Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 10-02-2011, n. 5040 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Latina ha affermato la responsabilità di C.S. in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello.

Secondo l’ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito l’imputato, nella veste di datore di lavoro, ha consentito che il lavoratore T.E., appena inserito in azienda, operasse nell’ambito della movimentazione di uno stampo intriso d’olio senza aver ricevuto adeguate informazioni sui rischi e sulle modalità della lavorazione; e senza che fossero state adottate appropriate cautele per evitare lo scivolamento dell’apparato; con la conseguenza che il lavoratore subiva lo schiacciamento della mano destra proprio per lo scivolamento dello stesso stampo.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo che la responsabilità avrebbe dovuto semmai gravare sul responsabile per la sicurezza che era presente al momento del fatto; mentre l’imputato non era in azienda, sicchè non avrebbe potuto assumere alcuna concreta iniziativa quanto alla specifica lavorazione. La Corte d’appello ha erronemente svuotato di significato la circostanza che fosse stato nominato responsabile per la sicurezza; e non ha neppure tenuto conto del fatto che anche gli altri lavoratori che cooperavano nella lavorazione erano in grado di suggerire alla vittima la basilare cautela di detergere le mani prima di impegnarsi nello spostamento dello stampo.

2.1 La parte civile ha presentato una memoria difensiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata evidenzia che non vi è prova alcuna di formale delega nei confronti di altri da parte dell’imputato, che rivestiva la qualità di datore di lavoro; e che non ha rilievo che fosse avvenuta la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il giudice d’appello ne inferisce che il C. deve essere chiamato a rispondere della irregolare organizzazione della lavorazione che riguardava pesanti stampi impregnati di olio. Proprio la pericolosità del contesto avrebbe poi imposto di fornire specifiche istruzioni al lavoratore, che era inesperto visto che era il primo giorno che operava nello stabilimento.

Tale ponderazione, fondata su definite e significative acquisizioni probatorie, è immune da vizi logico-giuridici e conforme ai principi: correttamente, in assenza di formale delega conforme ai noti criteri definiti dalla giurisprudenza di questa Corte e da ultimo formalmente enunciati nel T.U. sulla sicurezza, la responsabilità in ordine alla cattiva organizzazione del lavoro viene fatta gravare sulla figura istituzionale del datore di lavoro.

Paradossale, in quanto radicalmente estranea alle basilari regole del sistema della sicurezza del lavoro, è poi la parte del gravame che sembra voler attribuire agli altri lavoratori la responsabilità di non aver fornito dei buoni consigli al loro collega.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero; nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, che appare congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende; nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in Euro 3.200 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 8743 Uso non abitativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C. ha impugnato per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, depositata il 27.11.2008, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulata dal predetto con P.A. (e di condanna al pagamento di canoni arretrati).

Riteneva la Corte che con unico atto P.L. si obbligava a vendere l’azienda di panificazione e il padre P.A. a dare in locazione l’immobile ove l’azienda stessa avrebbe svolto la propria attività; i due distinti contratti conservavano la propria individualità, con la conseguenza che il C., per difetti relativi ai macchinari dell’azienda, non poteva invocare l’eccezione d’inadempimento, che, anche se esistente, non sarebbe stato riferibile al locatore.

Resiste con controricorso il P., proponendo anche ricorso incidentale condizionato – illustrato da memoria – rispetto alla questione sollevata con il secondo motivo del ricorso principale.

I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1346 e 1418 c.c., chiede alla Corte di verificare se, in tema di contratto di locazione commerciale per lo svolgimento dell’attività di panificazione specificamente pattuita in contratto, la mancanza del certificato prevenzione incendi, la revoca della licenza di panificazione, la mancanza dei requisiti dei bagni, l’inidoneità dell’impianto elettrico alle previsioni legislative integrano l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto e, quindi, l’impossibilità – illiceità dell’oggetto e, conseguentemente, la nullità del contratto ed il recesso del conduttore per l’impossibilità di perseguire lo scopo convenuto.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione per violazione delle norme sull’interpretazione degli atti negoziali ( art. 1362 c.c., e segg.) e tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico per giungere alla decisione di ritenere il contratto di cessione di azienda ed il contratto di locazione dell’immobile come due distinti contratti invece che avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza.

