Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 25-02-2011, n. 7238 Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli in data 20.10.2008, tra gli altri, nei confronti di C.R., acquirente di un fabbricato che fa parte di un complesso costituito da numerose unità immobiliari ubicate nel Comune di Riano, oggetto di indagine per i reati di lottizzazione abusiva e violazioni edilizie.

Il Tribunale del riesame, ai fini della verifica del fumus dei reati oggetto di indagine, ritenuti sussistenti, ha ripercorso l’iter delle attività investigative; riportato le risultanze degli accertamenti tecnici che hanno riguardato la realizzazione di 16 complessi residenziali in zona E Agricola del Comune di Riano; indicato gli elementi fattuali ed i riferimenti normativi in base ai quali risulta configurabile l’abusiva trasformazione residenziale di aree con destinazione agricola mediante atti negoziali di frazionamento, attività edificazione e successiva alienazione degli immobili realizzati.

Con riferimento alle numerose istanze di riesame proposte sia da soggetti indagati, sia da terzi acquirenti non attinti dalle indagini, il Tribunale del riesame, in estrema sintesi, ha ritenuto sussistente la necessità di garantire la confisca obbligatoria degli immobili del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2, nonchè le esigenze cautelari connesse al pericolo di protrazione delle conseguenze del reato. L’ordinanza ha inoltre affermato la preclusione della possibilità, in sede di riesame, di accertare l’elemento soggettivo del reato o l’eventuale buona fede dei soggetti non indagati ai fini della esclusione della possibilità di confisca degli immobili nei loro confronti.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del C., che la denuncia per violazione di legge.

Con 11 primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 321 c.p.p., deducendo che il provvedimento con il quale è stato disposto dal G.I.P. il sequestro preventivo dell’immobile nei confronti del C. non è stato preceduto da una richiesta del P.M..

Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando violazione di legge, si deduce che il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 8 e art. 44 è caratterizzato dall’elemento psicologico del dolo, sicchè di esso non può essere chiamato a rispondere la persona che abbia partecipato ad una attività lottizzatoria a titolo di mera colpa.

Con il terzo mezzo di annullamento si rileva che la confisca, che nel caso in esame giustifica il sequestro, secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo – decisione del 30.8.2007 e 20.1.2009 sul ricorso proposto contro l’Italia dalla S.r.l. Sud Fondi – ha natura di sanzione penale che non può essere irrogata al di fuori di ipotesi di responsabilità penale, verificandosi altrimenti un’infrazione dell’art. 7 della CEDU. Si osserva inoltre che la L. 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità Europea, prescrive che il Governo debba "disciplinare il limite della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio" (art. 31, lett. c) e che tale disciplina debba "prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto (art. 31, lett. G).

Si deduce, quindi, che tale ultima disposizione costituisce norma di dettaglio, immediatamente precettiva e non meramente programmatica, che ha abrogato la previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2.

Nel prosieguo si deduce che il C. non risulta indagato; ha acquistato l’immobile successivamente al termine dell’intervento lottizzazione per adibirlo a propria unica e primaria abitazione;

nell’acquisto dell’immobile ha fatto affidamento sul notaio rogante, che ha effettuato tutti gli accertamenti necessari, compresi quelli urbanistici.

Si aggiunge che nella specie non risulta applicabile il disposto di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7, configurandosi la possibilità di disporre la confisca dell’immobile come meramente eventuale; nè sussistono le esigenze cautelari derivanti dal pericolo di ulteriore compromissione del bene protetto dalla norma, trattandosi di abitazioni ultimate, servite da adeguate opere di urbanizzazione.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che, al fine di soddisfare il requisito della autosufficienza del ricorso (cfr. sez. 1^, 18.3.2008 n. 16706, Falcone, RV 240123; sez. 1^, 22.1.2009 n. 6112, Bouyahia, RV 243225), il ricorrente avrebbe dovuto allegare la richiesta di sequestro formulata dal P.M., che ha preceduto il provvedimento del G.I.P., riguardante numerosissime unità immobiliari appartenenti a soggetti diversi.

