Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 30-06-2011, n. 25792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 luglio 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 18/4/2007, riconosciute all’imputato le attenuanti generiche equivalenti, rideterminava in mesi sei di reclusione ed Euro 75,00 di multa la pena inflitta a V.A. per il reato di tentato furto.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti successivi per omessa notifica all’imputato.

Al riguardo si duole che il decreto di fissazione dell’udienza preliminare era stato notificato, ex art. 161 c.p.p., al difensore, sebbene l’imputato, al momento della notifica, fosse detenuto per altra causa.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nel caso di specie, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare risulta essere stata regolarmente eseguita nel domicilio eletto dall’imputato presso il proprio difensore.

Tale forma di notifica deve ritenersi regolare in quanto la previsione di cui all’art. 156 c.p.p. – per la quale le notificazioni all’imputato detenuto anche per causa diversa debbono essere eseguite nel luogo di detenzione – non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, considerato che, anche all’imputato detenuto, è consentito di avvalersi della facoltà di eleggere domicilio a norma dell’art. 161 c.p.p. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1416 del 07/10/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv.

249191; Sez. 6, Sentenza n. 47324 del 20/11/2009 Ud. (dep. 12/12/2009) Rv. 245306; Sez. 6, Sentenza n. 3870 del 02/10/2008 Ud.

(dep. 28/01/2009) Rv. 242396) Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-07-2011, n. 4392 Concorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ottobre del 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi: "l’A.G.C.M." ovvero "l’Autorità’) rivolgeva alla società M. s.p.a. una richiesta di informazioni ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007.

In particolare, la condotta oggetto di esame si riferiva alle comunicazioni commerciali relative alla promozione intitolata "Gli Europei che vorrei – Vinci fino a 5 volte il valore del tuo acquisto", relativa al periodo dal 3 al 17 maggio 2008, diffuse dalla società ora appellante attraverso il canale radiotelevisivo e tramite pieghevole/depliant con i quali veniva pubblicizzata la possibilità di vincere fino a cinque volte il valore di un prodotto acquistato presso i punti vendita Mediaworld, nel periodo di validità della promozione, senza evidenziare la presenza di specifiche e significative limitazioni, ovvero che soltanto l’acquisto di determinati prodotti, appartenenti a specifiche categorie merceologiche avrebbe dato diritto a partecipare al concorso.

In data 14 gennaio 2009 l’Autorità notificava all’appellante la comunicazione di avvio del procedimento con cui veniva ipotizzata la violazione degli articoli 20 (divieto delle pratiche commerciali scorrette), 21 (azioni ingannevoli) e 22 (omissioni ingannevoli) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo.

Secondo l’Autorità, infatti, il comportamento posto in essere dalla società era idoneo a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico dei destinatari, in quanto il contenuto del messaggio diffuso era idoneo a ingenerare nei consumatori "la convinzione che la partecipazione al concorso "Gli Europei che vorreì sia legata all’effettuazione di un qualsiasi acquisto (…) presso i punti vendita del professionista e non soltanto ad alcuni ben determinati prodotti appartenenti a specifiche categorie, limitazione che non viene specificata nei messaggi radiotv e presentata in maniera non sufficientemente percepibile nello stesso depliant".

Con atto in data 11 marzo 2009 l’Autorità comunicava che il termine di conclusione della fase istruttoria era fissato alla data del 26 marzo 2009.

Nel corso dell’istruttoria perveniva il parere dell’Autorità garante per le comunicazioni (atto in data 28 aprile 2009), la quale concludeva nel senso della violazione delle richiamate disposizioni del Codice del consumo.

Con il provvedimento oggetto del primo ricorso (adottato nell’adunanza del 4 giugno 2009), l’Autorità appellata dichiarava che la pratica commerciale in questione era effettivamente scorretta per avere in modo ingannevole omesso di fornire talune informazioni necessarie al destinatario finale al fine di orientare consapevolmente le proprie scelte di acquisto.

