Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 21-06-2012, n. 10353

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Svolgimento del processo

p. 1. La s.a.s. Supermercati Sinopoli ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Davoli avverso la sentenza n. 866 del 7 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello del Comune avverso la sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Davoli ed ha rigettato la domanda proposta da esso ricorrente riguardo alla mancata debenza al Comune di somme per la fornitura di acqua potabile per l’anno 2000, le quali erano state richieste dal Comune con una fattura.

p. 2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune.

p. 3. Il resistente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

p. 1. Il ricorso appare inammissibile per violazione del requisito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 cioè della enunciazione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Invero la struttura del ricorso, nella parte dedicata al fatto è la seguente:

a) nella prima pagina, dopo l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata e una breve premessa enunciativa che con l’atto di citazione introduttivo del giudizio la parte ricorrente aveva agito nella qualità di presunto utente/consumatore del servizio idrico gestito dal Comune di Davoli, rappresentando al Giudice di Pace di aver ricevuto una fattura (non un atto di messa in mora ex art. 2943 c.c.) relativa ad una non identificata fornitura di acqua potabile per l’anno 2000, a partire dall’ultimo terzo della pagina si riporta – con tecnica di utilizzazione di un carattere più piccolo rispetto alla parte effettivamente espositiva del ricorso e che fa sì che ogni pagina consti di oltre cinquanta righe – il contenuto della citazione e la relativa riproduzione termina, con la data e la firma del difensore, all’inizio della pagina sei;

b) seguono sei righe nelle quali si dice che il ricorrente, "nella qualità di preteso debitore (attore formale, ma convenuto in senso sostanziale)", aveva contestato e negato decisamente l’esistenza della fornitura di acqua, che tale fatto non era stato valutato dal primo giudice e poi dal Tribunale, aveva eccepito in subordine la prescrizione, "la non dovutezza della soma, come indicata dal Comune arbitrariamente in fattura, oltre che, la non potabilità dell’acqua, per modo che era stata contestata in toto la richiesta di pagamento;

c) quindi, vengono enunciate riassuntivamente le difese svolte dal Comune fino al termine della pagina sette;

d) si riassumono, quindi, i contenuti della decisione del giudice di pace, si enuncia che il Comune ebbe a proporre appello e di esso si riassumono schematicamente i motivi fino a metà della pagina otto;

e) quindi si riproduce, sempre con il solito carattere il contenuto dell’appello incidentale della ricorrente fino ad un quarto della pagina diciassette, nuovamente con la data e la firma del difensore;

f) di seguito si enuncia che il giudizio di appello venne trattenuta in decisione con termine per deposito di note e repliche ex art. 190 c.p.c. all’udienza del 19 marzo 2010, si riportano le conclusioni precisate dal ricorrente e, quindi, le motivazioni della sentenza impugnata.

p. 3.1. Ora, siffatta tecnica espositiva appare inidonea per evidente eccessività ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura integrale di una parte rilevante degli atti di causa, quali sono l’atto introduttivo del giudizio e l’atto di appello incidentale.

D’atro canto, le parti enunciative inframmezzate fra di esse risultano del tutto insufficienti ai fini della individuazione del fatto sostanziale e processuale cui allude la norma.

Di recente, ribadendo affermazioni consolidate di numerosissime precedenti decisioni (anche delle Sezioni Unite) facendone espresso richiamo, Cass. n. 1905 del 2012, con riguardo ad esposizioni del fatto simili a quella di cui al ricorso, ha statuito che "E’ inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 363 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Corte di cassazione di procedere alla lettura di tali atti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto.".

Questo principio di diritto ha trovato conferma ancora più di recente da parte di Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, la quale si è così espressa: "1- Queste Sezioni Unite hanno già affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive "l’esposizione sommaria dei fatti della causa" a pena di inammissibilità. Con sentenza n. 16628/2009 è stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura. Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Nello stesso senso si sono più volte espresse anche le sezioni semplici. In particolare, tra le altre: – la sezione lavoro, con sentenza n. 2281/2010, ha osservato che la prescrizione relativa all’esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi rispettata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere; – la sezione tributaria, con sentenza n. 15180/2010, ha ritenuto che la sommarietà dell’esposizione implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto; – la sesta sezione, con sentenza n. 6279/2011, ha ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare autonomamente i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa, si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero ad allegare, mediante "spillatura", tali atti al ricorso; – la terza sezione, con sentenza n. 1905/2012, ha da ultimo chiarito che, se si ammettesse che la Corte di cassazione proceda alla lettura integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si delegherebbe alla stessa un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di parte, è di competenza di quest’ultima; e che, inoltre, non agevolerebbe il rispetto del canone di ragionevole durata del processo.

