Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La CTR della Toscana, con sentenza n. 16/18/06 depositata il 25.5.2006, in parziale riforma della decisione resa dalla CTP di Prato, ha rigettato il ricorso proposto dalla S.p.A. Pontetorto avverso gli avvisi di accertamento e rettifica relativi ai dazi dovuti in relazione ad operazioni d’importazione di tessuti provenienti dalla Lettonia, effettuate nell’anno 2001, ed ha confermato l’annullamento degli atti impositivi in relazione all’IVA. Sul rilievo che l’origine lettone della mercè doveva considerarsi falsa, i giudici d’appello hanno escluso i presupposti oggettivi per il trattamento preferenziale delle importazioni, previsto dall’accordo di libero scambio con la Lettonia, ed hanno ritenuto inapplicabile l’esimente della buona fede, di cui all’art. 220 del Reg. CEE 2913 del 1992, non avendo la debitrice dimostrato, come avrebbe dovuto, di aver effettuato i necessari accertamenti per verificare l’autenticità dei documenti. La CTR ha affermato, invece, che il regime di sospensione dell’IVA, nella specie operante, prescindeva dall’applicabilità del dazio all’importazione, ma era connesso unicamente all’intento dichiarato dalla contribuente di destinare all’esportazione le merci importate.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorrono, in relazione alle statuizioni che le hanno viste soccombenti, in via principale, l’Agenzia delle Dogane, in base a due motivi, ed, in via incidentale, la Società, in base a tre motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, ed entrambe le parti hanno depositato memorie. Con istanza del 6.12.2011, sottoscritta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Società, che aveva rilasciato il mandato, è stata manifestata la persistenza dell’interesse alla trattazione del ricorso, della L. n. 183 del 2011, ex art 26.
Motivi della decisione
1. Va esaminato con priorità il ricorso incidentale, con cui si contesta la legittimità della contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, il cui accoglimento assorbirebbe quello principale che censura il mancato computo dei dazi stessi nella base imponibile dell’iva all’importazione.
2. Col primo motivo del ricorso incidentale, la Società debitrice, deducendo violazione dell’art 220 del Reg. CEE 2913/92 istitutivo del Codice Doganale Comunitario (CDC), nonchè omessa e insufficiente motivazione, afferma che la ricostruzione in fatto effettuata dalla CTR, secondo cui i certificati (EUR 1) di scorta alle merci non sarebbero stati emanati dalle autorità lettoni perchè materialmente falsi e non frutto di errore attivo della dogana, contrasta con i documenti prodotti: in riferimento ad almeno uno dei quattro casi l’autorità lettone si era limitata a dichiarare che le merci "non soddisfano i requisiti stabiliti nel prot. 3^ dell’Accordo di libero scambio CE-Lettonia". Quanto meno rispetto ad esso, prosegue la ricorrente incidentale, i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esimente prevista dall’art 220 del CDC, e,cioè, la sussistenza dell’errore delle autorità doganali nel rilasciare un certificato di origine per merce che, a posteriori, era risultata non possedere i requisiti, tenuto conto che tale norma, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9.3.2006 C – 293/04 punto 22, Beemsterboer Coldstore Service BV, stabilisce una presunzione legale di errore nel rilascio di certificati inesatti e pone a carico della Dogana l’onere di provare che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore.
3. Col secondo motivo, si deduce, nuovamente, la violazione dell’art. 220 del CDC, nonchè vizio di motivazione, per avere la CTR ritenuto materialmente falsi i certificati quando tale falsità non era stata riconosciuta dall’autorità lettone che, pur affermando che tre dei quattro certificati "non risultano l iscritti nel registro dei certificati doganali emessi e che non sono stati rilasciati dalle autorità lettoni", non aveva, ciononostante, disconosciuto la firma del proprio funzionario, nè l’autenticità dei timbri ivi apposti, nè dei supporti cartacei. La Società deduce che i giudici d’appello non hanno tenuto conto della giurisprudenza comunitaria (Tribunale di Prima Istanza in data 19.2.1998 T-42/96 Evckeler & Malt A.G.; 17.9.98 T-50/96 Primex Producte Import Export; 27.2.2003 T-329/00 Bon Fleisch Ex-Und Import GmbH), secondo cui le falsificazioni operate in modo molto professionale, e protratte nel tempo, vanno oltre il rischio commerciale incombente sull’operatore. In via subordinata, la debitrice chiede la sospensione della causa e la rimessione degli atti alla Corte di giustizia, ex art. 234 del Trattato, per l’interpretazione della norma comunitaria, in relazione ai casi in cui i certificati di origine siano materialmente falsi.