In particolare, l’Autorità osservava:

– che gli spot radiofonici e televisivi diffusi dall’appellante (acquisiti agli atti dell’istruttoria) erano idonei ad ingenerare nei destinatari – contrariamente al vero – il convincimento per cui acquistando un qualunque prodotto presso i punti vendita del professionista vi era la possibilità di vincere fino a cinque volte il valore dello scontrino, quando invece soltanto l’acquisto di ben determinati prodotti (peraltro, di prezzo piuttosto elevato) consentiva di soddisfare una tale aspettativa;

– che le omissioni informative in tal modo realizzate assumevano carattere di ingannevolezza in quanto relative a una precisa condizione imposta per la partecipazione al concorso. In tal modo, quindi, il destinatario della campagna informativa poteva essere tratto in errore circa una delle caratteristiche principali della promozione;

– che a nulla valeva, in favore della società, la circostanza che all’acquirente fosse comunque consentito di prendere conoscenza delle regole integrali del concorso (attraverso il relativo regolamento, disponibile presso tutti i punti vendita). Infatti ai fini valutativi ciò che rileva è l’obbligo per il professionista di improntare la propria comunicazione di impresa, sin dal primo contatto, ai principi di chiarezza, completezza e correttezza;

– che "la scorrettezza della pratica si concretizza, quindi, nel momento in cui sostanzialmente si invita il consumatore, sulla base di falsi presupposti, a recarsi presso i punti vendita Mediaworld, prospettandogli la possibilità di partecipare ad un concorso dal quale potrà derivarne un vantaggio economico consistente (fino a 5 volte il valore dell’acquisto) ed inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che ciò si realizzi attraverso l’acquisto di un qualsiasi bene posto in vendita".

Quanto alla determinazione del quantum della sanzione, l’Autorità (valutate tutte le circostanze del caso e la specifica gravita della condotta nel suo complesso) ne fissava l’ammontare in euro centomila.

L’atto in questione veniva impugnato dalla società Mediaworld dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso.

La sentenza veniva gravata in appello dalla medesima società, la quale deduceva i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dei princìpi di cui 24 e 111 della Costituzione.

Il Tribunale amministrativo aveva omesso di considerare che il procedimento istruttorio delineato dall’art. 16 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 non consentiva all’imprenditore interessato di conoscere l’esito della fase istruttoria, né di poter efficacemente svolgere le proprie difese prima del deferimento della questione al Collegio, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno una modifica dei "capi di imputazione’.

Sotto tale aspetto, per l’appellante il Tribunale ha omesso di considerare che il meccanismo in tal modo delineato viola i princìpi di cui agli articoli 24 e 111 Cost., nonché delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16 e 18 l. 24 novembre 1981, n. 689.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lettere e) ed h) e 20, comma 1 del Codice del consumo – Carenza di istruttoria e di motivazione – Irragionevolezza ed ingiustizia – Eccesso di potere.

La sentenza ha, per l’appellante, omesso di dare adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto il carattere ingannevole della pratica commerciale, malgrado l’appellante avesse dimostrato la possibilità per il consumatore di prendere pienamente visione del regolamento dell’iniziativa e delle relative limitazioni.

Del resto, sarebbe irragionevole pretendere che un messaggio radiofonico o televisivo (necessariamente limitato alla durata di pochi secondi) dia pienamente contezza di tutti gli aspetti di un’iniziativa per forza di cose notevolmente complessa.

Inoltre, l’appellante afferma di aver posto i consumatori in condizione di orientare in modo consapevole le scelte, ponendo nei punti vendita taluni "segnalatorì sugli scaffali, al fine di evidenziare i prodotti il cui acquisto avrebbe dato titolo a partecipare all’iniziativa promozionale.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, lettere b) e c) e 22 del Codice del consumo – Omessa e insufficiente motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

La sentenza ha omesso di motivare le ragioni per cui si era ritenuto che la pratica commerciale presentava il carattere di "idoneità lesivà che, solo, può consentire di supportare una pronuncia di segno negativo ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.A suo avviso la sentenza ha omesso di considerare:

– che, a fronte della pratica commerciale in questione, si era registrata un’unica, isolata segnalazione;

– che la nozione di potenzialità lesiva va misurata ponderando in modo adeguato (da un lato) il canone di particolare diligenza richiesto all’operatore professionale e (dall’altro) l’onere di normale avvedutezza che, comunque, può essere richiesto in capo al consumatore mediamente avveduto.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9 del Codice del consumo – Eccesso di potere – Carente od omessa motivazione – disparità di trattamento.