Tale onere di allegazione, nel caso in esame, doveva necessariamente essere soddisfatto, non essendo stata formulata dinanzi al Tribunale l’eccezione afferente alla carenza di iniziativa della pubblica accusa, che è stata sollevata solo dinanzi a questa Corte.

Non è dato comprendere, peraltro, dal motivo di ricorso, nè può tenersi conto delle indicazioni verbali da parte del difensore in udienza camerale sul punto, se la censura si riferisce al bene oggetto di sequestro ovvero al fatto che nella richiesta non è espressamente indicato quale destinatario della misura cautelare il C.; omissione del tutto irrilevante.

Elemento essenziale del provvedimento con il quale viene disposto il sequestro, infatti, è la individuazione del bene che deve formare oggetto della misura cautelare, in quanto corpo del reato, cosa pertinente al reato o per le altre esigenze cautelari indicate nell’ordinanza, mentre è del tutto inconferente la individuazione del soggetto cui la cosa appartiene.

Il secondo motivo di gravame è infondato.

E’ stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che non sussistono ragioni per escludere che il reato di lottizzazione abusiva, in quanto fattispecie contravvenzionale, possa essere commesso per colpa (cfr. sez. 3^, 13.10.2004 n. 39916, La medica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 20.1.2008, Zortea; 5.3.2008 n. 9982, Quattrone; 26.6.23008, Belloi ed altri).

Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall’art. 42 c.p., comma 4, dovendosi ovviamente valutare i casi di errore scusabile sulle norme integrative del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l’art. 5 c.p., secondo l’interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.

In relazione al terzo motivo di gravame si osserva che l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte ha sostanzialmente recepito le indicazioni della citata sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo – decisione del 30.8.2007 e 20.1.2009 sul ricorso proposto contro l’Italia dalla S.r.l. Sud Fondi – ed è ormai consolidato nell’affermare che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e che ne siano venuti in possesso in buona fede. (cfr. sez. 3^, 24.10.2008 n. 42741, Silvicoli e altri, RV 241703; sez. 3^, 12.12.2008 n. 12118, Scalici, RV 243395; sez. 3^, 17.3.2009 n. 17865, P.M. in proc. Quarta ed altri, RV 243749).

Nel rispetto dell’enunciato principio di diritto è stato, però, precisato da questa Corte che l’acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non è, per ciò solo, terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva, che abbia le caratteristiche anche della lottizzazione negoziale, salvo che egli provi di aver agito in buona fede, partecipando inconsapevolmente all’illecita operazione lottizzatoria, pur avendo adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall’ordinaria diligenza (sez. 3^, 13.7.2009 n. 39078, Apponi e altri, RV 245345; sez. 3^, 9.7.2009 n. 36844, Contò, RV 244924); nè può essere attribuita rilevanza decisiva sul punto al solo fatto che il terzo acquirente non abbia rivestito la qualità di persona sottoposta ad indagini od imputato, trattandosi di qualità che questi ben potrebbe successivamente assumere a seguito dell’attività di indagine, (sez. 3^, 21.10.2009 n. 48924, Tortora e altri, RV 245764).

Le posizioni del venditore, che ha proceduto alla lottizzazione, e dell’acquirente, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede del venditore, che, traendo in inganno l’acquirente, lo abbia convinto della legittimità dell’operazione (vedi Cass. sez. 3^, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano).

Va, poi, ulteriormente ribadito, sulla base del citato precedente e di numerosi altri (cfr. di recente sez. 3^, 2.10.2008 n. 37472, Belloi ed altri; sez. un. 15.10.2008 n. 38834, De Maio), che per disporre la confisca prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, non occorre che la persona alla quale appartiene l’immobile oggetto di lottizzazione abusiva debba necessariamente essere condannata per detto reato, in quanto ben può essere accertata la sussistenza della fattispecie contravvenzionale in tutti i suoi elementi e la carenza di buona fede del terzo acquirente, anche se per una qualsiasi causa non si pervenga alla condanna di quest’ultimo.

