Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 4046 Diritti politici e civili; Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.Q., con citazione del 23 febbraio 1985 conveniva davanti al tribunale di Patti il comune di Tortorici chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 12.551.751, oltre imposte e spese, a titolo di importo maggiore per i lavori stradali effettuati dalla sua impresa, a favore dell’ente stesso. Il Comune resisteva alla domanda.

Nel Corso del giudizio con altra citazione in data 15 maggio 1993, l’attore proponeva domanda di condanna nei confronti del Comune, per il pagamento di interessi e per altre voci omesse nel primo atto introduttivo. Il Comune resisteva anche a questa domanda. I due procedimenti venivano riuniti.

La causa, pervenuta al GOA, veniva decisa il 1 febbraio del 2001.

Il Q. proponeva azione L. n. 89 del 2001, ex art. 3 convenendo in giudizio davanti alla Corte di Reggio Calabria il Ministro della giustizia. Il giudice adito condannava il resistente Ministro al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 16.546,81, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali ed extra patrimoniali.

Ricorre per cassazione con un primo atto datato 31 luglio 2008 il Q.. Quindi lo stesso ricorre nuovamente con altro ricorso, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., datato 5 novembre 2008, con il quale dichiara di voler sostituire il primo.

Il Ministro della giustizia resiste con distinti controricorsi nei confronti di entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Il primo ricorso datato 31 luglio 2008, deve essere dichiarato inammissibile giacchè esso non espone il quesito di diritto riguardo alla questione che intende sottoporre alla Corte.

3. Deve essere esaminato il ricorso da ultimo proposto, datato 5 novembre 2008, che è in quanto tale valutabile perchè precedente alla scadenza dei termini della impugnazione di cui si tratta, e mai essendo stato oggetto, nel frattempo,il primo ricorso, di decisioni di inammissibilità o di improcedibilità. 2. Quanto al primo motivo infatti, esso pur allegando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e delle correlate norme della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo in realtà si duole di richieste patrimoniali che il giudice del giudizio presupposto non ha accolto, quali quelle relative a pretesi maggiori costi da svalutazione monetaria o a spese legali conseguenti al credito fatto valere. La sede dell’esame di siffatte doglianze doveva essere il giudizio di impugnazione della sentenza presupposta.

Il motivo è inammissibile.

2.a. il secondo motivo lamenta la motivazione insufficiente adottata dalla Corte di merito relativamente al punto decisivo della valutazione del danno morale.

La doglianza è infondata. Il decreto impugnato motiva richiamando le circostanze del caso concreto, tra le quali rientra anche il calcolo della eccedenza dei tempi rispetto a quelli di durata ragionevole.

Inoltre la operata liquidazione di Euro 1000,00 per ciascun anno eccedente è conforme ai parametri CEDU ai quali fa riferimento il ricorrente.

3. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 700,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 824 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

La Società C. s.r.l chiedeva ed otteneva dal Comune di Galatina il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura commerciale su un terreno sito sulla strada provinciale n.362, classificato dal P.U.G.vigente come "D2 Attrezzature economiche varie esistenti e di progetto".

Con autorizzazione n.14 del 27 agosto 2007 il Comune di Galatina autorizzava l’apertura di una media struttura di vendita, per poi autorizzare, con il provvedimento n.16 del 19 settembre 2008 (di tipo commerciale) e il permesso di costruire in variante n.190 del 15/12/2008, l’ampliamento dell’attività e della struttura commerciale.

Quindi, in data 16 dicembre 2008 veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Galatina l’autorizzazione unica n.6 per la realizzazione e gestione della struttura commerciale de qua, che veniva poi volturata in capo alla L.I. s.r.l., successiva acquirente della struttura.

La E.P. s.p.a., che gestisce una struttura commerciale nel territorio del suindicato Comune, impugnava innanzi al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce i predetti provvedimenti, per i vizi di violazione ed erronea applicazione di alcune disposizioni delle NTA del PUG di Galatina e del Piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, nonché della normativa regionale in materia di autorizzazioni commerciali e per eccesso di potere sotto vari profili.

Successivamente, con motivi aggiunti la Società E. impugnava il permesso di costruire n.188 del 15/1/2008, relativo alla realizzazione di parcheggi su un’area adiacente a quella che ospita la media struttura di vendita ed i certificati di agibilità relativi alla struttura commerciale e al parcheggio adiacente, eccependo anche qui la violazione della normativa urbanisticoedilizia recata dal PUG e quella commerciale contenuta nel piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva.

