Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35168

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Svolgimento del processo

Con la sentenza emessa in data 26 Maggio 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha applicato agli imputati la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e Euro 2.000,00 di multa al Sig. M.L. in ordine al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e Euro 2.000,00 di multa al Sig. Mi. in relazione a plurimi episodi ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e alla pena di Euro 100,00 di ammenda in relazione al reato ex L. n. 110 del 1975, art. 4.

Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia lamentando l’esistenza di un vizio motivazionale per avere il Tribunale applicato la circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 esclusivamente sulla base della giovanissima età degli imputati.

Inizialmente assegnato alla Settima Sezione Penale di questa Corte, all’udienza camerale del 29 Aprile 2011 il ricorso è stato trasmesso con ordinanza a questa Sezione per competenza interna.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. La lettura della motivazione della sentenza impugnata impone di rilevare che il Tribunale (pag.3 della parte motiva) formula con tutta evidenza un giudizio complessivo di non gravità della condotta che si fonda non solo sul dato anagrafico degli imputati, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma anche sul collegamento delle condotte illecite con la destinazione delle sostanze ad uso personale nonchè sul "dato ponderale" riferito alla sostanza trattata.

La decisione e la sua motivazione non si pongono, dunque, in contrasto con il dato normativo e la interpretazione che di esso ha dato la giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4048 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 20/11 – 15/12/09 la Corte d’appello di Reggio Calabria – sezione lavoro ha accolto l’impugnazione proposta dal Consorzio di Bonifica di Caulonia avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Locri, che l’aveva condannata a corrispondere al dipendente C.G., avente la qualifica di operaio qualificato, la somma di Euro 3689,00 a titolo di differenze retributive per effetto del riconosciuto diritto al rivendicato superiore inquadramento di operaio specializzato, e di conseguenza ha riformato la decisione gravata rigettando la domanda del lavoratore, dopo aver ritenuto che quest’ultimo aveva svolto un’attività meramente esecutiva rispondente alla qualifica posseduta.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., il quale affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica di Caulonia.

Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorrente imputa al giudice d’appello di aver violato e falsamente applicato le norme di cui agli artt. 47 e 6 del ccnl per gli operai idraulico-forestali ed agrari del 1991/1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La denunziata erroneità interpretativa risiede, secondo il ricorrente, nel fatto che il giudice d’appello ha ritenuto che il profilo specifico di "raccoglitore di semi forestali", accertato come insussistente all’interno di quello già posseduto di operaio qualificato, fosse necessario per il riconoscimento del superiore inquadramento di operaio specializzato, mentre, al contrario, sarebbe stato sufficiente a tal fine, in base alle richiamate disposizioni collettive, l’esercizio protratto delle mansioni di potatore per la durata di venticinque giorni continuativi o di quaranta discontinui nell’arco dello stesso anno solare, mansioni, queste ultime, realmente svolte e che erano da intendere ricomprese in quelle di operaio specializzato. Un ulteriore errore interpretativo commesso dal giudice d’appello sarebbe quello di aver ritenuto che le mansioni di "potatore" non rientrassero tra i lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità, di cui all’art. 47, comma 3 del citato ccnl, bensì tra i compiti esecutivi previsti dalla stessa norma per gli operai qualificati di 2^ livello.

Il denunziato vizio motivazionale discenderebbe, invece, dall’aver il giudice d’appello trascurato le risultanze di quelle prove testimoniali, dalle quali era emerso che esso ricorrente aveva svolto effettivamente le mansioni di potatore per alcuni mesi nell’arco di ogni anno solare, oltre che di quelle documentali.

Il ricorso è infondato.

Invero, l’interpretazione della norma collettiva di cui all’art. 47 fornita dalla Corte territoriale appare corretta, in quanto la stessa è basata sul dato letterale dal quale emerge che ai fini della configurazione della qualifica di operaio specializzato di 3^ livello è prevista la ricorrenza delle conoscenze tecnico-pratiche e dell’esecuzione di lavori complessi richiedenti esperienza e professionalità, caratteristica, quest’ultima, non riscontrata nell’attività lavorativa svolta dal C., così come desunto dalle risultanze testimoniali e documentali congruamente valutate.

L’esame di tali elementi istruttori, eseguito con argomentazioni esenti da rilievi di carattere logico-giuridico, ha, invece, condotto il giudice d’appello a ravvisare nell’attività del dipendente lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, come tali riconducibili, ai sensi della citata disposizione collettiva, alla qualifica dal medesimo posseduta di operaio qualificato di 2^ livello.

Con argomentazione altrettanto logica il giudice d’appello ha evidenziato che il profilo di "raccoglitore – selezionatore di semi forestali" era uno di quelli previsti dalla declaratoria contrattuale di cui al citato art. 47 per il terzo livello di operaio specializzato, trattandosi di attività più complessa caratterizzata anche da un momento valutativo, mentre il suddetto profilo era del tutto assente nella previsione della qualifica di appartenenza dell’appellato. In ogni caso, la Corte territoriale ha escluso che dall’esame complessivo delle risultanze testimoniali e documentali fossero emersi dati fattuali atti a supportare la dedotta complessità dell’attività che avrebbe riguardato l’appellato in guisa tale da legittimarne il superiore inquadramento; inoltre, la stessa Corte ha aggiunto che anche nel giudizio d’appello erano mancati i riscontri fattuali, sia con riferimento all’asserito svolgimento di mansioni superiori, sia con riguardo alla maturazione dei requisiti temporali e di continuità previsti dalla normativa contrattuale ai fini del superiore inquadramento.

