T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5944 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque, a percepire, in virtù delle mansioni da lui effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa infondato.

Va, innanzitutto, premesso che l’azione di accertamento proposta da un pubblico dipendente per ottenere un migliore inquadramento dovrebbe (a rigore) essere dichiarata inammissibile, atteso che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura organizzativa, gli impiegati stessi non possono vantare alcun diritto soggettivo, bensì sono titolari di un interesse legittimo, tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un ricorso rivolto ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della loro posizione soggettiva.

Va, inoltre, ribadito che, secondo una costante giurisprudenza, l’azione di accertamento non può essere (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnabili, e che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui la suddetta azione sia stata preceduta da una istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti, atteso che non sussiste alcun obbligo di provvedere in ordine ad una istanza di riesame o di annullamento o di revoca di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione.

In ordine, poi, alla domanda giudiziale concernente la dichiarativa del diritto ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive connesse all’assunto svolgimento di mansioni superiori, va osservato che, salvo il caso della sussistenza di una norma speciale che disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente sono del tutto irrilevanti, sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr. tra le tante CONS. STATO – SEZ. V – n. 1219/97). Pertanto, al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non appare invocabile il disposto dell’art. 2126 cod. civ., il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) concerne un fenomeno del tutto diverso, e cioè lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente, per cui non incide in alcun modo sui principi riguardanti la natura degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici.

Va, inoltre, aggiunto che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art. 2103 cod. civ. (come sostituito dall’art. 13 della legge n. 300 del 1970) ha carattere supplementare ed integrativo e può essere applicato, nel settore del pubblico impiego, soltanto nei limiti previsti da norme speciali. Pertanto in tale settore l’art. 36 della Costituzione non può trovare incondizionata applicazione, concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale, con particolare riferimento al disposto dell’art. 97 della Costituzione, da cui discende che l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie di funzionari.

Va, inoltre, considerato che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale.

Peraltro, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art. 57 del d. lg. 3.2.93 n. 29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art. 43 del d. lg. 31.3.98 n. 80 – senza aver mai avuto concreta applicazione; che la materia è ora disciplinata dall’art. 25 del cennati d. lg. n. 80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.

Conclusivamente, può affermarsi che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art. 97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica), e che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n. 22 del 7/618/11/99).

Il ricorso in esame va, quindi, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 26011

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Svolgimento del processo

M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Asti, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti di Ma. per il pagamento del residuo corrispettivo di un appalto.

La Ma. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, si duole del rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per omessa esposizione dei fatti.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il requisito della "sommaria esposizione dei fatti " richiesto dall’art. 342 cod. proc. civ. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall’appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione – come sicuramente è nella specie – sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ed in mancanza ne consegue la nullità del relativo atto, che rimane sanata per effetto della costituzione dell’appellato, e non l’inammissibilità del gravame, che non è esplicitamente prevista da alcuna norma (Cass. 3 gennaio 2005 n. 21).

Nella specie, a parte ogni altra considerazione, l’eventuale nullità dell’atto può dunque ritenersi sanata dalla costituzione dell’appellato.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, assumendo che l’atto di appello della Ma. non sollevava la questione del riparto dell’onere della prova.

Con il terzo motivo, sotto il profilo de vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza quanto al rigetto della domanda per difetto di prova in ordine alla esecuzione dei lavori extra- contratto.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo non esservi stato appello sull’esistenza delle opere extra-contratto.

3.1.- Premessa l’inammissibilità del terzo motivo per la mancanza de momento di sintesi di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. – applicabile alla fattispecie ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 3/7/06 – con i motivi secondo e quarto il ricorrente in sostanza assume che l’appellante non si sarebbe doluta della individuazione delle opere extra-contratto e non avrebbe spiegato appello sul punto.

I mezzi sono infondati. Come esattamente rileva il giudice di appello, e come questo giudice di legittimità ha potuto direttamente constatare mediante esame degli atti, trattandosi di censura di error in procedendo, oggetto di devoluzione è l’intero decisum della sentenza gravata, individuato nelle sue articolazioni, a partire dunque dall’onere della prova riguardo ai lavori extra-contratto.

