Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1156 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

Con atto in data 4 aprile 1995 la sig.ra E.N., presentava al Comune di Reggio Emilia istanza di concessione edilizia in sanatoria (art. 32, l. 28 febbraio 1985, n. 47; art. 39, l. 23 dicembre 1994, n. 724) in relazione ad alcuni manufatti che dichiarava di aver adibito a deposito di attrezzi.

L’istanza veniva sottoposta al’esame della commissione edilizia integrata del Comune ai fini di cui al primo comma dell’art. 32, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (nel testo alloravigente).

Nella seduta del 21 febbraio 1996 la commissione comunale esprimeva parere contrario sulla sanatoria in relazione alla sua compatibilità urbanistica ed ambientale, nonché in relazione alla tutela del decoro urbano.

In particolare, la commissione:

– rilevava che i manufatti ricadevano su un’area destinata dal P.R.G. a "zona agricola di rispetto dell’abitato" (art. VI.7.08 delle N.T.A.), che ricadeva fra le aree di "tutela e valorizzazione del territorio" (art. VI.8.01 delle N.T.A. al P.R.G.) e che ricadeva entro la fascia di 150 mt. dal Rio Acque Chiare (corso d’acqua soggetto ai vincoli di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 431);

– osservava che i manufatti in questione insistevano su superfici agricole di modesta entità, tali da non configurare l’esistenza di vere e proprie attività agricole aziendali, con la conseguenza che non se ne potesse dichiarare la conformità ai vincoli ivi insistenti. Ciò, in quanto l’art. VI.7.01 delle N.T.A. al P.R.G. esclude nelle aree in questione la realizzazione di interventi di nuova costruzione "estranei alla produzione agricola ed alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole";

– osservava, ancora, che i manufatti in parola contrastassero con lo spirito di salvaguardia ambientale proprio dell’art. VI.7.08 delle N.T.A. al P.R.G. (relativo alla zona agricola di rispetto dell’abitato).

Quindi, con provvedimento in data 2 agosto 1996 il Comune di Reggio Emilia respingeva l’istanza, "richiamando le motivazioni formulate in relazione all’atto con P.G. 4572/96 nella seduta della C.E.I. n. 2 del 21.2.96 (per incompatibilità ambientale)".

Il provvedimento veniva impugnato dalla sig.ra N. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma, il quale (con la sentenza oggetto del presente appello) lo accoglieva, disponendo l’annullamento del provvedimento di diniego.

Nell’occasione, il Tribunale amministrativo:

– rilevava che il vincolo ricadente sull’area era di tipo relativo art. 32, l. n. 47 del 1985 e che, quindi, non comportava l’inedificabilità assoluta. Conseguentemente, nel decidere sulle istanze di condono relative a tali aree l’amministrazione ha l’onere di valutare in modo puntuale il pregiudizio che deriverebbe al bene oggetto di tutela dall’opera oggetto di istanza di condono;

– l’amministrazione non aveva esplicitato le vere ragioni sottese al rigetto, essendosi piuttosto limitata a richiamare generiche ragioni di "incompatibilità ambientale’;

– nel caso in questione spettava al Comune esplicitare le ragioni di incompatibilità ambientale del manufatto oggetto di condono, anche in considerazione del fatto che l’art. 10 l.r. EmiliaRomagna 1° agosto 1978, n. 26 demanda ai comuni il rilascio degli atti di assenso di cui alla l. 29 giugno 1939, n. 1497 e di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

La sentenza in questione veniva gravata in appello dal Comune di Reggio Emilia, il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi:

1) Illegittimità ed ingiustizia della sentenza, nella parte in cui omette la disamina della parte di motivazione, richiamata "per relationem" dal provvedimento impugnato;

2) Illegittimità ed ingiustizia della sentenza, nella parte in cui non ritiene la sufficienza, congruità e ragionevolezza della motivazione del diniego;

3) Legittimità del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la sig.ra N., la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Reggio Emilia chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un’area agricola che aveva proposto istanza di sanatoria (art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724) per alcuni manufatti che dichiarava di aver adibito a deposito di attrezzi e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento comunale con cui era stata respinta l’istanza di sanatoria per contrasto con i valori paesistici della zona.