2.- Il precipitato di tali enunciazioni è che costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso. La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso. Il rilievo che la sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è invece richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa: la Corte deve poter bensì verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere. La selezione di ciò che integralmente rileva in funzione della pedissequa riproduzione, nonchè la esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai motivi di ricorso, vanno insomma fatte dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile. 3.- Le osservazioni che precedono non equivalgono ad affermare che anche la riproduzione del fatto mediante l’esclusiva, testuale esposizione dell’intera sentenza impugnata o della parte di essa dedicata allo "svolgimento del processo" (come spesso accade), necessariamente comporta l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. Quel che appare in tal caso determinante è che la concisa esposizione dello svolgimento del processo (prescritta per la sentenza fino all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 69 del 2009 e da allora non più prevista in relazione alla nuova formulazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) possa ritenersi equivalente in concreto alla esposizione sommaria dei fatti della causa, la quale soltanto è funzionalmente collegata ai motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. In altri termini, riproducendo il fatto come riportato nella sentenza impugnata, il ricorrente assume il rischio sia di una rappresentazione non sufficientemente chiara sia della sua inadeguatezza funzionale in relazione ai motivi per i quali la sentenza stessa è censurata. La riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata può dunque ritenersi idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, soltanto quando se ne evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (Cass., n. 5836/2011). Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso".

Alla luce delle ragioni indicate dalle Sezioni Unite la tecnica espositiva con cui il ricorso ha inteso assolvere all’onere di cui all’art. 366, n. 3 appare inidonea a soddisfare il requisito previsto da tale norma, tanto più in una controversia il cui valore viene in chiusura del ricorso indicato in Euro 66,90.

p. 4. Peraltro, se accantonando l’assorbente rilievo della causa di inammissibilità, si procedesse alla (non dovuta, secondo l’arresto delle Sezioni Unite, che hanno lasciato aperta la possibilità di desumere il requisito del n. 3 dell’art. 366 dall’illustrazione dei motivi solo nel caso di riproduzione della sentenza impugnata) lettura integrale del ricorso, si evidenzierebbero riguardo ai sette motivi su cui esso si fonda le seguenti considerazioni, che paleserebbero complessivamente l’infondatezza del ricorso:

aa) il primo motivo con cui si denuncia che erroneamente il Tribunale abbia escluso l’improcedibilità dell’appello, prospettata all’udienza di precisazione delle conclusioni dalla parte qui ricorrente sotto il profilo che sulla nota di iscrizione a ruolo vi sarebbe stata solo l’apposizione di un timbro della cancelleria e non la sottoscrizione del cancelliere, si paleserebbe infondato, perchè – fermo che la legge non prevede espressamente la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo da parte del cancelliere – esso attribuisce valore decisivo, ai fini della individuazione del momento della costituzione in giudizio, alla ricezione della nota da parte del cancelliere, piuttosto che all’iscrizione nell’apposito registro cronologico e nell’apposita rubrica alfabetica, olim disciplinati dall’art. 30 disp. att. c.p.c., ed ora, quanto al primo, dal D.M. Giustizia 27 marzo 2000 n. 264, art. 13, comma 1, n. 1 e quanto alla seconda dal comma 2 della stessa norma: al riguardo, per evidenziare l’eventuale tardività della costituzione sarebbe stato, in realtà, necessario fare riferimento alle risultanze di detti registri (in termini Cass. n. 6028 del 1988);

bb) il secondo motivo, là dove addebita, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, alla sentenza impugnata di avere omesso di motivare o di aver motivato contradditoriamente o in modo insufficiente sulla "eccepita inesistenza dell’allaccio alla rete idrica comunale e conseguente fruizione del servizio di fornitura come indicato in fattura", sarebbe inammissibile, perchè, pur riproducendo prima una parte della citazione di primo grado e, quindi, dell’appello incidentale, non individua in modo preciso con quale specifica allegazione nel giudizio e particolarmente in detti atti la deduzione di tale circostanza fattuale era stata fatta; ed anzi, in essi si parla di inesistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione, ma non si coglie alcuna deduzione circa l’inesistenza di un allaccio alla rete idrica; ed inoltre, nella parte finale dell’esposizione il motivo svolge considerazioni evocative di una omessa pronuncia su "domanda" svolta nell’atto di appello incidentale, che avrebbe dovuto censurarsi ai sensi dell’art. 360, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