Questo, infatti, vuole dire l’appellante ove, con il primo motivo, si duole (tra l’altro) del fatto che il giudice di primo grado non abbia deciso per l’infondatezza della domanda a fronte di prove attoree ritenute generiche ed irrilevanti.

Non vi è stata, dunque, alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e ben ha fatto il giudice di appello ad esaminare – risolvendola esattamente – la questione dell’onere della prova riguardo alla esecuzione di lavori non previsti nell’originario contratto di appalto.

4.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28057 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

A.F. con atto notificato il 1.12.1991 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Rieti G.L., e premesso che con scrittura privata del 12.3.91 aveva acquistato da quest’ultimo un fabbricato sito in (OMISSIS), distinto in catasto al f. 3, part. 11 per il prezzo di L. 140.000.000, di cui L. 50.000.000 da pagare in danaro(L. 40.000.000 versati a titolo di caparra confirmatoria) ed il residuo pagabile alternativamente:

attraverso la costruzione al grezzo di un nuovo edificio (su un terreno dello stesso G.), ovvero mediante esborso di un certa somma per ciascun piano realizzato, deduceva che, pur avendo adempiuto ai propri obblighi contrattuali, non aveva potuto conseguire la proprietà ed il possesso dell’immobile compromesso, in quanto il menzionato convenuto, con successiva scrittura del 4.11.93 lo aveva promesso in vendita a tali S.T. e L. U.. Tutto ciò premesso, chiedeva l’attore dichiararsi risolto il contratto in data 1.12.1991 e condannarsi il G. al pagamento della somma di L. 140.000.000 o altra ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio G.L. chiedendo il rigetto della domanda attrice, assumendo che l’ A. si era reso a sua volta inadempiente, quanto al pagamento del prezzo stabilito e degli accordi convenuti, sottolineando che esso A., in difficoltà finanziarie, aveva manifestato il proprio intendimento di sciogliersi dal contratto in questione. Aggiungeva che, sempre con il consenso della controparte, egli aveva quindi rivenduto il medesimo immobile ai sigg.ri S. e U., dei quali lo stesso A. sarebbe stato a sua volta debitore. Aggiungeva che gli stessi subacquirenti S. e U., avevano rilasciato ad esso G. una scrittura in data 4.11.93 con cui dichiaravano di manlevarlo e garantirlo dalle somme che eventualmente egli fosse stato tenuto a corrispondere all’ A. per la restituzione del danaro ricevuto in forza del precedente contratto. Concludeva dunque il G. per il rigetto dell’altrui pretesa, ed in via subordinata, chiedeva di poter chiamare in garanzia, i nominati S. e U.. Questi ultimi, a seguito di autorizzazione del giudice venivano chiamati e si costituivano in giudizio, deducendo di avere acquistato l’immobile in questione solo dopo che l’ A. era receduto dal relativo contratto e con il consenso del medesimo come da dichiarazione liberatoria dei 4.10.93. Precisavano peraltro che nessun valore aveva la loro dichiarazione di garanzia e manleva datata 4.11.93 in forza del quale era stata disposta la loro chiamata in causa, atteso che l’efficacia della stessa doveva intendersi limitata fino alla stipulazione dell’atto pubblico di compravendita del 7.12.93 per notaio Casazza; chiedevano pertanto il rigetto della domanda di garanzia.

L’adito tribunale di Rieti con sentenza n. 573/02 del 14.5/14.6.2002 dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita del 12.3.91 per inadempimento del promissario venditore G.L., che condannava al pagamento in favore dell’ A. della somma di Euro 72.303, 96; condannava i chiamati in causa in solido a tenere indenne il G. del pagamento della somma Euro 72.303,96, nonchè del pagamento delle spese processuali. Negava il tribunale che tra le parti vi fosse stato un accordo di natura risolutiva, di cui mancava la prova scritta e riteneva che l’inadempimento del G. degli obblighi scaturenti dal contratto preliminare, risultava in re ipsa dall’alienazione ad altri soggetti dello stesso bene promesso all’ A.. Riteneva inoltre estraneo al thema decidendum il presunto inadempimento dell’attore, non avendo il G. formulato una tempestiva domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento di controparte.

