Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-02-2012, n. 1895 Responsabilità civile

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28-11-2005 il Tribunale di Roma ha confermato la decisione del Giudice di pace di rigetto della domanda di risarcimento proposta da P.F. e da C.E. nei confronti dell’Assitalia s.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S, per i danni riportati a seguito di incidente occorso con veicolo rimasto sconosciuto. Il Tribunale ha ritenuto che gli appellanti non hanno fornito la prova che la responsabilità del fatto era addebitabile ad un veicolo rimasto sconosciuto, condividendo e facendo proprie le perplessità manifestate dal giudice di primo grado.

Propongono ricorso per cassazione P.F. e da C. E. con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l’Assitalia.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo viene denunziata violazione degli artt. 112, 115, 116, 61 e 191 c.p.c., art. 2947 c.c.. e L. n. 990 del 1969 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – motivazione apparente.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado con una motivazione per relationem, senza esprimere le ragioni della conferma della suddetta pronunzia e senza esaminare i motivi di impugnazione, in particolare con riferimento alla deposizione del teste L., disattendendole conclusioni del c.t.u. e non applicando l’ipotesi sussidiaria dell’art. 2052 c.c., comma 2. 2. Il motivo è fondato.

Il giudice di appello ha confermato il rigetto della domanda attrice sul rilievo che dai testi escussi non emergeva la prova sufficiente che la responsabilità del fatto fosse addebitabile ad un veicolo rimasto sconosciuto condividendo sul punto i dubbi e le perplessità del giudice di primo grado.

3. Si osserva che è legittima la motivazione per relationem solo quando il giudice dell’appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame.

4. Nella scarna motivazione non si rinviene quali siano le ragioni che hanno indotto il giudice dell’impugnazione alla condivisione di dubbi e delle perplessità manifestati dal giudice di primo grado e quali siano le circostanze che hanno determinato tali dubbi.

Non vi è alcuna risposta alle censure formulate con l’atto di appello, riportato in ricorso, relative alla deposizione del teste L. ed al motivo per cui è stata disattesa tale deposizione in relazione alle altre.

Nella sentenza impugnata viene inoltre posta in rilievo la circostanza, ai fini del rigetto della domanda, che i le parti danneggiate non hanno richiesto l’intervento di alcuna pubblica autorità, senza fornire alcuna motivazione, come denunciato con l’atto di appello, in ordine alla testimonianza del teste M. che ha dichiarato di aver veduto salire gli attori su un’ambulanza immediatamente dopo il sinistro.

Il motivo è accolto in tali termini, con assorbimento del resto, con rinvio al Tribunale di Roma che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa rinvia ad altra sezione del Tribunale di Roma che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36665

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex 444 c.p.p. del 15.4.2010 il Tribunale di Sanremo applicava ad A.M. la pena di mesi 3 di reclusione, in aumento della pena già inflitta dallo stesso Tribunale con sentenza 5.1.2010, per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, commesso il (OMISSIS). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di elementi tali da pervenire al proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Rileva questa Corte che, successivamente alla sentenza impugnata, segnatamente il 25 dicembre 2010, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1^, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Non vi è dubbio che il delitto contestato all’imputato sanziona la mera violazione dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è sanzionabile con la pena della reclusione. la normativa introdotta nel nostro Ordinamento dalla Direttiva 2008/115 è quindi incompatibile con la vigenza del delitto di cui al D.Lgs. n. 286, art. 14, comma 5 ter, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-04-2012, n. 6150 Cessazione della materia del contendere

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 maggio 2010 la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del reclamo proposto da A.A.E.M. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Chiavari il 6 marzo 2010, disponeva la cancellazione della trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato al (OMISSIS) con rito islamico tra il predetto A.A.E. M., cittadino italiano dal 1985, e H.F.H.H., e trascritto, su richiesta dell’ambasciata italiana in Egitto, il 18 maggio 1993 nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Casarza Ligure.

Per l’effetto, condannava quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.

Motivava:

– che era infondata l’eccezione di nullità del reclamo per omessa sottoscrizione dell’atto introduttivo e della sua copia notificata, dal momento che nessuna incertezza poteva sussistere sulla loro riferibilità al difensore che aveva poi curato il deposito della nota di iscrizione a ruolo e richiesto le copie e la notifica;

– che l’irregolarità doveva comunque considerarsi sanata per effetto della costituzione del Comune, che aveva svolto compiutamente le proprie difese nel merito;

– che la trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero e riguardanti cittadini stranieri poteva essere richiesta al Comune di residenza solo dagli interessati, e non pure, come nella specie, dall’ambasciata italiana al (OMISSIS), senza che neppure fosse stato prodotta dal Comune tale richiesta, andata smarrita.