Orbene, nel caso in esame l’ordinanza ha correttamente osservato che l’accertamento dell’elemento psicologico del reato, ed a maggior ragione della buona fede del terzo acquirente, non può formare oggetto di verifica nel procedimento incidentale, a cognizione necessariamente sommaria, dinanzi al tribunale del riesame, richiedendo l’esaustiva disamina di tutte le risultanze probatorie che può essere effettuata solo nella sede di merito.

Inoltre, ed il rilievo è assorbente, l’ordinanza ha affermato che la misura cautelare è stata disposta anche per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

In relazione alla citata esigenza cautelare, infatti, l’appartenenza della cosa a persona non indagata del reato non è affatto ostativa alla applicazione del sequestro.

Anche sul punto delle esigenze cautelari le censure del ricorrente, peraltro generiche e fattuali, sono infondate.

In ordine alle esigenze cautelari, che nel caso di violazioni edilizie o urbanistiche, allorchè l’attività edificatoria sia ultimata, devono essere ravvisate nella ulteriore compromissione del bene tutelato dalla norma e, quindi, nel concreto aggravio del carico urbanistico sul territorio, l’ordinanza si palesa correttamente motivata (cfr. sez. un. 20.3.2003 n. 12878), mediante i rilievi afferenti alla destinazione agricola dell’area, secondo le previsioni del PRG, ed alla carenza di servizi essenziali, che rendono evidente l’aggravio del carico urbanistico e la compromissione dell’assetto del territorio derivante dall’uso residenziale dello stesso. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1520 Procedimento e provvedimento disciplinari Procedimento e punizioni disciplinari

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elli, Iacopetti e l’avvocato dello Stato Galluzzo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il sig. C.M., all’epoca agente di polizia penitenziaria, è stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 7 luglio 1994 (confermata dalla Corte di Cassazione in data 21 dicembre 1995) ad anni quattro e mesi due di reclusione e all’interdizione temporanea dai pubblici uffici (poi condonata) perché ritenuto responsabile di detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti di tipo eroina e cocaina.

Il Ministero della Giustizia, che aveva disposto la sospensione dal servizio del sig. C. il 4 agosto 1992 (a seguito del suo arresto), conosciuta la sentenza penale definitiva di condanna, aveva quindi avviato, in data 23 febbraio 1996, nei suoi confronti il procedimento disciplinare.

Tale procedimento si è concluso con il provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in data 31 dicembre 1997, che ha irrogato "la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 23/7/1992" e disposto che "le competenze non corrisposte durante il periodo della sospensione sono incamerate e le somme percepite fino alla data del presente decreto saranno conguagliate con quelle derivanti da eventuale diritto a pensione e con ogni altro emolumento a lui spettante".

2.- Il sig. C. ha impugnato davanti al TAR per la Toscana il suindicato provvedimento di destituzione dal servizio, il precedente provvedimento con il quale, in data 9/8/1997, gli era stata rinnovata la sospensione dal servizio nonché il silenziorigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso tale provvedimento.

Il TAR per la Toscana con l’appellata sentenza della Sezione I, n. 871 del 29 marzo 2004, ritenuti infondati i motivi sollevati, ha respinto il ricorso.

3.- Avverso l’indicata sentenza ha fatto ricorso in appello il signor C. che ne sostiene l’erroneità sotto diversi profili.

Con il primo motivo il sig. C. sostiene l’illegittimità della sanzione irrogata per essere intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio di decadenza previsto dalla normativa vigente, per la violazione dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e dell’art. 6, comma 4, del D. lgs. 449 del 1992, e l’erroneità della sentenza di primo grado con l’improprio riferimento all’art. 15 del D. lgs. 449 del 1992.