Per quanto attiene il quantum della sanzione irrogata dall’Autorità, la sentenza non offe alcuna motivazione affettiva a supporto della propria determinazione reiettiva.

Si costituiva in giudizio l’A.G.C.M., la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dalla M. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui è stato respinto il ricorso avvero il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui era stato dichiarato il carattere scorretto di una pratica commerciale posta in essere attraverso una promozione intitolata "Gli Europei che vorrei – Vinci fino a 5 volte il valore del tuo acquisto’.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha lamentato sotto svariati profili le violazioni al diritto di difesa che sarebbero cagionate dalla particolare struttura dell’art. 16 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’.

Il motivo è infondato.

Al riguardo si osserva:

– che, in relazione alla concreta dinamica del procedimento istruttorio e sanzionatorio all’origine dei fatti di causa, la M. s.p.a. non può lamentare alcuna violazione delle garanzie partecipative, dal momento che essa è stata posta concretamente in condizione di articolare le proprie difese sulla base delle circostanze rilevanti (in fatto e in diritto) all’origine della contestazione;

– che l’appellante non può lamentare il fatto che l’articolo 16 del richiamato regolamento consenta all’Autorità (in via astratta) di modificare l’iniziale incolpazione senza porre il professionista coinvolto in condizione di articolare le proprie controdeduzioni prima del deferimento della questione al Collegio. Ciò per la semplice ragione che, nel caso in esame, la paventata mutatio libelli non si è in concreto verificata, atteso che la sanzione è stata irrogata in relazione alle medesime fattispecie originariamente poste a fondamento della contestazione. Ne consegue che l’appellante non ha alcun interesse a lamentare una violazione soltanto ipotetica e in nessun modo correlata alla concreta dinamica della vicenda di causa;

– che le norme costituzionali ( articoli 24 e 111 Cost.) di cui si assume la violazione sono richiamati in modo in conferente, atteso che nel caso di specie si fa questione della legittimità di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, mentre le norme di cui si assume la violazione attengono la ben diversa materia della tutela in sede giurisdizionale dei diritti;

Si osserva, infine, che non risulta pertinente il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 14, 16 e 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, atteso che le norme in questione sono inapplicabili in relazione al particolare procedimento di accertamento e sanzione per le violazioni di cui alla Parte II, Titolo III del Codice del consumo.

Infatti, il comma 13 dell’articolo 27 del Codice (nella formulazione ratione temporis rilevante) stabilisce che "per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

La disposizione in questione rende, quindi, inapplicabili le previsioni procedimentali generali di cui agli articoli 14, 16 e 18 della legge n. 689 del 1981, che sono altrove contenute, cioè nel Capo I, Sezione II di quella medesima legge.

2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si è lamentato che il primo giudice non ha tenuto in adeguata considerazione la possibilità, comunque offerta agli utenti, di consultare il regolamento del concorso, in tal modo prendendo piena conoscenza di tutte le clausole e le limitazioni della promozione denominata "Gli Europei che vorrei’.

Al riguardo, la decisione impugnata in prime cure (puntualmente confermata dal Tribunale amministrativo) ha condivisibilmente affermato che la circostanza per cui il regolamento del concorso fosse disponibile presso i punti vendita non risultasse idonea ad elidere o mitigare il carattere potenzialmente decettivo della campagna informativa.

Ciò in quanto il messaggio promozionale (in cui si sostanzia il primo contatto da parte di un operatore professionale su cui grava un onere di particolare diligenza) deve essere caratterizzato ab initio dai canoni di chiarezza e completezza.

