologia con qualifica dirigenziale dell’Ausimont (società del gruppo) negli anni 86-1999, omesso controlli e verifiche in ordine al fatto che i prodotti immessi nel mercato dalla concorrenza fossero stati realizzati con tecnologia Ausimont e che dalla struttura cui era preposto si fossero verificate fughe di notizie riservate e di documenti, per non aver informato i vertici aziendali in ordine all’attività di concorrenza posta in essere da ex dipendenti Ausimont, ed infine per aver partecipato direttamente all’attività di trasmissione a terzi del know how Ausimont.

Sull’appello del M. la Corte di appello di Milano con sentenza del 20.3.2008 confermava la sentenza appellata.

La Corte territoriale osservava che i fatti addebitati costituivano grave violazione degli obblighi primari gravanti sul dirigente e che, quindi, l’integrazione anche solo di uno dei comportamenti contestati era idonea a determinare la rottura del vincolo fiduciario.

La Corte territoriale riteneva la ragionevole presunzione della sussistenza dei fatti addebitati e, a tal fine, ricordava le dichiarazioni rese dal sig. Me. al P.M. (nell’ambito del procedimento penale per una serie di imputazioni a carico di un gruppo di ex dipendenti Ausimont, poi conclusosi con archiviazione o per intervenuta prescrizione, anche a carico dello stesso M.) che avevano trovata una significativa corrispondenza nelle deposizioni rese dai testi, e nella lettera del 18.2.2000 dello stesso M. all’amministratore B., nonchè nelle difese del ricorrente nel presente processo. Emergeva che il M. era stato informato che il Me., tramite varie società (tra cui la Gapi), svolgeva attività in concorrenza con Ausimont, ma anche che il ricorrente aveva fornito disegni tecnici, appunti manoscritti e un aiuto economico per tale attività di concorrenza. Di tali fatti la società non era stata informata prima dell’arresto del collaboratore del M. sig. D., essendo alfine emerso un trafugamento di notizie e di know how prodotto dalla Ausimont. Il M. aveva preso atto del reperimento di documenti e schizzi tecnici da lui redatti ed a suo pugno, anche se ne aveva minimizzato il contenuto tecnico. I testi D.T. e T. avevano confermato che il M. aveva redatto disegni e schizzi e che aveva la disponibilità di documentazione riservata sulle tecnologie e che il Me. nell’ambito dei polimeri aveva un ruolo solo commerciale.

Le dichiarazioni dei due testi, che erano stati collaboratori del P.M., erano liberamente valutabili in sede civile non sussistendo alcun divieto, purchè in un giudizio diverso. Il teste A. aveva constatato che il Ma. continuava a svolgere attività imprenditoriale coinvolgendo dipendenti del M. come il D. che era stato licenziato per giusta causa; la diffusione di prodotti simili al tecnoflon da parte della società Pantek prodotti dalla Ausimont era stata confermata dal teste Te..

Ricorre il M. con sei motivi, resiste la società Edidon con controricorso. Il M. ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega l’illogicità e contradditorietà della motivazione in relazione a fatti risultanti nel solo verbale di interrogatorio del Me., non confermato dalle prova testimoniale del tutto omessa.

Il motivo (peraltro non corredato dal quesito cosiddetto riassuntivo di cui all’art. 366 bis c.p.c.) non indica se la richiesta di escussione del teste sia stata proposta tempestivamente in giudizio, ed in che termini. Inoltre non si considera che la Corte territoriale ha osservato che le dichiarazioni rese dal Ma. al P.M. avevano già trovato una parziale, ma significativa, corrispondenza nelle deposizioni rese dai testi, nella lettera del M. all’amministratore delegato B. e nelle difese assunte in questo giudizio dal ricorrente. Si afferma in sentenza che il M. ha riconosciuto, in sostanza, di essere informato che il suo amico Ma. attraverso società come la Gapi, svolgeva attività di concorrenza con la Ausimont e di aver fornito al detto Ma. disegni tecnici e appunti dattiloscritti, nonchè aiuto economico, circostanze mai comunicate ai dirigenti del gruppo prima dell’arresto del D. collaboratore del ricorrente. Pertanto non viene dimostrato nel motivo nè che la richiesta di escussione sia stata tempestiva, ma neppure che, alla luce di tali precisazioni sui riscontri e sulle ammissioni del M., la detta escussione fosse indispensabile ai fini della decisione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1 e dell’art. 420 c.p.c., comma 5 e art. 421 c.p.c., comma 2 con riferimento all’art. 24 Cost. e art. 11 Cost., comma 2.

