T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 09-01-2012, n. 150 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’ATI con capogruppo il ricorrente Consorzio Stabile CO.IM. è risultata affidataria dell’appalto indetto da Ferservizi (in nome e per conto di Ferrovie dello Stato spa) per l’esecuzione di interventi di messa a norma e adeguamento dell’edificio di Villa Patrizi in Roma – ristrutturazione di servizi igienici (n. 18 gruppi bagno). Il relativo contratto è stato stipulato in data 24.5.2010, per un importo complessivo dell’appalto di Euro 397.452,80 esclusi IVA e oneri per la sicurezza stimati in Euro 20.000,00.

Con Det. Ferservizi in data 24 novembre 2010] il contratto predetto è stato tuttavia risolto, "per grave inadempimento" dell’ATI affidataria. L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal canto suo, ricevuta comunicazione, da parte della stazione appaltante, di detta risoluzione, ne ha disposto l’annotazione, a carico dell’istante, in data 4.1.2011, sul Casellario informatico delle imprese, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t), del D.P.R. n. 34 del 2000.

Avverso tale annotazione, chiedendone l’annullamento, insorge peraltro davanti a questo TAR il Consorzio CO.IM. deducendo l’illegittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, invalidità della segnalazione di risoluzione da parte di Ferservizi all’AVCP, violazione di legge ed eccesso di potere per essere stata effettuata l’annotazione stessa prima della scadenza dei termini per la proposizione di ricorsi al G.O. In via subordinata l’istante chiede poi la modifica ed integrazione dell’annotazione, ai sensi della Det. AVCP n. 10 del 2003 (lett. m All. C), con l’indicazione della pendenza dei termini predetti e del giudizio instaurato davanti al G.O..

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è da disattendere.

E’ anzitutto privo di fondamento il primo motivo di gravame.

L’annotazione in questione è stata effettuata ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t), del D.P.R. n. 34 del 2000, e dunque nell’ambito di "tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario". In proposito, in effetti, la giurisprudenza amministrativa ha concordemente chiarito che i presupposti che danno luogo alla risoluzione contrattuale (disciplinata dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 2006) rilevano in ogni caso, ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico, non solo in considerazione di quanto disposto dall’art. 27 comma 2, lett. p), D.P.R. n. 34 del 2000, che fa riferimento ad "eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali", ma anche come notizia rilevante ai sensi della successiva previsione sub lett. t) dell’art. 27 D.P.R. n. 34 del 2000, la quale prevede un’ipotesi di iscrizione innominata, che può riguardare ogni altra notizia relativa all’impresa, che, pur non comportando inibitoria annuale di partecipazione a pubbliche gare d’appalto, sia ritenuta comunque utile dall’Osservatorio ai fini della tenuta del Casellario (cfr. TAR Lazio, III, n. 13456 del 26.5.2010).

