CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 17 dicembre 2009, n.26514 RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONI DA PUBBLICITÀ “INGANNEVOLE”

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

l.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei prìncipi della responsabilità civile, avendo la sentenza impugnata condannato la Bat Italia, pur in mancanza dell’accertamento di una condotta illecita, dolosa o colposa, alla medesima imputabile. Assume la ricorrente che sia il provvedimento dell’autorità garante che la direttiva comunitaria vietavano la dicitura Lights solo dal 2003, mentre, quanto al periodo precedente,unico rilevante nella fattispecie, non poteva configurarsi nessuna ipotesi di inganno. 2.1. Il motivo è infondato.

E’ vero che a norma dell’art. 7 della direttiva 2001/37/CE, cui è stata data attuazione tramite il D.Lgs. n. 184 del 2003, solo dal 30 settembre 2003 sono vietate le diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri elementi, che suggeriscono che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri. Sennonché la circostanza che solo dal 30/9/2003 la dicitura "lights" non possa essere apposta sulla confezione di sigarette non esclude che tale parola non possa costituire il fatto integrante la responsabilità aquiliana, antecedentemente a tale data.

Anzitutto nella struttura della responsabilità aquiliana non si richiede che il "fatto" sia "illecito", ma solo che il "danno" sia "ingiusto". L’ art. 2043 ce. fa infatti riferimento al « fatto doloso o colposo" ed al "danno ingiusto", ma non al "fatto illecito".

Per cui ciò che rileva è che il fatto dell’agente abbia prodotto la lesione di una posizione giuridica altrui, ritenuta meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, lesione non altrimenti giustificata.

Nella stessa linea di pensiero nessun rilievo ha la norma di cui all’ art. 10 del D.Lgs. n. 184 del 2003, nella parte in cui dispone che "le sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono ancora essere commercializzate fino al 30 settembre 2003". Ciò significa solo che, anche per la particolare fattispecie indicata da tale norma, transitoriamente le sigarette prodotte potevano essere vendute, senza che ciò costituisse illecito amministrativo, ma non che il produttore di sigarette fosse autorizzato a "produrre danno ingiusto" alla persona, così come non poteva produrlo per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 184/2003.

2.2.In ogni caso nella fattispecie la parte attrice ha fatto valere il diritto al risarcimento del danno da messaggio ingannevole (lights) apposto sul pacchetto di sigarette, indipendentemente dall’esplicito divieto all’utilizzo di tale dicitura.

L’ordinamento già con il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (abrogato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, art. 146,) sanzionava la pubblicità ingannevole statuendo ali’art. 2, lett. B) che per "pubblicità ingannevole", dovesse intendersi qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.

3. Con il secondo articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi ispiratori della responsabilità civile, avendo la sentenza impugnata affermato la sua responsabilità pur in mancanza di una condotta illecita, dolosa o colposa,non avendo essa svolto alcuna attività per ingenerare nel consumatore il convincimento della minore nocività delle sigarette lights.

La ricorrente censura la sentenza per essere incorsa, altresì, in violazione e falsa applicazione dei principi informatori della responsabilità civile, con particolare riguardo al rapporto di causalità e per omessa valutazione della condotta del fumatore come fattore che interrompe il nesso causale, nonché il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza.

Lamenta la ricorrente che non risulta provato che il danno lamentato derivasse dalla condotta di essa ricorrente; che essa ricorrente non era tenuta ad apporre sui pacchetti di sigarette, che già contenevano le diciture (previste dalla legge) relative ai danni del fumo, ulteriori dichiarazioni aggiuntive per le sigarette lights, poiché il consumatore-fumatore era già avvertito di tali danni dalle diciture esistenti ed aveva consapevolmente accettato il rischio del fumo.

Inoltre la ricorrente assume che il giudice di merito abbia violato o falsamente applicato i principi in tema di individuazione del danno risarcibile, ex artt. 1223 e 2043 ce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cp.c. ed abbia contraddittoriamente motivato tale punto decisivo a norma dell’art. 360 n. 4 cp.c, poiché non risulta provato l’assunto peggioramento delle condizioni di salute (e quindi il danno lamentato) per avere l’attore fumato sigarette ligts, in luogo di quelle normali. Infine la ricorrente lamenta, nell’ipotesi che fosse stata affermata dal giudice la sua responsabilità sotto il profilo contrattuale, la violazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1321 ce.

