Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 24-04-2013, n. 18513

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.1.2012, il tribunale di Torino, in riforma della sentenza 5.10.2010 del giudice di pace di Chivasso, ha assolto L. L., primario del reparto ginecologia e ostetricia presso l’ospedale di Chivasso, perchè il fatto non sussiste, dal reato di diffamazione, in danno di T.A., medico chirurgo del medesimo reparto. Il cui capo di imputazione è stato così formulato "perchè, comunicando con più persone e, in particolare con M. M. e B.E., pazienti della dottoressa T.A., medico ginecologo, offendeva la reputazione della T., affermando, rivolto alla M., che "a volte le persone si mettono nelle mani sbagliate",riferendosi in modo inequivoco al fatto che la stessa fosse in cura presso la T., ed affermando,in presenza della B., "sono sicuro che non appena fatto il test di gravidanza vi siete messe d’accordo per il cesareo", alludendo ad una presunta leggerezza della T. nel prescrivere il parto cesareo". Il difensore della parte civile T. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza ha escluso il carattere diffamatorio della frase detta in presenza della B. in quanto non assurge a lesione della reputazione il rilevare la particolare propensione della collega a consentire il taglio cesareo, trattandosi del riferimento a una scelta di campo, che, agli occhi della paziente, non si è tradotta in una denigrazione della capacità e della competenza del medico curante.

Secondo la ricorrente, il L. ha irriso la scelta della collega, indicandola come espressione non di una valutazione formulata secondo scienza e coscienza, ma di una decisione presa nove mesi prima del parto, al momento del test di gravidanza. Ha rappresentato così la collega come superficiale, incauta,impreparata, corriva alle pretese di comodità e di convenienza della paziente, con la quale aveva preso in precedenza un accordo in tal senso. La sentenza ha inoltre omesso di dare atto che alla pronuncia della frase suddetta era presente il collega, dottor Bo.;

2. vizio di motivazione per travisamento del capo di imputazione:

nella sua formulazione si da atto che le espressioni furono pronunciate alla presenza di più persone, tra cui M. e b.. La frase "a volte le persone si mettono nelle mani sbagliate, è stata detta in presenza della M. e anche di un medico, il cui nome non è stato rammentato dalla teste. E’ quindi risultata la circostanza della comunicazione a più persone dell’espressione offensiva, tenuto conto, che, secondo un orientamento giurisprudenziale non è necessario la loro identificazione. Nella sentenza sez. 5, n. 1763 del 19.10.2010, è stato riconosciuta la sussistenza della diffamazione, in una fattispecie di un messaggio inviato a mezzo telefax, il cui apparecchio ricevente era accessibile a più impiegati di un ufficio;

ciò aveva determinato "la conoscenza o la conoscibilità della missiva, da parte,non solo del destinatario, ma da tutti i dipendenti della banca". La presenza di un medico dell’ospedale è confermata dalle dichiarazioni dello stesso L., secondo cui egli non visitava mai da solo, ma sempre alla presenza di un medico o di un’ostetrica.

Il ricorso merita accoglimento.

La sentenza impugnata riconosce la natura diffamatoria dell’espressione pronunciata dal L., in data 20.9.2007 (A volte le persone si mettono nelle mani sbagliate), mentre, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, non ha ravvisato alcuna portata lesiva della reputazione della dottoressa T. nella frase pronunciata il successivo 26 settembre, in presenza della gestante bo. (Sono sicuro che non appena fatto il test di gravidanza, vi siete subito messe d’accordo per il cesareo): il tribunale ha considerato che, con essa, il suddetto L. si era limitato a rilevare la particolare propensione della collega a consentire il parto cesareo, attribuendole così una "scelta di campo", che, agli occhi della paziente, "non si traduce in una denigrazione della capacità e della competenza del medico curante".