Ebbene, tale essendo la funzione del messaggio pubblicitario, se per un verso non è esigibile che risulti esaustivo di tutte le caratteristiche proprie di un’offerta complessa; per altro verso non può obliterarsi il fatto che nella specie taceva o poteva indurre in errore circa una delle caratteristiche fondanti dell’offerta (di suoidonea ad orientare le scelte del consumatore).

Nemmeno si può ammettere che l’onere di media diligenza comunque gravante sul consumatore che si accosta a un’offerta commerciale, possa essere esteso sino a far gravare sul destinatario finale gli effetti di una pratica commerciale comunque ingannevole ed imporre in capo a lui obblighi eccedentari rispetto a quelli propri di un comportamento mediamente avveduto.

In definitiva, a fronte di una campagna informativa che colpevolmente sottace alcuni fra gli elementi essenziali dell’offerta, non si può esigere dal consumatore medio un compito di sostanziale supplenza in relazione a omissioni informative del professionista, le cui conseguenze non possono che essere imputate al professionista medesimo, quale corollario dello speciale canone di diligenza che, ai sensi dell’art. 20 e tenuto conto degli obblighi generali di informazione dell’art. 5 del Codice, necessariamente deve caratterizzarne l’operato.

2.3. Del pari infondato è il terzo motivo di appello, con cui si lamenta che la sentenza in epigrafe non ha valutato la concreta idoneità della pratica commerciale a falsare in modo effettivo il comportamento economico del consumatore (secondo la ricorrente, la circostanza sarebbe smentita dal fatto che in relazione alla campagna informativa era stato presentato un unico esposto).

Al riguardo si osserva che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la normativa di settore (e, in particolare, il comma 1 dell’art. 21, del Codice) riconosce il carattere dell’ingannevolezza anche nel caso di pratiche che siano soltanto idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo agli elementi essenziali del prodotto o del servizio offerto.

Consegue da quanto sopra che, la gravità dell’omissione informativa e il carattere obiettivamente decettivo del messaggio pubblicitario nel suo complesso risultavano idonee a fondare il giudizio di idoneità lesiva pronunciato dall’Autorità, a nulla rilevando la circostanza per cui, in concreto, solo un consumatore avesse ritenuto di denunciare il richiamato carattere di ingannevolezza.

2.4. Si osserva, infine, che è infondato il motivo di appello con cui si censura la parte della sentenza con la quale è stata confermata la determinazione dell’Autorità relativa al quantum della sanzione.

Va premesso al riguardo che il motivo in parola si limita a lamentare il carattere "semplicisticò della decisione adottata sul punto dal Tribunale amministrativo, senza svolgere in concreto alcun effettivo motivo di doglianza.

Ad ogni modo, mette conto richiamare il principio generale secondo cui, anche nella materia delle pratiche commerciali scorrette, l’Autorità dispone di un ampio potere discrezionale sia in sede di determinazione dei criteri in base ai quali determinare gli importi delle sanzioni, sia in sede di sussunzione al caso specifico dei criteri determinativi in tal modo prefissati.

Si è osservato al riguardo che l’ampia discrezionalità sanzionatoria spettante all’Autorità (sia in sede determinativa, sia in sede applicativa) è altresì assoggettata al rispetto dei generali principi della ragionevolezza e della proporzionalità (Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9575).

Riconducendo i princìpi in questione alle peculiarità del caso di specie, si osserva che le determinazioni sanzonatorie assunte dall’Autorità e impugnate in primo grado resistono alle censure proposte, atteso che:

– per le ragioni dinanzi svolte sub 2.1 – 2.3, la decisione dell’Autorità risulta corretta laddove ha ritenuto il carattere scorretto della richiamata pratica commerciale;

– l’Autorità ha valutato in modo congruo e non irragionevole la specifica gravità della condotta in tal modo realizzata in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie (ci si riferisce, in particolare: a) all’importanza e dimensione economica dell’operatore; b) alla particolare portata offensiva della pratica, in quanto proveniente da un operatore che gode di "credibilità e notorietà"; c) all’elevata capacità di penetrazione del messaggio; d) alla durata della violazione; e) alle specifiche circostanze aggravanti).

