Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 16701 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

subordine rigetto.
Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Badolato ha accolto la domanda proposta da C.V. nei confronti dell’Enel Distribuzione s.p.a. e condannava questa al risarcimento del danno da inadempimento da contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1, oltre alle spese di lite. Secondo la ricostruzione del giudice di pace l’Enel era rimasta inadempiente al provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica n. 200/1999, integrante il contratto di fornitura, non avendo predisposto una modalità gratuita di pagamento della fornitura.

Il Tribunale di Catanzaro, adito da Enel Distribuzione, con sentenza depositata l’1.6.2009, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda e condannava la parte attrice alle spese del doppio grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice.

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3, 11/06/2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento;

violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello; violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato.

Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, 20/ 11/2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (cfr. Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia de tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire a cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Distribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagamento delle spese dei giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 18851 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 16 marzo 2005 ha determinato in Euro 10.947,56 il conguaglio dovuto dal comune di Terni a G., M., e B.R., nonchè a Ga.Fr. per la cessione volontaria con contratto del 6 giugno 1981 di un terreno ubicato in quel comune (in catasto al fg.

104, part. 147 e 280) per la realizzazione di un programma di edilizia economica,osservando: a) che l’immobile incluso in un PEEP aveva natura edificatoria ed un valore rispettivamente di L. 16.625 (mq. 2260) e 6.150 mq. (mq. 1050),come accertato dalla c.t.u.; b) che essendo stata la cessione stipulata ai sensi della L. n. 385 del 1980 salvo conguaglio,dichiarate incostituzionali le relative norme,la clausola in questione doveva considerarsi nulla e l’indennità determinata con il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Per la cassazione della sentenza gli espropriati hanno proposto ricorso per due motivi; cui resiste con controricorso il comune di Terni, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per 3 motivi.
Motivi della decisione

2. I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza. Con quello incidentale, dall’evidente carattere pregiudiziale, che si articola in 3 motivi, il comune di Terni, censura la sentenza impugnata: A) per non avere in violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 dichiarato i B. decaduti dall’opposizione alla stima proposta per la prima volta con l’azione davanti alla Corte di appello, posto che il precedente procedimento definito dal Tribunale con declaratoria di incompetenza si era estinto per mancata riassunzione della controversia davanti al giudice competente; B) per non aver rilevato in violazione del R.D. n. 383 del 1934, art. 284 e segg., L. n. 142 del 1990, art. 55 e segg. la nullità del contratto di cessione malgrado la clausola dell’art. 3 che prevedeva un diritto al conguaglio dell’indennità in caso di nuove disposizioni legislative non conteneva l’indicazione della spesa nè i mezzi per farvi fronte;

con conseguente nullità anche della deliberazione che tale cessione aveva autorizzato; C) per aver attribuito al terreno destinazione edificatoria, malgrado lo stesso nel precedente P.R.G. fosse adibito a viabilità e verde pubblico;ed al PEEP dovesse essere attribuita natura espropriativa della quale secondo il disposto della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis non doveva tenersi conto per la stima dell’indennizzo.

3.Le suesposte censure sono infondate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il breve termine di decadenza previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 presuppone necessariamente che il proprietario dell’immobile sia stato destinatario di un decreto di espropriazione e che intenda proporre opposizione alla stima dell’indennità definitiva determinata dalla Commissione provinciale di cui all’art. 15 della stessa Legge (e prima ancora dall’U.T.E.), onde ottenere dalla Corte di appello la liquidazione della giusta indennità dovutagli per l’ablazione subita.

Detta azione è dunque del tutto diversa da quella esperita dall’espropriato, cui l’indennità avente per oggetto un suolo edificabile, sia stata liquidata in misura corrispondente all’acconto stabilito in via provvisoria dalla L. n. 385 del 1980, salvo conguaglio, e rivolta a conseguirne l’integrazione prevista proprio dalla menzionata disposizione di legge; e/o, dopo la declaratoria In di illegittimità di quest’ultima da parte della nota sentenza 223/1983 della Corte Costituzionale, dalle leggi esistenti o sopravvenute applicabili al procedimento espropriativi posto che detta indennità, appunto perchè soggetta a conguaglio in un rapporto per espressa disposizione di legge incompleto e non esaurito, ma da completare con un intervento successivo, lascia integro ed impregiudicato il diritto del proprietario espropriato a conseguirne l’integrazione in base alle future norme da emanarsi.