Questa valutazione del giudice di appello è, in astratto, correttamente improntata al rispetto del diritto di ogni cittadino di manifestare il proprio pensiero, anche se critico nei confronti del pensiero e dell’azione altrui. Il giudice non ha però tenuto conto che il quadro storico, in cui si è pacificamente manifestata questa critica, incide negativamente sulla razionalità della motivazione:

il primario ha attribuito alla dottoressa T. non una sua astratta posizione favorevole, all’interno della generale contrapposizione di opinioni in tema dell’esigenza o meno del parto cesareo; le ha invece attribuito di aver ideato e comunicato una concreta preferenza alla paziente, in una modalità temporale (non appena fatto il test di gravidanza), tale da trasformare un giudizio della dottoressa sul piano della tecnica e della cultura professionale in un intempestivo pre-giudizio,guidato da un criterio di scelta esterno ed estraneo alla scienza medica e alla tecnica ginecologica. E’ quindi fondata la censura, secondo cui in tal modo non è stata criticata un’opinione in campo teorico e pratico della ginecologa, ma le è stata attribuita, in maniera non giustificata, la qualifica di incauta specialista, che aveva privilegiato pretese di convenienza e opportunità, indipendenti e indifferenti rispetto alle superiori esigenze della salute della partoriente e dell’incolumità del nascituro.

Questo specifico aspetto della motivazione – disarticolata dall’evidente quadro storico emergente, con immediata evidenza, dalla ricostruzione del fatto compita dal medesimo giudice – rende di per sè la decisione meritevole di annullamento.

Va inoltre rilevato che questa reiterata condotta del L., lesiva della reputazione della T., realizza compiutamente l’ipotesi del reato di diffamazione contestato: l’accertata presenza del dottor Bo. o comunque di altro sanitario (che usualmente accompagnava il primario,durante le visite ai ricoverati) ha un’immediata rilevanza, agli effetti del requisito della comunicazione a più persone, in quanto in tal modo è risultato che il dottor L. ha agito in un contesto di tempo e di luogo, con la piena consapevolezza di pronunciare parole offensive in presenza di un uditorio di persone (composto anche dalle due pazienti),in grado di percepire le offensive valutazioni da lui espresse. Secondo un corretto orientamento interpretativo, il reato di diffamazione è reato formale ed istantaneo che si consuma con modalità espressive e comunicative che rendano accessibili a più persone la percezione delle affermazioni lesive della reputazione (sez. 5, n. 1763 del 19.10.2010, rv 249507).

D’altro canto, va rilevato che l’integrazione del reato di diffamazione non richiede che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purchè risulti comunque rivolta a più soggetti, non essendo dato cogliere nel tenore dell’art. 595 c.p. alcun segno della volontà del legislatore di esigere, per la punibilità della diffamazione, la contestualità delle comunicazioni con più persone. (Sez. 5, n. 7408 del 4.11.2010,rv 249599).

Nel caso in esame, è evidente che, con le ripetute affermazioni diffamatorie, pronunciate dal primario, il 20 e il 26 settembre 2007, in presenza – oltre che del collega – delle pazienti M. M. e bu.em., hanno determinato un’evidente lesione del credito professionale e umano che la dottoressa T. aveva conseguito nel contesto sociale, costituito dagli utenti dell’assistenza medica, gestita dalla pubblica struttura sanitaria dell’ospedale di (OMISSIS). Tenuto conto della fondatezza dell’impugnazione proposta dalla sola T., la sentenza va annullata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile, competete per valore in grado di appello. Le spese sostenute dalla parte civile saranno calcolate e rimborsate a seguito della decisione definitiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 1 settembre 2010, n.18989 SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI IN BIANCO ED ONERE DELLA PROVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento agli artt. 1754 e segg. c.c.)”.

La circostanza che la teste A ha fatto visitare l’immobile di cui è causa ai coniugi Z non è smentita, mentre è irrilevante che le chiavi fossero depositate presso l’elettrauto C.

Il motivo, volto ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze di fatto, è inammissibile.

2. – Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento agli artt. 1173 e segg. c.c.)”.