2. Con il primo motivo di appello il Comune assume che la pronuncia in epigrafe è erronea per la parte in cui ha ritenuto che il provvedimento reiettivo dell’istanza di sanatoria era carente di puntuale motivazione.

Il Tribunale amministrativo avrebbe infatti omesso di considerare che la motivazione del provvedimento negativo era per relationem, attraverso il rinvio espresso al contenuto del parere reso dalla competente commissione comunale in data 21 febbraio 1996.

Oltretutto, dal momento che il provvedimento finale era integralmente conforme al contenuto del richiamato parere, non gravava sull’amministrazione alcun onere di particolare motivazione, essendo sufficiente il rinvio all’avviso dell’organo consultivo.

Con il secondo motivo, poi, l’appellante lamenta che il Tribunale amministrativo ha omesso di considerare che la motivazione contenuta nel parere della commissione edilizia integrata del Comune esprimeva in modo esauriente le ragioni del diniego, con particolare riguardo alla contrarietà dell’intervento oggetto dell’istanza con le pertinenti disposizioni delle N.T.A. al P.R.G. (in particolare: all’art. VI.8.01, in tema di "aree di tutela e valorizzazione del territorio’) e con il vincolo paesisticoambientale insistente sull’area.

Del resto, la contrarietà in questione sarebbe stata valutata attraverso considerazioni del tutto logiche ed attendibili quanto ai presupposti e quanto all’iter logicomotivazionale in concreto seguito.

2.1. I due motivi richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono fondati.

2.2. In primo luogo il Collegio osserva che, effettivamente, il primo giudice ha erroneamente ritenuto la carenza di motivazione in ordine al provvedimento reiettivo dell’istanza di sanatoria, senza considerare che il provvedimento conteneva una motivazione per relationem, espressamente riferita al parere reso dalla commissione edilizia integrata comunale in data 21 febbraio 1996.

Al riguardo il Collegio ricorda che il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, giacché tale richiamo sottintende l’intenzione dell’Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata, ma a condizione che dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, onde consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento e al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza (Cons. Stato, IV, 3 agosto 2010, n. 5150; id., IV, 23 novembre 2002, n. 6444).

Ora, nel caso di specie, non è dubitabile che l’amministrazione avesse puntualmente indicato l’atto (parere) da cui era evincibile la motivazione posta a fondamento della pronuncia reiettiva, la quale richiamava in modo espresso "le motivazioni formulate in relazione all’atto con P.G. 4572/96 nella seduta della C.E.I. n. 2 del 21.2.96 (per incompatibilità ambientale)".

Nel merito, poi, le ragioni poste a fondamento del provvedimento di reiezione dell’istanza risultavano sostanzialmente corrette, se solo si consideri che:

– il richiamato parere era stato espresso dall’ente preposto alla tutela del vincolo paesistico ai sensi della pertinente disciplina regionale (art. 10, l.r. Emilia – Romagna 1° agosto 1978, n. 26). Conseguentemente, il parere risultava preclusivo al rilascio dell’eventuale provvedimento di sanatoria ai sensi del primo comma dell’art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (il quale, nella formulazione ratione temporis rilevante, stabiliva che "il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo (…) è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso");

– dagli atti di causa risulta che l’area su cui erano stati realizzati i manufatti oggetto dell’istanza di condono rientrava nelle disposizioni di tutela di cui all’art. 34 del Piano territoriale paesistico regionale (relativo ai corsi d’acqua meritevoli di tutela non interessati dalla delimitazione delle tavole di piano);