E la presente azione rientrante nella previsione della L. n. 865, art. 12, comma 1 è rivolta proprio al conseguimento del conguaglio o della differenza rispetto a quanto sarebbe spettato agli espropriati – cedenti in base ai nuovi criteri determinativi dell’indennità, sostitutivi di quelli contenuti nelle norme dichiarate illegittime, vigenti al momento della cessione volontaria; per cui non può più configurarsi come opposizione ad una stima dell’indennità definitiva che non c’è mai stata e nell’ambito di applicazione dello speciale termine di decadenza previsto da detta norma (che presuppone peraltro l’avvenuta adozione del decreto di espropriazione), ma resta sottoposta soltanto al termine prescrizionale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass. 120/2005; 258/2004, in motivi; 17351/2002;

16026/2000).

4. Lo stesso comune,poi ha riferito che il contratto di cessione volontaria 6 giugno 1981 è stato preceduto dalla Delib. comunale 14 luglio 1975, n. 1409 che conteneva la previsione dell’impegno finanziario e dei mezzi per farvi fronte,in conformità alle disposizioni allora vigenti del R.D. n. 383 del 1934, art. 284 segg.;

per cui tanto è bastato ad evitare la sanzione della nullità del contratto posta dal successivo art. 288,dato che il conguaglio che l’amministrazione espropriante è stata condannata a corrispondere non deriva dalla clausola contenuta nell’art. 3 della ricordata Delibera, bensì direttamente dalla L. n. 385 del 1980, art. 1 e successive proroghe, nonchè dalle note decisioni 5/1980 e 223/1983 della Corte Costituzionale che ne hanno dichiarato la illegittimità costituzionale,sostanzialmente ripristinando il criterio generale di determinazione dell’indennità stabilito dalla Legge Fondamentale n. 2359 del 1865, art. 39.

La giurisprudenza di legittimità, infatti ha ripetutamente affermato al riguardo che la cessione volontaria, significativamente inclusa fra i contratti ad oggetto pubblico, è parzialmente regolata da norme imperative imposte dalla presenza di un soggetto pubblico, e inderogabilmente dettate ad integrazione del contenuto necessario del negozio:fra le quali assume qui rilievo l’inderogabilità delle regole sulla determinazione dell’indennità di esproprio,necessariamente ancorata nell’interesse pubblico al parametro legale e con la prevista maggiorazione (nell’interesse della sollecita definizione bonaria) onde evitare che le cessioni di beni la cui acquisizione sia stata dichiarata di p.u. restino affidate alla discrezionale (se non arbitraria) valutazione delle parti. Con la conseguenza che la convenzione del prezzo deve essere comunque conforme ai parametri di valore generalmente quanto inderogabilmente prevalutati dalla legge dello Stato e che entro tali limiti si verifica (ed è giustificata) una radicale riduzione dei margini di autonomia negoziale dell’amministrazione espropriante e dell’espropriato.

Siffatta regola vale anche dopo la menzionata declaratoria di incostituzionalità, a seguito della quale, dunque, non è data all’espropriante nè all’espropriato la scelta di avvalersene ovvero di continuare ad invocare la clausola contrattuale divenuta invalida,con conseguente necessità di integrare i mezzi per far fronte ad un più elevato impegno di spesa: perchè da tale momento la pattuizione suddetta viene automaticamente sostituita con il precetto retraibile dal criterio legale,che costituisce la sola fonte genetica del diritto al conguaglio e,nel contempo,il solo parametro cui il prezzo della cessione e/o il supplementare indennizzo per essa dovuto, deve essere commisurato (Cass. 651/2003 in motivi; 2091/1997;

1890/1996).

5.Neppure è censurabile la qualificazione edificatoria attribuita al terreno B. dalla Corte di appello che ha puntualmente applicato il principio enunciato dalle sezioni Unite di questa Corte (sent. 125/2001; 11433/1997) ed ormai assolutamente consolidato che l’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare, anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, implica che, in virtù della variante introdotta dal p.e.e.p. (che in tale parte va considerato strumento programmatolo e conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità e che la determinazione dell’indennità di esproprio debba adottare il criterio previsto dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis (come modificato dalla sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale), essendo irrilevante che nel contesto del p.e.e.p. l’area sia destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano regolatore generale). E perciò restando escluso che il relativo valore possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al programma espropriativo eseguite dall’Amministrazione, cioè in funzione delle disposizioni del piano per l’edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture (Cass. 23584/2010; 1043/2007; 10555/20041).

