Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3304 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, Sez. I^ civile, con sentenza n. 7858 dd. 29 marzo 2007 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di complessivi Euro 1.155,43.- (millecentocinquantacinque/43) in favore della parte ricorrente, quale patrocinante con spese distratte a proprio beneficio, con interessi legali nei termini ivi parimenti specificati.

La pronunzia passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione l’11 giugno 2007.

Con atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17 agosto 1942 n. 607, all’epoca vigente, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti, il Ministero della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronuncia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; e da qui, dunque, l’azione proposta col ricorso in esame nei confronti del Ministero della Giustizia e deputata ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.

Nel merito dell’azione proposta, la Sezione rileva infatti la presenza di tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e non può che affermarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’Amministrazione condannata, delle somme riconosciute in favore dell’istante dal provvedimento giudiziale in epigrafe specificato.

Occorre pertanto ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus".

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. e art. 26 cod. proc. amm.) e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

Esse tuttavia sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

1.- ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe mediante corresponsione al ricorrente delle somme ivi riconosciute, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la Segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato entro ulteriori 90 giorni;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 200,00.- (duecento/00), oltre agli accessori di legge.

La presente sentenza, che si ordina sia eseguita dall’Autorità amministrativa, è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché alla Ragioneria Generale dello Stato, Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma (Rm).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21718 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I fatti di causa.

In data 18.5.1992 veniva stipulato atto pubblico di compravendita immobiliare (registrato in data 8.6.1992 al n. 4297) tra M. L. e M.R. – alienanti – e C.C. – acquirente – relativo ad un terreno in località (OMISSIS) sottoposto a condizione sospensiva del pagamento del prezzo: a tal fine veniva rilasciato un effetto cambiario con scadenza 30.4.1993, mentre la parte alienante rinunciava alla ipoteca legale. Il contratto veniva risolto per mutuo consenso con atto pubblico in data 1.6.1992 (registrato il 22.6.1992 al n. 4577) e nella medesima data 1.6.1992 le stesse parti stipulavano un nuovo contratto di compravendita, con contenuto identico al precedente (registrato il 22.6.1992 al n. 4580) risultando modificato soltanto il soggetto acquirente ( C.C. n.q. di rapp.te legale della Commercio Alimentare di Cilento Carlo s.a.s.).

Il pagamento del prezzo pattuito per la vendita, pari a L. 120.000.000, venne eseguito in data 26.8.1995, come da registrazione in pari data dell’atto di quietanza con dichiarazione di avveramento della condizione sospensiva.

In relazione ai due atti di compravendita l’Ufficio del Registro di Caserta, rettificato il valore dell’immobile dichiarato nei predetti atti dalle parti contraenti e riqualificata la condizione apposta ai contratti di vendita come risolutiva anzichè sospensiva, emetteva avvisi di accertamento e di liquidazione della maggiore imposta di registro ed INVIM nonchè irrogava le relative sanzioni pecuniarie, atti che venivano tutti impugnati con quattro distinti ricorsi dal M. avanti la CTP di Caserta e da questa decisi con pronunce di rigetto.

Avverso le quattro sentenze di primo grado proponeva appello il M. sostenendo la illegittimità della modifica da parte dell’Ufficio della qualificazione giuridica, da sospensiva a risolutiva, della condizione apposta ai contratti di compravendita, e nel corso del giudizio deduceva, depositando memoria con documentazione allegata, la sopravvenuta definizione delle controversie aventi ad oggetto la impugnazione degli avvisi di accertamento e liquidazione ai fini registro e INVIM concernenti il secondo atto di compravendita registrato al n. 4580, ai sensi della L. n. 289 del 2002, a seguito dell’eseguito versamento, nella misura del 25%, dell’intero carico iscritto a ruolo.

Riuniti i giudizi pendenti in grado di appello, la CTR di Napoli con sentenza in data 31.3.2005:

– dichiarava cessata la materia dei contendere relativamente alle impugnazioni delle sentenze della CTP di Caserta n. 676/12/2001 (ovvero n. 676/16/2001 o 2002: il dato è riportato diversamente nella intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo della sentenza impugnata) e n. 669/16/2001 (concernenti la seconda compravendita reg. n. 4580) in ordine alle quali era intervenuta la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002;

– accoglieva gli appelli proposti avverso le sentenze della CTP di Caserta n. 86/16/2001 e n. 493/10/2001 (concernenti il primo atto di compravendita reg. n. 4297, poi risolto dalle parti per mutuo consenso), dichiarando compensate le spese.

Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo con due motivi plurime violazioni di norme di diritto.

Ha resistito il contribuente con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso principale e proponendo ricorso incidentale condizionato deducendo con un unico motivo vizio di violazione di norme di diritto nonchè vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti principali hanno controdedotto alla impugnazione incidentale depositando controricorso ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4 ed eccependo la inammissibilità del ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1. Le questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1 La eccezione inammissibilità del ricorso principale per decorrenza del termine perentorio è infondata.

La sentenza è stata depositata il 31.3.2005 e non è stata notificata. la notifica del ricorso è stata eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c., come risulta dalla relata di notifica sottoscritta dall’Ufficiale giudiziario che attesta di aver spedito l’atto a mezzo del servizio postale in data 17.5.2006 (coincidente con la data di spedizione riportata sull’avviso di ricevimento della raccomandata AR). Il ricorso, con annotazione a margine "si notifichi entro 16/5/06 ult. Giorno" risulta accettato, dietro esazione dei diritti postali, dall’Ufficio Notifiche in data 16.5.2006, come emerge dal timbro di liquidazione "tasse erariali in abbonamento bollo" recante il n. 15784 cronologico ricorsi" e sigla – illeggibile – apposto sull’atto e che, in assenza di specifica contestazione della riferibilità della sigla all’organo della notificazione ovvero della impugnazione di falso del timbro-protocollo, la prova della tempestiva consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario bene può ricavarsi dalla data indicata dal timbro apposto sul ricorso (cfr.

Corte cass. 3^ sez. 28.7.2005 n. 15797 – secondo cui la prova certa della data di consegna dell’atto "può essere desunta anche al timbro apposto sull’atto da notificare, recante il numero del registro cronologico e la data, con la specifica delle spese, ancorchè non sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, dovendosi presumere, che il timbro sia conforme all’annotazione su detto registro che a fede fino a querela di falso… "-; id. SU 20.6.2007 n. 14294; id. sez. lav.

1.9.2008 n. 22003).

Ne consegue che le parti ricorrenti hanno assolto nel termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (cui rinviano il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, art. 51, comma 1 e art. 38, comma 3), con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, tutte le attività necessarie ad attivare le competenze amministrative dell’organo della notifica, non potendo imputarsi al ricorrente i tempi occorrenti all’espletamento di attività non riconducibili alla sua sfera di controllo (cfr. Corte cost. sent. 2.11.2002 n. 477).

1.2 Va preliminarmente dichiarata "ex officio" l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nei giudizi riuniti in appello avanti la CTR della Campania nei quali risulta costituita come parte appellata soltanto l’Ufficio di Casetta della Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

Non avendo il ricorso proposto dal Ministero comportato ulteriore aggravio di attività difensiva per il resistente si ravvisano giusti motivi per compensare tra te parti le spese di lite.

2. La motivazione della sentenza impugnata.

Decidendo previa riunione dei procedimenti in grado di appello sulle impugnazioni proposte dal M. avverso le decisioni n. 86/16/2002, n. 669/16/2002, n. 493/10/2002, n. 676/12/2002 emesse dalla CTP di Casetta, la sentenza 31.3.2005 n. 42 della CTR di Napoli così motiva: "prendendo atto che le contestazioni…risultano definite a seguito del pagamento nella misura del 25% dell’intero carico iscritto a ruolo alfine di godere del beneficio di cui alla L. n. 289 del 2002 come da documentazione allegata", dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi (iscritti in grado di appello ai nn. 11825/2002 e 11827/2002 RG.) aventi ad oggetto, rispettivamente, la impugnazione della sentenza della CTP di Caserta n. 669/16/2001 (con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione della imposta suppletiva ai fini INVIM e di registro – avendo l’Ufficio rettificato con avviso di accertamento il presupposto di imposta mediante riqualificazione giuridica della condizione apposta al contratto come risolutiva anzichè sospensiva – inerente la seconda compravendita immobiliare stipulata in data 1.6.92 e registrata al n. 4580 in data 22.6.1992), e la impugnazione della sentenza del CTP di Caserta n. 676/12/2001 (ovvero n. 676/16/2001 con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento del maggior valore concernente il medesimo atto di compravendita) ha ritenuto fondati i ricorsi in appello (iscritti ai nn. 11823/02 ed 11826/02) proposti avverso la sentenza della CTP di Caserta n. 86/16/2001 (che aveva rigetto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento del maggior valore ai fini INVIM e della imposta di registro – avendo l’Ufficio rettificato con avviso di accertamento il presupposto di imposta mediante riqualificazione giuridica della condizione apposta al contratto come risolutiva anzichè sospensiva -, relativo alla prima compravendita stipulata il 18.5.1992 e registrata al n. 4297 in data 8.6.1992, successivamente risolta per mutuo dissenso) ed avverso la sentenza della medesima CTP n. 493/10/2001 (che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione della imposta suppletiva ed irrogazione della sanzione pecuniaria emesso in relazione al medesimo atto di compravendita), ritenendo che l’atto di trasferimento fosse sottoposto a condizione sospensiva "in quanto il pagamento rappresenta un fatto futuro ed incerto" e "la espressa rinunzia alla ipoteca conferma l’assenza di un immediato trasferimento del bene, legato al pagamento dell’intero prezzo". 3. Il ricorso principale.