– dagli atti di causa risulta, altresì, che i medesimi manufatti ricadessero nelle "zone agricole di rispetto dell’abitato" (art. VI.7.08 delle N.T.A. al P.R.G.), compresa all’interno delle "aree di tutela e valorizzazione del territorio" di cui all’art. VI.8.01 delle N.T.A. al P.R.G. (disposizione, quest" ultima, relativa alle "porzioni del territorio comunale caratterizzate da elementi intrinseci di bellezza, costituiti da complessi rapporti di equilibrio fra morfologia naturale, opere di trasformazione agricola, regimazione delle acque, presenze vegetali ed architettoniche"). Questa disposizione escludeva la realizzabilità di interventi di nuova costruzione (ammettendo unicamente gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti) mentre – più in generale – le pertinenti disposizioni di piano escludevano la realizzabilità nelle aree a destinazione agricola di "interventi di nuova costruzione estranei alla produzione agricola ed alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole" (categoria, quest’ultima, cui erano ascrivibili i manufatti realizzati dall’appellata, secondo l’apprezzamento dell’amministrazione che, anche sotto questo aspetto, risulta esente da profili di irragionevolezza).

In definitiva, si ritiene che il Comune appellante abbia correttamente rilevato l’esistenza di vincoli (sia pure di carattere relativo, ai sensi dell’art. 32 l. n. 47 del 1985) tendenzialmente ostativi alla realizzazione e al mantenimento in loco dei capannoni in questione e che abbia (con determinazione non incongrua, né abnorme) ritenuto l’incompatibilità fra i manufatti in parola e i vincoli insistenti sull’area

2.3. Neppure può essere condiviso l’argomento fondato sulla mancata attivazione del subprocedimento volto all’espressione del parere da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo di cui all’art. 32 l. 47 del 1985.

Ciò, in quanto il parere in questione è pregiudiziale ad ogni altra valutazione e, se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell’opera (Cons. Stato, V, 29 maggio 2006, n. 3216). Conseguentemente, nel caso in cui l’espressione del parere e l’adozione del provvedimento sull’istanza di sanatoria siano di competenza della medesima amministrazione (nel caso di specie, il Comune), è ben possibile che l’esito negativo dell’esame sulla compatibilità con il vincolo consenta all’amministrazione di adottare uno actu la determinazione negativa sul complesso procedimento di cui all’art. 32, cit..

3. Per le ragioni che precedono il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del ricorso proposto innanzi al tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna e recante il n. di R.G. 596/1996.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, dispone la reiezione del primo ricorso.

Condanna l’appellata alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9858

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 febbraio 2010, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa l’11 febbraio 2009 dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Galatina, con la quale O.C. era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha ridotto ad Euro 3.000,00 l’ammontare del risarcimento del danno in favore della parte civile, confermando nel resto la condanna inflitta in primo grado, quale imputato di appropriazione indebita aggravata per essersi appropriato di somme trattenute sulla retribuzione di una lavoratrice in vista del relativo versamento ad un istituto finanziario col quale la lavoratrice stessa aveva contratto un mutuo. In particolare, la Corte territoriale, nel disattendere la fondatezza dei rilievi dell’appellante, secondo i quali difetterebbe nella specie l’elemento costitutivo della altruità della res oggetto di appropriazione, al lume dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 1327 del 27 ottobre 2004, ric. Li Calzi, ha sottolineato come, a base delle argomentazioni svolte in tale sentenza, fosse stato posto quale fulcro dello sviluppo motivazionale la necessità di distinguere i casi in cui il datore di lavoro operi quale sostituto d’imposta, rispetto a quelli in cui egli sia "meramente responsabile per debito altrui". Nella prima ipotesi infatti – e solo in quella – il datore di lavoro "è debitore in proprio", con la conseguenza che l’omesso versamento all’erario di tali somme, "sulle quali non può configurarsi una titolarità attiva da parte del lavoratore (liberato dall’obbligazione tributaria a seguito della ritenuta effettuata), non integra il reato di appropriazione indebita, la cui essenza consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l’abuso di cosa o di denaro altrui". Da qui, sottolinea il Giudice a quo, la conclusione rassegnata nella circostanza dalle Sezioni unite, secondo la quale il mancato versamento alla Cassa edile delle somme "trattenute" dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente per ferie, gratifiche natalizie e festività non integra il reato di appropriazione indebita, ma solo l’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 13.