L’adito TAR, con sentenza n.800 del 23/3/2010, accoglieva il ricorso di E. e annullava gli atti con esso impugnati, mentre dichiarava inammissibili i motivi aggiunti relativamente all’impugnazione del permesso di costruire 15/12/2008 e del successivo certificato di agibilità del 24/6/2009.

In particolare il giudice di primo grado a fondamento della sua sentenza rilevava l’illegittimità del progettato intervento edilizio in atto della L.I. srl, con riferimento alle due seguenti questioni:

1)la sovrapposizione di parte dei parcheggi sul verde secondo la soluzione del "green block";

2)la monetizzazione delle aree da cedere al Comune di Galatina per la realizzazione degli standard.

La Società interessata ha impugnato tale sentenza ritenendola erronea per le seguenti ragioni:

– inammissibilità e comunque infondatezza delle censure dedotte in primo grado dalla E. circa la soluzione della sovrapposizione di parte dei parcheggi sul verde mediante il cosiddetto sistema del prato armato (primo e secondo mezzo di gravame);

– inammissibilità e comunque infondatezza delle doglianze pure dedotte in primo grado dall’attuale società appellata relativamente alla decisione del Comune di autorizzare la monetizzazione delle aree per urbanizzazioni (terzo e quarto mezzo d’impugnazione)

Si è costituito in giudizio il Comune di Galatina per difendere la legittimità del proprio operato.

La Società E. in data 14/5/2010 ha depositato memoria difensiva con appello incidentale (da valere, ove occorrente, come appello autonomo), con cui ha contestato la fondatezza dei mezzi d’impugnazione posti a fondamento dell’appello della L. e, a sua volta, ha impugnato il capo della sentenza n.800/2010 in cui il primo giudice ha ritenuto "superfluo l’esame delle ulteriori censure relative alla non conformità delle autorizzazioni commerciali alla programmazione commerciale", riproponendo le censure di illegittimità già formulate nei confronti delle autorizzazioni commerciali n.14/2007 e n.16/08.

Anche la Società I.B. ha impugnato, con autonomo appello, la sentenza indicata in epigrafe, attaccando le statuizioni assunte dal primo giudice, ritenute erronee, riguardanti, in primo luogo, la c.d.monetizzazione della aree da cedere al Comune e poi la questione del "green block".

Ad avviso dell’appellante, il TAR ha fornito una erronea lettura dell’art. 5.1.2 delle NTA, lì dove vengono in rilievo non già i parcheggi pertinenziali siti nel centro storico, bensì le attrezzature collettive di urbanizzazione secondaria per le quali congrua si appalesa la scelta dell’Amministrazione comunale di ottenerne la contropartita economica.

Anche per l’altra questione, quella relativa alla sovrapposizione di area di parcheggio su area verde, tale operazione dovrebbe ritenersi consentita, trattandosi unicamente di una modalità di sistemazione privata di un’area che non va ad incidere sulla legittimità del titolo ad aedificandum.

Anche con riferimento al gravame della I.B., la Società E. ha prodotto memoria difensiva con appello incidentale (di nuovo da valere, ove occorraente, anche da appello autonomo), con cui, negli stessi termini già formulati con l’analogo scritto depositato per l’appello L.,oltre a contestare la fondatezza dei motivi dell’appello principale ha impugnato il capo della sentenza n.800/010 relativamente alle autorizzazioni commerciali.

Tutte le parti costituite hanno presentato memorie difensive volte ad ulteriore illustrazione delle tesi esposte nei proposti gravami.

All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell’art.335 del cod. proc. civ. in quanto rivolti ad impugnare la stessa sentenza.

Essi sono fondati e vanno pertanto accolti, con riforma di quanto deciso in primo grado.

In relazione al primo degli appelli in epigrafe, L., con i primi due motivi critica il capo della sentenza che accoglie il mezzo d’impugnazione di primo grado avente ad oggetto la progettata e approvata sovrapposizione tra area di parcheggio e area a verde con la tecnica del c.d. "green block" e che rappresenta la prima delle due problematiche giuridiche affrontate in sentenza, lì dove il TAR ha ritenuto che tale soluzione progettuale non sia consentita.

Le critiche formulate dall’appellante L. alle statuizioni assunte sulla questione dal TAR meritano positiva considerazione, potendosi al riguardo prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività del motivo a suo tempo dedotto con l’atto di motivi aggiunti, pure fatta valere con il presente gravame.