Nel disporre l’annotazione non vi è stato poi, nella specie, da parte dell’AVCP, alcun difetto di istruttoria o travisamento di fatti. La Stazione appaltante ha trasmesso, invero, all’Autorità di vigilanza, con nota n. 22887 in data 24.11.2010, la documentazione a supporto dell’intervenuta risoluzione contrattuale. Nel provvedimento in pari data che ha disposto la risoluzione stessa viene evidenziato il "grave inadempimento" dell’affidataria, consistente nel "notevole ritardo accumulato nella esecuzione delle prestazioni, atteso che su n. 18 gruppi bagno risultano eseguiti interventi, peraltro parziali, esclusivamente su n. 4 e che, ad oggi, risulta decorso infruttuosamente il termine di adempimento fissato nell’Ordine di Servizio n. 2/RUP del 26 ottobre 2010". In quest’ultimo erano stati analiticamente evidenziati i ritardi, riferiti ai singoli gruppi bagno, maturati rispetto al cronoprogramma, nonché gli ordini di servizio già emessi dalla D.L. e l’"assenza di giustificazioni per i ritardi" stessi. E quindi, nella considerazione che "il ritardo accumulato" stava "provocando notevoli disagi al personale del Gruppo Ferrovie dello Stato presente negli uffici " e che "l’indebito prolungamento dei lavori" stava "aggravando ai limiti della tollerabilità la criticità rappresentata rispetto al corretto svolgimento dell’attività lavorativa normalmente svolta negli stessi uffici", era stato intimato all’appaltatore odierno ricorrente, con il citato Ordine di Servizio, di provvedere tempestivamente, entro 20 gg., all’adempimento degli obblighi contrattuali, con l’avvertenza che in caso contrario ci si riservava "di adottare tutti gli strumenti previsti dal contratto, e consentiti dalla normativa vigente, a tutela dei diritti del committente". Con successiva nota del 16.11.2010, anch’essa in possesso dell’AVCP, era stato infine rilevato che l’Appaltatore non aveva rispettato il termine assegnato (15.11.2010) né "fornito alcuna giustificazione", non essendo presente alcun operaio in cantiere dal 25.10.2010 ed essendosi presentati nuovamente al lavoro tre operai "solo nella giornata del 15.11.2010".

In presenza di tali dati documentali, a base della risoluzione, certamente non può fondatamente sostenersi che all’AVCP constassero, come sostiene la parte ricorrente, l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti per procedere all’annotazione della risoluzione stessa o che la notizia al riguardo comunicata dalla stazione appaltante fosse irrealistica o inconferente.

Va rilevato d’altra parte che il Consorzio ricorrente era stato informato dalla stazione appaltante, contestualmente alla determinazione di risoluzione, che di questa sarebbe stata data informazione all’AVCP (come in effetti avvenuto lo stesso giorno 24.11.2010), e la stessa nota dell’Autorità di Vigilanza in data 2.12.2010 (di richiesta a Ferservizi del modello di comunicazione di notizie da inserire nel Casellario) era stato trasmessa anche all’ATI ricorrente, così come la nota di riscontro di Ferservizi in data 14.12.2010. Per cui il Consorzio ricorrente ben avrebbe potuto presentare proprie osservazioni o precisazioni o deduzioni difensive all’AVCP prima dell’annotazione (avvenuta in data 4.1.2011). In assenza di alcuna precisazione o puntualizzazione da parte dell’operatore economico interessato, correttamente l’AVCP ha proceduto all’annotazione nei termini comunicati e documentati da Ferservizi. Né può ritenersi che alla stregua della documentazione acquisita da parte dell’AVCP non risultassero la gravità dell’inadempienza contrattuale e il notevole ritardo nell’esecuzione dei lavori (trattandosi infatti di elementi entrambi rimarcati in chiari termini o comunque inequivocabilmente risultanti nella documentazione prodotta da Ferservizi.

Quanto al secondo motivo, esso è a sua volta infondato nella parte in cui postula, richiamando la Det. dell’Autorità di Vigilanza n. 10 del 2003, l’illegittimità e comunque l’esigenza di cancellazione dell’iniziale annotazione (del 4.1.2011) in relazione alla pendenza dei termini per proporre azione contro la risoluzione ed essendovi, nel caso di specie, addirittura un giudizio al riguardo in corso.

In proposito rileva invero il Collegio che la Det. in questione, n. 10 del 2003, prevede un elenco esemplificativo di possibili casi di cancellazione o integrazione delle annotazioni. Quelli riguardanti la parte ricorrente ed a cui la stessa fa riferimento sono all’evidenza casi di possibile integrazione e non di illegittimità o di cancellazione dell’annotazione. L’integrazione, peraltro, a seguito di comunicazione di CO.IM. in data 31.1.2011, è concretamente avvenuta da parte dell’Autorità di Vigilanza, in data 15.2.2011, con annotazione integrativa (peraltro non ulteriormente impugnata) riferita espressamente (come preteso dall’istante anche nel terzo motivo di gravame) alla pendenza di procedimento cautelare presso il Tribunale Civile di Roma avverso la risoluzione contrattuale. Stante l’avvenuta integrazione dell’annotazione, va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso relativamente alla richiesta subordinata contenuta nel ricorso stesso in ordine alla necessità di menzione, nell’annotazione stessa, della pendenza del giudizio civile suddetto.