Il contenuto del motivo è sostanzialmente identico a quello esaminato supra: non vi sarebbe stato un riscontro di quanto dichiarato in sede penale da un ex indagato senza alcuna verifica sul piano probatorio.

La doglianza è infondata per quanto già osservato: nel motivo ed anche nel quesito di diritto non si specifica se la richiesta di escussione testimoniale del Me. sia stata proposta tempestivamente ed in che termini ed inoltre non si prendono in considerazione le circostanze dedotte in sentenza sul punto in ordine ai riscontri delle già rilasciate dichiarazioni dello stesso al P.M., come le ammissioni del ricorrente, le dichiarazioni rese dagli altri testi e la documentazione sequestrata. Non si ravvisano, stante tali radicali carenze di allegazione, pertanto violazioni comprovate ai diritti costituzionali di difesa ed ad un "giusto processo".

Con il terzo motivo si allega la insufficiente motivazione della sentenza in relazione a fatti rilevanti e/o la violazione degli artt. 2277 e 2729 c.c. circa il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di appello. Non sarebbero stati chiariti i rapporti Me. – M., l’esistenza di finanziamenti del secondo al primo, il mantenimento dei rapporti dopo il 1993. Non era stato chiarito il valore ed il significato tecnico dei due disegni a mano del M.. I testi sul punto non erano stati chiari ed univoci.

Il motivo (non corredato dal quesito riassuntivo, ma solo da un quesito di diritto) propone, in realtà, una serie di censure di fatto, inammissibili in questa sede. La sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata in quanto ha elencato gli elementi di prova; le dichiarazioni del Me., che certamente poteva tenere in considerazione, le parziali ma sostanziali ammissioni dello stesso ricorrente, quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi. Da tali elementi emergono i contatti tra il Me. e il M., l’apporto dato da quest’ultimo all’attività concorrenziale ai danni della società, la fornitura di disegni tecnici ed informazioni, tutte circostanze mai comunicate ai vertici della società. L’iter logico appare persuasivo e ben circostanziato;

le censure sono generiche e comunque di merito.

Con il quarto motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione in ordine a tre fatti ritenuti rilevanti. Per parte ricorrente non sarebbe emersa la prova o indizi sufficienti in ordine all’aver consentito il M. che fosse consegnata documentazione riservata concernente la tecnologia di Ausimont ai suoi collaboratori, l’omessa verifica dei prodotti fluorurati immessi dai concorrenti e l’omessa informazione dell’azienda sull’attività svolta da ex dipendenti Ausimont.

Il motivo è inequivocabilmente inammissibile posto che manca il cosiddetto quesito riassuntivo e comunque "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria" e si concreta in una serie di censure di mero fatto, non pertinenti in questa sede. La Corte territoriale ha già ampiamente e congruamente esaminato queste censure osservando che il D. era collaboratore del ricorrente, che il datore di lavoro non fu informato sino all’arresto del D. dell’attività concorrenziale svolta dal Me. di cui il M. era a conoscenza come da questi sostanzialmente ammesso, che il Me. anche nel 96 e 97 continuava a svolgere attività imprenditoriale coinvolgendo dipendenti della società tra cui il D., collaboratore del ricorrente. L’insieme degli elementi indicati in sentenza appaiono comprovare la mancanza di buona fede del ricorrente, le censure sono generiche e di merito.

Con il quinto motivo si allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 244 e 253 c.p.c. e comunque l’omessa o contraddittoria capacità dei disegni di mano del ricorrente di comunicazione e trasferimento di dettagli tecnici riservati o know how.