Con il terzo motivo, il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 1455 c.c. in rel. alla L. n. 392 del 1978, art. 5, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il conduttore non può sospendere il pagamento del canone in caso di sopravvenuti constatati difetti della cosa locata, chiedendo ala Corte di verificare se, poichè la buona fede si pone come governo della discrezionalità delle parti nell’esecuzione del contratto, è ammissibile l’eccezione del conduttore di risoluzione del contratto di locazione commerciale per l’attività di panificazione nell’ipotesi di inesatto o totale inadempimento dell’obbligazione principale assunta dal locatore di consegnare l’immobile idoneo all’uso.

Tutte le censure si rivelano prive di pregio.

Il primo ed il terzo motivo si rivelano inammissibili. Il primo motivo contiene, oltre alla denuncia di vizi di motivazione, anche la deduzione di violazioni di specifiche norme di legge. Si tratta di censure inammissibili, perchè formulate contestualmente. Poichè l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (art. 366 bis c.p.c.), l’esposizione in unico contesto di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione costituisce negazione della regola di chiarezza posta dalla norma appena citata, perchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere un’autonoma collocazione (Cass. n. 9470/08; nonchè 20355/08 e 7394/10, in motivazione). Inoltre, la questione dell’omesso rilievo di asserite nullità del contratto di locazione si rivela anch’essa inammissibile, sia perchè non correttamente prospettata sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sia perchè, in ogni caso, non essendo le circostanze riferite nel motivo rapportate a specifiche statuizioni della sentenza impugnata e non risultando, quindi, che la sentenza si sia occupata delle stesse, il ricorrente avrebbe dovuto specificare se ed in quali precisi termini le stesse fossero state sottoposte ai giudici di merito nelle pregresse fasi.

Si deve, infatti ribadire che, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 6656/04; 28480/05; 25546/06).

Privo di pregio è anche il secondo motivo. Si deve ribadire che l’individuazione della volontà negoziale – che si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 28.8.2001 n. 11289; Cass. 12.3.1994 n. 2415; Cass. 2.2.1996 n. 914; Cass. 25.2.1998 n. 3142). Nella specie, il ricorrente non ha indicato quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati nella ricostruzione della volontà negoziale, la quale si rivela immune da vizi logici o giuridici, sicchè le doglianze si risolvono in un’inammissibile richiesta di nuova qualificazione giuridica di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limita ad invocare una diversa lettura del contenuto di atti negoziali come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto del complesso contesto negoziale sottoposto al loro vaglio, che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta (Cass. n. 4178/07; 13579/04; 9091/04;

2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, dunque, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione rispetto a quella in concreto adottata.

La censura, inoltre, non tiene conto che il collegamento negoziale non da luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi – come nella specie – una distinta individualità giuridica (Cass. n. 18884/08; 14611/05), come hanno puntualmente affermato i giudici di appello allorchè hanno rilevato la distinzione tra i pur contestuali contratti di cessione di azienda (intercorso tra la figlia del resistente e l’odierno ricorrente) e quello di locazione (concluso tra le parti del presente giudizio), tanto che l’azienda ceduta (panificio) ben avrebbe potuto svolgere la sua attività in un altro locale, così come nell’immobile locato ben avrebbe potuto essere svolta una diversa attività commerciale.

Del resto, accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 11974/10;

25274/08; 24792/08; 415/06; 11240/03).