3.1- Al riguardo si deve ricordare che questa Sezione ha, anche di recente, affermato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992, il procedimento volto all’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti di agenti della polizia penitenziaria deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni decorrenti dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna per poi essere definito nei successivi novanta giorni, con la conseguenza che la sanzione disciplinare in parola deve essere inflitta entro 270 giorni dalla predetta notizia (Consiglio Stato, Sez. IV, n. 6445 del 31 agosto 2010).

3.2- Ciò posto si può agevolmente rilevare che nella fattispecie il termine concesso all’amministrazione per poter avviare e concludere il procedimento disciplinare non è stato superato.

Gli atti di causa hanno infatti evidenziato che è risultato tempestivo, rispetto alla data di comunicazione della sentenza penale definitiva di condanna del ricorrente (avvenuta il 20 gennaio 1996), l’avvio dell’azione disciplinare (in data 23 febbraio 1996), con la nomina dell’istruttore che ha depositato la sua relazione conclusiva in data 19 aprile 1996.

Dagli atti si rileva poi che è stato lo stesso appellante la causa del perdurare dell’azione disciplinare. Il Consiglio Centrale di Disciplina, investito della questione, ha infatti numerose volte convocato per l’audizione il sig. C. ma questi, nell’imminenza delle date fissate per la riunione del Consiglio di Disciplina, ha fatto sempre pervenire certificazioni sanitarie che (con diagnosi anche diverse) certificavano la sua impossibilità di partecipare alla riunione.

Si può infatti osservare dagli atti che al rinvio della riunione fissata per il 6 agosto 1996 è seguito il rinvio della riunione del 25 settembre, a causa del dichiarato impedimento del difensore, e quindi (a seguire) il rinvio della riunione dell’8 ottobre 1996, a seguito di certificato medico del 7 ottobre (per bronchite febbrile), il rinvio della riunione del 5 novembre, il rinvio della riunione del 3 dicembre 1996, ed ancora il rinvio della riunione del 25 febbraio, a seguito di certificato medico del 24 febbraio (sindrome influenzale), il rinvio della riunione del 2 aprile 1997, a seguito di certificato medico del 31 marzo (per stato depressivo); il rinvio della riunione del 13 maggio, a seguito di certificato medico del 12 maggio (per sindrome depressiva). Fino a giungere alla riunione del 1 ottobre 1997 nella quale il Consiglio di Disciplina, in assenza dell’incolpato regolarmente convocato (il precedente 19 settembre), all’unanimità ha proposto l’adozione del provvedimento della destituzione dal servizio.

3.3- Dallo svolgersi dei fatti che si sono indicati risulta del tutto evidente la volontà dell’amministrazione di giungere alla conclusione del procedimento disciplinare e risulta altresì evidente che il procedimento non si è potuto concludere in tempi rapidi a causa di una serie di eventi (che devono considerarsi interruttivi del termine) che non possono non farsi ricadere (in gran parte) nella sfera dell’appellante.

3.4. Del resto questa Sezione, seppure facendo riferimento alla fattispecie di decadenza dell’azione disciplinare prevista dall’art. 120 comma 1, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, ha affermato che il termine estintivo del procedimento disciplinare, che tale disposizione ha fissato in novanta giorni senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato, si interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, venga adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1137).

3.5- Alla luce delle esposte considerazioni, considerato che il protrarsi dell’azione disciplinare non è stata determinata da un atteggiamento dilatorio dell’amministrazione ma da circostanze per lo più riferibili all’appellante, la censura riguardante il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento non può che essere respinta e sul punto la sentenza appellata deve essere confermata, anche se con diversa motivazione.

4.- La sentenza del TAR Toscana deve essere invece integralmente confermata in relazione agli altri motivi proposti in appello.

Con il secondo motivo il sig. C. ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata in relazione al dedotto vizio di difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato.

Ma come è affermato nella appellata sentenza la sanzione della destituzione è ampiamente motivata per relationem attraverso l’espresso richiamo alle valutazioni compiute dal competente Consiglio Centrale di Disciplina che, sulla base dell’attività svolta nonchè della relazione del funzionario istruttore, ha dato rilievo alla gravità dei fatti, collegati all’attività di servizio, per i quali l’interessato era stato definitivamente condannato (dopo ben tre gradi di giudizio) in sede penale.