cc) il terzo motivo imputa al Tribunale di avere violato l’art. 2697 c.c., là dove avrebbe trascurato che era stata contestata l’esistenza del rapporto di somministrazione nella sua seconda parte il secondo motivo, in ragione dell’inammissibilità della sua prima parte quanto all’affermazione del Tribunale che la parte ricorrente non aveva dedotto di non aver beneficiato dell’erogazione, rimane a sua volta inammissibile, perchè resta consolidata quella affermazione e, quindi, non è possibile sostenere che il Tribunale abbia violato l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., giacchè, argomentando che il rapporto poteva essere sorto in via di fatto, avrebbe trascurato che la fornitura era stata comunque contestata: ebbene, fermo che anche a questo proposito viene in rilievo la mancata indicazione della sede processuale in cui era avvenuta la contestazione dell’inesistenza fattuale della fornitura per l’ano di riferimento, cioè dell’inesistenza dell’allaccio, cui alludeva il motivo precedente, e fermo che le due sedi processuali indicate (nuovamente quelle ci fa riferimento il motivo precedente) non rivelano in alcun modo tale contestazione, si dovrebbe comunque osservare che avendo parte qui ricorrente agito in azione di accertamento negativo, incombeva ad essa dimostrare quel fatto, mentre si pretende di addebitare alla sentenza, sulla base della comunque indimostrata allegazione di quel fatto, che essa avrebbe considerato esistente la fornitura ancorchè incombesse al Comune di doverla provare;

dd) il quarto motivo, tendente a sostenere che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che l’appello fosse a motivi limitati, appare privo di fondamento, giacchè del tutto inammissibilmente vorrebbe che l’individuazione dei limiti dell’appello dovesse derivare dalla contestazione dell’esistenza del rapporto di fornitura posta a base dell’azione, così non considerando che anche un’azione di accertamento negativo dell’esistenza di un rapporto di massa è da decidere secondo diritto e, peraltro, invocando a torto Cass. sez. un. n. 13917 del 2006, senza considerare il rilievo da essa attribuito alla necessità di una pronuncia espressa sulla natura della causa da parte del giudice di pace;

ee) il quinto motivo lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che nella specie non occorresse la prova della conclusione per iscritto del contratto, pur trattandosi di contratto concluso dalla P.A., in quanto nella specie il Comune era erogatore del servizio e le norme che prescrivono la forma scritta dei contratti della p.a. non si riferirebbero alla P.A. quando eroga un servizio:

si tratta di motivo del quale non è dimostrata la decisività, nel senso che, se anche l’affermazione del Tribunale fosse errata (sul che, trattandosi di controversia inerente una vicenda relativa all’erogazione di un servizio comunale obbligatorio, sarebbe necessario un approfondimento circa la necessità della forma scritta di conclusione e comunque circa le possibili modalità di essa, nella specie con riferimento a quelle di allacciamento alla rete idrica) ed effettivamente dovesse ritenersi che un rapporto contrattuale fra la parte ricorrente ed il Comune necessitasse della conclusione per iscritto, non risulterebbe in alcun modo come e perchè, acclarata l’inesistenza del rapporto contrattuale concluso per iscritto, tale inesistenza dovrebbe risultare ipoteticamente decisiva in funzione dell’accoglimento della domanda di accertamento dell’inesistenza del credito formulata da parte attrice contro la pretesa del Comune.

Invero, al riguardo, occorrerebbe sapere se la pretesa dell’amministrazione di fronte alla quale si è reagito con l’azione di accertamento negativo esercitata sia stata esercitata esclusivamente nel presupposto della qualificazione contrattuale della fonte del credito. In tal caso, il giudizio di accertamento negativo si sarebbe instaurato con esclusivo riferimento a tale fonte della pretesa. Ma parte ricorrente non l’ha allegato e, pertanto, essendo in questa sede noto a questa Corte solo che essa ha agito in accertamento negativo del credito di cui alla fattura non meglio qualificato quoad fonte, dell’eventuale cassazione della sentenza in accoglimento del motivo in esame, non è dato conoscere la possibile decisività in funzione della soluzione della controversia, perchè non risulta che l’oggetto di quest’ultima fosse limitato all’accertamento dell’inesistenza del credito in quanto fondato su contratto non concluso per iscritto. E, quindi, deve ritenersi che la domanda di accertamento fosse estesa alla negazione di qualsiasi ragione giustificativa del credito. In tale ottica, essendo rimasto indimostrato che la fornitura dell’acqua non vi fosse stata, potrebbe avere rilievo che, avendone beneficiato la parte ricorrente, Essa non potrebbe comunque pretendere di pagarla, a tacer d’altro ai sensi dell’art. 2041 c.c., ipotesi di accertamento negativo del credito, del quale non è dato sapere se fosse compreso nell’ambito della domanda;