Alla stregua delle esposte considerazioni il proposto ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, restando tuttavia compensate tra le parti le spese di giudizio, sussistendo sufficienti motivi per disporre in tal senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’anno 2010 il ricorrente Partito della Rifondazione Comunista (d’ora in poi semplicemente "partito") subìva un’azione esecutiva (pignoramento presso terzi) da parte di E. G. s.p.a. (d’ora in poi semplicemente "E."), in relazione ad una serie di cartelle di pagamento (analiticamente indicate in ricorso) che secondo quest’ultima sarebbero rimaste insolute non ostante ritualmente notificate al primo.

Con nota R.A.R. del 21.5.2010, il partito chiedeva – ai sensi degli artt.22 e ss. della L. n.241/1990 e dell’art.26, comma 4, del DPR n.602/1973 – di prendere visione ed estrarre copia delle predette cartelle di pagamento e, soprattutto, delle rispettive relate di notifica. Esso ritiene, infatti, di non avere avuto conoscenza delle cartelle in questione, non avendole mai avute notificate (cfr., al riguardo, pag.3 della memoria di E.)

Per tutta risposta E. chiedeva al Partito la copia del provvedimento di nomina del suo rappresentante legale.

Il partito ricorrente sostiene di aver ottemperato a tale richiesta – ma la circostanza è ininfluente, come emerge dalla parte in diritto della presente decisione – con nota R.A.R. trasmessa il 22.7.2010, con la quale reiterava altresì la richiesta di accesso.

Poiché le richieste di accesso avanzate ai sensi degli artt.22 e seguenti della L. n.241 del 1990 sono rimaste senza effetto e su esse si è formato il c.d. silenziorifiuto, con il ricorso in esame il ricorrente ha adìto questo TAR chiedendo la condanna dell’Agente della riscossione alla esibizione della documentazione richiesta.

Al riguardo il ricorrente lamenta la violazione dei principii della trasparenza e del buon andamento del’azione amministrativa, nonché dell’art.6 della L. n.212 del 2000, deducendo di aver interesse (per evidenti ragioni difensive) a visionare le cartelle di pagamento in relazione alle quali si trova a subìre un’azione esecutiva certamente per esso pregiudizievole.

Ritualmente costituitasi, E. ha eccepito, e ribadito con ulteriore memoria, l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All’udienza camerale del 24.11.2010, uditi Difensori delle parti indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Con esso il ricorrente:

lamenta la violazione dei principi della trasparenza e del buon andamento del’azione amministrativa, nonché dell’art.6 della L. n.212 del 2000, deducendo di aver interesse (per evidenti ragioni difensive) a visionare le cartelle di pagamento in relazione alle quali si trova a subìre un’azione esecutiva certamente per esso pregiudizievole;

e chiede la condanna dell’Agente DELLA riscossione alla esibizione della documentazione richiesta.

La censura va condivisa e la domanda di accesso documentale merita accoglimento.

1.1. Non v’è dubbio che il ricorrente vanti un interesse personale, diretto ed immediato, a visionare le cartelle in relazione alle quali sta subendo un’azione esecutiva che ritiene ingiusta (per un pagamento che ritiene non dovuto).

E poiché la giurisprudenza è pacifica nel concedere l’accesso ai documenti quando la visione degli stessi appare strumentale (id est: necessaria o anche solamente utile) all’esercizio del diritto di difesa, non v’è ragione per negare al ricorrente di esaminare la documentazione richiesta al fine di vagliarne la legittimità e/o regolarità anche solamente formale.