Avverso tale sentenza proponeva appello il convenuto G.L., lamentando in modo particolare che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che non era stata formulata alcuna eccezione e domanda diretta a far valere l’inadempimento dell’ A. (che non aveva versato il saldo del prezzo convenuto), evidenziando che, al contrario, siffatta eccezione era stata formulata nella comparsa di costituzione e risposta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. L’ A. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello,ribadendo che l’appellante non aveva mai proposto nel giudizio di primo grado alcuna tempestiva eccezione d’inadempimento, ma che nel caso la Corte fosse stata di contrario avviso, avrebbe dovuto comunque operare una comparazione tra i due inadempimenti e ritenere prevalente quello del G., che, all’atto della seconda alienazione, era ancora legato al primo contratto e non versava in buona fede, tanto da pretendere una scrittura di garanzia e manleva dai subacquirenti S. e U..

Si costituivano i terzi chiamati, proponendo appello incidentale diretti ad escludere ogni loro responsabilità derivante dalla scrittura di manleva del 4.11.1993.

L’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4492/2005 depos. in data 20.10.2005, accoglieva l’appello principale del G. e respingeva la domanda dell’ A., nonchè gli appelli incidentali dello S. e dell’ U., condannando l’ A. al pagamento delle spese processuali del doppio grado con riferimento al G. e compensando le stesse spese nei riguardi dei terzi chiamati.

Secondo la corte capitolina il G. aveva in primo grado proposto l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., ciò che aveva comportato l’inversione dell’onere della prova gravante sull’attore, che per vincere l’indicata eccezione, avrebbe dovuto dimostrare di avere effettivamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, ciò che l’ A. non aveva fatto, non avendo provato di avere effettivamente adempiuto le prestazioni (saldo del prezzo e realizzazione del nuovo edificio come stabilito) cui si era obbligato per contratto con il G., del quale peraltro la stessa Corte rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento perchè tardivamente formulata.

Avverso la predetta pronuncia, l’ A. ricorre per cassazione sulla base di 11 mezzi; resiste con controricorso G.L., nonchè S.T. le ha proposto altresì ricorso incidentale; nessuna difesa ha svolto l’intimato U.L..

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Passando all’esame del ricorso principale dell’ A., con il primo motivo egli denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e deduce la nullità della sentenza , in quanto priva dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto . La doglianza è infondata atteso che la pronuncia impugnata contiene una concisa ma pur esauriente esposizione dei fatti ("svolgimento del processo") corredata dalle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.

Passando all’esame del 2 motivo, con esso l’esponente denuncia la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.; sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte capitolina, il convenuto G., nel giudizio di 1 grado, non aveva mai ritualmente proposto in modo esplicito l’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.; a questo riguardo viene trascritta la "comparsa di risposta" da lui depositata in quel giudizio. Il Giudice a quo aveva violato il divieto di ultrapetizione per avere accolto i gravame sulla base di un’eccezione d’inadempimento che, non essendo stata ritualmente proposta ne giudizio di primo grado, non poteva essere "riconfermata" nel giudizio di secondo grado nè era rilevabile d’ufficio essendo "eccezione in senso stretto".

Con il 3 motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c. "dei principi che regolano l’interpretazione degli atti processuali"; ribadisce che dall’esame degli atti processuali emerge che nessuna valida eccezione d’inadempimento era stata formulata dal G., si sottolinea che solo all’udienza dei precisazione delle conclusioni la stessa era stata dedotta, sulla quale però esso attore non aveva accettato il contraddittorio.

