Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 8001 Successione necessaria

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2006 M.M. (coniugata H.) evocava, dinanzi al Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone, A.H., vedova M., esponendo che M.P. e la sua prima moglie, P.M., rispettivamente padre e madre dell’attrice, erano comproprietari per metà indivisa di immobile sito in (OMISSIS) e che la madre era deceduta il 3.2.1971, senza lasciare testamento, per cui la sua metà si era trasferita per 2/14 cadauna ai suoi tre figli nati dal matrimonio, tra cui l’attrice, mentre una ulteriore quota di 1/14 si era trasferita al figlio nato fuori dal matrimonio, quota poi acquistata dall’attrice. Aggiungeva che il padre, M.P., risposatosi dopo la morte della prima moglie, con A.T., aveva ceduto con contratto di compravendita del 19.5.1976 la sua quota di metà indivisa del bene alla seconda coniuge per il prezzo di L. 10.000.000, non corrispondente al reale valore di mercato dell’immobile, di molto superiore, senza peraltro lasciare nulla ai figli legittimi al suo decesso, avvenuto il 21.6.1996. Proseguiva affermando che tra gli eredi M. – P. e gli altri comproprietari dell’immobile era stato introdotto procedimento per la divisione giudiziale del bene, contenzioso che veniva concluso con atto di transazione del 12.4.2007 con il quale veniva concordato di vendere insieme e stragiudizialmente l’intero immobile per il prezzo di Euro 670.000, circostanza dalla quale emergeva evidente che il valore indicato nell’atto pubblico del 19.5.1976 era almeno dieci volte inferiore al valore indicativo della quota di proprietà del bene, oltre al fatto che, provenendo la A. da famiglia povera e non avendo mai lavorato, nulla poteva avere corrisposto per l’acquisto. Tanto premesso chiedeva accertarsi che il contratto di vendita del 19.5.1976 dissimulava un contratto di donazione ex art. 1414 c.c. e comunque costituiva donazione indiretta ovvero, in subordine, un negotio mixtum con donazione e quindi occorreva imputare mediante collazione la donazione fatta dal de cuius M.P. a norma dell’art. 637 c.c., e segg., nonchè ridurre la donazione fino all’integrazione della legittima spettante all’attrice; accertare e dichiarare che all’attrice spettava la quota di legittima di 1/6 dell’eredità del padre, previa formazione della massa ereditaria ex art. 555 c.c., e segg., con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detta quota in danaro in favore dell’attrice.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, a quale eccepiva preliminarmente la incompetenza del giudice adito ex art. 50 bis c.p.c., nonchè la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, nel merito, la rinuncia tacita all’azione promossa da parte dell’attrice con la sottoscrizione della transazione del 12.4.2006, intervenuta nell’ambito del giudizio di divisione giudiziale, cui era stata parte la stessa convenuta nella qualità di comproprietaria del bene, il Tribunale adito rigettava la domanda attorea.

In virtù di rituale appello interposto da M.M., con il quale lamentava la contraddittorietà della motivazione in ordine alla rinuncia tacita all’azione di riduzione, la Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, nella resistenza dell’appellata, rigettava il gravame.

A sostegno della decisione la corte distrettuale evidenziava che la rinuncia all’integrazione di legittima non richiedeva la forma scritta, a differenza della rinuncia all’eredità, giacchè la qualità di erede si acquisiva solo con la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione. Alla luce di ciò affermava che l’accordo conciliativo del 12.4.2006, concluso ne corso del procedimento di divisione riguardante l’immobile in contesa, nel quale veniva riconosciuta la proprietà indivisa del bene, fra cui erano da ricomprendere le odierne parti processuali, costitutiva riconoscimento espresso e senza riserve del diritto di comproprietà delle parti sull’immobile, per cui era logicamente e giuridicamente incompatibile con un’azione di riduzione contro il contratto di compravendita del 19.5.1977, con il quale la A. aveva acquistato la sua quota da M.P..

Aggiungeva che non risultava promossa nella specie alcuna azione di ripetizione di cui all’art. 2038 c.c. in collegamento con il R.D. n. 499 del 1929, art. 8, non essendo stati nè accennati nè proposti i fatti costitutivi della predetta pretesa, in merito alla quale non era stata annunciata alcuna riserva nell’accordo conciliativo, suddiviso fra i comproprietari il ricavato della cessione concordata dell’immobile.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione la M., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito la A. con controricorso.

