Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-04-2012, n. 6182 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che T.L. e B.L., con ricorso del 19 luglio 2011, hanno impugnato per cassazione -deducendo due motivi di censura -r nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato in data 22 febbraio 2011, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso delle predette ricorrenti volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascuna delle ricorrenti la somma di Euro 400,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda ed oltre alle spese del giudizio, liquidate i complessivi Euro 750,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 3.000,00 ciascuna -, proposta con ricorso del 14 giugno 2010, era fondata sui seguenti fatti: a) con ricorso alla Corte d’Appello di Roma, depositato in data 27 settembre 2005, gli odierni ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1; b) tale giudizio era stato definito con decreto del 4 gennaio 2007; c) tale decreto era stato impugnato per cassazione con ricorso dell’8 febbraio 2008; d) il giudizio di legittimità era stato definito con sentenza del 22 dicembre 2009;

che la Corte d’Appello di Perugia, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato che: a) il ricorso per chiedere l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 è certamente ammissibile, sia perchè tale processo è un vero e proprio procedimento giurisdizionale contenzioso che si conclude con un provvedimento idoneo ad avere efficacia di titolo esecutivo, sia perchè anche tale processo è idoneo, al pari di qualsiasi altro di ingenerare un patema d’animo; b) la durata ragionevole del processo per equa riparazione va fissata in due anni per il primo grado e in un anno per i gradi successivi; c) dalla durata complessiva del processo presupposto, pari a quattro anni e tre mesi, vanno detratti nove mesi quanto al periodo intercorrente tra il deposito del decreto e la presentazione del ricorso per cassazione, in quanto in relazione al grado di complessità della causa era congruo un termine minore di quello effettivamente impiegato;

d) conseguentemente, dalla durata complessiva di tre anni e sei mesi vanno detratti tre anni di ragionevole durata, residuando un durata irragionevole pari a sei mesi, indennizzabili equitativamente nella misura di Euro 400,00; e) le spese del giudizio vanno liquidate in base alla somma riconosciuta e non a quella richiesta;

che, all’esito dell’odierna discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

che, con il primo motivo (con cui deducono: Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU – Violazione principio di sussidiarietà: art. 35 CEDU – Difetto della motivazione su punti decisivi della controversia), le ricorrenti criticano il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che: a) in forza del principio di sussidiarietà sancito dalla CEDU e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, il diritto fondamentale di ogni persona ad un processo equo, da definirsi entro un termine ragionevole, è entrato a far parte dei principi generali del diritto comunitari; b) secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il termine ragionevole per la risoluzione di una controversia avente ad oggetto l’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001 è pari a quattro mesi per il giudizio di primo grado ed a complessivi quattordici mesi ove intervenga il giudizio di impugnazione; c) conseguentemente, nel caso di specie, i Giudici a quibus hanno errato nell’applicare al giudizio di equa riparazione per la durata irragionevole di precedente giudizio avente il medesimo oggetto i consueti parametri di due anni per il primo grado e di un anno per il grado di legittimità; d) inoltre, i Giudici a quibus hanno errato nel detrarre dalla durata complessiva del giudizio presupposto il periodo di nove mesi per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; e) la motivazione del decreto è del tutto insufficiente, laddove omette del tutto di considerare la fattispecie alla luce del criterio della complessità del giudizio presupposto;

che il motivo è fondato, nei limiti di seguito indicati, restando assorbito il secondo motivo concernente l’entità delle spese liquidate;

che, ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre preliminarmente procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul punto;

che con la sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che il periodo di quattro mesi previsto dalla Legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione. Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli (n. 99);

che, con la successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (n. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio "Pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi;

che nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, la Corte europea, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, ha ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi;

che, da ultimo, con la decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni;

che nella giurisprudenza di questa Corte si è, invece, ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in quattro mesi dalla data del deposito del ricorso, in coerenza con la chiara indicazione desumibile dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6 (cfr. la sentenza n. 8287 del 2010);

che il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che – pur rinviandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura "Pinto" che si svolga soltanto dinnanzi alla Corte d’appello – ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, essendo tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6, sia alla durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno;

