Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 28-03-2011, n. 12448 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.G., qualificatasi persona offesa nel procedimento penale a carico dei magistrati D.T.A. e R.L. in servizio presso il Tribunale di Macerata per l’ipotizzato reato di cui all’art. 323 c.p. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, all’esito dell’udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., accogliendo la richiesta del P.M. ha disposto l’archiviazione degli atti e a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione ne lamenta l’abnormità in riferimento alla valutazione dell’infondatezza della "notitia criminis" che il P.M. prima e il G.I.P. dopo avevano operato, relegando la vicenda nell’ambito esclusivamente civilistico, ed ignorando del tutto il grave e irreparabile pregiudizio, che la condotta dei magistrati, la prima rivestente il doppio ruolo di giudice della fase cautelare e contemporaneamente di componente estensore del collegio, chiamato a decidere sul giudizio di merito in una causa di divisione ereditaria, il secondo, quale giudice dell’esecuzione, connotata da abusi di rilievo penale, avevano cagionato alla persona offesa.

Il ricorso è inammissibile, siccome proposto contro un provvedimento non ricorribile.

Ricorda infatti il collegio che l’ordinanza di archiviazione, quando, come nella specie, sia stata preceduta dall’udienza camerale, è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409 c.p.p., comma 6, il quale rinvia all’art. 127 c.p.p., comma 5, che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della "notizia criminis", come nel caso in esame, in cui si censura la valutazione del compendio probatorio o la mancata risposta alle osservazioni a sostegno della denuncia, contenute nell’atto di opposizione, e non ritenute determinanti dal G.I.P. (ex multis Cass. Sez. 6 2/12/02- 9/1/03 n. 436).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14790 Dazi doganali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Erregiesse s.r.l. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica di accertamento definitivo emesso dall’Agenzia delle Dogane di Livorno in relazione a importazione effettuata presso la Dogana di Alessandria, la C.T.R. Toscana confermava la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso introduttivo – affermando l’incompetenza della Dogana di Livorno ad emettere l’avviso impugnato.

2. Giova preliminarmente rilevare che la difesa della Erregiesse ha depositato in data 24.02.2011 estratto della sentenza del Tribunale di Alessandria dichiarativa del fallimento della medesima società.

Detta circostanza non determina tuttavia l’interruzione del giudizio, alla stregua della univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale neppure l’intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui prevede che "l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo", comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità, posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. Cass. n. 21153 del 2010).

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 78 Regolamento CE 2913/1992, D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 3, 7, 9 bis, 325 e 326, nonchè D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 27 e 63, anche in relazione al principio di cui all’art. 97 Cost., la ricorrente, premesso che, secondo i principi generali, la competenza rappresenta una ripartizione a carattere interno della funzione amministrativa, espressione di potestà organizzativa volta ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, mentre all’esterno l’Amministrazione Doganale si relaziona nella sua "intima e globale unitarietà", ed inoltre che in materia doganale la regola generale è la competenza per materia, non sussistendo alcun riferimento normativo ad una distribuzione della competenza ratione loci, tantomeno a carattere inderogabile, ha chiesto a questo giudice di affermare che l’Ufficio doganale che ha accertato il mancato pagamento di diritti doganali può legittimamente procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo inerente ad operazioni di importazione svoltesi presso altre Dogane ove ebbe origine l’obbligazione tributaria.

La censura è infondata.

L’organizzazione dell’amministrazione sul territorio attraverso un atto normativo (si tratti di norme giuridiche – di rango primario o secondario – ovvero di normazione di natura amministrativa e a carattere meramente interno) corrisponde sempre ad una, eventualmente anche implicita, distribuzione di competenze, non avendo ragione d’essere la previsione di una struttura territoriale se ad essa non corrispondesse quantomeno anche una distribuzione di lavoro e/o attività tra le diverse articolazioni territoriali siccome individuate, non foss’altro per evitare, con riguardo ad una medesima situazione, la possibile contemporanea attivazione, in contrasto con l’efficienza cui deve essere improntata l’attività dell’amministrazione, di tutti gli uffici competenti per materia dislocati sul territorio e/o per evitare comunque l’attivazione di uffici che, non avendo "legami" territoriali meritevoli di considerazione con l’attività da compiere, interverrebbero, in linea di principio, con un maggiore dispendio di "risorse".