Con il 4 motivo denuncia la violazione degli art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione su un punto decisivo relativo alla proposizione dell’eccezione d’inadempimento ed alla novità della stessa eccezione sollevata in sede d’appello con conseguente violazione dell’art. 345 c.p.c. Le predette doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro connessione, non hanno fondamento. A tale fine basta leggere la stessa comparsa di risposta del G. nel giudizio di primo grado dove è evidente che questi eccepisci l’inadempimento dell’attore ("… Non risponde però a verità che l’ A. abbia provveduto a pagare il prezzo convenuto di L. 140.000.000. Non è vero infine che l’ A. abbia realizzato i 3 piani del fabbricato valutati L. 30.000.000 milioni ciascuno, in quanto i lavori in realtà vennero eseguiti da altra impresa. Il G., facendo seguito agli obblighi assunti con il citato preliminare di vendita, più volte ha sollecitato l’ A. ad adempiere le obbligazioni assunte contrattualmente dichiarandosi disponibile ad effettuare il trasferimento de bene fermo restando il pagamento del prezzo". Appare dunque evidente che l’allora convenuto G. ha denunciato l’inadempimento dell’altro contraente al fine di giustificare le inadempienze che quest’ultimo aveva a sua volta a lui contestate, non essendo al riguardo necessario l’uso di particolari formalità. Secondo questa S.C. "l’exceptio inadimpleti contractus" di cui all’art. 1460 c.c. costituisce un’eccezione in senso proprio, rimessa, pertanto, alla disponibilità ed all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di rilevarla od esaminarla d’ufficio. Essa, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sua difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, n. 10764 del 29/09/1999; Cass. n. 7027 del 23/05/2001).

Passando all’esame degli altri motivi, si rileva che con il 5 motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 e 1453 c.c. – Osserva l’esponente che la Corte non avrebbe potuto ritenere il G. legittimato a sollevare eccezione d’inadempimento posto che, con la sua condotta, egli si era reso in realtà definitivamente inadempiente ai propri obblighi, mantenendo un comportamento incompatibile con la persistenza del vincolo contrattuale fino al punto di vendere a terzi lo stesso immobile promesso in vendita ad esso A..

Con il 6 motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., nonchè del principio di diritto secondo cui il giudice dinanzi a reciproche domande di risoluzione del contratto, in mancanza di accertamento d’inadempimento colpevole di almeno una delle parti, doveva comunque dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto e provvedere di conseguenza sulle domande restitutore ex art. 1458 c.c. Nella fattispecie la corte capitolina si era limitata a rigettare la domanda di risoluzione dell’ A. e la conseguente domanda restitutoria.

Con il 7 motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda restitutoria in ossequio al principio di diritto secondo il quale il giudice dinanzi a reciproche domande di risoluzione in mancanza di accertamento in ordine agli inadempimenti reciproci deve provvedere di conseguenza sulle domande restitutorie.

Con il 8 motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 1175, 1366, 1375 c.c. – omessa motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al rilevato difetto del requisito della buona fede in capo al G., (come è testimoniato dall’atto di manleva che si era fatto rilasciare dai terzi acquirenti).

Con il 9 motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1463 e 1460 c.c. nonchè dei principio di diritto che impone al giudice di procedere alla necessaria comparazione tra le condotte dei contraenti. Lamenta che la Corte distrettuale non ha proceduto alla necessaria valutazione comparativa degli opposti inadempimenti al fine di apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla complessiva finalità dei contratto. Le suddette censure – congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse – sono fondate.

Intanto come ribadito da questa S.C. con riferimento al principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima ma solo se conforme a lealtà e buona fede, che, nel caso in esame, non è di certo controverso che fossero riscontrabili nel comportamento del G. (v. rilascio dell’atto di manleva del 4.11.93 in favore del G., da parte degli acquirenti S. – U.: Cass. n. 13887 del 23/06/2011; Cass. n. 261 del 10.1.2008).

Questa Corte regolatrice ha altresì evidenziato in proposito che, "nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l’eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verifica re, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1375 c.c., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte." (Cass. Sez. 1, n. 2720 del 04/02/2009). Anche tale particolare profilo non è stata affatto esaminato dalla Corte d’appello, così come quello relativo alla valutazione comparativa ed unitaria dei contrapposti inadempimenti delle parti. Anche in questo caso ha statuito questa S.C. che "in presenza di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione del medesimo per inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione della gravità dell’inadempimento, prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo, è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici" (Cass. n. 12296 del 07/06/2011).

La fondatezza delle predette doglianze, comportano l’accoglimento del ricorso principale, previo l’assorbimento delle ultime due censure (n. 10 e n. 11; con il 10 motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1228, 1285, 1286 e 1460 c.c. e omessa o insufficiente motivazione in punto relativo alla realizzazione del nuovo immobile che era stato costruito da un terzo anzichè dall’ A. che se ne era assunto l’obbligo contrattuale; con il 11^ motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1199 e 1460 c.c. e omessa motivazione in punto pagamento del prezzo).