che, ovviamente, nella predetta durata biennale massima va incluso il termine di sessanta giorni previsto dal nostro ordinamento per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. la sentenza n. 8287 del 2010, cit.);

che, in applicazione del su enunciato principio al caso di specie – tenuto conto: che il ricorso introduttivo è stato depositato presso la corte d’appello il 27 settembre 2005; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato il 4 gennaio 2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato 8 febbraio 2008 ed è terminato con sentenza depositata il 22 dicembre 2009 -, dalla durata complessiva del procedimento di circa quattro anni e tre mesi (51 mesi) va detratto il termine ragionevole, stimato due anni, nonchè il termine di circa undici mesi intercorso tra il deposito del decreto della corte d’appello e la proposizione del ricorso per cassazione, ulteriore rispetto a quello legislativamente previsto per tale impugnazione, con la conseguenza che la durata non ragionevole risulta essere stata di un anno e quattro mesi;

che il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo motivo, concernente la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato quanto alla non semplicità della definizione del giudizio di merito;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, secondo consolidato orientamento, questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 va determinato per ciascun ricorrente in Euro 1.000,00 per l’anno e quattro mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 990,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 340,00 per diritti (Euro 280,00+Euro 60,00 per l’altro ricorrente) ed Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 1.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 990,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 340,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 650,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3219

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 22608/2010 emesso in data 28 giugno 2010, non opposto e munito di formula esecutiva il 9 dicembre 2010, il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda intimata di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 253.553,48 oltre interessi e spese.

La ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo è stato solo parzialmente eseguiti dall’amministrazione, e che in suo favore residua un credito di Euro 102.102,75 oltre interessi e spese.

L’Azienda intimata si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, eccependo innanzitutto che, per effetto dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010, non potrebbero essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese l’azione di ottemperanza, nei confronti delle aziende sanitarie locali sottoposte a commissariamento e soggette ai piani di rientro finanziari dai disavanzi sanitari sottoscritti ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n.311/2004.

In proposito il Tribunale rileva che al giudizio di ottemperanza di cui si tratta non sono riferibili i limiti previsti dall’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220.

La norma citata dispone che "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo".

Il tenore letterale della disposizione, che espressamente si riferisce a pignoramenti e prenotazioni a debito, è indice della necessità di riferire la preclusione alle sole azioni esecutive in senso stretto, alle quali resta estraneo il giudizio di ottemperanza.

In tale senso, la giurisprudenza rileva che il giudizio di esecuzione e quello di ottemperanza non sono sovrapponibili per natura e funzione, ferma restando la loro complementarietà (cfr. Cass., sez. trib., 12 marzo 2009, n. 5925).

Invero il giudizio di ottemperanza, a differenza di quello di esecuzione, non è finalizzato all’espropriazione dei beni dell’amministrazione debitrice, ma a fare in modo che l’amministrazione stessa si adegui a quanto statuito nella sentenza passata in giudicato, attraverso l’attività sostitutiva del giudice o del commissario ad acta da questi nominato.

Va poi evidenziato che, a parere del Collegio, la normativa suindicata appare contraria alle disposizioni contenute nella Direttiva 29 giugno 2000 n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (applicabile ratione temporis al caso in esame ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE, nonostante l’avvenuta abrogazione).

In proposito vale la pena osservare che nel settimo e nel nono considerando, contenuti nelle premesse della Direttiva, si afferma esplicitamente che i periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni; che tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro; e che le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

Appare pertanto evidente come l’introduzione nello Stato italiano di una normativa che, nella sostanza, consente alle ASL in difficoltà finanziarie di adempiere ai propri obblighi contrattuali di pagamento con notevole ritardo, possa porsi in contrasto con la suindicata Direttiva e, in particolare, con il suo articolo 5 il quale prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa entro breve termine.

Ne discende che un’interpretazione diversa da quella sopra fornita dell’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, richiamato dall’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220, farebbe divenire rilevante in questa sede la questione di compatibilità comunitaria della relativa disciplina.