E ciò a maggior ragione in quanto nell’Ordinamento italiano l’Agente della riscossione si trova – di regola e per antica tradizione – in una posizione di supremazia rispetto al contribuente; sicchè non appare equo né conforme ai principi costituzionali (ed alle norme costituzionali e comunitarie che tutelano i cc.dd. "diritti fondamentali") che a quest’ultimo venga sottratto (anche) il diritto di conoscere dettagliatamente e con estrema chiarezza le specifiche ragioni per le quali viene chiamato a pagare somme di denaro ed a subire esecuzioni forzose in sede amministrativa.

1.2. L’eccezione sollevata Dall’agente della riscossione, che sostiene di non potere comunicare al ricorrente i dati richiesti perché gli stessi sono "coperti" da privacy, non è condivisibile.

Nel caso dedotto in giudizio la riservatezza opera – infatti – esclusivamente nei confronti dei terzi. In ogni caso, la riservatezza non può mai essere opposta al diretto destinatario di un’azione amministrativa che assuma di essere stato da essa pregiudicato e che chieda di esaminare i provvedimenti dei quali è destinatario al fine di comprendere se la stessa sia fondata sul corretto esercizio del pubblico potere.

L’Agente della riscossione sostiene, inoltre:

– che in forza dell’art.35 del D.lgs.13.4.1999 n.112 le informazioni ed i dati in suo possesso sono coperti da segreto d’ufficio;

– e che proprio in conformità a tale norma non ha comunicato al Partito ricorrente i dati richiesti, non essendogli stato fornito il nominativo della persona fisica che riveste la qualità di legale rappresentante dello stesso, unico abilitato – secondo la tesi qui esposta – a poterli visionare.

Anche tale costruzione difensiva non può essere condivisa.

Ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto per quanto prima rilevato: il carattere segreto di un documento (o del suo contenuto) non può essere mai opposto (o eccepito) a colui il quale subisce un’azione esecutiva (o un’esecuzione forzata) fondata proprio su quel documento (o su quel contenuto).

Quanto, poi, alla questione della persona alla quale la documentazione andava esibita, valga quanto segue.

Nell’Ordinamento italiano i Partiti hanno natura giuridica di "associazioni", e come tali sono muniti di (seppur limitata) personalità giuridica, essendo autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi (e fermo restando il principio, non contrastante con la precedente affermazione, secondo cui la responsabilità si estende, illimitatamente, anche a chi abbia compiuto atti di gestione).

Ne consegue:

che titolare del diritto di visionare la documentazione per cui è causa è il Partito (in quanto autonomo soggetto giuridico costituente principale e diretto centro d’imputazionedi diritti e di obblighi; e, nella specie, delle obbligazioni derivanti dalle cartelle di pagamento ad esso notificate) e non già la persona fisica, nominativamente individuata, che di volta in volta agisce in veste di suo organo rappresentativo;

che – e ciò costituisce ulteriore corollario delle superiori osservazioni – l’Amministrazione ben avrebbe esaurito ogni dovere di osservanza del segreto d’ufficio (ex art.35 D.Lgs 13.4.1999 n.112) trasmettendo la documentazione (com’è in uso negli atti giudiziali) al soggetto giuridico titolare del rapporto (il Partito ricorrente) "in persona del suo legale rappresentante" ed in tale qualità, e cioè senza (conoscerne nè) indicarne il nominativo; elemento specifico, questo, a ben guardare del tutto irrilevante.

1.4. Anche l’ultima eccezione sollevata dall’Agente della riscossione, secondo cui il ricorrente non avrebbe diritto di verificare la validità delle notifiche in quanto essa risulta già evidente dalle relative relate, che sarebbero già in suo (id est: dello stesso ricorrente) possesso, non può essere condivisa.

Essa si basa, invero, su un evidente sofisma.

Se un soggetto sostiene di non aver avuto notificato alcuna cartella e ne chiede copia (per visionarla e verificare o contestare la validità della notifica), non gli si può eccepire – se non incappando in un evidente vizio logico – che unica prova della notifica è la relata (id est: il verbale di avvenuta notifica) apposta proprio in calce al documento asseritamente notificatogli.

