Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-01-2011, n. 2300 Ebbrezza

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Svolgimento del processo

Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di S.N. avverso la sentenza emessa in data 13.1.2010 dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella del Tribunale di Massa in data 6.8.2008 con la quale il predetto S. era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda di all’art. 186 C.d.S., comma 2, oltre sospensione della patente per mesi 2 e confisca dell’auto (commesso il (OMISSIS)).

Deduce la violazione della legge processuale penale essendo stata rigettata da parte dei giudici di merito l’eccezione di nullità inutilizzabilità dell’accertamento tecnico irrepetibile tramite alcoltest (con tasso poi risultato di gr/l 1,5) in quanto intempestiva.

Infatti, non essendo l’indagato assistito dal difensore, non poteva operare la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2 richiamata dalla Corte, sicchè il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’accertamento del tasso alcolemico (ex artt. 354 e 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.) poteva essere eccepita, come avvenuto, entro i termini di cui agli artt. 180 e 181 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed aspecifica avendo il ricorrente riproposto in questa sede pedissequa mente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile: ed è stato affermato che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109). Invero, corretta ed esaustiva è la motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine alla tardività dell’eccezione di nullità.

L’accertamento del tasso alcolemico in questione fu effettuato dal Laboratorio presso l’Ausl 1 di (OMISSIS) su richiesta della Polizia Stradale a seguito di incidente stradale, con deposito del referto su disposizione del P.M. e con avviso al difensore: sicchè non vi era proprio spazio per l’eccezione de qua.

Peraltro, secondo giurisprudenza ormai consolidata (v. tra le altre:

Sez. 4, n. 26738 del 7.2.2006, Rv. 234512) Talcooltest" costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354 c.p.p., comma 3, cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 c.p.p., senza però diritto ad essere previamente avvisato: in altri termini, non è indispensabile la sua presenza.

Ai sensi, poi, dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all’art. 356 c.p.p." avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"; in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto per altri atti (v. artt. 350 e 364 c.p.p.).

Ciò posto, in ogni caso la violazione del disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p. da luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, quando la parte vi assiste deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (ex pluribus, Sez. 4, n. 27736 dell’8.5.2007, Rv. 236934; Sez. 4, n. 45622 del 4.11.2009, Rv. 245797).

Nella specie, da quanto è stato possibile rilevare in questa sede, la relativa eccezione è stata sollevata con l’atto di appello, sicchè essa non può ritenersi proposta "immediatamente dopo" il compimento dell’atto, al quale la parte aveva assistito, come vuole il precitato art. 182 c.p.p., comma 2.

Da quanto esposto consegue l’insussistenza della nullità ipotizzata dal ricorrente che comunque, a tanto volere concedere, non più deducibile.

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 10-02-2011, n. 4870 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. S.G. è stato attinto da una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio doloso aggravato dai futili motivi in danno di B.M., commesso il (OMISSIS), emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 13.09.2006 e da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso tra il (OMISSIS), emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 20.03.2009. 1.1 Il difensore del S. aveva avanzato istanza di scarcerazione dalla seconda ordinanza, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3 deducendo che la condotta contestata nella seconda ordinanza custodiale è connessa con la vicenda omicidiaria, che doveva essere valutata strumentale ai fini della perpetrazione delle varie condotte criminose connesse al mercato degli stupefacenti, tenuto anche conto gli elementi probatori sui quali si basa l’accusa di associazione a delinquere sono stati acquisiti tutti prima dell’omicidio avvenuto nel 2006 e che già dalle indagini sull’omicidio emergevano elementi univoci di prova in ordine al reato poi contestato al S..