6. Con il ricorso principale,che si articola in due motivi, i B. e la Ga., deducendo difetti di motivazione, censurano la sentenza impugnatala) per aver riferito la stima degli immobili all’anno 1974, recependo la c.t.u. dopo avere disatteso l’assunto del comune ritenendo,invece la cessione andava ravvisata nel menzionato atto del 1981; b) per avere da un lato confermato la natura edificatoria del terreno secondo le indicazioni della giurisprudenza, ed averla dall’altro sminuita in base alle localizzazioni delle varie opere interne al piano; e soprattutto recependo valutazioni che si riferivano ad anni pregressi ed a specifici alloggi di natura popolare.

Queste doglianze sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti,la Corte di appello non soltanto ha accertato che la cessione volontaria era avvenuta con atto del 6 giugno 1981 e che a tale data doveva essere calcolato il conguaglio per il trasferimento dell’immobile,ma ha espressamente determinato, sulla base della c.t.u. il suo "valore di mercato in L. 37.572.500 all’epoca della cessione"; sicchè per contestare l’accertamento suddetto gli espropriati dovevano anzitutto riportare le risultanze della ct. che assumevano erroneamente valutata dalla sentenza dalle quali si ricavava che invece l’ausiliare aveva proceduto alla stima del fondo in tale importo facendo riferimento al suo prezzo di mercato nel 1975; e quindi che detto valore era aumentato negli anni successivired in particolar modo nell’anno 1981 divenendo più elevato di quello stabilito all’epoca della asserita stima, avendo questa Corte più volte rilevato che il valore degli immobili non aumenta automaticamente per effetto del fattore tempo, ma è influenzato da numerosi fattori che devono essere individuati e dimostrati rigorosamente nel caso concreto. Laddove nel ricorso non è stata neppure prospettata la sussistenza di un qualsiasi variazione in quegli anni nell’ambito del mercato immobiliare relativo al Piano di zona in cui era ubicato il fondo B..

D’altra parte, l’inclusione dello stesso nel PEEP valeva ad attribuirgli il requisito dell’edificabilità legale posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ma non a renderne il valore eguale a tutti gli altri fondi edificabili dello stesso Piano, o addirittura dell’intero comune di Terni, avendo la giurisprudenza ripetutamente avvertito che per essi la edificabilità va da un minimo (tendente a zero) ad un massimo,con una vasta gamma di situazioni quantitative intermedie su cui incide in misura determinante proprio l’edificabilità effettiva – quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori; e che dunque proprio in tale funzione – valutazione dei suoli caratterizzati da edificabilità legale – la cd. edificabilità di fatto diviene elemento di valutazione decisivo per definire il maggiore o minore valore di scambio dell’immobile nell’ambito della già accertata attitudine edificatoria, anche in rapporto alle limitazioni quantitative prescritte dagli strumenti urbanistici:perciò avvalendosi al riguardo principalmente e significativamente del "metodo cd. sintetico-comparativo, fondato sul riferimento ai prezzi di mercato di immobili omogenei per elementi materiali (natura, posizione, consistenza morfologica e simili) e condizione giuridica, Per cui proprio in conformità a questi principi la ct. e la sentenza impugnata hanno accertato il valore di mercato del terreno B. facendo riferimento a quello di immobili considerati omogenei per condizione urbanistica:quali quelli utilizzati per la costruzione di Case per i lavoratori in attuazione della L. n. 60 del 1963. Ed ancora una volta spettava ai ricorrenti documentare la non rappresentatività di detti elementi di comparazione, laddove i B. ne hanno confuso la funzione con quella delle opere localizzate all’interno del PEEP che per la loro natura di vincoli preordinati all’espropriazione risultano inidonei ad escludere l’edificabilità legale in tutti i fondi rientranti nel piano.

7. Deve invece accogliersi la richiesta dei ricorrenti di conseguire un’indennità più elevata di quella calcolata dalla sentenza impugnata con il criterio riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis posto che con la nota sentenza 348 del 2007 la Corte Costituzionale, ne ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 117 Cost..

Questa Corte ha ritenuto al riguardo, che una volta espunto – a seguito della declaratoria di incostituzionalità il criterio riduttivo suddetto, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo ad essere applicato, riespandendo la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU (Cass. 9321/2008; 9245/2008; 8384/2008; e per le cessioni: 28431/2008; 330/2008).

D’altra parte alla fattispecie non è applicabile neppure lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 in base ai quali "Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento": sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie,dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento "ai procedimenti espropriativi" e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008).

8. Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, siccome non occorrono ulteriori "accertamenti, la Corte deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. determinando la giusta indennità dovuta ai B. – Ga. per la cessione del loro immobile nella misura di L. 44.030.000 (37.572.500 + 6.457.500); e quindi il conguaglio ancora ad essi spettante in L. 43.104.855 (44030.000-925145), pari ad Euro 22.261,80 con gli interessi legali dal 28 aprile 1986. Le spese del giudizio di merito vanno gravate sul comune di Terni nella misura disposta dalla sentenza impugnata; mentre per quanto riguarda il giudizio di legittimità, il Collegio ritiene che atteso il rigetto di entrambi i ricorsi, le stesse vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Decidendo su quello principale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, determina l’indennità di espropriazione dovuta ai proprietari espropriati nella misura di Euro 22.261,80, oltre agli interessi legali dal 28 aprile 1986. Ne ordina il deposito presso la Cassa depositati e prestiti, mantiene ferma la disciplina delle spese processuali del giudizio di merito e dichiara interamente compensate quelle del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20099 Mobilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’INPS a pagare a C.P. l’indennità di mobilità per un triennio in luogo del biennio riconosciutole dall’INPS. La Corte ha considerato che nel rapporto di lavoro in relazione a quale era stata chiesta l’indennità le prestazioni lavorative erano cessate il 31 dicembre 2002, che la lavoratrice era stata successivamente posta in mobilità, con riconoscimento dell’indennità di preavviso ed esonero dalla prestazione lavorativa e che la stessa aveva compiuto 50 anni entro il termine del periodo di preavviso. La Corte ha ritenuto che pur in difetto di prestazione da parte della C. il rapporto doveva considerarsi esistente per tutta la durata del preavviso e che tale principio doveva trovare applicazione anche in materia di indennità di mobilità. In tale complesso normativo infatti, quando il legislatore aveva inteso aver riguardo all’effettiva prestazione lavorativa e non ad una indennità sostitutiva ne aveva fatto menzione esplicita.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo, illustrato da memoria.

L’intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorso è ammissibile perchè il quesito consente alla Corte di comprendere la questione controversa e di darvi risposta.

Inoltre, le questioni poste dall’INPS sono questioni di diritto:

quindi è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della novità delle censure.

L’unico motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., in riferimento alla L. 23 luglio 1991, art. 7, comma 1, prima parte, che ai fini dell’applicazione della disciplina della disposizione in ultimo cit. nel caso di licenziamento con preavviso ed accettazione della relativa indennità sostitutiva il rapporto deve comunque ritenersi immediatamente risolto, con la conseguenza che avendo la C. meno di 50 anni alla data della risoluzione non aveva acquisito il diritto alla elevazione a 36 mesi del trattamento di mobilità.

Il ricorso è fondato.

La L. 23 luglio 1991, n. 223. (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro nell’art. 4 comma 1 stabilisce che:

1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo".

Il successivo comma 9 dello stesso articolo, per quanto rileva, prevede che "9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso".

L’art. 7. comma 1, della legge in esame dispone, nella parte che qui interessa, che "1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni".

La giurisprudenza di questa Corte, superando il diverso orientamento che assegnava al preavviso di recesso efficacia reale (v. fra le altre Cass. 17334/2004) è ormai costantemente orientata nel senso che alla stregua di una interpretazione letterale e logico- sistematica dell’art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. (Cass. 11740/2007; 15495/2008 che ha conseguentemente ritenuto che in caso di trasferimento di azienda, ove il cedente receda dal rapporto per giustificato motivo, l’effetto estintivo si produce immediatamente, senza che sia ipotizzabile il trasferimento del rapporto al cessionario; 13959/2009 – di specifico rilievo per la somiglianza del problema affrontato – secondo la quale il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione;

21216/2009; 22443/2010). Nè contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata tale principio è messo in forse dalla disposizione di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, in tema di indennità di disoccupazione.

Pertanto tenendo conto del suddetto principio, poichè nel caso di specie di accordo per la prosecuzione del rapporto non vi è alcuna traccia, e alla data del recesso, immediatamente efficace, la C. non aveva compiuto i 50 anni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rigetto della domanda nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto. La resistente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre, anche in relazione a talune incertezze giurisprudenziali, possono esser compensate quelle dei giudizi di merito.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda; compensa le spese dei giudizi di merito;

condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 esborsi, oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, nonchè accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 13-06-2011, n. 23596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31.5.2010 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro in data 10.11.2003, dichiarava non doversi procedere nei confronti del D.C. in ordine al reato di danneggiamento per intervenuta prescrizione e rideterminava per l’effetto la pena in anni tre, mesi uno e gg. 15 di reclusione ed Euro 900.00,00 di multa.

Confermava la pena inflitta al F. in primo grado ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Il F. risulta condannato per ricettazione di una vettura e il D.C. per ricettazione della medesima vettura, di furto in appartamento (il reato di danneggiamento come detto è stato dichiarato prescritto).