ff) il sesto motivo (con cui ci si duole che sia stata ritenuta l’esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione) appare inammissibile sia ai sensi dell’art. 366c.p.c., n. 6, perchè si fonda sul contenuto di un documento non meglio identificato, del quale non riproduce il contenuto e non indica se e dove esso sia esaminabile in questa sede di legittimità (si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010), sia, gradatamele perchè ignora il riferimento al suo contenuto (come avviso di pagamento) a pagina quattro della sentenza impugnata;

gg) il settimo motivo prospetta una prima censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., addebitando alla sentenza impugnata di non avere provveduto sulla richiesta di determinare in via equitativa il credito nel presupposto della sua eccessività, richiesta formulata i via subordinata nella citazione di primo grado e, quindi, reiterata nell’appello incidentale, non avendola esaminata il primo giudice: si tratta di censura inammissibile, perchè, se è vero che nell’appello incidentale (come emerge dalla parte riprodotta), si reiterò quella richiesta, tuttavia, nella illustrazione del motivo non ci si preoccupa di precisare se essa venne mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice d’appello e come, così delegando inammissibilmente alla Corte di ricercarlo negli atti, il che contrasta con l’onere del ricorrente in cassazione nell’articolazione di un motivo di ricorso per cassazione basato su un’omessa pronuncia (si veda Cass. n. 5087 del 2010 secondo cui "la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato su un motivo di appello o comunque su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini della astratta idoneità del motivo ad assolvere all’attività assertiva finalizzata all’individuazione della detta violazione, a precisare che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello. In mancanza, il motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo di individuare la detta violazione e per ciò solo va ritenuto inammissibile"), tanto più in regime di applicazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che onera il ricorrente di fornire l’indicazione specifica degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (da ultimo Cass. sez. un. n. 22726 del 2011);

hh) il settimo motivo prospetta, poi, una seconda censura, che, però, è anch’essa inammissibile, sia perchè si appunta su un passo motivazionale della sentenza impugnata che in essa non si coglie (quello riportato a pagina 47 del ricorso in neretto, seconda proposizione), sia perchè fa riferimento ad argomentazioni basate su un regolamento idrico comunale del quale si postula la disapplicazione anche in relazione al diritto comunitario, ma riguardo al quale non fornisce indicazione specifica sempre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

p. 5. Conclusivamente il ricorso, stante la prevalenza della ragione di inammissibilità, dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 giungo 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12256 Trasferimento di azienda

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Svolgimento del processo

B.R., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, assistito da tre motivi, avverso l’ordinanza in data 20 – 21.7.2010 del Tribunale di Padova che, non ravvisando il periculum in mora, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice del Lavoro aveva respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto ad ottenere la restituzione di somme indebitamente trattenute per arbitraria riduzione della retribuzione, con ordine alla datrice di lavoro SITA spa di procedere all’immediato ripristino delle retribuzioni spettanti, ex art. 2112 c.c., sulla base dei CCNL vigenti e degli accordi di secondo livello definiti con il precedente gestore del trasporto pubblico della Provincia di Padova; il Tribunale ha inoltre condannato i reclamanti alla rifusione delle spese a favore delle resistenti SITA spa e Provincia di Padova.

Le intimate SITA spa e Provincia di Padova hanno resistito con distinti controricorsi, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituiva l’unico strumento per ripristinare la legalità violata, non essendovi i margini temporali per una causa ordinaria, stante il danno esistenziale permanente e la grave difficoltà quotidiana dei lavoratori a far fronte alle proprie necessità in conseguenza della subita decurtazione della retribuzione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, deducendo che, a mente dell’art. 2112 c.c., la SITA spa non avrebbe potuto disdire i contratti aziendali di secondo livello e, tanto meno, ridurre la retribuzione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano illogicità per manifesta insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, dolendosi della mancata audizione dei lavoratori e degli informatori e della mancata indicazione di quale fosse lo strumento per rimuovere una situazione di illecito a livello contrattuale e di violazione dell’art. 2112 c.c..

2. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., anche in sede di reclamo, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 4915/2006; 27187/2007; Cass., nn. 23410/2009;3124/2011).

I ricorrenti invocano non di meno l’ammissibilità del ricorso straordinario argomentando che la giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., SU, n. 16241/2001) aveva ritenuto che, in ordine alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare, era proponibile l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., come contemplato dall’art. 669 septies, comma 3; venuta però meno, con la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, l’esperibilità di tale rimedio, doveva ritenersi ammissibile, stante l’esistenza di un vuoto normativo, il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

L’argomentazione è sostanzialmente inconferente, posto che non è stato svolto alcun specifico motivo di ricorso avverso la statuizione di condanna alle spese.