Parte resistente ha anche depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.c., nonchè degli artt. 555 e 713 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, difettando nella specie tutti i presupposti giuridici e fattuali per l’affermazione della sussistenza di una rinuncia tacita alla legittima. Precisa la ricorrente che la dichiarazione resa nell’accordo transattivo era non altro che un prendere atto della circostanza che la A. fosse comunque proprietaria pro indiviso di una parte dell’immobile de quo, come risultava dai dati ufficiali del libro fondiario. Del resto non era mai sorta ed esistita una comunione ereditaria tra e parti in contesa rispetto all’immobile de quo.

Il motivo è privo di fondamento.

Le censure con esso formulate si sostanziano, a ben vedere, nel criticare la valutazione che i giudici di merito hanno dato dell’idoneità dell’accordo transattivo nel definire la controversia fra le parti relativa alla divisione giudiziale del bene in contesa, a fornire un adeguato supporto alla tesi della tacita rinunzia dell’attrice all’azione di riduzione. Ma tale valutazione si sottrae all’invocato controllo di legittimità, poichè dall’esame del ragionamento svolto, quale esposto nella sentenza impugnata, emerge che la interpretazione in questione è stata dal giudice d’appello data sulla scorta di una motivazione adeguata, coerente, ed aderente a consolidati principi giurisprudenziali. Ed invero – in stretta aderenza al consolidato principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. 10 marzo 1961 n. 543; Cass. 3 gennaio 1966 n. 3; Cass. 8 ottobre 1971 n. 2771; Cass. 4 agosto 1995 n. 8611), che qui si ribadisce, secondo cui l’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non preclude al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione – il giudice d’appello ha rilevato, con valore assorbente rispetto ad ogni altra e pur fondata considerazione che l’accordo conciliativo intercorso fra le medesime parti, poi seguito dalla distribuzione del ricavato della vendita, senza che la ricorrente – appellante formulasse alcuna riserva al riguardo, ben consapevole della lesione che la cessione della quota di proprietà del bene da parte del padre, deceduto il (OMISSIS), avesse maturato ai suoi danni, esprimesse, inequivocamente, la sua volontà di rinunciare a far valere il diritto alla reintegrazione della quota di eredità per legge riservatale. Ciò soprattutto se si considera la natura transattiva dell’accordo del 12.4.2007 che aveva ricostruito i rispettivi diritti.

Ed a tali argomentazioni cedono le censure tutte svolte col motivo in esame.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2038 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la ricorrente mai preteso una quota in natura dell’immobile di proprietà del padre, dallo stesso ceduto alla seconda moglie, essendo fin dall’inizio ella a conoscenza dell’avvenuta vendita dell’immobile a terzi, per cui ha chiesto solo di vedersi riconosciuta la sua quota di legittima, con condanna della A. a corrisponderle l’equivalente in danaro.

Dall’impostazione che precede discende l’infondatezza anche di detto motivo che nel criticare la decisione impugnata mostra di non coglierne la ratio decidendi, che si rifà alla incompatibilità logica e giuridica dell’azione di riduzione con l’accordo conciliativo de 12.4.2006 e contro a compravendita del 19.5.1977, alla quale resta come fattore estraneo l’azione di ripetizione di cui all’art. 2038 c.c., quanto ai fatti costitutivi della pretesa che alla genericità del motivo di appello, su cui pure – con doppia motivazione, dunque – poggia la specifica decisione censurata, come mera argomentazione di rafforzamento del convincimento sopra esposto.

Peraltro la predetta censura risulta superflua anche sotto altro profilo: riguardo ai beni ancora soggetti al regime tavolare, nelle provincie già austro-ungariche, l’efficacia costitutiva della iscrizione od intavolazione è limitata agli atti fra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria (o agli acquisti a titolo originario, come l’usucapione) (cfr., fra le altre, Cass. 21 marzo 1979 n. 1628; Cass. 17 aprile 1993 n. 4564; Cass. 23 marzo 1995 n. 3370).

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata alle spese di questo grado di giudizio, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-10-2011) 01-12-2011, n. 44671 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

C.D., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna, con la quale era stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari per 180 giorni, per il delitto di induzione alla prostituzione minorile in danno della figlia quindicenne V., contestato in concorso con il convivente, dal quale era stata assolta con la formula assolutoria ex art. 530 cpv cod. proc. pen. perchè il fatto non sussiste.