4.1.11 motivo è parzialmente fondato e va accolto solo nei termini che seguono.

Anzitutto il giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria del danno, quale causato da pubblicità ingannevole, ed ha ritenuto sussistente non solo la responsabilità extracontrattuale della convenuta, ma anche quella contrattuale per il solo fatto di essere la produttrice delle sigarette in questione.

Tale assunto viola i principi informatori in tema di responsabilità contrattuale, che ha come necessario presupposto che tra le parti vi sia un contratto o, più in generale, che una parte possa far valere nei confronti dell’altra un diritto derivante da un contratto.

E’ infatti giurisprudenza costante di questa Corte che nelle cosiddette vendite a catena spettano all’ acquirente due azioni ; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica (Cass. civ., Sez. II, 15/04/2002, n.5428; Cass. civ. , Sez. II, 06/09/2000, n.11756)

5.1. Passando ad esaminare le censure avverso la statuizione di responsabilità aquiliana, va osservato che l’art. 2043 c.c.. fissa i principi informatori della responsabilità civile, ai quali anche il giudice di pace nel giudizio di equità deve attenersi, quanto alla struttura del fatto dannoso (costituito da una condotta, almeno colposa, da un evento lesivo e da un nesso causale che unisca etiologicamente la prima al secondo) ed al danno risarcibile, inteso come danno conseguenziale all’evento lesivo.

L’art. 2059 ce. fissa, invece, i principi informatori della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale,per cui tale danno è risarcibile (oltre alle ipotesi tipicamente previste dalla legge) solo allorché l’evento dannoso incida su valori della persona umana costituzionalmente garantiti (Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972).

5.2.Come rilevato da S.U. n. 794 del 15/01/2009, in ricorso avverso sentenza similare del giudice di pace di Napoli, la sentenza manca di qualsiasi motivazione in ordine alla natura ingannevole della pubblicità, sussistendo, in proposito, la mera citazione del provvedimento dell’Autorità Garante (del quale non sono riportate neppure le ragioni) ed il riferimento alle affermazioni dello stesso attore; manca, poi, la motivazione in ordine all’esistenza del nesso di causalità tra la propagazione del messaggio ingannevole ed il danno ingiusto lamentato. Manca, altresì, qualsiasi argomentazione in ordine all’atteggiamento psicologico della società convenuta, pur avendo la parte attrice e quella intervenuta proposto domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. (e non ex art. 2050 c.c.) . Sul punto bisogna dire che la ricorrente ha, per un verso, ragione quando sostiene che tale elemento della fattispecie risarcitoria debba essere adeguatamente provato e motivato; tuttavia essa sbaglia, per altro verso, quando ritiene che sia necessaria la dimostrazione di avere essa mirato a presentare le sigarette in questione come meno dannose per la salute. Così argomentando la società finisce con il pretendere la dimostrazione del dolo, ossia della volontà del comportamento diretto ad ingannare; laddove, invece, è sufficiente presupposto risarcitorio la dimostrazione della colposa diffusione di un messaggio prevedibilmente idoneo ad insinuare nel consumatore il falso convincimento intorno alle caratteristiche ed agli effetti del prodotto.

5.3. Il motivo è invece, infondato nella parte in cui lamenta che il giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento del fumatore, che, nonostante i "caveafc" o * health warnings", sui danni da fumo, aveva continuato a fumare con una scelta autonoma che comportava l’interruzione del nesso causale tra il produttore delle sigarette ed il danno da fumo e l’esclusiva responsabilità del fumatore a norma dell’art. 1227, c. 1, c.c.

Nella fattispecie, infatti, non è prospettabile la questione della volontaria assunzione (freedom of choice) di rischio da parte del danneggiato, poiché non si fa questione del danno da fumo subito dal fumatore, che ne era avvertito, ma del danno da pubblicità ingannevole e cioè di quello subito da parte di un soggetto fumatore, che riteneva di ridurre il rischio di danno, proprio fumando tali sigarette lights.

6.1. Fondate sono le censure di violazione e falsa applicazione dei principi ispiratori in tema di individuazione del danno risarcibile.

Nella fattispecie il giudice di pace ha ritenuto che la parte attrice, passando a fumare sigarette lights in luogo di quelle normali (che già fumava), sulla base dell’errata convinzione (a cui era stato indotto dalla dicitura "lights") di ridurre i danni da fumo, proprio perchè tale risultato non era stato conseguito, avesse subito un danno esistenziale da peggioramento della qualità della vita e da paura di contrarre malattie. 6.2.Osserva questa Corte che, anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l’esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 ce. e non coincide con l’evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno.

Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.

La linea logica che sostenesse il contrario ed a cui pare ispirarsi la sentenza impugnata, si fonderebbe essenzialmente sul presupposto che, una volta verificatosi il fatto dannoso, la dimostrazione del danno ingiusto risarcibile sarebbe "in re ipsa", per cui non ricadrebbe sull’attore originario l’onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili.

Questa impostazione non è accettabile.

Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno ingiusto oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto danneggiante l’onere della prova contraria all’esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall’attore.

6.3.Occorre, quindi, che 1’attore-danneggiato fornisca la specifica prova del danno lamentato.

Quanto al danno alla salute, esso deve essere provato attraverso l’accertamento medico-legale (art. 138 e 139 d. lgs. N. 209/2005; Cass. S.U. 26972/2008) e non attraverso la prova testimoniale. Ciò vale tanto più nella fattispecie in esame in cui l’attrice, essendo già una fumatrice e come tale già esposta coscientemente ai rischi e danni da fumo, lamenta che il passaggio alle sigarette più "leggere", che secondo il messaggio subliminalmente "ingannevole" nel predetto descrittivo avrebbe dovuto comportarle una riduzione del rischio e del danno da fumo, in effetti non le ha dato il risultato sperato, essendo danno e rischio da fumo rimasti inalterati.

Sennonché la statuizione risarcitoria dell’ impugnata sentenza non ha ad oggetto questo danno per così dire "differenziale" tra la situazione precedente e quella seguente l’induzione all’uso delle sigarette lights, ma un generico danno da peggioramento della qualità della vita, non altrimenti precisato né provato, ma ritenuto in re ipsa.

6.4.Egualmente è fondato il motivo di ricorso nella parte in cui censura il risarcimento per un generico danno non patrimoniale di natura esistenziale, conseguente a tale pubblicità ingannevole. Come sopra detto, a seguito dello specifico arresto delle S.U. n. 26972/2008, il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 ce, è risarcìbile, oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, solo nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona umana, costituzionalmente garantiti.

Le S.U. – inoltre – hanno escluso che possa sussistere una generica categoria di danno esistenziale.

Nella fattispecie il danno da pubblicità ingannevole (salvo che non si risolva in un danno alla salute da accertarsi nei termini suddetti) ha come referente costituzionale più prossimo solo 1’art. 41 Cost., il quale garantisce la libertà dell’iniziativa economica privata e l’autodeterminazione delle scelte in materia. Tale norma tuttavia appartiene alla sfera dei rapporti economici e non dei diritti inviolabili della persona, con la conseguenza che l’evento lesivo, che attinge la posizione tutelata dall’art. 41 Cost., non può dar luogo, in assenza di una specifica norma, a danno non patrimoniale.

Quanto al diritto all’autodeterminazione, esso può essere tratto dal Codice del consumo che, ali’art. 2, riconosce come fondamentali i diritti del consumatore ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.

6.5.Quanto alla paura di ammalarsi, in dottrina è stato fatto riferimento al danno da pericolo già elaborato dalle Sezioni Unite, quando, a proposito del disastro di Seveso, è stato ritenuto risarcibile il danno morale soggettivo lamentato da coloro che avevano subito un turbamento psichico (non tradottosi in malattia) a causa dell1 esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita (Cass. sez. un. 21 febbraio 2002, n. 2515). Tuttavia, non si può omettere di considerare che siffatta soluzione è stata accolta in un caso in cui il danno lamentato era posto in collegamento causale con un fatto costituente il reato di disastro colposo e, dunque, in riferimento all’art. 185 c.p. 7. Pertanto va rigettato il primo motivo di ricorso; va accolto , nei termini suddetti, il secondo motivo.

Va cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Napoli, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto: 1)"L’apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l’ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall’esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l’espressione impiegata".

2) "Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, ex art. 2043 ce. , per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicita e danno, nonché (non avendo egli agito ex art 2050 ce.) almeno la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose."