Tali valutazioni del materiale istruttorie eseguite dalla Corte territoriale sulla base di elementi immuni da rilievi di natura logico-giuridica, non risultano, pertanto, scalfite dalle odierne censure che si traducono, in definitiva, in una inammissibile istanza di rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario ed Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-11-2011, n. 2913 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di emersione del lavoro irregolare prestato dal ricorrente perché condannato ai sensi dell’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286/98 ritenendo che il reato in questione non potesse essere ritenuto ostativo ai fini dell’accoglimento dell’istanza poiché non riconducibile né all’ipotesi di cui all’art. 380 c.p.p. né a quella dell’art. 381 c.p.p.;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

alla camera di consiglio del 9.11.2010 veniva accolta la richiesta cautelare con ordinanza confermata da successivo provvedimento del Consiglio di Stato del 11.2.2011.

Ritenuto che il ricorso sia fondato, come risulta dalla motivazione della sentenza n. 8 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria il 10 maggio 2011 che di seguito si espone.

Nella pronuncia succitata il giudice di appello ricorda, in primo luogo, che il decorso del termine (il 24 dicembre 2010) per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) aveva già reso immediatamente applicabili le prescrizioni della stessa, trattandosi di una sopravvenienza normativa di matrice comunitaria nella materia de qua, le cui disposizioni risultavano sufficientemente precise e incondizionate, e, come tali, suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri, secondo i principi ormai consolidati del diritto comunitario, potendone derivare il venir meno dell’efficacia dei precetti della corrispondente disciplina dettata dalla legge nazionale italiana sull’immigrazione, in quanto non compatibili con gli artt. 15 e 16 della Direttiva, e segnatamente dell’art. 14, comma 5ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Il collegio richiama, poi, la pronuncia della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU, la quale, premettendo la sussistenza delle condizioni per ritenere l’immediata applicabilità della Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate, così conclude: "… la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

La suddetta Adunanza Plenaria, premettendo che il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico e che tale misura non può, tuttavia, essere concretamente accordata dall’Amministrazione ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286/98 – che punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato – afferma, poi, che la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.

In conformità all’orientamento costantemente seguito dalla Corte di Lussemburgo (a partire dalla sentenza Simmenthal in causa 106/77), e dalla stessa Corte costituzionale italiana (con la sent. n. 170 del 1984 e successive), anche la suddetta sentenza del giudice comunitario del 28 aprile 2011 afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

"L’effetto di tale diretta applicazione- ha puntualizzato la Corte – non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario." (Corte Cost. n. 168 del 1991).

Il supremo consesso amministrativo conclude affermando che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali, non potendo tale retroattività non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Né, a parere del collegio di secondo grado, tale conclusione sarebbe ostacolata in modo persuasivo dalla tesi, prospettata dall’ordinanza di rimessione, secondo cui, per il principio tempus regit actum, sarebbero da ritenere comunque legittimi gli atti amministrativi adottati antecedentemente al mutamento della normativa.

Il principio tempus regit actum esplica, infatti, la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, mentre tale circostanza non si verifica ove, come nella specie, siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato.

Si legge, infatti, nella pronuncia succitata che: "Non diversamente da quanto accade a seguito dell’accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale, benché sulla base di una differente ricostruzione dei rapporti tra le diverse fonti coinvolte, è da ritenere che le disposizioni espunte dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possano più essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice ".

Alla luce delle suesposte considerazioni, alle quali il collegio si riporta integralmente, il ricorso deve essere accolto, disponendosi il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 14-11-2011, n. 41478 Sospensione condizionale concedibilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il P.M. presso il tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 21/23.2 2011 del tribunale della stessa città,in composizione monocratica, che, quale giudice della esecuzione, rigettava la richiesta dello stesso P.M. volta alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del tribunale di Roma in data 4.10.2006, irrevocabile il 28.10.2006, di condanna di R.M. alla pena di 4 mesi di reclusione e Euro 400 di multa, richiesta motivata dal fatto che ,in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, la R. aveva riportato altre due condanne – rispettivamente sempre del trib. di Roma in data 14.1.2006, irr. il 1.3.2006, per un fatto del 13.1.2006 ed in data 26.7.2006, irrevocabile l’1.10.2006 per un fatto del 25.7.2006. Ne conseguiva, sempre per il P.M. ricorrente, che, essendo stata in precedenza già concessa la sospensione condizionale della pena inflitta con pregressa condanna, non poteva, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 3 e art. 674 c.p.p., comma 1 bis, essere concesso un secondo analogo beneficio per aver riportato in precedenza due sentenze di condanna a nulla rilevando che il limite di due anni stabilito dall’art. 163 c.p., non era stato comunque, anche calcolando le pene delle due condanne successive, superato.

– 2 – Il ricorso merita accoglimento per il fatto che, per giurisprudenza consolidata, è ben possibile la reiterabilità del beneficio, ed alle condizioni di legge, nel caso di una nuova condanna, ma solo alla condizione che tra la prima condanna a pena sospesa e quella in predicato per una nuova concessione non sopravvengano condanne intermedie.. Ove una tale eventualità si verifichi, come nella specie, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (v. per tutte, Sez. 6,12.2/3.9.1996, P.G. in proc. Visciglia, Rv 205558; Sez. 4, 14.6/8.8.1994, P.M. in proc. Antonelli, Rv. 200128).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa revoca, che dispone, della sospensione condizionale della pena concessa a R.M. con la sentenza del tribunale di Roma 4.10.2006. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

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