E’ evidente, infatti, che se egli sostiene di non avere ricevuto l’atto, sostiene al tempo stesso di non essere stato destinatario di alcuna notifica (né assoggettato ad alcuna operazione ad essa strumentale), e dinon possedere né il documento né la relata apposta in calce ad esso.

Il carattere tautologico – e petitoriamente autoritativo – dell’argomentazione difensiva utilizzata dall’Amministrazione è, dunque, evidente: essa consiste nel (pretendere di poter) fornire la prova dell’esistenza di un documento affermando – ma non dimostrando – che la propria controparte ne è (o sa di esserne) in possesso.

Sicchè non resta che concludere che l’Amministrazione ha l’obbligo di esibire la parte della relata di notifica che il notificatore è tenuto a redigere ed a trattenere.

2. In considerazione delle superiori osservazioni non resta al Collegio che ordinare all’Amministrazione di esibire al Partito ricorrente – entro 30 giorni dalla notificazione a cura di parte della presente decisione – la documentazione da esso richiesta, consentendo altresì l’estrazione di copie.

Le spese di giudizio sono poste a carico di E. nella misura di Euro 2000.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ordina ad E. G. s.p.a. di esibire al ricorrente la documentazione da esso richiesta in ricorso, entro il termine e con le modalità indicate in motivazione.

Condanna la Società E. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000 (duemila/00)..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14249

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
T.N., socio ed amministratore della srl XXX, impresa per il commercio di materiali edili, propose opposizione a cartella n. (OMISSIS) con la quale gli era stato chiesto il pagamento di 1.679,09 euro per contributi e sanzioni relativi alla gestione commercianti concernenti il periodo 2001-2002.
Il Tribunale di Lucca respinse l’opposizione e la Corte d’appello di Firenze, ha respinto l’appello contro tale decisione.
Il T. ricorre per cassazione, articolando due motivi.
L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso.
Il T. ha depositato una memoria per l’udienza, con la quale prende atto della evoluzione normativa e delle decisioni delle Sezioni unite e della Corte costituzionale.
In effetti, il problema oggetto della presente controversia è oggi definito dai seguenti interventi normativi e giurisprudenziali. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, così recita: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche". Sulla interpretazione di tale comma è intervenuto l’art. 12, comma 11, D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, che così si esprime: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Interpretando questo articolato normativo le Sezioni unite hanno così statuito: "In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art 1, comma 208, i rapporti di lavoro per I’ quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.".
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, sollevata, con l’ordinanza della Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. Dando correttamente atto di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la difesa del T. sostiene però che in questo caso si sarebbe formato il giudicato a causa della decisione 22 febbraio 2008, n. 4676 della Corte di cassazione, che ha affermò l’opposto principio di diritto in una controversia riguardante le medesime parti. L’eccezione non è fondata perchè la decisione concerne contributi relativi ad un diverso periodo temporale e, comunque, è di cassazione con rinvio e quindi non ha determinato il giudicato ed anche il giudice di rinvio dovrà tener conto dello "ius superveniens".
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. L’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale prima richiamata impone di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 2 luglio 2010, n.15718 NON SPETTA ALLA PARTE LA VALUTAZIONE DELLA PROPONIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2. – Con il primo motivo, deducendo violazione di legge ed omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di considerare che la mancata citazione del Bureau Gestionnaire nel giudizio di primo grado le ha comunque arrecato un danno poiché, se i suoi difensori avessero ritualmente notificato la citazione introduttiva, la vertenza sarebbe stata agevolmente risolta in suo favore, senza dilazione e senza eccezioni di sorta, fin dal giudizio di primo grado.

L’eventuale appello contro la sentenza non avrebbe comunque potuto sanare del tutto l’errore, essendo rimasta preclusa alla danneggiata la possibilità di agire in risarcimento contro i responsabili austriaci dell’incidente.