Per completezza di motivazione va comunque osservato che la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’ha risolta nel senso della ribadita non esperibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., non avendo il provvedimento di rigetto del reclamo con condanna del reclamante alle spese del giudizio natura di sentenza e dovendo quindi il reclamante soccombente, qualora non intenda iniziare il giudizio di merito, ma limitarsi a contestare la sola liquidazione delle spese, proporre opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento suddetto o all’esecuzione iniziata in forza del medesimo (cfr, Cass., n. 11370/2011).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in Euro 40,00 (quaranta/00), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 01-03-2013, n. 9870

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
F.A. ricorre avverso l’ordinanza 25.9.12 del Tribunale di Brescia con la quale è stata respinta la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.i.p. di XXX 3.9.12, con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta, relativo al fallimento della Salari s.r.l..
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per avere sia il g.i.p. che il tribunale del riesame ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi indicati nella relazione del curatore fallimentare, in quella del consulente tecnico del p.m., nonchè in relazione alle informazioni spontanee di persone informate sui fatti, benchè queste ultime e la relazione del c.t. fossero inutilizzabili in quanto atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei relativi termini.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per avere i giudici ritenuto che l’indagato avesse tenuto libri e scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della fallita, nonostante l’esistenza di numerose, dettagliate e specifiche scritture contabili, erroneamente ritenute inattendibili e senza che potesse considerarsi anomalo il numero complessivo di quindici contratti stipulati nel corso di cinque anni a fronte della gestione da parte del F. di ben otto negozi di abbigliamento.
Quanto alle esigenze cautelari, contraddittoriamente ed illogicamente i giudici avevano considerato sussistente il pericolo di recidiva senza considerare che tutte le compagini societarie di cui l’indagato sarebbe ancora socio o amministratore di fatto ad oggi erano fallite o avevano cessato l’attività.
Rilevato che in data 13.9.12 il g.i.p. ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di XXX in considerazione – come risulta dalla stessa ordinanza impugnata – "delle peculiari condizioni personali (di salute) e familiari in cui versava l’indagato, condizioni che avevano altresì determinato la cessazione di ogni attività di tipo imprenditoriale da parte del medesimo", il ricorso proposto dal F. deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
In materia di impugnazioni, infatti, la nozione della "carenza di interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perchè la stessa abbia già trovato concreta attuazione ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (v.
Sez. un., 27 ottobre 2011, n.6624).
Poichè nella specie il ricorso ha ad oggetto espressamente ed esclusivamente (tale risultando dall’intestazione stessa del ricorso la volontà dell’impugnante), il provvedimento con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di F.A., l’essere già venuta meno tale misura in epoca precedente il proposto gravame rende inammissibile, per carenza di interesse a coltivare l’impugnazione, il gravame stesso, essendo necessario perchè possa comunque ritenersi sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. un., 16 dicembre 2010, n.7931).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 16 dicembre 2009, n.26279 IMPUGNAZIONE, NOTIFICA ED EREDI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso C.C. deduce che la notificazione del proprio atto di appello avrebbe dovuto essere ritenuta valida, poiché legittimamente, in applicazione dell’art. 300 c.p.c., era stata rivolta ad A.G. presso il procuratore che lo aveva rappresentato nel giudizio di primo grado, non avendo prodotto alcun effetto il suo decesso, avvenuto nel periodo compreso tra la chiusura della discussione davanti al collegio e la pubblicazione della sentenza del Tribunale.

Sul tema delle impugnazioni proposte dopo la morte di una parte sono emersi nella giurisprudenza di legittimità contrasti, divergenze e oscillazioni, che non hanno trovato una stabile e definitiva composizione neppure in seguito ai vari interventi delle sezioni unite, che più volte sono state – e perciò di nuovo vengono ora – chiamate a pronunciarsi sulla questione.