4. I motivi, che, per la loro connessione, vanno valutati congiuntamente, sono infondati. A norma dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione qualora "l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana". Nel testo modificato a far data dal 19 dicembre 2000, dal Reg. n. 2700 del 2000, la norma prosegue definendo, al par. 3^, la nozione di errore delle autorità doganali, che individua nel rilascio di un certificato che "si riveli inesatto" quando non si basi "su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore", salvo che le autorità doganali "erano informate, o avrebbero dovuto ragionevolmente esserlo, che le merci non godevano del trattamento preferenziale". In base al par. 4^, il debitore può invocare la buona fede qualora possa "dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni doganali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale". In base dell’Accordo di libero scambio CE – Lettonia, pubblicato nella GU L026 del 2.2.1998 (Protocollo 3) il carattere originario dei prodotti oggetto del libero scambio viene provato dal certificato di circolazione EUR. 1, rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore "su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato" (art. 16); nel contesto delle misure di cooperazione amministrativa, è previsto il controllo a posteriori dei certificati EUR. 1, effettuato per sondaggio o, come nella specie, su richiesta dello Stato di importazione, dalle autorità doganali del paese di esportazione le quali, entro dieci mesi dalla richiesta, comunicano se i documenti sono autentici, se i prodotti possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del protocollo (art. 30).
5. La giurisprudenza comunitaria ha più volte precisato (cfr. sentenze C. Giust. 3.3.2005, C-499/03, punto 46 Peter Biegl Nahrungsmittel GmbH; 14.5.1996, C-153/94 e C-204/94, punto 84, Faroe Seafood; 11.10.2001, C-30/00, punto 68, William Hinton & Sons; C – 250/91 1.3.1993, punto 12 Hewlett Packard France) che la contabilizzazione a posteriori dei dazi è possibile solo quando sussistono, contemporaneamente, tutte le condizioni poste dalla norma, e, cioè, i dazi non devono esser riscossi se determinati da un errore delle autorità competenti, tale errore deve esser di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede, il quale, infine, deve aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. La circostanza che parte delle citate sentenze siano state rese con riferimento al testo della norma antecedente la modifica operata dal Reg. n. 2700 del 2000 è irrilevante: tale novella, come risulta dal suo undicesimo "considerando", ha carattere essenzialmente interpretativo, limitandosi ad esplicare le nozioni di errore delle autorità doganali già contenute nella versione originaria dell’art. 220, quali precisate dalla giurisprudenza della Corte (cfr. sent. 9.3.2006 C – 293/04, punto 22, Beemsterboer). Ne consegue che, come più volte ritenuto da questa Corte (Cass. SU n. 18190 del 2008, Cass. n. 13680 del 2009; n. 7837 del 2010, in motivazione), la mancanza anche di uno solo dei citati presupposti, basta ad escludere il diritto del debitore a non vedersi assoggettato al dazio.
6. L’errore della dogana, secondo il tenore letterale dell’art. 220, n. 2, lett. b, par. 3, del CDC, non può consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore – in particolare sull’origine della merce – dato che le autorità stesse non debbono verificarne o valutarne la veridicità, mentre resta integrato da un comportamento attivo, che secondo la casistica – poi codificata nella seconda parte del citato par. 3, della lett. b) della norma in esame – si basa su un’errata interpretazione delle norme in materia di origine (cfr. sent 14.11.002, causa C-251/00, Ilumitronica, punti 44 e 45, sent. Faroe Seafood e a. punto 97) o di erronea classificazione doganale, risultante dal raffronto tra la voce dichiarata e la designazione delle merci secondo la nomenclatura (sent 1.4.1993, C-250/91, punto 21, Società Hewlett Packard France).