Anche il terzo motivo non coglie nel segno. La Corte drappello – una volta verificata, con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici, l’impossibilità per il C. d’invocare l’eccezione d’inadempimento ex art 1460 c.c., per difetti relativi ai macchinari dell’azienda, non essendo il preteso inadempimento riferibile al locatore, stante l’individualità del rapporto di cessione d’azienda concluso con altro soggetto rispetto a quello di locazione dedotto in giudizio – aveva in realtà esaurito la delibazione delle ragioni delle parti. L’ulteriore sviluppo argomentativo della sentenza ha una funzione rafforzativa nel senso che la Corte territoriale ha ritenuto che, peraltro, anche in caso di difetti della cosa locata, il conduttore non avrebbe potuto sospendere il pagamento del canone, rimanendo nella detenzione della cosa e continuando a goderne, pena uno squilibrio nel sinallagma contrattuale. Sicchè, a prescindere dall’idoneità o meno del relativo "quesito", la censura non ha carattere di decisività, fondandosi la sentenza impugnata già sulla sola verifica della non riferibilità al locatore dei "vizi" lamentati dal C.. Deve infatti ribadirsi che le affermazioni ad abundantiam contenute nella motivazione della sentenza, consistente in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue, essendo improduttive di effetti giuridici, e quindi irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l’argomentazione rafforzata sia per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata (Cass. n. 23635/10; 13668/07; 10420/05; 11160/04; 9963/02;

5778/88).

Il rigetto delle censure del ricorso principale, in particolare del secondo motivo, assorbe ogni decisione in ordine al motivo di ricorso incidentale, espressamente condizionato, relativo alla medesima questione del collegamento negoziale.

Ne deriva il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 10-03-2011, n. 9690 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici reati edilizi

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 25 novembre 2009, confermava la condanna inflitta a T.A. dal Tribunale di Lecce il 23 settembre 2008 per violazione della D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 e art. 734 c.p. in relazione all’esecuzione, in assenza della prescritta autorizzazione, di un intervento di "smacchiamento e taglio di piante di pino di Aleppo per circa mq 3750" su area "suscettibile di essere qualificata come boscata".

Avverso tale decisione il T. proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione contestando, in particolare, la natura di "area boschiva" della zona oggetto dell’intervento trattandosi, al contrario, di radura non equiparabile a bosco ai sensi del D.Lgs. n. 227 del 2001, art. 2, il quale uguaglia ai boschi le radure e tutte le superfici di estensione inferiore ai 2000 mq che interrompono la continuità del bosco, mentre l’area interessata dall’intervento per cui è processo si sviluppava su una superficie di 4000 mq, come documentato da fotografie satellitari e dal consulente della difesa.

Aggiungeva, inoltre, che i lavori eseguiti consistevano nel diserbo e nella pulizia dell’area, ove erano presenti erbe infestanti e sparsi elementi di "gariga", estranei alla nozione legislativa di bosco e che la Corte territoriale aveva errato nel calcolare la superficie dell’area medesima.

Precisava, inoltre, che gli alberi tagliati erano in numero esiguo e che, sul punto, la contestazione era generica in quanto il numero effettivo delle piante tagliate non era indicato.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149 in relazione alla L.R. Puglia 12 maggio 1997, n. 15 ed al D.P.G.R. 4 aprile 2006, rilevando che le opere seguite erano sottratte al regime autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, lett. c) in quanto rientranti nel novero delle opere antincendio imposte dalla richiamata normativa regionale e rese ancor più necessarie dal fatto che la zona interessata dai lavori era fortemente antropizzata.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in relazione alla contestazione della violazione di cui all’art. 734 c.p..

Osservava, sul punto, che risultava mancante la prova in ordine alla effettività del danno, la quale non poteva risultare dalla semplice affermazione, contenuta in sentenza, che il taglio della vegetazione aveva alterato il luogo, poichè per la configurazione della contravvenzione è necessaria una lesione significativa della bellezza naturale tale da turbarne il godimento estetico.