Le prime loro decisioni sono state adottate con le sentenze 21 febbraio 1984, n. 1228, 1229 e 1230, con le quali si è ritenuto che la materia è disciplinata da norme non rispondenti a un criterio unitario e diverse secondo il momento in cui l’evento si verifica. Se questo è precedente alla chiusura della discussione e non è stato dichiarato o notificato, l’altra parte, anche se ne ha avuto altrimenti notizia, può rivolgere l’atto di impugnazione al defunto e notificarlo presso il suo procuratore, poiché la posizione di colui che è venuto a mancare resta stabilizzata come quella di persona ancora vivente per tutto l’ulteriore corso del giudizio anche nei gradi successivi, nei quali il mandato conserva ultrattivamente efficacia, per il disposto dell’art. 300 c.p.c.; lo stesso procuratore è dunque altresì abilitato sia a ricevere la notificazione della sentenza sia a impugnarla, in nome del defunto, se il mandato non era limitato a quel grado. Quando invece la morte è posteriore alla chiusura della discussione, la notificazione della sentenza, a norma dell’art. 286 c.p.c., può essere rivolta indifferentemente alla parte deceduta presso il suo procuratore, oppure agli eredi. Infine, se l’evento si avvera nella pendenza del termine per l’impugnazione, influisce sulla sua decorrenza, secondo le previsioni dell’art. 328 c.p.c.: nel caso in cui la notificazione della sentenza sia già avvenuta, deve essere rinnovata agli eredi e solo da allora prende inizio il termine “breve” stabilito dall’art. 325 c.p.c.; altrimenti, si applica quello “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., che tuttavia è prorogato di sei mesi, ove la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio sia avvenuta più di sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Investite ancora della questione, le sezioni unite l’hanno affrontata con la sentenza 19 dicembre 1996 n. 11394. Con riferimento a una fattispecie di morte successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma in base ad argomenti estensibili anche all’ipotesi di decesso anteriore, si è ritenuto che l’atto di appello, a norma dell’art. 328 c.p.c., deve essere notificato in ogni caso agli eredi, essendo irrilevante l’eventuale ignoranza dell’evento da parte dell’impugnante, il quale neppure può essere ammesso alla rinnovazione della notificazione prevista dall’art. 291 c.p.c., sicché l’unica sanatoria consentita è quella che deriva dalla costituzione in giudizio dei successori del defunto, purché effettuata prima della scadenza del termine di un anno dal deposito della sentenza in cancelleria.

Della problematica di cui si tratta le sezioni unite si sono di nuovo occupate con la sentenza 28 luglio 2005 n. 15783, per dirimere il contrasto di giurisprudenza che si era manifestato a proposito della particolare ipotesi del raggiungimento della maggiore età del soggetto che in precedenza era stato in giudizio rappresentato dagli esercenti la potestà dei genitori.

Allargando lo sguardo alla generale prospettiva dell’incidenza di tutti gli eventi menzionati dall’art. 300 c.p.c., si è deciso che il momento in cui sono sopravvenuti è ininfluente, poiché l’art. 328 c.p.c. impone di notificare comunque l’atto di impugnazione alla parte effettiva del rapporto processuale (nel caso: al maggiorenne), anche se la morte, la perdita della capacità di stare in giudizio o la cessazione della rappresentanza, non dichiarate o notificate dal procuratore, che unicamente è abilitato a farlo, sono avvenute prima della pubblicazione della sentenza, né vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c. Tuttavia, se l’evento è stato senza colpa ignorato dall’impugnante, la notificazione rivolta al defunto o all’incapace ed effettuata presso il suo procuratore deve essere reputata valida.

Dai principi di volta in volta enunciati con le sentenze citate, peraltro tra sotto vari profili discordanti, si sono poi frequentemente discostate le sezioni semplici, le quali talvolta hanno anche adottato soluzioni intermedie, come quella secondo cui la nullità della notificazione al defunto può essere sanata con effetto retroattivo mediante la sua rinnovazione agli eredi, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. In tal senso si sono orientate anche le sezioni unite, con l’ordinanza 15 luglio 2008 n. 19343, con riguardo al ricorso per cassazione.

Ritiene il collegio che debba essere seguito l’indirizzo segnato dalla sentenza n. 11394/96.

Occorre in primo luogo prendere atto che la disciplina dell’impugnazione della sentenza, nel caso di morte (o di perdita o acquisto della capacità di stare in giudizio) della parte, non è direttamente contenuta in alcuna delle norme nelle quali di volta in volta è stata ravvisata, con i precedenti prima richiamati.

L’art. 300 c.p.c. attribuisce esclusivamente al procuratore della parte stessa la facoltà discrezionale di dichiarare in udienza o di notificare alle altre l’evento, fino alla chiusura della discussione (il nuovo testo dell’art. 275 e l’art. 281 quinquies c.p.c., prevedono la possibilità che essa non abbia luogo, sicché quel limite temporale deve intendersi in tal caso sostituito dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e dispone che in mancanza l’evento stesso “non produce effetto”, mentre altrimenti da quel momento “il processo è interrotto”. L’“effetto” che non viene prodotto è dunque quello della interruzione, con la conseguenza che il processo, salva la possibilità di costituzione volontaria di coloro cui spetta proseguirlo o di loro citazione in riassunzione, continua a svolgersi tra le parti originarie, come se fosse ancora in vita il defunto, il quale continua a essere rappresentato in giudizio dal suo procuratore e nei confronti del quale la sentenza viene pronunciata. Ma nessuna previsione della norma consente di estendere la “stabilizzazione” della posizione della parte e la “ultrattività” del mandato oltre il grado di giudizio nel quale l’evento si è verificato, né in particolare di ritenerle operanti in relazione alle impugnazioni, che nel codice di procedura civile hanno la loro regolamentazione in un diverso titolo del libro dedicato al processo di cognizione.