La sentenza della CTR di Napoli 31.3.2005 è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi rubricati come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), rilevando:

– quanto al capo relativo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 che subordina la pronuncia di estinzione della lite alla previa verifica da parte dell’Ufficio della regolarità della domanda del contribuente di ammissione ai benefici della legge, nonchè alla comunicazione dell’Ufficio dell’avvenuto intero pagamento della imposta dovuta, condizioni insussistenti nel caso di specie – quanto alla statuizione di merito, la violazione dell’art. 1498 c.c. e segg., degli artt. 1325, 1353, 1355, 1376 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 avendo il giudice del gravame fatta erronea applicazione delle norme che disciplinano gli elementi accidentali del contratto, confondendo la prestazione principale con l’evento dedotto in condizione; attribuendo erroneamente alla "clausola che prevede l’annotazione a margine della trascrizione della quietanza di pagamento" gli effetti sospensivi della efficacia traslativa, che neppure potevano desumersi dalla rinuncia della parte alienante alla ipoteca legale.

4. La difesa dell’intimato: il controricorso ed il ricorso incidentale.

Ha resistito M.L. con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il resistente ha aderito alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di merito precisando che nel corso del giudizio, emanata la L. n. 289 del 2002, aveva inteso avvalersi dei benefici di cui all’art. 12 della legge, e non alla sanatoria prevista dall’art. 16, alla quale erroneamente veniva fatto riferimento nel ricorso principale, e per la quale soltanto ai fini della estinzione del giudizio era richiesta la previa attestazione di regolarità dell’Ufficio finanziario: correttamente pertanto la CTR della Campania aveva pronunciato la cessazione della materia del contendere in relazione ai due giudizi indicati.

Ha inoltre censurato la sentenza della CTR, con l’unico motivo cui ha affidato il ricorso incidentale condizionato, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 27 e 28 e degli artt. 1371, 1321 e 2655 c.c. nonchè per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo omesso i giudici di appello di pronunciare sul motivo di appello concernente gli effetti estintivi "ex tunc" che dovevano riconoscersi all’atto di mutuo dissenso, con conseguente risoluzione dell’originario contratto di compravendita registrato al n. 4297 che doveva intendersi come non mai concluso e quindi non assoggettabile a tributo.