La sottoscrizione con cui il Z si obbligava a pagare il 3% del prezzo di vendita dell’immobile la svincola dal contratto di mediazione e costituisce un rapporto obbligatorio con cui egli, con l’acquisto di uno degli immobili indicati nella scheda, si obbligava a pagare detta somma, da corrispondere al momento della stipula del relativo atto.

La censura è inammissibile perché non correlata alla ratio decidendi, evidenziata in narrativa, secondo cui non vi era prova che la scheda sottoscritta dal Z fosse stata compilata nei termini risultanti dal contenuto finale.

3. – Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento agli artt. 214 e segg. c.p.c. e 221 e segg. c.p.c.)”.

Avendo il Z ammesso la sottoscrizione della scheda era onere suo provare che essa era stata illegittimamente riempita proponendo querela di falso e soltanto in caso di prova positiva di tale impugnazione la Corte avrebbe potuto non tener conto del documento, mentre lo ha ritenuto falso ex officio.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Ribadito che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco colui che contesta il contenuto della scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”(Cass. 18059/2007) poiché in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore – va altresì ribadito che colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, si duole del suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e quindi di inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato (Cass. 2524/2006, 6167/2009) perché, non potendo esser esclusa la provenienza del documento dal suo sottoscrittore, attraverso il patto di riempimento questi fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. 5245/2006).

Pertanto la sentenza impugnata, nell’affermare che non è stata raggiunta la prova del contenuto del documento all’atto della sua sottoscrizione, ha violato tale principio perché, pacifico che a tale momento il documento era in bianco, era onere del Z provare che era stato riempito contra pacta, ovvero proporre querela di falso se compilato absque pactis.

Pertanto il motivo va accolto.

4. – Con il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento all’art. 91 c.p.c.)”.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo che precede.

Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla luce dei relativi principi innanzi richiamati. Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania, altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 6937 del 2011 Chiede a un amico di prestargli il cellulare per effettuare una telefonata poi non lo vuole restituire

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Osserva

In fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 7 aprile 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia in data 9/11/2006, impugnata da B. A., ritenuto colpevole di rapina impropria e lesioni aggravate nei confronti di P. S., a cui veniva sottratto un telefono cellulare e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, con la continuazione, alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione e € 600 di multa, dichiarando condonata la pena detentiva nella misura di anni tre e interamente la pena pecuniaria.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando la violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, stante la diversità tra il fatto ascritto all’imputato e quello riportato nel capo di imputazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
Nella fattispecie non si è verificata alcuna immutazione della correlazione fra la imputazione originariamente contestata (che descrive una condotta sviluppatasi in un ben determinato arco temporale, qualificabile quale furto) ed il fatto ritenuto in sentenza (rapina impropria per avere usato violenza nei confronti del proprietario del bene, dopo l’impossessamento, al fine di assicurarsi il possesso del telefonino).
Nell’ambito del diritto penale, il concetto di possesso non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell’elemento materiale (corpus, cioè disponibilità e potere fisico sulla cosa e elemento spirituale (animus, cioè proposito di comportarsi come titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale), ma in un senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio locazione, comodato, deposito, mandato ecc) esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere
giuridico maggiore.
Configura, quindi, il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita appropriarsi di un telefono appena ricevuto al solo scopo di effettuare una telefonata, alla presenza del proprietario del telefono, in quanto non conferiscono al detentore del bene affidatogli quell’effettivo potere di autonoma disponibilità, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen. (cfr, sia pure per altra fattispecie, relativa a un dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata (Sez. 4, Sentenza n. 23091 del 14/03/2008 Cc. (dep. 10/06/2008) Rv. 240295)
È assolutamente pacifico alla luce della giurisprudenza di questa Corte che per aversi violazione del principio di correlazione fra l’imputazione e la sentenza occorre che si verifichi una trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da pregiudicare, in concreto, il diritto alla difesa. Hanno osservato, infatti, le Sezioni Unite che:
“Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione”. (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. (dep. 22/10/1996) Rv. 205619).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata
che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 23.02.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-01-2011, n. 2314

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Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Il presente ricorso viene promosso nei confronti della sentenza con la quale il giudice monocratico ha condannato l’ O. perchè, nella sua qualità di sindaco del Comune di Ugento, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ha consentito il funzionamento del depuratore di Ugento "a servizio delle marine" come impianto di smaltimento dei liquami.