1.2 Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ ordinanza del 29.09.2009 con la quale il GIP di quella città ha rigettato l’istanza di scarcerazione di S.G. ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, ricorre ora il difensore del S., deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 5 e art. 297 c.p.p., comma 3 perchè il tribunale, nel valutare l’assenza di ogni connessione tra i due fatti delittuosi ascritti al S., avrebbe omesso di considerare le specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’imputato che aveva posto in rilievo elementi attestanti il vincolo cronologico tra i fatti contestati con le due diverse ordinanze ed il lasso temporale intercorso tra la raccolta degli elementi probatori relativi alla prima ordinanza e quelli della seconda.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 Il ricorrente, infatti, ha inteso avallare un diverso apprezzamento degli elementi utilizzati dai giudici del riesame per ritenere la insussistenza delle condizioni richieste dall’art. 297 c.p.p., comma 3 per la retrodatazione delle misure custodiali; e però non è riuscito a evidenziare profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato, che non merita censure essendo la motivazione pertinente accurata e completa.

2.2 Va ricordato che secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco).

2.3 In particolare il Tribunale ha escluso che si versi in un caso di retrodatazione sul preciso rilievo che non può ravvisarsi, nei fatti in esame, l’elemento della continuazione, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, fra l’appartenenza ad una ben individuata organizzazione criminosa finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacente, tra i cui componenti non sono presenti i soggetti implicati nell’omicidio di B. M., e l’episodio omicidiario, maturato in una faida relativa alla gestione dello spaccio di cocaina in un ambito territoriale assai ristretto quale è la piazza di (OMISSIS), tenuto anche conto della distanza temporale tra i due fatti delittuosi, l’organizzazione criminale sviluppatasi nel 2002-2003 e l’omicidio, consumato il (OMISSIS). Nè la motivazione sugli specifici elementi che hanno indotto il Tribunale a negare la continuazione, valutazione squisitamente versata in fatto, può essere motivo di ricorso in questa sede.

2.4 Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il provvedimento. E tale valutazione è sicuramente positiva per il provvedimento impugnato.

2.5 Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 8727 Cause scindibili e inscindibili

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Svolgimento del processo

R.R. citava in giudizio davanti il Tribunale di Agrigento G.G., P.R. e D.C.A. esponendo di avere stipulato in data 22.10.1992 un preliminare di vendita con il quale il D.C. si era obbligato a trasferirgli la proprietà di un vano terranno.

Successivamente le parti avevano concordato di convertire il contratto preliminare già concluso in scrittura privata di vendita, per cui egli aveva corrisposto al D.C. il salde del prezzo e in cambio ne aveva ricevuto una procura speciale irrevocabile a vendere l’immobile in questione. In seguito, nell’effettuate le visure relative, aveva riscontrato che in data 23.11.1995 il D.C. aveva venduto lo stesso immobile a G.G. ed a P. R.. Chiedeva pertanto che venisse accertato che la vendita dell’immobile era avvenuta in suo favore e che fosse dichiarata l’inefficacia dell’atto di vendita dello stesso immobile al G. ed alla P., oltre al risarcimento del danno.

D.C.A. rimaneva contumace, mentre si costituivano chiedendo il rigetto della domanda il G. e la P..

Il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda di accertamento della vendita in favore del R. e della correlativa domanda di inefficacia della vendita dello stesso immobile al G. ed alla P. accogliendo solo la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del D.C..

Avverso detta sentenza proponeva appello il R. ed appello incidentale il G. e la P..

Con sentenza depositata il 21-10-2008, la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello principale e quello incidentale.

Avverso detta sentenza R.R. proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Resistevano con controricorso G.G. e P.R..
Motivi della decisione

La Corte di Appello, rilevato che l’atto di appello non era stato validamente notificato a D.C.A. residente all’estero e che si era in presenza di cause inscindibili, ordinava al R. ex art. 331 c.p.c la rinnovazione dell’atto di citazione in appello entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza con cui si disponeva tale incombente.

Non essendo andata a buon fine anche questa volta la notifica, effettuata a mezzo posta, dichiarava ai sensi degli artt. 331 e 153 c.p.c., l’inammissibilità dell’appello.