Anche quando l’organizzazione territoriale sia disposta con un atto amministrativo e determinata da una mera esigenza tecnica interna, dunque, essa comporta di norma l’attribuzione del potere di compiere alcuni atti ai soggetti individuati nell’ambito dell’organizzazione territoriale, la quale risulterebbe, altrimenti, priva di senso, onde l’interrogativo cruciale non è quello di verificare se in materia doganale rilevi o meno una distribuzione della competenza anche sotto il profilo territoriale – fatto logicamente implicito in una distribuzione sul territorio degli uffici doganali – bensì quello delle possibili conseguenze di una violazione della suddetta competenza e, in particolare, della configurabilità di una conseguenza-sanzione di tipo "punitivo" ovvero di tipo "riparatorio".

La differenza non è irrilevante, posto che nel primo caso – che si realizza con riguardo a norme di competenza espressione di una mera esigenza tecnica di distribuzione del lavoro (in genere regolamenti interni come quelli con cui si distribuisce il lavoro nell’ambito di un apparato amministrativo o di uno stabilimento industriale) – l’invasione da parte di un "agente" dell’ambito di competenza riservato ad un altro si risolve in una mancanza disciplinare, come tale punita senza nessuna conseguenza sulla validità dell’atto, mentre nella seconda ipotesi – che si realizza quando la norma determinatrice della competenza è espressione non (solo) di una esigenza organizzativa interna ma anche di una esigenza di garanzia nei confronti di altri soggetti ovvero di una esigenza di "giustizia" degli atti considerati – gli atti compiuti nel mancato rispetto della norma (esplicita o implicita) attributiva della competenza territoriale si presumono illegittimi e meritevoli di essere eliminati mediante una riduzione in pristino che, riferendosi ad atti produttivi di effetti giuridici, si configura come annullamento.

Tanto premesso sul piano della teoria generale, occorre in ogni caso evidenziare, con specifico riguardo alla legislazione vigente ed alla distribuzione sul territorio dei vari uffici doganali, che, a differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, non è corretto sostenere che la legislazione nazionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio.

Prescindendo infatti dal rilievo che tale legislazione prevede una precisa e minuziosa organizzazione territoriale degli uffici doganali che, come sopra esposto in termini generali, può avere un senso solo se correlata ad una corrispondente distribuzione di competenze, deve in ogni caso evidenziarsi che la suddetta legislazione contempla esplicitamente e comunque senz’altro presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio. In proposito, è sufficiente riportare alcune norme che fanno espresso riferimento proprio alla competenza per territorio, quali, ad esempio, del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, u.c. (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), secondo il quale, nelle circoscrizioni doganali comprendenti più dogane, la competenza territoriale di ciascuna dogana è stabilita dal capo della circoscrizione (precisazione che non avrebbe senso se non presupponendo, nei casi in cui la circoscrizione doganale comprenda una sola dogana, la competenza territoriale di essa nell’ambito della relativa circoscrizione), o l’art. 326 del citato D.P.R., secondo il quale i processi verbali concernenti le violazioni del medesimo testo unico e di ogni altra legge, nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata alle dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali ……….. sono trasmessi a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti alla dogana competente per territorio.

Ma, al di là di tali espliciti riferimenti alla competenza per territorio, tutta la normativa in materia prevede o, come sopra rilevato, presuppone, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento esplicitamente o implicitamente indicato, per le diverse ipotesi, dalla medesima legislazione, e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto ovvero è sorta un’obbligazione o è accaduto un fatto (v., tra i numerosi esempi possibili, i luoghi di arrivo delle merci, oppure di uscita, quelli di imbarco ovvero di sbarco, o anche quelli dove è stata commessa una infrazione, ripetutamente considerati dalle norme in materia per indicare le dogane competenti territorialmente a compiere o ricevere determinati atti), con la conseguenza che un’attività espressamente considerata e regolamentata dal legislatore non può essere, salvo espresse previsioni in contrario, compiuta da (o presso) qualunque ufficio doganale competente per materia dislocato sul territorio nazionale, ostandovi non solo i principi generali sopra esposti ed i principi costituzionali di efficienza, buon andamento e ragionevolezza ai quali deve essere improntata l’attività amministrativa, ma anche il sistema delineato dalle disposizioni legislative applicabili, che prevede espressamente la competenza territoriale delle varie dogane e comunque regolamenta la diverse attività e situazioni anche nel presupposto di una distribuzione della competenza tra i vari uffici territoriali.

