Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21769 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale. A tal fine il ricorrente deduce di non aver ricevuto l’avviso dell’udienza di trattazione e di non aver quindi partecipato a quest’ultima. Suppone che ciò sia avvenuto a causa della sua presunta tardiva costituzione che invece non era tale in quanto i termini di costituzione erano sospesi. Chiede quindi che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata L’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione determina la nullità degli atti seguenti e della sentenza, salvo che la nullità sia stata sanata per il raggiungimento dello scopo. La comunicazione deve essere fatta anche alla parte costituita tardivamente. A norma dell’art. 156, commi 1 e 2, la conseguente nullità della sentenza non è rilevabile d’ufficio e può essere fatta valere solo dalla parte alla quale non è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza (cass. 7776 del 2006).

Tale nullità non può essere dichiarata ove non siano provate le circostanze di fatto che la determinano, salvo che le stesse non risultino dagli atti del processo, ai quali la Corte ha accesso diretto. Ove invece la nullità "processuale" fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 dipenda da una circostanza di fatto extra- processuale (come ad esempio la mancanza delle qualità legittimanti nella persona alla quale è stato consegnato il plico notificato) tale circostanza deve essere dedotta e provata da chi vi ha interesse (art. 372 c.p.c., comma 1; non è invece applicabile alla fattispecie il nuovo testo dell’art. 369 c.p.c., n. 4 che pone il problema se sia necessario per il ricorrente depositare insieme al ricorso anche gli atti processuali che dimostrano la nullità della sentenza impugnata, pur se la cassazione ha la possibilità di esaminarli direttamente).

Nella specie, dal fascicolo d’ufficio del giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale risulta che la comunicazione della fissazione dell’udienza al contribuente è stata disposta e inviata (il relativo documento indirizzato al B. è fascicolato al n. 1) e nell’indice del fascicolo risulta annotato che tale avviso, fatto il 18 aprile 2005, è stato consegnato ai contribuente il 23 aprile 2005. Dal documento in atti, non risulta peraltro la relazione di consegna della raccomandata contenente la comunicazione dell’avviso: sul retro di essa appare annotato che il 22 aprile 2005 il destinatario ragioniere C., procuratore e domiciliatario della parte era assente e che il giorno successivo lo stesso era stato "avvisato". Analoga annotazione è presente sulla copia dell’avviso (doc. 1 del fascicolo d’ufficio) ove è apposto un timbro con la dicitura "avvisato mod. 26". L’annotazione da parte della segreteria della Commissione nell’indice del fascicolo d’ufficio lascia presumere che l’avviso mod. 26 sia andato a buon fine, e tale presunzione può ritenersi corroborata dal fatto che la Commissione tributaria regionale – che pure aveva disposto che la comunicazione dell’avviso di fissazione fosse effettuata anche al B. (il che toglie valore indiziano alla illazione del ricorrente che tale avviso non fosse stato a lui comunicato in ragione della sua tardiva costituzione) – non abbia rilevato irregolarità. A fronte di tale situazione fattuale e documentale, la mancanza di deduzioni specifiche da parte del ricorrente, il quale si è limitato ad affermare di non aver ricevuto l’avviso senza prendere precisa posizione in ordine all’annotazione di avvenuta consegna sull’indice del fascicolo d’ufficio e sull’avviso mod. 26, rende inammissibile l’eccezione per mancanza di specificità e autosufficienza.

Deve comunque essere osservato che anche al processo tributario, ed in particolare alla questione dell’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione di cui al cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 deve ritenersi applicabile il principio giurisprudenziale, desumibile e desunto dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, secondo cui "l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo".