Le N.T.A del Comune di Galatina, nel disciplinare all’art.5.1.2 la "Zona D2 Attrezzature economiche varie esistenti e di progetto", prevede espressamente che "almeno il 30% della superficie scoperta deve essere sistemata a verde con essenze di alto fusto" e nella specie contrariamente a quanto ritenuto dal TAR una siffatta previsione non risulta preclusiva della adottata (e approvata) soluzione progettuale del green block, tecnica che lo stesso giudice ritiene peraltro in sé ammissibile.

Ora, la previsione in parola, in base alla interpretazione letterale oltreché sistematica delle disposizioni recate dal citato articolo, riguarda esclusivamente l’aspetto di ingombro dell’edificio nel lotto, nel senso di prevedere per l’area scoperta di natura privata, al fine di mitigare l’impatto della costruzione con l’ambiente circostante, una sistemazione a verde con alberi di alto fusto senza che con ciò si sia voluto imporre un vero e proprio standard urbanistico.

In altri termini, nella specie non si è inteso riservare necessariamente un’area a verde tout court, ma solo prevedere che l’area scoperta privata possa essere configurata in modo tale che unitamente all’utilizzo a parcheggio sia possibile anche la fruizione del verde a mezzo di adeguata piantumazione, finalità assicurabile, appunto, anche con la soluzione tecnica del c.d. "prato armato".

D’altra parte, pur a voler giudicare, quanto al numero di alberi allocati nell’area scoperta, l’eseguita piantumazione poco adeguata, ciò non vale certo a far ritenere illegittima la soluzione progettuale in questione, atteso che siamo in presenza solo di una modalità di realizzazione e di utilizzazione di un’area scoperta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non è destinata a verde pubblico, ma costituisce unicamente una parte di superficie del lotto di proprietà privata sistemata in modo tale da coniugare le esigenze di parcheggio con quelle, di tipo ambientale, di fruizione del verde.

C’è, insomma, nei rilievi del TAR un errore di fondo, quello di ritenere che con la sistemazione a prato armato non si sia rispettato uno standard urbanistico, dovendosi, invece, dare atto che nella specie non si è imposto uno standard e non sussiste, perciò un vizio di legittimità, sub specie del contrasto in tesi dello strumento del green block con la normativa dettata sul punto del PUC di Galatina, che infici la validità dei titoli edificatori rilasciati per la realizzazione della struttura in questione.

Altresì fondate si appalesano le doglianze formulate col quarto motivo di gravame con cui ci si duole della non corretta statuizione con cui il TAR ha ritenuto di condividere il motivo d’impugnazione rivolto in primo grado da E. circa la dedotta illegittimità della monetizzazione delle aree da cedersi al Comune per soddisfare gli standard di urbanizzazione secondaria, potendosi anche qui, per affrontare il merito, soprassedere sull’eccepita tardività dell’impugnazione delle delibere della G.M. nn. 23/08 e 390/08 recanti la determinazione di detta monetizzazione (terzo motivo).

Il primo giudice ha ritenuto illegittima la disposta monetizzazione per contrasto con l’art. 5 del regolamento regionale 30 giugno 2004 n.1, avente ad oggetto "requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita"; ma nella specie un’attenta analisi degli atti recanti la definizione di detto rapporto, come "letti" alla luce della disciplina regionale al riguardo dettata, conduce ad escludere l’avvenuta, dedotta violazione della norma sopra citata.

Detto regolamento, dopo aver prescritto all’art.4, per le strutture di vendita come quella per cui è causa, la realizzazione di standard di parcheggio, al successivo art.5 consente deroghe e monetizzazioni agli standard previsti in alcuni casi, che la norma ha elencato in modo dettagliato; in particolare, è stata prevista (lettera a) la possibilità di deroga dagli standard pubblici e pertinenziali a mezzo della monetizzazione delle relative superfici per gli interventi (cioè le strutture) previsti nelle zone A) (centro storico) e zone b) (zone urbanizzate); e non è questo il caso che ci occupa.

Invero, come si rileva dall’esame degli atti di causa l’intervento di che trattasi ricade in zona "D", su un lotto posto lungo la SP 362 per Lecce; e la monetizzazione riguarda aree destinate ad urbanizzazione secondaria, il che è cosa diversa dai parcheggi pertinenziali e pubblici previsti per le zone a) e b).