In altri termini, il legittimo affidamento del debitore è degno della protezione prevista dall’art. 220 del CDC soltanto se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la fiducia del debitore, diversamente, costui è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo (sentt cit. Ilumitronica, punto 43, e Faroe Seafood, punto 92), vigendo il principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (sent. Beemsterboer, punto 43; Cass. n. 19195/2006). 7. A tale stregua, la distinzione tra certificato, semplicemente, non valido e certificati "falsi", operata dalla ricorrente incidentale con i due motivi non appare in sè decisiva, in quanto non è, comunque, ravvisabile alcun errore attivo delle autorità doganali riconducibile al descritto paradigma, e resta, per ciò stesso, escluso il diritto della ricorrente incidentale a non vedersi assoggettata al dazio. Deve, peraltro, rilevarsi, in relazione al primo motivo, che, come riferito nel controricorso, il certificato è stato rilasciato "su richiesta dell’esportatore il quale ha dichiarato trattarsi di merce di origine preferenziale" e, cioè, secondo le modalità prescritte a tal fine dall’Accordo di libero scambio con la Lettonia, risultando, in tal modo, acquisito in giudizio che il rilascio del certificato inesatto è imputabile all’inesatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore e soddisfatto l’onere della prova gravante sulla dogana (cfr. in proposito sent. Beemsterboer cit.); ed, in relazione al secondo motivo, che la certificazione relativa al mancato rilascio da parte delle Autorità lettoni è stata accertata all’esito del controllo richiesto in base alle norme convenzionali, i cui risultati, in base all’art. 11 del Prot. 5 dell’Accordo, ben possono esser utilizzati come prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari degli Stati, in esatta consonanza con la disposizione contenuta dell’art. 9, par.
2 del REG (CE) n. 1073/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (cfr. Cass. n. 23985 del 2008 ed ord. 4997 del 2009, che evidenziano la piena valenza i probatoria dei relativi accertamenti nei procedimenti amministrativi e giudiziari e la loro idoneità ad esser posti a fondamento dell’avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni).
8. A tanto, deve aggiungersi che la rilevabilità di un errore commesso dalle autorità doganali competenti deve esser valutata tenendo conto della natura dell’errore, dell’esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova (v. sent. Faroe Seafood e a., punto 99, e Illumitronica punto 54), incombendo su di essi l’onere di informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano o no giustificati. Ed al riguardo, l’impugnata sentenza ha rilevato che) limitandosi ad affermare la propria buona fede, la Società non aveva neppure allegato gli accertamenti o le cautele da lei posti in essere, valutazione che non risulta scalfita dagli argomenti svolti nel secondo motivo dalla controricorrente, che attengono al diverso tema d’indagine, poi sviluppato col terzo motivo (su cui infra), relativo all’applicabilità del principio secondo cui il rischio connesso alla invalidità dei certificati d’origine non può esser posto a carico dell’operatore, che non versi in una situazione di manifesta negligenza, quando sussista un comportamento negligente degli organismi comunitari di controllo.
9. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4; art. 211 del Trattato CE, nonchè nullità della sentenza per omessa motivazione, la ricorrente incidentale afferma che la CTR ha omesso, completamente, di pronunciarsi sul motivo col quale aveva affermato che il recupero del dazio a posteriori doveva ritenersi illegittimo, per l’omissione della dovuta vigilanza, da parte degli organismi comunitari, sull’emissione in Lettonia dei certificati di origine EUR/1, controllo che avrebbe dovuto esser esercitato con viva attenzione, tenuto conto della situazione di diffusa corruzione all’interno di quella Amministrazione, nota in ambito comunitario, ed attestata dal "Regular Report on Latviàs". Si era, dunque, venuta a creare, prosegue la Società, quella situazione particolare in cui il rischio connesso alle transazioni commerciali risulta largamente superato e non può esser sopportato dall’operatore. 10. Il motivo è infondato. Anzitutto, nonostante tale questione sia stata svolta, come riferisce la stessa controricorrente, solo, in sede di controdeduzioni in secondo grado, la relativa valutazione non era preclusa ai giudici appello per la sua novità, e non lo è adesso, in quanto i principi di effettività e di non discriminazione comportano l’obbligo di applicare, anche d’ufficio, le norme di diritto comunitario nella sua interezza, anche attraverso la disapplicazione del diritto nazionale che sia con quelle contrastante, senza che possano ostarvi preclusioni di ordine processuale, col solo limite dell’avvenuta definizione del rapporto controverso (cfr. Cass. n. 4703 del 2003; n. 13054 del 2004; n. 13065 del 2006) – nella specie non intervenuta, essendo in contestazione la debenza del dazio, così come avviene per le questioni di legittimità costituzionale e per lo jus superveniens. Nel merito, la denunciata nullità della sentenza per omessa motivazione non è ravvisabile, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 871 del 2009; n. 7672 del 2003; 2067 del 1998), la sentenza è nulla per carenza del requisito di forma essenziale della motivazione in ipotesi di difetto assoluto, anche da un punto di vista materiale, della motivazione stessa (oltre che di motivazione apparente), ipotesi qui non ricorrente, trattandosi di una mancanza solo parziale. Non sussiste, neppure, il vizio di omessa pronuncia, per avere i giudici d’appello addossato all’importatrice il rischio connesso all’esito negativo del controllo a posteriori dei certificati di scorta alle merci, e così, implicitamente, escluso la responsabilità degli organismi comunitari di controllo Infondata è, pure, la dedotta violazione di legge. Va premesso che le sentenze dedotte a sostegno della doglianza (sentenze Trib. Prima Istanza:
5.6.96 T-75/95 Gunzler Aluminium; 10.5.2001 cause riunite T-l86/97 ed altre Kaufring AG; 19.2.1998 T-42/96 Eyckeler & Malt; 27 febbraio 2003 T-3 29/00 AG Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH; 17.9.1998 T-50/96 Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG; Corte di Giustizia 25.7.2008 C-204/07 C.A.S. S.p.A.) si riferiscono, tutte, ad ipotesi di domande di sgravio, disciplinate dall’art. 239 del CDC (e, prima, dall’art. 13 del Reg. n. 1430/79, di tenore sovrapponibile), relative a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio, in cui non risultano nè contabilizzati dazi di sorta ad opera delle autorità doganali, nè, ovviamente, formulate domande di sgravio. I principi richiamati dalla debitrice non si attagliano, dunque, al caso in esame, tenuto conto che l’art. 220 del CDC, pur perseguendo lo stesso scopo del successivo art. 239, ha una finalità più restrittiva rispetto alla seconda norma, che costituisce, invero, una clausola generale di equità, applicabile in costanza di situazioni particolari ed in assenza di simulazioni e di negligenza manifesta da parte dell’interessato. La giurisprudenza comunitaria ha precisato in proposito (cfr. sent. Kaufring AG, punti 234 e segg. in relazione all’art. 13, n. 1, del Reg. n. 1430/79, ripreso all’art. 239 del CDC) che, per effetto dell’art. 904, lett. c), del Reg. n. 2454/93, secondo cui non può procedersi a sgravi o rimborsi all’importazione a seguito della presentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari, la mancata contabilizzazione di dazi per errore delle autorità doganali indotto dalle dichiarazioni degli esportatori, non può esser invocata dal debitore ai fini di cui all’art. 220 del CDC, qui in rilievo, potendo invece tali circostanze esser invocate a sostegno della domanda di sgravio sulla base dell’art. 239 del CDC (in tal caso, l’errore delle autorità competenti può costituire "una situazione particolare", potendo esser stato agevolato da un controllo insufficiente da parte della Commissione, in merito all’applicazione delle disposizioni di Accordi di associazione).
11. Col primo motivo del ricorso principale, che va ora esaminato, l’Agenzia delle Dogane deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8, 69 e 70 e col secondo motivo lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle norme anzidette. La ricorrente afferma che, ai sensi dell’art. 69 del citato Decreto, l’Iva è commisurata al valore dei beni importati quale determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, sicchè ove, come nella specie, la ragione dell’esenzione – e non della sospensione, come erroneamente ritenuto dalla CTR – viene meno, l’imposta risulta dovuta. Inoltre, poichè l’obbligazione doganale è costituita dai dazi e dall’Iva, che formano un unicum inscindibile, com’è confermato dalla disposizione di cui al D.P.R. n. 633, art. 70 ne consegue che, variando la base imponibile, per effetto dell’inclusione del dazio, varia in conseguenza anche l’Iva, che, essendo stata richiesta a posteriori, non poteva ritenersi coperta dalla dichiarazione d’intento, presentata all’atto dell’importazione.