5.- Con il terzo motivo il sig. C. sostiene (anche in appello) l’illegittimità della decorrenza degli effetti della destituzione dal servizio dall’iniziale provvedimento di sospensione obbligatoria nonché l’illegittimità della disposta retroattività del pure impugnato provvedimento di sospensione facoltativa del 9 agosto 1997.

Al riguardo, come correttamente ricordato nella sentenza appellata, per principio pacifico,nei confronti di un pubblico dipendente già sottoposto in sede penale a misura cautelare restrittiva della libertà personale e conseguentemente sospeso obbligatoriamente dal servizio, l’amministrazione può poi (venuta meno la misura cautelare restrittiva della libertà personale) disporre la prosecuzione della sospensione cautelare dal servizio, a titolo facoltativo e non più obbligatorio, purché i fatti penali siano attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da giustificare, se accertati, il licenziamento (Consiglio Stato, sez. IV, 3 ottobre 2009, n. 6020).

Se poi, come nella fattispecie, il procedimento disciplinare avviato all’esito del giudizio penale di condanna, si conclude con la destituzione dal servizio, è pacifico che gli effetti della destituzione decorrono dalla data dalla quale, a seguito del provvedimento di restrizione della libertà personale e della disposta sospensione obbligatoria dal servizio, l’interessato non ha più prestato la sua attività lavorativa.

5.1- Anche di recente questo Consiglio ha, in proposito, affermato che legittimamente il provvedimento di destituzione dall’impiego decorre dalla data di inizio della sospensione cautelare precedentemente disposta, in quanto detta sospensione, per sua natura, anticipa gli effetti propri della sanzione irrogata al termine del procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2681)

5.2- Né l’appellante può dolersi del fatto che, venuta meno la causa della sospensione obbligatoria (a seguito della sua scarcerazione) l’amministrazione non lo abbia riammesso in servizio ed abbia provveduto solo tardivamente a disporre nei suoi confronti (e con effetto retroattivo) la sospensione facoltativa dal servizio.

A prescindere da ogni questione sulla tempestività della censura, si deve infatti osservare che l’amministrazione ha provveduto sulla sospensione facoltativa dal servizio quando ha avuto notizie del procedimento penale che lo riguardava, mentre non risulta che l’appellante abbia portato prima a conoscenza dell’amministrazione il venir meno della causa di sospensione obbligatoria né che abbia mai richiesto la riammissione in servizio (che l’amministrazione sarebbe stata tenuta a valutare).

6.- Con il quarto ed ultimo motivo di appello il sig. C. lamenta l’erroneità della decisione del TAR in relazione all’affermato difetto di motivazione (nel provvedimento di destituzione dal servizio) circa l’impedimento a presenziare alla riunione del Consiglio di Disciplina del 1 ottobre 1997.

Anche sul punto deve essere confermata la sentenza appellata secondo la quale l’invio per fax (peraltro provato solo dal c.d. "rapporto di trasmissione" dell’apparecchio fax del ricorrente) di un certificato di malattia, non rendeva necessaria un’espressa motivazione dell’Amministrazione sull’impossibilità o inopportunità di un rinvio che peraltro, come si è visto, numerose volte era stato concesso dallo stesso Consiglio di Disciplina. Del resto l’interessato ha comunque avuto tutta la possibilità di difendersi nel procedimento anche con l’invio di memorie e documenti.

6.1- Anche sul punto questa Sezione ha, di recente, affermato che sul pubblico dipendente, convocato dalla commissione di disciplina, incombe l’onere di dimostrare il legittimo impedimento alla partecipazione alla seduta, che, in difetto di tale dimostrazione, si procede in sua assenza e che il suddetto impedimento deve consistere in una vera e propria impossibilità oggettiva ad intervenire all’audizione, non potendosi ritenere sufficiente un qualsiasi stato di infermità (Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8289).