Il motivo non è corredato dal cosidetto quesito di fatto (seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c.) e si limita a sollevare questioni meramente fattuali. La Corte territoriale ha ritenuto "inverosimile" che il responsabile della funzione Ricerca e tecnologia abbia fornito al Me., coinvolto in varie iniziative imprenditoriali, disegni e documenti tecnicamente non utili ed inconsapevolmente del danno che recava alla società, i vari testimoni menzionati a pag. 5 della sentenza impugnata hanno confermato che il M. aveva redatto di suo pugno disegni e schizzi di natura tecnica, che aveva la disponibilità di informazione riservata e che il Me. svolgeva solo un ruolo tecnico finchè era in azienda e dopo nei contatti con la società Gapi. Pertanto la tesi proposta nel motivo che tende a minimizzare questo scambio di informazioni (che certamente non dovevano essere trasmesse) appare smentito in sentenza con motivazione congrua e logicamente coerente che viene oggi contestata con censure generiche e di fatto, inconferenti in questa sede.

Con il sesto motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine alla detenzione da parte del ricorrente in Montedison della documentazione relativa all’invenzione cd. move e dell’asserito ritardo nel deposito del brevetto relativo.

Quest’ultimo motivo non appare rilevante ai fini della decisione; pur essendo la contestazione prima ricordata stata mossa al ricorrente, la stessa non è stata poi considerata in sentenza, avendo la Corte territoriale comunque osservato che la fondatezza anche solo di uno degli altri addebiti (certamente di maggiore gravità di quello in parola) avrebbe condotto all’accertamento delle legittimità del recesso.

Si deve quindi rigettare il ricorso; le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate come al dispositivo e poste a carico di parte ricorrente, stante la sua soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 70,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 17-08-2011, n. 897 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 22.12.2010, ricevuta dal destinatario il 29.12.2010, il signor M.M. aveva chiesto al Comune di Quartu Sant’Elena il rilascio della documentazione, indicata con numerazione da 1 a 10, riguardante le costruzioni che sarebbero state realizzate nel terreno di sua proprietà, distinto in catasto al foglio 52 e mappale 69, in attuazione del piano di zona "Santo Stefano".

In risposta all’istanza il Comune di Quartu Sant’Elena, con la nota in data 25.1.2011, impugnata al punto 2 dell’epigrafe, ha comunicato che, con riferimento al mappale indicato dal signor Macciò nell’istanza di accesso, non erano state rilasciate concessioni edilizie.

In allegato alla successiva nota prot. N. 11210 del 21.2.2011, parimenti impugnata (sub. 1 dell’epigrafe), il Comune di Quartu Sant’Elena ha rilasciato varia documentazione amministrativa, che il ricorrente ritiene non esaustiva.

In particolare sostiene in ricorso di non aver ricevuto la documentazione indicata nella domanda di accesso ai numeri 1, 2, 6,7,8 e 9.

A sostegno del ricorso ha proposto le seguenti censure:

1) violazione di legge; eccesso di potere per violazione di legge; eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con atto di motivi aggiunti, depositato il 24.5.2011, il ricorrente ha dedotto le seguenti ulteriori censure avverso l’asserito silenzio diniego che si sarebbe formato con riferimento alla domanda di accesso ai documenti indicati ai punti 2 e 8:

1) eccesso di potere per manifesta violazione di legge;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione; motivazione insufficiente; motivazione illegittima.

Il Comune di Quartu Sant’Elena, in giudizio con mero formale atto di costituzione, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa era stata chiamata alla camera di consiglio del 31 maggio 2011, e a fronte dell’affermazione della difesa del Comune di aver rilasciato la documentazione richiesta dal ricorrente, la causa era stata rinviata all’odierna Camera di consiglio per consentire alle parti di precisare quali fossero i documenti nel frattempo rilasciati e quali non ancora rilasciati.

All’odierna camera di consiglio del 29 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, senza che le parti abbiano fornito alcuna precisazione sui documenti nel frattempo rilasciati dal Comune e su quelli ancora pretesi dal ricorrente.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, non avendo il ricorrente dimostrato di aver eseguito la notificazione degli stessi.