Pertanto, con riferimento alle diverse fattispecie via via esaminate, la Corte di Cassazione ha affermato che la denunzia del vizio, pur potenzialmente produttivo di nullità della sentenza, non può comportare la cassazione della sentenza impugnata qualora il ricorrente non deduca in modo specifico il pregiudizio concreto che è stato arrecato al esercizio del suo diritto di difesa, mediante specifica indicazione, ad esempio, delle nuove eccezioni di merito o di rito o nuove difese o nuove istanze oppure dei nuovi profili argomentativi ovvero dei nuovi mezzi istruttori che in tal modo gli è stato precluso di far valere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5837 del 30/06/1997; Sez. 1, Sentenza n. 12643 del 29/08/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10194 del 03/08/2000; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010; Sez. 2, Sentenza n. 16630 del 27/07/2007; Sez. 5, Sentenza n. 2948 dei 10/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 14040 del 28/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 21/02/2008; Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 22/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 28/01/2004; Sez. 1, Sentenza n. 18618 del 05/12/2003 (pronunzia riguardante l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c.) Sez. 2, Sentenza n. 12594 del 28/08/2002. La esplicita e specifica deduzione del pregiudizio subito dalla affermata violazione della norma processuale non è invece necessaria soltanto nel caso in cui il pregiudizio stesso possa essere immediatamente colto dai termini concreti della vicenda processuale.

Nella specie il ricorrente si è limitato a dedurre che l’avviso di trattazione non era stato inviato senza dedurre e specificare se e quale pregiudizio avesse ricevuto in concreto il suo diritto di difesa.

Il motivo deve quindi essere disatteso.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia carenza e contraddittorietà della motivazione. La censura non si riferisce ad un accertamento di fatto ma lamenta che una interpretazione giuridica non sia stata argomentata. E’ quindi inammissibile.
P.Q.M.

– rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-11-2011, n. 24000 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

Con quattro distinti atti di pignoramento notificati in data 4 e 21 febbraio 1994, 15 settembre e 12 ottobre 1995 veniva sottoposto ad espropriazione immobiliare il compendio sito in (OMISSIS) con accesso da (OMISSIS) composto da 5 piani catastali e vani 23 oltre ad una piccola area di distacco, appartenente per la nuda proprietà a M.I. e F. E., e per l’usufrutto a M.B.. Nel corso della procedura decedeva M.I. lasciando come unico erede M.B.. Con avviso del 15 febbraio 2001 il notaio delegato dava annuncio che il 27 marzo 2001 si sarebbe proceduto alla vendita all’incanto al prezzo base di L. 2.349.312.000 con offerta minima in aumento di L. 50 milioni. Il termine per il versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, era fissato in 30 giorni dall’aggiudicazione. Nel verbale del 27 marzo 2001 il notaio indicava che l’immobile era stato provvisoriamente aggiudicato all’avv. Francesco Maria Sicarì per persona da nominare al prezzo offerto di L. 22.349.312.000. Con decreto del 12 giugno 2001 il Giudice dell’Esecuzione trasferiva il compendio immobiliare all’Immobiliare Bonfina Srl al prezzo di L. 2.349.312.000. Con decreto del 2 ottobre 2001 il Giudice dell’Esecuzione rettificava il decreto di trasferimento indicando come prezzo effettivo di aggiudicazione quello di L. 2.399.312.000.

Con ricorso depositato il 22 novembre 2002, M.B., rilevato l’omesso versamento del saldo prezzo entro il termine prescritto, chiedeva che, sospesa la distribuzione del ricavato, accertata l’inadempienza dell’aggiudicatario, fosse pronunciata la revoca del decreto di trasferimento e disposta la confisca della somma versata a titolo di cauzione. All’udienza di comparizione delle parti, si costituivano in giudizio G.A.M., la PR.IM. srl (incorporante la Bonfina srl), la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., G.A. e l’avv. Pe.Cl. per sè e quale procuratore di Pe.Pa.Va.; interveniva il notaio delegato C.N.. Con comparsa successiva interveniva in giudizio F.E.. In esito al giudizio il Tribunale di Roma, ritenuta esclusa la possibilità di esercitare il potere officioso di revoca, ritenuto che i vizi afferenti al mancato rispetto dei termini per il versamento del saldo prezzo o delle modalità di versamento potessero essere dedotti nel termine di 5 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento mentre nel caso di specie il M. già dal marzo 2002 era a conoscenza dell’emissione del decreto di trasferimento, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese tra le parti. Avverso tale decisione depositata in data 12 gennaio 2006 M.B. ed F.E. hanno quindi proposto ricorso straordinario ex art.lll Cost. in tre motivi, illustrato da successiva memoria. Resistono con controricorso il notaio C.N., la PR.IM. Spa, G.A.M. e l’avv. Pe.Cl. in proprio, quale erede della madre Ca.Jo., e quale procuratore dell’avv. P.P. V..