Inoltre, l’Amministrazione comunale, con le deliberazioni giuntali sopra indicate, ha avuto cura di far presente (come rilevasi, in particolare, dalla lettura della parte narrativa della delibera di Giunta Municipale n.390 /08) che la scelta della monetizzazione è ancorata alla "considerazione della ubicazione del sito e della modesta dimensione dell’intervento"; ed è sulla scorta di tali circostanze (standard per 826 mq più 24), che il Comune si è determinato ad accogliere la richiesta di monetizzazione in luogo della cessione delle aree per urbanizzazione secondaria.

Ora è piuttosto evidente la ratio che ha animato la disposta monetizzazione: è proprio quella ricollegabile alla scarsa utilità di acquisire apposite superfici in ragione sia della loro dimensione che dell’ubicazione, sì da giustificare ragionevolmente l’incasso del controvalore monetario.

La determinazione assunta con le citate delibere si rivela, è il caso di sottolinearlo, in linea con quanto statuito da questo Consesso in ordine alla natura giuridica dell’istituto della monetizzazione, con l’affermazione del principio per cui la facoltà di richiedere o accettare il controvalore delle opere di urbanizzazione rientra nella sfera di discrezionalità tecnicoamministrativa dell’Ente, come tale non censurabile se non per gravi vizi di irrazionalità, nella specie non ravvisabili e neppure dedotti (cfr. Cons Stato Sez. V 4/3/2008 n.805).

Per le ragioni sopra evidenziate va allora dato atto che non è possibile rinvenire nella disposta monetizzazione un qualsiasi contrasto con le disposizioni di tipo limitativo recate dall’art.5 del regolamento regionale in parola, dovendosi anche a questo proposito disattendere il contrario, erroneo convincimento del TAR.

In ragione delle suesposte osservazioni l’appello della LIDL si rivela fondato, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza.

Altrettanto dicasi per l’appello proposto da I.B. s.a.s., i cui due motivi di impugnazione riproduco profili di illegittimità, sostanzialmente analoghi a quelli dedotti con il primo dei gravami all’epigrafe, sicché per questa seconda impugnativa valgono le considerazioni e prese conclusioni sopra svolte e assunte.

Rimangono da esaminare i due appelli incidentali di E.P. s.p.a., proposti rispettivamente in relazione ad entrambi gli appelli principali e formulati, quanto alle doglianze ivi dedotte, in termini perfettamente identici.

Il primo giudice, in ordine alle ulteriori censure dedotte in sede di ricorso di primo grado da E. circa la non conformità delle autorizzazioni commerciali alla nuova programmazione commerciale del Comune di Galatina, ha dichiarato superfluo il loro esam, considerandole assorbite; e la parte interessata le ripropone con il mezzo dell’impugnazione incidentale.

Con esse si deduce che il Comune di Galatina non ha tenuto conto della normativa di settore introdotta dal Piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, di cui alla deliberazione consiliare n.40/2008, lì dove l’Amministrazione locale ha rilasciato l’autorizzazione commerciale n.16 del 19/9/2008 pur in presenza del divieto di rilascio di autorizzazioni di medie strutture alimentari per accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato, recato dalle vigenti disposizioni di quel Piano.

Un siffatto assunto non coglie, però, nel segno, per il fatto che le disposizioni ritenute violate attengonoalle "nuove" aperture di medie strutture di vendita, ipotesi questa che qui non ricorre, riscontrandosi nella specie, invece, il caso di un ampliamento, per il quale la normativa in questione consente gli accorpamenti sempreché, come nella specie, rimanga la stessa tipologia di appartenenza (M2).

Conclusivamente, gli appelli principali proposti rispettivamente da L.I. s.r.l. e I.B. s.a.s vanno accolti in quanto fondati e gli appelli incidentali proposti da E.P. s.p.a sono da respingere perché infondati.

Sussistono, in relazione alla specificità della controversia all’esame, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando, così dispone:

a) riunisce gli appelli principali in epigrafe indicati e li accoglie; per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

b) rigetta gli appelli incidentali.

Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-02-2011, n. 1191 Provvedimenti contingibili ed urgenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento contingibile e urgente, adottato dal sindaco di San Giorgio di Nogaro, avente per oggetto l’ordine di eseguire la messa in sicurezza di alcune aree ubicate nel territorio comunale e poste nella disponibilità della società B. SpA, in liquidazione.

L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale, criticando le motivazioni espresse dalla pronuncia impugnata.

L’amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in questo grado.

Con un primo mezzo di gravame, l’appellante deduce il difetto di legittimazione e la violazione e falsa applicazione degli articoli 75 e 145 del codice di procedura civile, sostenendo che l’ordinanza impugnata in primo grado è stata indirizzata, personalmente, ai consiglieri della società in liquidazione e non alla società B., unica destinataria del provvedimento.

