Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-11-2011, n. 41388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione E.M.N. ed E. M.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’8.10.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal locale Tribunale il 7.10.2008, per il reato di rapina aggravata "impropria" in danno di N.B..

Secondo l’accusa, i due imputati avevano usato violenza alla persona offesa per assicurarsi il possesso dell’apparecchio "walkman" in precedenza alla stessa sottratto, e per guadagnarsi l’impunità.

La Corte di merito ritenne certa la storicità del fatto e l’identificazione degli imputati come autori della rapina, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel verbale delle sommarie informazioni testimoniali dell’11.12.2003, acquisito agli atti ex art. 500 c.p.p., comma 7, e sulla base, altresì, delle dichiarazioni del teste E.Y.A., introdotte in dibattimento con lo stesso meccanismo processuale.

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 500 c.p.p., comma 7, rilevando che negli atti del procedimento non vi sarebbe traccia del consenso prestato dal difensore all’acquisizione dei verbali sit posti a base della decisione impugnata, che dunque rimarrebbero inutilizzabili.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Alla stregua delle deduzioni difensive, si tratterebbe al più di un reato di furto seguito da distinte e autonome condotte di violenza, delle quali peraltro non vi sarebbe nemmeno la prova e che non avrebbero in ogni caso potuto conseguire lo scopo supposto dall’accusa.

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto alla questione processuale, rispetto alla quale questa Corte ha poteri di indagine anche in fatto, l’esame del verbale di udienza del 7.10.2006 consente di rilevare che era stata proposta dal PM l’acquisizione di tre atti ben distinti l’uno dall’altro: 1) il verbale sit di N.B.; 2) la denuncia sporta dalla stessa persona offesa; 3) un verbale di ricognizione fotografica. Ebbene, sul primo atto la difesa mantenne il consenso subito prestato, negato invece per gli altri due dopo l’iniziale disponibilità (l’avv… dichiara di non prestare il consenso sulla denuncia e sulla ricognizione fotografica") il consenso della difesa all’acquisizione del verbale sit è ribadito in modo inequivocabile nel successivo passaggio dello stesso verbale di udienza ("si acquisisce…..concorde la difesa"). L’utilizzabilità del verbale sit in contestazione bene è stata quindi affermata dalla corte territoriale, che altrettanto congruamente ne ha tratto il proprio convincimento circa la colpevolezza dell’imputato, nel confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al processo e attentamente valutati.

2. Del tutto erronee sono le deduzioni difensive sulla qualificazione giuridica del fatto. La giurisprudenza citata in ricorso si riferisce all’ammissibilità della forma tentata del reato di rapina impropria, contestato invece agli imputati nella forma consumata. E non c’è dubbio che le violenze usate nei confronti delle persone offese "dopo" la sottrazione della refurtiva integrino pienamente il reato di cui all’art. 628 c.p., comma 2, alquanto opinabili e comunque corrispondenti ad alternative valutazioni di merito apparendo le altre deduzioni difensive sulla storicità delle violenze e sulla congruità della condotta degli imputati rispetto allo scopo.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 09-01-2012, n. 14

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 13 giugno 2011, e depositato il successivo 16 giugno, il sig. L.G. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 6 dicembre 2011.

Il signor L.G. ha chiesto all’amministrazione intimata il rimborso delle spese legali relative ad un precedente contenzioso, relativo alla legittimità del divieto di detenzione di armi e munizioni.

L’amministrazione, con Provv. del 19 novembre 2010, che non risulta impugnato, ha respinto tale richiesta, in quanto "i fatti che hanno dato origine al processo amministrativo sono (….) del tutto estranei al rapporto o servizio", specificando che in tal senso si era espresso l’organo deputato per legge ad esprimere il parere di congruità.

L’odierno ricorrente, con nota del 3 febbraio 2011, chiedeva quindi il rilascio di copia del parere richiamato dal citato provvedimento di rigetto.

L’amministrazione rispondeva con il provvedimento impugnato, significando che "sono sottratti al diritto di accesso i documenti di cui al comma 1 del citato art. 15 del D.P.R. n. 12 del 1998, concernenti pareri dell’Avvocatura dello Stato (o dell’Ufficio Legislativo e Legale), atti defensionali e, in generale, corrispondenza inerente tali atti e pareri, nel caso in cui si possa trattare di potenziale lite".