5. La valutazione della Corte sulla fondatezza dei motivi.

5.1. I motivi dedotti con il ricorso principale.

5.1.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Premesso che la L. 27 dicembre 2002, n. 289 disciplina nel Titolo 2^, Capo 2^, distinte modalità di concordato dei rapporti tributari, e che, in particolare per quanto interessa la presenta causa, la "definizione dei carichi di ruolo pregressi" ex art. 12 della legge (mediante la quale i contribuenti, in relazione ai carichi iscritti nei ruoli consegnati al concessionario per la riscossione entro il 31.12.2000, possono estinguere il debito senza corrispondere di interessi di mora con il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo) costituisce un procedimento del tutto autonomo dalla "chiusura delle liti fiscali pendenti" prevista, invece, dall’art. 16 legge (che consente una definizione agevolata dei giudizi, a domanda del contribuente e con il pagamento delle somme ivi determinate, condizionata alla comunicazione dell’Ufficio della regolarità di detta domanda e dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto) con la conseguenza che in tema di condono fiscale, le somme versate dal contribuente, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 ad estinzione del debito inerente a carichi di ruolo pregressi, non possono essere in alcun modo tenute in conto nella determinazione dell’importo da versare per ottenere la definizione agevolata della lite fiscale pendente, ai sensi della legge cit., art. 16, trattandosi di procedure di definizione connotate da un’indiscutibile autonomia, cui corrisponde una diversa disciplina sostanziale e processuale, e tra le quali non è quindi ipotizzabile alcuna interferenza (cfr. Corte cass. 5^ sez. 20.4.2006 n. 9328), rileva il Collegio che il motivo in esame difetta della compiuta "esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3): viene dato, infatti, per scontato che il contribuente abbia richiesto la definizione del contenzioso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e che il giudice abbia (falsamente) applicato tale norma, senza tuttavìa fornire alcuna indicazione degli elementi testuali contenuti nella sentenza dai quali emergerebbe il vizio dedotto (errata applicazione della norma di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 ad una fattispecie concreta non corrispondente, in tutto od in parte, allo schema normativo astratto: vizio c.d. sussuntivo), tenuto conto peraltro che la lettura della motivazione della sentenza impugnata ("le contestazioni…risultano definite a seguito del pagamento nella misura del 25% dell’intero carico iscritto a ruolo …come da documentazione allegata) deporrebbe per una palese smentita della tesi sostenuta dalla ricorrente principale, coincidendo gli elementi circostanziali indicati con gli adempimenti specificamente richiesti dal concordato disciplinato dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 (cfr. Corte cass. 5^ sez. 8.7.2005 n. 14440 – citata al resistente -; id. 5^ sez. 3.2.006 n. 2410; id. 5^ sez. 23.6.2006 n. 14666).

Alla genericità ed incompletezza del motivo segue la sanzione della inammissibilità come ripetutamente affermato da questa Corte: ed infatti quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina;

diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Corte cass. 3^ sez. 16.1.2007 n. 828; id. 3^ sez. 7.5.2007 n. 10295).

E’ appena il caso di aggiungere che, se poi, la ricorrente avesse invece voluto contestare, se pure erroneamente indicando in rubrica l’art. 360 c.p.c., comma 12, n. 3), l’errore commesso dal Giudice nella ricostruzione della fattispecie concreta, risolventesi in una insufficiente, contraddittoria od omessa motivazione della sentenza (vangano cioè in discussione il fatto concreto e la rappresentazione dello stesso fornita dagli elementi probatori vedi Corte cass. 3^ sez. 18.3.1995 n. 3205 che esclude la possibilità di giustapposizioni tra i due vizi di legittimità), avrebbe dovuto indicare e trascrivere l’integrale contenuto dei documenti prodotti in giudizio ed asseritamente valutati in modo incongruo dal Giudice di merito, in difetto di tale adempimento rimanendo precluso l’accesso del ricorso al sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

5.1.2. Il secondo motivo – relativamente alla censura prospettata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deve essere rigettato in quanto la ricorrente, attraverso l’apparente denuncia del vizio di violazione di norme di diritto sostanziale, intende richiedere alla Corte un inammissibile riesame delle valutazioni in fatto (ricerca ed individuazione della volontà dei contraenti) riservate in via esclusiva al Giudice di merito (cfr. Corte cass. 3^ sez. 17.3.2005 n. 5788; id. 3^ sez. 16.11.2005 n. 23077).

Deve infatti condividersi il principio espresso da questa Corte secondo cui "l’interpretazione del contratto, dal punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti;

b) la seconda risiede nella individuazione del modello della fattispecie legale; c) l’ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati Le ultime due fasi, che sono le sole che si risolvono nell’applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima – che configura un tipo di accertamento che è riservato al giudice di merito, poichè si traduce in un’indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva – è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti nell’art. 1362 c.c. e segg." (cfr. Corte cass. 3^ sez. 7.12.2005 n. 27000. Giurisprudenza consolidata: id. sez. lav. 12.11.2004 n. 21555; id. 2^ sez. 16.9.2004 n. 18670; id. 1^ sez. 2.5.2006 n. 10131; id. sez. lav. 7.10.2008 n. 24733; id. sez. lav. 4.5.2009 n. 10232).