Con il primo motivo di ricorso il R. denunzia l’erronea applicazione art. 331 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto erroneamente la Corte aveva ritenuto di non concedere un nuovo termine per la notifica in quanto, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 331 c.p.c., il ricorrente aveva dato ritualmente corso al procedimento di notifica per l’integrazione, ma questo non era andato a buon fine per circostanze non dipendenti dalla sua volontà ed imprevedibili.

Come secondo motivo deduceva violazione dell’art. 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè erroneamente la Corte di Appello aveva applicato l’art. 331 c.p.c., mentre doveva applicarsi l’art. 291 c.p.c. ed, in caso di ordine di rinnovazione delle citazione non eseguito, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., comma 3.

I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica degli stessi.

Si osserva che in relazione all’applicabilità dell’art. 331 c.p.c., si sono pronunciate recentemente le Sezioni Unite con sentenza n. 14124 dell’11-6-2010 affermando che " nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno ad alcuni di essi, la notificazione sìa rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento – deve trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Di conseguenza la Corte di Appello non è incorsa nella dedotta violazione di legge in quanto, avendo l’appellante proposto l’impugnazione nei confronti di tutti i legittimati e non essendo andata a buon fine la notifica all’estero effettuata a mezzo posta, ha ordinato la rinnovazione dell’atto di appello nei confronti del D.C. ex art. 331 c.p.c..

Si osserva inoltre che le norme di cui il ricorrente chiede alternativamente l’applicazione sono relative al procedimento davanti al Tribunale e non riguardano il procedimento di impugnazione.

Come affermato dalla Corte di Appello,la mancata notifica dell’atto di impugnazione non poteva ritenersi dipendente da causa non imputabile all’appellante,il quale aveva ripetuto nuovamente la notifica all’estero a mezzo posta, modalità non andata a buon fine in precedenza, non fornendo alcun elemento di prova in ordine alla non colpevole ignoranza dell’esatto recapito del D.C. e pur potendo effettuare nuove ricerche eseguibili secondo l’ordinaria diligenza presso l’Ufficio Consolare.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1510 monopoli pubblici

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nti e l’avvocato dello Stato Gerardis per le Amministrazioni resistenti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Gli appellanti, titolari di otto licenze di vendita di generi di monopolio impugnavano il provvedimento di rilascio al sig. F.M., titolare di un bar in contrada Piano Pietra del Comune di Chiaravalle, di patentino per la vendita di detti generi.

A sostegno del ricorso deducevano eccesso di potere per violazione delle circolari emanate in materia, per carenza di adeguata istruttoria e per difetto dei presupposti.

2. – Con sentenza n. 885 del 2 aprile 2004 il TAR adito rigettava il ricorso affermando, dopo aver premesso talune considerazioni concernenti, sia la finalità del "patentino", sia il quadro normativo applicabile alla fattispecie, quanto segue:

– l’art. 54 D.P.R. 1074/58 conferisce all’amministrazione finanziaria un ampio potere discrezionale per l’autorizzazione alla rivendita di generi di monopolio mediante patentini, nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e negli spacci cooperativi;

– numerose circolari dell’Amministrazione finanziaria hanno definito i criteri per conferire alla rete distributiva dei generi di monopolio, ben vero articolata su rivendite vincolate a rigorosi limiti di distanza, un’elasticità più aderente alla domanda dei consumatori ed ai sottostanti interessi economici e commerciali, proprio attraverso il rilascio di patentini per luoghi, ovvero periodi temporali nei quali il servizio delle rivendite ordinarie non corrisponde appieno alle effettive esigenze della clientela;

– l’istruttoria effettuata nella specie dall’Amministrazione, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza, ha fatto emergere i presupposti necessari al rilascio del contestato patentino, essendo risultato che nel Comune di Chiaravalle centrale esistono otto rivendite (con un rapporto di 1/870); che il bar gestito dal sig. Magisano in contrada Piano Pietra si trova in una zona in costante aumento abitativo nella quale è pressante la domanda della popolazione ivi residente; che detto esercizio commerciale già gode di locali del tutto idonei ad ospitare la nuova attività e che il richiedente è in grado di assicurare anche un ampliamento del servizio attualmente offerto, in quanto copre i giorni festivi e garantisce un orario prolungato di vendita (ore 06,00/13,30 e 14,30/24,00); che il nuovo punto vendita dista poco meno di un chilometro dalla rivendita più vicina (come da comunicazione della G.d.F. del 12 settembre 2001) che, essendo priva di distributore automatico, non assicura il servizio nelle ore di chiusura.