Vale evidenziare, infine, un ulteriore profilo proprio della fattispecie in esame, comunque ex se ostativo all’applicazione del blocco delle esecuzioni stabilito dagli artt. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78 e 11, comma 51, della legge 2010, n. 220.

Secondo l’orientamento costantemente seguito dalla Sezione, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere presuppone: a) che esse operino in regioni commissariate secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; b) che siano stati predisposti piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 finalizzati alla riorganizzazione, riqualificazione o al potenziamento del servizio sanitario regionale; c) che sia stata effettuata la ricognizione dei debiti di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78.

Ne deriva che l’operatività della disciplina dettata dalle norme citate presuppone che l’amministrazione regionale abbia proceduto alla ricognizione dei debiti prevista proprio dall’art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78.

Tale circostanza, siccome integra, nella prospettiva dedotta dall’amministrazione resistente, un fatto diretto ad applicare una normativa tesa a paralizzare la pretesa del ricorrente, deve essere dimostrata proprio dall’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c..

Nondimeno, tale circostanza non è stata né allegata, né provata dall’Azienda Sanitaria resistente, la cui eccezione è anche priva della dimostrazione dei presupposti fattuali di applicazione della normativa invocata.

In secondo luogo l’Azienda intimata eccepisce l’avvenuto pagamento di parte dei debiti, nonché l’avvenuta attivazione delle procedure amministrative finalizzate al pagamento dei debiti residui. Chiede pertanto che, in ragione di ciò venga dichiarata la cessata materia del contendere.

Anche questa eccezione non merita accoglimento, in quanto la sussistenza di un credito residuo, ammessa anche dalla resistente (dall’esame della documentazione prodotta da quest’ultima risultano ancora insolute 29 fatture), rende palese il non completo soddisfacimento degli interessi della ricorrente e, come noto, solo tale completo soddisfacimento può comportare una pronuncia di cessata materia del contendere.

La resistente eccepisce inoltre che alcune delle fatture non ancora pagate risulterebbero non pervenute al proprio protocollo.

L’eccezione attiene ad un profilo di merito che avrebbe dovuto farsi valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ed è quindi inammissibile in sede di giudizio di ottemperanza.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo suindicato ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Napoli, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo nei termini e con le modalità indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando:

1) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione;

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 11 maggio 2012.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10130 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

La Copin s.p.a. ricorre contro i sigg.ri L.G., R. e D.R.G.T. e nei confronti dei Presidente della Giunta della Regione Campania p.t., Commissario Straordinario del Governo L. n. 887 del 1984, ex art. 11, comma 18, per ottenere la cassazione della sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni (GSE), presso la Corte di Appello di Napoli, sulla base di due motivi.

La ricorrente società, concessionaria della Regione Campania per la realizzazione di un programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo, lamenta di essere stata condannata al pagamento di indennità di esproprio ed occupazione – in favore degli odierni intimati, proprietari degli immobili interessati dal provvedimento ablativo – maggiori di quelle spettanti, perchè liquidate in base a criteri errati (1 motivo) e ad un errore nella determinazione del termine finale della occupazione (2 motivo).

Le parti intimate resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Presidente della Giunta della Regione Campania p.t., notificato "per mera scienza", come si legge nel relativo verbale di notificazione. La GSE ha estromesso dal giudizio il Presidente della Giunta per difetto di legittimazione passiva e la società ricorrente non censura in alcun modo tale ratto decidendi.

Segue la condanna alle spese, della parte ricorrente a favore della parte vittoriosa, liquidate come da dispositivo (causa di valore indeterminabile).

2. Nel merito, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione:

a) dell’art. 101 (sulla soggezione dei giudici alla legge) e art. 136 (sulla cessazione dell’efficacia delle leggi dichiarate incostituzionali) della Costituzione e dell’art. 27 (modalità delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale) della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

b) della L. 14 marzo 1981, n. 219, artt. 80 e ss. (recante interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), della L. n. 887 del 1984, artt. 80 e ss.

(Legge Finanziaria per il 1985, senza indicazione di specifiche disposizioni) e dell’ordinanza n. 31/1989 del Presidente della Giunta della Regione Campania.

La ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la GSE ha accolto la domanda dei proprietari, sigg.ri D.R., ritenendo che l’indennità di espropriazione debba essere determinata in base alla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 e quindi secondo il valore venale pieno del bene, così come sancito anche da questa Corte (Cass. 18844/2008) a seguito della intervenuta declaratoria di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 7 bis (sentenze Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007).

La GSE, seguendo l’indirizzo di questa Corte (confermato anche con sent. 26634/2009), ha ritenuto che l’evoluzione del quadro normativo comporti la disapplicazione del "disposto della L. n. 219 del 1981, art. 80, che rinvia alla L. n. 2892 del 1885, art. 13, nella parte in cui, ai commi 3 e 4, fissa l’ammontare della indennità di espropriazione nella semisomma del valore venale dei beni e dei fitti coacervati o dell’imponibile catastale, con la conseguenza che l’indennità di espropriazione deve essere liquidata sulla base del valore venale dell’area".

3. Il motivo di ricorso è fondato.

La difesa della ricorrente osserva, correttamente, che la norma di rinvio alla L. n. 2892 del 1885, espressa dalla L. n. 219 del 1981, art. 80, non poteva essere "disapplicata", sic et simpliciter, dal giudice ordinario; semmai, poteva (e/o doveva) essere sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale, utilizzando la specifica procedura incidentale di rimessione della questione al giudice delle leggi, ove fosse stata legittimamente sospettata di incostituzionalità. Nella specie, però, il presupposto del sospetto di illegittimità costituzionale è insussistente in considerazione della natura e della portata emergenziale della legislazione del 1980 e, quindi, la normativa in questione è stata disapplicata erroneamente, anche per ragioni di merito.

Dalla motivazione della sentenza 26634/2009 di queste SS.UU. (conf. a Cass. Sez. 1^, 18844/2008, contra 28431/2008), citata dalla GSE, si evince che la disapplicazione della normativa in questione si riferiva alla ritenuta impossibilità di assumere il vecchio criterio di computo a base non già di un contestato indennizzo di espropriazione, bensì della indennità virtuale sulla quale computare l’indennità di occupazione, che era il solo oggetto di contestazione.

Peraltro, secondo il più recente indirizzo di queste SS.UU. (sent.

2419/2011, che tiene conto del precedente del 2009, evidenziando però che quest’ultima decisione venne adottata per regolare la stima della indennità virtuale di costruzioni e non di aree), in fattispecie analoga a quella sub iudice, questa Corte ha sancito che "ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione relativa a terreni non edificabili siti nel comune di Napoli (nella specie, occupati per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale delle aree oggetto del fenomeno del bradisismo), il criterio stabilito dalla L. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 – che non da rilievo alla distinzione tra aree edificabili e non fabbricabili e che è espressamente richiamato dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 80 – continua ad applicarsi, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale. Alla luce di tale criterio, che è speciale e totalmente distinto da quelli del citato art. 5 bis, il riferimento al valore agricolo medio, introdotto per le aree non edificabili dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, non può sostituire quello al valore "venale" di cui al citato art. 13 della legge su Napoli; d’altra parte, il perdurare dell’applicazione di tale art. 13, che determina un indennizzo inferiore al valore venale effettivo, si giustifica in reiezione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla L. n. 219 del 1981 (nella specie volti a porre rimedio ad eventi bradisismici)".

I dubbi di incostituzionalità (esclusi in considerazione della particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla L. n. 219 del 1981) sono stati affrontati e fugati con la sentenza di questa Corte, n. 5265/2008, secondo la quale "E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 80, sollevata per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo della CEDU, nella parte in cui prevede un criterio liquidatorio speciale non dissimile (per il profilo dello scostamento dal valore integrale del bene) da quello adottato, in via generale, dalle disposizioni del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007 per contrasto con l’art. 1 Primo Protocollo CEDU, "come interpretato dalla Corte di Strasburgo", costituente "parametro integrativo dell’art. 117 Cost.", quanto all’ivi prescritto necessario (ragionevole) allineamento dell’indennizzo ai vaiore pieno di mercato del bene espropriato, considerato che secondo la stessa sentenza obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, il che si verifica con la L. 14 maggio 1931, n. 219, avente natura speciale, temporanea ed eccezionale, in quanto volta a porre rimedio alle conseguenze degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e non assumendo rilevanza il fatto che il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, come sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, preveda, in via generale, per le espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico-sociale, una riduzione (del 25%) più contenuta di quella consentita dalla L. del 1981, sia in ragione della specialità, temporaneità ed eccezionalità della legge stessa, sia perchè comunque, in linea di principio, l’avanzamento, nel prosieguo della legislazione, del livello di garanzia di un valore costituzionale non comporta l’illegittimità della normativa precedente attestata su un livello inferiore di tutela".

