Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nell’ottobre del 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi: "l’A.G.C.M." ovvero "l’Autorità’) rivolgeva alla società M. s.p.a. una richiesta di informazioni ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007.
In particolare, la condotta oggetto di esame si riferiva alle comunicazioni commerciali relative alla promozione intitolata "Gli Europei che vorrei – Vinci fino a 5 volte il valore del tuo acquisto", relativa al periodo dal 3 al 17 maggio 2008, diffuse dalla società ora appellante attraverso il canale radiotelevisivo e tramite pieghevole/depliant con i quali veniva pubblicizzata la possibilità di vincere fino a cinque volte il valore di un prodotto acquistato presso i punti vendita Mediaworld, nel periodo di validità della promozione, senza evidenziare la presenza di specifiche e significative limitazioni, ovvero che soltanto l’acquisto di determinati prodotti, appartenenti a specifiche categorie merceologiche avrebbe dato diritto a partecipare al concorso.
In data 14 gennaio 2009 l’Autorità notificava all’appellante la comunicazione di avvio del procedimento con cui veniva ipotizzata la violazione degli articoli 20 (divieto delle pratiche commerciali scorrette), 21 (azioni ingannevoli) e 22 (omissioni ingannevoli) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo.
Secondo l’Autorità, infatti, il comportamento posto in essere dalla società era idoneo a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico dei destinatari, in quanto il contenuto del messaggio diffuso era idoneo a ingenerare nei consumatori "la convinzione che la partecipazione al concorso "Gli Europei che vorreì sia legata all’effettuazione di un qualsiasi acquisto (…) presso i punti vendita del professionista e non soltanto ad alcuni ben determinati prodotti appartenenti a specifiche categorie, limitazione che non viene specificata nei messaggi radiotv e presentata in maniera non sufficientemente percepibile nello stesso depliant".
Con atto in data 11 marzo 2009 l’Autorità comunicava che il termine di conclusione della fase istruttoria era fissato alla data del 26 marzo 2009.
Nel corso dell’istruttoria perveniva il parere dell’Autorità garante per le comunicazioni (atto in data 28 aprile 2009), la quale concludeva nel senso della violazione delle richiamate disposizioni del Codice del consumo.
Con il provvedimento oggetto del primo ricorso (adottato nell’adunanza del 4 giugno 2009), l’Autorità appellata dichiarava che la pratica commerciale in questione era effettivamente scorretta per avere in modo ingannevole omesso di fornire talune informazioni necessarie al destinatario finale al fine di orientare consapevolmente le proprie scelte di acquisto.
In particolare, l’Autorità osservava:
– che gli spot radiofonici e televisivi diffusi dall’appellante (acquisiti agli atti dell’istruttoria) erano idonei ad ingenerare nei destinatari – contrariamente al vero – il convincimento per cui acquistando un qualunque prodotto presso i punti vendita del professionista vi era la possibilità di vincere fino a cinque volte il valore dello scontrino, quando invece soltanto l’acquisto di ben determinati prodotti (peraltro, di prezzo piuttosto elevato) consentiva di soddisfare una tale aspettativa;
– che le omissioni informative in tal modo realizzate assumevano carattere di ingannevolezza in quanto relative a una precisa condizione imposta per la partecipazione al concorso. In tal modo, quindi, il destinatario della campagna informativa poteva essere tratto in errore circa una delle caratteristiche principali della promozione;
– che a nulla valeva, in favore della società, la circostanza che all’acquirente fosse comunque consentito di prendere conoscenza delle regole integrali del concorso (attraverso il relativo regolamento, disponibile presso tutti i punti vendita). Infatti ai fini valutativi ciò che rileva è l’obbligo per il professionista di improntare la propria comunicazione di impresa, sin dal primo contatto, ai principi di chiarezza, completezza e correttezza;
– che "la scorrettezza della pratica si concretizza, quindi, nel momento in cui sostanzialmente si invita il consumatore, sulla base di falsi presupposti, a recarsi presso i punti vendita Mediaworld, prospettandogli la possibilità di partecipare ad un concorso dal quale potrà derivarne un vantaggio economico consistente (fino a 5 volte il valore dell’acquisto) ed inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che ciò si realizzi attraverso l’acquisto di un qualsiasi bene posto in vendita".
Quanto alla determinazione del quantum della sanzione, l’Autorità (valutate tutte le circostanze del caso e la specifica gravita della condotta nel suo complesso) ne fissava l’ammontare in euro centomila.
L’atto in questione veniva impugnato dalla società Mediaworld dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso.
La sentenza veniva gravata in appello dalla medesima società, la quale deduceva i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dei princìpi di cui 24 e 111 della Costituzione.
Il Tribunale amministrativo aveva omesso di considerare che il procedimento istruttorio delineato dall’art. 16 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 non consentiva all’imprenditore interessato di conoscere l’esito della fase istruttoria, né di poter efficacemente svolgere le proprie difese prima del deferimento della questione al Collegio, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno una modifica dei "capi di imputazione’.