L’art. 286 c.p.c. attiene alla notificazione non dell’atto di impugnazione, ma della sentenza: attività prodromica all’instaurazione dell’ulteriore grado del giudizio, ma ad esso ancora esterna. Per tale notificazione dispone che “si può fare”, se la morte della parte è avvenuta dopo la chiusura della discussione, anche con le modalità stabilite dall’art. 303, ossia collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Peraltro, come possibilità alternativa a quella consentita, deve intendersi la notificazione non già alla parte deceduta, bensì sempre agli eredi, ma singolarmente e personalmente. Dalla norma non si può dunque desumere alcun argomento, a suffragio della tesi di una “ultrattività” del mandato, che abbia efficacia temporale illimitata, anche nei gradi di giudizio successivi.

Riguardano invece le impugnazioni, con riferimento al caso di morte della parte, gli artt. 328 e 330 – 2 comma c.p.c. Il primo detta una particolare regolamentazione dei termini per la proposizione dell’impugnazione, ma nulla dice a proposito di chi debba esserne il destinatario. Il secondo stabilisce che l’atto, se il decesso è posteriore alla notificazione della sentenza, “può” essere notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi (anche qui evidentemente ponendo l’alternativa implicita anche nell’art. 286 c.p.c.), nel nuovo domicilio eventualmente eletto, o altrimenti in quello indicato per il giudizio o presso il procuratore costituito, il cui ruolo è dunque limitato a quello eventuale di semplice domiciliatario dei successori del defunto.

Quest’ultima norma non solo non esclude, ma anzi presuppone che l’atto di impugnazione debba essere in ogni caso indirizzato agli eredi e a loro notificato, indipendentemente dal momento nel quale il decesso della parte è avvenuto: non è ravvisabile alcuna plausibile ragione, per la quale la notificazione della sentenza debba segnare un discrimine temporale per l’applicazione di due discipline diverse.

Che l’impugnazione debba essere proposta nei confronti degli eredi, in effetti, discende dal basilare principio già enunciato dall’art. 101 c.p.c. e ora solennemente ribadito dal nuovo testo dell’art. 111 Cost., secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”: principio la cui essenzialità è stata costantemente affermata dalla Corte costituzionale e da ultimo ribadita con la sentenza 29 ottobre 2009 n. 276. Esso implica e contiene anche quello di “giusta parte”, quale non può evidentemente essere considerata la persona non più in vita, nel cui universum ius sono subentrati i successori. L’eccezionale deroga introdotta dall’art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara o notifica l’evento, non può quindi essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell’eventuale grado successivo del giudizio, in cui si da luogo a un nuovo rapporto processuale ulteriore e distinto, anche se collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza.

Il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” nel defunto comporta altresì che all’invalidità derivante dall’instaurazione nei suoi confronti del giudizio di impugnazione non può essere posto rimedio mediante lo strumento della rinnovazione, apprestato dall’art. 291 c.p.c. Non si verte infatti nell’ipotesi, cui la norma si riferisce, di “un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione”, ma di un errore incidente sulla vocatio in ius, in quanto rivolta verso un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto esserne il destinatario.

A queste stesse conclusioni erano pervenute le citate sentenze n. 11394/96 e 15783/05.

Con la seconda, tuttavia, si è opinato doversi introdurre un’eccezione alla regola della necessità di impugnare la sentenza nei confronti degli eredi del defunto, se il decesso è stato ignorato senza sua colpa dall’altra parte (ipotesi che in quel giudizio si è esclusa, stante la facile conoscibilità, con l’uso dell’ordinaria diligenza, dell’evento – il raggiungimento della maggiore età – di cui allora si trattava). In tal caso una “interpretazione costituzionalmente orientata” imporrebbe di considerare senz’altro valido l’atto introduttivo del nuovo grado di giudizio, anche se indirizzato al defunto e notificato al suo procuratore, poiché altrimenti il diritto di azione dell’impugnante resterebbe ingiustificatamente sacrificato.

La tesi non è condivisibile. Le norme in tema di impugnazione fanno tutte dipendere la validità dei relativi atti da presupposti prettamente oggettivi, sicché non lasciano spazio alcuno per attribuire rilievo a condizioni interne di “buona fede”. Ma va soprattutto osservato che l’interpretazione proposta, per tutelare una delle parti, correlativamente pregiudicherebbe l’altra: a rimanere compromesso sarebbe il diritto di difesa degli eredi, esposti al concreto rischio di dover subire gli effetti di una sentenza pronunciata all’esito di un processo del quale non avevano avuto notizia, perché promosso nei confronti del loro dante causa.