Ritiene il Collegio di dover dare continuità agli indirizzi citati, in assenza di valide ragioni per un mutamento di giurisprudenza, anche dopo l’avvento della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

4. Come è noto, l’art. 6, par. 1, del Trattato dell’Unione Europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, in vigore da 1 dicembre 2009, "L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati". In forza della clausola di equivalenza con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sancita dall’art. 52, par. 3, della stessa Carta, è stata ipotizzata una "trattatizzazione" indiretta delle disposizioni CEDU, tutte le volte in cui vi sia corrispondenza tra i diritti tutelati da questa e i diritti previsti dalla Carta di Nizza. Pertanto, ravvisandosi una corrispondenza tra la previsione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione (così come inteso dalla Corte Europea nella sentenza 29 marzo 2006, nella Causa Scordino/Italia) e la previsione della giusta indennità nella ipotesi di perdita della proprietà per pubblico interesse, di cui all’art. 17 par. 1 della Carta di Nizza, ne deriverebbe la incompatibilità della normativa nazionale in questione con il parametro della "giusta indennità", intasa come totale ristoro, secondo le indicazioni fornite dalla Corte Europea, con la ulteriore conseguenza che il giudice nazionale ordinario dovrebbe procedere alla diretta disapplicazione della norma incompatibile.

Ritiene però il Collegio che non si possa non condividere il rilievo, formulato nelle decisioni nn. 80 e 303 del 2011 della Corte Costituzionale, in forza del quale l’applicabilità diretta della Carta di Nizza sia praticabile soltanto nelle ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dai diritto Europeo e non già, totalmente, da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell’Unione Europea. Nella specie, non è ravvisabile alcuna autonoma e compiuta "disciplina" da parte delle norme dell’U.E., limitate alla generica previsione, nell’art 17 par. 1 della Carta, del diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per "causa di pubblico interesse". Si tratta infatti di una disposizione che non è espressiva del regolamento di una materia di interesse comunitario ed è priva di attitudine regoiatrice di situazioni indeterminate in quanto non inclusive di alcun criterio o parametro determinativo.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento della censura della Copia s.p.a., con rinvio alla GSE per la rideterminazione delle indennità spettanti agli espropriati sulla base del parametro normativo indebitamente disapplicato.

5. Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione degli artt. 22 bis (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione) e art. 23 (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), anche sotto il profilo della omessa e/o apparente motivazione. La ricorrente sostiene che il giudice avrebbe condannato la società ricorrente al pagamento di una indennità non spettante. Si tratta di censura che riguarda un errore di fatto, che eventualmente avrebbe dovuto essere denunciato con istanza di revocazione e che, comunque, inteso come vizio di motivazione risulta carente del requisito dell’autosufficienza e, quindi, è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE a) Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Presidente p.t.. della Giunta della Regione Campania e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate nella misura di Euro duemilaseicento, di cui Euro duemila cinquecento per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

b) accoglie il primo motivo del ricorso proposto nei confronti degli altri resistenti ( D.R.) e rigetta il secondo;

c) cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti residue, alla GSE presso la Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12292 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 18-6-1997, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di L. 8.708.514 in favore del geometra T. A., per prestazioni professionali che, secondo l’opponente, erano state svolte da altro professionista.

Con sentenza del 20-1-2005 il Tribunale di Cassino accoglieva parzialmente l’opposizione e, ritenendo che al geometra T. potesse essere riconosciuto il solo compenso per la pratica di accatastamento edilizio e non anche per l’intera procedura di condono, il cui importo era già stato corrisposto dal S. al geometra C.S., riduceva l’importo dovuto all’opposto ad Euro 611,28, conteggiando anche l’acconto nella misura di Euro 619,75.