Contro tale provvedimento proponeva ricorso il sig. G., deducendo "Violazione dell’art. 24 della Costituzione, Violazione della L. n. 24 del 1990, Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R.S. n. 12 del 1998. Eccesso di potere per arbitrio ed ingiustizia manifesta".

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda l’accesso ai pareri legali, la giurisprudenza (si veda ex plurimis anche la sentenza n. 757/2008 di questo Tribunale) ha operato una distinzione: "Quanto alle consulenze legali esterne, alle quali l’amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti dell’attività amministrativa di sua competenza, si è avuto modo di precisare che, nell’ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all’accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo. Viceversa, allorché la consulenza si manifesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro, e l’amministrazione si rivolge ad un professionista di fiducia, al fine di definire la propria strategia difensiva (accoglimento della pretesa, resistenza in giudizio, adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, ecc.), il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi: in questo caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento" (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13 ottobre 2003, n. 6200, ove l’ulteriore rilievo secondo cui "Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, in particolare, quando il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda all’amministrazione l’adozione di comportamenti materiali, giuridici o provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume illegittima od illecita.").

Nel caso di specie, ove si ritenesse che il parere legale di cui si chiede l’ostensione possa essere qualificato quale elemento cui la motivazione del provvedimento di rigetto rinvia per relationem, si rientrerebbe senz’altro nell’ipotesi in cui "il soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una obbligazione": il che basterebbe ad escludere la fondatezza della pretesa del ricorrente dedotta nel presente giudizio.

Detta fondatezza va però esclusa per una ragione più radicale: perché il provvedimento sfavorevole è in realtà compiutamente motivato, in relazione alle ragioni che ostano all’accoglimento della richiesta di rimborso delle spese proposta dal G..

D’altra parte che il parere sia stato reso in fase precontenziosa lo si ricava altresì dalle dichiarazioni in tal senso dello stesso ricorrente, contenute nell’istanza di accesso poi respinta, in cui si chiarisce che il parere viene richiesto per "valutare la possibilità di tutelare presso le sedi giudiziarie competenti ogni proprio diritto e/o interesse"..

Il ricorso è dunque infondato e come tale dev’essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessi Euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-01-2011, n. 309

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Svolgimento del processo

Con la sentenza n, 6363 del 2008, questo Tribunale ha accolto, per alcuni dipendenti, il ricorso dagli stessi presentato, tendente ad ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di buonuscita con l’inclusione dei benefici economici di cui all’art. 43, comma 3, lettera a) della legge n. 224 del 198, con gli interessi legali ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma, della legge 23.12.1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3 e conseguente condanna dell’INPDAP al pagamento di quanto dovuto, mentre lo ha respinto nei confronti di altri dipendenti e, precisamente, Di Rocco, Brdelli, Dalfina, Lentini, De Rosa, Renzi ed Indino per intervenuta prescrizione del diritto.

In mancanza di spontaneo adempimento da parte dell’INPDAP, i ricorrenti, con atto notificato il 2 ottobre 2010 hanno chiesto l’esecuzione della citata sentenza.

Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti, con atto notificato il 2 ottobre 2010 chiedono l’esecuzione della sentenza n. 6363/08 del 24.4.2008.

Dichiarano, al riguardo, ed esibiscono copia dei relativi atti, che:

– la sentenza non è stata appellata, come si evince dal certificato del Consiglio di Stato, per cui è passata in giudicato, come per legge in data 15.11 2009.

Risulta, altresì:

– che l’Amministrazione non ha adottato alcun spontaneo adempimento, ragion per cui gli interessati (ex art. 90 R.D. 642/1907) hanno notificato alla controparte, in data 21 aprile 2010 atto di costituzione in mora;

– che anche a seguito di tale intimazione l’Amministrazione non ha adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza in questione, neppure nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica di tale intimazione.