7.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della natura della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello (n. 7164 del 2004), come in epigrafe proposto,

Respinge l "appello.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 2552

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota del 19 novembre 2009 la Segreteria della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha comunicato ai soggetti interessati (tra i quali l’odierno ricorrente) che il Consiglio della Camera Arbitrale stessa, nella seduta del 18.11.2009, aveva "deliberato di nominare il prof. avv. B. C. D.T.", terzo Arbitro con funzioni di Presidente nella controversia arbitrale promossa da ATI M.S. srl contro il Comune di Cavallino (LE). Contestualmente è stato determinato l’importo (euro 35.000,00) del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale e ne è stato chiesto il versamento.

Peraltro, in data 18.1.2010 è stato comunicato al Prof. C. il verbale n. 314 del 13.1.2010 con il quale il Consiglio della Camera Arbitrale ha preso atto della volontà delle parti e della rinuncia in data 8.1.2010 alla nomina del terzo arbitro ai sensi dell’art. 241 comma 15 del D.Lgs. n. 163/2006, avendo le parti stesse, dopo la nomina suddetta del Prof. C., "successivamente raggiunto un accordo modificando la clausola compromissoria ed individuando il terzo arbitro con funzioni di Presidente".

Avverso tale determinazione insorge il Prof. C. dinanzi a questo Tar, formulando tre articolati motivi di censura ed in essi deducendo:

Violazione degli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 163/2006; Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 806 e segg., 810, 815 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione del "Manuale di procedura per i Segretari dei Collegi Arbitrali", approvato dalla Camera Arbitrale nella seduta del 21.7.2008, verbale n. 286; Eccesso di potere per sviamento e per difetto assoluto di motivazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost..

Al riguardo assume, in estrema sintesi, l’interessato, che non è consentito alle parti, senza limiti di tempo, disporre del potere, nella specie ormai devoluto alla Camera Arbitrale, di nominare il Presidente del Collegio, modificando (con una sorta di espressione di non consentito "gradimento" sull’arbitro già nominato dalla Camera suddetta) la composizione del Collegio stesso e le norme di procedura (passando da quelle relative all’arbitrato "amministrato" a quelle dell’arbitrato cd "libero").

Soggiunge che la modifica del Collegio, intervenendo a giudizio già iniziato con la proposizione della domanda, violerebbe il principio costituzionale (art. 25) per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e che la stessa Camera arbitrale ha rilevato (Manuale di procedura per i Segretari dei collegi) che la composizione del Collegio si perfeziona con la scelta del terzo arbitro. Per cui non era consentito nella specie accordare la modifica del Collegio arbitrale, tanto più che le nomine effettuate dalla Camera Arbitrale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati assicurano massima imparzialità e garantiscono le parti (che nella specie non hanno attivato del resto alcun procedimento di ricusazione) sotto il profilo sia professionale che intellettuale.

Premesso quanto sopra, ritiene anzitutto il Collegio di dover respingere l’eccezioni di difetto di giurisdizione del G. A. che le parti controinteressate hanno sostanzialmente mosso sul rilievo che si tratterebbe nella specie dell’impugnativa di un atto privatistico in quanto correlato alla designazione del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale nell’esplicazione in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 241 comma 15 del D.Lgs. n. 163/2006, di un’attività negoziale delle parti.

L’assunto non può essere condiviso perché nell’attività organizzatoria della Camera Arbitrale strumentalmente preordinata allo svolgimento di un giudizio arbitrale di carattere "amministrato", la Camera stessa esercita poteri autoritativi tecnico discrezionali, anche incidenti su posizioni di interesse legittimo, sia nella fase di nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente (che è atto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo) sia attraverso gli atti (espliciti o impliciti che siano), anch’essi autoritativi (seppure eventualmente vincolati e privi di margini di apprezzamento discrezionale), di ritiro o declaratoria di inefficia o comunque di segno contrario a quello di nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente.

