Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14806 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il ricorso è fondato su due motivi, con il primo dei quali si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di interesse del contribuente all’impugnazione, stante la possibilità di impugnare con la cartella anche l’atto prodromico che si assume non notificato, e con il secondo dei quali si deduce sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., in quanto l’esistenza di un contratto di portierato, non determina la conseguenza affermata dal giudice di merito, avendo l’ufficiale giudiziario accertato l’assenza di soggetti abilitati a ricevere la notifica; Ritenuto che abbia carattere assorbente nella specie il secondo motivo di ricorso e che quest’ultimo sia manifestamente fondato, in quanto la circostanza che un edificio abbia il servizio di portierato di per sè non prova nulla e, in particolare, non prova che al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario il portiere fosse effettivamente presente e la sentenza impugnata si presenta sul punto anche non adeguatamente motivata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, e la sentenza impugnata debba essere cassata;

Ritenuto, altresì, che la rilevata ritualità della notifica dell’atto di accertamento, ne giustifica la definitività per mancata impugnazione e, quindi, la legittimità della emissione della cartella, contestata esclusivamente per la supposta mancata notifica dell’atto presupposto, sicchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

Ritenuto, infine, che l’alterno andamento della vicenda giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 3665 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente ha dichiarato, con istanza versata in atti, di volere desistere dal giudizio;

Ritenuto che, in considerazione di quanto precede, null’altro resti al Collegio se non dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carena di interesse;

Ritenuto, infine, di compensare le spese;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 17-05-2011, n. 4274 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd. sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);

che a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere;
Motivi della decisione

– il ricorrente ha presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – ed è stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione, senza poi ricevere più alcuna notizia;

– la posizione differenziata di interesse legittimo in capo al ricorrente ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza del ricorrente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della mole di lavoro gravante sulle questure a seguito della procedura di emersione del 2009.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento "de quo" entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3266

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D. E. ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 78/2009, nell’interesse di F. M., cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina;

che, disposta dalla Prefettura di Varese l’archiviazione della domanda, F. M. ha impugnato tale atto deducendone l’illegittimità ovvero l’erroneità, giustificando la propria mancata comparizione dinanzi allo Sportello unico per non avere ricevuto l’avviso di convocazione, avendo frattanto cambiato il proprio domicilio, come peraltro comunicato all’Amministrazione;

che il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, sul semplice rilievo della impossibilità di ottenere, comunque, la contestuale presenza di entrambe parti, tenuto conto del licenziamento intimato nelle more del procedimento amministrativo dal D. nei confronti del F. M.;

che con il presente appello sono riproposte le censure dedotte in primo grado;

considerato che, a giudizio del Collegio, il perfezionamento dell’istanza di emersione richiede la permanenza del rapporto di lavoro almeno fino all’espletamento degli adempimenti di cui al primo periodo del comma 7 del citato art. 1ter del d.l. 78/2009 come convertito in legge n. 102/2009, per cui l’intervenuta cessazione del rapporto stesso prima della stipulazione del contratto di soggiorno e della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno non può che comportare, per precisa volontà del legislatore, l’archiviazione del procedimento o comunque il rigetto dell’istanza (v. già, di questa stessa Sezione nell’odierna camera di consiglio, l’ord. caut. 20 maggio 2011, n. 2196);

ritenuto che nel caso di specie sia quindi dirimente il "disinteresse" manifestato dal datore di lavoro, prima attraverso il licenziamento intimato nei confronti dell’odierno appellante, a distanza peraltro di soli tre mesi dalla presentazione dell’istanza di emersione, nonché successivamente attraverso la mancata comparizione dinanzi allo Sportello Unico;

che ciò renda irrilevante accertare in questa sede se, di contro, la mancata comparizione dell’odierno appellante sia stata giustificata o meno, fatte sempre salve, nella prima ipotesi, le azioni legali che F. M. potrà far valere davanti al giudice ordinario nei confronti del D., anche sulla scorta della giurisprudenza del lavoro prodotta in atti;

che, in conclusione, per tali ragioni, l’appello vada respinto, sussistendo peraltro giustificati motivi per compensare le spese di lite, tenuto anche conto della veste meramente formale della costituzione dell’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.