Il 29 Luglio 1966 un servizio di appostamento della squadra mobile di Pesaro presso un’abitazione nella quale da poco erano entrati dei ladri, notava un’autovettura Lancia con tre persone a bordo che, vista la polizia, si davano alla fuga.

Gli agenti notavano il conducente che identificavano poi nel F. e la vettura risultava di provenienza furtiva ed al suo interno veniva rinvenuto materiale da scasso.

Il F. veniva associato al D.C. perchè controllati insieme il 18.12.1993.

Il D.C. veniva riconosciuto dall’Ispettore C. come il conducente la Lancia incrociata presso l’abitazione del G. (ove si era verificato un furto in appartamento previo danneggiamento di una centralina Telecom per disinnescare l’allarme) in orario compatibile con il detto furto, come riscontrato anche dal riconoscimento da parte del B., conducente una ferramenta della zona, come colui che aveva acquistato parte dell’utensileria trovata nella vettura.

La Corte territoriale circa la posizione del F. rilevava che lo stesso era stato riconosciuto dai due ispettori di polizia come il conducente della Lancia Delta.

Il D.C. era stato identificato come alla guida della medesima vettura lo stesso giorno dall’Ispettore C..

Le due vetture erano identiche per caratteristiche, il D.C. era stato riconosciuto fotograficamente dal B. come acquirente degli utensili trovati nella vettura.

I successivi dubbi avuti nell’identificazione di persona non toglievano valore all’iniziale sicura identificazione fotografica.

Emergeva che i due ricorrenti si conoscevano bene.

Circa gli album per le identificazioni, quelle di Fano erano state acquisite in originale, le altre in fotocopia ma comunque erano presenti le foto utilizzate in originale per eventuali deduzioni da parte dei difensori.

Ricorre il F. che con il primo motivo deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Non era stato prodotto l’album originale delle fotografie utilizzate per il riconoscimento.

Vi erano delle incongruenze nel verbale di riconoscimento da parte dell’agente C. tra i nomi dei due ricorrenti e nello stesso riconoscimento del teste B. per cui i riconoscimenti non appaiono credibili ed ingenerano il dubbio sulla corrispondenza tra l’album mostrato e quello acquisito.

Con il secondo motivo si deduce che erano state richieste le attenuanti generiche, ma che non vi era motivazione sul punto.

Nel ricorso del D.C. si deduce l’erronea valutazione delle risultanze processuali.

Il teste B. risulta aver riconosciuto alla fotografia n. 11 il ricorrente sebbene le fotografie rammostrate fossero solo 10.

Non era stata esaminata l’attendibilità del teste.

Con il secondo motivo si deduce che non poteva essere contesta la fattispecie della ricettazione, ma semmai quella di riciclaggio o comunque quella di furto essendo le circostanze del fatto riconducigli univocamente ad una sottrazione parte dello stesso imputato.

Nessuna motivazione era stata offerta sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

I ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarati inammissibili.

Circa il primo motivo del ricorso del F. la Corte di appello ha ritenuto che il riconoscimento dello stesso fosse certo ed ha indicato qual è la foto che i Vice Ispettori hanno riconosciuto e la corrispondenza con le foto prodotte in atti, rispettivamente in originale ed in fotocopia.

Le censure sono di fatto e del tutto generiche.

Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello ha ritenuto la pena congrua tenuto conto dei precedenti specifici dei ricorrenti, con una motivazione persuasiva che implicitamente è certamente una riposta implicita anche alla doglianza qui riproposta.

Del resto nel ricorso non si offre alcun consistente motivo per il chiesto riconoscimento.

Circa il ricorso del D.C. in ordine alla doglianza circa il numero di fotografie mostrate al teste, la Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato al pag. 4 della sentenza impugnata ed ha accertato, sulla base da quel che emerge ex actis, che al B. sono state mostrate undici foto e che alla foto n. 10 ha ricociuto l’imputato.

Le censure sono meramente di fatto e ripropongono una questione di merito sulla quale hanno già risposto i giudici di appello in modo esauriente.

Per quanto riguarda il secondo motivo, da un lato non sussiste alcun elemento in base al quale si possa ritenere la sussistenza del reato di furto anzichè quello di ricettazione ed apparendo il reato di riciclaggio addirittura più grave di quello contestato e costituendone una progressione, criminosa certamente non vi è un interesse a far valere tale diversa rubricazione del fatto.

Circa la mancata concessione ai ricorrenti delle attenuanti generiche si è già detto supra.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ciascuno ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.