Motivi della decisione

Introduttivamente, l’attenzione deve essere portata su una questione preliminare sollevata dal controricorrente C.N., il quale ha eccepito l’inapplicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in caso di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

L’eccezione è infondata, e deve essere disattesa, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività, decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. (S.U. 5615/98, Cass. 6564/06).

Esaurita tale questione preliminare, procedendo all’esame delle doglianze proposte dai ricorrenti, deve rilevarsi che la prima censura, articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 617 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche apportate con le L. n 80 del 2005 e L. n. 263 del 2005, si fonda sulla premessa che, alla data del 12 giugno 2001, allorchè fu emesso dal G.E. il decreto di trasferimento, il prezzo di aggiudicazione, effettivamente fissato, non era stato interamente versato. Inoltre – tali rilievi sostanziano le successive due doglianze, la prima per violazione degli artt. 487 e 617 c.p.c., la seconda per violazione degli artt. 585, 586, 587, 615 e 617 c.p.c. – il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, malgrado recasse la formale richiesta di revoca del decreto, proponibile senza limiti di tempo. E ciò, senza considerare che, poichè non gli erano stati comunicati nè il decreto di rettifica nè il saldo prezzo/spese di aggiudicazione, versato in data 27.5.2002, il M., quando depositava l’istanza di revoca del trasferimento (22.11.02) non poteva avere alcuna contezza dell’avvenuto versamento del prezzo effettivo ed il Tribunale, in assenza di prova della legale conoscenza di atti relativi a tale versamento, non avrebbe dovuto considerarla tardiva ed avrebbe invece dovuto revocare il decreto per mancato versamento integrale dell’effettivo prezzo di aggiudicazione. Tutto ciò premesso, appare opportuno – e non solo per comodità di esposizione in quanto si tratta di censure logicamente assorbenti – iniziare l’esame dal secondo e dal terzo motivo di impugnazione nella parte in cui i ricorrenti addebitano al Tribunale l’erronea qualificazione del ricorso come opposizione agli esecutivi, piuttosto che come istanza finalizzata all’attivazione del potere officioso di revoca del decreto di trasferimento, proponibile dall’esecutato senza limiti di tempo.

A riguardo, si deve innanzitutto richiamare l’attenzione sul fatto che le censure non colgono pienamente la ratio deciderteli della sentenza impugnata perchè il Tribunale non qualifica il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, limitandosi a dedurre che, nel caso in esame, doveva ritenersi esclusa la possibilità di esercitare il potere di revoca del provvedimento traslativo in quanto tale potere era riconosciuto al giudice dell’esecuzione nelle sole ipotesi in cui il decreto di trasferimento fosse stato emesso in mancanza di pagamento del prezzo. Ove, al contrario, così come nella specie, il provvedimento fosse stato viziato dal mancato rispetto dei termini per il versamento del saldo prezzo o delle modalità di versamento dell’acconto spese, tali vizi, in quanto afferenti al quomodo dell’azione esecutiva, ove non rilevati tempestivamente dal giudice dell’esecuzione, potevano essere dedotti dalla parte nel ristretto termine di 5 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Ciò posto, il ricorso andava dichiarato inammissibile poichè, come emergeva dagli atti, il M. già dal marzo 2002 era a conoscenza dell’emissione del decreto di trasferimento, presentando l’irrituale istanza di revoca solo il 22.11.02.

Ciò premesso, risulta evidente che le ragioni della decisione di primo grado non si fondano su una pretesa erronea qualificazione del ricorso come opposizione agli atti esecutivi quanto piuttosto sulla considerazione che nel caso di specie non fosse consentito l’esercizio del potere officioso di revoca del provvedimento traslativo, da parte del giudice dell’esecuzione e che il rimedio, invece proponibile da parte dei ricorrenti, vale a dire l’opposizione agli atti esecutivi, appariva ed era ormai tardivo.