Con sentenza depositata il 24-1-2006 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dall’opposto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T., sulla base di due motivi.

Il S. non ha svolto attività difensive.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione alla rilevata inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c.. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, nell’atto di appello erano stati svolti in modo specifico i motivi di impugnazione, tendenti a dimostrare che il geom. T. non era stato incaricato di svolgere soltanto l’attività di accatastamento, ma l’intera pratica di condono.

Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

Dalla lettura della sentenza impugnata -la cui motivazione inizia con l’inciso "a prescindere dai fondati rilievi di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi a norma dell’art. 342 c.p.c." e si sviluppa con un’ampia disamina del merito della vicenda, per rilevare l’infondatezza delle pretese creditizie avanzate dall’appellante-, si evince chiaramente che la Corte di Appello ha disatteso nel merito l’impugnazione proposta dal T., in piena coerenza con la pronuncia di rigetto (e non di inammissibilità) contenuta nel dispositivo. I rilievi inerenti alla inammissibilità del gravame, pertanto, sono stati svolti in via puramente incidentale e devono intendersi quali meri obiter dicta, non incidenti sull’effettiva ratio decidendi, costituita dalla mancanza di prova circa il conferimento al T., da parte del S., dell’incarico relativo all’espletamento della intera pratica di condono edilizio.

Orbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui le affermazioni, contenute nella motivazione della sentenza di appello, che non abbiano spiegato alcuna influenza sulle statuizioni adottate, essendo improduttive di effetti giuridici, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; 14-11- 2006, n. 24209; Cass. 23-11- 2005 n. 24591).

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il S. si era rivolto al T. solo per provvedere all’accatastamento dell’immobile e non per l’espletamento dell’intera pratica del condono.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha fornito adeguato conto delle ragioni per le quali ha rigettato l’appello proposto dal T.. Essa ha spiegato che l’opposto non ha fornito prova del suo assunto, secondo cui il S. gli avrebbe conferito l’incarico di provvedere non solo (come sostenuto dall’opponente) all’accatastamento dell’immobile, quale momento conclusivo dell’iter amministrativo diretto al rilascio del condono edilizio, bensì all’intero procedimento. Ha rilevato che la tesi del T. risulta, anzi, smentita dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni rese dai funzionar del Comune, da cui è emerso che nel fascicolo, andato smarrito e poi rinvenuto, furono trovati documenti di sicura provenienza del geometra C., a dimostrazione di un incarico già conferito a quest’ultimo e dal medesimo a suo tempo in parte già espletato. Ha aggiunto (ma il rilievo appare ultroneo, a fronte dell’acclarata mancanza di prova circa il conferimento dell’incarico professionale, di per sè idonea a giustificare il rigetto delle pretese di pagamento avanzate dall’opposto, data la natura contrattuale dell’azione proposta) che il T. è venuto meno al dovere di informare il cliente dello smarrimento del fascicolo del Comune e della necessità di reintegrare o rinnovare la documentazione mancante; ed ha evidenziato che tale dovere di attivazione avrebbe consentito al S. di valutare l’opportunità di avvalersi o meno dell’opera professionale offerta dal T., ovvero di rivolgersi ad altri professionisti.

Si tratta di argomentazioni congrue e logiche, che valgono a sorreggere la decisione impugnata, fornendole una idonea base motivazionale. Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che le censure mosse con il motivo in esame mirano, in buona sostanza, ad ottenere un riesame del merito della vicenda, al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’incarico conferito dall’opponente al T. riguardava lo svolgimento dell’intera pratica di condono edilizio e comprendeva, quindi, l’obbligo di approntare tutti gli atti necessari.

In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l’esercizio di poteri di cognizione che non le competono, rientrando la valutazione delle risultanze probatorie nei compiti istituzionali riservati al giudice di merito. I vizi di motivazione denunciatoli in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pertanto, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. Sez. 2, 14-10-2010 n. 21224; 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poichè l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.