3. – Con il secondo motivo lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver la Corte di appello escluso la responsabilità degli avvocati senza avere previamente accertato chi fosse incaricato della sua difesa, nelle more per la proposizione dell’appello, quindi chi avrebbe dovuto consigliarle la linea difensiva da seguire.

La Corte ha omesso di rilevare, in particolare, che gli stessi avvocati da essa citati in responsabilità hanno conservato la sua difesa fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza mai segnalarle la possibilità e l’opportunità di impugnare la sentenza; che essi stessi hanno più volte ammesso anche per iscritto la loro responsabilità, consigliandole di agire nei loro confronti, essendo essi coperti da assicurazione contro la responsabilità professionale, e che le hanno restituito l’intero incartamento processuale solo dopo la scadenza del termine ultimo per proporre appello.

4. – I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi – sono fondati.

Correttamente rileva la ricorrente che il fatto che l’errore dell’avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell’appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente di per sé ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza.

L’appello protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l’aleatorietà insite in ogni controversia, sicché il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte.

Né si può sapere a posteriori se l’impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado.

Nella specie, per di più, la danneggiata ha perduto ogni possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di proprietario e conducente dell’automobile austriaca e del loro assicuratore.

La Corte di appello avrebbe dovuto specificamente motivare su questi aspetti, per poter affermare che la proposizione dell’appello ha del tutto escluso l’esistenza del danno, anziché incidere se del caso solo sulla sua entità.

Ma soprattutto, correttamente rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di valutare se la mancata proposizione dell’appello fosse imputabile a sua colpa, o non piuttosto alla responsabilità degli stessi legali convenuti in risarcimento dei danni.

È dubbio, e largamente improbabile, che la parte di un giudizio sia in grado di valutare la correttezza delle ragioni giuridiche addotte da una sentenza di rigetto della sua domanda, la proponibilità o meno di determinati motivi di impugnazione, le probabilità di successo dell’appello, e così via.

Soprattutto in materia processuale ed in tema di legittimazione passiva la valutazione della correttezza o meno di una sentenza richiede competenze squisitamente tecniche, che solo il difensore possiede e che solo al difensore spetta di illustrare al cliente, consigliando le opportune iniziative.

Il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere quindi motivati con specifico riferimento ai comportamenti imputabili a colpa della stessa (per esempio quello di avere rifiutato di proporre impugnazione con piena cognizione di causa e nonostante pressanti insistenze dei difensori in tal senso); o a quelli idonei a dimostrare la mancanza di colpa dei legali (quali il fatto di avere tempestivamente rilevato e segnalato al cliente l’errore del Tribunale, suggerendo di proporre appello; di essere stati sostituiti da altri prima della scadenza del termine per l’impugnazione; ecc.).

Nulla di tutto ciò la sentenza impugnata ha accertato, venendo così ad imputare oggettivamente alla danneggiata la responsabilità di non avere adottato una determinata linea di difesa, senza alcuna motivazione in ordine ad una qualunque colpa o negligenza della stessa, laddove la fattispecie era tale per cui – anche in base alle nozioni di comune esperienza – la mancata proposizione dell’appello veniva a configurare se mai un aggravamento della responsabilità dei difensori convenuti, anziché ragione idonea a giustificarne l’assoluzione.

In sintesi, la motivazione della sentenza impugnata appare inidonea a giustificare il rigetto delle domande della ricorrente.

5. – L’unico motivo del ricorso incidentale, con cui i ricorrenti lamentano di essere stati condannati a rimborsare le spese processuali alla Zurigo Assicurazioni, risulta assorbito, in quanto la cassazione della sentenza impugnata nel capo relativo alla responsabilità travolge le conseguenti pronunce sulle spese processuali.

Le relative domande dovranno essere nuovamente valutate con la definitiva soluzione della vertenza.

6. – In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata., con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e la decida con congrua e logica motivazione.

7. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle; spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.