Pertanto, ove per una particolare attività considerata nella legislazione in esame non risulti espressamente indicato il criterio di collegamento territoriale per l’individuazione della dogana competente, non si può per ciò solo – in mancanza di una esplicita previsione in tal senso – affermare che quell’attività, in contrasto con ogni principio di efficienza, trasparenza e ragionevolezza, può essere compiuta da qualunque ufficio competente per materia su tutto il territorio nazionale, posto che, se la "regola" che si ricava dal sistema è quella della competenza per territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata. In tali casi, dunque, occorre procedere ad una interpretazione sistematica della normativa applicabile, anche verificando, ad esempio, se l’attività in esame possa essere configurata come una fase "procedimentale", così che, inquadrandola in un contesto più ampio, possa agevolmente risalirsi ad un esplicito criterio di collegamento territoriale.

Da quanto esposto consegue che, mancando espresse disposizioni di segno diverso, competente territorialmente alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo non può che essere la dogana presso la quale è sorta l’obbligazione tributaria, ossia la dogana dove si sono svolte le operazioni di importazione. Nè in contrario risultano significativi i richiami dell’Agenzia ricorrente all’art. 78 del Regolamento CE n. 2913 del 1992 (prevedente che "dopo aver concesso lo svincolo delle merci l’Autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione") ed al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (prevedente che "l’Ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo"), posto che la mancanza di un espresso riferimento territoriale non esclude che "l’Autorità doganale" e "l’Ufficio doganale" debbano essere quelli competenti per territorio, anzi, l’uso, in entrambi i casi, dell’articolo determinativo in luogo di quello indeterminativo dovrebbe piuttosto indurre a ritenere che non di una qualsiasi "Autorità doganale" o di un qualsiasi "Ufficio doganale" si tratti bensì proprio dell’Autorità doganale e dell’Ufficio doganale competenti per territorio.

E’ , infine, appena il caso di precisare che, a differenza di quanto ritenuto dall’Agenzia ricorrente, la competenza territoriale in esame non è configurabile come espressione di una potestà organizzativa rilevante esclusivamente sul piano interno nè può ritenersi unilateralmente derogabile da parte dell’amministrazione.

Invero, di regola l’Amministrazione può organizzare con valenza meramente interna la propria attività sul territorio solo mediante proprie norme, come tali derogabili dalla medesima Amministrazione con altre norme interne del medesimo livello (ad esempio circolari successive) ovvero anche con singoli atti amministrativi, comportanti eventualmente conseguenze per l’agente sul piano disciplinare, ma non sugli atti compiuti e i relativi effetti.

La distribuzione della competenza tra le varie articolazioni dell’Amministrazione sul territorio disposta invece, come nella specie, attraverso una legge – che è atto generale ed astratto, come tale rivolto anche a soggetti diversi dall’amministrazione – ha, per ciò solo, e prescindendo da altre possibili considerazioni, valenza esterna, con le seguenti, non trascurabili conseguenze: vincola allo stesso modo l’amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto; non può, salvo diverse esplicite previsioni legislative, essere derogata da un atto unilaterale dell’amministrazione, ma solo modificata da una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia delle fonti; deve, salvo previsione contraria, ritenersi prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento della Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto (nella specie: contribuenti, importatori).

Peraltro, considerato che, come sopra esposto, in mancanza di espresse previsioni contrarie, la competenza territoriale stabilita per legge non vincola solo l’amministrazione, una ipotetica derogabilità di essa non potrebbe essere unilaterale ma dovrebbe simmetricamente riguardare anche tutti gli altri soggetti tenuti a rispettarla, con la conseguenza che, ove si ammettesse che l’amministrazione può "scegliere" l’ufficio doganale che deve procedere alla revisione di un accertamento – così in pratica "scegliendo" anche il giudice competente per una eventuale impugnazione dell’atto – dovrebbe simmetricamente ritenersi che l’importatore possa, ad esempio, liberamente "scegliere" la dogana presso la quale fare la dichiarazione o comunque presentare la merce, eventualmente anche diversa e distante dalla dogana di arrivo.