Esistono giusti motivi (segnatamente la novità – in relazione alla data di presentazione del ricorso – di alcune questioni trattate) per compensare tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice di pace di Napoli. Compensa tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 21864 del 2011 Licenziamento orale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Corte
letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le conclusioni del PG. dott. Carlo Destro;
esaminati gli atti,

osserva:

Con due motivi di ricorso il B. censura il solo capo b) della sentenza n. 451/2009 della Corte d’Appello di L’Aquila con il quale il Collegio Abruzzese ha riconosciuto e dichiarato l’illegittimità del licenziamento del 16.8.1999, adducendo che il provvedimento sarebbe viziato da: A) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma I. n 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 commi I e 2 cc; B) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma I, n. 5 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che il Giudice d’Appello avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento circa l’esistenza di un vero e proprio licenziamento orale, anziché di dimissioni anch’esse rassegnate oralmente dal lavoratore, per non essersi uniformato ai principi giurisprudenziali in tema di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.
A detta del ricorrente, il C. non avrebbe fornito in giudizio la benché minima prova del proprio assunto e, in assenza di tale attività probatoria, la Corte d’appello di L’Aquila non avrebbe potuto che respingere la domanda sul punto.
Sostiene, inoltre, il B, che il Giudice d’appello non avrebbe correttamente interpretato e valutato le dichiarazioni rese da alcuni testi, poste a base del proprio decisum.
Il ricorso presentato dal B. risulta manifestamente infondato.
La Corte del riesame ha motivato la propria decisione sostenendo che le prove fornite da entrambe le parti nel corso del giudizio (interrogatorio formale, prove testimoniali e documentazione allegata ai fascicoli di parte) l’hanno indotta a ritenere “sufficientemente provato che la cessazione del rapporto di lavoro inter partes sia avvenuta per effetto di una manifestazione di volontà riconducibile al datore di lavoro manifestata verbalmente e detta motivazione è priva di vizi di illegittimità.
Invero, questa Corte, nell’affrontare il problema dell’onere della prova allorquando il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore, ha affermato che il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art 2697, comma secondo, cod, civ. (tra le tante, Cass. n. 4760/2000: Cass. n. 6132/01).
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 30.00 oltre € 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali. IVA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 19.10.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 4005 Procedimento civile; Indegnità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2-6-1993 L.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina La.

A. chiedendo dichiararsi la nullità del testamento olografo di L.G., deceduto in (OMISSIS), pubblicato il 23-4-1990, con il quale era stata nominata erede universale la sorella La.An. ed esclusa dalla eredità l’esponente, nipote "ex fratre" del "de cuius".

La convenuta resisteva alla domanda attrice.

Il Tribunale adito con sentenza del 5-4-2002 dichiarava La.

A. indegna di succedere a L.G., dichiarava la nullità del testamento olografo del quale La.An. aveva fatto scientemente uso, ed ordinava alla O., erede di La.An., deceduta nelle more del giudizio, di rilasciare alla istante, erede legittima avente diritto alla metà dell’asse ereditario ed alla quota spettante alla propria dante causa indegna, i beni ereditari ed i frutti percepiti dopo l’apertura della successione.

Proposto gravame da parte della O. cui resisteva L. A. che formulava anche un appello incidentale la Corte di Appello di Messina con sentenza del 2-2-2005 ha rigettato l’appello principale, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, ed ha condannato la O. al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza L.A. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui la O. ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale basato su quattro motivi; la L. ha successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Anzitutto deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla L. nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale in quanto, essendo stato il ricorso principale notificato il 10-5-2005 e depositato il 30-5-2005, il termine perentorio per la notifica del controricorso ai sensi dell’art. 370 c.p.c. è scaduto il 19-6-2005, mentre nella specie il controricorso era stato notificato il 30/6/2005.

L’eccezione è infondata, in quanto dalla relata di notifica a mezzo posta del controricorso della O. risulta che esso è stato spedito il 16-6-2005, quindi nel rispetto dei termini di legge.

Sempre in via preliminare deve poi essere esaminata l’eccezione sollevata dalla O. di inammissibilità del ricorso principale in quanto la relativa procura è stata redatta su di un foglio separato unito al ricorso stesso solo tramite punti metallici ma privo di elementi di unicità come i timbri di congiunzione.