Ne consegue l’inerenza della relativa controversia ai poteri di cognizione del giudice amministrativo che correttamente dunque nella specie è stato adito dal ricorrente.

Nel merito, peraltro, il ricorso è privo di fondamento, potendosi pertanto prescindere dai numerosi prospettati profili di inammissibilità.

Invero, correttamente nella specie l’Amministrazione ha ritenuto di dover privilegiare la volontà delle parti, avente rilievo prioritario sia nella procedura di arbitrato in genere che nella stessa fase di nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale ai sensi dell’art. 241, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006, piuttosto che l’imposizione ab extra di interventi autoritativi contrastanti con la detta volontà. Il principio normativamente affermato e di cui nella specie è stata fatta applicazione è dunque semplicemente quello, basilare, della piena libertà delle parti di optare per il giudizio arbitrale nonché di scegliere i propri arbitri. Nello specifico, la Camera arbitrale può nominare il terzo arbitro soltanto nel caso di sussistenza di un dissenso tra le parti. La stessa Corte Costituzionale ha costantemente affermato che il fondamento di qualsiasi arbitrato è da individuarsi nella libera scelta delle parti e dunque l’art. 806 del codice di rito, là ove dispone che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte, assume il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell’intero ordinamento. In presenza del superamento del dissenso inizialmente manifestato dalle parti sulla nomina del terzo arbitro, risulta pertanto coerente, nel caso in esame, la presa d’atto della Camera arbitrale che ha legittimante ritenuto adempimento dovuto quello di non imporre alle parti stesse un presidente e una procedura in contrasto con la loro volontà.

A fronte del rilievo volontaristico della procedura di arbitrato appare poi inconferente il riferimento ai principi, che nella specie risulterebbero violati, dell’interesse pubblico o del giudice precostituito per legge o del divieto di esprimere gradimenti o meno per il giudice stesso. Infatti, va precisato in proposito che nel caso in esame, le comunicazioni delle parti di rinuncia all’istanza di nomina del Presidente e sul sopravvenuto accordo in materia di nomina del terzo arbitro sono avvenute antecedentemente alla costituzione del Collegio arbitrale. Tale costituzione anzi, per quanto si dirà appresso, non è mai avvenuta, per cui non hanno rilievo gli ulteriori assunti dell’istante alla stregua dei quali il giudizio arbitrale era ormai iniziato con la proposizione della domanda. L’arbitrato amministrato ha regole proprie, nella specie dettate, autoritativamante dalla stessa Camera arbitrale. Quest’ultima, invero, in proprie determinazioni e comunicati di carattere generale, ha espressamente stabilito, al riguardo, che contestualmente alla nomina del terzo arbitro è determinato e comunicato alle parti l’importo della somma da depositare in acconto del corrispettivo arbitrale. Finchè tale deposito non avviene il Collegio non può ritenersi formalmente costituito e manca l’atto di impulso necessario per dare concreto avvio al giudizio arbitrale.

Che il versamento sia indispensabile per l’avvio del procedimento è un dato poi espresso esplicitamente nel Comunicato n. 25 del 21.9. 2007 della Camera arbitrale, ove si stabilisce che esso condiziona l’avvio del giudizio arbitrale. Analogamente, il successivo Comunicato n. 29 del 10.4.2009 precisa, ancora più incisivamente, che "all’adempimento del versamento è condizionata la costituzione del collegio arbitrale, che, altrimenti, non potrà avere luogo". Si tratta di determinazioni che erano state espressamente richiamate nella stessa determinazione di nomina come terzo arbitro del Prof. C. (cfr. nota Camera arbitrale del 19.11.2009 e il relativo riferimento alla necessità "che il versamento del deposito in acconto sia tempestivamente e interamente eseguito, così come disposto dal Consiglio Arbitrale con delibere in data 16.11.2001 e 23.5.2002, dato che esso condiziona la convocazione e costituzione del Collegio arbitrale".