Per contro, ha concluso la Corte territoriale evocando sempre la indicata pronuncia delle Sezioni unite, "in tutti gli altri casi trattati dalla giurisprudenza (come quello oggetto del procedimento in esame), il denaro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del "patrimonio" del possessore, ma si tratta pur sempre di denaro o cose di "proprietà" diretta o indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel "patrimonio" dell’agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza di sua proprietà, in deroga, come espressamente previsto dall’art. 646 cod. pen. ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprietà di cose fungibili (…) Sicchè, ove l’agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita; tutti casi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la somma entra ab estrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perchè connotata da un vincolo specifico di destinazione". Il che, sottolinea il Giudice dell’appello, sarebbe esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale contesta con articolati rilievi la tesi interpretativa fatta propria dai giudici del merito, secondo la quale sussisterebbero nella fattispecie in esame i presupposti per ritenere integrato il reato di cui all’art. 646 cod. pen., anch’egli facendo leva sulla richiamata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, alla quale, peraltro, ritiene di annettere una diversa portata, dovendosi nella specie applicare, mutatis mutandis, lo stesso principio di diritto evi enunciato, ed escludere, quindi, che le somme "trattenute" dal datore di lavoro a qualsiasi titolo e non versate agli aventi diritto, possa integrare una condotta punibile a norma dell’art. 646 cod. pen..

Sottolinea in particolare il ricorrente che, nel caso di specie, la somma legittimamente "trattenuta" o "ritenuta" dal datore di lavoro per effetto del contratto di cessione del credito sottoscritto dalla parte civile U.S. il 10 febbraio 2000, sarebbe rimasta nella esclusiva disponibilità del "possessore", "confusa ab origine nel suo patrimonio con tutti gli altri beni ed elementi che lo componevano, senza che la stessa sia transitata "ab estrinseco" nella sua disponibilità". Da ciò l’assunto, mutuato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite, secondo il quale "in tutti i casi di denaro trattenuto dal datore di lavoro al dipendente e destinato a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore), "il denaro trattenuto rimane sempre nel patrimonio del datore di lavoro, confuso con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono. Il lavoratore, di conseguenza, non acquista alla scadenza la proprietà delle somme trattenute, ed il datore di lavoro non perde la "proprietà" di tali somme, ma ha soltanto l’obbligo" di versarle alla scadenza all’ente o al terzo cui spettano per legge o per contratto o per accordo economico". Le somme trattenute dal datore di lavoro, dunque, non diverrebbero mai "di proprietà del lavoratore in quanto restano nel patrimonio del datore di lavoro senza che, rispetto ad esse, si realizzi un trasferimento effettivo e preliminare del loro possesso e senza che, rispetto alle medesime, possa dirsi sussistente un vincolo specifico di destinazione".

Sottolineato, poi, come la giurisprudenza più recente sembri orientata a rivalutare una concezione "pancivilistica" dei reati contro il patrimonio, con la conseguenza che le nozioni penalistiche dovrebbero integralmente rinviare alle corrispondenti definizioni date dal diritto privato, e pur dando atto delle peculiarità che caratterizzano il possesso del denaro (bene fungibile che si confonde col patrimonio di chi lo possiede) agli effetti di quanto previsto dall’art. 646 cod. pen., il quale pure ne fa menzione, deve ritenersi che, ove manchi – come nella specie – la consegna del denaro, alla luce dei dieta enunciati dalle Sezioni unite, non può sussistere il reato de quo. Da qui la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla coerenza delle prospettazioni ermeneutiche su cui si è fondata la sentenza oggetto di impugnativa.