La Corte territoriale ha ravvisato la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, e cioè di avere concorso a dare causa all’emissione dei provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave, e cioè per essere venuta meno agli obblighi di protezione e sorveglianza sulla figlia minore, che, nonostante la giovane età, intratteneva plurimi rapporti sessuali con uomini diversi, molto più grandi di lei, utilizzando anche la casa in cui viveva con la madre, in particolare, la camera da letto con poster pornografici.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. facendo presente che il giudice della riparazione non aveva preso in considerazione la circostanza che i difficili rapporti intercorrenti tra la ragazza ed il patrigno non consentivano all’istante di controllare la vita privata della figlia; inoltre, non vi erano prove idonee a dimostrare che la C. fosse a conoscenza delle attività poste in essere dalla ragazza, soprattutto tenuto conto delle gravi difficoltà economiche in cui versava la famiglia che potevano avere momentaneamente distolto l’attenzione della madre sulla figlia. Si pone altresì l’accento sulla indeterminatezza della condotta omissiva contestata all’istante.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come già osservato da questa Corte (v. da ultimo, Sezione 4, 10 dicembre 2008, Zappetta, rv. 242746), il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziarla o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un suo probabile coinvolgimento nel reato di induzione alla prostituzione minorile in danno della figlia V.. Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed ampia, ha spiegato che le condotte ascritte all’istante, pur non costituendo illecito penale, sono state Idonee a determinare l’applicazione della misura cautelare. In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato che:

1) il processo penale a carico della C. aveva preso le mosse da una segnalazione della moglie dell’ex compagno della C., padre delle figlie di quest’ultima, che aveva ricevuto una confidenza dalla sorella di V. riguardante la circostanza che la ragazza sarebbe stata indotta a prostituirsi dalla madre e dal nuovo compagno di questa;

2) Il giudice di merito, nell’assolvere l’imputata aveva espressamente affermato che la condotta della C. ben integrava gli estremi di un diverso fatto reato consistente nel non avere impedito che uomini avessero rapporti sessuali con V., infraquindicenne, in cambio di denaro ( art. 40 c.p., comma 2 e art. 600 bis c.p., comma 2);

3) l’Istante era venuta meno agli obblighi di protezione e sorveglianza sulla figlia minore V., come minimo dovendosi ascrivere a lei una macroscopica culpa in vigilando;

4) la C. teneva rapporti diretti con alcuni di questi uomini adulti che le manifestavano l’intenzione di incontrare V..

Ciò premesso, va affermato in questa sede che anche una condotta omissiva può assumere i connotati di un comportamento gravemente colposo idoneo ad essere ostativo al riconoscimento dell’equo indennizzo, una volta accertata la sua valenza eziologica e la sua natura gravemente colposa.

In particolare, per quanto attiene all’ambito familiare, è già stato posto in evidenza (v. la citata sentenza Zappetta) che, ai sensi dell’art. 147 cod. civ., i genitori hanno l’obbligo di "istruire ed educare" la prole.

Tale disposizione normativa determina la nascita in capo al genitore di una posizione di garanzia, connessa al suo dovere di tutela e sorveglianza, che può essere origine di responsabilità sia in campo civile che penale.

La giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che l’inadeguatezza dell’educazione Impartita e della vigilanza esercitata su un minore, può costituire fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito da costui commesso, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. (explurimis Cass. Civ. Sezione 3, 29 maggio 2001, n. 7270, rv. 547081). Trattasi di responsabilità per fatto proprio, non per fatto altrui, giustificata da una "culpa in educando" o "in vigilando".

Anche in campo penale la violazione degli obblighi connessi alla posizione di garanzia di genitore, è stata ritenuta fonte di responsabilità, con specifico riferimento ai reati di natura sessuale.

In senso conforme, questa Corte ha stabilito che "il genitore esercente la potestà sui figli minori, come tale investito, a norma dell’art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico-fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40 cpv. c.p., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli, sempre che sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul "garante"; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento" (v. Sezione 3, 14 dicembre 2007, n. 4730/08, Berti, rv. 238698).

Pertanto, se una condotta omissiva, tenuta in violazione degli obblighi connessi alla qualità di genitore, può costituire fonte di responsabilità sia civile che penale, analogamente deve dirsi che tale tipo di condotta, una volta accertata la sua valenza eziologica e la sua natura gravemente colposa, ben può inibire il riconoscimento dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., comma 4.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come la C. sia venuta meno agli obblighi di protezione e sorveglianza sulla figlia minore consentendo alla stessa il sistema di vita altamente pregiudizievole, sopra descritto, che una sia pure minima attenzione da parte della madre avrebbe dovuto evitare e comunque troncare.

Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (v.

Sezioni unite, 23 dicembre 1995 n. 43, Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma dell’art. 314 cod. proc. pen., comma 1, ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo indubbiamente le circostanze succitate idonee concause determinanti l’emissione di una misura cautelare a carico della C..

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione resistente in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 750,00.

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Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 11-09-2012, n. 34545

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria della Repubblica di Moldavia ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa ad un procedimento penale concernente il reato di contrabbando.

La domanda sollecita lo svolgimento di attività e l’assunzione di atti in diverse località, comprese nei distretti di Corte d’appello di Brescia, Venezia, Milano.

Conseguentemente la rogatoria è stata trasmessa a quest’Ufficio da parte della Procura generale presso la Corte d’appello di Milano – cui originariamente erano stati trasmessi gli atti da parte del Ministero della Giustizia – ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’appello competente quella di Milano.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della giustizia.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 208

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il provvedimento in epigrafe, il Sindaco del Comune di XXX, ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di ERP concessogli nel gennaio 1989 perché la moglie, convivente, risultava essere "proprietaria di unità immobiliari con un reddito da fabbricati superiore all’equo canone di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare che risulta composto da n. 3 persone".
Con il presente ricorso, il sig. G.C. ha impugnato il citato provvedimento, deducendo:
1. violazione degli artt. 2 e 22 della L.r. n. 91/1983 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
2. eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
3. violazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 616/1977 per incompetenza del Sindaco.
Il comune di Milano e l’I.A.C.P. non si sono costituiti in giudizio.
Nella camera di consiglio del 20 novembre 1996 stata accolta l’istanza di sospensione e, all’esito della pubblica udienza del 12 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha assunto quale parametro discretivo il reddito "previsto dalle tabelle in vigore" che avrebbero una rilevanza meramente interna ed un "valore puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione".
A sostegno di quanto suesposto ha allegato, ulteriormente, l’esiguità dello scostamento fra i redditi precisati nelle tabelle e quello da fabbricato accertato in capo alla consorte.
Dette tabelle, infatti. prevedono quale riferimento la somma di Lire 1.661.423 mentre il reddito da fabbricato ascrivibile alla moglie è di Lire 1.782.000, con una differenza di sole Lire 120.577.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente deve rilevarsi che le tabelle contestate dal ricorrente non sono state oggetto di impugnazione nel presente giudizio e pertanto costituiscono valido parametro di legittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente.
Ne consegue che il possesso di un reddito da fabbricato superiore ai limiti stabiliti integra una circostanza di fatto idonea a sorreggere il provvedimento di decadenza senza che possa assumere rilevanza l’entità dello scostamento rilevato.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà e l’illogicità dell’impugnata decadenza sul rilievo che, calcolando il reddito presunto ex art. 2, lett. d) della L.r. n. 91/1993, verrebbe fatto riferimento alla classe demografica del comune di residenza e non di quello ove l’assegnatario presta la propria attività lavorativa: in tal caso la soglia reddituale di riferimento sarebbe di Lire 2.215.231.
Il riferimento al luogo di residenza integra, invece, a parere del Collegio un parametro di riferimento congruo e ragionevole, atteso che rappresenta il luogo ove il ricorrente fruisce dell’immobile di proprietà comunale in luogo di un alloggio da reperirsi a libero mercato. Del tutto incongrua si tradurrebbe all’opposto la necessità di valorizzare il luogo della prestazione dell’attività lavorativa: si tratterebbe, infatti, di un elemento essenzialmente mobile e, in quanto dipendente dalla mutevole vita lavorativa del singolo soggetto, soltanto occasionalmente favorevole nel caso dell’interessato, che dovrebbe in ogni caso cedere l’alloggio in caso di trasferimento presso altro datore di lavoro con ubicazione della sede lavorativa con un reddito da fabbricato per lui sfavorevole.
L’infondatezza dei primi due motivi è sufficiente a disattendere il ricorso con assorbimento del terzo motivo basato sulla pretesa incompetenza del Sindaco all’adozione del provvedimento di decadenza.Anche nell’ipotesi in cui il si rivelasse fondato, sull’Amministrazione dichiarata competente incomberebbe il solo obbligo di adottare un nuovo provvedimento d’identico contenuto.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale e dell’I.A.C.P. non si da corso alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Marco Poppi, Referendario, Estensore

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