Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30618 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17.4.04 A.S., in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società Lo Spuntino s.r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza, emessa il 18.3.04 dal Comune di Ceranesi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 15.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 2, lett. g) ed art. 3, lett. c) (produzione e commercializzazione di conserve ittiche in stabilimento riconosciuto non idoneo e non riconosciuto ai sensi della direttiva CEE n. 91/943 del 22.7.91). Resisteva il Comune, in persona del Sindaco del Comune di Ceranesi.

Con sentenza 6.10.2005 il G.O.T. del Tribunale di Genova respingeva l’opposizione rilevando che il ricorrente era ben consapevole di dover presentare istanza alla ASL (OMISSIS) per l’ottenimento del bollino CEE, avendo dichiarato che, per la commercializzazione dei prodotti a base di pesce, avrebbe presentato domanda; evidenziava, inoltre, che il Comune aveva dato conto dei criteri seguiti nella determinazione della sanzione, quantificata in misura pari alla metà del massimo edittale. Avverso tale sentenza A.S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ceranesi.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 nonchè degli artt. 139 e 112 c.p.c.; la violazione contestata non era stata validamente notificata entro il termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento del fatto in quanto il relativo verbale non gli era stata notificato presso la sua residenza , ma nel domicilio lavorativo, a persona non convivente con il destinatario dell’atto medesimo;

2) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 2, lett. G); art. 3, lett. C); art. 7, comma 3 e art. 9, comma 4 nonchè insufficiente motivazione sul punto; detta normativa non poteva applicarsi alla società ricorrente in quanto la ASL (OMISSIS) della Regione Liguria, organo deputato al controllo degli stabilimenti produttivi di prodotti a base di pesce, interpellato dalla ricorrente, aveva affermato, come da comunicazione 17.12.2003, che non era necessario applicare le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 531 del 1992, essendo sufficiente l’autorizzazione sanitaria sindacale ai sensi della L. n. 283 del 1962;

3) violazione e/ o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 in quanto, a fronte di dette assicurazioni della ASL, doveva escludersi la sussistenza di qualsiasi colpevolezza del S. per l’illecito contestato;

4) nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione circa il mancato accoglimento delle istanze istruttorie svolte con memoria 3.1.2005, dirette a provare, mediante prova testimoniale, che la società ricorrente aveva ricevuto rassicurazioni da parte dei funzionari della ASL (OMISSIS), sul fatto che non fosse necessario, per il tipo di attività svolta da parte ricorrente, l’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 537 del 1992.

In relazione a quanto eccepito dal ricorrente nella memoria difensiva, in ordine al difetto di autorizzazione del sindaco del Comune resistente a stare in giudizio, osserva il Collegio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è soltanto il Sindaco, non essendo necessaria l’autorizzazione della giunta municipale a stare in giudizio (S.U. n. 10099/2007; n. 18062/2010).

Quanto al primo motivo di ricorso si rileva che la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 rientra tra i vizi che inficiano il procedimento amministrativo e non quello giudiziario e, quindi, non è possibile esaminare gli atti. La sentenza impugnata ha dato atto di aver rigettato l’eccezione sulla nullità della notifica del verbale di contestazione dell’illecito amministrativo con provvedimento del 28.9.2004 di cui il ricorrente ha omesso di riportare il tenore, ai fini dell’autosufficienza del ricorso.

Va, comunque, evidenziato che, in base all’art. 139 c.p.c., comma 20, la notificazione può avvenire, in assenza del destinatario, mediante consegna di copia dell’atto a persona di famiglia, anche non convivente nè addetto all’ufficio o all’azienda, dovendosi ritenere che i soggetti legati da vincoli familiari, che si trovino nei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c. e che accettino di ricevere la copia, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica(Cass. n 5761/97; n. 1331/2000).

Prive di fondamento sono le censure sub 2) e 3), da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione logica; la sentenza impugnata ha dato conto, con adeguata motivazione, che, avuto riguardo alla nota del 25.9.03, "il ricorrente era ben consapevole di dover presentare istanza alla ASL (OMISSIS) per l’ottenimento del bollino CEE, quando dichiarava che per la commercializzazione dei prodotti a base di pesce avrebbe presentato tale domanda", nè la nota della ASL del 17.12.03 era idonea ed escludere la colpevolezza del S., trattandosi di organo deputato solo a svolgere compiti di prevenzione in materia igienico-sanitaria.

L’ultimo motivo di ricorso è privo di autosufficienza, stante la mancata trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione da parte del giudice.