12. Il primo motivo è infondato. La Sesta Direttiva del Consiglio CE del 17.5.1977 prevede, all’art. 16, n. 2, che "gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l’esportazione senza modifiche o dopo trasformazione, nonchè le prestazioni di servizi inerenti all’attività di esportazione del medesimo, a concorrenza dell’ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti". Il legislatore nazionale ha, coerentemente, previsto, con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 per le esportazioni – richiamato dall’art. 68, comma 1, lett. a) per le importazioni – che dette operazioni sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lett. a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lett. b) "su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente". Il D.L. n. 746 del 1983, art. 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 17 del 1984 ha precisato che l’art. 8 del Decreto sull’Iva si applica a condizione che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui alle lett. a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell’anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d’affari e che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione redatta in conformità ad apposito modello. 13. In base a tale sistema normativo, risulta individuato per l’esportatore abituale nel cd. plafond, costituito dall’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni, il limite quantitativo monetario utilizzabile nell’anno successivo, ai fini della possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. Si tratta di un’ipotesi di sospensione dell’imposta – e non di esenzione, come opinato dalla ricorrente – tenuto conto che, come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 3623 del 2006) la cd. dichiarazione di intento riguarda l’esistenza del plafond come definito dalla legge, e, dunque, le condizioni dell’importatore, le quali rilevano ai soli fini del pagamento dell’imposta, che resta sospesa solo per coloro che versino nelle condizioni previste dalla legge e lo dichiarino sotto la propria responsabilità: la dichiarazione di intento incide, insomma, non sulla procedura di accertamento dell’imposta, ma solo su quella di riscossione, e ciò in quanto lo speciale trattamento fiscale previsto dalla norma, tesa all’incentivazione della esportazione nasce dalla situazione obbiettiva, data dalla qualità di esportatore abituale dell’operatore nei limiti quantitativi previsti dalla norma (Cass. n. 11914 del 1998; n. 16819 del 2008; n. 12774 del 2011). 14. Ne consegue che l’assunto della Dogana, che, pur riconoscendo che la debitrice è esportatrice abituale e pur non allegando il superamento del plafond e neppure negando la destinazione all’esportazione della merce, sostiene la legittimità della richiesta di "pagamento di quella parte dell’Iva dovuta in più in virtù della rideterminata base imponibile, non coperta dalla dichiarazione d’intenti", non è conforme al delineato sistema normativo, che, per quanto qui rileva, consente il recupero a tassazione dell’iva non versata (nella specie, la quota liquidata sul dazio) nel caso in cui sia stato superato il plafond formatosi nell’anno antecedente quello in cui viene utilizzato con l’operazione effettuata in sospensione d’imposta, evenienza che, appunto, non è mai stata allegata. 15. Il vizio di motivazione dedotto col secondo motivo è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le tante Cass. n. 11094 del 2008, n. 1714 del 2007; n. 24192 del 2006) che quando viene denunciato un difetto di motivazione riguardante non un accertamento in fatto, ma una questione di diritto, la Corte di cassazione – investita, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione (manchevole o inesatta) della sentenza impugnata – è chiamata a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia conforme alla legge, con la conseguenza che l’eventuale mancanza o erroneità della motivazione è del tutto irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, quando il giudice del merito sia pervenuto, come nella specie, ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.
16. Le richieste di rimessione alla Corte di giustizia per l’interpretazione delle norme comunitarie, avanzate,, sotto svariati profili, dalla controricorrente vanno disattese, data l’esistenza di precedenti, plurime, pronunce della Corte, che rende inutile il chiesto rinvio pregiudiziale (cfr. Corte di giustizia 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, Cilfit; Cass. n. 22103 del 2007, ord. 11456 del 2011).
17. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno, interamente, compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa, interamente, tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012
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