L’arbitrio, l’antieconomicità, la disorganizzazione e l’inefficienza cui porterebbe una simile opzione esegetica esimono dal portare ad ulteriori conseguenze l’argomentazione apagogica utilizzata.

Resta da aggiungere che, se anche in particolari ipotesi (ad esempio, come nella specie, nel caso di pluralità di più importazioni da parte di uno stesso operatore presso dogane diverse) può apparire opportuna la concentrazione della competenza per l’emissione di eventuali sanzioni ovvero per la revisione presso l’ufficio che ha accertato l’irregolarità o l’evasione, è tuttavia indubbio che eventuali deroghe alla competenza territoriale stabilita per legge devono essere disposte dallo stesso legislatore, come accade ad esempio in materia processuale attraverso la previsione di precise deroghe alla competenza territoriale per ragioni di connessione, senza che, in mancanza di espresse valutazioni del legislatore in proposito, possano assumere rilievo atti non aventi valore di legge, fossero anche circolari dell’amministrazione (come la c.m. 96/7/SD del 14.01.1999 citata dall’Agenzia ricorrente), posto che l’amministrazione finanziaria ed il contribuente si trovano su di un piano di parità, per cui la cosiddetta "interpretazione ministeriale", contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola i contribuenti nè i giudici e non costituisce fonte di diritto (v. su tale ultimo punto, tra le altre, Cass. n. 14619 del 2000).

Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente rileva che sul fatto controverso concernente la competenza ad emettere l’atto di accertamento per il recupero dei diritti evasi per operazioni di importazione iniziate presso altri uffici doganali, i giudici d’appello si sarebbero limitati a motivare facendo riferimento solo ad alcune disposizioni di legge, senza approfondirne il significato e senza coordinarle con le altre norme citate dall’amministrazione, in particolare senza prendere in esame tutta la normativa generale regolante la materia della competenza degli uffici doganali.

La censura è inammissibile, posto che con essa si deduce un vizio della motivazione in diritto della sentenza impugnata, laddove il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche, atteso che, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorchè fornendo una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimità può, nell’esercizio del potere correttivo attribuitogli dall’art. 384 c.p.c., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il vizio di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante (ai fini della cassazione della sentenza), qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, dovendo peraltro in ogni caso aggiungersi che, anche ove il giudice di merito non sia pervenuto ad una corretta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, è configurabile il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e dalla sua correttezza e/o completezza), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (v. tra numerose altre Cass. n. 22348 del 2007; n. 22010 del 2007; n. 15764 del 2004; n. 14630 del 2000 e n. 12753 del 1999).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Poichè la questione non risulta essere stata espressamente affrontata dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità nei termini in cui è stata prospettata in questa sede, si ritiene di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 02-05-2011, n. 16883 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A., tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 16 luglio 2010, con la quale era stata confermata la ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli il 26 febbraio 2010, essendo il P. indagato per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di due aggressioni con esplosione di colpi di arma da fuoco in danno di M.A. ed E.G..

Il P. deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 192 cod. proc. pen., precisando che non vi era chiamata di correo del collaboratore L. S. quantomeno con riferimento all’episodio del 14 settembre 2009, che non si comprendeva per quali ragioni l’ A. di cui alla telefonata intercettata del F. si identificasse nel P. e che l’esame STUB aveva evidenziato sugli indumenti del P. soltanto tracce di polvere da sparo.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da P.A. non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perchè in più punti si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.

Bisogna premettere che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica e rappresentativa, che non valgano di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentano, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (SU, 21 aprile – 1 agosto 1995, n. 11, Costantino; Cass., Sez. 2^, 10 gennaio – 16 aprile 2003, n. 18103, CED 224395).

Il tribunale, dopo avere chiarito i criteri per verificare l’attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboranti, ha definito L.S., che si era indotto a collaborare subito dopo l’assassinio del fratello C. del tutto attendibile; in effetti sul punto non vi sono specifici motivi di doglianza del ricorrente.

Ebbene in base alle dichiarazioni del L., che, è bene ricordare, si è autoaccusato di numerosi delitti, il tribunale ha ricostruito la storia del clan dei casalesi, del quale il L. faceva parte, e gli antefatti degli episodi indicati nei capi di imputazione.