Tanto premesso, considerato che la pretesa dei ricorrenti -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata soddisfatta dall’Amministrazione, non può il Collegio non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza, nel senso che ai ricorrenti va riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di buonuscita con l’inclusione dei benefici economici di cui all’art. 43, comma 3, lettera a) della legge n. 224 del 198, con gli interessi legali ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma, della legge 23.12.1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3

L’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto – nei suoi confronti – dalla sentenza.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona della signora Giuliana Sgreccia, Funzionario di questo Tribunale, la quale è incaricata di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, alla obbligata, qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 30 giorni assegnatole.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, alla sentenza di questo Tribunale – Sez. III Ter – n.6363 del 2008.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta decisione provveda l’indicato Commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna l’INPDAP al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14363

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Svolgimento del processo
I Curatori dei Fallimenti XXX di XXX & C. s.a.s.
e del socio accomandatario F.R., e XXX XXX di XXX & C. s.a.s. e del socio accomandatario F.R., agivano nei confronti di P.A., del XXX e della XXX, deducendo che il (OMISSIS) era deceduta S.M., lasciando come eredi i figli F.G. e R.; che essendo stato dichiarato il 17/6/99 il fallimento di F.R. e delle società di cui era accomandatario, le Curatele erano divenute coeredi; che il XXX aveva emesso due buoni fruttiferi al portatore sottoscritti dalla S., il primo, del 9/5/00, di lire 70 milioni ed il secondo, del 25/7/00, di lire 15 milioni, con scadenza a cinque anni dall’emissione; che entrambi i titoli, dopo la morte della S., erano stati costituiti in pegno da P.A., moglie di F. R., a garanzia di un’apertura di credito concessale dalla XXX, filiale di Reggio Calabria; che su ricorso delle Curatele, era stato concesso dal Tribunale il sequestro giudiziario dei due buoni fruttiferi, nominandosi custode la XXX.
Tanto premesso, le Curatele, deducendo che la P. non poteva vantare alcun diritto sui titoli, siccome non erede, nè altrimenti legittimata a disporne, chiedevano l’accertamento della comproprietà dei buoni, con condanna del possessore alla restituzione a favore delle Curatele coeredi.
I convenuti P. e XXX si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda; rimaneva contumace il XXX.
Interveniva volontariamente F.G., sostenendo che i titoli erano stati consegnati alla P. dalla S. come donazione indiretta o remuneratoria, e che la domanda andava rigettata quantomeno per la quota del 50" di pertinenza. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava la nullità delle donazioni e che le Curatele erano comproprietarie del 50% dei titoli, spettando la restante quota alla P., avendo F.G. espressamente dichiarato di voler confermare in favore della cognata le donazioni mille; ordinava alla XXX, quale custode giudiziario, la restituzione dei titoli alle Curatele e disponeva che, alla scadenza, le somme portate dai titoli medesimi venissero divisi al 50% tra le Curatele e la P..
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza 17-24 gennaio 2008, ha respinto l’appello principale della P. e gli appelli incidentali della XXX e del F..
La Corte ha respinto i due profili di nullità della sentenza fatti valere dalla P., rilevando che la stessa, ove avesse avuto dei dubbi sulla imparzialità del Giudice, avrebbe dovuto proporre istanza di ricusazione, e che la causa non rientrava tra quelle a riserva di collegialità; ha ritenuto: la legittimazione delle Curatele (mai contestata in primo grado), che avevano provato l’accettazione con beneficio di inventario; inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della P.; nuovo il quarto motivo d’appello; che, quanto all’eccezione intesa a far valere il modesto importo delle donazioni, come tali non soggette alla forma ex art. 782 c.c., la parte non aveva fornito alcun elemento per provare che gli atti di liberalità della S. non avessero inciso in modo apprezzabile sul patrimonio della donante.
La Corte del merito ha respinto l’appello incidentale del F., richiamando la giurisprudenza che esclude la possibilità di qualificare come donazione indiretta l’atto di liberalità avente ad oggetto un titolo di credito.
Ha respinto anche l’appello incidentale della Banca, rilevando che si trattava di domanda riconvenzionale nuova, ed anche a valutare la questione riguardante la natura del rapporto tra la XXX e la P. alla stregua di una mera eccezione, si trattava comunque di eccezione in senso stretto, proposta per la prima volta in appello.
Ricorre la P. sulla base di tre motivi.
Le Curatele hanno depositato controricorso.