Sotto tale aspetto, per l’appellante il Tribunale ha omesso di considerare che il meccanismo in tal modo delineato viola i princìpi di cui agli articoli 24 e 111 Cost., nonché delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16 e 18 l. 24 novembre 1981, n. 689.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lettere e) ed h) e 20, comma 1 del Codice del consumo – Carenza di istruttoria e di motivazione – Irragionevolezza ed ingiustizia – Eccesso di potere.
La sentenza ha, per l’appellante, omesso di dare adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto il carattere ingannevole della pratica commerciale, malgrado l’appellante avesse dimostrato la possibilità per il consumatore di prendere pienamente visione del regolamento dell’iniziativa e delle relative limitazioni.
Del resto, sarebbe irragionevole pretendere che un messaggio radiofonico o televisivo (necessariamente limitato alla durata di pochi secondi) dia pienamente contezza di tutti gli aspetti di un’iniziativa per forza di cose notevolmente complessa.
Inoltre, l’appellante afferma di aver posto i consumatori in condizione di orientare in modo consapevole le scelte, ponendo nei punti vendita taluni "segnalatorì sugli scaffali, al fine di evidenziare i prodotti il cui acquisto avrebbe dato titolo a partecipare all’iniziativa promozionale.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, lettere b) e c) e 22 del Codice del consumo – Omessa e insufficiente motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La sentenza ha omesso di motivare le ragioni per cui si era ritenuto che la pratica commerciale presentava il carattere di "idoneità lesivà che, solo, può consentire di supportare una pronuncia di segno negativo ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.A suo avviso la sentenza ha omesso di considerare:
– che, a fronte della pratica commerciale in questione, si era registrata un’unica, isolata segnalazione;
– che la nozione di potenzialità lesiva va misurata ponderando in modo adeguato (da un lato) il canone di particolare diligenza richiesto all’operatore professionale e (dall’altro) l’onere di normale avvedutezza che, comunque, può essere richiesto in capo al consumatore mediamente avveduto.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9 del Codice del consumo – Eccesso di potere – Carente od omessa motivazione – disparità di trattamento.
Per quanto attiene il quantum della sanzione irrogata dall’Autorità, la sentenza non offe alcuna motivazione affettiva a supporto della propria determinazione reiettiva.
Si costituiva in giudizio l’A.G.C.M., la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dalla M. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui è stato respinto il ricorso avvero il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui era stato dichiarato il carattere scorretto di una pratica commerciale posta in essere attraverso una promozione intitolata "Gli Europei che vorrei – Vinci fino a 5 volte il valore del tuo acquisto’.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha lamentato sotto svariati profili le violazioni al diritto di difesa che sarebbero cagionate dalla particolare struttura dell’art. 16 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette’.
Il motivo è infondato.
Al riguardo si osserva:
– che, in relazione alla concreta dinamica del procedimento istruttorio e sanzionatorio all’origine dei fatti di causa, la M. s.p.a. non può lamentare alcuna violazione delle garanzie partecipative, dal momento che essa è stata posta concretamente in condizione di articolare le proprie difese sulla base delle circostanze rilevanti (in fatto e in diritto) all’origine della contestazione;
– che l’appellante non può lamentare il fatto che l’articolo 16 del richiamato regolamento consenta all’Autorità (in via astratta) di modificare l’iniziale incolpazione senza porre il professionista coinvolto in condizione di articolare le proprie controdeduzioni prima del deferimento della questione al Collegio. Ciò per la semplice ragione che, nel caso in esame, la paventata mutatio libelli non si è in concreto verificata, atteso che la sanzione è stata irrogata in relazione alle medesime fattispecie originariamente poste a fondamento della contestazione. Ne consegue che l’appellante non ha alcun interesse a lamentare una violazione soltanto ipotetica e in nessun modo correlata alla concreta dinamica della vicenda di causa;
– che le norme costituzionali ( articoli 24 e 111 Cost.) di cui si assume la violazione sono richiamati in modo in conferente, atteso che nel caso di specie si fa questione della legittimità di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, mentre le norme di cui si assume la violazione attengono la ben diversa materia della tutela in sede giurisdizionale dei diritti;
Si osserva, infine, che non risulta pertinente il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 14, 16 e 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, atteso che le norme in questione sono inapplicabili in relazione al particolare procedimento di accertamento e sanzione per le violazioni di cui alla Parte II, Titolo III del Codice del consumo.
Infatti, il comma 13 dell’articolo 27 del Codice (nella formulazione ratione temporis rilevante) stabilisce che "per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
La disposizione in questione rende, quindi, inapplicabili le previsioni procedimentali generali di cui agli articoli 14, 16 e 18 della legge n. 689 del 1981, che sono altrove contenute, cioè nel Capo I, Sezione II di quella medesima legge.