Orbene la mera indicazione in rubrica della norma ( art. 1362 c.c.) relativa al criterio ermeneutico della comune intenzione delle parti, è del tutto insufficiente ad assolvere ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. in quanto l’enunciazione come motivo di ricorso per cassazione della violazione delle norme sostanziali di interpretazione, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, e all’art. 1363 cod. civ., per violazione del canone di ermeneutica della comune intenzione delle parti e di quello della interpretazione complessiva delle clausole, comporta che il ricorrente indichi, rispettivamente, gli elementi di fatto che, al di là delle letteralità della dichiarazione negoziale, non sarebbero stati considerati dal giudice di merito e avrebbero, invece, dovuto al di là di essa rivelare la comune intenzione delle parti, e quelle parti del regolamento contrattuale che non sarebbero state considerate da quel giudice, sì da rivelare che questi non ha proceduto all’interpretazione complessiva (cfr. Corte cass. 3^ sez. 7.12.2004 n. 22979).

Nella specie la ricorrente, oltre ad omettere la trascrizione del contenuto delle disposizioni contrattuali interessate dalla censura (clausola condizionale) delle quali contesta la erronea interpretazione da parte del Giudice di appello, impedendo a questa di Corte di verificare la congruità e pertinenza del vizio denunciato, incentra interamente la argomentazione a supporto del motivo prospettando una propria interpretazione del contenuto contrattuale (affermando – apoditticamente – che nella specie doveva ravvisarsi una condizione meramente potestativa, e dunque nulla, senza peraltro neppure indicare gli elementi negoziali che, nella fattispecie concreta, conducevano a tale conclusione differenziando tale clausola dalla apposizione di una altrimenti valida, condizione potestativa semplice: e limitandosi a negare che dal comportamento delle parti) che se, da un lato, omette di evidenziare l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nella applicazione del criterio ermeneutico asseritamente violato, dall’altro, e ciò è sufficiente ad impedire l’accesso al sindacato di legittimità anche della seconda censura (vizio motivazionale) prospettata con il secondo motivo di ricorso per cassazione, si risolve nella mera contrapposizione di una soggettiva ricostruzione dei fatti di causa operata dalla parte a quella compiuta dal Giudice di merito ex sè idonea a fondare la decisione. Costituisce affermazione costante dio questa Corte che nella denuncia dei vizi c.d. motivazionali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il requisito di specificità posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) richiede precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione delle illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra e varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Onde è che risulta inidoneo allo scopo di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito alla opinione che i essi abbia la parte e , in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità della valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in un "inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate, ed in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito " (cfr. Corte cass. sez. lav. 23.5.2007 n. 12052;

id. 1 sez. 7.3.2007 n. 5274; id. 3^ sez. 5.3.2007 n. 5066; id. sez. lav. 23.12.2009 n. 27162).

6. Il ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale – pur se condizionato all’accoglimento del ricorso principale – deve essere ex officio dichiarato inammissibile in virtù del consolidato orientamento di giurisprudenziale questa Corte per cui "presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l’ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Di vero, la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue all’accertamento dell’infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell’impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, implica l’ammissibilità di questa e la subordinazione dell’interesse ad impugnare del ricorrente incidentale alla riconosciuta fondatezza del ricorso principale. Se il ricorso incidentale è invece a priori inammissibile, la subordinazione dell’interesse ad impugnare all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire alla Corte di Cassazione l’esercizio del suo potere-dovere di accertarne e dichiararne l’inammissibilità, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata dalle parti." (cfr. Corte cass. 2^ sez. 26.6.2001 n. 8732;

id. 2^ sez. 22.8.2003 n. 12344; id. 5^ sez. 2.4.2004 n. 6542; vedi Corte cass. 2^ sez. 28.2.2007 n. 4787; id. 2^ sez. 9.6.2010 n. 13882).

Nella specie il contribuente è risultato pienamente vittorioso nel merito avendo la CTR accolto gli appelli proposti dal M., difettando, pertanto, la situazione di interesse (soccombenza, totale o parziale) che sola legittima la parte alla impugnazione. Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la "ratio decidendi" da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Corte cass. 1^ sez. 18.10.2006 n. 22346; id. 2^ sez. 28.2.2007 n. 4787; id. 1^ sez. 15.2.2008 n. 3796; id. 3^ sez. 26.4.2010 n. 9907).

7. La decisione sui ricorsi e sulle spese di lite.

Inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, deve essere rigettato il ricorso principale proposto dalla Agenzia delle Entrate, e dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale condizionato proposto dal contribuente. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra la Agenzia delle Entrate e M.L..
P.Q.M.