Aggiungeva che il rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione di alcuni manufatti, che si sarebbero sovrapposti al fronte della pineta, evidenziava l’esistenza di un intervento molto più invasivo ed implicava l’inoffensività in concreto dell’intervento in contestazione.

Con un quarto motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 181, comma 1 ter in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142, 146 e 181, in quanto l’autorizzazione rilasciata successivamente per l’esecuzione di parcheggi, un punto di ristoro ed altri manufatti nell’area dove sarebbe avvenuto il disboscamento implicherebbe, necessariamente, l’esecuzione di lavori di diradamento della vegetazione presente e comporterebbe l’estinzione del reato ai sensi del menzionato art. 181, comma 1ter.

Con un quinto motivo di ricorso denunciava la violazione di legge in riferimento all’art. 417 c.p.p. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, lamentando che la genericità dell’imputazione avrebbe impedito all’imputato di porre in essere quella condotta positiva dalla quale il menzionato art. 181, comma 1 quinquies fa derivare l’estinzione del reato di cui al comma 1 della medesima disposizione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso occorre osservare che l’impugnato provvedimento indica chiaramente che l’area interessata è ricompresa nel PUTT/P, ove è classificata come "ambito territoriale esteso di valore rilevante B" e, conseguentemente soggetta a vincolo paesaggistico.

Come specificato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 42916, 11 novembre 2009; Sez. 3, n. 41078, 6 novembre 2007), il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della regione Puglia (PUTT/P) è riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e, pertanto, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree e ai beni elencati nel D.P.R. n. 616 del 1997, art. 82, comma 5, ovvero alle aree già sottoposte a uno specifico vincolo paesistico.

Nel Titolo 1, art. 2.01, comma 1.2 si individuano come aree di "valore rilevante B" quelle ove "sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Secondo il comma 2 del medesimo articolo, i terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:

1) non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore che per tali lavori sia stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.5.01;

2) non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all’art. 5.03;

3) non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, cosi come definiti nell’art. 4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04.

La collocazione all’interno dell’area interessata dal PUTT/P, pertanto, consentiva di qualificare l’area come sottoposta a vincolo paesaggistico ed assoggettata alla relativa disciplina e, avuto riguardo alla tipologia dell’intervento, come si dirà in seguito, questo non rientrava tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 5.2, non è richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica.

La sussistenza del vincolo in base al PUTT/P renderebbe pertanto superflua ogni ulteriore considerazione in ordine alla qualificazione dell’area come boscata o meno, tuttavia, le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di ricorso sono comunque prive di fondamento anche per quanto attiene la qualificazione della zona oggetto dell’intervento come area boscata.

Tale qualificazione è rilevante ai fini della disciplina paesaggistica in quanto rientrante tra i beni soggetti a tutela in base alla legge perchè rientranti tra quelli individuati dall’art. 142, comma 1 e, segnatamente, dalla lett. g) che contempla "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, art. 2, commi 2 e 6".

Il D.Lgs. n. 227 del 2001, art. 2, commi 6 fornisce, a sua volta, una definizione di bosco (terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti) ed assimila al bosco altre aree (fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonchè le radure e tutte le altre superficì d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco).

Ciò posto si osserva che il bosco, così come definito, è caratterizzato dalla presenza di vegetazione e da un’estensione minima, mentre per le radure e le altre superfici che interrompono il bosco, rientranti tra le "aree assimilate", è previsto un limite massimo di estensione superato il quale viene meno l’assimilazione.

E’ poi evidente che dette aree vengono, appunto, assimilate al bosco perchè non posseggono le caratteristiche indicate nella definizione.

Le radure, in particolare, presentano, evidentemente, l’assenza di vegetazione del tipo di quella che caratterizza il bosco altrimenti, come le altre aree indicate, non potrebbero interromperlo.

Tale distinzione, peraltro, ha un senso evidente con riferimento alla tutela che la legge intende assicurare ad aree di particolare pregio paesistico che non sarebbe giustificata per superfici estranee, per caratteristiche, ai boschi ed alle foreste.