Prima del segnalato intervento delle Sezioni unite, la giurisprudenza di questa Corte si era più volte espressa nel senso che le somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme, dunque – si affermava – non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un certo termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Da ciò si desumeva che commettesse il reato di appropriazione indebita il datore di lavoro che scientemente lasciasse trascorrere il termine per il versamento, manifestando, così, la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente disponeva (Sez. 2^, 27 giugno 2003, Vecchio, RV 226684; Sez. 2^, 11 febbraio 1999, P.M. in proc. Visentin, RV 213304;

Sez. 2^, 12 maggio 1994, P.M. in proc. Giallini, RV 196734).

Dopo la citata pronuncia delle Sezioni unite, i cui passaggi argomentativi, come si è accennato, sono stati interpretati – con riferimento alla fattispecie in esame – in chiave divergente dalla Corte territoriale e dal ricorrente, sulla base di letture che non appaiono implausibili, si registra un contrasto di giurisprudenza.

Nella sentenza della Sezione 2^ n. 15115 del 4 marzo 2010, ric. P.M. in proc. Russo, si è infatti espressamente richiamata la pronuncia delle Sezioni unite n. 1327 del 2005 per affermare che non sussiste il requisito della altruità del denaro e non può quindi ravvisarsi il reato di appropriazione indebita, in riferimento alla ipotesi di mancato versamento delle quote associative spettanti al sindacato di categoria al quale erano iscritti dipendenti della imputata, che era stata delegata dai lavoratori interessati al versamento delle quote stesse trattenute sullo stipendio.

In altra circostanza, si è, invece, affermato che integra il reato di appropriazione indebita la condotta del datore di lavoro che omette di versare nel termine assegnato le somme di denaro trattenute a titolo di contributi previdenziali sui compensi spettanti al lavoratore (Sez. 2^, 18 marzo 2009, Montanucci, RV 244737).

Alla stregua dei riferiti rilievi, il ricorso deve pertanto essere rimesso alle Sezioni unite di questa Corte per la risoluzione dell’indicato contrasto di giurisprudenza.
P.Q.M.

Visto l’art. 618 cod. proc. pen., rimette il ricorso alle Sezioni unite.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 13193 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma l’8 gennaio 2003 accoglieva la domanda proposta dalla Autostar Finanziaria Immobiliare s.r.l., poi divenuta Autostar Immobiliare s.p.a., onde ottenere la restituzione di importi non dovuti a titolo di canoni di utenza di erogazione idrica, fornita dalla ACEA s.p.a., condannando quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 54.304,99, oltre interessi e spese.

Su gravame dell’ACEA la Corte di appello di Roma l’8 maggio 2008 riformava la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Autostar Immobiliare s.p.a., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’ACEA. Le parti hanno depositato rispettive memorie.
Motivi della decisione

1.-In punto di fatto e per quel che interessa in questa sede l’ACEA il 16 giugno 1998 emetteva fattura in riferimento alla lettura del contatore effettuata il 14 aprile 1998 per un consumo di metri cubi pari a 41.782, chiedendo un importo per complessive L. 78.091.000.

La Autostar pagava l’intera somma addebitata, ma ne chiedeva, in via bonaria, il rimborso.

In base ad una lettura del contatore del 20 luglio 1998 l’importo dei consumi ammontava a 5.567 metri cubi, per cui l’importo addebitato all’Autostar ammontava a L. 28.009.000.

L’utente saldava il debito, ma anche in questo caso, ne chiedeva il rimborso.

Vennero effettuati due sopralluoghi da parte dei tecnici ed una prova banco, che esclusero il cattivo funzionamento del contatore e venne effettuata una consulenza di parte dalla quale emergeva che una media di consumo variabile tra i 2, 25 e 2,4 mc, perfettamente corrispondente a quella dei consumi effettivi rilevati precedentemente alle letture che avevano portato all’emissione delle fatture in contestazione.

Vi fu anche un carteggio tra le parti in cui si prospettava da parte dell’ACEA l’applicazione della c.d. depenalizzazione tariffaria, cui aderiva l’utente.