La Suprema Corte di cassazione, riuniti i ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e Finanze, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;

– rigetta il ricorso principale proposto dalla Agenzia delle Entrate;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;

– dichiara interamente compensate tra l’Agenzia delle Entrate e M.L. le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-11-2011, n. 23983 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 337/07 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che, dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con B. V. il 8.3.2000, aveva affermato la vigenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società alla reintegra della lavoratrice e al risarcimento danni.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la B..

Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente i giudici del merito ritengono che il cit. art. 23 richieda la specificazione della causale collettiva in una individuale e formula, infine, il seguente quesito (ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis): "Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25.9.1997 non hanno una natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale".

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per il carattere non conferente del quesito rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21.6.2007 n. 14385).

Infatti, la sentenza impugnata si è basata – tra l’altro – sul rilievo assorbente dell’espressa previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preciso e perentorio limite temporale (30.4.98) oltre il quale è esclusa la "copertura autorizzatorià", rilievo che il quesito non affronta.

Inoltre, la formulazione del quesito non è tale da poter circoscrivere la decisione nei limiti di un suo accoglimento o rigetto (v. Cass. S.U. 26.3.2007 n. 7258). A tal fine bisognerebbe scomporre la prima parte (sull’esistenza di una "delega in bianco" e sulla conseguente assenza di limiti alla contrattazione collettiva), dalla parte successiva del quesito concernente la necessità o meno della specificazione della causale individuale (comunque assorbita dal rilievo decisivo della avvenuta stipula oltre il 30.4.98 dei contratti a termine con le odierne controricorrenti).

Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso concerne la motivazione in punto di diritto e non quella in punto di fatto, il che colloca la censura al di fuori dell’area dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2 nonchè vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a non riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo in vita, come la prolungata inerzia della lavoratrice dopo la scadenza del termine e l’accettazione del TFR. La prima delle suddette censure è infondata, mentre la seconda risulta assorbita.

Invero, la più recente giurisprudenza di questa S.C. – cui va data continuità – è ormai consolidata nello statuire che "Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo dovendosi, peraltro, considerare che l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2 di natura imprescrittibile pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione "ex lege" del rapporto a tempo determinato cui era stato apposto illegittimamente il termine. (Nella specie, relativa ad una pluralità di contratti a tempo determinato conclusi tra un aiuto arredatore e la RAI S.p.a., la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio ha ritenuto che correttamente la Corte di merito avesse dichiarato la nullità del termine apposto, restando priva di rilievo la mera inerzia tenuta dal lavoratore per oltre un anno e mezzo, dalla scadenza del termine dell’ultimo dei cinque contratti intervenuti)." (Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. 1.2.2010 n. 2279).

Ancora più di recente, Cass. n. 9583/2011 ha ribadito che "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative ~ una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo".

In senso conforme si vedano, altresì, Cass. 10.11.2008 n. 26935;

Cass. 28.9.2007 n. 20390; Cass. 17.12.2004 n. 23554; Cass. 11.12.2001 n. 15621 ed innumerevoli altre.

Aggiunge, ancora la cit. sentenza n. 9583/2011 che "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. ancora, in senso conforme, Cass. 2.12.2002 n. 17070).

Ebbene, tutte le sentenze citate hanno, nel caso concreto sottoposto all’esame della S.C., ritenuto giuridicamente corretta (oltre che immune da vizi logici) l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, anche se protratta per due o tre anni o più, non fosse sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per tacito mutuo consenso.

Aggiunge icasticamente Cass. n. 23501/2010, cit.: "D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2.

Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665;

Cass., 25/3/93 n. 824). Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe contra legem anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare "una volontà chiara e certa delle parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). E’, inoltre, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007)." (v., altresì, Cass. n. 23499/2010 cit. ed altre ancora).

Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumere in maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso).

In conclusione, il mero decorso del tempo non avrebbe mai potuto dare luogo al mutuo consenso di cui parla la società ricorrente.

Quanto alla circostanza dell’asserita incontestata accettazione del TFR, basti notare che il ricorso non è nemmeno auto sufficiente perchè non chiarisce in quale atto difensivo o verbale d’udienza la società ricorrente la avrebbe allegata.