Sempre il tribunale ha indicato le ragioni che consentivano di ritenere il P. partecipe della associazione indicata – dichiarazioni del collaboratore, partecipazione ad alcuni episodi criminosi e collaborazione e vicinanza con alcuni noti esponenti camorristici, tra i quali il F., a casa della madre del quale venne trovato in seguito a perquisizione domiciliare -.

Anche su tale punto scarne e di merito sono le deduzioni del ricorrente.

Con riferimento alle aggressioni ai danni di M., detto il modenese, ed E. il tribunale ha fatto riferimento alle dichiarazioni del L., che non solo aveva descritto le ragioni del duplice attentato, ma si era anche autoaccusato di essere uno dei partecipanti alla spedizione ed aveva indicato i componenti del commando; il ricorrente in merito a tali vicende ha rilevato che, quantomeno con riferimento all’episodio del 14 settembre 2009, doveva essere esclusa la sua responsabilità perchè il collaboratore non lo aveva indicato con precisione tra gli esecutori.

Pur volendo prescindere dal fatto che si tratta di una deduzione di merito, va detto che il L., per quanto è dato desumere dalle due ordinanze di merito, ha riferito in ordine all’organigramma dell’associazione mafiosa, e specificamente sulle vicende del sottogruppo di Aversa, ed ha illustrato alcuni fatti rilevanti.

Tra questi ha illustrato anche la vicenda del duplice attentato a M. ed E., ed ha indicato, tra gli esecutori, anche il P..

Le affermazioni del L. hanno trovato conferma anche nell’esame STUB che aveva consentito, come riferito dal tribunale, di reperire residui di esplosione di colpi di arma da fuoco sul P., nel fatto che P. era proprietario di un ciclomotore che corrispondeva, per caratteristiche e colore, a quello visto dalle due vittime sopraggiungere sul luogo dell’attentato e nel fatto che il giubbotto del P. veniva riconosciuto dal M. e dall’ E. come quello indossato da uno degli autori dell’agguato.

Su tali ultimi due elementi nulla ha osservato il ricorrente.

Infine gli esiti delle intercettazioni telefoniche confermavano il quadro indiziario perchè dimostravano, tra l’altro, la esistenza di frequenti contatti tra il P. ed altri esecutori dell’attentato nella fasi precedenti e successive agli agguati.

Sul punto il ricorrente si è limitato ad osservare che non era chiaro perchè l’ A. di cui alle telefonate dovesse identificarsi con P.A..

Pur volendo prescindere dalla genericità del rilievo, va detto che il tribunale ha chiarito essere certa la identificazione perchè il P. frequentava abitualmente il F. ed il Pi., i telefoni dei quali erano stati intercettati. La motivazione dell’ordinanza impugnata regge, pertanto, al vaglio di legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 17-05-2011, n. 4259

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Svolgimento del processo

il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento in Grecia per la disamina della sua domanda di protezione internazionale, deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
Motivi della decisione

– il gravame attiene ad una questione che è già stata affrontata dalla sezione in senso favorevole alle aspettative del ricorrente (ex plurimis n. 15857 del 7 giugno 2010 ed ex ultimis nn. 3234 e 3235 del 2011);

– il provvedimento impugnato si limita ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia;

– in senso contrario vanno richiamati i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha invitato espressamente i Governi a non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso";

– sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) il 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono";

– l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco non comporta invero automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati dai suddetti organismi internazionali anche di recente;

– d’altra parte la criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo;

– risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali – ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale; inoltre le vie di ricorso di cui gli interessati dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti;

– lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino;

– la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo;

– in particolare la Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato;

– risulta altresì che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno);

– in definitiva il provvedimento impugnato risulta viziato per difetto di istruttoria – in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie – e per carenza di motivazione, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui al’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte dei suddetti organismi internazioni;

– alla stregua di quanto sopra esposto, pur consapevole di una recente (e al momento isolata) pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III di segno contrario (sent. n. 1024/2011), ritiene il Collegio di dover confermare – proprio alla luce dei recenti sviluppi – il proprio orientamento giurisprudenziale, dal momento che i recenti sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta un Paese sicuro;

– pertanto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie, con conseguente ingiustificato mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui al’art. 3.2 del Reg. CE 343/03;

– quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez.II quater

ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.11881/2010 in epigrafe indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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