F.G., XXX e XXX non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 809 c.c., errata applicazione dell’art. 782 c.c., motivazione omessa e contraddittoria su punti decisivi. In appello, F.G. aveva eccepito che in atti v’è la prova documentale, costituita dai titoli, che tra la defunta e le Banca era intervenuto un mutuo; i titoli erano stati poi consegnati dalla S. alla nuora, ed i motivi di tale consegna sono irrilevanti, perchè, anche a ritenere che la prima intendesse donare alla nuora la somma di danaro rappresentata dai buoni fruttiferi, al più si sarebbe trattato di una donazione indiretta. Secondo la ricorrente, la Corte del merito si è limitata a richiamare la pronuncia del S.C., che nega che possa ritenersi donazione indiretta l’atto di liberalità avente ad oggetto titoli di credito, ma i buoni fruttiferi sono titoli causali e non astratti; la Corte del merito ha invece erroneamente qualificato i titoli in oggetto come astratti.
1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.; l’omessa applicazione degli artt. 2800 e ss.
c.c..
La P. fa riferimento all’appello incidentale della XXX sotto il profilo dell’eccezione, da non considerarsi in senso stretto, in relazione alla consegna dei titoli alla Banca a titolo di pegno irregolare, mai contestato in 1^ grado, anzi dedotto dalle Curatele, da cui il trasferimento della proprietà in capo alla Banca.
1.3.- Col terzo motivo, la P. denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.; violazione ed omessa applicazione dell’art. 783 c.c.;
l’omessa motivazione, in relazione alla deduzione della donazione di modico valore.
Secondo la ricorrente, le condizioni economiche della S. risultano per tabulas, visti anche gli altri buoni donati alla nipote, come risulta dalla sentenza prodotta.
2.1.- Il primo motivo è infondato.
Nella specie, non è configurabile la donazione indiretta, ossia quel negozio che, nella ipotesi tipica della compravendita di immobile con denaro del disponente, realizza lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non il danaro (così, tra le ultime, la pronuncia 11496/2010), ma si è in presenza di due negozi, il primo, stipulato tra la S. ed il XXX al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, ed il secondo, realizzatosi con la consegna dei buoni dalla S. alla nuora, che pianamente configura una donazione diretta, priva della forma richiesta ex art. 782 c.c. e quindi nulla.
A fronte di detta lineare ricostruzione, non è davvero comprensibile come il secondo negozio possa qualificarsi come donazione indiretta "perchè la causa, in senso tecnico, del negozio di sottoscrizione dei buoni fruttiferi era la stipula del mutuo"(pag. 11 del ricorso, che richiama l’appello del F.), nè si vede come i buoni possano configurarsi "rappresentativi" del negozio di mutuo, da cui, secondo la ricorrente, conseguirebbe che, poichè il denaro è stato trasferito non direttamente, ma con la consegna dei titoli rappresentativi del negozio di mutuo, si sarebbe nel caso realizzata una donazione indiretta.
Nel resto, non v’è contraddittorietà nella motivazione, rimanendo in ogni caso priva di rilievo giuridico la questione della natura causale o astratta dei buoni fruttiferi.
2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte del merito ha ritenuto che la Banca, tentando di paralizzare la pretesa azionata dalle Curatele eccependo che il titolo in base al quale la P. le aveva consegnato i titoli era diverso da quello indicato dalle attrici, aveva sollevato un’eccezione in senso stretto, inammissibile per novità in grado di appello.
Nel motivo di ricorso, la ricorrente intende sostenere che il fatto della consegna dei titoli non era stato contestato in primo grado dalle Curatele, ma anzi dedotto dalle stesse e affermato anche dalle altre parti, per cui il Giudice del merito avrebbe dovuto ritenere il fatto acquisito al processo.
A riguardo, a ritenere dedotta dalla parte la non contestazione, deve comunque ritenersi che la stessa non ha indicato in quale atto del processo abbia fatto valere tale circostanza, che quindi deve ritenersi nuova in questo grado; inoltre, in ogni caso la circostanza fatta valere sarebbe inidonea a configurare il pegno irregolare, atteso che, a tal fine, la parte dovrebbe provare l’espresso conferimento alla Banca della facoltà di disporre del relativo diritto (vedi Cass. 5845/00).
2.3.- Il terzo motivo è infondato.
La Corte del merito ha correttamente in diritto motivato la ragione per cui non ha ritenuto provato il carattere modico della donazione;
le censure a riguardo svolte dalla ricorrente sono del tutto generiche, nel riferimento ad altri buoni fruttiferi, di cui ad una sentenza, non meglio identificata, che la parte indica come prodotta in primo grado, di cui nulla risulta.
3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese del grado sopportate dalle Curatele, liquidate come in dispositivo,vanno poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore delle Curatele, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012
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