3- E’, poi, inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui la società deduce un vizio di motivazione in ordine all’aliunde perceptum, formulando il seguente quesito (sebbene non dovuto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis): "Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il Giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con del 10.11.11 apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Anche in tal caso il vizio di motivazione viene in sostanza prospettato non in ordine alla motivazione in punto di fatto, ma in rapporto a quella in punto di diritto (sempre suscettibile di essere corretta ex art. 384 c.p.c., u.c.), il che colloca la doglianza al di fuori del novero di quelle spendibili ex art. 360 n. 5 c.p.c..

Per altro, come correttamente statuito dall’impugnata sentenza, la deduzione all’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno, allegazione e richiesta di prova che non possono essere avanzate in via meramente esplorativa.

Diversamente, si verificherebbe una surrettizia esenzione dall’onere probatorio gravante sul datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 17759/2010).

4- Con il quarto motivo di ricorso Poste Italiane S.p.A. deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni pur in assenza di prestazione di attività lavorativa, ovvero deduce vizio di motivazione riguardo alla ritenuta decorrenza del diritto alle retribuzione dalla messa in mora, ravvisata nell’instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui veicola, attraverso il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quella che, semmai, integrerebbe una violazione di legge e non un vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Invero, l’avvenuto espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è un fatto – per altro, (pre)processuale, mentre il cit. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si riferisce a quelli extraprocessuali – pacifico (nè le parti ne hanno discusso il contenuto): controverse ne sono soltanto le eventuali conseguenze giuridiche ai fini dell’art. 1218 c.c., ma ciò da luogo ad una questione di diritto e non di motivazione in fatto.

Quanto alla questione di diritto, il motivo è inammissibile perchè il quesito ("Dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria") si rivela incongruo, avendo l’impugnata sentenza motivato la conferma del trattamento risarcitorio accordato dal giudice di prime cure (e commisurato alle retribuzioni cui la controricorrente avrebbe avuto diritto se le fosse stata consentita la prosecuzione del rapporto) in base alla ritenuta mora accipiendi di Poste Italiane a seguito del tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dalla lavoratrice.

5- L’inammissibilità degli ultimi due motivi di ricorso assorbe la questione, ventilata da Poste Italiane S.p.A. in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., relativa all’eventuale incidenza, nella vicenda in esame, del sopravvenuto L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7. 6- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 50,00 nonchè in Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-07-2011, n. 27949 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 novembre 2010, il Giudice di Pace di Trebisacce, assolveva P.G. dall’imputazione di danneggiamento per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo, in ordine all’imputazione di minaccia, perchè manca è contraddittoria la prova che il fatto sussiste.

Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile D.G. R., per mezzo di difensore munito di procura speciale, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, sia con riferimento alle conclusioni assunte dal Giudice di Pace in ordine al reato di danneggiamento, sia con riferimento al reato di minaccia.

Il P.M. presso il Tribunale di C., a sua volta, propone ricorso deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento all’assoluzione per il reato di minaccia.

Il difensore dell’imputato ha depositalo memoria, resistendo ai ricorsi di cui deduce l’inammissibilità.

Motivi della decisione

Per quanto riguarda il ricorso della parte civile occorre considerare che, anche nel giudizio innanzi al Giudice di pace vale la regola di cui all’art. 576 c.p.p. che consente alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento, salvo il caso che il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38.

Nel caso di specie non risulta che il procedimento sia stata instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, di conseguenza il ricorso della parte civile resta regolato dai principi, in tema di impugnazione della parte civile, di cui all’art. 576 c.p.p..

In punto di diritto, questa Corte ha statuito che:

"In forza dell’art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35882 del 17/07/2009 Ud. (dep. 16/09/2009) Rv. 244919).

Nel caso di specie, non avendo la parte civile proposto appello, l’impugnazione deve essere intesa come un ricorso "per saltum", come tale soggetto alle regole di cui all’art. 569 c.p.p.. Di conseguenza il ricorso, avendo sollevato il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3.

Ai sensi dell’art. 580 c.p.p., anche il ricorso del P.M. deve essere convertito in appello, tuttavia, in questo caso, è necessario precisare che: "In tema di conversione di ricorso in appello, l’atto di gravame continua a essere regolato anche davanti al giudice d’appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall’art. 606 c.p.p." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4468 del 17/12/2008 Ud. (dep. 02/02/2009) Rv. 243277).

Di conseguenza gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Castrovillari competente per l’appello.

P.Q.M.

Converte i ricorsi in appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.