Le determinazioni di carattere generale postulanti la necessità di tale versamento per l’avvio del procedimento arbitrale non sono state impugnate dal ricorrente, né quest’ultimo ha censurato quella parte dell’atto impugnato, da sola sufficiente a sostenerne la validità, in cui l’Amministrazione sottolinea che le parti "hanno sia espressamente (Comune di Cavallino) che di fatto (ATI M.S. srl) resa nota la loro intenzione di non procedere al versamento dell’acconto stabilito dalla Camera arbitrale", per cui "il procedimento non può allo stato, essere attivato, onde la procedura non può che considerarsi abbandonata". La mancata contestazione degli atti e dei profili motivatori di cui sopra costituisce elemento comportante, unitamente alle altre considerazioni sopra espresse, l’inevitabile rigetto del ricorso.

Le spese, sussistendo giustificati motivi in relazione alla particolarità della questione trattata, possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti in causa.

Infine, non sussistono elementi per condannare la parte soccombente, come richiesto dall’ATI M.S. srl, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in relazione alla asserita instaurazione di una lite temeraria, dal momento che non ritiene affatto il Collegio che il ricorrente, con l’impugnativa di una determinazione comunque incidente su proprie posizioni soggettive ed in assenza oltretutto di precedenti giurisprudenziali specifici in materia, abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Roma, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge lo stesso.

Compensa le spese.

Respinge la richiesta risarcitoria per responsabilità aggravata, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 12-04-2011, n. 14657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15/10/2008 il Tribunale di Trapani condannava M.A. per il delitto di cui all’art. 189 C.d.S. perchè, alla guida della sua auto, dopo avere investito S. L., il quale rovinava a terra riportando lesioni personali, si dava alla fuga non ottemperando all’obbligo di prestare assistenza (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente del rito abbreviato, veniva irrogata la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 6.

Con sentenza del 26/2/2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge ed il difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito tenuto conto che l’imputato aveva fermato l’auto e discesa la moglie, aveva constatato che la vittima era già stata soccorsa, essendo intervenuti numerosi passanti ad assisterlo;

2.2. la violazione di legge perchè, pur essendo stata concessa nella motivazione della sentenza di primo grado la sospensione condizionale della pena, non essendo stata riportata la statuizioni nel dispositivo, non era stata riconosciuta nella sentenza di appello.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero questa Corte di legittimità ha statuito che integra il c.d. reato di "fuga", la condotta di colui che, in occasione di un incidente a lui ricollegabile e da cui sia derivato un danno alle persone, effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo (Cass. 4, 2023 5/06, imp. Mischiatti). In tali casi, infatti, il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perchè, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratto e di una qualsiasi utilità pratica.

Inoltre l’imputato non scendendo dall’auto (a discenderne fu la moglie), ebbe a sottrarsi all’obbligo di valutare la necessità di assistenza della persona ferita e della idoneità delle persone presenti a prestare soccorso alla vittima.

Tale condotta, come osservato conformemente dai giudici di merito, integra il delitto contestato, per essere venuto meno il M. agli specifici obblighi di solidarietà su di lui gravanti in occasione di una sinistro stradale.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che, la omessa indicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nel dispositivo della sentenza depositata in data 10/12/2008, costituisce un mero errore materiale, in quanto nel dispositivo della sentenza letto in udienza il 15/10/2008, è esplicitamente riconosciuta la condizionale.

Si impone pertanto, ai sensi dell’art. 130 c.p.p. la correzione dell’errore.

La parziale fondatezza della doglianza in relazione alla omessa indicazione del beneficio nella sentenza di primo grado depositata, errore non corretto dal giudice di appello, consente di escludere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte corregge il dispositivo della sentenza-documento di primo grado nel senso che dopo la parola "reclusione" deve aggiungersi l’espressione "visto l’art. 163 c.p. concede la sospensione condizionale della pena".

Dispone che di tanto venga fatta annotazione sull’originale dell’atto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.