La soluzione adottata dal primo giudice, anche se la motivazione va in parte rettificata, merita attenzione. A riguardo, va rilevato che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (v. le sentenze 2-4-1997 n. 2867 rv 503448; 20-8-1997 n. 7749 rv 506874 e 2- 10-1997 n. 9630 rv 508475), il trasferimento del bene immobile aggiudicato è l’effetto di una fattispecie complessa costituita dalla aggiudicazione del bene, dal successivo versamento del prezzo di aggiudicazione e dal decreto di trasferimento che ne verifica ed accerta i presupposti (quello, cioè, della aggiudicazione e quello del versamento del prezzo). Il decreto, in sè e per sè considerato, è, dunque, privo di autonoma efficacia traslativa, in assenza delle altre condizioni, e del pagamento del prezzo, in particolar modo, dato che è proprio attraverso questa condizione che si realizza il fine della vendita (la liquidazione, cioè, del bene, strumentale alle esigenze di soddisfacimento dei creditori) e si giustifica il trasferimento, all’aggiudicatario, del bene. (cfr Cass. 15222/05 in motivazione). Sulla base di tale premessa la giurisprudenza di questa Corte ha quindi ribadito, anche in decisioni successive, che il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell’immobile pignorato legittima la revoca, anche d’ufficio, del decreto di trasferimento fino al momento in cui lo stesso venga portato ad esecuzione, che si identifica non con quello della sua emanazione, ma con quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall’art. 586 cod. proc. (Cass. Civ. 23709/08). Ma se questo è vero, ciò non esclude che il potere officioso di revoca del provvedimento traslativo possa essere esercitato anche in situazioni diverse dal mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il coordinamento tra il potere di chiedere la revoca delle ordinanze del giudice dell’esecuzione e quello di proporre l’opposizione agli atti esecutivi si esplica nel senso che nel processo esecutivo si possono verificare situazioni particolari che richiedono un adattamento alle realtà che si presentano mano a mano, le quali non possono essere condizionate dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, quando il giudice dell’esecuzione si convinca della necessità della loro soluzione indipendentemente dalle iniziative delle parti, (cfr Cass. n. 5863, n. 7749/97 in motivazione).

Pertanto, in mancanza di limiti normativi, il potere del giudice dell’esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre con la possibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ad istanza della parte interessata, con la precisazione che il primo, a differenza della proposizione dell’opposizione, può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. Ma ciò, sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, (cfr Cass. n. 11316/09, Cass. 17460/07).

Ne deriva, in conclusione, che se è vero che il giudice dell’esecuzione. può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., è certo che egli non possa invece farlo, ove il provvedimento abbia avuto definitiva esecuzione, come è avvenuto nel caso di specie, ove si consideri che, come risulta dall’impugnata sentenza, il corretto prezzo di aggiudicazione risultò saldato già in data 26 aprile 2001 (pag. 10 della sentenza); il decreto di trasferimento, con l’indicazione dell’effettivo prezzo di aggiudicazione, fu rettificato il 2 ottobre 2001; la società aggiudicataria saldò le spese di imposta, catastali, ipotecarie e gli oneri notarili il 27 maggio 2002 (pag. 11 della sentenza). Ed è appena il caso di richiamare l’attenzione sul fatto che, come emerge dalla detta sentenza, il M. soltanto il 22 novembre 2002 propose l’istanza di revoca malgrado che già dal marzo 2002 fosse a conoscenza dell’avvenuta emissione del decreto di trasferimento come risulta dal fatto che aveva già denunciato i medesimi vizi con ricorso dell’11 marzo 2002, poi dichiarato improcedibile, nonchè con citazione notificata alla Pr.im. srl in data 2 aprile 2002 (cfr pag.

11 della sentenza impugnata).