L’eccezione è infondata in quanto la procura in oggetto, rilasciata nel penultimo foglio del ricorso, risulta far parte integrante di tale atto, e quindi risponde al requisito di specialità richiesto dalla legge.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo L.A., denunciando violazione dell’art. 343 c.p.c. nella formulazione antecedente a quella introdotta con la L. 26 novembre 1990, n. 353, assume che erroneamente il giudice di appello ha dichiarato la inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere la quantificazione dei frutti percepiti dalla controparte tra la data di apertura della successione ed il 12-8-2002, giorno di immissione in possesso dell’erede nell’unico cespite ereditario, avendo ritenuto che l’appellante si sarebbe dovuta costituire in giudizio almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione e che, non avendo rispettato tale termine, si era costituita tardivamente;

invero la sentenza impugnata ha applicato alla fattispecie l’art. 343 c.p.c. nel testo previsto dalla legge sopra citata, non considerando che quest’ultima era entrata in vigore successivamente alla data di proposizione della domanda introduttiva del giudizio, e che pertanto nella specie la costituzione dell’appellante incidentale era stata tempestiva e rituale e l’appello incidentale era stato formulato prima di ogni altra difesa con la comparsa depositata alla prima udienza di comparizione a norma dell’art. 343 c.p.c. come previsto dal vecchio rito.

La ricorrente principale aggiunge che la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulla suddetta richiesta che in realtà costituiva una semplice riproposizione della domanda già formulata in primo grado e non del tutto esaminata dal Tribunale, onde evitare che potesse ritenersi rinunziata ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale della L. (avente ad oggetto la quantificazione dei frutti percepiti dalla O. dalla data di apertura della successione fino alla data di immissione della L. nel possesso del bene ereditario) in quanto non proposto ai sensi dell’art. 343 c.p.c. nella comparsa di risposta mediante costituzione in cancelleria ex art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima della udienza di prima comparizione; tale assunto è infondato in quanto, considerato che il presente giudizio è stato introdotto in primo grado con atto di citazione notificato il 2-6-1993, ad esso deve applicarsi la formulazione dell’art. 343 c.p.c. antecedente all’entrata in vigore del testo introdotto con la L. 26 novembre 1990, n. 353 a decorrere dal 30-4-1995, posto che ai fini della disciplina transitoria dettata dall’art. 90 di questa normativa, per stabilire se alle cause in corso alla data del 30-4-1995 trovi applicazione tale disposizione o il nuovo regime introdotto dalla stessa legge, si deve fare riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito, solitamente coincidente con quella di notificazione della citazione davanti al giudice di primo grado (Cass. 9-9-2003 n. 13147; Cass. 16/5/2007 n. 11301).

Con il secondo motivo L.A., deducendo omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 91 c.p.c. e violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 4 sostiene che il giudice di appello, nel liquidare a carico dell’esponente le spese del grado, previa compensazione di esse per 1/3, in complessivi Euro 1650,00 per onorari di avvocato, non ha fornito alcun criterio logico – giuridico per poter risalire alla individuazione dello scaglione tariffario onde poter verificare il controllo di legittimità in relazione al rispetto dei minimi tariffari; in ogni caso, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, lo scaglione tariffario da applicare per gli onorari di avvocato doveva essere quello previsto per le cause di valore superiore ad Euro 103300,00; ne consegue che il suddetto importo liquidato a tale titolo non corrispondeva al minimo tariffario previsto dal relativo scaglione per le voci studio della controversia, consultazioni con il cliente, preparazione comparsa, partecipazione a due udienze, redazione delle difese e discussione per un totale di Euro 4835,00.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si rileva che con il primo motivo la O., denunciando erronea e falsa applicazione dell’art. 463 c.c. e vizio di motivazione, assume che il giudice di appello, nel confermare la declaratoria di indegnità nei confronti di La.An., ha erroneamente affermato che la conoscenza della falsità del suddetto testamento da parte di quest’ultima (ovvero l’averne fatto scientemente uso) era in "re ipsa", attesa la coincidenza tra la persona del compilatore e quella dell’utente della scheda testamentaria che la contemplava come unica erede universale, nonostante la presenza di altra erede legittima; in realtà, a prescindere dal considerare che la O. non era erede universale ma erede testamentaria, avendo La.An. disposto per testamento anche in favore di un’altra persona, non vi era prova certa che quest’ultima avesse redatto il testamento per cui è causa per i motivi già dedotti nel giudizio di merito; pertanto erroneamente La.An. era stata ritenuta indegna a succedere "ex lege" al fratello G. in concorso con la nipote A. in rappresentazione del padre premorto L.T..