In giudizio il ricorrente ha depositato la stampa del documento, rinvenibile nel sito delle Poste italiane, sulla consegna della raccomandata al portalettere, ma non anche la ricevuta di ritorno attestante l’effettiva consegna del plico.

Il ricorrente, al fine di rispettare il termine di deposito del ricorso può depositare il ricorso notificato tramite il servizio postale (e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione) anche privo dell’avviso dì ricevimento, purché al momento della decisione la ritualità della notifica venga comprovata col deposito della cartolina verde; in assenza di tale prova, come dispone l’articolo 45 del cod. proc. amm., le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.

Il ricorso introduttivo deve essere accolto nei limiti di cui appresso.

Il Comune di Quartu Sant’Elena ha rilasciato, in allegato alla nota prot. N. 11210 del 21.2.2011, solo una parte della documentazione richiesta, che il ricorrente riconduce ai documenti di cui ai punti 3, 4, 5 e 10 dell’istanza di accesso.

Nella nota predetta viene richiamata la precedente comunicazione del 25.1.2011, atto parimenti impugnato, con la quale il Comune, con riferimento ai documenti richiesti al punto 6 della domanda di accesso, precisa che"non sono state rilasciate concessioni nel periodo indicato con quei dati catastali".

Al punto 6 il ricorrente aveva richiesto "convenzione e/o concessione edilizia e/o programmi edificatori e/o ogni altra documentazione dalla quale sia possibile desumere il progetto delle nuove costruzioni edificate dalle Cooperative edilizie ed in particolare delle costruzioni sul terreno dei Macciò".

Il diniego opposto con riferimento al punto 6 appare non giustificabile, avendo il ricorrente indicato, a giustificazione della richiesta di accesso, gli estremi catastali (foglio 52 e mappale 69) del terreno di sua proprietà interessato dal piano di zona "Santo Stefano".

La risposta del Comune appare pretestuosa perché gli estremi dei nuovi mappali che sono derivati dal mappale 69 dovevano essere perfettamente conosciuti agli uffici comunali, atteso che, come risulta dalle visure depositate dalla difesa del ricorrente, le modifiche catastali sono avvenute proprio su richiesta del Comune di Quartu Sant’Elena.

Pertanto il Comune dovrà ripronunciarsi sulla domanda di accesso del ricorrente, rilasciando la documentazione richiesta oppure esternando le ragioni del parziale diniego con atto motivato, avverso il quale il ricorrente potrà esperire i mezzi di tutela.

L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa e può subire limitazioni soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e s.m.i.).

Peraltro, per l’esercizio del diritto di accesso è necessario (e sufficiente) che il privato abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, comma 1 lettera b) L. 241/90 e s.m.i.); quanto al contenuto della relativa istanza, è sufficiente che essa indichi i presupposti di fatto e renda percepibile l’interesse giuridico concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (cfr., da ultimo, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 29 luglio 2010, n. 581).

La legittimazione all’accesso, in particolare, non è subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma richiede unicamente che la conoscenza del documento sia funzionale alla tutela di un interesse giuridico protetto dall’ordinamento, e dunque differenziato rispetto all’interesse generico di ogni cittadino a conoscere l’attività dei pubblici poteri.

Nel caso di specie il ricorrente ha richiesto il rilascio degli atti attinenti l’attuazione del piano di zona "Santo Stefano", con riferimento alle costruzioni realizzate in un terreno che asserisce ancora in sua proprietà.

Ciò posto, il collegio osserva che non compete a questo Tribunale, nella presente sede, valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rilevando soltanto verificare se questo abbia un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti citati onde poter tutelare un interesse giuridico protetto dall’ordinamento, e quindi differenziato da quello della generalità dei consociati, nonché collegato ai documenti medesimi (Cfr. TAR Sardegna sez. II, 2.2.2011 n. 96).