Consegue il rigetto delle censure in esame, correggendosi la motivazione della sentenza impugnata nei termini di cui sopra.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. La relativa novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-07-2011, n. 4399

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l’accesso a documenti amministrativi, essendo stata l’istanza di accesso integralmente soddisfatta prima della decisione (richiesta di un dipendente comunale di ottenere gli atti inerenti alla denuncia di infortunio sul lavoro dallo stesso subito in data 22.7.2010, unitamente alla relativa relazione del datore di lavoro);

Rilevato che l’appellante lamenta la statuizione con cui il Tar ha affermato che "sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio, in ragione del comportamento del ricorrente, il quale, avendo notificato il ricorso a soli cinque giorni dalla formazione del silenzio rifiuto (il 25.11.2010) ed avendolo depositato il giorno successivo (il 26.11.2010), non ha mostrato alcuna tolleranza rispetto all’esiguo ritardo con cui l’Amministrazione ha evaso l’istanza di accesso, né di voler evitare, per quanto possibile, l’instaurazione della controversia";

Ritenuto che il ricorso in appello è fondato, in quanto:

a) in presenza di un (non contestato) ritardo dell’amministrazione nel rispondere ad una istanza di accesso, il diniego che si forma obbliga il privato a ricorrere entro lo stretto termine di decadenza, non sussistendo a suo carico alcun onere di "tolleranza" rispetto al ritardo;

b) l’istanza di accesso è stata soddisfatta solo dopo la proposizione del ricorso con la conseguenza che il privato, costretto dall’amministrazione ad agire in giudizio, non deve sopportare le spese dello stesso giudizio, quando la sua azione è fondata, come nel caso di specie;

c) il Tar non ha fatto applicazione del principio della soccombenza virtuale ed ha irritualmente dichiarato le spese "irripetibili";

Ritenuto pertanto di dover accogliere l’appello, condannando il comune alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il comune di Oria alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 28-07-2011, n. 30149 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

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Svolgimento del processo

Il ricorso di G.L. si appunta sulla sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha confermato la condanna del Tribunale anconetano del 20.9.2007, inflitta essendo egli ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa in pregiudizio del magistrato Dr. R.P..

Invero, con un volantino egli, dolendosi di pretese angherie subite dal giudice, rivelò situazioni famigliari del giudice e suoi rapporti amorosi pregiudizievoli per la reputazione di questi (circostanze non obiettivamente contestate dal ricorrente).

L’impugnazione interposta dalla difesa dell’imputato si duole:

– della violazione della legge penale attesa la mancanza della diffusione del volantino;

– della mancata prova della provenienza del foglio, non essendovi dimostrazione della paternità del prevenuto nella sua redazione;

– dell’erronea valutazione sulla portata offensiva della reputazione della persona offesa ed in ogni caso della ricorrenza della esimente della provocazione, quantomeno putativa.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè generico.

Esso ripercorre le stesse doglianze avanzate con il gravame di appello, senza tenere conto della motivazione resa dalla decisione della Corte anconetana.

Trascura il fatto che i giudici di appello hanno accertato l’effettiva distruzione del foglio incriminato (all’interno del tribunale) come anche riconosciuto dal ricorrente (e dunque, la comunicazione diffusiva del dato diffamatorio), dell’ammissione All’imputato di esser l’autore dello scritto; della corretta considerazione del tratto offensivo dello scritto, anche perchè privo di interesse per il pubblico trattandosi di vicende coinvolgenti la vita privata del magistrato e risultando la narrazione lontana dalla verità (la relazione sentimentale del magistrato risulta avviata successivamente al divorzio dal coniuge).

L’assenza della prova circa la quasi contestualità (subito dopo) tra il fatto ritenuto ingiusto e la reazione diffamatoria, nonchè l’assoluta mancanza di dimostrazione dell’ingiustizia del comportamento del magistrato, per il quale – al fine di dimostrare l’angheria – occorrerebbe la prova di un trattamento vessatorio ulteriore alla consueta afflizione che discende dalla sottoposizione a processo penale oltre che l’accertamento della ricorrenza di un consapevole arbitrio che potrebbe rendere ingiusto il tratto giudiziale, esclude la possibilità di ravvisare l’invocata esimente (erroneamente valutata in atti, quale mera diminuente ex art 62 c.p., n. 2).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.