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si è lamentato che il primo giudice non ha tenuto in adeguata considerazione la possibilità, comunque offerta agli utenti, di consultare il regolamento del concorso, in tal modo prendendo piena conoscenza di tutte le clausole e le limitazioni della promozione denominata "Gli Europei che vorrei’.
Al riguardo, la decisione impugnata in prime cure (puntualmente confermata dal Tribunale amministrativo) ha condivisibilmente affermato che la circostanza per cui il regolamento del concorso fosse disponibile presso i punti vendita non risultasse idonea ad elidere o mitigare il carattere potenzialmente decettivo della campagna informativa.
Ciò in quanto il messaggio promozionale (in cui si sostanzia il primo contatto da parte di un operatore professionale su cui grava un onere di particolare diligenza) deve essere caratterizzato ab initio dai canoni di chiarezza e completezza.
Ebbene, tale essendo la funzione del messaggio pubblicitario, se per un verso non è esigibile che risulti esaustivo di tutte le caratteristiche proprie di un’offerta complessa; per altro verso non può obliterarsi il fatto che nella specie taceva o poteva indurre in errore circa una delle caratteristiche fondanti dell’offerta (di suoidonea ad orientare le scelte del consumatore).
Nemmeno si può ammettere che l’onere di media diligenza comunque gravante sul consumatore che si accosta a un’offerta commerciale, possa essere esteso sino a far gravare sul destinatario finale gli effetti di una pratica commerciale comunque ingannevole ed imporre in capo a lui obblighi eccedentari rispetto a quelli propri di un comportamento mediamente avveduto.
In definitiva, a fronte di una campagna informativa che colpevolmente sottace alcuni fra gli elementi essenziali dell’offerta, non si può esigere dal consumatore medio un compito di sostanziale supplenza in relazione a omissioni informative del professionista, le cui conseguenze non possono che essere imputate al professionista medesimo, quale corollario dello speciale canone di diligenza che, ai sensi dell’art. 20 e tenuto conto degli obblighi generali di informazione dell’art. 5 del Codice, necessariamente deve caratterizzarne l’operato.
2.3. Del pari infondato è il terzo motivo di appello, con cui si lamenta che la sentenza in epigrafe non ha valutato la concreta idoneità della pratica commerciale a falsare in modo effettivo il comportamento economico del consumatore (secondo la ricorrente, la circostanza sarebbe smentita dal fatto che in relazione alla campagna informativa era stato presentato un unico esposto).
Al riguardo si osserva che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la normativa di settore (e, in particolare, il comma 1 dell’art. 21, del Codice) riconosce il carattere dell’ingannevolezza anche nel caso di pratiche che siano soltanto idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo agli elementi essenziali del prodotto o del servizio offerto.
Consegue da quanto sopra che, la gravità dell’omissione informativa e il carattere obiettivamente decettivo del messaggio pubblicitario nel suo complesso risultavano idonee a fondare il giudizio di idoneità lesiva pronunciato dall’Autorità, a nulla rilevando la circostanza per cui, in concreto, solo un consumatore avesse ritenuto di denunciare il richiamato carattere di ingannevolezza.
2.4. Si osserva, infine, che è infondato il motivo di appello con cui si censura la parte della sentenza con la quale è stata confermata la determinazione dell’Autorità relativa al quantum della sanzione.
Va premesso al riguardo che il motivo in parola si limita a lamentare il carattere "semplicisticò della decisione adottata sul punto dal Tribunale amministrativo, senza svolgere in concreto alcun effettivo motivo di doglianza.
Ad ogni modo, mette conto richiamare il principio generale secondo cui, anche nella materia delle pratiche commerciali scorrette, l’Autorità dispone di un ampio potere discrezionale sia in sede di determinazione dei criteri in base ai quali determinare gli importi delle sanzioni, sia in sede di sussunzione al caso specifico dei criteri determinativi in tal modo prefissati.
Si è osservato al riguardo che l’ampia discrezionalità sanzionatoria spettante all’Autorità (sia in sede determinativa, sia in sede applicativa) è altresì assoggettata al rispetto dei generali principi della ragionevolezza e della proporzionalità (Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9575).
Riconducendo i princìpi in questione alle peculiarità del caso di specie, si osserva che le determinazioni sanzonatorie assunte dall’Autorità e impugnate in primo grado resistono alle censure proposte, atteso che:
– per le ragioni dinanzi svolte sub 2.1 – 2.3, la decisione dell’Autorità risulta corretta laddove ha ritenuto il carattere scorretto della richiamata pratica commerciale;
– l’Autorità ha valutato in modo congruo e non irragionevole la specifica gravità della condotta in tal modo realizzata in relazione a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie (ci si riferisce, in particolare: a) all’importanza e dimensione economica dell’operatore; b) alla particolare portata offensiva della pratica, in quanto proveniente da un operatore che gode di "credibilità e notorietà"; c) all’elevata capacità di penetrazione del messaggio; d) alla durata della violazione; e) alle specifiche circostanze aggravanti).
3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.000 (settemila), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.