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto che la conoscenza da parte di La.An. della falsità del testamento olografo suddetto era in "re ipsa" per la coincidenza accertata tra la persona del compilatore e quella dell’utente della scheda testamentaria che la contemplava come unica erede universale nonostante la presenza, nota all’erede apparente, di altra erede legittima, nipote del "de cuius"e della stessa erede apparente, aggiungendo che non poteva sostenersi che la falsità del testamento, non disconosciuta neppure dall’appellante, potesse configurarsi come circostanza disgiunta dall’uso consapevole che della scheda era stato fatto da La.

A.; pertanto il convincimento espresso dalla Corte territoriale, basato sulla premessa che la stessa La. aveva falsificato il testamento in oggetto, e che quindi intendeva avvalersi di tale falsificazione per poter risultare unica erede di L.G., è frutto di un accertamento di fatto sorretto da logica e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

Con il secondo motivo la O., deducendo erronea e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 345 c.p.c. nonchè omessa e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver disposto il rinnovo della C.T.U. richiesto dall’esponente, indispensabile sotto due diversi profili.

Anzitutto la manifesta differenza delle caratteristiche grafologiche del testamento olografo di L.G., la cui formazione era stata attribuita ad La.An., e del testamento olografo redatto da quest’ultima per regolare la propria successione, portava a dubitare della formazione del primo dei suddetti testamenti da parte della stessa La..

Inoltre la O., essendo divenuta parte del presente giudizio solo dopo la notifica del ricorso in riassunzione a seguito dell’interruzione del processo per il decesso di La.

A., era stata costretta a subire passivamente gli effetti di un procedimento dalla stessa non incardinato.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha rilevato, all’esito dell’esame della C.T.U. di natura calligrafica espletata nel primo grado di giudizio, che il testamento olografo di L.G. era apocrifo e che lo stesso era stato compilato dalla apparente erede universale La.An., dando atto della scrupolosità e dell’accuratezza di tale indagine tecnica che si era avvalsa di diverse firme di comparazione sia di L.G. sia di La.An.; logicamente quindi il giudice di appello, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali quale giudice di merito, ha ritenuto implicitamente superfluo disporre un rinnovo della C.T.U.;

è poi evidente, con riferimento al secondo profilo di censura, che il successore universale della parte deceduta in pendenza di giudizio subentra nei complesso della posizione processuale di quest’ultima e quindi anche nello stato del processo maturato fino a quel momento.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, deducendo erronea e falsa applicazione degli artt. 464 e 535 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato l’esponente al rilascio dei frutti pervenuti dopo l’apertura della successione;

premesso infatti che ai sensi dell’art. 464 c.c. l’indegno a succedere è obbligato alla restituzione dei frutti pervenuti dopo l’apertura della successione sul presupposto che egli è possessore di mala fede, tale non può essere considerato colui che all’indegno succede "iure ereditatis".

La censura è infondata.

Invero nel caso di successione nel possesso ai sensi dell’art. 1146 c.c., il possesso stesso continua nell’erede con le stesse caratteristiche e prerogative, e quindi l’erede deve considerarsi possessore di mala fede qualora, come nella specie, il "de cuius" fosse possessore di mala fede (Cass. 11-9-2000 n. 11914).

Con il quarto motivo la O., deducendo erronea e falsa applicazione degli artt. 535 e 1148 c.c. e vizio di motivazione, sostiene che la Corte territoriale non ha considerato gli oneri gravanti sull’eredità di L.G. (quali le spese funerarie e gli oneri fiscali inerenti al periodo intercorrente dalla data di apertura della successione sino alla pronuncia della sentenza impugnata) che La.An. si era accollata.

La censura è inammissibile.

Invero la ricorrente con argomentazioni generiche non ha specificato nè la statuizione della sentenza impugnata oggetto di censura nè il motivo di appello da essa formulato ed eventualmente non esaminato dal giudice di appello.

Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Catania.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2011, n. 6377 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 8.3.2006 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto dalla società Poste Italiane spa avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Enna aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimato a L.C.G. in data 12.11.2001, in esito alla procedura di mobilità collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24.