In estrema sintesi, fallirono i tentativi di risolvere bonariamente la questione.

A seguito di ciò, l’Autostar citava l’ACEA avanti al Tribunale di Roma per la restituzione degli importi versati.

Come detto, il giudice di primo grado accoglieva la domanda, quello di secondo grado statuiva, invece, diversamente.

2.-Ciò posto, osserva il Collegio che i primi tre motivi del ricorso costituiscono in realtà una unica censura.

Infatti, con essi, pur prospettati e formulati in diverso modo, la società ricorrente concentra la impugnazione sulla ripartizione dell’onere della prova.

A suo avviso, stante la posizione del contatore "a valle", stante la consulenza tecnica svolta in secondo grado e la differenza tra utenza telefonica ed utenza idrica, la Corte territoriale avrebbe fatto gravare sull’utente e non già sul fornitore la prova dell’affidabilità dei dati registrati e del contatore e non già la prova dell’utilizzo esterno a lui no imputabile, omettendo completamente di motivare sulla prova dell’affidabilità delle registrazioni del contatore, gravante sull’ACEA e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui si argomenta sull’assenza di allegazione di circostanze in merito ad interventi manipolativi del contatore, seguiti al duplice accesso in loco del personale ACEA e alla prova di banco del registratore.

Del resto, l’applicazione dei principi giurisprudenziali, fatta dalla sentenza impugnata, (Cass. n. 1236/03, richiamata in sentenza; Cass. n. 18321/08) è una applicazione analogica, perfettamente ammissibile stante la natura del contratto di utenza idrica, che è un contratto di somministrazione, alla pari del contratto di utenza telefonica.

Anzi, il contratto di somministrazione di utenza idrica, proprio per la sua peculiarità strumentale ai fini dell’addebito del consumo, ovvero per il fatto che il misuratore è nella disponibilità dell’utente, perchè collocato ad immediato ridosso dell’impianto della tornitrice, comporta che per affermare che soggetti diversi dal titolare dell’utenza siano stati in grado di accedere ad essa, determinando un consumo rilevante con conseguente addebito superiore alla normalità della fruizione del bene, il titolare, dopo gli accertamenti effettuati dall’ente fornitore ed escludenti la eventuale responsabilità dell’ente stesso, è tenuto a fornire la prova di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato, affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del registratore.

Il che nella specie, non è risultato accertato.

Peraltro, il primo motivo, formulato per vizio di motivazione, è inammissibile, perchè non corrisponde al vero che il giudice dell’appello abbia riscontrato, in base alle prove raccolte e alla consulenza tecnica, la incompatibilità dei consumi addebitati con l’impianto di distribuzione.

Così come sono inammissibili i quesiti circa il secondo motivo, che altro non è che specificazione del primo, ed il terzo quesito è assolutamente incongruo, che si sostanzia su circostanze di fatto, che sono state acquisite al processo e delle quali, in buona sostanza, nella illustrazione del motivo la ricorrente non contesta la loro consistenza.

3.11 quarto motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è inammissibile.

E’ vero, come asserisce la ricorrente che non fu formulata alcuna ulteriore domanda, ma, nella specie, la doglianza è carente di interesse, come fa notare la resistente, in quanto la pronuncia si riferiva all’appellante – ACEA – e non già all’Autostar.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese del presente giudizio di cassazione, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 938 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe, con i quali l’Amministrazione comunale ha disciplinato la partecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie;

che il Comune resistente ha modificato in via definitiva ed ex tunc la suddetta disciplina in senso conforme alle richieste dei ricorrenti;

che, con atto depositato il 23 marzo 2011, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, richiedendo che sia disposta la compensazione delle spese tra le parti;

che l’Amministrazione, con delibera della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2011 ha aderito alla rinuncia, concordando con la richiesta di compensazione delle spese;

Ritenuto:

che deve essere conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c);

che le spese, conformemente a quanto concordato dalle parti, possono essere compensate;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.