Date tali premesse, deve osservarsi come, dal provvedimento impugnato, emerga che l’area interessata dall’intervento e sottoposta a sequestro abbia una superficie di 3967 mq e fosse interessata dalla presenza di alberi (pino d’Aleppo) e di vegetazione a macchia.

Tali caratteristiche, oggetto di accertamento in fatto sottratto alla cognizione di questa Corte, sono astrattamente riconducibili alla "vegetazione forestale arborea associata a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo" che caratterizza il bosco così come definito dal D.Lgs. n. 227 del 2001 e, pertanto, anche sotto tale profilo ben poteva ritenersi sussistente il vincolo sull’area medesima che non poteva quindi ascriversi alla nozione di "radura".

Anche la presenza di "macchia mediterranea", che il menzionato D.Lgs. ricomprende nella nozione di bosco indipendentemente, secondo il dato letterale, dalla presenza della vegetazione forestale arborea di cui si è appena detto, avrebbe caratterizzato l’area come vincolata.

Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, infatti, non spetta certo al proprietario dell’area procedere ad una soggettiva valutazione delle caratteristiche della vegetazione al fine di individuarne la riconducibilità alla definizione di "macchia mediterranea" secondo i riferimenti contenuti nella sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 1874, 23 gennaio 2007) richiamata dal ricorrente.

Peraltro la ricordata decisione si esprime chiaramente nel senso che la formulazione letterale della definizione fa rientrare nella nozione di bosco "sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicchè non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva" aggiungendo di non condividere quella giurisprudenza (Sez. 3 n. 6011, 14 dicembre 2001 e n. 48118, 4 novembre 2011) che pur avendo meritoriamente distinto "secondo criteri botanici, le nozioni di macchia alta, macchia bassa e macchia rada o gariga" ha del tutto ignorato la definizione contenuta nel menzionato D.Lgs. n. 227 del 2001.

La distinzione effettuata appare, pertanto, superata dalla definizione normativa e la decisione che il ricorrente richiama si limita ad osservare, in via del tutto ipotetica, che in base alla distinzione operata dalla sentenza 6011/01 "…si potrebbe plausibilmente sostenere che dei tre tipi di macchia individuati… solo la gariga, cioè la scarna coltre vegetale dei suoli più poveri, resti estranea alla nozione legislativa di bosco".

Si tratta, in definitiva, di una indicazione del tutto ipotetica e che comporterebbe, in ogni caso, una verifica della oggettiva consistenza e tipologia di vegetazione.

E’appena il caso di aggiungere che anche in questo caso, pur volendo qualificare l’area come "macchia mediterranea", la presenza di vegetazione (e di alberi di pino, circostanza non contestata dal ricorrente se non per il numero) ne escluderebbe la natura di "radura".

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La difesa richiama il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149 che espressamente esclude (lett. c)) dagli interventi soggetti ad autorizzazione "il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, comma 1, lett. g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia ", quest’ultima individuata nella normativa regionale richiamata.

Va osservato, a tale proposito, che questa Corte ha precisato che la valutazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 149 circa la necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica allo scopo di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 181 del medesimo decreto è di competenza dell’autorità giudiziaria penale e non subisce condizionamenti dall’eventuale difforme opinione dell’autorità amministrativa (Sez. 3 n. 35401, 24 settembre 2007).

Tale principio, che il Collegio condivide, va senz’altro ribadito rilevando, con riferimento specifico alle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, che, in ogni caso, la valutazione circa la non soggezione dell’intervento ad autorizzazione paesaggistica in base alla tipologia dei lavori non può essere lasciata ad una soggettiva interpretazione detta normativa di settore da parte del privato che detti lavori intende eseguire, sottraendo ogni possibilità di controllo preventivo all’autorità amministrativa.