Resta altresì assorbito il ricorso incidentale proposto dallo S. (1 motivo : violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; 2 motivo: violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4: i motivi si riferiscono al fatto che la Corte d’appello dopo aver affermato in motivazione che gli appelli incidentali erano assorbiti dalle precedenti considerazioni, poi, nella parte dispositiva ha rigettato gli appelli stessi).

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i primi 4 motivi del ricorso principale, accoglie i motivi 5, 6, 7, 8 e 9 del ricorso, assorbiti i rimanenti, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese processuali di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-09-2011, n. 5358 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, rubricato al n. 575/03, S. M. s.n.c. impugnava la deliberazione n. 198 in data 8 agosto 2003, n. 198, con la quale il Commissario del Consorzio Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro aveva aggiudicato ad E. A. s.n.c. la gara ufficiosa a trattativa privata, da aggiudicarsi al prezzo più basso, per la sostituzione, mediante fornitura e posa in opera, dell’idrovora da 1.500 l/s per l’impianto Saline, nella quale aveva presentato la terza migliore offerta, estendendo l’impugnazione agli atti presupposti.

La ricorrente sosteneva che la prima e la seconda classificata (A. C.I.S. s.r.l.) dovevano essere escluse dalla gara in quanto:

1) l’aggiudicataria non ha presentato il modello richiesto dal bando attestante la presa visione del capitolato speciale d’appalto ed ha prodotto la semplice fotocopia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio di Ascoli Piceno;

2) la seconda classificata ha prodotto tale certificato, composto da più pagine, autenticato per una sola facciata.

La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza S. M. s.n.c. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 9333/06, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado; l’appellante chiede inoltre il risarcimento, per equivalente, del danno sopportato, e contesta inoltre la condanna alle spese nei confronti dell’aggiudicataria, alla luce del fatto che il rigetto è stato pronunciato sul presupposto della corretta ammissione alla gara della seconda classificata.

Si è costituito in giudizio il Consorzio Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro chiedendo il ricorso dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

3. L’appello è infondato.

Legittimamente il Consorzio, considerato il carattere di gara informale espressamente attribuito alla procedura, ha evitato rigidi formalismi non imposti dal bando di gara, consentendo successive integrazioni documentali, ove necessarie, nel corso del procedimento.

Più precisamente, deve essere condiviso l’assunto del Consorzio appellato, il quale rileva che l’aggiudicataria ha attestato l’avvenuta visione del capitolato speciale con la dichiarazione di cui al punto 2, lett. f), della lettera di invito, nonché con il verbale in data 30 giugno 2003, e che l’allegazione del modello "B", al quale si richiama l’appellante, non era prevista a pena di esclusione dalla normativa di gara.

Giova osservare che tali asserzioni non sono contestate dall’appellante.

Inoltre, la tesi difensiva dell’appellata deve essere condivisa anche nella parte in cui rileva che l’irregolarità commessa dalla seconda classificata (autentica del certificato di iscrizione nel registro delle imprese relative ad uno solo dei diversi fogli da cui era composto) è tale da rendere, al più, ambigua l’autentica.

In tale situazione, specie con riferimento ad una gara informale, l’irregolarità, di fatto irrilevante nella presente fattispecie, in quanto l’offerta non consentiva l’aggiudicazione al proponente, avrebbe imposto la sua regolarizzazione, non certo l’esclusione dalla gara.

In base al principio affermato in apertura del presente paragrafo, infine, legittimamente l’aggiudicataria è stata ammessa a produrre il certificato di iscrizione al registro delle imprese dopo l’aggiudicazione provvisoria, ma prima dell’aggiudicazione definitiva.

In conclusione, le censura dedotte si appalesano infondate.

4. Allo stesso modo, è infondata la doglianza relativa alla condanna alle spese, pronunciata dal primo giudice in favore dell’aggiudicataria.

Infatti, l’odierna appellante è stata dichiarata soccombente nell’ambito della lite riguardante l’attribuzione del bene della vita che la stazione appaltante aveva attribuito all’aggiudicataria, e la soccombenza comporta sempre, di regola, la condanna alle spese qualunque sia la ragione che l’ha provocata (ora art. 26 c.p.a.).

5. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado, contenute nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9333/06, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.