3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.000 (settemila), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 23-08-2011, n. 681 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è società che all’epoca dei fatti, oggetto di controversia, era capogruppo di un’ATI impegnata nei lavori di "risanamento ambientale aree demaniali" del Comune di Rosarno; era altresì in corso di partecipazione alla gara bandita il 4 agosto 2010 per l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento e risanamento ambientale Torrente Rosso per il Comune di Oppido Mamertina; era appaltatrice dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico presso l’Istituto d’Arte Guerrisi di Palmi, aggiudicati in data 16/06/2010 per l’importo di Euro.78.427,59 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006.

Con nota prot. n. 0016337 del 10 agosto 2010, il Comune di Rosarno dava comunicazione alla BACAR S.r.l. di avvio della procedura di risoluzione del contratto di appalto, avendo avuto notizia con nota del 2 agosto 2010, prot. n. 211924, acquisita al protocollo dell’Ente in data 3 agosto 2010 al n. 16036, dalla SUAP di Reggio Calabria, dell’esistenza di informativa prefettizia interdittiva. Allo stesso modo, con nota prot. n. 216490 del 2 agosto 2010 la Provincia di Reggio Calabria comunicava l’esclusione della ricorrente dalla gara del 4 agosto 2010 relativa ai lavori di consolidamento e risanamento ambientale Torrente Rosso per il Comune di Oppido Mamertina.

Da ultimo, con nota prot. n. 238229 T 06 C. 11 – Fascicolo 23 sottoclasse 2 del 9 settembre 2010 – la Provincia di Reggio Calabria comunicava l’immediata risoluzione dell’appalto relativo ai lavori di "adeguamento dell’impianto elettrico presso l’Istituto d’Arte Guerrisi di Palmi", aggiudicati in data 16/06/2010 per l’importo di Euro. 78.427,59 a seguito di procedura negoziata

Il tenore dell’informativa interdittiva posta a base dei provvedimenti espulsivi e risolutivi era il seguente: "la complessiva valutazione di tutti gli elementi acquisiti mediante gli accertamenti disposti per il tramite delle forze di polizia, induce a ritenere sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 10 del dPR 252/98. E’ emerso infatti che la S.E. di T.F., nei cui confronti questa Prefettura ha emesso certificazione antimafia interdittiva, confermata dal TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, in esito a ricorso giurisdizionale, con sentenza n. 224/09, ha ceduto il ramo d’azienda relativo agli appalti pubblici di riferimento, alla B. Srl, di cui è amministratore unico la moglie non convivente, ma di fatto residente con il marito, del socio accomandatario della S.E.. Detta circostanza denota chiari rapporti di cointeressenza, nonchè possibili connessioni e collegamenti con la S.E., considerato altresì che attuali soci sono figli conviventi di ex socio della S.E……..".

Il gravame, oggetto di odierna valutazione, è articolato nei seguenti motivi:

1)Violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990. L’informativa prefettizia non sarebbe stata preceduta dall’avviso di avvio del procedimento previsto dall’art. 7 della Legge 241/90;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.lgs. 490/1994 e dell’art. 10 D.P.R. 252/1998 – eccesso di potere per omissione di motivazione. Le amministrazioni interessate si sarebbero limitate a richiamare acriticamente la nota prefettizia senza nessun proprio apporto motivazionale, nonostante la stessa, sebbene di natura interdittiva, non potesse costituire ex se causa di recesso contrattuale;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D. lgs. 490/1994 e dell’art. 10 D.P.R. 252/1998 – violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 559 del 1998 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, irragionevolezza – omessa motivazione. L’informativa sembrerebbe ricondurre l’effetto interdittivo alla cessione, da parte della S.E. di T.F., di ramo di azienda. La cessione di un ramo d’azienda dalla S.E. alla B. sarebbe stata tuttavia posta in essere in data 6 luglio 2007, ossia prima che la S.E. venisse a conoscenza dell’informativa interdittiva emessa nei suoi confronti; inoltre si sarebbe trattato di un’operazione di natura puramente commerciale, giustificata dal progetto di sviluppo della B. srl, ed il rapporto di coniugio fra gli amministratori di S.E. e di B. non avrebbe rappresentato altro se non un’agevolazione della conclusione dell’atto di cessione.