Avverso il provvedimento notificato il 31 maggio 2010 il Comune di Casarza Ligure proponeva ricorso per cassazione notificato il 22 luglio 2010 e affidato a tre motivi, in cui, premessa la ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Genova che incideva su status personali ed aveva carattere decisorio, deduceva:

1) la violazione degli artt. 83,125 e 156 cod. proc. civ. per mancanza della procura alla lite e della sottoscrizione del difensore in calce all’atto di reclamo;

2) la violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. per inosservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

3) la violazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 19 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) e la carenza di motivazione nel mancato rilievo della qualità di cittadino italiano del sig. A.A.E.M., che rendeva rituale e valida la richiesta di trascrizione da parte dell’ambasciata italiana.

Resisteva con controricorso il sig. A.A.E.M..

Entrambe le parti depositavano una memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ., in cui allegavano la cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento intercorso del provvedimento impugnato in sede di opposizione di terzo, ex art. 404 cod. proc. Civ., promossa dalla signora H..

All’udienza del 23 febbraio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

L’ordinanza emessa in data 10 marzo 2011 dalla Corte d’appello di Genova, dichiarativa della nullità del provvedimento 15 aprile 2010 dello stesso giudice qui all’esame, in accoglimento dell’opposizione di terzo proposta dalla signora H.F.H.H., coniuge del sig. A.A.E.M., rende inammissibile il presente ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, espressa da entrambe le parti nelle rispettive memorie ex art. 378 cod. proc. Civ..

Ai fini del regolamento delle spese processuali, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale del sig. A.A.E.M., responsabile dell’omessa citazione della signora H.F.H. H., legittimo e necessario contraddittore in ordine alla domanda di cancellazione della trascrizione dell’atto di matrimonio:

omissione che integra una causa di nullità processuale, ex art. 101 cod. proc. civ., fatta valere dalla H., vittoriosamente, in separato giudizio ex art. 404 cod. proc. Civ..

Pertanto, il sig. E.M. dev’essere condannato alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– condanna A.A.E.M. alla rifusione delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 400,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari;

per il secondo grado, in complessivi Euro 1.350,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 750,00 per onorari; nonchè, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, art. 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 6764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al T.R.G.A. di Trento i signori L. G. B., L. E., L. M. e L. D. hanno esposto di essere comproprietari in Comune di Pinzolo di una superficie fondiaria di circa 4.100 mq identificata con le pp.ff. 817/1, 819/1, 817/3, 817/4, 819/3, 820 e 821/2, ricadente all’interno di un comparto residenziale nelle immediate vicinanze del centro cui il nuovo piano regolatore, definitivamente adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 30.3.2001, aveva inizialmente attribuito un indice di fabbricabilità di 2 mc/mq, così come già previsto nel previgente programma di fabbricazione.

– I medesimi hanno domandato al TAR adìto l’annullamento:

– del verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 3345 dd. 23.12.2002, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Pinzolo;

– del parere della Commissione Urbanistica provinciale n. 41/2001 dd. 29.11.2001;

– del documento denominato "Modifiche al P.R.G. a seguito del voto della CUP", facente parte della relazione illustrativa al PRG.

Gli anzidetti provvedimenti sono stati impugnati per le parti in cui, a modifica delle precedenti determinazioni, hanno compresso da 2,0 mc./mq. a 1,5 mc./mq. l’indice di fabbricabilità relativo alle "Aree Residenziali di Completamento Intensive", disciplinate all’art. 14 delle norme di attuazione del P.R.G..

1.2.- A sostegno del ricorso gli interessati hanno dedotto:

(primo motivo) la modifica introdotta d’ufficio dalla Giunta provinciale vìola, ed erroneamente applica gli artt. 40 – 41 della legge provinciale Trento 5.9.1991, n. 23, incorrendo inoltre in eccesso di potere per sviamento, incompetenza, e violazione dei principi di cui alla l. 241/90. L’organo provinciale, introducendo numerosissime e pregnanti modifiche d’ufficio (sia obbligatorie che facoltative), ha inciso drasticamente sulla scelta adottata dal Commissario ad acta (criticata dalla Commissione Urbanistica Provinciale) e sullo stesso disegno fondamentale del piano; ciò avrebbe reso doverosa la ripubblicazione del piano e la conseguente riapertura dei termini onde consentire la proposizione di nuove osservazioni da parte dei proprietari o degli interessati che, viceversa, sono rimasti privi della qualificata forma di partecipazione prevista dall’ordinamento;

