Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Che il ricorso è fondato su due motivi, con il primo dei quali si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di interesse del contribuente all’impugnazione, stante la possibilità di impugnare con la cartella anche l’atto prodromico che si assume non notificato, e con il secondo dei quali si deduce sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., in quanto l’esistenza di un contratto di portierato, non determina la conseguenza affermata dal giudice di merito, avendo l’ufficiale giudiziario accertato l’assenza di soggetti abilitati a ricevere la notifica; Ritenuto che abbia carattere assorbente nella specie il secondo motivo di ricorso e che quest’ultimo sia manifestamente fondato, in quanto la circostanza che un edificio abbia il servizio di portierato di per sè non prova nulla e, in particolare, non prova che al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario il portiere fosse effettivamente presente e la sentenza impugnata si presenta sul punto anche non adeguatamente motivata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, e la sentenza impugnata debba essere cassata;
Ritenuto, altresì, che la rilevata ritualità della notifica dell’atto di accertamento, ne giustifica la definitività per mancata impugnazione e, quindi, la legittimità della emissione della cartella, contestata esclusivamente per la supposta mancata notifica dell’atto presupposto, sicchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;
Ritenuto, infine, che l’alterno andamento della vicenda giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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