3. – Con l’appello indicato in epigrafe i ricorrenti contestano la correttezza di detta sentenza per i seguenti motivi:

– non vi sarebbe una rilevante frequentazione del bar per il quale è stato rilasciato il patentino, tenuto conto del numero limitato di scontrini fiscali rilasciato in un mese, come accertato dalla G.d.F.;

– il parere espresso dalla G.d.F. sarebbe irrazionale e contraddittorio visto che le affermazioni in esso contenute sono espresse in modo dubitativo, attraverso l’uso del verbo al condizionale ("parrebbe") ed, inoltre, contrasterebbe con il parere reso dalla Federazione Italiana Tabaccai;

– sarebbe insussistente il rapporto minimo richiesto dalle norme tra popolazione e rivendite (1: 1500) perché nella contrada in questione vi sarebbero soltanto 235 abitanti;

– sarebbe inconferente, nella specie, l’attestazione comunale relativa alla qualificazione urbanistica della zona come "zona di espansione";

– non sussisterebbe, pertanto, alcuno dei presupposti essenziali richiesti dalla vigente normativa per il corretto rilascio di un patentino per la rivendita di generi di monopolio.

4. – L’Amministrazione finanziaria si è costituita nel presente grado di giudizio ma non ha svolto difese scritte né ha esibito documentazione.

5. – Si è costituito in giudizio anche il controinteressato sig. Magisano che con memoria ha articolatamente contestato la fondatezza dell’appello del quale ha chiesto la reiezione sulla base degli elementi, anche di fatto, indicati in detta memoria.

7. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

8. – L’appello è infondato.

8.1 – Quanto alla critica che il TAR avrebbe errato a non rilevare che difetterebbe una "rilevante frequentazione" del bar per il quale è stato richiesto "il patentino", può convenirsi con il controinteressato sig. Magisano che è del tutto errata la deduzione di parte appellante che dal numero limitato (103) di scontrini fiscali rilasciati nel mese di agosto 2001 emergerebbe "…che la frequentazione media dei clienti è stata di 3 o, al massimo, 4 al giorno…", in quanto é già l’importo complessivo riscosso con tali scontrini (lire 2.803.408 per le sole consumazioni alimentari) a dimostrare il contrario.

Inoltre, detto importo non è l’unico elemento valutabile ai fini della stima dell’entità effettiva di frequentazione di pubblico, avuto presente, come risulta dalla relazione della G.d.F. del 21 settembre 2001, che sia all’interno del bar, sia all’esterno dello stesso vi sono una sala biliardo, due campi di bocce e n. 9 videogiochi che costituiscono ulteriori attività, tutte regolarmente autorizzate, che comportano ulteriore frequentazione ed ulteriori incassi (ad es. videogiochi: incasso per il mese di agosto 2001 citato dalla G.d.F., di lire 850.000) che, ovviamente, vanno ad aggiungersi a quello indicato per le sole consumazioni alimentari.

Tutto ciò senza tralasciare di considerare che alla clientela collegata alle citate attività ulteriori (rispetto al solo bar) si aggiunge quella collegata anche al gioco delle carte praticato negli stessi locali, in virtù dell’autorizzazione di polizia n. 20/81/A9, ed alla vendita di prodotti esplosivi, tra cui cartucce da caccia, giusta licenza del 12 aprile 1996, come documentato in atti dall’appellato, senza alcuna specifica contestazione al riguardo da parte appellante, nonché quella rinveniente per effetto della distanza di circa 1 km dalla più vicina rivendita di generi di monopolio -che è sfornita di distributore automatico e non soggetta ad orario di apertura prolungato- e dalla frequentazione del supermarket confinante con il bar.