– (secondo motivo) la delibera gravata è affetta da eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, travisamento del fatto, errore e carenza assoluta di motivazione; se pure la CUP aveva criticato come "decisamente esuberante rispetto ai fabbisogni dei residenti" il dimensionamento residenziale, tanto non potrebbe che venir riferito alle scelte pianificatorie riguardanti superfici nuove e diverse rispetto a quelle che in base al previgente programma di fabbricazione già risultavano edificabili (come appunto l’area dei ricorrenti) e comunque il ridimensionamento sarebbe logicamente potuto avvenire mediante compressione delle superfici (così come avvenuto, quanto alle aree residenziali di completamento intensivo togliendo mq 4.393,5), rimanendo viceversa inspiegabile la modifica apportata alla norma attuativa (con un’incidenza assolutamente insignificante rispetto alle finalità di contenimento auspicate dalla CUP), contraddittoria rispetto al mantenimento in grafica della puntinatura e soprattutto non richiesto nel parere della CUP, di talchè l’impugnata modifica risulterebbe una unilaterale ed ingiustificata determinazione della Giunta provinciale.

3.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso; di qui l’appello proposto dai signori L., affidato a motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione. Si è costituita nel giudizio la Provincia di Trento, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive. Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi (memoria 1.10.2011) e, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione, con l’appello in esame, verte sulla legittimità di un provvedimento di approvazione provinciale di PRG che reca un ridimensionamento d’ufficio (da 2 a 1,5 mcmq) dell’indice di fabbricabilità inizialmente stabilito dal provvedimento di adozione dello strumento urbanistico in questione.

2. Con la pronunzia impugnata dai signori L., il TAR ha respinto i due motivi dedotti osservando che:

a)- sulla violazione degli artt. 40 e 41 della legge provinciale Trento n.23/91, non era necessario procedere, ad una ripubblicazione delle piano, sottoponendo la variazione dell’indice alle osservazioni dei privati; la riduzione in argomento non è preclusa dalla legge citata e le osservazioni della CUP, che ritenendo l’indice adottato esuberante ne hanno originato la riduzione, sono consone alle esigenze del PUP, il quale a sua volta suggerisce di ridurre la volumetria residenziale adottata, in quanto valutata eccedente rispetto alle esigenze del Comune;

b) – il provvedimento della CUP opera un costante riferimento alle impostazioni del PUP, ed è chiaro il contestuale riferimento sia all’aspetto dei volumi che a quello delle superfici, onde non si ravvede la denunciata carenza motivazionale, nè emerge un profilo di contraddittorietà per la sopravvivenza della puntinatura, da ritenersi ormai irrilevante dopo la modifica sia della norma tecnica che della legenda della cartografia;

3.- Contro queste argomentazioni gli appellanti hanno dedotto, in sintesi, che:

a)- la sentenza ha ignorato le censure specifiche dedotte in primo grado, che lamentavano come le modifiche d’ufficio approvate, incidendo pesantemente sul disegno fondamentale, imponessero la ripubblicazione del piano e che comunque le stesse non erano state motivate;

b)- a differenza di quanto ritenuto dal TAR, una corretta esegesi delle argomentazioni della CUP imporrebbe di ritenere che le critiche di esuberanza di alcune localizzazioni insediative sono rivolte a superfici nuove e diverse da quelle di già riconosciuta vocazione edificatoria; del resto le modifiche normative dell’art. 14 (per le zone residenziali di completamento intensivo) non trovano riferimento nelle osservazioni del citato organo consultivo e comunque inciderebbero su superfici modeste, che non risultano quindi contrastare con le finalità di salvaguardare il territorio dai ritenuti eccessi di previsione edificatoria;

c)- la riduzione dell’indice fondario non sarebbe applicabile ai fondi degli appellanti, contrastando con la cartografia di PRG, che mantiene la colorazione originaria propria delle aree soggette al precedente indice e non è stata né suggerita né imposta dal giudizio espresso dalla CUP;

d)- quanto sopra confermerebbe che l’emendamento riduttivo dell’indice in argomento è risultato di un "autonoma, erronea ed immotivata valutazione della Giunta provinciale, assunta in sede di approvazione del piano, tenendo conto che la stessa è stata disposta con riferimento ad una parte limitatissima del territorio comunale.

4.- L’appello è infondato. Le questioni in questa sede sollevate e riproposte, vanno risolte alla luce dei principi giurisprudenziali formatisi in materia e, tenuto conto di natura ed incidenza della modifica approvata, sono sostanzialmente riconducibili a due ordini, vale a dire:

a)- se la disposta e contestata riduzione dell’indice di fabbricabilità richiedeva nella fattispecie una particolare motivazione e, in caso affermativo, se la stessa risulti adeguatamente presente nella delibera di approvazione della variante al PRG;

b) – se quest’ultima doveva essere preceduta da una nuova pubblicazione del piano adottato per consentire la presentazione delle osservazioni.