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1750

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/9/2008 la Corte d’Appello – sezione specializzata agraria – di Reggio Calabria, respingeva il gravame interposto dai sigg.ri A. L.F. – nella qualità di tutore della sig. A.C. – e A.P., successori della sig. L.M., nei confronti della pronunzia Trib. Reggio Calabria – sezione specializzata agraria – 15/12/2000 di accoglimento dell’opposizione spiegata dal sig. C.P., e quindi dall’erede sig. R.A., con conseguente revoca dell’ordinanza di affrancazione emessa da Pret. Gallina 23/12/1970 su originaria domanda della L..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri A. L.F., nella qualità, e A. P. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la R..

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente rilevata la violazione da parte dei ricorrenti dell’art. 325 c.p.c., risultando il ricorso notificato alla controparte odierna controricorrente ed eccipiente R. solamente il 5/5/2009, e pertanto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’impugnata sentenza, effettuata al più tardi l’11/12/2008 (al sig. A. L.F., nella qualità di tutore della sig. A.C., a mezzo posta, con ritiro avvenuto il 15/12/2008), giusta sentenza in originale in atti della controricorrente.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-11-2011, n. 5942 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame l’appellante, Capitano di Corvetta che era cessato dal servizio permanente effettivo con collocamento in "ausiliaria" ed aveva maturato la collocazione in "riserva", appella la sentenza del TAR Lecce con cui è stato respinto il ricorso avverso il diniego di promozione al grado di Capitano di Fregata, ai sensi degli artt.117, 118, 119 della Legge n.1137 del 1955 e dell’art.5 della Legge n.299 del 2004.

L’appello, senza l’intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla denuncia di due profili sostanziali di censura.

L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.

All’udienza pubblica, su richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

L’appellante assume che la sentenza sarebbe frutto di errori logicogiuridici concernenti, da un lato, il profilo attinente al c.d. "grado apicale" e, dall’altro, l’applicazione temporale della normativa.

Quanto al primo profilo erroneamente il Tribunale avrebbe accettato pedissequamente la tesi difensiva del Ministero, mentre il limite del c.d. "grado apicale" sarebbe stato abolito dalla normativa inerente l’avanzamento dello Stato gli ufficiali di cui alla legge 19 maggio 1986 n. 224, che, all’articolo 32, sesto comma, consentiva la promozione al grado superiore "… anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli dei corpi dell’Esercito, della Marina, dell’aeronautica, della Guardia di Finanza, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi equiparati".

Tale norma, combinata con l’articolo 117 della legge n. 1137/1955. per cui "l’avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l’ufficiale ha cessato il servizio permanente", avrebbe legittimato pienamente l’appellante alla promozione al grado di "capitano di fregata" rispetto a quello con il quale è stato posto in congedo di "capitano di corvetta".

Di qui l’erroneità del riferimento all’articolo 108 della già citata legge n. 1137, per cui la promozione degli ufficiali in ausiliaria "… ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono", il quale non avrebbe potuto essere esteso agli ufficiali in "riserva" alla luce del ricordato articolo 32, 6° comma.

Pertanto, se un ufficiale al momento del congedo aveva diritto ottenere un avanzamento anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a maggior ragione avrebbe avuto diritto a chiedere l’avanzamento al grado superiore spetta quello con il quale ha posto in congedo, l’ufficiale in "riserva" ai sensi dell’articolo 117 della legge n. 1137.

Di qui l’erroneità dell’affermazione del Tar circa l’inapplicabilità nel caso concreto dell’articolo 5 della legge n. 299/2004 che, avendo il legislatore inteso integrare gli ufficiali di tutti ruoli, avrebbe quindi carattere integrativo è non innovativo nella fattispecie e quindi come tale avrebbe esplicato effetti con efficacia retroattiva.

L’assunto va respinto.

In primo luogo appare inammissibile il richiamo all’art. 32, VI° co della L. n.224/1986 in quanto tale articolazione di censura non risulta introdotto in primo grado. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., è inammissibile la censura non proposta nel ricorso di primo grado ma introdotta per la prima volta in appello in violazione del divieto di "ius novorum" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 08 novembre 2010, n. 7914).

Sotto il profilo sostanziale, la sua richiesta di promozione con riferimento al momento della sua collocazione "in riserva" non poteva comunque essere accolta per un duplice ordine di considerazioni.

L’art. 32 sesto co. della L. 19/05/1986 n. 224 per cui "La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza, con l’esclusione dei generali di Corpo d’armata e gradi equiparati" ha avuto infatti un’applicazione limitata nel tempo.

In particolare, il legislatore con gli artt.7071 del d.lg. 30 dicembre 1997 n. 490, ha successivamente escluso l’applicazione del sesto comma dell’art. 32 cit. al personale delle Forze armate (Marina compresa) a decorrere dal 1° gennaio 1998.

In particolare l’art. 71, II co. dello stesso d.lg. n. 490 del 1997 prevedeva che il nuovo regime si applicasse a decorrere dall’1 gennaio 1998, e che restassero salvi solo gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull’avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997 (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8208)..