Con la citata sentenza la Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che, nella specie, non fossero state osservate le disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 per quanto riguarda in particolare l’onere previsto dall’art. 4, comma 9, della citata Legge di specificare nella comunicazione conclusiva della procedura la qualifica e il livello di inquadramento dei lavoratori licenziati, e che non fosse stata comunque dimostrata una eccedenza di personale nell’area quadri di secondo livello, per la Regione Sicilia, nella quale operava l’appellato. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Poste, affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso L.C.G.. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la società Poste deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., art. 420 c.p.c., art. 183 c.p.c., L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 sul rilievo della erroneità della statuizione con la quale è stata rigettata l’eccezione di ultrapetizione. Secondo la ricorrente, infatti, il lavoratore con il ricorso introduttivo avrebbe confuso la questione relativa alla validità della clausola di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva con quella relativa alla correttezza della procedura di licenziamento collettivo, nè avrebbe potuto successivamente introdurre nuove ragioni di censura del licenziamento, perchè, in questo modo, si sarebbe verificata una "mutatio libelli" non consentita dall’art. 420 c.p.c..

2.- Con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 avendo erroneamente il giudice di appello dato rilievo a censure riguardanti la presenza di "effettive" esigenze di riduzione del personale, mentre avrebbe dovuto limitare la propria indagine alla correttezza procedurale dell’operazione.

3.- Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 345, 346 e 437 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello preso in esame una censura – quella riguardante la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 – che non era stata puntualmente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c..

4.- Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2, 3, 9 e 12, e dell’art. 5, comma 3, nonchè per omessa e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, richiamando la giurisprudenza che afferma la validità della comunicazione di apertura della procedura con la quale venga indicata, per ciascun comprensorio regionale, l’area funzionale (ed. base, operativa, quadri di primo e di secondo livello) di appartenenza di ciascun lavoratore.

5.- Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli accordi sindacali dell’ottobre 2001, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 9 e 12, e della L. n. 223 del 1991, art. 5, commi 1 e 3, ed ancora omessa e insufficiente motivazione su punti controversi e decisivi del giudizio, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la comunicazione conclusiva della procedura non avesse consentito una effettiva verifica delle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e, nell’affermare l’inefficacia dell’accordo sindacale del 17.10.2001, non ha limitato il proprio esame alla mera verifica della corretta applicazione dei criteri fissati dalle parti collettive negli accordi in questione.

6.- I primi tre motivi (contraddistinti con i nn. 2), 3) e 4) del ricorso) devono ritenersi inammissibili per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

7.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisionè". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

8.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regala iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite 27368/2009). Per assolvere a tale finalità, il quesito, inoltre, deve essere caratterizzato da una sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. 5779/2010, Cass. 5208/2010).

9.- Nella specie, nessuno dei quesiti che concludono l’esposizione dei primi tre motivi si presenta adeguato a recepire l’iter argomentativo che supporta le singole censure e ad evidenziare il nesso che deve necessariamente sussistere tra la fattispecie all’esame e il principio di diritto di cui si chiede l’affermazione, risolvendosi, nella sostanza, in enunciazioni di carattere generale e astratto prive di qualsiasi riferimento alla fattispecie in esame. I quesiti formulati in calce ai primi due motivi tralasciano, inoltre, qualsiasi considerazione in ordine al fatto che la decisione del giudice d’appello si fonda su una interpretazione della domanda giudiziale che contrasta con quella dell’odierna ricorrente, ovvero su una attività interpretativa che, come è noto, costituisce operazione riservata in via esclusiva al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, e che non può dunque essere censurata per ultrapetizione, ma solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 20373/2008, Cass. 11639/2004).

10.- Il quarto e il quinto motivo (contraddistinti con i nn. 5) e 6) del ricorso), che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Ritiene infatti il Collegio di dover dare continuità al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda. La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 – e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente – invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è sanato ex se dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare – con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria – l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (Cass. 5034/2009, Cass. 15479/2007).

Questa Corte (cfr. Cass. 14679/2000) ha, del resto, già affermato che le eventuali insufficienze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità non perdono rilievo per il solo fatto che sia stato poi stipulato un accordo di mobilità, giacchè gli adempimenti imposti dal citato art. 4 sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l’effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. 4228/2000, nonchè Cass. 9743/2001 che ha ribadito che l’inefficacia del licenziamento – che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonchè all’Ufficio provinciale del lavoro, contenente l’indicazione dei motivi dell’eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dalla citata L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, – non è "sanata" dall’accordo sindacale comprensivo dell’individuazione dei lavoratori da licenziare). Così come aveva affermato che in tema di procedure di mobilità, la previsione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione prevista da tale disposizione, deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perchè lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori, e non lui, avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati (Cass. 21138/2008, Cass. 23275/2007, Cass. 20455/2006, Cass. 15377/2004). Sotto altro profilo, si è precisato che, in materia di mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro (Cass. 21541/2006, Cass. 5/2006, Cass. 12781/2003, Cass. 13962/2002).