Si è costituita, per il Ministero dell’Interno, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando i rapporti informativi degli organi di polizia sulla base dei quali l’informativa è stata emessa. Ciò ha dato occasione per la presentazione di motivi aggiunti attraverso i quali la ricorrente deduce ulteriori censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, septies, del D.L. n.629/1982, dell’art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 -Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 559 del 1998 – Violazione dell’art. 24 della Costituzione per illegittima soppressione del Diritto alla Difesa – Eccesso di Potere per assenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, carenza di motivazione. Il contenuto del rapporto informativo redatto dai Carabinieri e posto dalla Prefettura a fondamento della propria informativa si presenterebbe viziato poiché, fra l’altro, sarebbero del tutto assenti gli elementi di fatto e di diritto che dovrebbero costituire il presupposto minimo per un legittimo esercizio dei poteri interdittivi previsti dalla legislazione antimafia.

Si sono costituiti anche la Provincia di Reggio Calabria ed il Comune di Rosarno.

La prima eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto la volontà manifestata dalla P.A. non potrebbe che collocarsi nell’ambito dell’agire iure privatorum. Entrambe invocano il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La causa, alla pubblica udienza del 6 luglio 2011, è stata trattenuta in decisione.

Nessun dubbio ovviamente sussiste, in punto di giurisdizione, in relazione all’informativa antimafia. I dubbi, astrattamente prospettabili in ordine al successivo recesso delle amministrazioni dai contratti in essere, sono stati sciolti dalla Corte regolatrice della giurisdizione, la quale ha chiarito che "il recesso dal contratto di appalto allorché, non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, ma è consequenziale all’informativa del Prefetto ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 252 del 1998, è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali fra i soggetti indicati nell’art. 1 dello stesso D.P.R. e imprese nei cui confronti emergono sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata; conseguentemente, la controversia in ordine alla verifica della legittimità del recesso stesso è, in questo caso, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo" (Cfr. Cassazione civile, sez. un., 29/08/2008, n. 21928)

Nel merito, il ricorso è infondato.

Deve essere in particolare respinta la censura avente ad oggetto il difetto di comunicazione di avvio del procedimento.

Può escludersene, con il conforto della giurisprudenza prevalente, la necessità, atteso che trattasi di procedimento di natura cautelare caratterizzato da celerità e riservatezza, nonché per l’effetto interdittivo e vincolante per l’Amministrazione, la quale è tenuta doverosamente a procedere al ritiro dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto medio tempore stipulato (ex multis, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 18/08/2010, n. 5879).

Anche le censure stigmatizzanti il difetto di motivazione dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti a seguito della comunicazione dell’informativa antimafia devono essere respinte.

La stazione appaltante non ha né il potere né l’onere di verificare la portata ed i presupposti dell’informativa antimafia, poiché la competenza è esclusivamente del Prefetto, il quale dispone di mezzi tecnici, operativi, professionali e di indagine finalizzati al prescritto esame. Pertanto, il provvedimento di diniego di stipula del contratto o di prosecuzione del rapporto deve ritenersi sufficientemente motivato "per relationem" essendo riservato alla stazione appaltante un margine assai ristretto di valutazione discrezionale, mentre il dovere di ampia motivazione sussiste solo nel caso della scelta della prosecuzione del rapporto per inderogabili ed indeclinabili necessità della prestazione, non altrimenti assicurabile (In termini, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 27/12/2006, n. 2538).