Con la sentenza n. 11394/96 era stata invece esclusa l’idoneità dell’ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, ad evitare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del defunto, non sanabile se non in seguito alla spontanea costituzione in giudizio degli eredi anteriormente alla scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Si era tuttavia ipotizzato che potessero derivarne dubbi di legittimità costituzionale (ritenuti peraltro irrilevanti in quel giudizio, risultando che l’impugnante era a conoscenza del decesso dell’altra parte).

La questione è stata già sottoposta alla Corte costituzionale, che con l’ordinanza 4 febbraio 2000 n. 27 l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, osservando che “appare evidente come non sia possibile nella specie operare la reductio ad legitimitatem delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più itinera – la cui scelta spetta al legislatore -, tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità”; ha inoltre rilevato che “è compito precipuo del giudice rimettente adottare un’interpretazione della norma che sia conforme a Costituzione” e che nella giurisprudenza “si rinvengono numerosi precedenti nei quali si è ritenuta pienamente valida l’impugnazione proposta nei confronti della parte non più esistente, allorché la controparte abbia senza colpa ignorato l’evento, ovvero nei quali si è fatto ricorso all’art. 291 cod. proc. civ.”.

La praticabilità di queste due strade va però esclusa, come prima si è rilevato.

Ma comunque, con riguardo all’ipotesi del decesso della parte, la questione appare manifestamente infondata. La morte è evento ineluttabile, sicché l’eventualità che si verifichi, nel corso del processo (senza essere dichiarato o notificato dal procuratore) o dopo la pubblicazione della sentenza, non è affatto remota. E per queste ipotesi l’art. 328 c.p.c. contiene regole che danno luogo a un’adeguata tutela del diritto di impugnazione della parte non colpita dall’evento:

– a norma del 1° comma, la notificazione della sentenza, effettuata dalla parte vittoriosa quando era ancora in vita, diviene inefficace, se la morte sopravviene durante la pendenza del termine “breve” di impugnazione, il quale non inizia a decorrere di nuovo se non da quando il soccombente ha avuto notizia del decesso dell’altra parte mediante la prescritta rinnovazione della notificazione della sentenza ad opera degli eredi, ai quali poi l’atto di impugnazione può essere notificato collettivamente e impersonalmente, per il disposto dell’art. 330 c.p.c.;

– a norma del 3° comma, se la notificazione della sentenza o la sua rinnovazione non sono avvenute, il termine “lungo” è prorogato di sei mesi, se la morte si è verificata dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il soccombente, al quale il decesso non è stato comunicato mediante la notificazione della sentenza e lo ignora senza colpa, dispone dunque di almeno un anno, per poter verificare se eventualmente la parte vittoriosa non sia più in vita: accertamento agevolmente effettuabile mediante la consultazione dei registri di stato civile, dato che la morte di ognuno viene annotata a margine del suo atto di nascita, come dispone l’art. 81 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L’ampiezza del suddetto lasso di tempo è tale, da non rendere eccessivamente difficoltoso – tanto da menomare sensibilmente il diritto di azione dell’impugnante – l’adempimento del compito che il principio del contraddittorio gli impone, secondo l’insegnamento, già richiamato nelle sentenze n. 11394/96 e 15783/05, di uno dei fondatori della modera scienza italiana del diritto processuale civile: le parti, quando è definito un grado e deve aprirsene un altro, “tornano nella situazione in cui si trova l’attore prima di proporre la domanda, cioè di dover conoscere la condizione di colui col quale intende contrarre il rapporto processuale”.

Il giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata con il ricorso in esame è iniziato il 1° dicembre 1987. Non possono quindi venire in considerazione né il nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., come modificato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (che consente di sanare con effetto retroattivo le nullità della citazione, mediante la sua rinnovazione), né il 2 comma dell’art. 153 c.p.c., inserito dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (che ammette la rimessione in termini della parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile). Esula dai limiti di questo giudizio verificare se le due norme, come per la prima è stato ipotizzato con le sentenze n. 113 94/96 e 15783/05, si attaglino, nei processi in cui sono applicabili, al caso di impugnazione proposta nei confronti di una parte defunta.

Il principio da enunciare è dunque: “L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c.”.

Poiché la sentenza impugnata è coerente con questo principio, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili in quello che efficacemente è stato definito, nella sentenza n. 15783/05, il “pendolarismo” che ha caratterizzato la giurisprudenza sulla questione di cui si tratta, con “una sterminata produzione di pronunce orientate per l’una o per l’altra soluzione”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.