La censura è infondata, ancorché la pronuncia impugnata abbia motivato il rigetto con argomenti molto sintetici. Infatti, non è contestabile che l’ordinanza sia stata notificata presso il domicilio dell’attuale appellante, in considerazione del suo particolare legame di immedesimazione organica con la società posta in liquidazione, tenuta ad eseguire la "messa in sicurezza" dell’immobile.

Pertanto, gli obblighi imposti a tale soggetto, nella sua qualità di titolare del potere di rappresentanza, trovano fondamento esclusivamente nel rapporto istituito con la società B., in liquidazione. Questa è tenuta, in prima battuta, ad eseguire l’ordine impartito dal sindaco, ma la responsabilità personale della sua attuazione grava sui rappresentanti legali di tale soggetto.

Ne deriva, quindi, che l’ordinanza, esattamente interpretata, deve intendersi come rivolta nei confronti della società tenuta alla messa in sicurezza dell’area e, di riflesso, nei confronti dei liquidatori dell’ente.

In ogni caso, non rileva l’asserita irregolarità della notifica, in quanto effettuata in luogo diverso dal domicilio della Società, dal momento che, essa, in ogni caso, è pervenuta alla persona del rappresentante legale dell’ente, ed ha realizzato lo scopo.

Ad ogni modo, eventuali vizi della notifica non sono idonei a incidere sulla legittimità del provvedimento, ma possono avere riflessi, a tutto concedere, solo sulla sua efficacia.

Con un secondo mezzo, l’appellante deduce che l’ordinanza si sia basata, erroneamente, sulla previsione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 22/1997.

La censura è infondata. Come esattamente rilevato dal TAR, il richiamo alla norma indicata va considerato impreciso, perché la disposizione citata fa riferimento solo ai provvedimenti contingibili e urgenti adottati "per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti": Pertanto, la norma non dovrebbe trovare applicazione nel diverso caso in cui l’amministrazione comunale intenda realizzare la "messa in sicurezza" delle aree.

Tuttavia, nel caso concreto, il potere di ordinanza sindacale trova, comunque, la propria giustificazione nelle norme generali previste dal testo unico degli enti locali, ancorché non espressamente richiamate dal provvedimenti impugnato.

Né, sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata risulta carente di motivazione, come sostenuto dall’appellante, dal momento che essa si basa su una articolata e complessa istruttoria, i cui risultati sono adeguatamente esposti nelle premesse dell’atto..

Nel caso di specie, poi, il provvedimento sindacale oggetto di contestazione ha diffusamente spiegato perché non esistessero i presupposti applicativi dello speciale procedimento di messa in sicurezza previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997.

Per tali ragioni, quindi, non assume rilevo la circostanza, esposta dall’appellante, secondo cui, nel caso di specie, non sussisterebbero nemmeno i presupposti per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 22/1997, applicabile nei confronti di chi ha abbandonato i rifiuti e prevedente la solidarietà del proprietario nel caso di imputabilità della violazione del divieto di deposito.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, non essendosi la parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l "appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 10-03-2011, n. 9668

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Svolgimento del processo

C.Z. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l’ordinanza 23 novembre 2010 del Tribunale del riesame (che, in accoglimento dell’appello del P.M., contro l’ordinanza di rigetto 8 marzo 2010 del G.I.P., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso il (OMISSIS)), deducendo nella decisione impugnata sia violazioni di legge che vizio di motivazione, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
Motivi della decisione

Con un unico di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo della violazione degli artt. 310, 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione all’art. 385 cod. pen., considerato che il sopraggiunto "status libertatis" renderebbe impossibile la reiterazione di condotte "analoghe o affini" al precetto violato, non essendo più il ricorrente nella condizione di persona agli arresti domiciliari.

Con ulteriore doglianza si segnala che la trasgressione era stata immediatamente sanzionata con il ripristino della custodia cautelare in carcere nel procedimento principale e l’odierna misura appare un inaccettabile automatismo.

Il motivo nelle sue due articolazioni è palesemente infondato e comunque privo di specificità posto che ignora la precisa giustificazione offerta dal giudice cautelare.

Nella vicenda infatti, il Tribunale del riesame, con un argomentato e corretto giudizio, ha ritenuto di applicare il comma terzo dell’art. 280 cod. proc. pen. il quale prevede proprio la trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare a prescindere dal concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

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