In conclusione il ricorso introduttivo va accolto, mentre vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell’inammissibilità dei motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando così dispone sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

1) accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il parziale diniego ed il parziale silenzio opposti dal Comune di Quartu Sant’Elena, al quale ordina di consentire l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente;

3) condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida nella complessiva somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 02-09-2011, n. 33061 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 21 ottobre 2010 e depositata il 30 dicembre 2010, il Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato la ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 14 settembre 2010, a carico di D.M.G., indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso in relazione alla partecipazione al gruppo criminale detto ‘ndrangheta con funzione di dirigente della cosca di Gioiosa Jonica.

Dopo aver inquadrato, sulla scorta delle copiose emergenze investigative risultanti dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni tra i compartecipi e dagli accertamenti operati nei giudizi celebrati a carico di numerosi delinquenti, la condotta associativa dell’indagato nel contesto dalla criminalità organizzata della Calabria ulteriore e nella evoluzione del fenomeno criminale dal predente assetto frammentato verso l’affermazione di una vera e propria struttura confederale, variamente indicata come Cupola Provinciale, Provincia o Cosa Nuova, territorialmente articolata in tre Mandamenti a loro volta composti da Locali e ‘Ndrine, saldamente insediata nella provincia estrema della penisola e proiettata su tutto il territorio nazionale, i giudici di merito hanno ravvisato il compendio dei gravi indizi di reità in una serie di intercettazioni, tutte specificamente indicate, talune riassunte, altre riprodotte mediante testuali citazioni dei dialoghi intercorsi tra lo stesso indagato e taluni sodali, ovvero tra esponenti di rilievo della associazione i quali hanno fatto riferimento a D.M..

Precipuo rilievo assumono le conversazioni tra presenti intercorse all’interno della lavanderia Ape Green il 14 agosto 2009 tra l’indagato e C.G. e il 20 agosto 2009 tra C. e B.C..

I riferimenti espliciti degli interlocutori alla Provincia e ai Locali a vicende e assetti criminali assumono, in relazione all’indagato, valenza di vere e proprie "dichiarazioni autoaccusatorie", rivelatrici della esistenza del gruppo criminale, della "piena intraneità alla organizzazione mafiosa" di De Msi e del "ruolo verticistico" rivestito.

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Antonio Managò e Leone Fonte, mediante atto del 28 febbraio 2011, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio della motivazione, in relazione all’art. 416 bis c.p., e art. 273 c.p.p., deducendo, dopo aver premesso l’esposizione dei principi di diritto in ordine agli indizi richiesti per la adozione delle misure coercitive e richiamando vari arresti di legittimità: non hanno alcuna valenza indiziaria le conversazioni tra O.D. e C.S., tra G. N. e Ca.Sa., il ricorrente e C.G., nè i contatti telefonici tra il medesimo ricorrente e G.N. o l’accesso dell’indagato, assieme a I.R. presso l’abitazione di O.D. (peraltro non incontrato); i riferimenti captati nel corso delle conversazioni intercettate alla "provincia" o al "crimine" non valgono a dimostrare che l’oggetto del colloquio concernesse gruppi criminali, nè la esistenza del sodalizio, nè la partecipazione degli interlocutori; difetta precipuamente il requisito della c.d. proiezione esterna; e, al riguardo, la Corte di assise di Reggio di Calabria, giudicando "analoga vicenda processuale" ha escluso la esistenza del "super organismo" associativo, detto Coso Nuova.

3. – Il ricorso è infondato.

Il Collegio ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 27-09-2011, n. 34931

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 18 ottobre 2010 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa confronti di M. G. dal Gip dello stesso tribunale, in data 22.9.2010, in relazione al reato di concorso, quale mandante, nell’omicidio, aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., nn. 1 e 6 e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in danno di B.G., avvenuto In (OMISSIS).

2. Premesso che l’ordinanza era stata nuovamente emessa dal Gip. a seguito precedente annullamento per motivi formali, il tribunale – facendo richiamo quanto alla ricostruzione del fatto all’ordinanza del Gip – rilevava che l’episodio si inseriva nella dura e cruenta contrapposizione tra alcuni esponenti del sodalizio camorrista dell’epoca "Nuova Famiglia" ed alcuni componenti della cd. "N.C.O." nelle cui fila aveva militato negli anni precedenti il B..