Pregiudizialmente deve affermarsi l’irrilevanza di ogni riferimento alle discordanze tra risultanze cartografiche e normativa di PRG, nel cui caso è noto come debbono prevalere le disposizioni di Piano che risultino inequivocabili (Cons. di Stato, sez. IV, n. 994/1992), sicchè le prime non possono costituire parametro per avversare chiare disposizioni di PRG che dispongano in senso contrario, del resto incontestate in punto di fatto.

4.1- Quanto al primo ordine di questioni, il Collegio rileva l’infondatezza della censura di difetto di motivazione anzitutto sotto l’aspetto formale, poiché, conformemente a quanto verificato dal TAR, la delibera di approvazione poggia su una diffusa motivazione resa dalla parere della CUP. Nella fattispecie, risulta pertanto pienamente rispettato il principio generale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in base al quale deve darsi conto delle ragioni per le quali l’amministrazione ritenga di dover procedere, in sede pianificatoria, alla compressione o al sacrificio dello "ius aedificandi" a carico di aree specificamente e limitatamente individuate.

Il difetto di motivazione (prescindendo dall’eccezione dell’appellata per cui la deduzione costituirebbe censura nuova dedotta in appello) non risulta poi sussistere nemmeno sotto il profilo sostanziale, poiché dal parere della CUP emerge in maniera incontrovertibile e diffusa l’esigenza di contenere l’entità delle previsioni insediative, a sua volta in applicazione dello strumento pianificatorio sovraordinato, costituito dal PUP. Ciò evidenziato non appare fondato sostenere il difetto di motivazione in relazione al parere della CUO e facendo leva sulla modestissima entità delle superfici interessate dalla riduzione dell’indice; dagli atti impugnati emerge in tutta chiarezza non un intento di contenimento meramente dimensionale delle edificazioni, ma un indirizzo di governo dell’attività urbanistica secondo "forme di utilizzo del territorio qualitativamente elevato" escludendo nuove edificazioni" e si precisa che "la conformità al piano provinciale non è solo riferita a vincoli fisici, ma anche alla filosofia dei contenuti cioè a quel complesso di azioni e comportamenti finalizzato alla qualità dell’ambiente". E’ evidente quindi che, come essenzialmente ritenuto dal TAR, la tutela dell’ambiente e della qualità della vita può essere perseguita anche estendendo il ridimensionando delle previsioni insediative a superfici limitate, se questo venga previsto in un contesto pianificatorio, ed a suo completamento, che prevede il criterio generale del ridimensionamento per le ragioni suddette. Del resto l’art. 41 della legge provinciale TN n. 22/1991 prevede espressamente la variante come strumento di adeguamento del PRG al PUP, recante la disciplina "ambientale" complessiva.

4.2.- Le osservazioni sin qui formulate non sono prive di riflessi anche sulla seconda questione proposta (ed invero non approfondita dal TAR), attinente alla sostenuta necessità di una ripubblicazione delle modifiche riduttive degli indici introdotte d’ufficio; su tale tematica influisce in senso negativo proprio la dimensione assai limitata della zona interessata dalla riduzione. Il fatto, più volte sottolineato dagli stessi appellanti, che le modifiche abbiano inciso su una estensione territoriale molto ridotta, o riguardato una serie di altre modifiche di dettaglio, non crea una situazione di aspettativa alla ripubblicazione, finalizzata alla presentazioni di osservazioni sulle modifiche che si intendono introdurre. Del resto l’ art. 41 della legge provinciale citata TN n. 22/1991, che costituisce la fonte normativa della delibera impugnata, permette di definire "obbligatoria" la modifica di PRG disposta proprio in quanto volta ad assicurare il rispetto del PUP (strumento pianificatorio sovraordinato) e legittima le modifiche d’ufficio che non mutino le "caratteristiche essenziali del piano"; sicchè deve qui richiamarsi la giurisprudenza amministrativa che, in presenza delle predette caratteristiche, ha più volte escluso la necessità di una ripubblicazione delle modifiche introdotte d’ufficio in sede di approvazione del piano adottato (per il principio, v., fra le molte, Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 2297/2006). Occorre infine ricordare che l’istituto delle osservazioni ha natura procedimentale, e che, attese le ragioni sopra illustrate, la pubblicazione non avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso ed essere quindi suscettibile di determinare l’ annullamento del provvedimento impugnato (cfr. art. 21octies legge n. 241/1990).

5.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

– Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite, di entrambi i gradi di giudizio attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.