Venendo all’esame delle censure indirizzate ai contenuti dell’informativa prefettizia ed alla relativa base istruttoria, la questione che si pone è se l’effetto interdittivo conseguente a pregressa informativa prefettizia ed operante nei confronti della S.E. di T.F. & C., anche a seguito di pronuncia del Tribunale passata in giudicato, possa ragionevolmente e legittimamente estendersi anche alla B. srl, cessionaria del ramo di azienda già gestito dalla S.E.. E’ infatti innegabile che questa sia la tesi di fondo sostenuta dall’amministrazione, avvalorata da indizi che lasciano individuare la natura elusiva della cessione, quali la circostanza che amministratore unico della B. Srl sia la moglie del socio accomandatario della S.E. e che gli attuali soci della B. siano figli conviventi di ex socio della S.E..

All’interrogativo occorre dare risposta alla luce delle peculiarità del caso concreto, non potendo astrattamente sostenersi un effetto "contaminante" della cessione aziendale. E sono proprio le circostanze dei tempi e delle modalità della cessione che inducono a ritenere non manifestamente irragionevole la valutazione in concreto operata dall’amministrazione: la cessione è stata operata nell’imminenza del provvedimento interdittivo ed in favore di soggetti legati al dominus dell’impresa cedente da strettissimi vincoli familiari; il che lascia presumere secondo l’id quod plerumque accidit che essa avesse carattere fittizio, facendo residuare poteri di influenza in capo all’impresa cedente ed al suo amministratore in particolare. Non sono in proposito sufficienti le difese svolte dalla ricorrente in ordine alla natura puramente commerciale della cessione, poiché non è emersa, neanche a seguito delle stesse, una causa concreta (civilisticamente intesa) che potesse giustificare convincentemente l’operazione, con riguardo ad interessi non coincidenti o non connessi con l’effetto interdittivo dell’informativa.

Del pari non possono porsi dubbi in ordine alla validità e perdurante efficacia dell’informativa che ha interdetto alla S.E. l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione.

L’impugnativa della stessa è stata respinta dal Tribunale con sentenza n. 224/09, ormai passata in giudicato. In quell’occasione il Tribunale ha constatato l’esistenza di "…elementi plurimi che, considerati tutti insieme e riferiti al socio della impresa, denotano una evidente possibilità di condizionamento, perché concretizzano un contesto ambientale niente affatto indifferente per l’impresa, e suscettibile di condizionarne l’operato……. avendo il socio accomandatario della società avuto, nel tempo, una serie reiterata e costante di frequentazioni, accompagnate da offerte di lavoro e dunque di relazioni non meramente occasionali, con esponenti della locale malavita mafiosa, tali da rappresentare, se non una condotta di rilevanza penale la cui rilevanza non può essere acclarata in questa sede, di certo una contiguità che, di per sé, è indicatore oggettivo di possibile comunanza di interessi e tanto basta a giustificare la misura interdittiva impugnata".

Nessuna contraddizione può del resto individuarsi nella pronuncia di diverso tenore recentemente adottata dal Tribunale in relazione ad altra informativa, questa volta "atipica" avente ad oggetto sempre la S.E. (Cfr. sent. n. 372/2011); innanzitutto perché trattasi di informativa precedente, poi superata dalla successiva informativa tipica, e poi perché in quell’occasione gli organi di Polizia e la Prefettura non avevano ancora fornito elementi oggettivi significativi e sintomatici dell’infiltrazione, ed anzi, tra le righe di una motivazione sicuramente perplessa sembravano espressamente escluderla.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Avuto riguardo alla natura e peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Il pagamento del contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 02-09-2011, n. 33024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n.21878 del 26/3/2010 la Corte di Cassazione, sez. 5, ha rigettato il ricorso proposto da C.A. avverso la sentenza 15/10/2009 della Corte di Appello di Venezia confermativa della sentenza 8/5/2000 del Tribunale di Rovigo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 455 c.p., (diversamente qualificando i fatti originariamente ricondotti sotto la fattispecie di cui all’art. 453 c.p.) Avverso la sentenza di legittimità ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., il difensore del C., rilevando che la Corte di Cassazione era incorsa in un errore percettivo non avvedendosi della diversa qualificazione attribuita al fatto dai giudici del merito (e quindi ritenendo che l’imputato fosse stato condannato per l’originariamente contestata ipotesi criminosa prevista dall’art. 453 c.p., in luogo di quella di cui all’art. 455 c.p.), di conseguenza non ravvisando la oramai intervenuta prescrizione del reato. Con sentenza del 23/2/2011 questa Corte, diversa Sezione, ritenuta la sussistenza dell’errore percettivo (consistito nell’avere il Collegio ignorato che il C. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 455 c.p.) e rilevatane la decisività (stante la possibilità che la relativa prescrizione di anni quindici fosse andata a compimento il 21/3/2010) ha revocato la sentenza n. 21878 del 26/3/2010 limitatamente alla definizione giuridica del reato ed alla omessa decisione sulla prescrizione.