Dalle dichiarazioni più recenti di alcuni collaboratori di giustizia ( Bi.Do., D.L., D.A.) emergeva che l’omicidio era stato deliberato da alcuni esponenti di spicco dei gruppi camorristi, tra cui il M., i quali su richiesta di L.G. avevano dato l’assenso.

Il tribunale, quindi, respingendo le contestazioni difensive, affermava in primo luogo – sulla base di richiamati principi di diritto – l’attendibilità di quanto riferito dai collaboratori Bi.Do. e D.L. che erano stati gli esecutori materiali dell’omicidio, nonchè da D.A..

I predetti concordemente avevano affermato che la vittima, ex cutoliano abitante a (OMISSIS), era stata uccisa perchè aveva partecipato all’omicidio del fratello di L.G., il quale aveva chiesto che il B. venisse ucciso dai cd. casalesi. Bi.Do. riferiva, tra l’altro, della partecipazione del M. alla decisione dell’omicidio nel corso di una riunione tenutasi in (OMISSIS) a casa di P. V..

D.L. riferiva, altresì, che alla richiesta del L. si era unito il M.. Anche le dichiarazioni di D.A. risultavano coincidere in ordine alla collocazione della vittima nel gruppo degli ex cutoliani e confortare quanto riferito dagli altri in ordine alla partecipazione del M. alla deliberazione. Il D., infatti, riferiva che più volte il M. – al quale consegnava i proventi delle estorsioni – gli aveva detto dell’impegno preso da Bi.Fr. di uccidere il B..

Evidenziava, quindi, il tribunale che le dichiarazioni sicuramente convergenti, corroborate dalla individuazione fotografica operata dai collaboratori, compatibili con i periodi di detenzione del M. e con la accertata posizione apicale dallo stesso rivestita nel clan giuglianese, costituivano, in assenza di stridenti contrasti storici e logici del narrato, un compendio indiziario connotato della necessaria gravità in ordine alla partecipazione del predetto ai momento decisionale dell’omicidio.

3. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, M.G., denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e art. 273 cod. proc. pen.. In particolare, si censura la mancanza dei gravi indizi a carico del ricorrente in ordine al fatto in contestazione con riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori in assenza di riscontri esterni ed individualizzanti.

Il movente indicato nel provvedimento impugnato si riferisce ad un generico interesse del M. alla eliminazione della vittima.

Peraltro, tale movente – ad avviso del ricorrente – neppure emerge univocamente dalle dichiarazioni dei collaboratori che riferiscono del desiderio del L. di vendicare la morte del fratello. La gravità indiziaria in ordine al contributo causale può essere ricondotta nè alla mera presenza passiva dell’indagato a riunioni nelle quali il L. avrebbe chiesto l’esecuzione dell’omicidio; nè, invero, alla storica alleanza tra la famiglia Mallardo e quella dei Licciardi.

Si contesta, quindi, la valutazione in ordine alla convergenza delle circostanze riferite dai collaboratori. Viene messa in dubbio la spontaneità di quanto riferito da Bi.Do. in ordine alla partecipazione del M. alla decisione perchè sollecitata dal pubblico ministero nel corso dell’interrogatorio; inoltre, si rileva che quanto riferisce il predetto non è affatto coincidente con il racconto di D.L. che, pur molto tempo dopo l’inizio della collaborazione, ha indicato un movente diverso, la sorte dei cutoliani di cui si sarebbe discusso in una riunione collocata in un posto diverso.

Anche l’indicazione del M. con riferimento alla morte del B. fatta da D.A. non è connotata da spontaneità avendo il predetto parlato dei Mallardo e del gruppo di Giugliano in genere.

A fronte di circostanze riferite dai collaboratori nè univoche nè significative, nessun ulteriore elemento supporta il quadro indiziario con riferimento alla contestata partecipazione all’omicidio, non potendosi ritenere tale la individuazione fotografica operata dai collaboratori.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

La motivazione dell’ordinanza impugnata, specifica, completa ed articolate ancorata alle concrete circostanze acquisite al procedimento.

Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali – con riguardo invero alla valutazione della prova – i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatole, le quali devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero Inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la cd. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte. Con la necessaria precisazione che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473, 04/03/2008, Lucchese, rv, 239744).

Sul punto il tribunale ha sottolineato che i dichiaranti concordemente avevano affermato che la vittima dell’omicidio in contestazione, ex cutoliano abitante a Casal di Principe, era stata uccisa perchè aveva partecipato a sua volta all’omicidio del fratello di L.G., il quale aveva chiesto che il B. venisse ucciso dai cd. casalesi; per questa ragione fu chiesto tramite Bi.Fr. anche il consenso degli Schiavone. Il movente predetto, peraltro, risultava coerente con la circostanza che il B. pochi giorni dopo l’omicidio L. era stato vittima di un attentato e sottoposto a provvedimento di fermo in relazione a detto omicidio.

Bi.Do. riferiva, tra l’altro, della partecipazione del M. alla decisione dell’omicidio nel corso di una riunione tenutasi in (OMISSIS) a casa di P.V.. Anche D. L. dichiarava che alla richiesta del L. si era unito il M.; inoltre, riferiva che in una riunione tenutasi a (OMISSIS) tra i boss dei vari clan si era discusso della necessità di eliminare gli ex cutoliani per sventare il pericolo che si riorganizzassero ed in quel contesto fu deciso di uccidere il B. e fu Bi.Fr. a dare incarico dell’esecuzione al D. e a Bi.Do.. Il dichiarante, quindi, descriveva con dovizia di particolari la preparazione e l’esecuzione dell’omicidio fornendo circostanze del tutto coincidenti a quelle indicate da altri e a quelle accertate all’epoca del fatto (l’arma usata, i colpi sparati, la caduta dell’autovettura in cui si trovava la vittima insieme alla moglie in un canale che costeggiava la strada).

Le dichiarazioni di D.A., ancora, risultavano coincidere in ordine alla collocazione della vittima nel gruppo degli ex cutoliani e confortavano quanto riferito dagli altri in ordine alla partecipazione del M. alla deliberazione. Il D., infatti, riferiva che più volte il M. – al quale consegnava i proventi delle estorsioni – gli aveva detto dell’impegno preso da Bi.Fr. di uccidere il B..

Il movente, quindi, non è l’unico elemento indiziario riferito dai collaboranti e, comunque, non può svilirne la valenza il solo fatto che l’omicidio venga contestualizzato nelle ragioni più specifiche del L. e nelle più ampie finalità dei gruppi criminali e nei loro rapporti ed equilibri.

Generico ed inidoneo a contraddire la predetta compiuta valutazione deve ritenersi l’argomento difensivo dell’epoca e dei luoghi in cui si erano tenute le riunioni, essendo plausibile nel contesto complessivo che fa da sfondo alla vicenda la circostanza che vi fossero state più riunioni in luoghi diversi e decisioni maturate in più momenti.

Priva di pregio è la circostanza introdotta dal ricorrente secondo cui il Bi. non avrebbe riferito il nome del M. in maniera spontanea e, pertanto, la dichiarazione del predetto peccherebbe di autonoma con conseguenti riflessi sulla valutazione di attendibilità.

Precisato che l’autonomia richiesta ai fini della valutazione della cd. convergenza del molteplice – di cui si è detto innanzi – si riferisce alla valutazione di eventuali interferenze reciproche tra le dichiarazioni, deve rilevarsi che, pur volendo ritenere l’autosufficienza della parziale allegazione del verbale, sul punto non si riscontra alcuna modalità della tecnica di esame del collaboratore che possa inficiare la spontaneità della dichiarazione avuto riguardo alla parte che si riferisce al ricorrente.

Le ulteriori doglianze si sostanziano in censure di fatto la cui valutazione, alla luce di quanto sin qui rilevato, è preclusa in questa sede.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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