Quanto al rapporto tra contenuto della comunicazione di avvio della procedura e diritti dei singoli lavoratori, è stato ulteriormente precisato che, se è vero che la legge affida alle organizzazioni sindacali il potere di rappresentare, nel corso della procedura, gli interessi dei lavoratori che ne vengano coinvolti, è altresì vero che nessuna norma autorizza a ritenere che il singolo lavoratore non possa contestare la legittimità di atti dai quali possa derivargli un pregiudizio, con la conseguenza che deve ritenersi spettante al lavoratore, che pur rimane estraneo allo svolgimento delle procedure di consultazione sindacale e amministrativa, il diritto di far valere omissioni o inesattezze delle comunicazioni del datore di lavoro ( L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3) che abbiano determinato una falsa o incompleta rappresentazione della realtà, tale da compromettere il corretto svolgimento dell’esame congiunto con il sindacato, e quindi da incidere sulla correttezza dei provvedimenti finali adottati (Cass. 10961/99). A sua volta, Cass. 9 settembre 2003, n. 13196, condivisa dal Collegio, ha affermato che il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della informazione perchè la comunicazione rituale, completa della mancanza di alternative ai licenziamenti, rappresenta, nell’ambito della procedura, una cadenza legale che, se mancante, è ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato. Con la stessa sentenza è stata coerentemente negata validità all’indirizzo che assegna rilievo alla incompletezza della comunicazione solo ove essa si traduca in un comprovato nocumento per il lavoratore (Cass. 4228/2000), osservando, in contrario, che la regolarità della procedura rappresenta un momento ineludibile affinchè il potere risolutorio del datore di lavoro possa legittimamente esercitarsi ed evidenziando che una diversa soluzione, "svalutando la funzione della procedura e di conseguenza il ruolo del sindacato", finirebbe "per collocare le irregolarità della stessa nell’ambito delle nullità innocue, categoria che contraddice il già evidenziato ruolo del sindacato". Quanto, infine, alla possibilità che con l’accordo sindacale possano essere individuati criteri di scelta che travalichino gli ambiti originariamente previsti nella comunicazione di avvio della procedura, questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo cui il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità – una volta determinato nel rispetto di quanto prescritto dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 – non può essere successivamente disapplicato o modificato, non essendo consentito che in tale spazio temporale l’individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all’iniziativa ed al mero potere discrezionale dell’imprenditore, in quanto ciò comporterebbe ricadute pregiudizievoli sulla posizione dei singoli lavoratori e sul loro interesse ad una gestione trasparente, chiara ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. 6841/2010).

11.- Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato anzitutto che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il raggiungimento dell’accordo sindacale non avesse di per sè efficacia sanante delle carenze della comunicazione di avvio della procedura, già evidenziate dal giudice di primo grado, per quanto riguarda in particolare l’indicazione della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente. La Corte territoriale, dando corretta attuazione alle statuizioni innanzi ricordate, ha poi evidenziato anche come nella fattispecie gli accordi sindacali invocati dalla società contenessero solo l’enunciazione di criteri generali per la individuazione dei lavoratori da considerare in esubero e come anche la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, non consentiva una effettiva verifica delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta dei destinatari dei provvedimenti di messa in mobilità, verifica tanto più necessaria per il fatto che la società, con riferimento all’area Quadri di secondo livello, nella quale era inquadrato l’appellato, si era obbligata a rispettare nella mobilità i "limiti geografici della Provincia" e per il fatto che, dalla documentazione versata dalla stessa società appellante, risultava che, per la Regione Sicilia, sempre nell’ambito dell’Area Quadri di secondo livello, non esisteva alcuna eccedenza di personale, essendo anzi stata evidenziata, dalla stessa documentazione, una carenza di quattro unità. 12.- Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e,,rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati. Al riguardo, va nuovamente rimarcato come la valutazione dell’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità – dovendo essere valutata alla stregua del contenuto delle comunicazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 e con riferimento alla realtà aziendale ed all’assetto organizzativo dell’impresa – va devoluta al giudice di merito, la cui decisione, se sorretta da una motivazione corretta sul versante logico e giuridico, non è ricorribile davanti al giudice di legittimità. 13.- Il ricorso va, dunque, respinto con la conferma dell’impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le censure non espressamente esaminate.

14.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 18,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.