E’ stata quindi fissata come per legge udienza per la discussione del rescissorio, in vista della quale il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.

Giova preliminarmente considerare, alla luce delle osservazioni contenute nella memoria finale del difensore del C., quale sia il giorno al quale ragguagliare il corso della prescrizione nel caso sottoposto (pacificamente di anni 15 e pacificamente decorrente dal 21/3/1995), posto che nella detta memoria si sostiene che, ove la sentenza di legittimità sia stata, come nella specie, revocata ex art. 625 bis c.p.p., il dies ad quem del corso prescrizionale sia sempre da correlare alla data nella quale venga a concludersi anche il giudizio rescissorio (il che è quanto dire alla data della odierna decisione). La tesi appena sintetizzata appare priva di fondamento.

Devesi premettere che il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. è un mezzo di impugnazione straordinario (simile alla revisione), e non un grado ordinario di giudizio che consente il controllo "ulteriore" della pronunzia di legittimità, e che pertanto determina – nei suoi momenti rescindente e rescissorio – una incondizionata prosecuzione del giudizio: come esattamente considerato da questa Corte (cfr.

Cass. sent. n.33872 del 2006) il ricorso consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento, nel mentre, in ogni caso contrario (di rigetto o di inammissibilità del ricorso) la decisione resta definitiva a norma dell’art. 648 c.p.p., comma 2, con la conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione o altre cause di estinzione del reato, o, come nella specie, di tenere conto ai fini del computo prescrizionale del tempo successivo a quello della pronunzia oggetto di ricorso straordinario. E la correlazione della prescrizione alla data della originaria decisione definitiva o a quella della nuova decisione, le volte in cui l’accoglimento del ricorso straordinario abbia originato la stessa, è dato affatto coerente con la natura dell’istituto di cui all’art. 625 bis c.p.p. e che trova singolare conferma nel caso di specie.

Se è ben vero che questa Corte con la decisione del 26/3/2010 non si era posta il problema della prescrizione del reato perchè indotta in errore percettivo dalla considerazione della originaria imputazione (e quindi per non essersi avveduta del minor termine di anni 15 correlato al titolo oggetto della riqualificazione effettuata in primo grado e confermata in appello), e se pertanto si è dato ingresso al giudizio rescissorio con la pronunzia del 23/2/2011, è anche vero che la valutazione che viene in questa sede effettuata (ora per allora) conduce alla affermazione di rigetto del ricorso per inconsistenza del preteso compimento del corso prescrizionale e quindi rende ferma la decisione del 26/3/2010 (con la precisazione che il reato ritenuto a carico del C. era riconducibile alla fattispecie criminosa di cui all’art. 455 c.p. e non già a quella di cui all’ari 453 C.P.) ed irrilevante il tempo sino ad oggi decorso.

Ed infatti il reato alla data del 26/3/2010 non era affatto prescritto, dovendosi – quantomeno – conteggiare, ad accrescere il periodo di anni 15 decorrente dal 21/3/1995, il periodo di sospensione della prescrizione che ex actis risulta essere stato disposto dal Tribunale di Rovigo alla udienza del 14/2/2000 con rinvio all’1/3/2000. Si respinge pertanto il ricorso con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.