Lo scopo della norma è infatti quello di evitare, per tale tipologia di interventi lo specifico procedimento autorizzatorio normalmente previsto ma è di tutta evidenza che vengono posti dei limiti precisi che tengono conto dell’impatto dei lavori nelle lett. a) (i lavori non devono alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici) e b) (gli interventi non devono comportare l’alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e deve trattarsi di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio) e della circostanza che i lavori siano previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia nella lett. c).

Nel caso di specie, la tipologia dell’intervento descritto nell’imputazione e consistito nell’eliminazione della vegetazione e degli alberi presenti nell’area sequestrata esclude che detti interventi possano essere qualificati come "opere antincendio" che imponevano comunque, a norma del menzionato art. 149, una espressa previsione ed una preventiva autorizzazione.

Di tali atti amministrativi non viene fatta menzione in ricorso se non con il mero richiamo a disposizioni normative di carattere generale e ad una delibera della Giunta Regionale della Puglia che riguarda genericamente un piano di prevenzione e lotta agli incendi.

Non vi era, dunque, alcun elemento oggettivo che la Corte territoriale avrebbe potuto validamente considerare per escludere la necessità della preventiva autorizzazione.

La tipologia dell’intervento escludeva anche, come si è accennato in precedenza, che esso potesse rientrare tra le opere indicate dall’art. 5.2 del PUTT/P che individua gli interventi esentati dall’autorizzazione paesaggistica.

Anche in questo caso, tuttavia, l’esenzione sarebbe stata soggetta ad un controllo da parte dell’autorità amministrativa e non rimessa all’arbitraria decisione del soggetto interessato all’esecuzione dei lavori.

Il comma 2 del citato articolo stabilisce, infatti, che "Il Sindaco rilascia la autorizzazione-concessione edilizia per gli interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso".

Va peraltro incidentalmente rilevato come l’assunto difensivo, che indica i lavori come imposti dalla Regione e finalizzati alla prevenzione degli incendi, si ponga in contraddizione con quanto affermato nel quarto motivo di ricorso, dove le opere di disboscamento sono indicate come finalizzate allo sgombero dell’area per la costruzione di un parcheggio ed altre opere successivamente realizzate.

Anche sotto tale profilo, dunque, la decisione impugnata appare, immune da censure.

L’infondatezza del terzo motivo di ricorso è evidente.

Va ricordato, con riferimento al vizio di motivazione, che la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6, n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6, n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6, n. 23528, Sez. 3, n. 12110, 19 marzo 2009).

Ciò premesso, va ricordato che la natura di reato di danno determina, per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 734 c.p., la necessità di una effettiva distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi protetti.

Tale evento può essere determinato attraverso qualsiasi condotta attiva od omissiva in considerazione della natura di reato a forma libera.

L’alterazione che tale condotta comporta non deve, tuttavia, essere necessariamente grave e irreparabile, non incidendo sulla configurabilità del reato, in tale ultimo caso, la circostanza che l’intervento eseguito consenta il successivo ripristino dello stato dei luoghi preesistente attraverso la rimozione dell’opera o in altro modo.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato che la configurabilità del reato non è esclusa dalla preesistenza di altri interventi, ben potendo un’opera abusiva seguire ad altre e concorrere all’alterazione dell’originaria conformazione del paesaggio (SS.UU. n. 72, 10 gennaio 1994) sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito (Sez. 3, n.46992, 9 novembre 2004).

Alla luce delle considerazioni appena espresse, si osserva che i giudici dell’appello abbiano compiutamente adempiuto agli obblighi motivazionali loro imposti dando conto della circostanza che l’intervento, oggettivamente considerato, era idoneo a determinare una permanente alterazione dell’area soggetta a speciale protezione in quanto inserita nel PUTT/P. Non era dunque necessario dimostrare, come preteso in ricorso, che l’alterazione dei luoghi fosse tale da suscitare "determinate percezioni sensoriali negative", ben potendo la semplice descrizione della consistenza e delle modalità dell’intervento e la indicazione del contesto generale nel quale esso si colloca rendere esaurientemente conto della sussistenza del danno concreto che l’art. 734 c.p. richiede, tanto più quando la valutazione degli effetti negativi dei lavori eseguiti sia stata in precedenza analizzata nel dettaglio con riferimento al concorrente reato sanzionato dal D.Lgs. n. 42 del 1940, art. 181.

Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.

Come chiaramente indicato nel provvedimento impugnato, l’intervento di disboscamento è stato eseguito in assenza della preventiva autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo.

Detta autorizzazione precede, dunque, l’intervento e presuppone una preventiva valutazione dell’incidenza dello stesso sull’assetto paesaggistico.

Deve essere pertanto espressa, non ammette equipollenti e deve avere ad oggetto gli interventi che si intende realizzare.

Eventuali autorizzazioni successive non possono riconoscere implicitamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento già eseguito, poichè l’accertamento di compatibilità paesaggistica presuppone uno specifico procedimento amministrativo.

L’art. 181, comma 1 quater prevede, infatti che il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenti apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Si tratta, dunque, di un procedimento autonomamente disciplinato, finalizzato al rilascio dello specifico accertamento della compatibilità paesaggistica e tale accertamento non ammette equipollenti.

Infondato è, infine, anche il quinto motivo di ricorso.

Introdotto dalla "legge delega ambientale" n. 308 del 2004, l’art. 181, comma 1 quinquies prevede una forma di estinzione del reato paesaggistico conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna.

Come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 37371, 1 ottobre 2008) trattandosi di causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, il relativo onere probatorio incombe all’imputato.

E’ peraltro evidente che anche lo spontaneo ripristino non può non essere preventivamente comunicato alle competenti autorità amministrative, non solo perchè le effettive finalità potrebbero essere equivocate prima del completamento delle opere di ripristino, ma anche perchè chi vi provvede ha sicuro interesse alla documentazione certa della spontaneità e tempestività dell’azione riparatoria, considerate le conseguenze favorevoli che, per legge, ne derivano.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a suffragare neppure la mera intenzione di un intervento ripristinatorio la cui esecuzione non era certo impedita dalla impossibilità di conoscere il numero esatto di alberi estirpati.

Lo stesso ricorrente smentisce, peraltro, l’effettiva esistenza di tale intenzione laddove individua le opere eseguite come propedeutiche all’esecuzione di altri lavori successivamente autorizzati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 28-03-2011, n. 12381 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 maggio 2008, la Corte di appello di Roma ha, per quel che qui interessa, confermato la sentenza pronunciata il 7 febbraio 2006 dal Tribunale di Latina, con la quale E.F. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa quale imputato del delitto di ricettazione di una autovettura.

Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale ripropone la questione relativa alla mancata concessione di un rinvio della udienza in primo grado per impedimento del difensore, censurando genericamente la motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus.

Si deduce poi genericamente la nullità degli atti in quanto il Tribunale di Latina non avrebbe provveduto entro i dieci giorni sulla istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Quanto al primo motivo, infatti, il ricorrente si limita a riproporre una eccezione già motivatamente e correttamente disattesa dai giudici dell’appello, i quali hanno sottolineato la palese tardività della richiesta di rinvio formulata dalla difesa e la mancata precisazione della impossibilità di designare un sostituto, considerato che proprio un sostituto era stato officiato nella precedente udienza, quando la stessa era stata già rinviata, sempre su richiesta della difesa.

Quanto al secondo motivo, del tutto generico, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato – con riferimento al quadro normativo vigente prima della modifica subita dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 ad opera del D.L. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2008 – che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’omessa o la tardiva decisione sull’istanza di ammissione non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione, qualora esse – come nella specie, nulla essendo stato dedotto al riguardo – non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell’imputato (ex plurimis e da ultimo, Cass. Sez. 6, 28 gennaio 2010, Catabiani).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.