Né colgono nel segno gli appellanti allorquando affermano che la frequentazione bassa del bar, asseritamente rilevata in sede di ispezione dalla G.d.F., sarebbe confermata anche dal fatto che l’esercizio è ubicato in una zona agricola la cui popolazione raggiungerebbe a mala pena le 235 unità, tenuto conto che dal complesso degli atti e delle deduzioni di parte appellata, non smentite dagli appellanti, emerge come la zona in questione sia oggetto di edificazione diffusa, in virtù del piano urbanistico rurale di Chiaravalle Centrale, resa palese anche dalla presenza di strutture pubbliche e sociali, quali scuola, ufficio postale etc, delle quali usufruiscono anche gli abitanti di altre cinque frazioni rurali vicine, come attestato dal Sindaco, che ammontano a circa mille unità, secondo apposita indagine anagrafica effettuata.

8.2 – Consegue a tali rilievi che neppure è fondata la critica di irrazionalità e contraddittorietà della relazione della G.d.F. poiché il dato (scontrini fiscali) parzialmente enucleato dagli appellanti va correlato agli ulteriori elementi concreti sopra indicati, tutti convergenti per la legittimità dell’autorizzazione concessa nella specie al sig. Magisano.

Né alcun ruolo determinante poteva avere nell’economia procedimentale in questione il contrario parere espresso dalla F.I.T. essendo esso fondato su dati che possono ritenersi errati, alla stregua di tutti gli elementi più innanzi indicati.

8.3 – A non diversa sorte negativa deve, poi, soggiacere anche la critica che, nella specie, difetterebbe la proporzione minima di una tabaccheria ogni 1500 abitanti richiesta dalle vigenti circolari dell’Amministrazione, avuto presente che tale proporzione ha riguardo soltanto alle rivendite ordinarie, come agevolmente deducibile, in particolare, dalla circolare n. 04/63406 e che la stessa non è neppure inderogabile potendosene prescindere allorquando la distanza minima dalla più vicina rivendita sia almeno di 600 metri, come chiarisce la disposizione della lettera b), capoverso 4, della circolare citata.

8.4 – Infondata è, ancora, la censura secondo cui il TAR non avrebbe tenuto conto che la relazione della G.d.F. sarebbe affetta da "…perplessità…" per avere utilizzato "…formule ampiamente dubitative o perplesse…", in quanto l’uso del verbo al condizionale trova sufficiente spiegazione nella circostanza, messa opportunamente in risalto dalla parte controinteressata, che il periodo di tempo considerato è ben vero di un mese, ma non anche la permanenza sul posto dei verificatori che, dunque, nel poco tempo a disposizione, non potevano acquisire certezze sull’effettivo numero di potenziali utilizzatori del patentino, ma fare soltanto previsioni, per quanto di loro competenza.

8.5 – Infine, non può non essere disattesa anche la critica che sarebbe inconferente l’attestazione della destinazione urbanistica di zona, avute presenti le considerazioni già svolte nei capi di motivazione che precedono, con la conseguenza che l’appello è totalmente infondato e, come tale, merita di essere respinto.

9. – Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che alla soccombenza debba seguire, in capo agli appellanti, anche l’onere delle spese della presente grado di giudizio, in favore, però, del solo controinteressato sig. F.M., nella misura indicata in dispositivo, potendosi, invece, compensare l’onere delle spese stesse, con riferimento alle appellate Amministrazioni, essendosi esse limitate a partecipare al giudizio soltanto formalmente, non avendo prodotto alcuna memoria difensiva.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6900 del 2004, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell’appellato sig. F.M., in euro 3.000,00 (euro tremila e centesimi zero), oltre competenze tutte di legge; compensa integralmente le spese stesse nei confronti delle Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.