Ma quello che è rilevante è che tale norma non poteva comunque essere applicata con riferimento alla data del collocamento nella riserva.

Ciò chiarito deve del tutto concordarsi con il Primo Giudice che, in relazione alla disciplina in questione che:

– il limite nell’avanzamento fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente di provenienza fissato per gli ufficiali in ausiliaria dall’art.108 della Legge n.1137 del 1955, vale anche per gli ufficiali in riserva, anche se non espressamente stabilito nell’art.117 della Legge n.1137 del 1955;

– il limite stabilito per l’ausiliaria, vale a maggior ragione si applica al militare "in riserva" in quanto questi hanno obblighi minori;

– il predetto art.5 della Legge n.299 del 2004, ha espressamente previsto che il superamento del grado massimo stabilito per il ruolo di provenienza, produce effetti di avanzamento solo ed esclusivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, che da tale data siano stati collocati in ausiliaria o nella riserva.

Come è infatti evidente da suo contenuto letterale, tale norma ha valore innovativo, e non già interpretativo e quindi non può avere efficacia retroattiva (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 giugno 2008 n. 1945; idem 11 ottobre 2010 n. 3248).

Pertanto nel caso in esame deve concludersi che:

– l’applicazione dell’art. 32, che si era esaurita nel 1997 non poteva essere invocata all’atto della sua collocazione in riserva;

– di nessun rilievo era la fattispecie dell’art. 5 L. 2 dicembre 2004 n. 299 (di modifica dell’art. 34 L. 20 settembre 1980 n. 574) in quanto l’ufficiale era comunque stato in ausiliaria antecedentemente dell’entrata in vigore della predetta legge.

La sentenza appellata deve quindi essere integralmente confermata.

In conclusione l’appello va respinto.

Sussistono tuttavia, in considerazione della materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. respinge l’appello come in epigrafe proposto,

– 1. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38814 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

C.L., indagato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1 e art. 80 – in quanto sorpreso a trasportare, provenendo dalla Grecia, kg. 45,640 di sostanza stupefacente del tipo cocaina all’interno dell’autoarticolato di cui era alla guida (di proprietà della ditta di cui era dipendente), occultata in un incavo ricavato da uno dei bancali di mattonelle che costituivano il carico dell’automezzo -, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona, del 3 maggio 2011, che ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 4 aprile 2011 dal Gip del Tribunale di Pesaro.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di sussistenza della gravita indiziaria, affermata dal tribunale attraverso la valorizzazione di elementi privi di rilievo probatorio, e la elusione di altri che andavano in direzione contraria rispetto alla tesi accusatoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, essendo inesistente il vizio dedotto.

Del tutto legittimante, invero, il giudice del riesame ha ritenuto che la presenza, sull’autoarticolato di cui l’indagato era alla guida, di una notevolissima quantità di sostanza stupefacente, opportunamente occultata, fosse circostanza significativa in termini di gravita indiziaria, tale da giustificare ampiamente l’adozione del provvedimento restrittivo. Il tutto, ovviamente, allo stato degli atti, e salva la possibilità che ulteriori emergenze probatorie possano modificare, in favore dell’indagato, il quadro probatorio acquisito. Osservazione, quest’ultima, svolta dal giudice del riesame nel contesto della motivazione, che certamente non presenta nessuna delle implicazioni ipotizzate dal ricorrente; tantomeno può ritenersi illogica e contraddittoria rispetto alle valutazioni eseguite dal tribunale in tema di gravita indiziaria, posto che del tutto ovvio sembra la teorica, ma sempre incombente, eventualità che dal prosieguo delle indagini possano emergere circostanze idonee a modificare il quadro probatorio.

Non ha omesso, peraltro, lo stesso tribunale, di esaminare la tesi difensiva dell’indagato e la sua asserita inconsapevolezza della presenza della droga sull’autocarro, ed ha ritenuto le sue discolpe inverosimili anche alla luce delle modalità del trasporto, caratterizzate dal carico dei bancali in due riprese, l’ultimo dei quali avvenuto poco prima dell’imbarco per l’Italia, e dalla inspiegabile presenza, sui luoghi di carico, della persona alla quale lo stesso avrebbe dovuto essere consegnato in Italia.

Del tutto estranee al giudizio di legittimità sono, poi, le osservazioni del ricorrente circa il mancato inoltro al tribunale del riesame di atti d’indagine non meglio specificati, della cui assenza egli avrebbe dovuto dolersi proprio nella sede di riesame, ovvero quelle dirette a proporre una interpretazione dei fatti diversa da quella svolta dal giudice del riesame, che si presenta del tutto coerente rispetto alle emergenze probatorie in atti.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell’istituto penitenziario competente affinchè provveda nei termini stabiliti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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