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 13.

Rileva, infatti, il ricorrente che il giudice ha erroneamente affermato l’illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente. Al contrario tale provvedimento venne adottato sulla base di una situazione di emergenza ambientale verificatasi nel periodo estivo del 2003. Inoltre, il potere di controllo del giudice penale diretto a verificare la carenza di potere del sindaco non può sconfinare in apprezzamenti di natura tecnica (v. sez. 3^, 16.6.99, n. 7748) e si ricorda che il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che – ai fini della verificazione del requisito dell’urgenza – non è necessaria una situazione di danno essendone sufficiente una di pericolo.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile perchè gli argomenti qui svolti sono i medesimi – e quindi meramente replicativi – di quelli proposti dinanzi al giudice di merito che vi ha dato risposta congrua e logica.

La difesa dell’ O., infatti, già aveva invocato in sede di giudizio di merito la necessità di far fronte ad una situazione emergenziale verificatasi a seguito dell’afflusso di turisti nel corso dell’estate del 2003 ma l’argomento era stato ritenuto dal giudicante non idoneo a legittimare il ricorso al potere di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 13.

Osserva, infatti, il giudice di merito che l’assenza della prescritta autorizzazione all’utilizzo del depuratore, perchè incompleto, "risulta in modo incontrovertibile dalla missiva inviata dalla Provincia di Lecce al Comune di Ugento del 16.7.03". Altrettanto certo è che, "pur essendo privo delle prescritte autorizzazioni (il depuratore n.d.) risultava essere entrato in funzione nel periodo 5/08/2003 – 5/11/2003".

Infine, ineccepibile è il ragionamento del giudice secondo cui l’ordinanza incriminata rappresenta una potenziale causa di giustificazione, capace di eliminare l’obiettiva antigiuridicità della condotta vietata. E’, pertanto consentito al giudice penale sindacaria al fine di verificare la sussistenza della dedotta scriminante".

In tale prospettiva, conclude il giudicante, "dalla documentazione prodotta risultano carenti almeno due degli elementi necessari all’emanazione di tali provvedimenti, posto che appare evidentemente non eccezionale nè urgente la necessità di risolvere il problema dello smaltimento dei reflui in un periodo estivo per un comune come quello di Ugento, la cui attitudine alla ricezione dei turisti in tale periodo è nota e costante negli anni; essendo tale evenienza del tutto prevedibile ben avrebbe potuto il Comune fronteggiare la medesima mediante una diversa e più adeguata organizzazione delle proprie risorse senza la necessità di dover derogare ad una norma di legge".

L’indiscutibile correttezza del ragionamento che precede si salda con l’ulteriore considerazione che "le semplici opportunità o necessità finanziarie non rilevano in termini di inevitabilità" si che ben avrebbe potuto il sindaco rivolgersi ai comuni limitrofi per accordarsi su forme di smaltimento alternative a quella cui era invece ricorso.

Nè vale l’obiezione del ricorrente secondo cui il giudice penale sarebbe sconfinato dai propri poteri perchè – come correttamente si dice proprio nella decisione citata (sez. 3^, 30.4.99 sodano, Rv.

214163) – egli non ha operato apprezzamenti di natura tecnica semplicemente verificato la legittimità del ricorso all’esercizio del poter S parte del sindaco, evidenziando l’assenza dei presupposti per farlo.

Alla presente declaratoria di inammissibilità, seguono, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e quella a versamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00 versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.